Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 18.12.2019
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 18.12.2019
Art. 1 Principi e finalità
1. Il Comune di Lastra a Signa, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell’associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune sostiene e valorizza le forme associative, secondo il principio di parità di trattamento, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o negli interessi generali dello stesso e della comunità. Il regolamento disciplina la materia della concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinio, ai sensi dell’art. 12, L 241/1990.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) patrocinio: il sostegno del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza, negli ambiti indicati dall'art. 5, per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere e responsabilità per il Comune;
b) vantaggio economico: l’attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi o di concessione temporanea di strutture o beni di proprietà o nella disponibilità del Comune, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa e economicamente valutabili; a titolo esemplificativo, sono considerati vantaggi indiretti:
1) esenzione o riduzione di tariffe o prezzi;
2) fruizione gratuita di servizi o beni mobili del Comune;
3) fornitura di beni quali premi di rappresentanza, coppe, targhe e medaglie;
4) fruizione temporanea di beni immobili del Comune a condizione di gratuità edi vantaggio o apprestamento di strutture occasionali;
5) fruizione gratuita di utenze comunali;
c) contributo: l’erogazione di una somma di denaro a fondo perduto a sostegno dell’attività ordinaria o di iniziative, di progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione del Comune, o di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali o di ricerca, aventi rilevante entità attivati a favore della collettività.
Art. 3 Ambiti di esclusione
1. Il presente regolamento non si applica:
a) alla gestione dei servizi e immobili comunali affidati a terzi tramite convenzione;
b) ai contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili disciplinati da speciali disposizioni legislative o di regolamento;
c) alle forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l’area dell’assistenza sociale;
d) alle forme di sostegno a imprese nell'ambito di piani di sviluppo economico o di governo del territorio;
e) a forme di collaborazione istituzionale con altre pubbliche amministrazioni;
f) a vantaggi economici e sovvenzioni erogate alle istituzioni scolastiche per progetti e attività didattiche.
Art. 4 Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
a) soggetti organizzati, non costituiti in forma societaria, privi di scopo di lucro che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale;
b) limitatamente al patrocinio, anche altri soggetti privati, anche aventi scopo di lucro.
2. I soggetti indicati al comma 1 lett. a) devono essere preventivamente iscritti all’Albo delle associazioni. Il Responsabile del settore competente valuta la domanda presentata in ordine al possesso dei requisiti. La domanda contiene il nome del legale rappresentante e dei membri degli organi direttivi e assembleari, l’indicazione della sede legale e di quella operativa, l’oggetto e l'ambito territoriale di svolgimento dell’attività, lo statuto e l’atto costitutivo. Il soggetto iscritto è obbligato a comunicare tempestivamente ogni modifica di quanto dichiarato in sede di domanda.
3. L’erogazione di contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di associazioni o altri soggetti pubblici o privati, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali (particolari iniziative o campagne promosse a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale tendenti alla salvaguardia dei diritti: pace, educazione, salute, ambiente, legalità …).
4. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i partiti politici, le organizzazioni sindacali nonché i soggetti che costituiscano loro articolazione.
5. Ulteriori requisiti per l’accesso al beneficio possono essere individuati nel bando appositamente predisposto ogni anno per l’erogazione di contributi economici e di cui al successivo art. 7.
Art. 5 - Natura dei contributi e settori di intervento
1. I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti a interventi, iniziative, o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure, in un’ottica di pluralismo e sussidiarietà, a programmi di interventi o attività di più lunga durata, non in contrasto con lo statuto e con le finalità del Comune, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali allo svolgimento di attività di interesse generale.
2. I settori di intervento sono relativi a:
a) iniziative culturali, educative e socio-assistenziali;
b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
c) iniziative di promozione del turismo e dell’immagine turistica e delterritorio;
d) iniziative di protezione civile;
e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali e di tutela degli animali;
f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
g) attività teatrali, musicali, e delle altre arti visive;
h) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, e delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
i) promozione della mobilità sostenibile per l’organizzazione di iniziative ed eventi coerenti con tale attività favorendo così la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali;
l) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l’organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d’innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Art. 6 - Richiesta e concessione di patrocinio
1. Le domande di patrocinio, corredate del programma dell’iniziativa con l’indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione, devono essere indirizzate al Sindaco almeno sette giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e vantaggio economico e/o contributo, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Le modalità di valutazione delle domande e della concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata con delibera della Giunta comunale.
3. Del patrocinio il beneficiario dovrà far menzione nella pubblicitàdell’iniziativa.
4. La concessione del patrocinio dà facoltà al beneficiario di utilizzare lo stemma del Comune.
5. Il Comune non è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione.
Art. 7 - Richiesta e concessione di contributi
1. La volontà di procedere alla concessione di contributi è espressa ogni anno dal Consiglio comunale in sede di delibera di approvazione del bilancio di previsione, tramite lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.
2. Di norma entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno la Giunta comunale approva un atto di indirizzo, per ciascuna delle due scadenze, nel quale sono individuati gli ambiti di intervento di cui all’art. 5 c. 2 e più in particolare:
a) gli ambiti di intervento e le relative risorse da attribuire segnalando, se del caso, ulteriori specificazioni di indirizzo operativo all'interno dei medesimi ambiti;
b) le eventuali priorità, all'interno dei singoli ambiti, relative alle iniziative e/o progetti presentati dall'associazionismo e/o volontariato che non siano in contrasto con gli indirizzi del programma di governo;
c) le eventuali co-progettazioni di iniziative e/o progetti integrati da realizzare insieme all'amministrazione comunale e/o con l'istituzione scolastiche;
d) nonché altre indicazioni per la redazione dell’avviso di cui al comma 3.
2. Con il medesimo atto la Giunta può destinare una parte dello stanziamento complessivo (comunque non superiore al 30%) al sostegno dell’attività ordinaria dei soggetti richiedenti il contributo.
3. Entro i successivi 30 giorni, il Responsabile del settore competente pubblica un avviso nel quale sono individuati, secondo le indicazioni contenute nella delibera di indirizzo della Giunta:
a) gli ambiti di intervento ed eventuali tipi di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo;
b) le modalità e i termini di presentazione delle richieste, ;
c) i criteri di selezione e i relativi punteggi;
d) i requisiti di partecipazione, tra cui: la descrizione dell’attività da svolgere; il costo complessivo stimato; le eventuali altri entrate a sostegno dell’iniziativa.
4. Nello stesso bando sono indicate anche le modalità per la richiesta di contributo a sostegno dell’attività ordinaria.
5. Ricevute le domande, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del bando, il Responsabile del settore effettua l'istruttoria, che contiene l'analisi dei requisiti di partecipazione e la rispondenza ai criteri di valutazione previsti dall'avviso. La relazione è trasmessa alla Giunta.
6. La Giunta, preso atto dell'istruttoria, approva motivatamente la graduatoria, che contiene l'elenco dei progetti, i punteggi assegnati e le somme erogabili.
7. Il contributo per attività specifiche:
a) non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo. Il contributo sarà decurtato o restituito al Comune se dal rendiconto la differenza è inferiore al contributo deciso;
b) è liquidato per il 50% all’atto del riconoscimento e per il restante 50% a conclusione dell’iniziativa/progetto su presentazione da parte del rappresentante legale di dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
1) relazione dell’attività svolta;
2) consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione della stessa attività, con indicazione dell’entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, firmato dal legale rappresentante.
3) dichiarazione di responsabilità relativa al regime fiscale;
8. Il contributo per le attività ordinarie:
a) viene concesso dietro presentazione delle attività ordinarie svolte nell’anno precedente;
b) non può cumularsi con il contributo per attività specifiche;
c) è liquidato integralmente dopo il provvedimento di concessione su presentazione da parte del rappresentante legale di dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
1) relazione dell’attività svolta nell'anno precedente e sull'attività da svolgere nell'anno in corso;
2) ultimo rendiconto approvato;
3) dichiarazione di responsabilità relativa al regime fiscale;
4) impegno personale alla restituzione delle somme in caso di cessazione dell’attività nell’anno in corso.
9. La Giunta comunale può riservare una parte delle risorse per contributi ad attività che non sono rientrate nella programmazione, in quanto non preventivabili al momento dell'avviso. In tal caso, il responsabile del settore pubblica un avviso, per la durata di almeno sette giorni, dando comunicazione della richiesta e verificando l'esistenza di altre istanze. Si applicano i commi precedenti per quanto compatibili.
Art. 8 - Criteri per la valutazione delle richieste di contributi.
1. La concessione di contributi di cui al presente regolamento avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) Rilevanza dell’impatto sociale, culturale ed ambientale sul territorio;
b) Coerenza con la programmazione del Comune;
c) Partecipazione o collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzi la condivisione progettuale;
d) Elementi di innovazione ed originalità presentati;
e) Compartecipazione alla realizzazione di attività promosse direttamente dal Comune;
f) Gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento, e comunque il coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati, disoccupati, ecc.);
g) Ambiti prioritari di intervento come decisi dalla Giunta comunale.
2. I criteri indicati si applicano sia per i contributi ad attività ordinaria che ad iniziative speciali, in quanto compatibili.
3. Eventuali ulteriori criteri possono essere elaborati con atto della Giuntacomunale.
Art. 9 - Richiesta e concessione di vantaggi economici
1. I vantaggi economici sono attributi seguendo, per quanto compatibile, quanto previsto dagli artt. 7 e 8. Di norma, l’avviso è annuale e la relativa delibera di indirizzo della Giunta è approvata nel mese di marzo.
2. In caso di richieste incompatibili perché le attività sono temporalmente sovrapposte, ripetitive o in contrasto l'una con l'altra, la Giunta determina la priorità delle iniziative.
Art. 10 - Coorganizzazione (coprogettazione ed organizzazione)
1. Il Comune può sempre valutare, ai sensi dell’art. 43, L 449/97 e art. 119, DLGS 267/2000, forme di cogestione delle attività ordinarie attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione con associazioni od enti pubblici e privati, non aventi fini di lucro, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi prestati.
2. Il comune può altresì valutare ed approvare, nell'ambito degli indirizzi operativi previsti dell'art. 55, comma 3 del Dlgs 3.7.2017 n. 117 (Codice del terzo settore) forme di progettazione ed organizzazione, in maniera congiunta ed integrata, di azioni e/o interventi con l'associazionismo e/o il volontariato.
3. Le attività oggetto della collaborazione, di cui agli artt. 1 e 2, dovranno avere particolare portata e rilevanza in ambito culturale, ambientale, turistico, promozionale, educativo, sportivo, ricreativo, solidaristico, di impegno civile, socio assistenziale o sanitario, e saranno valutate dal Comune, con specifico atto della Giunta comunale, a condizione che i contenuti siano coerenti ai principi generali stabiliti dal presente regolamento.
11 - Decadenza dai benefici
1. A seguito di verifiche e monitoraggio sul regolare andamento delle attività, il contributo viene revocato nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) non sia stata effettuata l’attività per la quale il contributo stesso era stato accordato;
b) non venga presentata la documentazione entro il termine stabilito;
c) nell’ipotesi in cui risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera. In tal caso il beneficiario non potrà richiedere ulteriori interventi per il futuro.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata con determinazione del medesimo Responsabile del settore competente.
3. Contestualmente, verificandosi una delle condizioni indicate nel precedente c. 1, si procederà al recupero delle somme erogate nelle forme previste dalla legge.
Art. 12 – Pubblicazione
1. Nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 33/2013, sono pubblicate le informazioni relative a contributi e vantaggi economici concessi.
Art. 13 - Norme transitorie e finali
1. Per settore competente si intende il settore a cui è assegnata la competenza nell’ambito della macrostruttura comunale. Se necessario, il settore competente si avvale dell’ausilio degli altri settori.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per la concessione di contributi economici”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 57/2001.
3. Nelle more dell’istituzione dell’Albo delle Associazioni, di cui all'art. 4, c. 2, sono ammessi ai benefici i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 fatta eccezione per la stessa iscrizione all’albo.