AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE DELLE AREE ESTERNE DEI PP.OO. DI NOCERA INFERIORE, PAGANI, SCAFATI E SARNO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE DELLE AREE ESTERNE DEI PP.OO. DI XXXXXX INFERIORE, PAGANI, SCAFATI E SARNO
CAPITOLATO NORMATIVO
XXXXX XX XXXX INGEGNERE 03.05.2021
14:47:41 UTC
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO:
Lotti | Presidi | Canone minimo annuale | Canone minimo quadriennale | Canone eventuale proroga 180gg | |||
Xxxxx 0 | X.X. Xxxxxx Xxxxxxxxx | € | 115.814 | € 463.258 | € | 57.907 | |
Lotto 2 | P.O. Pagani | € | 91.385 | € 365.539 | € | 45.692 | |
Lotto 3 | P.O. Scafati | € | 34.835 | € 139.339 | € | 17.417 | |
Xxxxx 0 | X.X. Xxxxx | € | 111.290 | € 445.162 | € | 55.645 | |
Totale | € 353.324 | € 1.413.298 | € 176.662 | € 5.299.866 |
Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della procedura è la conclusione di un contratto per l’affidamento di un appalto per la concessione del servizio di gestione delle aree esterne dei PP.OO. di Xxxxxx Inferiore, Pagani, Scafati e Sarno dell’A.S.L. Salerno presenti nell’area Nord, con relativa fornitura, installazione, manutenzione delle attrezzature necessarie e la realizzazione di interventi di riqualificazione così come offerti in sede di gara.
Concessione: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi e/o lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
Termini: i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dal giorno successivo all’atto o all’evento che ne costituisce il punto di partenza.
A.S.L. Salerno: ente firmatario del Contratto.
Gestore: operatore economico aggiudicatario e firmatario del contratto.
Codice: D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC; esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 213 del D.Lgs.50/2016 e successive deliberazioni dell’Autorità; esso svolge anche il compito, nell’ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto che svolge le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 indicate nella Linea Guida n. 3 dell’ANAC ;
Direttore dell’Esecuzione (DEC): il soggetto che svolge le funzioni di cui all’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. (MIT) n. 49/2018;
DURC: documento unico di regolarità contributiva — è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori.
Articolo 2 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
L'oggetto contrattuale di cui all'art. 1 si articolerà nelle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico.
Articolo 3 DESTINATARI DEL CONTRATTO
Il contratto viene stipulato dall’A.S.L. Salerno
I destinatari del contratto sono i seguenti PP.OO. dell’A.S.L. Salerno, in particolare:
1 P.O. Sarno
2 P.O. Scafati
3 P.O. Xxxxxx Inferiore
4 P.O. Pagani
Articolo 4 VALORE E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
1 Come meglio specificato nel Capitolato tecnico si considera un fatturato quadriennale, comprensivo dell’eventuale proroga di 180 giorni, pari a quanto indicato nel quadro economico di cui al presente capitolato normativo.
2 L’A.S.L. Xxxxxxx ha diritto ad un Compenso che il Gestore dovrà corrispondere nella misura di cui al predetto quadro economico oltre IVA. Non sono ammesse offerte inferiori al predetto importo.
3 Il canone annuo dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate presso il Tesoriere dell’A.S.L. entro il quinto giorno lavorativo di ogni trimestre. L’A.S.L. provvederà ad emettere fattura di quietanza.
4 In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a pagare, senza diffida, le penali previste all’art. 5.9 Penalità del Capitolato tecnico.
5 Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi a rischi di interferenza.
6 Piano Economico Finanziario
L’operatore dovrà formulare un piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della commessa gestione per tutto l’arco temporale definito, redatto ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, così come meglio specificato nel disciplinare di gara.
Articolo 5 SISTEMA TARIFFARIO
Si rimanda al quanto disposto nel capitolato tecnico.
Articolo 6 DURATA DELLA CONCESSIONE
Considerato l’ammontare annuo dei ricavi, (valore e corrispettivo della concessione) il dovuto tempo necessario per il recupero e la remunerazione dell’investimento, la durata della Concessione è stata definita in 4 (quattro) anni a partire dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della fase di gestione del servizio redatto in contraddittorio tra le controparti.
Al termine della concessione, nelle more della conclusione di una nuova procedura di gara, l’A.S.L. si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario alle stesse condizioni una proroga tecnica della gestione del servizio di 180 giorni.
Articolo 7 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge (incluse la scrittura privata, lettera commerciale, ordine contratto).
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Articolo 8 CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE
Punto 8.01 Modalità di esecuzione
Il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES).
L’avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES) dovrà essere formalizzata in apposito verbale per definire tempi e modi per l’effettuazione delle verifiche di conformità, e secondo il proprio ordinamento.
Punto 8.02 RUP e DEC
Il Responsabile del Procedimento (RUP), nominato dall’A.S.L., cura lo svolgimento della gara e dell’esecuzione, è nominato dall’A.S.L. in conformità a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del contratto specifico e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.
In particolare, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture (eventuale), relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione all’A.S.L. nella figura del responsabile del procedimento.
Lo stesso autorizza l’avvio della esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all’Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nel DPR 207/2010 e nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.
Verrà nominato, nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, un Direttore dell’esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto, cosi come previsto dal DM MIT 07 marzo 2018.
Il nominativo del Responsabile della Esecuzione sarà indicato nel contratto. Per la individuazione dei soggetti da nominare saranno applicate le regole previste dalla normativa vigente.
Punto 8.03 Referente del Concessionario
Il Concessionario dovrà nominare un Responsabile dell’attività della Concessione e comunicarlo al RUP. Il Referente costituisce l’interfaccia del Concessionario nei confronti dell’A.S.L. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h — festivi inclusi). Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.
Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il R.U.P. e con i funzionari dell’Amministrazione Contraente deputati al controllo dell’andamento del servizio/fornitura. Su richiesta specifica del RUP/DEC il concessionario avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.
Punto 8.04 Caratteristiche dei servizi
I servizi richiesti dovranno essere svolti con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia, nonché dal Capitolato Tecnico.
Punto 8.05 Obblighi del Concessionario e responsabilità
E’ a carico del Concessionario l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel capitolato tecnico.
E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere l’Azienda Sanitaria sollevata ed indenne, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa A.S.L..
Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l’A.S.L. del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione della concessione dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al RUP nominato, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del Concessionario nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Punto 8.06 Polizza assicurativa
L'Appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio/fornitura.
L’ A.S.L. utilizzatrice é esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all’ A.S.L. utilizzatrice ed a terzi per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei servizi oggetto di gara.
Qualora per cause di disservizio, dovute all’Appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell’A.S.L. utilizzatrice, l’Appaltatore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dall’Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva l’A.S.L. utilizzatrice.
A tale riguardo l’Appaltatore deve presentare, all’atto della stipulazione della concessione, pena la revoca dell’aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, presente nell’elenco IVASS delle imprese accreditate, stipulata a norma di legge e vincolata a favore dell’A.S.L., che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone dell’ A.S.L. utilizzatrice e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), come di seguito specificato:
• Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 5.000.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 3.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.500.000,00. Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a:
o danni causati all'Ente concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori;
o danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione;
o danni derivanti da impianti, strutture, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
Si precisa che il Concessionario dovrà farsi proprio carico della copertura assicurativa e previdenziale dei propri operatori e dipendenti. L'Ente concedente non si assumerà alcuna responsabilità per danni o infortuni al personale incaricato dal Concessionario, il quale avrà obbligo
di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro. Rimane dunque espressamente inteso e convenuto che il Concessionario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio a terzi, sollevando l'Ente concedente, nella forma più ampia e tassativa.
• Polizza Incendio, Furto, a copertura dei danni alle strutture, alle attrezzature, agli impianti elettronici ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione.
Sia la polizza RCT/O che la polizza a copertura dei beni dovranno prevedere la rinuncia di rivalsa da parte dell'Assicurato nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei suoi dipendenti e/o amministratori; I contratti assicurativi dovranno avere durata di sei anni e coincidere con il periodo della concessione.
Le Polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, entro 15 giorni dal ricevimento, della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione provvisoria.
Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’ Azienda utilizzatrice.
Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all’ Amministrazione contraente eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature. L’accertamento danni verso cose sarà effettuato dall’A.S.L. utilizzatrice alla presenza del Responsabile Gestore del Servizio previamente avvertito. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto le Amministrazioni contraenti provvederanno autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’A.S.L. utilizzatrice é autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.
Punto 8.07 Personale adibito ai servizi. Obblighi del Concessionario
I dipendenti/collaboratori del Concessionario, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture dell’A.S.L. utilizzatrice, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dall’attività.
Il Concessionario ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all’organizzazione e alle attività svolte dall’A.S.L. utilizzatrice, durante l'espletamento del servizio.
Il Concessionario inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’A.S.L interessata.
In particolare il Concessionario dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:
• vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
• abbia sempre con sé un documento di identità personale;
• consegni immediatamente i beni, ritrovati all’interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale dell’A.S.L.;
• segnali subito agli organi competenti dell’A.S.L. ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento dell’attività;
• non prenda ordini da estranei per l'espletamento dell’attività;
• rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
• rispetti il divieto di fumare;
• rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dal Gestore con l’A.S.L.
Il Concessionario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di servizio.
Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’A.S.L., da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.
Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario si impegna ad esibire su richiesta dell’A.S.L. la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi. I suddetti obblighi vincoleranno l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell’Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica o economica, ivi compresa la forma cooperativa.
Al presente appalto la clausola sociale di cui all’50 del D.Lgs 50/2016 sarà applicata nei limiti e nei casi in cui è consentita dalla vigente normativa.
Punto 8.08 Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs.
81/08
Il Concessionario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Il Concessionario garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l’elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell’azienda, che degli Organi di Vigilanza.
L’A.S.L. si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.
L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall’attività oggetto dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell’art. 37del D. Lgs. 81/08, del
D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla
protezione dell’ambiente.
In caso di infortunio agli operatori dell’Appaltatore, durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto, ne va inoltrata la comunicazione entro 24h al RUP/DEC dell'A.S.L.
L’Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Amministrazione Contraente ove si svolge l'appalto un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della stessa A.S.L.— D.M.12 settembre 1958.
L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto — D.Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.
L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:
• esponga la tessera di riconoscimento;
• indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
• rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
• sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
• attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
• si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
• non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
• eviti l’uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
• non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
• sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente di Struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali — D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
• non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all’appalto, le ditte sono tenute a prendere visione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) ricognitivo, allegato al disciplinare di gara, che contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nel DUVRI ricognitivo, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comportino oneri per la sicurezza.
Il suddetto DUVRI sarà integrato dall'A.S.L. prima dell'ordine di attivazione del servizio/fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati.
Resta comunque onere di ciascuna Impresa elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.
Vanno comunque garantite le attività di coordinamento con le ditte che dovranno espletare attività di manutenzione nelle aree oggetto della convenzione, garantendo la disponibilità di personale specializzato che si interfaccerà con le altre ditte per curare le interferenze.
Punto 8.09 Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice Etico dei dipendenti pubblici
Il Concessionario, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti dei P.O. interessati, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
I Codici di comportamento dei dipendenti dell’A.S.L., verranno messi a disposizione del Concessionario in occasione del rispettivo contratto attuativo.
II Concessionario ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare all’A.S.L. comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Punto 8.10 Fatturazione e modalità di pagamento
Il canone annuale, a titolo di rimborso per costi utenze ed utilizzo degli spazi, maggiorato dell’IVA e che il Concessionario si obbliga a pagare all’A.S.L., è fissato nel contratto per effetto dell’esito della presente gara e dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate presso il Tesoriere dell’A.S.L. entro il quinto giorno lavorativo di ogni trimestre. L’A.S.L. provvederà ad emettere fattura di quietanza.
L’avvenuto versamento delle rate dovrà essere comunicato all’A.S.L. con modalità da concordare al momento dell’inizio del contratto.
La fatturazione in caso di R.T.I. verrà emessa verso la mandataria.
Punto 8.11 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.
In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’A.S.L. entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo.
Il Concessionario e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente contratto di concessione è stipulato direttamente ed appositamente dall’A.S.L. per i PP.OO. e nel loro esclusivo interesse.
Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n. 231/2007, l’A.S.L., quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.
Punto 8.12 Revisione dei prezzi
Il canone resterà fisso ed invariabile nei primi dodici mesi, decorsi i quali potrà essere adeguato in rapporto all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - indice generale delle variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente" (cd. Indice FOI) rilevato dall'ISTAT e pubblicato sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Punto 8.13 Cauzione a garanzia del contratto
In ragione della stipula del contratto il Concessionario potrà essere chiamato, nella fase di perfezionamento del contratto stesso, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattualizzato, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016 nonché delle riduzioni di cui all’alt 93 comma 7 del medesimo decreto. La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.
Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta” prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’A.S.L. in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’A.S.L. in base a quanto previsto dal contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’A.S.L., ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’A.S.L.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’A.S.L. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del presente Capitolato.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui alla Concessione. Sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto il concessionario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
Punto 8.14 Penalità
Si rimanda all’art. 5.19 del capitolato tecnico
Articolo 9 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile unico del procedimento (RUP) e del Direttore della Esecuzione (DEC), laddove nominato.
Punto 9.01 Verifiche di conformità o di regolare esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di accertare la regolare esecuzione dello stesso, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
È facoltà dei PP.OO. l'effettuazione, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità e le metodologie che riterrà opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato ed alle normative vigenti in materia.
Punto 9.02 Verifiche di conformità Aziendali
Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo ai singoli PP.OO:, l’A.S.L., può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’Appaltatore. Ove il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, l’A.S.L. può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l’affidatario. L’A.S.L. potrà procedere ad affidare la fornitura al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.
Punto 9.03 Sospensione Contrattuale
Il RUP può ordinare la sospensione temporanea del contratto indicando le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Della sospensione è redatto apposito verbale. Il RUP ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse. Alla cessazione delle cause di sospensione il RUP provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il concessionario.
Punto 9.04 Divieto di modifiche introdotte dal Concessionario
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Punto 9.05 Modifiche introdotte dall’Amministrazione
Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Azienda interessata potrà richiedere all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Con la sottoscrizione del contratto l’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalle Aziende Sanitarie interessate purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Punto 9.06 Periodo di prova
Il Concessionario sarà sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi, a partire dalla data di effettivo inizio del servizio. La valutazione del periodo di prova sarà effettuata dall’Azienda Sanitaria interessata in modo autonomo ed indipendente, e dovrà concludersi con apposita relazione del Responsabile dell’esecuzione contrattuale da inviare all’A.S.L., prima della scadenza del trimestre, nella quale dovrà essere indicato un
giudizio sintetico "POSITIVO” oppure "NEGATIVO”. La mancata emissione della relazione nei termini previsti dal presente articolo sarà equiparata a giudizio "positivo” con conseguente superamento del periodo di prova.
Nel caso in cui nella relazione sia stato indicato il giudizio "NEGATIVO” l’A.S.L., di concerto con i PP.OO. interessati procederà alla risoluzione anticipata del contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo. La mancata emissione della relazione nei termini previsti dal presente articolo sarà equiparata a giudizio "positivo” con conseguente superamento del periodo di prova.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l’A.S.L. incamererà il deposito cauzionale definitivo e richiederà il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e le maggiori spese alle quali l’A.S.L. dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale in conseguenza dell’affidamento della concessione ad altra ditta. In ogni caso il gestore dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente. L’A.S.L. si riserva di procedere all’affidamento della concessione all’impresa seconda in graduatoria.
Punto 9.07 Avvio della Concessione
L’avvio della Concessione è costituito dalle seguenti fasi:
◆ progettazione esecutiva 15gg;
◆ elaborazione piano di progetto e definizione crono programma dei lavori e delle manutenzioni (10gg);
◆ approvazione esecutiva e crono programma 7gg
◆ consegna delle aree 5gg;
◆ realizzazione interventi con consegna del certificato di collaudo;
◆ avvio dei servizi.
Il Concessionario entro i primi 6 mesi dalla stipula del contratto dovrà provvedere alla progettazione esecutiva delle attrezzature in base alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico e dell’offerta tecnica e alla predisposizione di un piano di progetto contenente il cronoprogramma dettagliato dei lavori e dell’avvio dei servizi.
Il progetto esecutivo ed il cronoprogramma dovrà essere approvato dalla Direzione Aziendale ed il percorso di approvazione deve essere gestito dal Concessionario stesso.
Articolo 10 SUBAPPALTO
L’Appaltatore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto dell’A.S.L.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo all’appalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’A.S.L. delle prestazioni subappaltate.
Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:
◆ il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
◆ l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’A.S.L. copia autentica del contratto di
subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
◆ l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice;
◆ con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D.Lgs 50/2016;
◆ che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..
È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’A.S.L., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell’esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto, rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo procede con l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Tecnico.
L’Amministrazione contraente comunica al RUP, l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.
L’Amministrazione contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, al concessionario penalità per tre inadempienze/ritardi come definite dal Capitolato tecnico procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo contratto.
L’Amministrazione contraente qualifica l’applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo contratto come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.
L’Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando al concessionario un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:
• ritardo nell’erogazione del servizio rispetto alla data prevista nel verbale di inizio del servizio;
• ripetuti ritardi nel pagamento del canone per protratto mancato pagamento, l’A.S.L. potrà addivenire alla risoluzione contrattuale riservandosi altresì di addebitare all’impresa inadempiente l’eventuale mancato guadagno risultante dalla differenza tra il nuovo introito e quello previsto nel contratto risolto;
• accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
• mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato
Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l’esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.
L’Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
• qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell’erogazione del servizio e attività correlate;
• omesso pagamento di due canoni consecutivi;
• mancato superamento del periodo di prova ai sensi del presente Capitolato Normativo;
• in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
• nel caso in cui le prestazioni vengano effettuare da altro operatore economico che non sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante a svolgere attività in subappalto.
L’A.S.L. qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente concessione l’applicazione, di penalità pari al 10% dell’importo del contratto; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione della Convenzione.
L’A.S.L. procede con la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
• mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
• mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad un P.O.;
• svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.
In caso di risoluzione, l’A.S.L. procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui all'art. 8.12 del presente capitolato normativo, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Nessun indennizzo è dovuto al concessionario aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Articolo 12 CAUSE DI RECESSO
L’A.S.L. per quanto di proprio interesse e competenza, si riservano in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi della concessione appaltata. Essa ne dovrà dare comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno 60 giorni.
Fermo restando il dovere del concessionario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al concessionario.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
Articolo 13 CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo
d’Azienda.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’A.S.L. il diritto di risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l’Appaltatore s’impegna a comunicare immediatamente all’A.S.L. ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa, al fine di consentire di predisporre l’atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una comunicazione con la quale si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell’atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il soggetto subentrante rimarrà comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi ed all’autorizzazione all’uopo rilasciata.
Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’art. 48 del medesimo decreto.
Articolo 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la "Legge”), l’A.S.L. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti dall’A.S.L. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico/economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione della fornitura nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti dall’A.S.L. ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’A.S.L. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’A.S.L. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili” e "giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’A.S.L., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. I dati potranno essere comunicati:
• al personale dell’A.S.L. che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all’Ufficio Studi interno alla società;
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’A.S.L. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
• ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi/forniture e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno esser diffusi tramite il sito internet dell’A.S.L..
Diritti del concorrente interessato: Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’ASL.
In particolare la ditta dovrà o mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; o non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è l’A.S.L. Salerno.
Articolo 15 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie tra il committente ed il concessionario - così durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in xxx xxxxxxx xxxxxxx risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.
In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.
Punto 15.01 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.
Sommario
Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 2
Articolo 2 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 2
Articolo 3 DESTINATARI DEL CONTRATTO 3
Articolo 4 VALORE E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 3
Articolo 5 SISTEMA TARIFFARIO 3
Articolo 6 DURATA DELLA CONCESSIONE 3
Articolo 7 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 3
Articolo 8 CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE 4
Punto 8.01 Modalità di esecuzione 4
Punto 8.02 RUP e DEC 4
Punto 8.03 Referente del Concessionario 4
Punto 8.04 Caratteristiche dei servizi 4
Punto 8.05 Obblighi del Concessionario e responsabilità 4
Punto 8.06 Polizza assicurativa 5
Punto 8.07 Personale adibito ai servizi. Obblighi del Concessionario 6
Punto 8.08 Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. 81/08 7
Punto 8.09 Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice Etico dei dipendenti pubblici 8
Punto 8.10 Fatturazione e modalità di pagamento 9
Punto 8.11 Tracciabilità dei flussi finanziari 9
Punto 8.12 Revisione dei prezzi 9
Punto 8.13 Cauzione a garanzia del contratto 10
Punto 8.14 Penalità 10
Articolo 9 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10
Punto 9.01 Verifiche di conformità o di regolare esecuzione 10
Punto 9.02 Verifiche di conformità Aziendali 11
Punto 9.03 Sospensione Contrattuale 11
Punto 9.04 Divieto di modifiche introdotte dal Concessionario 11
Punto 9.05 Modifiche introdotte dall’Amministrazione 11
Punto 9.06 Periodo di prova 11
Punto 9.07 Avvio della Concessione 12
Articolo 10 SUBAPPALTO 12
Articolo 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
Articolo 12 CAUSE DI RECESSO 14
Articolo 13 CESSIONE DEL CONTRATTO 14
Articolo 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15
Articolo 15 FORO COMPETENTE 16
Punto 15.01 NORME DI RINVIO 16