COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Provincia di Salerno)
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, IN XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXX ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “X.XXXXXXXX” SITO IN LOCALITÀ’ MACCHIA DI MONTECORVINO ROVELLA.
Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge, redatta in unico originale, il Comune di Montecorvino Xxxxxxx intende descrivere i rapporti giuridici che intercorrono tra:
1) Il dott. , nato a il , nella sua espressa qualità di Capoarea Servizi alla Persona del Comune di Montecorvino Rovella, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, in forza dell’art. 107 del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267 (C.F./partita IVA 00554740654), di seguito definito anche “COMUNE”;
2) Il sig. , nato a il , C.F. , in qualità di legale rappresentante della (C.F./partita IVA ) con sede in (SA), via/viale n° , affidatario del servizio in oggetto, di seguito definito anche “AFFIDATARIO” o “CONCESSIONARIO” o “ASSOCIAZIONE” o “GESTORE”;
Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge, redatta in unico originale, le parti come innanzi costituite convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Il Comune concede a , affiliata con sede
sociale alla Via in la
gestione del campo di calcio all’interno dell’impianto sportivo “X. XXXXXXXX” sito in località Macchia, comprese le pertinenze e le attrezzature inventariate presenti.
La struttura è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario.
Art. 2 - Scopo della convenzione
Il Comune concede la gestione dell’impianto al fine di consentire al Concessionario il perseguimento delle attività sportive, ricreative e sociali indicate nello Statuto, delle quali riconosce la rilevanza. In particolare l’impianto è utilizzato per la promozione delle seguenti attività: formativa di base, amatoriale, agonistica relative alla pratica del gioco del calcio ed altro. Il Concessionario dovrà curare l’uso pubblico dell’impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.
Art. 3 - Durata e limiti della concessione
La concessione ha la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di affidamento formale dell’impianto.
Non è previsto il rinnovo ma solo la proroga, nei termini di legge, qualora si rendesse necessario per il tempo strettamente necessario ad individuare il nuovo operatore.
Il Comune si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente, per un massimo complessivo di 10 giorni nell’arco dell’affidamento, l’impianto con le strutture annesse per la organizzazione di manifestazioni e attività sportive, culturali, sociali, religiose ed altre compatibili con la natura dell’impianto, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario e concordando i tempi e le modalità di accesso al fine di non ostacolare l’attività sportiva, con particolare riferimento alle gare dei campionati ufficiali. Nessun diritto potrà avanzare il Concessionario per l’uso diretto dell’impianto da parte del Comune. Nei casi di cui al precedente comma, il Concessionario sarà sollevato da ogni spesa inerente alla manifestazione e dai danni che dalla stessa dovessero eventualmente derivarne.
In occasione di manifestazioni richieste dal Comune, lo stesso si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni per la corretta utilizzazione dell’impianto alle quali è soggetto lo stesso Concessionario con la presente convenzione.
Art. 4 - Descrizione dell’impianto.
L’impianto sportivo oggetto della convenzione è costituito da N. 1 campo da gioco regolamentare, con annesse strutture e servizi, come da planimetria allegata.
La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere in contraddittorio tra il concessionario e il Comune di Montecorvino Rovella, in persona dei delegati dell’Area Tecnica e Area Servizi alla Persona all’uopo designati, nel momento in cui il presente affidamento è formalmente esecutivo e il Concessionario prende materialmente possesso dell’impianto stesso. Il verbale dovrà riportare anche la lettura dei contatori per le forniture di energia elettrica, gas ed acqua. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
Art. 5 - Canone
Il canone mensile da versare ammonta ad € 300,00 (euro trecento/00). Il suddetto canone dovrà essere corrisposto anticipatamente, mediante versamento, da effettuarsi, entro il giorno 5 (cinque) del mese di utilizzo, sul Conto Corrente con estremi IBAN intestato al Comune di Montecorvino Rovella, con indicazione della causale.
Il ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza comporta la revoca della concessione, la conseguente inibizione all’uso dell’impianto sportivo e costituisce, in ogni caso, motivo di risoluzione ipso-jure della convenzione, salvo ed impregiudicato ogni diritto, azione o ragione del Comune per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Art. 6 - Modalità di utilizzo dell’impianto
Il Concessionario deve utilizzare l’impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza.
In occasione di manifestazioni, di gare di campionato, deve provvedere a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.
Il Concessionario si impegna ad assicurare i seguenti orari minimi di apertura e chiusura dell’impianto sportivo:
- dal 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00
- dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00
Il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe relative all’utilizzo del campo di calcio nell’impianto sportivo in località Macchia stabilite dalla Giunta Comunale con Delibera di G.C. nr 139 del 20.08.2021 riportate di seguito:
Squadre LOCALI | Squadre NON LOCALI | Giovanili | Giovanili | ||||||||
LOCALI | NON LOCALI | ||||||||||
(0 – 15 anni) | (0 – 15 anni) | ||||||||||
Allenamento | Partita | Allenamento | Partita | Allenamento | Allenamento | ||||||
Diurno | Serale | Diurno | Serale | Diurno | Serale | Diurno | Serale | Diurno | Serale | Diurno | Serale |
€ 20,00 | € 25,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 |
con la specificazione che le fasce orarie per l’applicazione delle tariffe “diurno” e “serale” sono differenti per il periodo invernale ed estivo, secondo il seguente prospetto:
OTTOBRE – MARZO | DIURNO fino alle ore 17:00 | SERALE dopo le ore 17:00 |
APRILE – SETTEMBRE | DIURNO fino alle ore 19:00 | SERALE dopo le ore 19:00 |
Art. 7 ~ Divieto di sub-concessione
Il Concessionario non può sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l’impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.
Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell’impianto e delle strutture senza il consenso scritto dal Comune.
Art. 8 - Proventi dalla gestione, Bar ristoro e pubblicità
Il Concessionario è autorizzato ad incassare dagli utenti le tariffe stabilite dall’Amministrazione e tutti i proventi derivanti da pubblicità visiva o sonora (esposizione di cartelli pubblicitari,spot, ecc.) all’interno dell’impianto assegnato in concessione.
Il Concessionario può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, il servizio di bar/ristoro all’interno dell’impianto. Il Concessionario a tal fine potrà all’interno della struttura riservare delle aree nei locali annessi, da adibire a spaccio di vendita di articoli di bar (con specifica esclusione di vendita di alcolici e superalcolici) previo
conseguimento di tutte le autorizzazioni previste. Il Concessionario è esonerato dal corrispondere la tassa per occupazione suolo pubblico trattandosi di uso di suolo pubblico nell’ambito della concessione per servizio pubblico.
Art. 9 - Doveri del Concessionario.
Il Concessionario dovrà provvedere:
a) alla pulizia dei locali dello spogliatoio, degli spalti della tribuna , dell’area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze, alla segnatura del campo di calcio;
b) alla manutenzione ordinaria dell’impianto e delle strutture concessi nei limiti di quanto previsto al successivo art. 10;
c) all’apertura, chiusura e conduzione dell’impianto sportivo mediante l’impiego di idoneo personale;
d) alla custodia dell’impianto sportivo, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti con responsabilità in caso di furto e di danneggiamenti;
e) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l’attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982 e s.m.i.;
f) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima e i propri collaboratori e utenti;
g) prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti;
h) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
i) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l’Amministrazione comunale potrà indicare;
j) consentire l’uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune ai sensi dell’art.3 comma 3 della presente convenzione, delle Scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
k) concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati in base alle tariffe determinate;
l) organizzare in loco dei corsi di preparazione sportiva per i bambini, giovani, anziani e diversamente abili ;
m) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008);
n) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.
Art. 10 - Manutenzione ordinaria
Rientrano nell’ordinaria manutenzione dell’impianto sportivo:
a) manutenzione delle aree verdi comprese quelle limitrofe al terreno di gioco e pertinenze;
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie;
c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi;
d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, di lampade, interruttori, punti prese e valvole;
e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili dell’area di attività sportiva, quali: panchine, porte da gioco, reti etc.
Sono, altresì, a carico del Concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, gas ed acqua per tutta la durata della concessione, provvedendo alla voltura delle utenze attualmente intestate all’Amministrazione comunale;
Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari ed incaricati del Comune riterranno di effettuare. In particolare sarà verificata l’effettiva possibilità di fruizione dell’impianto sportivo da parte dei richiedenti associazioni e società sportive o utenti privati.
Il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione comunale una relazione sulla gestione dell’impianto e sull’attività sportiva svolta.
Art. 11 - Oneri a carico del Comune
Sono a carico del Comune, oltre all’assicurazione della regolare funzionalità dell’impianto, i seguenti oneri:
a) manutenzione straordinaria impianti di illuminazione a servizio del campo di calcio;
b) riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture, tribuna, spogliatoi e pertinenze;
c) interventi di manutenzione straordinaria fondo campo di calcio.
Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi tra quelli di cui all’art. 10, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto, richiede all’Amministrazione comunale, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto.
Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente.
Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.
Art. 12 — Responsabilità
Il Concessionario è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo. Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.
A tal fine il Concessionario è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse nell’area delle attrezzature o dell’uso delle attrezzature.
Detta polizza, da concordare con l’Amministrazione per la sua struttura e i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall’Organo Comunale.
Art. 13 - Responsabilità per la custodia dei valori
L’Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.
Art. 14 - Vigilanza durante le manifestazioni
Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, il Concessionario provvederà al personale di vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso l’Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, il Concessionario dovrà richiedere agli Organi competenti l’impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.
Art. 15-Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi della presente convenzione e di eventuali danni di qualunque genere che possano verificarsi all’impianto e alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, il Concessionario, all’atto della stipula della presente convenzione, deve versare un deposito cauzionale per un importo pari alla somma dei canoni mensili previsti per la durata della corrente concessione, anche tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o mediante deposito presso il tesoriere comunale, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull’uso degli impianti. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del Concessionario l’Ente incamererà quota parte della cauzione, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere alla sua ricostituzione entro 10 giorni qualora non si provveda alla risoluzione della convenzione.
Il Concessionario produce polizza fidejussoria n stipulata in data , di validità annuale da rinnovare obbligatoriamente, a pena di decadenza della concessione, per l’intero periodo di concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale.
Art. 16- Decadenza e revoca della concessione in gestione
Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all’assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:
1. morosità nei pagamenti dei canoni d’uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dalla presente convenzione;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
6. mancato pagamento delle forniture acqua, gas e energia elettrica;
7. concessione in sub appalto della struttura;
Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell’impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società o l’Ente rinunciatario darà comunicazione scritta al Concessionario.
In presenza di mancata comunicazione alle Società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l’uso degli impianti.
L’Amministrazione comunale ha inoltre, facoltà di revocare la concessione e quindi di risolvere unilateralmente la presente convenzione , fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- qualora il Concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale;
- qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione tra cui il regolare pagamento dei corrispettivo previsto all’art. 5.
Art. 17 ~ Sospensioni e Recesso del rapporto di concessione
Il concessionario si obbliga ad accettare eccezionali sospensioni temporanee del servizio per ragioni di carattere tecnico manutentivo, di ordine pubblico o di sicurezza.. In particolare il Comune di Montecorvino Rovella si riserva il diritto di disporre un fermo tecnico dell’impianto sportivo da concordare con il Concessionario per l’esecuzione di interventi migliorativi o modificativi della struttura che dovessero rendersi necessari o opportuni per ragioni di pubblico interesse (ad es. in caso di opere finanziate da eseguire).
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di due mesi.
Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell’atto di convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore.
Art. 18 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Montecorvino Rovella e il Concessionario sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente. Di comune accordo però sarà possibile ricorrere all’arbitrato secondo le norme del codice di procedura civile. Per gli adempimenti e gli obblighi di cui alla presente convenzione il gestore elegge domicilio legale nel Comune di Montecorvino Rovella.
Art. 19 - Spese a carico della Concessionaria
Tutte le spese inerenti la presente convenzione, spese di bollo, registrazione fiscale, contratto e nessuna esclusa sono ad esclusivo carico del Concessionario.
Art. 20 - Disposizioni generali finali
In caso di emanazione di nuove norme in materia, le parti concordano di rivedere, se necessario o opportuno, la presente convenzione per conformarla alle nuove disposizioni.
Per il Comune Per la Società
IL RESPONSABILE DI AREA IL