SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Rep. n.
per l’affidamento del Servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla gestione delle reti mareografiche dell’ISPRA – LOTTO 1: “Servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla gestione della Rete Meteo-Mareografica della Laguna di Venezia (RMLV)” – CIG 7242836159
TRA
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, e per la stessa in persona del Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx nella sua qualità di Direttore Generale
e
la Ditta ……………….. (nel seguito indicata come Affidatario) con sede e domicilio fiscale in
……………….. via ………………. n. ….. - codice fiscale ……………….. e partita IVA
……………….., in persona del Sig. nella sua qualità di legale rappresentante.
PREMESSO
con Disposizione n. ………. del ……………, l’ISPRA ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del Servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla gestione delle reti mareografiche dell’ISPRA, in due lotti funzionali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice;
a. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ……………….. in data ;
b. l’ISPRA con Disposizione n. ………. del , ha disposto l’aggiudicazione del LOTTO
1 in favore di ;
c. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a) del Codice;
d. l’affidatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 80 del Codice;
e. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice;
f. che l’Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato speciale d’appalto, nonché il bando, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che, comunque, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g. che l’Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
TUTTO QUANTO PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Norme regolatrici
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il Capitolato speciale d’appalto per il LOTTO 1 ed il relativo DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
I. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
II. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Art. 2 Oggetto
1. Il presente contratto ha per oggetto il Servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla gestione delle reti mareografiche dell’ISPRA – LOTTO 1: “Servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla gestione della Rete Meteo-Mareografica della Laguna di Venezia (RMLV)” descritto nel Capitolato speciale d’appalto per il LOTTO 1 - così come migliorato nell’Offerta Tecnica dell’Affidatario nelle sole parti/funzioni migliorative e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dalle Specifiche tecniche ISPRA - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.
2. Il presente contratto è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso dell’Affidatario che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:
I. Capitolato speciale d’appalto per il LOTTO 1 relativo al “Servizio biennale di manutenzione ed assistenza alla gestione della Rete Meteo-Mareografica della Laguna di Venezia (RMLV)”;
II. documentazione tecnica, dell’Affidatario, presentata in sede di offerta, nelle sole parti/funzioni migliorative e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dalle specifiche tecniche ISPRA;
III. offerta economica presentata in sede di offerta;
IV. DUVRI relativo al LOTTO 1;
V. Patto di integrità.
Art. 3 Durata del Contratto
1. Il servizio di cui all’art. 2 ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi e decorre dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti.
2. L’ISPRA, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ISPRA.
Art. 4
Importo contrattuale e revisione dei prezzi
1. L’ammontare complessivo contratto è pari ad € 401.066,00 (Euro quattrocentounomilasessantasei/00) più IVA, così suddiviso:
• € 399.900,00 (Euro trecentonovantanovemilanovecento/00) più IVA, per lo svolgimento delle prestazioni comprensivo di oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/08).
• €1.166,00 (Euro millecentosessantasei/00 ) più IVA, per il costo della sicurezza derivante da DUVRI non soggetto a ribasso d’asta.
2. L’ISPRA si impegna a versare tale importo secondo le modalità di cui al successivo art. 24, previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 23, c. 3.
3. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio
Art. 5
Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta presentata in sede di gara.
2. L’Affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’ISPRA e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
3. L’Affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ISPRA e/o da terzi.
Art. 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ISPRA, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Art. 7 Obblighi di riservatezza
1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ISPRA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ISPRA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ISPRA.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. L’ISPRA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, secondo le disposizioni del Codice, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 9
Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva
1. L’Affidatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Affidatario quanto dell’ISPRA e/o di terzi.
2. Inoltre, l’Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ISPRA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art.10
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ISPRA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Affidatario manleverà e terrà indenne la stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’ISPRA.
3. L’ISPRA si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’ISPRA riconosce all’Affidatario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da essa.
4. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l’ISPRA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Affidatario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 11
Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
1. L’Affidatario dovrà richiedere per iscritto all’ISPRA l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’ISPRA medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’ISPRA costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L’Affidatario garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L’Affidatario è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell’ISPRA alle verifiche che l’ISPRA riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell’Affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del presente articolo, ferma restando la facoltà dell’ISPRA di risolvere il presente contratto, l’Affidatario è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art. 12 Subappalto e sub-contratti
1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
OPPURE
1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:………………………………………………………………………………………..
2. ISPRA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISPRA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L’Affidatario deposita presso l’ISPRA il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. L’Affidatario allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. Al momento del deposito del contratto l’Affidatario trasmette:
a. la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ISPRA non autorizzerà il subappalto.
8. In caso di non completezza dei documenti presentati, ISPRA procederà a richiedere
all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine per la presentazione.
9. L’Affidatario è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, art. 105, del Codice.
10. Nel caso in cui l’Affidatario, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad ISPRA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
a) il nome del sub-contraente;
b) l’importo del sub-contratto;
c) l’oggetto del servizio o fornitura affidati.
14. L’Affidatario deve inoltre comunicare all’ISPRA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ISPRA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
16. L’Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
17. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISPRA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
18. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISPRA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISPRA. In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISPRA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
19. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ISPRA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
21. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 13
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. (NEL CASO DI RTI E CONSORZI) Nei raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite, ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. Le medesime disposizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti.
10. Nei consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso deve osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettuerà, a sua volta, il pagamento.
Art. 14 Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Affidatario deposita idonea garanzia dell’importo di € /…
(Euro /…), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ISPRA.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (ventiquattro mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino al rilascio del certificato di verifica di conformità.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ISPRA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ISPRA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
5. L’ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L’ISPRA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
Art. 15 Recesso
1. L’ISPRA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ISPRA.
3. In caso di recesso dell’ISPRA, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
4. L’ISPRA ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso di quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 16
Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ISPRA che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISPRA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di trenta giorni solari, da comunicarsi al Affidatario con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 17
Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISPRA. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
3. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (7242836159) al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti
correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
Nel caso di cessione dei crediti, l’affidatario si impegna a garantire che i pagamenti siano effettuati al cessionario mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISPRA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 18 Penali e rilievi
1. Le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Affidatario sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionate all’importo del contratto e/o alle qualità delle prestazioni dello stesso.
2. Le penali dovute per il ritardo nei servizi di normalizzazione iniziale e manutenzione correttiva sono calcolate in misura giornaliera e sono pari all’1 per mille (1‰) dell’ammontare netto contrattuale e non possono - comunque - superarne, complessivamente, il 10 %.
3. Qualora l’Affidatario, nel corso dell’espletamento delle attività previste dal contratto, accumuli, per cause imputabili allo stesso, nel corso di una annualità un ritardo complessivo superiore a giorni 30 (trenta), l’ISPRA ha facoltà di rescindere in danno il contratto.
4. Le penali relative al numero di dati validi, cioè effettivamente disponibili nella banca dati residente sui server della centrale di controllo del sistema, sono calcolate in base al cd. “rendimento minimo operativo” (RMO) come definito nel Capitolato speciale d’appalto - LOTTO 1.
5. Qualora il RMO giornaliero del singolo sensore risulti inferiore al 75%, si applicherà una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno e per ciascun sensore con rendimento inferiore alla soglia fissata.
6. Qualora anche “l’indicatore di funzionalità complessivo” della rete, così come definito nel Capitolato speciale d’appalto - LOTTO 1, non risulti soddisfatto, si applicherà una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno, in aggiunta alla precedente penale (per il mancato raggiungimento del RMO di ciascun sensore).
7. La verifica della rispondenza degli indicatori RMO e della funzionalità complessiva della rete agli obiettivi prestazionali fissati dal capitolato speciale sarà effettuata mensilmente da parte dell’ISPRA e tempestivamente comunicata dal DEC al rappresentante dell’Affidatario.
8. L’ISPRA si riserva il diritto di contestare il buon fine delle manutenzioni a seguito di verifiche ex post sulla qualità dei dati registrati, nonché di modificare la percentuale di RMO giornaliera dichiarata nella reportistica.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Affidatario per iscritto tramite PEC dal direttore dell’esecuzione del contratto.
10. L’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al citato direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricevuta contestazione.
11. Nel caso di applicazione delle penali, l’ISPRA provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa, ad incamerare la cauzione pro quota.
Art. 19
Risoluzione per inadempimento
1. L’ISPRA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario, comprovate dal mancato raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva della rete (cfr. art. 4.4 del Capitolato
Tecnico). Qualora l’indicatore di funzionalità complessiva della rete risulti negativo per più di 10 giorni consecutivi per ogni anno solare si procede alla rescissione in danno del contratto. In tal caso l’ISPRA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario, restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISPRA;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 11); subappalto (art. 12); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto - Cessione del credito (art. 17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere (art. 26).
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario si impegnerà a fornire all’ISPRA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
5. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’ISPRA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di servizio.
6. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
7. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 20
Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
1. L’ISPRA ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice.
2. In ogni caso, l’ISPRA potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. L’ISPRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del Codice.
Art. 21
Fallimento dell’Affidatario o morte del titolare
1. Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISPRA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’ISPRA ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria
ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
3. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISPRA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
4. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 22
Quinto d’obbligo e Varianti
1. L’ISPRA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente contratto, può imporre all’Affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l’Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
3. L’Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ISPRA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Affidatario se non sia stata espressamente approvata dall’ISPRA. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Affidatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 23
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile del servizio.
Controllo tecnico, contabile e amministrativo
1. ISPRA nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC),
preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto.
2. Il DEC provvederà a redigere i verbali di avvio, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio.
3. Il RUP, o altro funzionario all’uopo incaricato, provvede a redigere il certificato di verifica di conformità, entro non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione dell’esecuzione, quando risulti che l’Affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. L’attestazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’Affidatario, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Affidatario; la certificazione di regolare esecuzione.
4. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l’accettazione all’Affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall’Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Nel caso in cui il DEC non coincida con il RUP, i verbali devono essere inviati a quest’ultimo per l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.
7. L’Affidatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Affidatario medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 24 Fatturazione e pagamenti
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 4, l’Affidatario potrà emettere fattura, con cadenza semestrale, per un importo pari al 25% dell’importo contrattuale allo scadere di ciascuno dei quattro semestri di attività sulla base degli stati di avanzamento predisposti dal DEC. Le verifiche saranno effettuate entro i trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta e, dopo la conclusione positiva delle verifiche, l’Affidatario emetterà la fattura.
2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile unico del procedimento.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L’ISPRA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) IVA esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
5. La mancata o incompleta produzione delle certificazioni di cui sopra, non consentiranno ad ISPRA la liquidazione della relativa fattura: la somma non corrisposta quindi nei termini, non produrrà alcun interesse.
6. ISPRA è assoggettata al regime dello split payment, ai sensi dell’art.17-ter, c.1, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017, provvedendo direttamente al versamento dell’imposta sul valore aggiunto direttamente a favore dell’Erario.
7. L’ufficio ISPRA individuato per l’acquisizione delle fatture elettroniche è: Uff_eFatturaPa; la fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: UF3ANQ; il codice fiscale e Partita Iva dell’ISPRA: 10125211002.
8. L’indirizzo della sede legale-amministrativa da riportare nell’intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx.
9. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso l’ISPRA dovranno obbligatoriamente riportare: il seguente riferimento alfanumerico 17/numero impegno/sigla CRA il seguente numero di procedura negoziata e il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010; il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico. Le fatture difformi da quanto esposto non saranno pagate.
10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati .
Art. 25
Obblighi ed adempimenti a carico dell’Affidatario
1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’ISPRA.
3. L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ISPRA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ISPRA, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. ISPRA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’Affidatario è tenuto a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’ISPRA.
Art. 26
Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere
1. L’ISPRA acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Affidatario in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Affidatario o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. L’ISPRA potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
2. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’ISPRA in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
3. L’Affidatario si obbliga espressamente a fornire quest’ultima tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a
sotto- scrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’ISPRA in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell’ISPRA che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’ISPRA.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’ISPRA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19.
Art. 27
Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.
Art. 28
Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 14 del Codice.
2. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, xxx comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L’Affidatario, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’ISPRA le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana per l’importo di € ………./… (Euro /…) Iva inclusa.
4. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’ISPRA, da appoggiare a: BNL GRUPPO BNP PARIBAS Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG
…………… in adempimento dell’art. 34 d.l. 179/2012”.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’Affidatario per l’ISPRA
……………….. Il ……………………..
…………………………….* …………………………*
L’Affidatario dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 1 (Norme regolatrici del contratto), 2 (Oggetto), 3 (Durata del contratto), 4 (Importo contrattuale e revisione dei prezzi), 5 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio, 7 (Obblighi di riservatezza), 10 (Brevetti industriali e diritti dì’autore), 12
(Subappalto e sub-contratti), 15 (Recesso), 16 (Recesso per giusta causa), 17 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito), 18 (Penali e rilievi), 19 (Risoluzione per inadempimento), 20 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali), 27 (Foro di competenza) del presente contratto di appalto, le cui clausole, rilette ed approvate, sono dall’Affidatario accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
per l’Affidatario
………………..
…………………………….*
(*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).