Condizioni generali di noleggio (CGN)
Condizioni generali di noleggio (CGN)
Le presenti Condizioni Generali di noleggio si applicano a tutti i contratti di noleggio di veicoli a motore stipulati sotto il marchio FLIZZR tra la società Sixt Rent a Car S.r.l. (noleggiatrice) e il singolo noleggiante.
A: Stato del veicolo, riparazioni, rifornimenti
1. Il noleggiante si impegna a trattare adeguatamente e con cura il veicolo, attenendosi a tutte le norme e regole tecniche d'uso, in particolare al controllo periodico del livello di olio nel motore e alle eventuali revisioni in scadenza e verificando regolarmente che il veicolo sia in condizioni atte alla circolazione oltre che chiudendolo regolarmente a chiave. I veicoli della società di noleggio sono di regola veicoli non-fumatori.
2. Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx renda necessario un intervento di riparazione del contachilometri o una riparazione atta a mantenere in funzione il veicolo e a garantirne la sicurezza di circolazione ovvero sia necessario eseguire la prevista ispezione periodica del mezzo, il noleggiante potrà incaricare degli interventi un'officina convenzionata fino a un importo previsto di 100 EUR.
3. Al noleggiante il veicolo viene consegnato con serbatoio pieno. Al termine del periodo di noleggio il medesimo è tenuto a restituire il mezzo con il serbatoio pieno di carburante. Qualora il veicolo non venga riconsegnato con serbatoio pieno, la società noleggiatrice addebiterà al noleggiante gli importi di rifornimento e carburante conformi alle tariffe vigenti all'epoca della stipula del noleggio, salvo quando il noleggiante dimostri che l'operazione di rifornimento non abbia prodotto costi o che gli stessi risultino inferiori. Le tariffe in vigore sono disponibili e consultabili presso le agenzie.
4. Nel caso di rapporti di noleggio di durata superiore ai 27 giorni, il noleggiante dovrà sostenere fino all'ordine dell'8% del singolo canone mensile di noleggio (netto) anche le spese derivanti dall'acquisto di liquidi di rabbocco (in particolare olio motore, liquido tergicristalli e additivi antigelo) qualora nel corso del noleggio sia necessario aggiungere tali liquidi. Il listino prezzi valido è esposto in agenzia.
5. Nel caso di noleggio di veicoli con serbatoio AdBlue®, il noleggiante ha l'obbligo di assicurarsi che lo stesso sia costantemente riempito a sufficienza. Il noleggiante ed eventuali suoi assistenti rispondono illimitatamente di ogni violazione a tale obbligo commessa nel corso del noleggio; il noleggiante esonera la società di noleggio dal rispondere ad ogni richiesta, avanzata dalle autorità o da altri soggetti terzi contro la società noleggiatrice per mancato rifornimento del serbatoio AdBlue®, sollevandola in particolare dal pagamento di ammende e contravvenzioni.
B: Prenotazioni, riserve alla tariffa prepagata
1. Le prenotazioni nazionali ed estere sono vincolanti solo per le categorie di prezzo, non per le tipologie di veicoli. In caso di mancato ritiro del veicolo entro un'ora dall'orario concordato, decade per il noleggiante il vincolo della prenotazione.
2. Criteri applicati in caso di prenotazioni alla tariffa prepagata: fino a 48 ore precedenti l'inizio del noleggio è possibile modificare la prenotazione con addebito di un onere amministrativo di 20 Euro. Non è previsto il rimborso di acconti già versati o di eventuali differenze. Il cliente può anche cancellare una prenotazione prima dell'inizio del noleggio. In caso di storno non gli viene tuttavia riconosciuto alcun diritto al rimborso degli acconti versati se l'anticipo non supera il prezzo di noleggio (oneri ed extra inclusi) previsto per tre giornate ai sensi di quanto previsto alla lettera D. L'importo dell'anticipo eccedente il prezzo del noleggio per tre giorni, inclusi gli oneri ed eventuali extra prenotati, sarà restituito entro dieci giorni lavorativi dalla cancellazione. Le cancellazioni possono essere effettuate online: www.flizzr.comIn caso di mancato ritiro del veicolo prenotato/mancato ritiro all'orario concordato entro un'ora dallo scadere dello stesso, verrà trattenuto interamente il prezzo di noleggio già versato salvo quando il noleggiante dimostri che dal mancato ritiro sono derivati per la società di noleggio costi minori o pari a zero.
3. In caso di prenotazioni con tariffa prepagata non è consentito detrarre buoni o crediti dal prezzo di noleggio né in fase di prenotazione né successivamente, salvo quando le condizioni specificate sul buono non consentano espressamente il suo utilizzo in prenotazioni a tariffa prepagata e il credito venga portato in detrazione già al momento della prenotazione.
C: Documenti da presentare al ritiro del veicolo, conducenti autorizzati, usi consentiti, viaggi all'estero
1. Alla consegna del mezzo il noleggiante dovrà presentare la patente o il permesso di guida nazionale in corso di validità, un mezzo di pagamento valido oltre che un documento di identità personale o passaporto. In caso di prenotazioni alla tariffa prepagata dovrà essere presentata la carta di credito utilizzata come mezzo di pagamento al momento della prenotazione. Quando il noleggiante sia impossibilitato a presentare detti documenti all'atto della consegna del veicolo, la società di noleggio recederà dal contratto. Viene esclusa in questi casi ogni richiesta del noleggiante per mancato adempimento del contratto. Per determinate categorie di veicoli vigono inoltre limitazioni specifiche in ordine all'età del conducente (ai conducenti di età inferiore ai 23 anni si applica inoltre una maggiorazione di prezzo) e/o alla durata di possesso della
patente di guida. Un elenco delle norme relative all'età e ai permessi di guida è consultabile prima della prenotazione alla pagina web di FLIZZR o presso l'agenzia.
2. Il veicolo potrà essere condotto solo dal soggetto noleggiante. Nell'ipotesi in cui il veicolo sia guidato da soggetti diversi dalla persona indicata, verrà applicato per ogni conducente aggiuntivo un costo addizionale. Anche per i conducenti aggiuntivi trovano applicazione le norme relative all'età e alla durata del possesso della patente di guida. Le tariffe applicabili in questo caso possono essere consultate prima della prenotazione sulla pagina web di FLIZZR o presso l'agenzia. Al ritiro del veicolo è assolutamente obbligatorio presentare in originale la patente di guida di eventuali conducenti aggiuntivi.
3. Il noleggiante risponde della condotta del conducente al pari della propria.
4. Il veicolo può essere guidato solo su strade pubbliche ma non per esercitazioni di scuola guida. Non è consentito l'uso del veicolo
• in gare sportive, in particolare eventi di guida che prevedano il raggiungimento di velocità massime o nelle relative corse di prova,
• in prove veicoli o corsi di guida sicura,
• per il trasporto di persone a scopo commerciale,
• in noleggio a terzi
• per il compimento di reati, anche quando questi siano puniti solo in base al diritto vigente nel luogo in cui siano commessi,
• per il trasporto di materiali facilmente infiammabili, tossici o altrimenti pericolosi.
5. Il noleggiante è tenuto ad assicurare regolarmente il carico.
6. A seconda della categoria di veicoli può essere vietato l'uso dei mezzi a noleggio in determinati paesi esteri. Un elenco degli Stati con divieto di utilizzo delle singole categorie può essere consultato prima della prenotazione sulla pagina web di FLIZZR o presso l'agenzia. I Paesi in cui non è consentito l'uso del veicolo noleggiato sono inoltre specificati anche nella copia del contratto di noleggio.
7. La violazione o il mancato adempimento di una delle norme di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., 5. o 7. autorizzano FLIZZR allo scioglimento del contratto ovvero a recedere senza preavviso dal contratto di noleggio per grave e giustificato motivo ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Sono escluse in questo caso eventuali richieste di rimborso del noleggiante. Resta salvo il diritto di Sixt al risarcimento del danno in ragione della violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., 5. o 7.
D: Tariffa di noleggio
1. Qualora il veicolo non venga restituito presso la stazione di noleggio concordata, il noleggiante è tenuto, a titolo di rimborso spese, a pagare un onere fortettario per il disbrigo pratiche pari a Euro 30,00 IVA inclusa, fatta salva la possibilità per la società noleggiatrice di rivendicare eventuali ulteriori danni, in particolare le spese di recupero del mezzo. L'onere forfettario dovuto in pagamento sale a un importo di 90,00 Euro IVA inclusa a compensazione delle maggiori spese da sostenersi nell'ipotesi in cui la stazione di restituzione non sia una stazione FLIZZR, bensì una stazione Sixt.
2. Il prezzo dovuto per il noleggio è composto da un canone base, servizi extra ed eventuali supplementi specifici per la località. Rientrano tra i servizi extra, in particolare, gli oneri di spostamento del veicolo, le spese di rifornimento e carburante, gli oneri di assistenza, i pedaggi in caso di noleggi ai sensi del punto I.5, gli accessori e gli extra, come ad esempio il seggiolino per bambini, le catene da neve, il navigatore ecc. Un'eventuale maggiorazione prevista specificatamente per determinate località sarà applicata al prezzo base aumentato dell'importo previsto per eventuali prestazioni accessorie. Le offerte speciali e le riduzioni tariffarie si applicano solo in caso di pagamento entro i termini.
E: Scadenze, fatturazione elettronica, condizioni di pagamento, cauzione, recesso senza preavviso per ritardo nel pagamento, copertura infortuni passeggeri
1. Il prezzo di noleggio (più gli eventuali oneri supplementari pattuiti, ad esempio per esoneri di responsabilità civile, tasse aeroportuali ecc.) addizionato dell'aliquota IVA in vigore è dovuto sostanzialmente per l'intero importo relativo al periodo di noleggio concordato: non sono previste cioè restituzioni in caso di ritiro posticipato o riconsegna anticipata. Il prezzo per il noleggio è dovuto in pagamento all'inizio del periodo di noleggio e, in caso di prenotazione alla tariffa prepagata, già all'effettuazione della prenotazione. In caso di prenotazioni estere alla tariffa prepagata, Sixt si limita sostanzialmente a fungere da soggetto abilitato all'incasso del prezzo di noleggio dovuto all'effettuazione della prenotazione. Per noleggi di durata superiore ai 28 giorni, il canone di noleggio è dovuto a intervalli di 28 giorni e all'inizio di ciascun intervallo.
2. Il noleggiante acconsente a che le fatture della società di noleggio vengano di norma inviate in formato elettronico al destinatario indicato della fattura. Il noleggiante accetta pertanto di non ricevere più fatture in formato cartaceo bensì, dalla società di noleggio, una fattura in formato elettronico, conforme alle norme di legge, trasmessa all'indirizzo e-mail registrato. Il noleggiante può opporsi in qualsiasi momento all'invio di fatture in formato elettronico. In questo caso la società di noleggio emetterà sul noleggiante fatture in formato cartaceo. Sempre in questo caso il noleggiante dovrà farsi carico
delle spese aggiuntive derivanti dall'invio della fattura in formato cartaceo e delle relative spese di spedizione.
Il noleggiante risponde della possibilità di ricevere fatture inviategli in formato elettronico e della possibilità di scaricarle, ove pattuito, in formato elettronico. Eventuali guasti ai sistemi di ricezione o altre circostanze atte a impedire l'accesso ai documenti ricadono sotto la responsabilità del noleggiante. Una fattura si considera notificata non appena entrata nel dominio del noleggiante. Quando la società di noleggio si limiti a inviare una segnalazione e il noleggiante abbia la possibilità di scaricare direttamente la fattura oppure la società di noleggio metta a disposizione la fattura per il relativo download, la fattura si considera notificata quando risulti scaricata dal noleggiante. Quest'ultimo si impegna a procedere entro tempi adeguati al download delle fatture approntate.
Quando una fattura non arrivi a destinazione o non possa essere scaricata, il noleggiante dovrà darne pronta comunicazione alla società di noleggio. Questa ritrasmetterà una copia della fattura indicandola come tale. Fino a quando non sia prevedibile una pronta risoluzione del problema relativo alla possibilità di trasmissione, la società di noleggio è autorizzata, fino alla riparazione del guasto, a inviare le fatture in formato cartaceo. Le spese per l'inoltro delle fatture su carta sono a carico del noleggiante.
Quando il noleggiante fornisca alla società di noleggio dati di accesso, nomi utente o password, gli stessi andranno protetti dall'accesso di terzi non autorizzati e trattati con la massima riservatezza. Qualora il noleggiante venga a conoscenza dell'accesso di soggetti non autorizzati alle informazioni, dovrà darne tempestiva informazione alla società di noleggio.
3. Il noleggiante è tenuto a versare all'inizio del periodo di noleggio una somma di denaro, a titolo di cauzione per l'adempimento dei suoi obblighi, pari al triplo del canone pattuito (aumentato degli eventuali oneri concordati, come per esempio le maggiorazioni per esoneri dalla r.c., oneri aeroportuali) più aliquota IVA in vigore, e in ogni caso non inferiore a 150 Euro. Per noleggi di durata superiore ai 28 giorni la cauzione non supera il triplo del canone pattuito per un periodo di 28 giorni (aumentato degli eventuali oneri concordati, come per esempio le maggiorazioni per esoneri dalla r.c., oneri aeroportuali) più aliquota IVA in vigore. La cauzione non è soggetta all'applicazione di interessi. La società di noleggio ha facoltà di rivendicare il proprio diritto al rilascio di una cauzione anche quando sia trascorso molto tempo dall'inizio del rapporto di noleggio.
4. Salvo diversi accordi, il canone di noleggio, tutti gli eventuali altri oneri pattuiti e la cauzione saranno trattenuti dalla carta di credito del noleggiante.
5. In alternativa alla trattenuta dalla carta di credito, la società di noleggio può richiedere, nell'ambito di una richiesta commerciale, di bloccare in proprio favore, dalla riserva di credito che l'istituto di credito concede al cliente sulla carta emessagli, un importo pari all'ammontare della cauzione.
6. In caso di mora del noleggiante nel pagamento del canone dovuto, la società di noleggio ha facoltà di recedere senza preavviso dal contratto di noleggio ai sensi dell'art. 1456 c.c., sciogliendo il vincolo anche senza sollecito previo. Nei noleggi di durata superiore ai 28 giorni, quando il noleggiante tardi a versare interamente o per una parte non irrilevante il canone dovuto per il periodo in questione, la società di noleggio potrà recedere senza preavviso dal contratto di noleggio, anche senza previo richiamo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. per ritardo nel pagamento.
F: Assicurazione
1. La copertura assicurativa per il veicolo noleggiato è estesa a una copertura r.c. con massimale di 22,5 milioni di Euro per danni a persone e cose. Il massimale per ciascuna parte lesa ammonta a 2,5 milioni di Euro, con validità limitata al solo territorio europeo.
2. È escluso dalla copertura assicurativa l'uso di veicoli per trasporti di sostanze pericolose soggetti ad autorizzazione ai sensi delle norme in vigore in materia di trasporti di sostanze pericolose.
G: Sinistro, furto, obbligo di denuncia, adempimenti
1. Dopo un sinistro, incidente, furto, incendio, impatto con selvaggina o altro danno, il noleggiante ha l'obbligo di informare tempestivamente la polizia richiedendone l'intervento; in caso di impossibilità a raggiungere telefonicamente le forze dell'ordine, recarsi direttamente presso la stazione di polizia più vicina. Questo obbligo è valido anche in caso di danni minimi al veicolo e anche in caso di incidenti causati per colpa propria senza coinvolgimento di terzi.
2. Per ogni danneggiamento al veicolo prodottosi durante il periodo di noleggio, il noleggiante è tenuto a informare immediatamente per iscritto la società di noleggio su tutti i dettagli dell'evento che ha portato al danno del veicolo. A tale scopo il noleggiante compilerà l'apposito modulo prestampato di denuncia di sinistro allegato ai documenti del veicolo, avendo cura di compilarlo con cura e fedelmente in ogni sua parte. Il modulo può essere inoltre richiesto telefonicamente in qualsiasi momento alla società di noleggio ovvero scaricato dalle relative pagine web.
3. Il noleggiante o conducente del veicolo sono tenuti ad adottare ogni misura utile e necessaria a far luce sulle cause dell'evento. Ciò implica in particolare l'obbligo di rispondere fedelmente e dettagliatamente alle richieste della società di noleggio in ordine alle circostanze dell'evento sinistro e di non lasciare il luogo in cui lo stesso è avvenuto prima che siano stati compiuti tutti gli accertamenti necessari e, in particolare, di rilevanza per la società di noleggio ai fini della valutazione dell'episodio, ovvero senza aver permesso alla società di noleggio di poterli effettuare.
H: Responsabilità civile della società di noleggio
1. La società di noleggio risponde nei casi di dolo o colpa grave della medesima, di un suo rappresentante o agente come previsto dalle norme di legge in vigore. La società di noleggio risponde, per il resto, solo per lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute o per violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali. Il diritto al risarcimento danni per violazione degli obblighi contrattuali fondamentali è limitato al danno contrattualmente prevedibile.
2. La società di noleggio non risponde delle cose lasciate nel veicolo alla sua riconsegna; tale deroga non si applica in caso di dolo o di colpa grave della società di noleggio, dei propri rappresentanti o agenti.
I: Responsabilità civile del noleggiante
1. In caso di danni al veicolo, perdita del veicolo e violazioni al contratto di noleggio, il noleggiante risponde di norma in conformità alle regole generali in materia di responsabilità civile. In particolare il noleggiante ha l'obbligo di riconsegnare il veicolo nelle medesime condizioni in cui l'abbia ritirato.
2. Dietro pagamento di un apposito onere, il noleggiante ha facoltà di escludere la responsabilità per danni derivanti alla società di noleggio da un incidente. Un siffatto esonero di responsabilità contrattuale coincide con i criteri di attuazione di una polizza assicurativa di copertura totale dei rischi (cd. Kasko). In questo caso il noleggiante e il conducente rientrante nell'esonero contrattuale di responsabilità rispondono dei danni solo fino a un importo pari alla franchigia pattuita; il diritto all'esonero contrattuale dalla responsabilità non sussiste quando il danno sia di origine dolosa. Nell'ipotesi di colpa grave, la società di noleggio ha facoltà di ridurre il proprio obbligo di prestazione relativo all'esonero di responsabilità in proporzione alla gravità della colpa. Un diritto all'esonero contrattuale dalla responsabilità non sussiste inoltre quando un obbligo a carico del noleggiante o del conducente, in particolare ai sensi della lettera G delle presenti Condizioni generali di noleggio, sia stato violato con dolo. Nell'ipotesi di una violazione per colpa grave di un obbligo a carico del noleggiante/conducente, la società di noleggio ha facoltà di ridurre la propria prestazione in proporzione alla gravità del
danno. In deroga alle norme dei commi precedenti, la società di noleggio è obbligata a concedere l'esonero di responsabilità quando la violazione dell'obbligo non sia la causa del verificarsi della circostanza di esonero di responsabilità né dell'accertamento o dell'entità dell'obbligo di esonero della società di noleggio; tale deroga non si applica quando l'obbligo sia stato violato con dolo.
L'esonero contrattuale dalla responsabilità è valido solo per il periodo di validità del contratto di noleggio.
La singola franchigia a carico del noleggiante è definita nei listini prezzi esposti e in vigore all'epoca della stipula del noleggio.
3. Il noleggiante risponde illimitatamente per ogni violazione contraria alle norme sulla circolazione e l'ordine e ad ogni altra disposizione di legge, oltre che per tutte le molestie alla proprietà causate dal medesimo o da terzi a cui il noleggiante affidati il veicolo. Il noleggiante esonera la società di noleggio dal pagamento di ogni ammenda e contravvenzione, onere o altro costo pretesi dalle autorità o da altri soggetti in occasione di siffatte violazioni. A compensazione dell'onere amministrativo derivato alla società di noleggio dal disbrigo delle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio, la medesima esigerà dal noleggiante, per ciascuna di queste richieste, un onere forfettario di 45,00 Euro IVA inclusa; resta salva la possibilità per la società di noleggio di rivendicare un danno ulteriore.
4. I danni che interessino i freni, il funzionamento del veicolo e le mere rotture non sono considerati danni da sinistro; tale considerazione vale in particolare per i danni riconducibili a uno scivolamento del carico.
5. Nel percorrere strade a pagamento, il noleggiante è tenuto a provvedere per tempo e integralmente al pagamento dei relativi pedaggi. Il noleggiante esonera la società di noleggio dal pagamento di ogni pedaggio dovuto al comportamento di guida del medesimo o di terzi a cui affidi il veicolo.
6. Tali regole valgono, oltre che per il noleggiante, anche per il conducente autorizzato, fermo restando che l'esonero contrattuale di responsabilità non si applica a favore di soggetti non autorizzati all'uso della cosa locata.
J: Riconsegna del veicolo
1. Il contratto di noleggio termina allo scadere del periodo di noleggio pattuito. Nel caso in cui il noleggiante continui a servirsi del veicolo dopo lo scadere del periodo di noleggio convenuto, il rapporto di noleggio non sarà comunque considerato come prorogato.
2. Allo scadere del periodo di noleggio il noleggiante ha l'obbligo di riconsegnare il veicolo alla società di noleggio presso il luogo convenuto, salvo accordi diversi, durante i normali orari di apertura degli uffici, esposti presso le agenzie della società di noleggio.
3. Le tariffe speciali sono valide solo per il periodo dell'offerta e presuppongono che il noleggio sia effettuato per l'intero periodo di noleggio pattuito alla stipula del contratto. In caso di durata superiore o inferiore a quella concordata viene applicata all'intero periodo non la tariffa speciale bensì la tariffa normale.
4. Quando il contratto sia pattuito con più noleggianti, questi rispondono in solido in caso di violazione dell'obbligo di restituzione del veicolo.
5. Nell’ipotesi in cui il noleggiante, anche senza colpa, manchi di riconsegnare il veicolo alla società di noleggio al termine del periodo di noleggio concordato, quest'ultima è autorizzata a esigere per la durata della trattenuta del mezzo, a titolo di risarcimento d'uso, un onere pari almeno all'ammontare del canone di noleggio precedentemente pattuito; non è esclusa la possibilità di rivendicazione di danni ulteriori. Il noleggiante che restituisca il veicolo con un ritardo superiore ai 30 minuti sull'orario pattuito è altresì tenuto al pagamento di un onere forfettario, a titolo di disbrigo pratiche, pari a Euro 30,00 IVA inclusa.
6. Nei casi di noleggio a lungo termine (noleggi con durata pattuita superiore ai 27 giorni), in aggiunta a quanto previsto ai punti 1-5 della presente sezione J è previsto quanto segue: il noleggiante ha l'obbligo di riconsegnare il veicolo già prima dello scadere del periodo di noleggio concordato in caso di raggiungimento del chilometraggio massimo ammesso specificato nel contratto. Nell'ipotesi in cui superi di oltre 100 km il chilometraggio ammesso indicato nel contratto e/o restituisca il veicolo dopo la data indicata sul contratto di noleggio, il noleggiante sarà tenuto a pagare una sanzione contrattuale di Euro 500,00. Al raggiungimento del chilometraggio indicato sul contratto di noleggio, il noleggiante che riconsegni il veicolo riceverà un veicolo sostitutivo equivalente da utilizzare per il restante periodo di validità.
K: Scioglimento del contratto
1. La parti hanno facoltà di sciogliere i contratti di noleggio in conformità alle norme di legge vigenti. Per grave e giustificato motivo la società di noleggio può sciogliere in via straordinaria i contratti di noleggio senza preavviso.
Costituiscono grave e giustificato motivo ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:
• notevole peggioramento delle condizioni patrimoniali del noleggiante
• avvio di misure di esecuzione forzata a carico del noleggiante,
• mancata cura del veicolo,
• uso improprio e illecito,
• violazione delle norme sull'uso dei veicoli a motore nel trasporto merci,
• l'impossibilità di prosecuzione del contratto di noleggio, ad esempio per quota di danni eccessiva.
2. Quando fra la società di noleggio e il noleggiante sussistano più contratti di noleggio e la prima sia autorizzata a sciogliere in via straordinaria un contratto di noleggio senza preavviso per grave e giustificato motivo, la stessa potrà disdire in via straordinaria senza preavviso anche gli altri contratti di noleggio se ritenga che il mantenimento degli stessi non sia tollerabile in ragione della gravità della condotta in malafede tenuta dal noleggiante.
Tale clausola si applica in particolare quando il noleggiante
• abbia intenzionalmente danneggiato un veicolo a noleggio;
• occulti colpevolmente alla società di noleggio un danno sorto al veicolo o tenti di nasconderlo;
• arrechi dolosamente un danno alla società di noleggio;
• sia in ritardo di almeno cinque giorni lavorativi nel pagamento di canoni per un ammontare complessivo di almeno una settimana di noleggio;
• usi un veicolo a noleggio per commettere intenzionalmente reati o nell'ambito degli stessi.
3. In caso di recesso da parte della società di noleggio, il noleggiante ha l'obbligo di restituire senza indugio alla società di noleggio i veicoli completi dell'intera documentazione che li accompagna, di tutti gli accessori e le chiavi.
L: Autorizzazione di addebito del noleggiante
1. Il noleggiante autorizza la società di noleggio, e i soggetti dalla stessa autorizzati all'incasso, ad addebitare sulla carta di credito presentata alla stipula del contratto di noleggio, ovvero specificata sul contratto stesso, fornita successivamente o altrimenti indicata, tutte le spese per il noleggio del veicolo e gli ulteriori oneri derivanti dal contratto di noleggio.
M: Tutela della privacy
1. La società Sixt Rent a car S.r.l. sono responsabili del trattamento dati ai sensi del Codice della Privacy. I dati personali del noleggiante/conducente vengono raccolti, trattati e utilizzati da Sixt, o da terzi incaricati in loco del noleggio, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) ai fini della stipula contrattuale, dell'esecuzione e della conclusione di un rapporto contrattuale. Un uso a
scopo promozionale di tali dati è previsto solo per scopi autopromozionali (inclusa la raccomandazione). I dati saranno trasmessi a terzi solo quando necessario ai fini dell'adempimento del contratto ovvero previsto dalla legge, per esempio alla società di emissione della carta di credito del noleggiante ai fini della liquidazione degli importi, ai gestori dei sistemi di pedaggio nei casi di cui al punto I.5 nonché, nei casi previsti ai punti I.3. e I.5., alle autorità corrispondenti o ad altri soggetti ai fini di esigere direttamente il pagamento di oneri, spese, pedaggi, ammende e contravvenzioni. Un uso che esuli da quelli specificati è consentito solo previo consenso o in virtù di un permesso di legge.
2. Informativa ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003): il noleggiante/conducente ha facoltà di opporsi in qualsiasi momento a un eventuale trattamento o uso dei propri dati per scopi pubblicitari, di ricerca di mercato o sondaggio di opinione. L'opposizione va inviata a: Sixt Rent a Car S.r.l. Eppan an der Weinstraße (BZ) Xxxxx Xxxxxxx 00, XX- 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, oppure via e-mail all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxx-xx@xxxx.xxx.
3. I veicoli possono essere equipaggiati con sistema di geolocalizzazione (Event Data Recorder) ai fini della difesa, della conservazione, dell'ottenimento di dati ovvero dell'accertamento di eventi, incidenti o atti criminosi, con i quali Sixt registra con mezzi elettronici lo stato, il funzionamento e i movimenti del veicolo.
4. Il tipo, lo scopo e la durata del trattamento dati relativi al sistema di geo localizzazione vanno segnalati.
N: Norme generali
1. La compensazione con crediti della società di noleggio è ammessa solo per crediti del noleggiante, o di un conducente autorizzato, che non risultino contestati o siano stati accertati in via definitiva.
2. Tutti i diritti e obblighi derivanti dal presente accordo si applicano in favore e a carico del conducente autorizzato.
3. Salvo diversa pattuizione contenuta nel presente accordo, sono da applicarsi le norme della legge in materia di contratti di assicurazione (dlgs 209/2005) e le norme delle Condizioni generali per l'assicurazione di veicoli a motore (dlgs 285/1992). Il rimando alle stesse vale anche per eventuali dubbi interpretativi derivanti dal presente accordo.
4. La Commissione europea ha istituito una piattaforma xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- mers/odr/ di risoluzione delle controversie online tribunale delle controversie di con- sumo. La padrona di casa non partecipa al processo di risoluzione alternativa delle controversie
O: Foro competente, forma scritta
1. Non sono previste pattuizioni orali accessorie.
2. Foro competente è il Tribunale di Bolzano quando il noleggiante sia un soggetto commerciale o una persona giuridica. Nel caso di privati considerati consumatori ai sensi del Codice del consumo, la sede del foro competente coincide con la località di residenza del soggetto noleggiante.