ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI ABITI DA LAVORO DELL’ISTITUTO PER ANNI 3 – CIG 7376847EB5 – RDO Mepa n. 1879612
Art. 1
Oggetto del servizio
Il presente capitolato ha per oggetto l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI ABITI DA LAVORO DELL’ISTITUTO PER ANNI 3 presso la sede centrale di Roma e le Sezioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana X. Xxxxxxxx (di seguito denominato “Istituto”).
Il presente capitolato disciplina le modalità tecniche e organizzative per l'espletamento del servizio di noleggio di camici e tute da lavoro personalizzati.
Il servizio comprende:
- la consegna degli indumenti puliti e il ritiro di quelli sporchi in giorni prestabiliti dall’Istituto; la Ditta appaltatrice curerà la consegna direttamente al personale utilizzatore degli indumenti di lavoro sotto specificati, mantenendo documentazione dell'avvenuta consegna ad ogni singolo dipendente da allegare alla fattura mensile;
- la presa delle taglie dei dipendenti;
- la personalizzazione degli abiti stessi con il cognome dell'operatore e il reparto di appartenenza apposto all'interno dell'indumento in modo indelebile;
- la messa in uso degli abiti da lavoro occorrenti;
- consegna e prelevamento dei capi in dotazione;
- lavaggio adeguato per tipo di sporco e tessuto;
- controllo della qualità del lavaggio secondo la normativa;
- controllo qualitativo dello stato dell'indumento per evidenziare eventuali necessità di rammendo o sostituzione;
- stiratura, piegatura e fissaggio;
- sostituzione dei capi usurati;
- sostituzione, se necessaria, di taglie e di articolo;
- divisione dei capi puliti, riconsegnati secondo le diverse destinazioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 2
Avvio dell’esecuzione del contratto
Il contratto ha una durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipula del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 3
Dotazione organica, quantitativi e scorte di magazzino
L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la quantità di indumenti.
Il numero dei capi da fornire a noleggio, che andrà a costituire la dotazione iniziale, è il seguente:
- N. 943 CAMICI STANDARD;
- N. 86 CAMICI PER ATTIVITÀ CHIMICA;
- N. 310 DIVISE, composte da camicia e pantalone;
- N. 6 COMPLETI DA LAVORO (estivo/invernale);
- N. 28 TUTE COMPLETE PER APICOLTURA CON GUANTI;
- N. 4 TUTE DA GIARDINIERE (estivo/invernale);
- N. 27 TUTE INTERE COLORATE.
Tali quantitativi sono determinati considerando una dotazione individuale standard di n. 3 capi, talvolta in numero superiore, per n. 392 attuali dipendenti così ripartiti nelle varie sedi dell’ente nel ruolo sanitario:
• Sede di Roma: n. 255 operatori
• Sezione di Firenze: n. 25 operatori
• Sezione di Grosseto: n. 16 operatori
• Sezione di Arezzo: n. 10 operatori
• Sezione di Siena: n. 11 operatori
• Sezione di Pisa: n. 21 operatori
• Sezione di Rieti: n. 11 operatori
• Sezione di Viterbo: n. 17 operatori
• Sezione di Latina: n. 26 operatori.
I quantitativi di cui sopra sono riferiti alla dotazione organica dell’Istituto esistente al momento dell’avvio della procedura di gara.
Tale organigramma potrà variare in incremento o riduzione, sin dall’avvio del servizio e per tutta la durata del medesimo, per effetto di immissioni in organico di nuovo personale, anche per brevi periodi di tempo, ovvero per cessazioni del rapporto di lavoro con l’Istituto, per cui l’appaltatore non potrà trarne motivazione per rifiutare forniture maggiori o per pretendere compensi ulteriori per forniture minori.
L’appaltatore dovrà essere quindi in grado di garantire sempre agli operatori le dotazioni standard di capi, adeguando tempestivamente le scorte esistenti alle mutate esigenze organizzative dell’Istituto.
Art. 4
Normativa di riferimento
Gli indumenti dovranno essere conformi alla normativa in vigore e rispondere alle norme legislative di sicurezza e protezionistiche.
Dovranno essere inoltre rispettate le norme UNI EN 14065 ed UNI EN 9001.
Art. 5
Modalità di erogazione del servizio
Il servizio prevede che ogni dipendente abbia sempre a propria disposizione un indumento indosso, uno dì scorta ed uno in lavaggio.
I tessuti dovranno essere di ottima qualità resistenti all'azione delle sostanze acide e conformi all'attività dell'operatore (la qualità dovrà risultare stampata su apposita etichetta).
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere con i propri mezzi e con il proprio personale, una volta alla settimana, in un giorno stabilito dalla stazione appaltante, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 alla distribuzione degli indumenti puliti e al ritiro di quelli sporchi dei dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx, al carico ed allo scarico nonché al trasporto degli indumenti con proprio personale presso il magazzino della Sede di Roma (Via Appia Nuova , 1411 – 00178 Roma) e le sezioni dell’ente agli indirizzi di seguito riportati:
IZS Firenze: Xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxx IZS Grosseto: Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx
IZS Arezzo: Xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx IZS Siena: Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx
IZS Pisa: Xxx xxxx'Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx IZS Rieti: Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXX
IZS Viterbo: Strada Terme
IZS Latina: Strada Congiute Destre snc
La Ditta dovrà adottare il trattamento di lavaggio più idoneo per ottenere il miglior risultato sia dal punto di vista del lavaggio stesso, che alla buona conservazione dei capi.
La Ditta non potrà fare alcuna eccezione circa lo stato di sporco dei capi da lavare.
Per quanto concerne la scelta e l'impiego dei detersivi, candeggianti e correttivi vari nelle operazioni di lavaggio, non vengono fissate prescrizioni specifiche, salvo che i prodotti impiegati siano conformi alle vigenti norme sanitarie e idonei ad assicurare la necessaria morbidezza.
Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di sistemi di depurazione dell'acqua, nonché consentire il raggiungimento di temperature che assicurino un’adeguata disinfezione degli indumenti.
La Ditta è tenuta, a propria cura e spese, alla manutenzione dei capi ed alla sostituzione di quelli fuori uso per normale usura o per insufficiente lavaggio.
Gli indumenti puliti dovranno essere consegnati imbustati in apposito chellophan trasparente, sigillati per ogni singolo dipendente.
I capi che ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione risultassero non sufficientemente lavati o mal stirati o non in perfetto stato, dovranno essere ritirati e sottoposti ad ulteriore trattamento a cura della Ditta.
Art. 6
Caratteristiche tecniche degli indumenti
Le caratteristiche tecniche dei capi forniti a noleggio dovranno essere conformi alle norme tecniche ed ai regolamenti UNI EN vigenti in materia di indumenti da lavoro per servizi sanitari e comunità. Sono richieste le seguenti caratteristiche estetiche funzionali:
Camici standard:
• composizione: tessuto 60% cotone, 40% poliestere di colore bianco a manica lunga;
• tessuto idoneo a sostenere le condizioni termiche di lavaggio e disinfezione richieste, con grado di restringimento massimo del 3%;
• tessuto di facile stiratura;
• chiusura sul davanti con xxxxxxx ed asole;
• due tasche applicate sui fianchi ed un taschino applicato sul petto;
• elastici ai polsini, spacco e martingala posteriore.
•
Camici per attività chimica:
• composizione: tessuto 35% cotone antiacido (processo ai sensi della normativa UNI EN 13034), 65% poliestere di colore bianco a manica lunga, con proprietà di idrorepellenza agli agenti chimici;
• tessuto idoneo a sostenere le condizioni termiche di lavaggio e disinfezione richieste, con grado di restringimento massimo del 3%;
• tessuto di facile stiratura;
• chiusura con bottoni automatici a pressione;
• due tasche applicate sui fianchi ed un taschino applicato sul petto;
• elastici ai polsini.
•
Divise:
• composizione tessuto 60% cotone, 40% poliestere, di colore verde a manica lunga;
• composte di camicia e pantaloni;
• tessuto idoneo a sostenere le condizioni termiche di lavaggio e disinfezione richieste con grado di restringimento massimo del 3%;
• tessuto di facile stiratura;
• chiusura sul davanti della casacca con xxxxxxx ed asole;
• due tasche applicate nella casacca sui fianchi ed un taschino applicato sul petto;
• elastici ai polsini della casacca;
• elastico o laccio in vita del pantalone.
Completi da lavoro (estivo/invernale):
• estivo (composizione tessuto 35% cotone, 65% poliestere), invernale (composizione tessuto 60% cotone, 40% poliestere), di colore blu a manica lunga;
• tessuto idoneo a sostenere le condizioni termiche di lavaggio e disinfezione richieste con grado di restringimento massimo del 3%;
• tessuto di facile stiratura;
• due tasche applicate nella casacca sui fianchi ed un taschino applicato sul petto;
• elastici ai polsini della casacca;
• elastico o laccio in vita del pantalone.
Tute complete per apicoltura con guanti:
• composizione tessuto 100% cotone di colore bianco specifico per impiego in apicoltura;
• elastici ai polsi e alle caviglie;
• lunga chiusura con cerniera;
• ampie tasche.
•
Tute da giardiniere (estivo/invernale):
• estivo (composizione tessuto 35% cotone, 65% poliestere), invernale (composizione tessuto 60% cotone, 40% poliestere), di colore blu a manica lunga;
• tessuto idoneo a sostenere le condizioni termiche di lavaggio e disinfezione richieste con grado di restringimento massimo del 3%;
• tessuto di facile stiratura;
• chiusura sul davanti della casacca con xxxxxxx ed asole;
• due tasche applicate nella casacca sui fianchi ed un taschino applicato sul petto;
• elastici ai polsini della casacca;
• elastico o laccio in vita del pantalone.
Tute intere colorate:
• realizzata con tessuto 100% cotone sanforizzato, 270 g., collo a camicia, chiusura con cerniera ricoperta da patta;
• elastico di regolazione in vita nella parte posteriore;
• n. 2 tasche al torace, n. 2 tasche in vita.
I capi dovranno essere personalizzati con l’applicazione di etichette termoadesive di colore azzurro. Tali etichette dovranno essere resistenti ai protocolli di lavaggio utilizzati, non dovranno scolorirsi o staccarsi e dovranno riportare i seguenti dati personali:
• nome e cognome per esteso dell’operatore;
• indicazione, anche per acronimo, dell’Istituto e della struttura di appartenenza.
I capi dovranno essere dotati di codice a barre, microchip, o altro dispositivo idoneo a garantirne la tracciabilità in ogni fase di utilizzo e lavaggio.
L’Istituto dovrà poter essere in grado di accedere al sistema utilizzato dalla Ditta per la tracciabilità dei capi.
L’appaltatore dovrà garantire un’adeguata varietà di taglie, le quali sono richieste obbligatoriamente in modalità italiana partendo dalla taglia 40 fino alla taglia 62, con la possibilità per le divise di differenziazione di taglia tra la casacca ed il pantalone.
I capi che verranno forniti a noleggio dovranno avere le medesime caratteristiche indicate nella scheda tecnica presentata in sede di gara.
In caso di difformità, l’Istituto si riserva di rifiutare in tutto od in parte la fornitura con l’obbligo per l’appaltatore di provvedere nei termini prescritti, e con oneri interamente a carico dello stesso, ad una nuova fornitura conforme alle specifiche richieste.
Art. 7
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dall’Istituto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.
Art. 8
Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei Contratti. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Art. 9
Variazioni entro il 20%
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 10
Durata del servizio
Il servizio ha durata di anni 3 decorrenti dalla data di affidamento.
Da tale data, entro giorni 30, la Ditta dovrà effettuare obbligatoriamente la presa delle taglie e consegnare la dotazione iniziale di indumenti entro e non oltre 60 giorni dalla presa delle taglie stesse.
Art. 11
Cauzione definitiva
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato, di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Istituto dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta deve costituire una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016 (10% dell’importo contrattuale). La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato.
La cauzione ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale all’Istituto prima dell’inizio delle attività e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto.
L’Istituto ha facoltà di chiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C..
Tutte le somme vantate dall’Istituto e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediante le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.
Art. 12
Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del D.Lgs 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Art. 13
Penale
Dall’affidamento del servizio, entro giorni 30, la Ditta dovrà effettuare obbligatoriamente la presa delle taglie. Per ogni giorno di ritardo l’Istituto applicherà una penale di € 50,00.
La Ditta dovrà inoltre provvedere alla consegna degli abiti puliti una volta alla settimana, in un giorno prestabilito dall’Amministrazione. Qualora la Ditta non provveda nei termini, e ciò a prescindere dai capi depositati a titolo di scorta, verrà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Qualora la Ditta sia nell'impossibilità di provvedere alla consegna nel termine previsto, dovrà far conoscere entro le 48 ore precedenti esplicitamente le effettive difficoltà verificatesi ed il termine massimo in cui la consegna potrà essere effettuata.
L'Istituto si riserva la insindacabile facoltà di accogliere l'istanza. Se tale istanza giungesse oltre il previsto termine della 48 ore, anche nel caso che la stessa venga accolta, l'Istituto procederà direttamente, senza altra formalità o azione, previa semplice comunicazione alla Ditta, ad affidare
ad altri il servizio, addebitando alla Ditta gli eventuali oneri sostenuti; in tal caso la penale per ritardata consegna sarà applicata sino alla data in cui, a seguito del servizio espletato da terzi, gli indumenti saranno pervenuti in Istituto.
I capi che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, risultassero non sufficientemente lavati o mal stirati o non in perfetto stato, dovranno essere ritirati e sottoposti ad ulteriore trattamento a cura e spese della Ditta nei termini stabiliti dalla stazione appaltante.
Art. 14
Subappalto
E fatto divieto di subappaltare la fornitura in toto od in parte, salvo che il concorrente abbia indicato espressamente nell’offerta presentata in gara le parti del servizio che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile.
Il fornitore è obbligato a depositare presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore.
Per prestazioni eventualmente subappaltabili, si intendono unicamente quelle più prettamente specialistiche.
In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all’Istituto dei servizi subappaltati.
Art. 15
Prescrizioni
Per lo svolgimento del servizio, la Ditta dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia o assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche.
II personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando l'Istituto da ogni danno e responsabilità derivante sia dalla loro inosservanza che per danno arrecato o subito durante l'esecuzione del servizio.
Il personale della Ditta incaricato dell'espletamento del servizio dovrà essere esperto per l'esercizio cui è adibito e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale e delle cose dell'Istituto.
L'appaltatore si obbliga a rispettare la tenuta dei documenti di trasporto di carico e scarico obbligatori previsti dalle leggi vigenti. La Ditta, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligata all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi legge delle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba svolgersi il servizio, restando contrattualmente consentito che se tali norme o disposizioni dovessero arrecare nuovi oneri, la Ditta non potrà accampare diritto alcuno o ragione verso la parte contraente.
Art. 16
Risoluzione
Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti con il presente accordo, l’Istituto potrà risolvere il contratto stesso, previo un termine di giorni sette per porre fine all’inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata A/R inviata dall’Istituto al fornitore per intimare l’adempimento della prestazione.
Art. 17
Pagamenti
I compensi spettanti alla Ditta aggiudicataria saranno liquidati previo accertamento della completa ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali su presentazione della fattura ogni 4 settimane. Il pagamento del servizio sarà effettuato dall'Amministrazione a mezzo di bonifico bancario di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. In presenza di contestazioni o rimostranze sulle prestazioni eseguite, il suddetto periodo di 60 giorni inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Ditta aggiudicataria di quanto contestato.
In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Il codice univoco inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
Le fatture emesse in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx, a partire dal 01/07/2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).
Art. 18
Revisione dei prezzi delle forniture
La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.
Art. 19
Tutela dei lavoratori
La Ditta aggiudicataria riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del personale occupato nel servizio oggetto del presente bando e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia dell’Istituto che di terzi in dipendenza di colpe nell’esecuzione della fornitura stabilita.
La Ditta si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e sulla prevenzione degli infortuni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente bando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla
categoria.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.. nonché ad adeguarsi alle disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice degli Appalti.
Art. 20
Contratto
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.
Art. 21
Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto alla Ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il servizio che si andrà ad assegnare.
La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.
Art. 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.
Art. 23
Controversie
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicato le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Istituto e la Ditta durante l’esecuzione del contratto sono devolute al giudice competente.
È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx della Direzione Acquisizione Beni e Servizi, tel. 06/00000000 e - mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, pec xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 24
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.
Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari del servizio, il contratto si risolve di diritto.
Art. 25
Estensione degli obblighi di condotta previsti
dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale IZSLT”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 31 gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato Xxxxxx.
Art. 26
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03
La stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti obbligatori per le finalità connesse alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Art. 27
Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 50/2016.
Art. 28
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Roma. Luogo e data ................................................
Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.........................................................