COMUNE DI SASSUOLO
COMUNE DI SASSUOLO
(Provincia di Modena)
REG. N. /PRIV.
CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “X. XXXXXXX” E DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI “LEONTINE” DEL COMUNE DI SASSUOLO PER GLI ANNI 2019/2021
CIG
L’anno ( ) il giorno ( ) del mese di tra:
1. XXXXXX XXXXXXXXX nata a Modena il 12/08/1961, Direttore del Settore V Cultura e Associazionismo, la quale agisce e stipula il presente atto nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Sassuolo, codice fiscale 00235880366;
2. , nato/a a il , il/la quale interviene in
questo atto in nome, per conto ed in rappresentanza di , con sede legale a , via , codice fiscale , di seguito, per brevità, denominato/a Appaltatore;
PREMESSO CHE
a) il Comune di Sassuolo ha conferito all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, ora 37, comma 4, del D.Lgs.50/2016;
b) l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha istituito la Centrale di Committenza dell'Unione, che svolge le funzioni di stazione appaltante fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace (convenzione rep.112 del 31.12.2015; ora convenzione rep.178 del 13.07.2017);
c) il Comune di Sassuolo, con determinazione n. del , ha deciso di procedere all’appalto del servizio di supporto alla gestione del pubblico e del patrimonio documentario della biblioteca comunale “X. Xxxxxxx” e della biblioteca dei ragazzi “Leontine” del Comune di Sassuolo per gli anni 2019/2022, mediante procedura aperta, per un importo a base di gara di € 288.600,00, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016;
d) con determinazione della Centrale di Committenza n. del , é stata indetta la relativa procedura, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
e) a seguito dell'espletamento della procedura, con determinazione della Centrale di Committenza n. del , la gara é stata aggiudicata a , con un ribasso sul prezzo a base di gara di % ( );
f) con lettera prot. del , la Centrale di committenza ha comunicato l'esito della suddetta gara e trasmesso la relativa documentazione;
g) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione é divenuta efficace;
h) l'Appaltatore che sottoscrive il presente contratto é risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per Ia formulazione dell'offerta;
j) con determinazione n. del , il Direttore competente ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto;
s'intende qui espressamente richiamato in ogni sua parte relativa al presente atto, il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, con particolare riferimento all'art. 52, comma 3; tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Premesse
1. I richiami e le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
ART. 2 - Oggetto
1. Il presente contratto disciplina i rapporti nascenti dall’appalto dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca Comunale di Sassuolo, da rendere in via prevalente presso la Biblioteca dei
Ragazzi Leontine, Viale Giacobazzi, 42 e parzialmente presso la Biblioteca “Xxxxxx Xxxxxxx”, Xxx Xxxxx, 00. Occasionalmente, può essere richiesto che il servizio sia svolto nella Sezione della Biblioteca presso l’Ospedale di Sassuolo, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx.
2. L’appalto prevede la fornitura dei seguenti servizi bibliotecari:
A. Servizi di gestione del pubblico e degli spazi: accoglienza, sorveglianza e assistenza per ogni aspetto che riguarda le attività della Biblioteca;
B. Servizi di front office: servizi di prestito e restituzione, servizi di Reference, Internet e postazioni multimediali;
C. Servizi di back office: gestione del patrimonio documentario (ricollocazione, riordino, manutenzione). Se richiesto, attività di catalogazione libri/DVD;
D. Attività culturali e promozionali: attività di organizzazione e gestione, ovvero di affiancamento e a supporto delle iniziative di promozione del servizio e del suo patrimonio.
E. Attività per la consultazione dell’Archivio Storico Comunale e fondi collegati.
I servizi previsti sono meglio dettagliatamente descritti ed articolati nel capitolato prestazionale.
Le prestazioni verranno svolte dall’appaltatore secondo le indicazioni e disposizioni dettate dal Responsabile della Biblioteca, nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nel capitolato prestazionale e in osservanza degli indirizzi e dei programmi del Comune.
3. Si precisa che l'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto.
4. I servizi in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle condizioni contenute nel capitolato speciale e nell’offerta tecnica.
5. L’espletamento dei servizi sopra descritti viene effettuato dall’Apaltatore, in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
ART. 3 - Durata e termini di esecuzione
1. Il contratto in esame ha durata di anni 3 (tre) a far tempo dalla data di stipula.
2. Alla scadenza del contratto, qualora ritenuto idoneo e conveniente sotto il profilo della qualità e dell’economicità e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune,
il medesimo potrà rinnovare il contratto all’Appaltatore, conformemente al progetto presentato fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni, con specifico provvedimento. Il Comune di Sassuolo darà informazione di tale volontà, in forma scritta, all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto
3. Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, l’appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza.
4. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Sassuolo.
ART. 4 – Condizioni generali, oneri e compiti a carico dell’Appaltatore
1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato speciale, all’offerta tecnica e a tutti i documenti di gara; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.
2. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nella documentazione di gara:
a) capitolato speciale d’appalto, in n. facciate (Allegato “A”)
b) offerta economica presentata dall’appaltatore, in n. facciate (Allegato “B”)
c) offerta tecnica presentata dall’appaltatore, in n. facciate
d) XXXXX , in n. facciate
e) accordo per il trattamento di dati personali.
Tutti i documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione i documenti sopraindicati.
Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza
riserva alcuna.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, previste dall’appalto, tra le altre, per le parti applicabili:
a) il D. Lgs. 18-4-2016 n. 50;
b) al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al
D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, se e in quanto applicabile e per quanto vigente;
c) al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, la Direttiva ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/2000 “Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei”
e) le leggi, i regolamenti, e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro, manodopera e retribuzione dei lavoratori dipendenti oltre a quelli relativi a oneri assicurativi e previdenziali
4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore nella Provincia di Modena.
5. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.
6. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia di biblioteche ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto.
7. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non
risultino espressamente a carico del Comune di Sassuolo, e le proposte di cui l'Appaltatore si sia assunto l'onere in sede di offerta.
8. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Comune di Sassuolo.
9. L'Appaltatore, tenuto al rispetto degli standard sociali minimi riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, come definiti nel D.M. Ambiente 06 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", ha sottoscritto la dichiarazione di conformità allegata al presente contratto.
10. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo approvato con deliberazione della giunta n. 234 del 27.12.2013 (scaricabile all'indirizzo: sito web del Comune di Sassuolo l'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione/Disposizioni generali/atti generali). La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.
11. In caso di danni provocati da dolo o colpa grave della ditta appaltatrice o di suoi dipendenti, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell’aggiudicatario.
12. Qualora, nel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, la ditta appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione al responsabile della Biblioteca e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
13. L’appaltatore sarà pertanto unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso il Comune quanto verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto dell’appaltatore quanto dei dipendenti / soci, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.
14. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti /
soci o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. Inoltre, l’appaltatore risponde interamente per ogni difetto di mezzi ed attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o extragiudiziale, da chiunque instaurata.
15. L’appaltatore è responsabile della custodia e del corretto utilizzo di tutti i beni di proprietà comunale eventualmente impiegati nella realizzazione del servizio oggetto del presente appalto. L’Appaltatore risponde quindi verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e s’impegna a sollevare il Comune da ogni molestia e responsabilità relativa. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune stesso, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione di oggetti o materiali danneggiati. Si precisa che per quantificare eventuali danni arrecati dal personale dell’Appaltatore a beni di pregio fuori produzione, quali, ad esempio, libri antichi, arredi di antiquariato, opere d'arte ecc., il Comune provvederà unilateralmente alla nomina di un perito / esperto, con costi a carico dell'Appaltatore.
16. In caso di passaggio di gestione ad altro Appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di
risoluzione o recesso dal contratto, l’Appaltatore dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, una quota della cauzione che verrà definita in base alla gravità della violazione.
ART. 5 - Oneri a carico del Comune
1. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi per assicurare l'unitarietà e la qualità dei servizi di cui al presente capitolato d’oneri. In particolare, provvederà con proprio personale:
a) alla determinazione delle finalità, degli indirizzi programmatici, della progettazione di
linee di intervento e di attività, dei contenuti e standard qualitativi dei servizi e delle modalità generali di erogazione degli stessi;
b) alla determinazione dei periodi, giorni e fasce orarie di funzionamento dei servizi e
delle modalità di organizzazione dei servizi stessi e di ogni eventuale variazione che si rendesse necessaria e/o opportuna a suo insindacabile giudizio, per tutta la durata dell’appalto, che sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore;
c) alla determinazione dei servizi a pagamento, delle relative tariffe e delle modalità di
incasso e contabilità;
d) alla verifica dei servizi prestati dall’Appaltatore e della qualità erogata dallo stesso secondo il sistema di verifica concordato;
e) ai rapporti con soggetti esterni a vario titolo individuati (soggetti pubblici e istituzionali, enti privati, associazioni...) quali, a solo titolo di esempio: il Sistema bibliotecario intercomunale, i servizi dell’Unione, avvalendosi anche del supporto e collaborazione della figura di coordinatore responsabile e/o degli operatori individuati dall'Appaltatore, al fine di promuovere il confronto e la collaborazione tra i servizi affini del territorio provinciale e regionale, nell'ottica di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi;
2. Il Comune svolgerà le funzioni di propria competenza in sinergia e collaborazione con la
figura di coordinatore-responsabile e con gli operatori dell’Appaltatore assegnati ai servizi ai fini di sviluppare un proficuo rapporto tra le parti.
3. Il Comune fornirà gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni necessarie per lo
svolgimento delle attività, provvedendo alla loro pulizia e manutenzione; fornirà inoltre la cancelleria, il materiale di consumo, i documenti informativi che restano di proprietà comunale.
4. Restano a carico del Comune:
a) la messa a disposizione dei locali e degli arredi e attrezzature in essi collocati per l'erogazione dei servizi al pubblico.
b) il servizio di pulizia e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati ai servizi; la manutenzione degli impianti e delle reti, con oneri a carico
del Comune può avvenire mediante i propri servizi tecnici ovvero mediante individuazione di gestore terzo responsabile per conto del Comune o di Sassuolo Gestioni patrimoniali;
c) le utenze di ogni natura.
ART. 6 - Importo e corrispettivi
1. L’importo presunto riferito all’intera durata dell’appalto è di € esente I.V.A, ai sensi dell’art.10, comma 22, del D.P.R. 633/72, corrispondente a un totale di n. 15.600 ore.
2. Il monte ore indicato è puramente indicativo e formulato ai soli fini della presentazione dell’offerta e non è impegnativo per il Comune. Il corrispettivo effettivamente dovuto dal Comune all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, sarà quello risultante dal prodotto delle ore di servizio effettivamente prestate moltiplicate per i prezzi orari offerti in sede di gara dall’Appaltatore.
ART. 7 - Pagamenti
1. L’Appaltatore emetterà una fattura mensile posticipata, contenente il numero delle ore di servizio effettivamente svolte per ogni singola Biblioteca, o sua sezione, il prezzo orario pattuito, il totale parziale del costo per ogni singola biblioteca, o sua sezione, il totale complessivo del costo per le ore effettivamente svolte.
2. La fattura deve essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n.55/2013.
3. L’emissione della fattura sarà preceduta dall’invio di un prospetto contenente il dettaglio delle ore effettuate dai singoli addetti impegnati nel mese di riferimento.
4. L’appaltatore procederà all’emissione della fattura solo a seguito della comunicazione di intervenuta verifica degli effettivi servizi prestati, trasmessa dal Comune entro 10 giorni dalla presentazione del report;
5. Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato di pagamento della tesoreria comunale, entro 30 giorni dalla presentazione fattura emessa dalla ditta aggiudicataria.
6. Ferme restando le indicazioni prescritte nell’art.21 del DPR 633/72 circa l’emissione delle fatture, si dovranno riportare in aggiunta le seguenti informazioni:
- Servizio che affida l’appalto del servizio;
- Numero ed anno della determinazione di affidamento;
- Numero e anno dell’impegno di spesa;
- Scadenza del pagamento prevista nel contratto;
- Codice Iban del c/c dedicato;
- Codice identificativo gara (C.I.G.)
ART. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
2. L'Appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti eventualmente autorizzati dal Comune di Sassuolo secondo i termini di cui alla normativa vigente, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune di Sassuolo la verifica dell' inserimento di tale clausola in qualsiasi momento.
3. Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione del Comune di Sassuolo.
ART. 9 - Variazione dei servizi richiesti
1. L’appaltatore è obbligato ad effettuare il servizio anche per un monte orario minore di quello indicato ovvero maggiore, senza alcuna variazione del prezzo orario di aggiudicazione.
2. Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.
3. E’ fatto salvo il diritto del Comune di ridurre, in tutto o in parte, la richiesta di servizi bibliotecari per la Biblioteca Comunale per giustificato e grave motivo, con la conseguente riduzione e/o interruzione della fornitura, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno. Il Comune si riserva la facoltà di:
• disporre temporanee chiusure dei servizi per brevi periodi legati alle festività (ad es. in caso di ponti) o per cause di forza maggiore (es sisma) o per interventi manutentivi;
• di adottare un orario di servizio e di apertura ridotto durante l’estate;
• di modificare gli orari di apertura al pubblico e di servizio, sia in aumento che in diminuzione.
4. In caso di sciopero dei dipendenti pubblici in biblioteca, la stessa potrà restare chiusa e nessun servizio sarà richiesto alla ditta; in tali casi il Comune si impegna a informare l’Appaltatore per iscritto.
ART. 10 - Modifiche del contratto
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Comune può disporre variazioni al contratto secondo quanto disposto dall’art.106 del D.lgs. 50/2016. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire
– anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio per motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esternalizzazione di una o più sezioni, vicende legate all’organico dell’Ente).
3. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
ART. 11 - Revisione dei prezzi
1. La revisione prezzi non potrà operare prima del compimento del secondo anno di durata del contratto. Non ha efficacia retroattiva e viene concordata fra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita adeguata istruttoria del responsabile del procedimento.
In ordine all’istituto della revisione prezzi si specifica che:
- l’aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa dell’Appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati, elementi giustificativi;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta dal Comune solamente a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello del ricevimento dell’istanza da parte della stessa, della richiesta dell’appaltatore, rimanendo quest’ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall’impresa sulla base della variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno solare precedente (indice FOI).
2. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP. AA.
3. La richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 settembre.
ART. 12 - Responsabili e referenti
1. I nominativi del responsabile unico del procedimento (RUP) e del direttore dell’esecuzione del contratto sono stati comunicati all’Appaltatore.
2. Il Referente Aziendale per il presente appalto individuato dall’Appaltatore è
.
3. Il Comune e l’Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi (responsabile della biblioteca e coordinatore responsabile), comunicandone i nominativi alla controparte, all’avvio dell’attività.
ART. 13 - Controlli
1. Il Comune di Sassuolo verifica il rispetto di quanto stabilito con il presente contratto e il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni affidate attraverso propri tecnici, ed eventualmente soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di eseguire sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di erogazione del servizio, utili
alla supervisione della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi
contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale, del rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che ha dato luogo all'aggiudicazione, o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.
2. L'Appaltatore é tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.
3. Se l'Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, secondo la gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.
ART. 14 - Verifiche e valutazione della qualità
1. Nel caso l’Appaltatore sia dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti, esplicitato in sede di progetto gestionale, si impegna a rendere noti i risultati di detti controlli ai referenti del Comune. Il Comune potrà utilizzare i dati ricevuti per integrare i propri sistemi di qualità interni .
2. Il Comune, almeno una volta all’anno, effettua la verifica di efficacia ed efficienza ed il controllo della buona esecuzione del servizio. In ogni caso tale azione di controllo potrà essere effettuata in qualsiasi momento e senza dover dare alcun preavviso all’Appaltatore.
3. Nel caso in cui il Comune intenda attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi oggetto d’appalto, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati, l’Appaltatore è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto.
ART. 15 - Subappalto
1. E' vietato cedere, in tutto o in parte, le prestazioni che saranno affidate in forza del presente contratto.
2. II subappalto non é ammesso, non avendo |'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.
oppure
1. Per le prestazioni affidate con il presente contratto, il subappalto é ammesso con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per i servizi che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare.
2. Se durante l'espletamento del servizio, ed in qualsiasi momento, il Comune di
Sassuolo stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore é incompetente o indesiderabile, l'Appaltatore,
al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento del servizi, secondo le modalità e le scadenze indicate nel capitolato speciale;
3. II subappalto non autorizzato é considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore da parte del Comune di Sassuolo senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.
Il Comune di Sassuolo corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite quando ricorrono i casi di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
ART. 16 - Garanzia definitiva
1. L'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva per un importo pari ad € , mediante rilasciata da , a garanzia di ogni adempimento assunto, con facoltà di rivalsa del Comune di Sassuolo per qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione.
2. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune di Sassuolo, l'Appaltatore provvederà al reintegro dello stesso entro 30 giorni. Il mancato reintegro della cauzione costituisce causa risolutiva espressa.
3. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto.
4. Si provvederà allo svincolo della cauzione entro mesi 6 (sei) dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto d'appalto ART. 17 - Responsabilità dell'appaltatore - Coperture assicurative
1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto.
2. L'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa RCT per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con i seguenti massimali: € 3.000.000,00 (tremilionidieuro) per sinistro; € 3.000.000,00 (tremilionidieuro) per persona; € 3.000.000,00 (tremilionidieuro) per cose e animali.
La polizza prevede:
- l’estensione di copertura della Responsabilità Civile per i rischi derivanti dalla conduzione dei locali concessi in appalto, nonché dalla proprietà e/o utilizzo di arredi, attrezzature e in genere dei beni posti nell'ambito dei locali anzidetti e la copertura degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato principale assicurato (RC derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di aree/terreni), compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, nonché i rischi attinenti alle alberature ad alto fusto, strade private e recinzioni in muratura;
- l’ estensione della garanzia alla R.c. personale derivante alle persone dipendenti e non, della cui opera l'Appaltatore si avvale;
- l’estensione alla responsabilità Civile derivante da fatto (anche doloso) di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere (dipendenti e non);
- l’estensione RCT/O anche durante le attività svolte in affiancamento ai dipendenti comunali
- l’estensione nel novero dei terzi alle persone che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento dell'attività dell'appaltatore nell'ambito dei locali e degli spazi in genere oggetto dell'appalto;
- in caso di danni ai beni di proprietà dell'Appaltatore, la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo e dei suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori, impegnandosi a
far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni.
3. L'Appaltatore ha altresì presentato polizza di rischio locativo n………………………
valida fino al …………….. a copertura dei danni che, per responsabilità del medesimo possono essere arrecati ai fabbricati, per la sede di biblioteca ragazzi presso Villa Giacobazzi per un valore stimato a tal fine di € 1.061.000.
4. Le coperture assicurative stipulate dall'appaltatore saranno mantenute in essere fino al termine dell'appalto e di sue eventuali proroghe.
5. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a produrre al Comune di Sassuolo, le quietanze relative ad ogni polizza, a comprova dell'avvenuto pagamento annuale del premio.
6. In alternativa alla stipulazione delle polizze specifiche di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizze, già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quelle specifiche. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alle stesse, nella quale si espliciti che le polizze in questione coprono anche i servizi di cui al presente appalto.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i
rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune stesso, senza che la l’appaltatore a possa sollevare eccezione alcuna.
8. Nel caso le suddette polizze decadano in corso di contratto e non siano sostituite con altre valide, in modo che la copertura assicurativa sia sempre operante, il Comune procederà alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.
9. I beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per il contratto sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell’ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’ Appaltatore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.
10. L’Appaltatore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell’appaltatore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.
11. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l’eventuale approvazione espressa dal Comune sull’assicuratore prescelto dall’Appaltatore - che invierà copia delle polizze - non esonerano l’Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
art. 18 - Divieto di cessione
In conformità al disposto di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del medesimo decreto.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.
Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione del contratto, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
Si applica in materia l’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/16.
art. 19 - Penali
1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato all'appaltatore in forma scritta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune di Sassuolo.
2. In caso di inadempimento delle obbligazioni di contenuto patrimoniale previste nel capitolato speciale il Comune di Sassuolo, previa diffida ed accertamento di mancata
esecuzione nel termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all'interesse pubblico al ripristino della condizione violata, provvederà d'ufficio, con addebito delle spese all'Appaltatore rivalendosi direttamente, in tutto o in parte, sulla cauzione definitiva di cui all'art. 16 del presente contratto.
3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, nel caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti dal capitolato speciale e dall'offerta tecnica, il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 100,00 ed il massimo di € 2.500,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti.
4. Sono stabilite, nello specifico, le seguenti penalità:
a) Applicazione di una penale di Euro 300,00, ogni volta, per ognuno dei seguenti inadempimenti:
• comportamenti considerati dal Comune inadeguati e non consoni al luogo di lavoro;
• mancata segnalazione al Responsabile della Biblioteca di sostituzioni o cambiamenti degli addetti;
• mancata tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo;
• inadempienze rispetto agli obblighi del coordinatore responsabile dell'appaltatore;
• uso improprio delle attrezzature e dei servizi della Biblioteca;
• ritardo della comunicazione della lista nominativa del personale e di ogni periodo di tirocinio per i nuovi addetti, rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato;
b) situazioni in cui si rilevino stati di ubriachezza o di alterazioni da parte del personale derivanti dall’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti: € 1.000,00 per ciascun caso, prevedendo nel contempo l’allontanamento permanente dell’operatore in questione;
c) comportamento scorretto attuato nei confronti degli utenti o del personale del servizio, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da
€ 500,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso il Comune si rivarrà sulla cauzione;
d) ritardo del personale rispetto agli orari di servizio indicati nell’offerta elementi qualitativi, senza giustificato motivo, accertato sulla base di apposite attestazioni: da un minimo di € 30,00 per ciascun ritardo di breve entità fino a € 300,00 per ciascun ritardo a partire dai 60 minuti, fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
e) preavviso di xxxxxxxx comunicato con ritardo rispetto ai termini di legge senza giustificato motivo: da € 500,00 a € 800,00, in relazione ai giorni di ritardo;
f) ulteriore mancato o inesatto adempimento di una o più di alcuna delle attività oggetto del presente capitolato rispetto alla presente elencazione: da € 100,00 a € 2.500,00 in base alla rilevanza dell’attività non resa.
5. Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Comune sull’impatto che il disservizio provocasse sull’utenza e sull’organizzazione complessiva) per le quali verrà applicata una penale fino a Euro 2.500,00:
• la sospensione, l’abbandono o la mancata effettuazione del servizio senza motivata giustificazione;
• la violazione degli orari concordati e dell’organizzazione del servizio concordata;
• l’impiego di personale non qualificato;
• la mancata eliminazione degli inconvenienti dopo la formale segnalazione da parte del Comune.
La pronuncia di applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione via PEC all'Appaltatore, il quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine che sarà assegnato con la comunicazione di contestazione.
5. In caso di mancato pagamento della penale, il Comune di Sassuolo potrà rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva di cui all'art.16 del presente contratto.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, il Comune potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.
art. 20 - Recesso
1. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il Comune di Sassuolo potrà obbligare l'appaltatore a proseguire la gestione fino al termine dell’anno in corso, qualora risultasse difficoltoso individuare un nuovo contraente.
3. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere senza preavviso, il Comune di Sassuolo avrà facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.
art. 21 - Risoluzione del contratto
1. Il Comune di Sassuolo può risolvere il presente contratto, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal contratto stesso e nel capitolato speciale, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
2. Costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:
a) il mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) applicazione di n. 5 penali in un semestre per inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali;
c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
e) mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di trenta giorni dalla richiesta da parte del Comune;
f) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
g) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
h) sospensione, rallentamento ingiustificato, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
i) mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
j) impiego di personale non qualificato e/o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
k) violazione degli orari di servizio concordati;
l) grave danno all’immagine del Comune;
m) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e in materia di trattamento dei dati personali;
n) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicataria;
o) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Comune che non consentono la prosecuzione del servizio;
p) la cessione in tutto o, in parte, del contratto a terzi;
q) la perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento;
r) il venir meno, per qualsiasi motivo, delle coperture assicurative previste dal contratto;
s) la mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica.
3. La risoluzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, comporta, fatto salvo il risarcimento dei danni, l'incameramento della garanzia definitiva per grave inadempimento contrattuale.
4. In caso di risoluzione del contratto, per i motivi di cui al presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun indennizzo, fermo restando il diritto alla riscossione del corrispettivo di cui al precedente art.6 nella misura fino alla risoluzione, da calcolarsi in dodicesimi.
Art. 22 -Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L’Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dall’Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
L’Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli al Comune.
Art.23 - Controversie
1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.
2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono risolvere in xxx xxxxxxx, xxxxxxx devolute al Tribunale di Modena.
Art. 24 - Spese contrattuali e registrazione
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte Ie spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Il presente atto redatto in forma non pubblica, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
Art. 25 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice Civile e alla documentazione di gara.
Art. 26 - Accettazione espressa di clausole contrattuali
1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, sono espressamente sottoscritte per accettazione le condizioni previste nei seguenti articoli del capitolato speciale: art. 1 "Oggetto", art. 2 "Durata", art. 3 "Oneri obblighi e responsabilità dell'appaltatore".
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Per il Comune di Sassuolo
Il Direttore del Settore V Cultura e Associazionismo Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per l’Appaltatore