COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO |
D I S C I P L I N A R E PER L'USO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Approvato con atto di G.C. n. 210 del 05/06/2006
INDICE
Art. | 1 | Contenuto del presente disciplinare | pag. 3 |
Art. | 2 | Modalità di richiesta del servizio | pag. 3 |
Art. | 3 | Modalità di pagamento del servizio | pag. 4 |
Art. | 4 | Disciplina del servizio | pag. 4 |
Art. | 5 | Orario di prestazione del servizio | pag. 5 |
Art. | 6 | Bacini di utenza del servizio | pag. 5 |
Art. | 7 | Rapporti con gli organi dirigenti della scuola | pag. 6 |
Art. | 8 | Disposizione particolari | pag. 6 |
Art. | 9 | pag. 6 |
D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I ART. 1
CONTENUTO DEL PRESENTE DISCIPLINARE
Il Comune di Città di Castello effettua il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, che la Giunta Comunale, in attuazione delle funzioni di governo dell'Ente attribuite dalla legge, disciplina secondo le modalità contenute nel presente atto.
Il Comune favorisce, ove ne esistono le condizioni e la sicurezza, l'integrazione del trasporto scolastico con i pubblici servizi di linea.
ART. 2
MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO
I genitori degli studenti iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di I grado e/o interessati per la prima volta al servizio di trasporto scolastico,dovranno presentare all’Amministrazione Comunale, su modello predisposto (con indicazione delle proprie generalità, le generalità dello studente, luogo di residenza, scuola di destinazione e luogo di prelevamento se diverso da quello di residenza) ed entro la data che verrà fissata con apposito avviso pubblico,richiesta del servizio medesimo, valida per l’intera durata del percorso scolastico- educativo seguito al momento dell’iscrizione stessa. Negli anni successivi e fino al termine di tale percorso, la domanda di iscrizione si intende tacitamente rinnovata con il solo pagamento della quota di iscrizione.L’accesso al servizio è altresì subordinato, per i già utenti, alla regolarità dei pagamenti dell’anno scolastico precedente.
L'Amministrazione Comunale rilascerà, quale titolo per viaggiare, un apposito tesserino, previa verifica della regolarità della domanda e dei pagamenti.
Le richieste pervenute successivamente alla data di scadenza, di cui al 1^ comma, verranno prese in considerazione solo se legate a motivazioni di carattere straordinario (trasferimenti di residenza, trasferimenti da altri comuni, malattie documentate dell'utente per oltre 30 giorni. ); e
sottoposte a valutazione da apposita Commissione composta da:
1) Assessore Alla Pubblica Istruzione o suo delegato;
2) Dirigente Settore Socio Assistenziale Scolastico Educativo e Formativo;
3) Responsabile Servizio Scuola Educazione e Formazione;
4) Istruttore Servizio Scuola Educazione e Formazione.
Tali richieste, comunque, dovranno essere corredate di adeguata certificazione o documentazione. In caso di accoglimento della richiesta, l'utente pagherà la quota dovuta secondo quanto previsto al successivo art.3.
ART.3
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Il periodo di riferimento per il quale dovrà essere versato il contributo, quello corrispondente alla durata dell'anno scolastico fissato dal calendario regionale.
Per tale periodo il richiedente dovrà corrispondere quanto dovuto, in relazione sia al tipo di servizio prestato, sia all'andamento dei costi dello stesso.
Tutti i richiedenti il servizio di trasporto scolastico dovranno versare all'atto dell'accettazione della domanda, una tassa di iscrizione secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta Municipale.
I versamenti dovranno essere eseguiti con bollettino di c/c postale n°15862063 intestato a Comune di Città di Castello – Proventi Trasporti Scolastici - Servizio Tesoreria - 06012 Città di Castello.
L'Amministrazione Comunale nei casi di inadempimento, provvederà al recupero delle somme non corrisposte a norma delle vigenti disposizioni in materia.
Per le iscrizioni pervenute oltre la scadenza fissata, ferme le modalità di ammissione previste dal precedente art.2 comma 3^, la quota sarà adeguata in misura proporzionale all'utilizzo del servizio nel trimestre di riferimento, inalterato il riferimento alla quota complessiva annua. Il calcolo del frazionamento avverrà secondo la formula: quota trimestrale diviso 3(tre) e quindi in ragione di teoriche 3 (tre) quote mensili con esclusione di quote frazionali.
ART.4 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
L'impegno sottoscritto dal genitore del bambino frequentante la scuola pubblica al momento della richiesta del servizio, produce i seguenti effetti:
- obbliga l'Amministrazione Comunale ad effettuare il servizio tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, secondo gli orari stabiliti dalle Istituzioni Scolastiche e Presidenze, in accordo con l'Amministrazione Comunale, nonchè secondo i bacini di utenza ed il relativo dettaglio percorsi predeterminato prima dell'inizio dell'anno scolastico e non più modificabile, fatti salvi i casi previsti al precedente art.2.
- analogo obbligo grava sull'Amministrazione Comunale per gli impegni sottoscritti dai genitori dei bambini utenti le scuole paritarie, nel rispetto comunque dei giorni di lezione, degli orari scolastici , dei bacini di utenza e del dettaglio percorsi previsti per le scuole statali.
- rende nulla qualsiasi richiesta di rinuncia al servizio, diversa da come regolata all'art.2 relativamente alle richieste pervenute oltre il termine di scadenza. La richiesta di rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto, solo ed esclusivamente all'Amministrazione Comunale, nei seguenti termini temporali: entro il 15 dicembre per i mesi da Gennaio a Giugno, entro il 15 Marzo per i mesi da Aprile a Giugno. Tale richiesta sarà valutata dalla Commissione prevista all'art.2 del presente disciplinare. In caso di accoglimento della rinuncia, l'utente verrà esonerato dal pagamento della rimanente quota secondo le modalità di calcolo previste dall'art.3 di questo disciplinare.
- obbliga il richiedente al pagamento delle quote.
In caso di assenza dalle lezioni per malattia o altro, oltre i 30 giorni, l'utente, previa richiesta di sospensione del servizio, da inoltrare con relativa documentazione all'Amministrazione Comunale entro i primi trenta giorni, potrà , se valutata positivamente, decorsi i 30 giorni, essere esonerato dal pagamento per il periodo dell’ assenza.
ART.5
ORARIO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è organizzato come segue:
- il servizio di andata viene effettuato tenendo conto che la partenza degli alunni della scuola dell'obbligo non dovrà avvenire prima di un'ora dall'inizio delle lezioni, con arrivo alla scuola di destinazione non prima di 20 (venti) minuti da tale inizio;
- il servizio di ritorno dovrà essere effettuato con partenza degli alunni dalla scuola non oltre 15 (quindici) minuti dal termine delle lezioni.
ART.6
BACINI DI UTENZA DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico effettuato dal Comune di Città di Castello tenendo conto che a ciascuna scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado) corrisponde un bacino di utenza determinato sulla scorta di parametri urbanistici e geografici.
All'interno di ciascun bacino di utenza verrà fissato il "dettaglio percorsi" che dovrà tendere all'ottimizzazione del servizio. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà organizzare idonei punti di raccolta degli utenti.
Le richieste di trasporto scolastico che esulino dal bacino di utenza della scuola, per coloro che si iscriveranno al primo anno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, o per la prima volta al servizio di trasporto scolastico, verranno prese in considerazione solo dopo l'acquisizione del piano di trasporto. Il servizio di trasporto scolastico, in tale fattispecie, sarà garantito solo nei casi in cui ciò non comporti spese aggiuntive per l'Ente né crei disservizi o disagi per gli utenti.
Il trasporto sarà, altresì, garantito a quegli alunni che si sono dovuti iscrivere in scuole fuori dal proprio bacino di utenza per l'indisponibilità, debitamente documentata, della scuola ad accettare le loro richieste di iscrizione, nonché per continuità didattica rispetto alla scuola in precedenza frequentata, a seguito di cambio di residenza e compatibilmente con l’organizzazione complessiva del servizio.
ART.7
RAPPORTI CON GLI ORGANI DIRIGENTI DELLA SCUOLA
I Dirigenti Scolastici, comunicheranno i nominativi di coloro che hanno necessità di richiedere il servizio di trasporto scolastico, mediante la trasmissione al Comune di modelli di richiesta compilati dai genitori.
Al fine di favorire una migliore e più tempestiva organizzazione del servizio, le Istituzioni Scolastiche, si impegnano a comunicare all'Amministrazione Comunale, sin dal momento della preiscrizione o iscrizione definitiva, i dati relativi a coloro che facciano richiesta del servizio di trasporto scolastico.
ART.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'Amministrazione Comunale, mediante la Ditta Appaltatrice del servizio, assicurerà:
- idoneità dei mezzi (collaudo e relativa copertura assicurativa);
- adeguate capacità professionali dei conducenti;
- che la salita e la discesa dei bambini dai mezzi di trasporto avvenga in condizioni di sicurezza.
ART.9
In presenza di assemblee sindacali e di scioperi del personale docente della scuola, l'Amministrazione Comunale non modificherà gli orari di trasporto stabiliti all'inizio dell'anno scolastico. Qualora lo sciopero dovesse protrarsi per più di un giorno, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà disporre la sospensione del servizio.