Repertorio Determinazioni Direttore IRA
Repertorio Determinazioni Direttore IRA
Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca, tipologia “Post Dottorato”, della durata di 36 mesi, dal titolo “Struttura a grande scala, AGN e/o ammassi con dati radio”, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Ultra Low Frequency Universe” (HORIZON ERC Grants - Grant Agreement numero 101086378 - CUP C33C23000130006). Codice Concorso 2024/04/IRA/AR.
IL DIRETTORE DELL’INAF ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA
VISTA la Legge 13 agosto 1984, numero 476, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università ", e, in particolare, l’articolo 4, recante disposizioni in materia fiscale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTA la Legge 8 agosto 1995, numero 335, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ", e, in particolare, l’articolo 2, commi 26 e seguenti;
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF") e contiene alcune "Norme relative allo Osservatorio Vesuviano";
CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, numero 394, con il quale è stato emanato il "Regolamento che contiene le norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni che riguardano la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286 ";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ";
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, numero 53 ";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002, che contiene le norme per la corretta "Attuazione dell’articolo 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, in materia di tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335 ";
VISTA la Legge 11 luglio 2002, numero 148, che "Ratifica ed esegue la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997", e contiene "Norme di adeguamento dell'ordinamento interno ", e, in particolare, l’articolo 5;
VISTA la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70";
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica ", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137 ";
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato emanato il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, numero 334, con il quale è stato emanato il "Regolamento che modifica ed integra il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394, in materia di immigrazione ";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "Regolamento che disciplina l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata";
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il "Codice della Amministrazione Digitale";
VISTA la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", e, in particolare, l'articolo 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, che contiene le norme per la corretta "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335";
VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca ";
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, numero 148" e, in particolare, l’articolo 4, che al comma 1, prevede che
- ai fini "…del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
a) o b), al Ministero…";
- entro "…sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento…";
- il "…provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero…"; e al comma 2, che
- "…la valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche
amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero…";
CONSIDERATO che il Ministero della Università e della Ricerca, in sede di interpretazione delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, ha più volte chiarito che le stesse si applicano anche agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, assimilabili a tutti gli effetti agli "…altri benefici…" citati nell’articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165 ";
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione", alle "Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni " e ai "Criteri interpretativi sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata ";
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche e integrazioni, che:
contiene "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento";
definisce principi e criteri per la "Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ",
e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, che disciplinano il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica del 9 marzo 2011, numero 102, con il quale è stato definito lo “importo minimo degli assegni di ricerca”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina gli "Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della Legge 12
novembre 2011, numero 183";
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione ";
CONSIDERATO che, nel rispetto dei "principi" e dei "criteri direttivi" definiti dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "Disposizioni" che hanno "riordinato" in un unico "corpo normativo" la "Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari ", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
VISTA la Legge 27 febbraio 2015, numero 11, di conversione con modifiche del D.L. 31 dicembre 2004
n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ” ed in particolare l’art. 6 comma 2-bis che recita “La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni”;
VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed, in particolare:
l'articolo 1, che disciplina la "Carta della cittadinanza digitale ";
l'articolo 7, che disciplina la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ";
l’articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";
l’articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ";
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi
dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";
VISTO il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE ", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere
dal 25 maggio 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD");
VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, recante “ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ”, ed in particolare l’articolo 14, comma 6-septies e 6-quaterdecies che prevede:
“Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all' adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”;
VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 2022, numero 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca” che ha previsto all’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, in materia di assegni di ricerca, le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;
b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine»
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2023, numero 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, ed in particolare il comma 4 dell’articolo 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca” che ha previsto all’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, in materia di assegni di ricerca, le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024».
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2024, numero 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, ed in particolare l’articolo 15 rubricato “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca ” che ha previsto all’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo
periodo, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge
29 giugno 2022, numero 79, in materia di assegni di ricerca, le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
VISTO il nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica ", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018, e s.m.i.;
VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015 e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, il quale stabilisce che lo “Istituto Nazionale di Astrofisica” può “…conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto da un apposito Disciplinare adottato dal
Consiglio di Amministrazione…”;
VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l’articolo 21 del predetto "Regolamento";
CONSIDERATO che il "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data 24 giugno 2021 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021;
VISTO il "Regolamento che disciplina l’amministrazione, la contabilità e l’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ", predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto "Regolamento";
VISTO il “Disciplinare per il Conferimento di assegni di assegni per lo svolgimento dell’attività di ricerca dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2011, numero 44, ed entrato in vigore il 1° luglio 2011, e s.m.i.;
VISTA le Delibere del 13 ottobre 2011, numero 8, e del 10 gennaio 2012, numero 2, con le quali il Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ha apportato alcune modifiche al “Disciplinare” innanzi specificato;
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione numero 2 del 11 gennaio 2018 relativa alle “Linee di indirizzo in materia di assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali ”;
VISTA la nota del Direttore Scientifico protocollo numero 673/2018/V/1 del 5 febbraio 2018 recante la “implementazione delle suddette linee guida per l’arruolamento del personale non di ruolo” dalla quale si evince che “i bandi e le selezioni sono gestiti in autonomia dalle strutture che ne danno
comunicazione alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Generale, per i dovuti aggiornamenti dei data base del personale”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2018, numero 22, avente per oggetto le “Linee Guida per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ” dalla quale si evince che l’INAF può conferire assegni di ricerca, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 numero 240, secondo le seguenti tipologie:
- Assegni di Professionalizzazione;
- Assegni Post Doc;
- Assegni Giovane Ricercatore;
VISTA la Delibera del 23 marzo 2018, numero 23, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le "Linee guida per l’arruolamento del personale non di ruolo ", che contengono anche alcune importanti indicazioni per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTA la Delibera del 18 settembre 2018, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Relazione" predisposta dal Professore Xxxxxx X’Xxxxx, nella sua qualità di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che definisce il "Programma Nazionale di Assegni di Ricerca";
VISTO in particolare, nell’ambito del predetto "Programma", il Paragrafo dal titolo "Proposte di revisione dei criteri di definizione dei programmi degli assegni di ricerca ";
VISTA la nota protocollo del 22 ottobre 2018, numero 6023, del Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" avente per oggetto “Richiamo urgente alla considerazione dei contenuti ed i dispostivi della delibera 83/2018 in materia di conferimento degli assegni di ricerca ”;
VISTA la Delibera del 29 gennaio 2019, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune "Modifiche delle Linee Guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell’attività di ricerca";
VISTA la nota del 1 febbraio 2019 del Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" avente per oggetto “Linee guida provvisorie per bandire Assegni di Ricerca approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2019”;
VISTA la Delibera del 15 maggio 2020, numero 40, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha definito, in via provvisoria, la nuova "Policy per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ";
VISTA la nota del 16 maggio 2020, protocollo numero 2491, del Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica " avente per oggetto “Adozione della "Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca" e regolamentazione del regime transitorio”;
VISTA la delibera del 5 giugno 2020, numero 54, del Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" che approva la “Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” e, in particolare, l’articolo 2 in materia di “programmazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e assegni di ricerca ”, l’articolo 3 in
materia di “monitoraggio della dotazione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e
di assegni di ricerca”, e l’articolo 4 in materia di “autonomia dei Centri di Responsabilità nell’emanazione di bandi di selezione per il reclutamento di personale a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca”;
VISTA la nota circolare del 16 maggio 2022, protocollo numero 8096, della Direzione Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", relativa alle “Modalità di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di
attività di ricerca, scientifiche e tecnologiche e di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ”;
VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF del 3 luglio 2023, numero 28, “Nomina dei Direttori dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari e dell’Istituto di Radioastronomia di Bologna, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera f), dello Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. ”, con il quale il Dottore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore dell’INAF Istituto di Radioastronomia a
decorrere dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’INAF del 3 luglio 2023, numero 76, “Conferimento degli incarichi di Direzione dello "Istituto di Radioastronomia di Bologna" e dello "Osservatorio Astronomico di Cagliari”, con cui è stato conferito al Dottore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx l’incarico di Direttore dello “Istituto di Radioastronomia” a decorrere dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio;
VISTO il Grant Agreement “Project 101086378 — ULU (The Ultra-Low Frequency Universe)” siglato tra lo “European Research Council Executive Agency (ERCEA) (‘EU executive agency’ or ‘granting authority’)” e lo “Istituto Nazionale di Astrofisica”;
VISTA la nota, registrata nel protocollo generale con il numero 3197 del 27 novembre 2024, con la quale il Xxxxxxx Xxxxxxxxx XX XXXXXXXX, nell’ambito del Progetto “The Ultralow Frequency Universe”, ha rappresentato al Dottore Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, nella sua qualità di Direttore dell’Istituto di Radioastronomia, la necessità di provvedere al reclutamento di una unità di personale laureato, che lavori su argomenti quali la struttura a larga scala, AGN e galassie in ammassi e/o lo studio delle componenti termiche o non termiche degli ammassi di galassie, in particolare, l’assegnista esplorerà l’emissione radio generata da questi oggetti possibilmente in connessione con emissione ad altre frequenze e lavorerà preferenzialmente ma non esclusivamente con i dati del Low Frequency Array (LOFAR; xxx.xxxxx.xxx) provenienti da surveys o proposte dedicate;
VALUTATE le motivazioni addotte dal Xxxxxxx Xxxxxxxxx XX XXXXXXXX;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’emissione di un bando per la selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un Assegno di Ricerca tipologia “Post Dottorato”, della durata di 36 mesi, dal titolo “Struttura a grande scala, AGN e/o ammassi con dati radio ”;
VISTA la nota del 27 novembre 2024, numero di protocollo 3198, con la quale il Direttore dello “Istituto di Radioastronomia” ha comunicato alla “Direzione Generale” e alla “Direzione Scientifica” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica ”, l’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di un Assegno di Ricerca tipologia “Post Dottorato”, della durata di 36 mesi, dal titolo “Struttura a grande scala, AGN e/o ammassi con dati radio”;
CONSIDERATO che la presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:
a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un’ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell’ambito di progetti e/o attività a termine;
a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l’immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";
CONSIDERATO che il costo attuale nel triennio dell’Assegno di Ricerca, come sopra definito, è pari ad Euro 118.418,88, di cui Euro 96.000,00 da corrispondere al vincitore dell’assegno, ed Euro 22.418,88 per il pagamento delle ritenute previdenziali, salvo incrementi che dovessero intervenire nel triennio;
TENUTO CONTO che la spesa complessiva, pari a Euro 118.418,88, salvo incrementi che dovessero intervenire nel triennio, sul capitolo 1.01.01.01.009 “Assegni di Ricerca” del Centro di Responsabilità Amministrativa 1.19 “Istituto di Radioastronomia” , graverà sull’Obiettivo Funzione 0.00.00.00.00 “ULU - Ultra Low Frequency Universe” - CUP C33C23000130006
DETERMINA
Articolo 1 - Numero, durata ed ambito disciplinare dell’Assegno di Ricerca
1. Lo "Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Radioastronomia" indice, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni, una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca, categoria “Post Dottorato”, di durata triennale, e rinnovabile in presenza della necessaria copertura finanziaria.
2. L’assegnista lavorerà su argomenti quali la struttura a larga scala, AGN e galassie in ammassi e/o lo studio delle componenti termiche o non termiche degli ammassi di galassie, esplorerà l’emissione radio generata da questi
oggetti possibilmente in connessione con emissione ad altre frequenze e lavorerà preferenzialmente ma non esclusivamente con i dati del Low Frequency Array (LOFAR; xxx.xxxxx.xxx) provenienti da surveys o proposte dedicate.
3. La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:
a) a offrire una opportunità di crescita professionale ai giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca, o a giovani che abbiano comunque maturato esperienza nel campo della ricerca e che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un’ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell’ambito di progetti e/o attività a termine;
b) a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l’immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente.
4. L’assegno oggetto della procedura di selezione è così articolato:
Titolo: “Struttura a grande scala, AGN e/o ammassi con dati radio ”;
Sede di Svolgimento: Sede di Bologna dello "Istituto di Radioastronomia";
Responsabile Scientifico: Xxxxxxx Xxxxxxxxx XX XXXXXXXX, “Dirigente di Ricerca” dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".
Articolo 2 - Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando di Selezione " è richiesto, a pena di esclusione, il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Dottorato di Ricerca in Fisica, Astrofisica, Astronomia o titolo di studio equivalente, attinente le attività previste dal presente "Bando di Selezione" ai sensi dell’articolo 1, comma 2, conseguito presso Università italiane o estere, fermo restando che l’attinenza del Dottorato di Ricerca o del titolo equivalente alle predette attività verrà accertata dalla "Commissione Esaminatrice" di cui al successivo articolo 5;
b) Diploma di Laurea o Laurea Specialistica o Magistrale in Fisica, Astrofisica, Astronomia o titolo di studio equivalente, che abilita al Dottorato di Ricerca, conseguito presso Università italiane o estere, e successiva esperienza attinente al profilo richiesto, debitamente documentata, di durata almeno triennale, maturata presso Università, Istituti, Organismi o Centri di Ricerca o altri Enti qualificati, pubblici o privati, anche esteri, in attività di ricerca che rientrano tra quelle previste dal presente “Bando di Selezione”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
2. Ai soli fini della ammissione alla presente procedura di selezione, la equivalenza dei titoli di studio conseguiti in uno Stato estero verrà accertata dalla "Commissione Esaminatrice" di cui al successivo articolo 5, sulla base della documentazione prodotta dal candidato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), punto 2), del presente "Bando di Selezione", fermo restando che, nel caso in cui il medesimo candidato risulti vincitore della predetta procedura, l’Amministrazione, recependo gli esiti dell’accertamento eseguito dalla "Commissione Esaminatrice", trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall’articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
3. I candidati che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando di Selezione", oltre al requisito di cui al precedente comma 1, devono possedere quelli di seguito specificati:
a) cittadinanza italiana, fatta eccezione:
- per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
- per i soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dal successivo comma 5;
b) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani );
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario debbono essere specificate/i nella domanda di partecipazione);
e) ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea, come anche i cittadini degli Stati non appartenenti alla Unione Europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "Bando di Selezione", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
b) godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
c) avere una conoscenza di base della lingua italiana.
5. Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea, che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 e a documentarne il possesso mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero, entro la data di inizio dell’assegno di ricerca.
6. Tutti i requisiti richiesti dal presente "Bando di Selezione" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
7. I candidati verranno ammessi alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando di Selezione" e dichiarati nelle rispettive domande.
Articolo 3 - Domanda di ammissione alla procedura di selezione e termini
1. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui allo "Allegato A" del presente "Bando di Selezione", dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:00 (ora italiana) del 31 gennaio 2025, fermo restando che la data e l’ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico. La domanda di ammissione dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta e di un documento di identità in corso di validità legale a pena di nullità.
2. La domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando di Selezione" dovrà essere trasmessa, a mezzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, in formato "PDF" non modificabile, all’indirizzo xxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx, con l’indicazione del seguente oggetto, “Codice selezione 2024/04/IRA/AR”.
3. Le domande di ammissione alla procedura di selezione che provengano da una casella di posta elettronica, ordinaria o certificata, il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda saranno considerate irricevibili.
4. La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità legale.
5. Il candidato verrà, in ogni caso, escluso dalla procedura di selezione oggetto del presente "Bando di Selezione" con provvedimento motivato del Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", nei seguenti casi:
a) la domanda di ammissione risulti priva della sottoscrizione prevista dal comma 4 del presente articolo;
b) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
c) mancanza dei requisiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
d) mancanza di un documento di identità in corso di validità legale.
6. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dello "Istituto di Radioastronomia ", su proposta del "Responsabile del Procedimento".
Articolo 4 - Modalità di redazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione
1. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 3, lettera a), del presente "Bando di Selezione";
c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
d) il possesso di uno dei titoli richiesti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente "Bando di Selezione", specificando:
- l’anno in cui è stato conseguito, l’Università, l’Istituto o altro Ente qualificato, anche estero, che lo ha rilasciato e la votazione finale;
- nel caso della documentata esperienza in attività di ricerca che rientrano tra quelle dell’articolo 1, comma 2, del presente "Bando di Selezione", i relativi periodi temporali e le Università, gli Istituti, gli Organismi o Centri di Ricerca o gli altri Enti qualificati, pubblici e privati, anche stranieri, presso i quali è stata maturata
fermo restando che:
1. il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è tenuto a dichiarare espressamente se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia già stato dichiarato equivalente o equipollente ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando di Selezione";
2. in mancanza della dichiarazione di cui al precedente punto 1), il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione copia del certificato o, in alternativa, della documentazione che attesti il titolo di studio posseduto, gli esami sostenuti e la votazione finale, e/o le attività formative e di ricerca svolte, al fine di consentire alla Commissione Esaminatrice di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari e/o utili per l’accertamento della sua equivalenza ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando di Selezione";
e) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l’indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale e/o gli eventuali procedimenti penali in corso (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
f) l’impegno a non fruire, nel periodo di durata dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle previste dall’articolo 9 del presente "Bando di Selezione";
g) di avere un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
2. I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, come specificati nell’articolo 2, comma 4, del presente "Bando di Selezione".
3. I soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 4, del presente "Bando di Selezione".
4. I soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2, comma 3, del presente "Bando di Selezione" e a documentarne il possesso mediante la produzione di appositi certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero, entro la data di inizio dell’assegno di ricerca.
5. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
a) a indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica;
b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di ammissione alla procedura di selezione.
6. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata:
a) dal "curriculum vitae et studiorum" del candidato, redatto in lingua italiana o inglese, ed in formato "Europass", datato e sottoscritto ai sensi e con le modalità degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni al fine di attestare la veridicità del suo contenuto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dei successivi articoli 75 e 76 del medesimo decreto e delle norme speciali vigenti in materia;
b) da copia del certificato o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesti, ai sensi del comma 1, lettera d), punto 2), del presente articolo, il titolo di studio posseduto, gli esami sostenuti e la votazione finale, e/o le attività formative e di ricerca svolte, al fine di consentire alla Commissione Esaminatrice di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari e/o utili per l’accertamento della sua equivalenza ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando di Selezione";
c) dallo “Allegato B” attestante il possesso dei requisiti, di cui all’articolo 2 del bando, e dei titoli di cui si chiede la valutazione (come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- documentazione relativa all’esperienza pertinente l’argomento del presente bando, di cui all’oggetto e agli articoli 1 e 2;
- pubblicazioni ritenute pertinenti gli argomenti del presente bando (titoli, riviste, anni di pubblicazione, liste degli autori e indirizzi web sui quali è possibile prenderne visione);
- qualsiasi altro titolo, lavoro o pubblicazione il candidato ritenga utile per qualificare il proprio curriculum scientifico;
d) da un elenco, datato e sottoscritto, completo dei titoli presentati e ritenuti idonei a comprovare la qualificazione professionale del candidato nonché la sua attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente "Bando di Selezione";
e) da una copia del documento di identità in corso di validità legale.
7. I candidati portatori di handicap ai sensi della legge numero 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento dell’eventuale colloquio, ai sensi della legge suddetta.
8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni imputabili ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei candidati di variazioni del domicilio e/o dell’indirizzo indicato nella domanda, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata e/o posta elettronica ordinaria, e nei casi di eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.
9. L’Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando di Selezione", unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda di ammissione.
10. Nel caso in cui venga utilizzato, per le comunicazioni, un indirizzo di posta elettronica non certificata, il candidato dovrà necessariamente dare una conferma di ricezione della comunicazione.
11. Relativamente ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o di atti di notorietà rese dai candidati ai fini della partecipazione alla procedura di selezione che forma oggetto del presente "Bando di Selezione", si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e nella Legge 12 novembre 2011, numero 183.
Articolo 5 – Responsabile del procedimento e Commissione esaminatrice
1. Il “Responsabile del Procedimento”, che, nell’espletamento delle relative funzioni, dovrà accertare e garantire la regolarità formale della procedura di selezione ed il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, sarà nominato con provvedimento del “Direttore” dello “Istituto di Radioastronomia”, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. Al termine della fase istruttoria delle domande di partecipazione effettuata dal “Responsabile del Procedimento”, sarà nominata la “Commissione Esaminatrice” ed il “Segretario”, con provvedimento del “Direttore” dello “Istituto di Radioastronomia”.
3. La nomina della “Commissione Esaminatrice”, fatta salva motivata impossibilità, deve rispettare un adeguato equilibrio di genere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche con modalità telematica, la “Commissione Esaminatrice” stabilisce:
a) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell’eventuale colloquio, che devono essere espressamente indicati nel verbale della riunione, al fine di assegnare i rispettivi punteggi;
b) l’eventuale calendario della prova d’esame.
5. La “Commissione Esaminatrice” può attribuire complessivamente ad ogni candidato un punteggio non superiore a
100, così articolato:
a) 60 punti per i titoli valutabili ai sensi dell’articolo 6 del presente “Bando di Selezione”;
b) 40 punti per l’eventuale colloquio.
Articolo 6 - Svolgimento della selezione e valutazione dei titoli
1. La selezione è per titoli ed eventuale colloquio.
2. I titoli valutabili, entro il limite massimo pari a 60 punti, sono i seguenti:
a) "curriculum vitae et studiorum", di cui al comma 7, lettera a), del precedente articolo 4, e titoli idonei a comprovare la qualificazione professionale del candidato nonché la sua attinenza al profilo di ricerca e/o tecnologico oggetto del presente "Bando di Selezione": fino ad un massimo di 45 punti;
b) pubblicazioni attinenti al profilo di ricerca/tecnologico oggetto del presente "Bando": fino ad un massimo di 15 punti;
3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata nella prima riunione della “Commissione esaminatrice”.
4. Il punteggio minimo per poter accedere all’eventuale colloquio è di 42/60.
5. I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 3 e 4, e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione e abbiano ricevuto l’esito di valutazione dei titoli con almeno 42/60 di punteggio, saranno convocati a sostenere il colloquio qualora la “Commissione esaminatrice” ritenesse necessario il suo svolgimento.
6. L’eventuale colloquio, che potrà essere svolto anche in videoconferenza, sarà diretto ad accertare il livello professionale del candidato e la sua attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca previste ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del presente "Bando di Selezione".
7. I candidati ammessi all’eventuale colloquio saranno convocati con apposito avviso, inviato a mezzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, in quest’ultimo caso, con conferma di ricezione della comunicazione, almeno quindici giorni prima della data della suddetta prova.
8. Nel predetto avviso verrà data comunicazione:
a) del punteggio riportato dal candidato in sede di valutazione dei titoli;
b) del giorno, dell’ora e del luogo di svolgimento dell’eventuale colloquio.
9. Per sostenere l’eventuale colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità legale.
10. L’eventuale assenza del candidato al colloquio sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa.
11. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà raggiunto un punteggio almeno pari a 28/40.
12. Alla conclusione della procedura di selezione la "Commissione Esaminatrice " redigerà la "graduatoria finale di merito" secondo l’ordine del punteggio finale ottenuto da ogni candidato in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione titoli e nel colloquio.
13. La graduatoria finale di merito" della procedura di selezione sarà approvata con provvedimento del Direttore dello “Istituto di Radioastronomia” e verrà pubblicata sul "Sito Web" dello “Istituto di Radioastronomia”, Sezione “Lavora con noi”, al seguente indirizzo xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/ e dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, al seguente indirizzo xxx.xxxx.xx, Sezione “Lavora con noi”, Sottosezione “Assegni di Ricerca”.
Articolo 7 - Conferimento dell’assegno e stipula del relativo contratto
1. Il vincitore della procedura di selezione sarà formalmente convocato per la stipula del contratto con il quale verrà perfezionato il conferimento dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il vincitore della procedura di selezione decade dal diritto all’assegno nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi i casi di oggettivo e comprovato impedimento e/o i casi di forza maggiore.
3. La stipula del predetto contratto non darà luogo, in nessun caso, all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né farà sorgere in capo ai titolari degli assegni il diritto all’accesso ai ruoli dell’Ente.
4. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, il vincitore della relativa procedura dovrà rilasciare formale dichiarazione di accettazione degli assegni, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 9 del presente "Bando di Selezione".
5. Nella dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma, il vincitore della relativa procedura dovrà assumere, sotto la loro responsabilità, l’impegno a non usufruire, durante tutto il periodo di durata del predetto assegno, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare le loro attività di ricerca, di sovvenzioni o di altri assegni di ricerca.
6. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero che non sia già stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia, equivalente o equipollente ad uno dei titoli di studio richiesto dall’articolo 2, comma 1, lettere a), o b), del presente "Bando di Selezione", l’Amministrazione, recependo gli esiti dell’accertamento eseguito dalla "Commissione Esaminatrice" ai soli fini della ammissione alla procedura, trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall’articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
7. In caso di parere positivo del Ministero della Università e della Ricerca ovvero in caso di inutile decorso del termine entro il quale il parere deve essere reso, l’Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all’interessato che al Ministero, dispone il riconoscimento del titolo di studio e autorizza il conferimento dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
8. In caso di parere negativo del Ministero della Università e della Ricerca, l’Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all’interessato che al Ministero, dispone che il titolo di studio non è valido ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, con la conseguente esclusione del candidato, e autorizza sia lo scorrimento della graduatoria di merito della procedura che il conferimento dell’assegno al primo dei candidati idonei.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 del presente articolo, il vincitore della procedura di selezione che intenda rinunciare all’assegno di ricerca dovrà far pervenire apposita comunicazione alla Direzione dello "Istituto di Radioastronomia".
10. Qualora il vincitore della procedura di selezione dichiari espressamente, con le modalità definite nel precedente comma 9, di rinunciare al conferimento dell’assegno di ricerca, ovvero nei casi in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il relativo contratto, il titolare dell’assegno di ricerca decida di recedere dal contratto o decada dal diritto o il contratto venga risolto, lo "Istituto di Radioastronomia" si riserva di conferire il medesimo assegno di ricerca ai candidati che sono risultati idonei, secondo l’ordine previsto dalla "graduatoria finale di merito", approvata e pubblicata con le modalità previste dall’articolo 6, comma 11, del presente "Bando di selezione".
11. Il vincitore è tenuto, a pena di decadenza dal relativo diritto, a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi da infortunio sul lavoro prima di avviare le attività, ed avente la medesima decorrenza del contratto.
12. Per quanto riguarda, invece, i rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dei soggetti terzi, i titolari degli assegni saranno coperti da apposita polizza assicurativa stipulata dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" con oneri a proprio carico.
13. La polizza di cui al precedente comma non copre i titolari degli assegni dai rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dell’Ente.
14. I titolari degli assegni possono recedere dai contratti all’uopo stipulati dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
15. In caso di mancato preavviso, l’Ente ha il diritto di trattenere sugli emolumenti ancora da corrispondere al titolare dell’assegno l’importo corrispondente al periodo per il quale il preavviso non è stato dato.
16. In ogni caso, l’annullamento della procedura di selezione oggetto del presente "Bando di Selezione", che costituisce l’indispensabile presupposto del conferimento degli assegni, è motivo di risoluzione dei relativi contratti, senza obbligo di preavviso e fatto comunque salvo il pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni eventualmente già rese.
Articolo 8 – Obblighi dell’assegnista e valutazione dell’attività di ricerca
1. L'assegnista ha l'obbligo:
a) di sottoscrivere preliminarmente il contratto di collaborazione all’attività di ricerca preventivata e quant’altro ivi contemplato;
b) di iniziare l'attività di ricerca alla data indicata dal contratto presso la “Sede di Bologna” dello “Istituto di Radioastronomia”, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, di cui il “Direttore” deve essere tempestivamente informato;
c) di effettuare l’attività di ricerca, regolarmente ed ininterrottamente per l’intero periodo dell’assegno, sotto la supervisione del Xxxxxxx Xxxxxxxxx XX XXXXXXXX, che dovrà anche monitorare i progressi dell’assegnista;
d) di osservare tutte le norme interne e le altre disposizioni impartite dal “Direttore” e dal “Responsabile scientifico” dell’assegno di ricerca.
2. L'assegnista è soggetto a valutazione, secondo la cadenza indicata nel relativo contratto, ed è tenuto a redigere, a tal fine, una dettagliata relazione scritta sulle attività di ricerca svolte.
3. In caso di mancata approvazione della predetta relazione, la Direzione dello "Istituto di Radioastronomia", con atto motivato, procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto con conseguente interdizione dall’ulteriore fruizione dell’assegno.
Articolo 9 - Cumuli ed incompatibilità
1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non possono essere conferiti ad unità di personale in servizio di ruolo presso lo "Istituto Nazionale di Astrofisica " con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato ed al personale in servizio di ruolo presso gli Enti indicati nell’articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, la titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale, ai Corsi di Dottorato di Ricerca con diritto alla borsa, ai Corsi di Specializzazione Medica, sia in Italia che all’estero, ai Corsi di Master Universitario, sia di Primo che di Secondo Livello.
3. La titolarità dell’assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni, anche con regime di impegno a tempo parziale.
4. Non è ammesso il cumulo degli assegni con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, tra le quali rientra anche lo "Istituto Nazionale di Astrofisica ", o straniere, internazionali o sovranazionali, utili a integrare, con soggiorni all’estero, le attività di ricerca svolte dai titolari degli assegni.
5. Non è ammesso il cumulo degli assegni con emolumenti percepiti per lo svolgimento, in modo continuativo, di attività di lavoro, anche con regime di impegno a tempo parziale.
6. È invece compatibile con l’assegno di ricerca una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purché la stessa non sia in conflitto con l’attività di ricerca svolta per conto e nell’interesse dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" o ne ritardi lo svolgimento.
7. L’attività di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzata dal Direttore dello "Istituto di Radioastronomia ", sentito il Responsabile Scientifico dell’assegno di ricerca.
8. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non possono essere conferiti al personale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", di altri Enti di Ricerca o di Università collocati in stato di quiescenza.
Articolo 10 - Trattamento economico
1. L’importo annuo dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è pari ad Euro 32.000,00.
2. L’importo di cui al precedente comma è calcolato al netto degli oneri a carico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica " e al lordo delle imposte a carico del titolare dell’assegno e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
3. Xxxx assegni per lo svolgimento di attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della Legge 13 agosto 1995, numero 335, e successive modifiche e integrazioni.
4. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 247 del 23 ottobre 2007, mentre in materia di congedo per malattia, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dallo "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007, come richiamato nel comma precedente, è integrata dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" fino alla concorrenza dell’intero importo dell’assegno.
6. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità non viene calcolato ai fini della quantificazione del termine di durata dell’assegno.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in qualità di titolare del trattamento, informa che il
trattamento dei dati personali resi disponibili dai candidati che presentano domanda di partecipazione alla
procedura di selezione oggetto del presente "Bando di Selezione" o, comunque, acquisiti a tal fine dal predetto "Istituto", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della "Commissione Esaminatrice".
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai loro dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con sede a Roma, in Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx 00, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l’invio di una richiesta al "Responsabile della Protezione dei Dati" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica ":
a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: xxx@xxxx.xx
c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: xxx-xxxx@xxxxxxxxx.xx
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati " e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto "Regolamento", o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo "Regolamento".
Articolo 12 - Pubblicità
1. Il presente avviso di selezione nonché gli atti conseguenti al predetto avviso saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul "Sito Web" dello “Istituto di Radioastronomia”, Sezione “Lavora con noi”, al seguente indirizzo xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/ e dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, al seguente indirizzo xxx.xxxx.xx, Sezione “Lavora con noi”, Sottosezione “Assegni di Ricerca”.
Articolo 13 - Norme di rinvio
1. Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di assegni di ricerca, lo “Istituto di Radioastronomia ” assicura l’osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità, di antidiscriminazione e di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
2. Per tutto quanto non sia previsto e disciplinato dal presente "Bando di Selezione" si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorsi pubblici.
Articolo 14 – Disposizioni finali
1. Qualsiasi informazione relativa al presente "Bando di Selezione" potrà essere richiesta inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo xxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx,
INAF - ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA IL DIRETTORE
Dottore Xxxxxxxxxx XXXXXXXX
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXXXXX