Condizioni generali di fornitura Servizi
Condizioni generali di fornitura Servizi
Art. 1 – Applicabilità delle presenti condizioni generali
Le presenti condizioni generali, se non espressamente derogate per iscritto dalla Guerrato S.p.A., costituiscono parte integrante di tutti gli ordini di acquisto di forniture e lavorazioni da parte della Guerrato S.p.A. e si intendono integralmente accettate da parte del Subfornitore.
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole del presente atto e sono da ritenersi nulle eventuali clausole derogatorie che figurino nelle fatture, nei DDT, nei preventivi, nei rapporti giornalieri, nei consuntivi non autorizzati, ecc.
Art. 2 - Politica Aziendale e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Accettazione della politica Guerrato, ossia dell’Affidatario, alla data dell’ultimo aggiornamento, non allegata alle presenti condizioni di fornitura, ma disponibile nel sito xxx.xxxxxxxx.xx area riservata al personale/politica e certificazioni.
In tale ambito il Subfornitore prende altresì atto che Guerrato dispone di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e relativo Codice Etico, del quale fanno anche parte il Sistema della gestione della sicurezza certificato ai sensi della UNI ISO 45001:2018 e il Sistema della gestione ambientale, certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015, e si impegna, nel rapporto con Guerrato di cui alla presente fornitura, a non porre in essere comportamenti in violazione delle procedure volte alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, essendo pienamente consapevole che l’eventuale violazione consentirà a Guerrato di risolvere l’ordine di riferimento e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti. Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto sottoscritto dalle Parti.
Art. 3 - Condizioni generali, organizzazione e sicurezza del Luogo di Lavoro
- Il Subfornitore dichiara di possedere l’idoneità tecnica professionale in relazione ai Servizi oggetto del presente ordine;
- Il Subfornitore dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il proprio personale dipendente;
- Il Subfornitore dichiara di disporre di capitali, di macchinari, attrezzature e personale propri, necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione delle opere affidatele con il presente ordine, con gestione ed organizzazione a proprio rischio;
- Il Subfornitore si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per l’esecuzione a regola d’arte di quanto previsto nell’ordine di riferimento;
- I Servizi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dell’Affidatario che recepirà le direttive del Responsabile di Commessa. I suddetti dovranno essere completati secondo i tempi indicati nel Crono - programma delle Attività o nell’ordine di riferimento e svolti anche in presenza di altre imprese subappaltatrici/subfornitrici;
- Nel caso in cui, per lo scarico del materiale, nella sua totalità o in parte, necessario per lo svolgimento delle attività di cui all’ordine di riferimento, fosse necessario l’utilizzo di grù – manitou o altri mezzi, il Subfornitore dovrà necessariamente darne preavviso dell’arrivo con almeno 3 giorni di anticipo al Responsabile di Commessa indicato nel suddetto ordine;
- Le attività dovranno essere eseguiti in orari compatibili con le esigenze del luogo di lavoro per le opere oggetto dell’ordine di riferimento, compresi i giorni festivi e le ore notturne, se preventivamente concordati, per il rispetto del Crono - programma delle Attività, senza che ciò possa dar luogo ad ulteriori compensi o a richieste di qualunque genere da parte del Subfornitore;
- Sono compresi nell’oggetto dell’ordine: approvvigionamenti, certificazioni di provenienza origine secondo le normative vigenti e le eventuali richieste del collaudatore e/o del Responsabile di Commessa, redazione delle schede di approvazione materiale (utilizzando la modulistica dell’Affidatario), campionature, trasporti occorrenti, movimentazioni orizzontali e verticali, consegna delle certificazioni sulle opere nella loro interezza, ove necessario, o su singole parti, gli oneri di custodia, di smaltimento a pubblica discarica dei materiali di risulta prodotti dal Subfornitore ecc.;
- Il Subfornitore dichiara di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi le attività, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità ed accessibilità al cantiere, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo offerto e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo, per i Servizi di cui all’ordine di riferimento;
- Resta facoltà dell’Affidatario scorporare alcune parti dell’opera incluse nel Computo, purché in misura non superiore al 20% dell’importo delle attività oggetto dell’ordine di riferimento. In tal caso l’Affidatario dovrà darne comunicazione scritta al Subfornitore con un preavviso di almeno 15 giorni. L’importo delle opere scorporate verrà detratto dalla relativa contabilità e nessuna indennità potrà essere richiesta dal Subfornitore.
Art. 4 - Programma delle attività
- Le attività dovranno terminare secondo quanto espresso nell’ordine di riferimento e dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal crono programma da concordare con il Responsabile di Commessa.
- Il Subfornitore non può, senza giustificato motivo e conseguente autorizzazione dell’Affidatario, sospendere o ritardare l’esecuzione dell’oggetto dell’ordine di riferimento; l’eventuale sospensione richiesta del Subfornitore non potrà comunque pregiudicare il termine per l’ultimazione di esso.
Nel caso di sospensione delle attività non autorizzate ovvero nel caso il Subfornitore rallentasse i Servizi programmati, l’Affidatario, previa contestazione scritta del relativo addebito da comunicarsi, avrà la facoltà di risolvere ipso iure l’ordine e di far proseguire i Servizi ad altra impresa, fatta salva ogni ragione di danno.
Xxx l’Affidatario disponesse la sospensione delle attività per cause non imputabili al Subfornitore, quest’ultimo è tenuto ad adempiere a detto ordine, fatta salva la conseguente proroga dei termini contrattuali da concordarsi per un periodo non superiore a quello sospensivo.
Le eventuali sospensioni e le conseguenti riprese delle attività devono sempre risultare da specifico verbale redatto e sottoscritto dall’Affidatario e dal Subfornitore.
Nel caso di sospensione ordinata dall’Affidatario, nel verbale di ripresa dovrà essere annotato anche il nuovo termine di ultimazione delle attività.
Art. 5 - Ammontare della subfornitura/Valutazione e contabilizzazione dei Servizi/Pagamenti
Il prezzo concordato è comprensivo di tutte le attività di accantieramento, di tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione dei Servizi e delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione degli stessi.
Il Subfornitore dichiara che l’importo dell’ordine sopra menzionato è stato valutato considerando i tempi del Crono - programma delle Attività e che pertanto rimane fisso ed invariabile per tutta la durata delle stesse, anche qualora i Servizi dovessero subire degli slittamenti temporali.
Le parti sono consapevoli che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati eseguiti dal Subfornitore sulla scorta di un attento ed approfondito esame del progetto, delle specifiche tecniche e del Capitolato Speciale di cui ha avuto la materiale disponibilità e all’esito della diretta (e congiunta) ricognizione dei luoghi e della presa d’atto delle condizioni generali e particolari esistenti sui luoghi in cui le prestazioni oggetto del presente ordine dovranno essere svolte; così pure delle condizioni ambientali, del mercato del lavoro, delle modalità esecutive imposte dai capitolati tecnici siccome influenzati dalle particolari condizioni di fatto e ambientali in cui dovranno essere svolte, delle difficoltà, degli impedimenti, delle interferenze con l’attività svolta da altre imprese, degli oneri e rischi tutti comunque riferibili alle prestazioni regolate dal presente ordine, anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, e comunque di tutte le circostanze che – sia direttamente che indirettamente – possano anche in ipotesi influire sullo svolgimento delle prestazioni oggetto di questo ordine e sui relativi costi. Il Subfornitore sarà esclusivamente titolare di un semplice diritto di accesso e di svolgimento di attività per l’adempimento delle proprie obbligazioni evitando in tutti i modi di generare interferenze con l’attività delle altre imprese ed unità produttive che nel luogo di lavoro dovranno operare.
La contabilizzazione avverrà in contraddittorio tra le Parti ed applicando i prezzi concordati. La stessa contabilizzazione dipenderà dall’effettiva esecuzione delle attività in maniera completa e/o parziale e con indicatori di frequenza, determinati dagli accordi commerciali definiti nell’ordine di riferimento.
Se prevista dall’ordine di riferimento, verrà applicata idonea ritenuta a garanzia svincolabile ad ultimazione Servizi e inerente collaudo tecnico amministrativo e comunque entro un massimo di 9 mesi dalla fine di tutti i servizi di competenza.
L’autorizzazione alla fatturazione del Subfornitore sarà temporalmente successiva all’autorizzazione alla fatturazione dell’Affidatario da parte del Committente Principale, salvo differenti accordi espressi nell’ordine di riferimento.
Si dovrà fare riferimento alla seguente procedura:
1. La fattura dovrà necessariamente riportare il numero d’ordine assegnato; in caso contrario il pagamento potrebbe subire dei ritardi non imputabili all’Affidatario.
2. I pagamenti verranno eseguiti, successivamente alla presentazione di regolare fattura, riportante gli estremi del/i singolo/i ordine/i di riferimento emessi e trasmessi al Subfornitore dalla Guerrato S.p.A. e controfirmati dalle parti e sulla base dell’effettivo avanzamento Servizi effettuato dal Subfornitore.
3. La liquidazione della fattura avverrà secondo quanto espresso nell’ordine di riferimento
Il pagamento delle fatture fino al pagamento dell’ultima fattura, avverrà solo a seguito di presentazione della seguente
documentazione all’Affidatario ½ mail ,con regolarità mensile al seguente indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx:
- Dichiarazione che il Subfornitore attesti regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi ( allegando documento d’identità del legale rappresentante),
- Dichiarazione sostitutiva che attesti il regolare pagamento delle ritenute fiscali,
- DURC attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi emesso alla data di fattura,
- Dichiarazione sostitutiva che attesti di aver correttamente adempiuto agli obblighi in materia di IVA per le fatture concernenti le attività eseguite.
Il pagamento delle fatture avverrà solo a seguito del rispetto della normativa sui sostituti d’imposta in riferimento all’art. 4 D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019, che si realizza nella consegna di uno dei tre sotto riportati documenti:
- DURF, se rientrante nella normativa sui sostituti d'imposta art. 4 D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019.
- Dichiarazione di parte esclusione adempimenti Art. 17 Bis, D.lgs. 241/1997
- Ritenute Fiscali ed elenco ore e nominativi lavoratori impegnati nell’appalto (da eseguirsi mensilmente).
Al fine di facilitare riscontri e/o controlli da parte dell’Affidatario, il Subfornitore è tenuto ad apporre su tutti i documenti che la procedura contrattuale richiede per i vari adempimenti (es. fatture, bolle, corrispondenza) la descrizione del numero d’ordine conferito.
L’errata o mancata apposizione di cui sopra, comporterà eventuali ritardi nelle operazioni relative ai predetti documenti.
E’ fatto espresso divieto al Subfornitore di cedere a terzi a qualsiasi titolo, i crediti maturandi nei confronti dell’Affidatario in forza dell’ordine di riferimento, se non dietro espressa autorizzazione scritta di quest’ultimo: il Subfornitore si impegna ed obbliga a portare la presente clausola a conoscenza sia dei propri subfornitori sia degli istituti bancari e/o società di factoring con cui già intrattenga o intenda istituire rapporti di finanziamento. Le fatture o documenti equipollenti (anche proforma) che saranno emesse dal Subfornitore dovranno recare la dicitura “ Credito non cedibile a terzi”, in difetto le stesse potranno essere respinte dall’Affidatario, che in ogni caso avrà facoltà di non dare corso al pagamento delle relative somme, sospendendolo sino a quando non abbia a ricevere la fattura o documento equivalente recante la dicitura di cui sopra.
L’esigibilità di ogni credito vantato dal Subfornitore si intende sin d’ora subordinata alla preventiva soluzione delle controversie che dovessero insorgere con l’Affidatario in ordine alla validità, efficacia, esecuzione del
presente ordine o per eventuali lamentele dell’Affidatario in ordine ad errori e/o vizi nell’esecuzione dei Servizi da parte del Subfornitore.
L’esigibilità di ogni credito vantato dal Subfornitore si intende sin d’ora subordinata all’avvenuto pagamento del Subfornitore delle retribuzioni, delle assicurazioni sociali e degli oneri previdenziali scaduti. Se necessario, previa costituzione in mora, avrà facoltà di provvedere direttamente all’effettuazione dei pagamenti di cui sopra, rivalendosi sui crediti vantati dal Subfornitore nei suoi confronti. Quest’ultimo dichiara il suo incondizionato consenso a tale rivalsa, con rinuncia ad ogni eccezione. In caso di mancato assolvimento di quanto sopra previsto, l’Affidatario sarà sin d’ora autorizzato a sospendere i pagamenti in essere fintantoché il Subfornitore non abbia provveduto a regolare la sua posizione con il personale e/o con gli Istituti.
In base ai nuovi obblighi entrati in vigore il 1° Gennaio 2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico.
Art. 6 - Esecuzione dei Servizi
I Servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità agli accordi ed alle disposizioni contrattuali e ad eventuali prescrizioni ministeriali.
Saranno comunque a carico del Subfornitore gli eventuali rifacimenti, nonché il risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati da errata esecuzione dei Servizi.
Art. 7 - Penali e Riserve
In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli delle presenti condizioni di fornitura e dell’ordine di riferimento, fermo restando ogni altro diritto dell’Affidatario, al Subfornitore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nelle presenti condizioni di fornitura e nell’ordine di riferimento previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subfornitore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’ Affidatario, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subfornitore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno.
La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subfornitore.
Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subfornitore si adeguerà al programma del cantiere.
Art. 8 - Programma Attività
Le Attività saranno condotte secondo il programma redatto in contraddittorio con il Responsabile di Commessa e che il Subfornitore sin d’ora dichiara di accettare integralmente e che comunque dovrà rispettare le tempistiche di cui al crono programma concordato.
Il Subfornitore garantisce, in ogni caso, maestranze e mezzi d’opera sufficienti al rispetto dell’esecuzione delle attività, essendo comunque facoltà dell’Affidatario chiedere e concordare con il Subfornitore, laddove ciò sia reputato necessario, un’accelerazione o incremento dei mezzi necessari e/o delle risorse umane da impiegare.
Il Subfornitore garantisce, in ogni caso, maestranze e mezzi d’opera sufficienti al rispetto dei termini di consegna. Art. 9 - Garanzie e polizze
Contestualmente alla firma dell’ordine di riferimento, il Subfornitore dovrà stipulare e trasmettere all’Affidatario:
- Idonea polizza e quietanza di pagamento in corso di validità RCT/RCO per ogni sinistro a persone e/o cose, generale contro tutti i rischi ed in conformità alle vigenti normative a favore del proprio personale e di terzi, rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione, con le relative quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti e l’operatività delle stesse.
In caso di mancata od intempestiva consegna di quanto sopra descritto, l’Affidatario avrà facoltà di precludere al Subfornitore l’avvio o la prosecuzione delle lavorazioni ovvero di sospendere tutti gli eventuali pagamenti dovuti fino all’adempimento di quanto richiesto.
Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l’intero periodo di durata delle attività e non limiteranno in alcun modo le responsabilità del Subfornitore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, il Subfornitore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.
Art. 10 - Disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro
Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore.
Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto.
Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara.
Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi.
Si ricorda:
• il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in Luogo di Lavoro(secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125);
• che tutto il personale presente in Luogo di Lavoro dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.
Art. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza ambientale
Il Subfornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia di sicurezza ambientale di seguito riportate:
- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito e smaltiti a propria cura e spese;
- è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o sostanza;
- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura;
- è vietato l’uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili della Guerrato S.p.A. che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando in ogni caso soste prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque;
- è vietato fumare all’interno di tutta l’area produttiva.
Art. 12 - Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale
Il Subfornitore si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come definiti dalla norma di riferimento SA8000.
In particolare :
1) Divieto all’utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato.
2) Divieto all’utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane.
3) Rispetto del diritto all’associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale.
4) Rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all’orario di lavoro, alla retribuzione e alle procedure disciplinari applicate al proprio personale.
5) Rispetto delle norme disciplinari, e ostacolo all’utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi o comunque di abuso verbale.
6) Accogliere audit di parte seconda dell’Affidatario, mettendo a disposizione risorse e tempi adeguati.
Art. 13 - Risoluzione dell’ordine
Il presente ordine di riferimento è da considerarsi risolto e senza alcun onere per l’Affidatario se non il mero pagamento delle prestazioni effettuate, qualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, l’appalto.
Il mancato rilascio di qualsivoglia prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato, comporterà la risoluzione di diritto dell’ordine di riferimento.
L’ordine di riferimento è altresì da considerarsi risolto di diritto in caso di recesso unilaterale del Committente Principale e/o di risoluzione per inadempimento del Committente Principale.
Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subfornitore, sarà sua cura darne immediata comunicazione all’Affidatario.
La mancata o incompleta esibizione da parte del Subfornitore di ogni documento e/o attestazione circa il possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per l’esecuzione delle attività oggetto dell’ordine di riferimento, ovvero il venir meno dei requisiti comporterà la risoluzione automatica del suddetto ordine.
L’ordine di riferimento si intenderà altresì risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale.
In particolare, qualora la violazione venga contestata a Guerrato S.p.A. in qualità di Affidatario, anche in sede penale, il Subfornitore dovrà mantenere Guerrato S.p.A. indenne da ogni pagamento di somma effettuato, anche a titolo di oblazione o contravvenzione e comunque in caso di condanna di Guerrato S.p.A.
Nel caso di violazione di tale normativa, fermo restando la facoltà di risolvere l’ordine, Guerrato S.p.A. sarà senz’altro autorizzato a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subfornitore, le somme da Guerrato S.p.A. pagate.
Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e senza oneri per il Affidatario:
a) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro;
d) inottemperanza a normative e disposizioni in materia ambientale;
e) sospensione delle attività senza giustificato motivo anche ai sensi dell’art. 1565 c.c.;
f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell’appalto nei termini previsti dal contratto principale;
g) associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’ordine;
h) introduzione nel Luogo di Lavoro di personale non dipendente;
i) perdita dei requisiti per l'esecuzione delle attività, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
j) revoca di gradimento del Subfornitore da parte del Committente Principale.
Nel caso di risoluzione, spetterà al Subfornitore soltanto il pagamento del servizio regolarmente espletato fatte salve le detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente l’Affidatario dovesse subire per la prosecuzione del servizio, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza o alla negligenza del Subfornitore.
All’atto della risoluzione il Subfornitore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all’immediato abbandono del sito
ove svolgeva le attività e alla rimozione dei materiali ed attrezzature dal Luogo di Xxxxxx nel termine massimo di cinque giorni, salvo che l’Affidatario non dichiari di voler utilizzare materiali ed attrezzature approvvigionate. In tal caso l’Affidatario è autorizzato ad utilizzare tutte le attrezzature del Subfornitore presenti nel luogo di lavoro al fine di portare a termine l’appalto.
Art. 14 - Recesso dall’ordine
E' facoltà dell’Affidatario di recedere dall’ordine ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione ed insindacabilmente, con raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni, con diritto del Subfornitore esclusivamente a pretendere il pagamento della parte di servizio espletato e per i materiali approvvigionati e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, del mancato guadagno e più in generale di qualsivoglia ulteriore pretesa.
Art. 15 Oneri a carico dell’Affidatario
Saranno a carico dell’Affidatario gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il Committente e la determinazione del programma esecutivo delle attività.
Saranno a carico dell’Affidatario la fornitura di acqua e corrente elettrica (se prevista), l’assistenza tecnica su tutte le opere oggetto del contratto per la durata delle attività.
Art. 16 - Oneri a carico del Subfornitore
I) Sono ad esclusivo carico del Subfornitore, in generale:
- l’osservanza integrale nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo dettato dai contratti collettivi nazionali in vigore per la zona in cui si svolgono i lavori e la corresponsione ai propri dipendenti addetti all’esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per la tipologia del contratto da eseguire;
- gli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- la responsabilità dell’esecuzione;
- Più in generale, e senza alcuna limitazione, si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per la esecuzione a regola d’arte di quanto previsto dal presente contratto;
- la responsabilità per danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compreso dipendenti del
Committente Principale, per colpa o responsabilità propria;
- l Subfornitore deve attenersi alle istruzioni dell’Affidatario per quanto riguarda la tutela dell’ambiente;
- la responsabilità per danni causati a cose, di terzi o del Committente Principale;
- Nomina e comunicazione all’Affidatario, antecedentemente all’inizio delle attività/lavori delle seguenti figure:
I. Responsabile della Sicurezza
II) Il Subfornitore si impegna a procedere alla documentazione fotografica delle attività svolte in cantiere da consegnare ogni fine mese.
III) Per quanto riguarda i Materiali ed Attrezzature Il Subfornitore deve:
- provvedere alla fornitura dei materiali anche se non espressamente indicati ma necessari e provvedere alla fornitura di attrezzature idonee a compiere l’opera, (limitatamente alle opere di competenza del Subfornitore) ed al trasporto delle attrezzature, al montaggio, allo scarico degli automezzi in arrivo in cantiere, alla pulizia giornaliera nonché alla fine dei lavori all’allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta, come previsto nel presente contratto;
- tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alla norme Uni, CNR, CE, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle Specifiche Tecniche;
- resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, Enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi;
- provvedere alla campionatura e messa a disposizione delle schede tecniche dei materiali e/o delle
lavorazioni da sottoporre all’approvazione della D.L., che dovranno essere approvate prima di dar corso alle forniture;
- provvedere, ai fini della rintracciabilità, di trasmettere all’affidatario copia integra del documento di trasporto relativo alla fornitura, che dovrà necessariamente riportare il riferimento al lotto specificato dal fabbricante;
- provvedere alla Certificazione dei materiali e far pervenire all’Affidatario tutta la documentazione relativa alle schede tecniche dei materiali e certificazioni, moduli di collaudo e rapporti di taratura strumenti, bolle di consegna, minute di cantiere, ordinati in un unico fascicolo suddiviso per capitoli omogenei per tipologie ed intervento (ad es. capo 1 schede tecniche e certificazioni, cap. 2 moduli di collaudo e rapporti di taratura strumenti);
- usare trabatelli costruiti secondo le normative vigenti che dovranno essere muniti di ruote di
gomma onde evitare danneggiamenti ai massetti e pavimentazioni già presenti.
Per quanto riguarda le Prove Strumentali Il Subfornitore deve:
- provvede all’ esecuzione delle prove strumentali in contradditorio con l’Affidatario.
- provvede ad eseguire le prove strumentali per i controlli in accordo ai requisiti normativi con strumentazione avente caratteristiche adeguate agli elementi da misurare e per la quale deve essere fornita copia integrale del rapporto di taratura dalla quale si possa evincere la validità, l’idoneità e le riferibilità degli strumenti a campioni nazionali o internazionali;
- redigire e consegnare il rapporto delle prove strumentali eseguite con l’indicazione degli strumenti;
- registrare il personale che ha eseguito le prove, i controlli ed i collaudi .
Per quanto riguarda i Collaudi il Subfornitore deve, anche in riferimento al successivo Art. “Collaudo - controlli e certificati”:
- disporre di personale adeguatamente formato al fine di eseguire il collaudo;
- adempiere a tutti gli oneri necessari alla consegna di certificazioni e dichiarazioni indispensabili per il certificato di collaudo;
- essere responsabile circa le modalità e le esecuzioni delle “prove” funzionali previste e richieste dalla commissione di collaudo, dalla D.L., dal RUP con eventuali ripristini;
- registrare il personale che ha eseguito le prove, i controlli ed i collaudi .
Per quanto riguarda la Garanzia sul Prodotto Il Subfornitore deve:
- garantire per un anno a far data dal verbale di consegna la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizioni l’Affidatario di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.
Per quanto riguarda gli as built Il Subfornitore deve:
- quando è previsto, provvedere alla stesura del progetto costruttivo completo di calcoli di verifica; presentare a fine lavori “as built” in formato cartaceo e n. 3 copie digitali ed editabili, quindi consegnare i manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana su supporto informatico e cartaceo.
IV) Il Subfornitore assume l'obbligo di fornire al Responsabile di commessa dell’affidatario:
- copia della comunicazione di avvenuta assunzione UNILAV relativa ai dipendenti impiegati per la realizzazione delle lavori/forniture oggetto del presente contratto;
- copia della denuncia agli Enti Previdenziali di apertura del nuovo lavoro;
- copia del certificato DURC attestante la regolarità contributiva;
- registro degli infortuni vidimato oltre alla dichiarazione dell’indice degli infortuni occorsi nell’ultimo quinquennio;
- gli attestati di formazione generale e specifica di tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione del
lavoro;
- copia dell’avvenuta verifica periodica delle attrezzature di lavoro in conformità all’allegato XII del D.lgs. 81/2008;
- fornire tutta la documentazione richiesta in tema di sicurezza.
La predetta documentazione dovrà essere tenuta regolarmente aggiornata.
Come previsto dal D.lgs. 81/2008, il Subfornitore deve dotare tutti i propri dipendenti di tessera di
riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l’indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Qualora il Subfornitore abbia meno di 10 dipendenti (nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati), in sostituzione ai cartellini di riconoscimento, dovrà annotare, su apposito registro da tenersi sul luogo di lavoro e vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Non è ammesso l’accesso in cantiere di personale del Subfornitore sprovvisto di tessera o, ove ne ricorrano i presupposti, non incluso nel registro.
Art. 17 - Responsabilità del Subfornitore
Il Subfornitore assume, con l’accettazione dell’ordine, la completa ed autonoma responsabilità di realizzazione delle opere appaltate e di adempimento degli obblighi previsti.
Il Subfornitore dovrà pertanto adottare di propria iniziativa, inviando contestuale comunicazione all’Affidatario, ogni provvedimento, necessario a dare piena applicazione alle disposizioni previste dalle normative tecniche vigenti, ed a quelle che saranno impartite dagli organi preposti alle verifiche ispettive sugli impianti al fine di garantire la sicurezza.
Il Subfornitore è pertanto responsabile dell’inadempimento delle norme di legge, di clausole contrattuali e di disposizioni impartite dall’Affidatario o dagli organi di controllo preposti dal Committente Principale o dalle autorità competenti.
Il Subfornitore è responsabile dei danni, diretti od indiretti che, durante o in conseguenza dell’esecuzione delle attività, possano verificarsi nei confronti dell’Affidatario, di suoi dipendenti, così come propri, di persone e di terzi in genere e di cose, intese nel senso più ampio e comprensivo, incluse quindi le opere in costruzione, le proprietà confinanti, le sedi stradali, le infrastrutture pubbliche o private ed i manufatti in genere.
Art. 18 - Controlli e Collaudo dei lavori
Durante l’espletamento delle attività ed in occasione del completamento parziale o totale dell’attività oggetto dell’ordine d’acquisto di riferimento, il Responsabile di Commessa o un suo incaricato, potranno eseguire visite in cantiere o presso le officine per il controllo di :
- Qualità, identificazione e custodia dei materiali
- Rispetto dei disegni
- Maestranze impiegate
- Regolarità contributiva
- Rispetto del piano di sicurezza
- Adeguatezza dei requisiti in relazione alle specifiche attività da svolgere
- Puntualità del personale e di realizzazione dei lavori rispetto ai programmi
- Accuratezza dei montaggi
- Risultato dei collaudi eseguiti
La Guerrato S.p.A. si riserva di evidenziare ulteriori momenti di controllo e validazione delle attività.
Una volta ultimati i lavori, il Subfornitore ne darà formale comunicazione all’Affidataria con raccomandata a/r. Entro 10 giorni dal ricevimento della presente raccomandata, le Parti procederanno all’accertamento in sito che sarà effettuato in contraddittorio fra i rappresentanti dell’Affidataria e del Subfornitore e redigeranno il verbale di ultimazione lavori e riconsegna che costituisce collaudo ed accettazione delle opere eseguite.
Dovranno essere consegnati alla chiusura dei lavori copia dei verbali di prove e di collaudi che andranno effettuati secondo le prescrizioni progettuali ed i requisiti della normativa predisposti in contradditorio con un rappresentante tecnico della Guerrato S.p.A.
Sino alla data del collaudo e successivamente in base alle richieste del Committente Principale e della Commissione di Collaudo, il Subfornitore si impegna ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze od errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.
Art.19 - Clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia che possa insorgere per l’esecuzione delle attività o per l’interpretazione delle norme da applicarsi all’ordine di riferimento, le parti demandano la risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall’Affidatario, il secondo nominato dal Subfornitore ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i due arbitri designati dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Rovigo.
Il Collegio deciderà irritualmente, senza alcun vincolo di procedura e con valore puramente negoziale e transattivo per le parti.
Art. 20 - Direzione Tecnica
E’ il Responsabile di Commessa, nominato e comunicato dall’Affidatario che lo rappresenterà nei rapporti con il Subfornitore e vigilerà che l’esecuzione delle attività avvenga in conformità alle condizioni contrattuali e alle specifiche tecniche.
La Direzione Tecnica dell’Affidatario non ha alcuna ingerenza sull’autonomia organizzativa del Subfornitore, che dovrà in ogni caso assicurare un efficace controllo sull’osservanza delle norme di prevenzione infortuni.
Art. 21 – Responsabile per la sicurezza del Subfornitore
Il Responsabile della Sicurezza è tenuto a far osservare nel Luogo di Lavoro le norme per la prevenzione degli infortuni e incidenti sul lavoro in generale, nonché ad esigere l’applicazione delle misure di sicurezza e l’effettivo impiego da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale che il Subfornitore dovrà porre a loro disposizione ed il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e delle misure di sicurezza e di igiene sul lavoro previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare dal D.Lgs. 81/08.
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex Art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.
Qualora si tratti di un ordine derivante da un appalto di Lavori/servizi pubblici, al fine del rispetto di quanto previsto dall’art. 3 L. 136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Subfornitore si impegna a comunicare il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari.
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, il Subfornitore si impegna a comunicare il nominativo delle persone autorizzate con delega o procura ad operare sul conto corrente.
L’Affidatario si impegna ad eseguire i versamenti dovuti esclusivamente attraverso strumenti di pagamento pienamente tracciabili, come il bonifico bancario o postale.
In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere specificato il codice CIG e/o CUP dell’appalto, come indicato nell’ordine di riferimento.
Art. 23 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
Sono a carico del Subfornitore i seguenti obblighi ed oneri a tutela dei lavoratori e del rispetto della regolarità contributiva:
1. Assumere tutti gli operai, nel rispetto della normativa in vigore e con l’osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura;
2. Osservare i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni legislative e regolamentari in vigore e quelle che possono intervenire nel corso dei Servizi, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali, igiene sul lavoro, malattie professionali, previdenze per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie e tubercolosi, nonché tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui indicata;
3. Applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori occupati nell’esecuzione dei Servizi che formano oggetto dell’ordine di riferimento, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera il Subfornitore e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l’obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci;
4. Accertare che i lavoratori abbiano adempiuto l’obbligo prescritto dalla legge 05.03.1963 n.292 e del DPR 07.09.1965 n.1301;
5. Attenersi alle istruzioni dell’Affidatario per quanto riguarda la tutela dell’ambiente;
6. Rispettare il D.Lgs. n. 276 del 2003, sui limiti e divieti di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;
7. Esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Tecnica, i libretti di qualifica professionale del proprio personale;
8. Munire il personale occupato nell’ambito dei Servizi affidati di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
9. Eseguire le attività durante l’orario normale di apertura del Luogo di Lavoro dell’Affidatario per consentire il controllo di tutti i lavoratori presenti in cantiere;
10. Assumere gli oneri derivanti dall’eventualità di lavorare in più turni giornalieri, per rispettare i termini di ultimazione contrattuali;
11. Tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi operativi;
12. Trasmettere all’Affidatario, unitamente al DVR ed al DUVRI e comunque prima del concreto inizio dei Servizi, tutta la documentazione concernente l’avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se prevista), assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente;
13. Prima dell’inizio dei Servizi, consegnare all’Affidatario la seguente documentazione:
A. Dichiarazione sostitutiva Idoneità tecnico Professionale Allegato XVII 81-08
B. DURC regolare ed in corso di validità
C. Certificato CCIAA e Visura storica in corso di validità
D. Dichiarazione sostitutiva incidenza della Manodopera
X. Xxxxxxxxxxxxx sostitutiva requisiti ordine generale
F. Elenco Personale ed UNILAV
G. Dichiarazione sostitutiva Comunicazione Antimafia
H. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
I. Dichiarazione sostitutiva Flussi finanziari
J. Iscrizione White List ( Ove previsto “Nolo a Caldo”)
14. L’Affidatario avrà inoltre facoltà di procedere ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i Servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i Servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento al Subfornitore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando quest’ultimo non avrà dato prova di aver provveduto ad adempiere gli obblighi predetti.
Per detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Subfornitore non può opporre eccezioni all’Affidatario né ha titolo al risarcimento danni.
Art. 24 - Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 l. 136/2010 e s.m.i.
Le parti di comune accordo stabiliscono che sono clausola di risoluzione espressa delle presenti condizioni di fornitura ex art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità nonché il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. 136/2010 come modificata dalla L. 217/2010.
Il Subfornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Committente Principale ed alla Prefettura.
Art. 25 - Divieto di cessione dell’ordine – di subappalto – cottimo e patti di riservato dominio E’ vietato al Subfornitore di cedere a terzi tutto o parte dell’ordine di riferimento.
In caso di cessione dell’azienda o del ramo di azienda in cui fosse incluso anche il rapporto derivante dall’ordine di riferimento, il Subfornitore si impegna a dare immediata notizia scritta della cessione medesima all’Affidatario che, nei trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta notizia, avrà la facoltà di recedere dal suddetto ordine, corrispondendo al Subfornitore esclusivamente gli importi relativi ai Servizi eseguiti ed accettati ed ai
materiali giacenti in Luogo di Xxxxxx che lo stesso vorrà trattenere.
E’ vietato al Subfornitore affidare a terzi in subappalto o in sub affidamento tutti o parte dei Servizi/servizi oggetto dell’ordine.
Il divieto suddetto è pure relativo al subappalto di prestazioni di Servizi, anche ad imprese costituite in forma cooperativa.
In caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti le presenti condizioni di fornitura si intenderanno risolte ipso iure, impregiudicato il diritto dell’Affidatario al risarcimento di ogni danno diretto e spesa ad essa derivati dalla condotta del Subfornitore.
Il Subfornitore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure dell’ordine di riferimento e legittimerà l’Affidatario a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subfornitore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subfornitore medesimo.
Art. 26 - Obbligo di rilascio del Luogo di Lavoro
In tutti i casi di risoluzione o recesso dall’ordine da parte dell’Affidatario ed in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subfornitore sarà obbligato all’immediata riconsegna dei luoghi di lavoro e delle opere nello stato in cui si trovano, previa redazione in contraddittorio del verbale di consistenza.
Il Subfornitore dichiara inoltre di rinunciare ad avvalersi della tutela possessoria cautelare, di provvedimenti di urgenza o di eccezioni di sua competenza.
Art. 27 - Allegati
Fanno parte integrante del presente i documenti elencati nell’ordine di riferimento.
Art. 27 bis - Nota importante
Al ricevimento dell’ordine, frutto di contrattazione e condivisione tra le parti, il Subfornitore è tenuto a spedirne copia firmata per accettazione all’Affidatario, avvalendosi di una delle seguenti modalità :
. posta certificata e mail all’indirizzo della persona di riferimento Guerrato che ha predisposto l’ordine
. fax
. posta cartacea
Ne consegue che all’atto della firma dell’ordine di riferimento, tutti gli eventuali allegati si riterranno automaticamente accettati nei contenuti e modalità.
Art. 28 - Privacy
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") disciplinava la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, secondo la normativa indicata, tale trattamento è stato improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti.
Considerata l'entrata in vigore del regolamento (GDPR General Data Protection Regulation) UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati si è proceduto ad adeguare la nostra informativa privacy.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che le clausole contrattuali sono state tutte oggetto di trattativa, di averle attentamente lette e, quindi esplicitamente approvano tutte le clausole sopra esposte.