Protocollo n. 104 / 5 / 2021
Il presente provvedimento è composto da n. 23 fogli, così numerati:
pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10,
5.11, 5.12, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3 e 8.
AdSP del Mar Ligure Occidentale Deliberazione del Comitato di Gestione
Protocollo n. 104 / 5 / 2021
ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2021
TITOLO: ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DI SUPERBA S.R.L. PER IL TRAMITE DI ACCORDO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 18 L. N. 84/1994
In conformità alla proposta memoria n. 5 avente il testo nel seguito formulato e proposto da
DIREZIONE GOVERNACE DEMANIALE, PIANI D'IMPRESA E SOCIETA' PARTECIPATE
Presenti | Assenti | Membri Comitato | Carica |
X X X X X | Xxxxx Xxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx LA MATTINA Xxxx Xxxxxxx D. XXXXXXX Xxxxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxx XXXXXX | Presidente AdSP Componente Regione Liguria Componente Città Metropolitana Componente Comune di Savona Direttore Marittimo |
con l'assenso del Responsabile competente: DIRETTORE DOTTOR XXXXXXXX Xxxxx ALLA TRATTAZIONE SONO:
Data 30 DICEMBRE 2021 Responsabile del Procedimento | VISTO Servizio Ragioneria | IL DIRETTORE Struttura proponente |
(Segretario Generale) (Presidente)
ASSISTONO i Revisori dei Conti:
Dottor CALVELLINI, Dottor XXXXXX e Dottor GIORGI
ASSISTE, con funzioni di Segreteria:
DOTTOR XXXXXXX Xxxxxxx della Segreteria del Comitato.
Il presente provvedimento è firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori per le parti di propria competenza
SCHEMA DI DELIBERAZIONE | |
RIFERIMENTO ALL'O.D.G. | UFFICIO SEGRETERIA COMITATI |
N. D'ORDINE 5 SEDUTA 30 DICEMBRE 2021 | DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 30 DICEMBRE 2021 |
AdSP del Mar Ligure Occidentale
DIREZIONE GOVERNACE DEMANIALE, PIANI D'IMPRESA E SOCIETA' PARTECIPATE
CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DI SUPERBA S.R.L. PER IL TRAMITE DI ACCORDO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 18 L. N. 84/1994
SCHEMA N.
// DEL PROT. GEN. ANNO
2021
Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto non è corredato di allegati. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 7.1 della presente cartella.
VISTO
Servizio Ragioneria
Data 30 dicembre 2021 Responsabile del Procedimento
IL DIRETTORE
Struttura proponente
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Protocollo n. 104 /
5 / 2021
30 DICEMBRE 2021
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DI SUPERBA S.R.L. PER IL TRAMITE DI ACCORDO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 18 L. N. 84/1994
Con istanza datata 15.09.2021, da ultimo integrata con nota del 12.10.2021, la società Superba S.r.l. - nel rinunciare all’istanza presentata in data 23 ottobre 2020 su Ponte Xxxx Xxxxx - ha chiesto l’assegnazione per almeno 50 anni – tramite rilascio di accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 18 L. n. 84/1994 – di 77.000 mq circa presso Ponte Somalia, con contestuale presentazione di proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (in seguito ATF) ed impegno a mettere a disposizione della società Xxxxxxx Xxxxxxxxxx AC S.p.A., per un periodo di almeno vent’anni, una capacità di stoccaggio pari a quella del suo attuale deposito.
In particolare, con la predetta istanza Superba si propone di svolgere nel nuovo deposito attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi chimici e petrolchimici quali: glicoli (meg, deg), metanolo, metil-etil-chetone, acetato di vinile monomero, acetato di etile, ortoxilene, cicloesanone, esano, eptano, toluolo, ipa, solventi idrocarburici, acido acetico, acetone, stirolo, soda caustica nonché biodiesel/gasolio vegetale ed oli vegetali (anche alimentari), con la precisazione che l’evoluzione dei prodotti stoccati dipenderà dall’evoluzione del mercato.
Per svolgere la predetta attività, Superba S.r.l. propone di realizzare un nuovo impianto costituito da un parco serbatoi metallici e relative tubazioni di collegamento alle strutture di movimentazione (banchine e pensiline automatizzate di carico autobotti e ferro cisterne), dotati di tutti i più moderni apprestamenti di sicurezza e antincendio. In particolare, Superba S.r.l. prevede di realizzare serbatoi del tipo a tetto fisso o galleggiante, cilindrici, verticali, fuori terra, dimensionati in accordo al codice API 650 e al d.m. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 2018). In posizione adiacente al parco serbatoi ipotizza altresì di realizzare locali di servizio quali centrale termica, sala antincendio, cabina elettrica (dotata anche di gruppo elettrogeno ausiliario di emergenza) e impianto di inertizzazione con azoto.
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Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento
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VISTO Servizio Ragioneria ..................................................... | IL DIRETTORE Struttura proponente ............................................... |
Per realizzare tutte le opere necessarie al nuovo insediamento, Superba S.r.l. ha stimato un costo complessivo di oltre 87.000.000 di euro, comprensivi dei costi relativi alla preparazione dell’area con demolizioni e smaltimenti e realizzazione del raccordo ferroviario interno, con previsione economico-finanziaria di circa 8.650.000 euro, prevedendone la realizzazione in due fasi: una prima fase prevista nel biennio 2023-24 e seconda fase prevista nel biennio 2029-30.
Al riguardo, Xxxxxxx chiede all’Autorità di adottare le pertinenti determinazioni finalizzate all’assegnazione dei finanziamenti stanziati complessivamente per 30 milioni di euro dal Programma Straordinario ovvero procedere direttamente alla realizzazione delle opere infrastrutturali propedeutiche alla delocalizzazione in oggetto chiedendo, altresì, in considerazione del rilevante investimento, di voler prendere in considerazione la realizzazione, a propria cura e spese, delle opere di demolizione delle strutture esistenti e del raccordo ferroviario come indicata nella documentazione trasmessa.
Con riferimento all’aspetto occupazionale, Xxxxxxx si propone di salvaguardare prioritariamente l’attuale stato occupazionale, oltre a quello indiretto.
Tale istanza, come già evidenziato nell’ambito della deliberazione adottata da codesto Comitato in data 15 dicembre 2021, è l’ultima tra quelle che Superba S.r.l. ha presentato in ambito portuale per adeguarsi agli indirizzi pianificatori/urbanistici del Comune di Genova, che nel 2015 ha provveduto ad inserire nel PUC le aree corrispondenti agli attuali depositi in due distretti di trasformazione aventi come obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano e il superamento della presenza degli stessi mediante una loro ricollocazione che “potrà essere ricercata d’intesa con AdSP” all’interno dell’ambito portuale. Con detta specificazione l’allora Autorità Portuale di Genova, con delibera del 30 aprile 2014, aveva espresso l’intesa sul progetto del PUC prevista dall’art. 38 della L.R.
36/1997.
Come noto, infatti, Superba S.r.l. già nel 2017 aveva chiesto - previa adozione di apposito ATF per consentire l’inserimento, in aggiunta alle funzioni ammesse, dell’articolazione funzionale C5 relativa alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici - il rilascio di una concessione cinquantennale:
• in via prioritaria e preferenziale, sulle aree della centrale ENEL (circa mq 62.400) con annessa area carbonile collocata su ponte Idroscalo, oltre ad ulteriori aree limitrofe;
• in via subordinata, in caso di reiezione della prima richiesta, sulle aree di Ponte San Giorgio per mq 50.300 circa in concessione a Terminal Rinfuse Genova S.r.l..
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Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento
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VISTO
Servizio Ragioneria
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IL DIRETTORE
Struttura proponente
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Avviato l’iter dell’ATF sulle aree c.d. ENEL, gli uffici dell’Ente, come da delibera comitariale del 26 aprile 2019, hanno provveduto ad affidare ad impresa specializzata l’analisi sugli impatti ambientali e sulla fattibilità tecnica del trasferimento di detti depositi chimici in porto, i cui esiti, in sintesi, hanno rilevato come, anche rispetto alla soluzione ENEL, gli spazi ubicati su Ponte Xxxx Xxxxx risultino preferibili in termini di idoneità tecnica, previa verifica e approfondimento “dell’interazione con ENAC, per disporre di coordinate che definiscano con esattezza le limitazioni poste dalle problematiche di sicurezza della navigazione aerea”.
Considerato, tuttavia, che la delibera del Consiglio Comunale n. 57/2020 - a mezzo della quale la Civica Amministrazione, per consentire detto insediamento sul Ponte Xxxx Xxxxx, aveva apportato modifiche al Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) - è stata dall’Enac impugnata nanti il TAR Liguria con ricorso tutt’oggi pendente, Superba S.r.l., nel rinunciare a tale ultima ipotesi di delocalizzazione (oggetto di istanza in data 23.10.2020), ha chiesto l’assentimento delle aree di Ponte Somalia (bacini Sampierdarena), previa attivazione, come detto, di apposita ATF.
Il sovraordinato interesse pubblico a L’urgenza di detta ricollocazione in ambito portuale e l’urgenza alla stessa sottesa - che si inserisce in una logica irrinunciabile di sostenibilità e convivenza di funzioni produttive e urbane - è stata di recente esplicitata sottolineata1 (v. nota prot. CC 1241 del 06.10.2021) anche dallo stesso Sindaco del Comune di Genova, nella veste di Commissario del “Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto”, il quale ha rappresentato all’Ente Portuale la necessità, non più procrastinabile, di “individuare un’area idonea in ambito portuale dove poter collocare le attuali attività e consentire, pertanto, la contestuale chiusura, e conseguente dismissione, del sito attualmente dedicato alla stessa” tenuto anche conto che “con il vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC), la civica Amministrazione e gli Enti territoriali hanno opportunamente inserito le aree corrispondenti agli attuali depositi in due distretti di trasformazione che hanno come obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano e la delocalizzazione dei depositi in un’area logisticamente attrezzata all’interno del porto di Genova”.
Si ricorda, infatti, che, a valle del crollo del c.d. Ponte Morandi del 2018, per effetto dell’art. 9 bis della Legge n. 130/2018, nel citato Programma Straordinario (v. Decreto n. 2 del 15.01.2019 successivamente aggiornato e approvato con Decreto n. 1 del 28.02.2020 e con Decreto n. 5 del 15.07.2020) è espressamente inserito il progetto per la rilocalizzazione nel porto di Genova dei Depositi Costieri “Superba” e “Carmagnani” -
1 Testo modificato in corso di seduta.
descritto con il n. P.3109 “Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba” - con riferimento al quale sono previste risorse a titolo di contributo pari a euro 30.000.000.
Nel predetto contesto, gli uffici dell’Ente - tenuto conto delle criticità rilevate in merito ai procedimenti pianificatori già avviati con riferimento alle aree Ex Enel e Ponte Xxxx Xxxxx (quest’ultimo, poi, rinunciato) e al fine di contemperare – vista la strategicità dell’intervento
– le esigenze di celerità di azione sottese all’attuazione del suddetto Programma Straordinario con i principi a cui la stessa deve, comunque, ispirarsi, vista anche la necessità di impegnare entro la fine del corrente anno i finanziamenti stanziati al riguardo nell’ambito del Programma medesimo - hanno, medio tempore:
a) provveduto ad acquisire, con riferimento a ponte Somalia, da parte di un tecnico incaricato la “Valutazione delle modifiche relative ai carichi ambientali derivanti dall’inserimento della funzione C5 negli ambiti S2 e S3 del vigente piano regolatore portuale”, dalla quale emerge una sostanziale compatibilità dell’attività con il contesto;
b) predisposto la relazione urbanistica con la proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale delle aree di cui trattasi;
c) avviato il procedimento in merito all’istanza da ultimo pervenuta, procedendo anche alla pubblicazione della stessa.
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Il Comitato di Gestione, con delibera prot. 89/2/2021 del 15.12.2021 (le cui motivazioni, anche contenute negli allegati alla stessa, si richiamano per relationem) - preso atto (i) che, con nota prot. 418984 del 19.11.2021, il Comune di Genova ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 168 del 19.11.2021 mediante la quale è stato espresso parere favorevole all’inserimento della funzione C5 in ponte Somalia; (ii) delle risultanze dello studio specialistico sui carichi tecnici ed ambientali dell’ambito di Ponte Somalia; (iii) e che la nuova articolazione funzionale C5 non determina modifiche sostanziali degli obiettivi pianificatori in quanto pur sempre appartenente alla famiglia della funzione commerciale - nel condividere la scelta di rilocalizzazione dei depositi chimici ha adottato la proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale, dando mandato alle strutture competenti dell’Ente di procedere con il successivo invio della proposta di ATF al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché di proseguire con l’istruttoria sull’istanza presentata da Superba S.r.l. ai fini dell’eventuale successivo rilascio del titolo concessorio, anche tenuto conto degli approfondimenti relativi alle tematiche occupazionali e dello sviluppo dei traffici.
L’istanza di Superba è stata pubblicata (sull’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, sulla GURI, GUUE e su due quotidiani a diffusione nazionale) sul presupposto - nell’avviso di pubblicazione a tal fine specificato - che il programma straordinario prevede espressamente la “ridislocazione depositi costieri di Carmagnani/Superba” in area portuale, al pari del provvedimento del Commissario Straordinario in data 6.10.2021, sempre nello stesso avviso citato.
A seguito di detta pubblicazione (scaduta il 16.12.2021), in conformità con quanto richiamato nell’avviso citato, è stata presentata istanza concorrente - contenente anche osservazioni - da parte di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx AC S.p.A. (ns. rif. prot. n. 39596 del 16.12.2021) - a mezzo della quale veniva chiesto, in qualità di operatore petrolchimico legittimato pertanto alla ricollocazione, il rilascio di concessione demaniale della durata di
50 anni su circa 40.000 mq., sull’assunto che la restante porzione possa essere aggiudicata a Superba e presentando al contempo proposta alternativa specificando al riguardo che “un approccio sinergico con Xxxxxxx potrebbe verosimilmente costituire la soluzione preferibile …. garantendo una proficua composizione nei tempi più celeri di tutti gli interessi pubblici e privati sottesi alla delocalizzazione dei depositi costieri, attraverso una gestione condivisa dell’opera da realizzare sul demanio e una compartecipazione proporzionale degli investimenti necessari”.
Nonostante quanto contenuto dell’avviso in merito alla rilevante strategicità connessa alla ridislocazione dei depositi chimici Superba/Carmagnani e alla richiesta formalmente presentata in tal senso dal Commissario Straordinario con espressa indicazione di “collocare le attuali attività e consentire, pertanto, la contestuale chiusura, e conseguente dismissione, del sito attualmente dedicato alla stessa”, sono pervenute ulteriori istanze con le quali è stato richiesto il rilascio di concessioni pluriennali al fine di svolgere sulle aree in questione attività diverse dai depositi chimici richiamate dai predetti documenti come meglio specificati anche di seguito e, precisamente:
– istanza proposta da X. Xxxxxxxx - GMT S.r.l. e CSM S.r.l. (ns. rif. prot. 39454 del 15.12.2021);
– istanza proposta da Xxxxxxx S.p.A., Sampierdarena Olii S.r.l., SAAR Depositi Portuali S.p.A. (ns rif. prot. n. 39457, n. 39547 e n. 39577 del 16.12.2021).
A tale riguardo è dirimente subito sottolineare come la ricollocazione dei depositi chimici costituisca un obiettivo strategico imprescindibile nonché, in ogni caso, connotato da un più rilevante interesse pubblico rispetto alle predette soluzioni. Ciò in quanto detta ricollocazione, oltre a trovare fondamento in ragioni di pianificazione comunale legate ad una logica irrinunciabile di sostenibilità e convivenza di funzioni produttive e urbane, visto che nel PUC vigente gli attuali depositi sono compresi in due
distretti di trasformazione aventi come obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano e il superamento della presenza degli stessi mediante una loro ricollocazione all’interno dell’ambito portuale, è fondata, anche e, soprattutto, su ragioni strategiche in quanto la stessa, come più volte richiamato, è stata espressamente inserita proprio tra gli interventi del Programma Straordinario delle opere - P. 3109 “Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba”, approvato e condiviso anche dall’Ente2.
Ad ulteriore conferma si richiama, peraltro, la recente determinazione (v. nota prot. CC 1241 del 06.10.2021) dello stesso Sindaco del Comune di Genova che, nella veste di Commissario Straordinario, ha rappresentato all’Ente Portuale la necessità, non più procrastinabile, di “individuare un’area idonea in ambito portuale dove poter collocare le attuali attività e consentire, pertanto, la contestuale chiusura, e conseguente dismissione, del sito attualmente dedicato alla stessa” tenuto anche conto della disciplina del vigente PUC.
Su tale solco si inserisce, non soltanto la Determina Dirigenziale n. 168 del 19.11.2021 (trasmessa con nota prot. 418984 del 19.11.2021) mediante la quale il Comune ha espresso parere favorevole con riguardo alla coerenza con gli strumenti urbanistici comunali della proposta di ATF relativo agli ambiti S2 e S3 del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova finalizzato all’inserimento della funzione C5 (operazioni portuali relative alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici) in ponte Somalia, nel porto di Genova, ma anche e, soprattutto, la delibera del Comitato di Gestione che in data 15.12.2021 ha adottato tale ATF sul presupposto della “Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba”.
Considerata la rilevanza strategica che connota la delocalizzazione dei depositi chimici nel porto di Genova e, nella specie, a ponte Somalia, è evidente che ogni altra diversa istanza/domanda su tale area che preveda un utilizzo diverso rispetto all’attività da delocalizzare, non possa che essere considerata improcedibile e recessiva per il minor interesse pubblico che la connota.
Ne consegue che l’unica istanza in grado di concorrere effettivamente con quella presentata da Superba S.r.l. sia quella depositata (sempre finalizzata alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici) dalla società Xxxxxxx Xxxxxxxxxx AC S.p.A..
2 Testo aggiunto in corso di seduta.
Oltre alle istanze sopra indicate, a seguito di detta pubblicazione, sono state altresì depositate le seguenti osservazioni:
– nota ns. rif. prot. n. 39152 del 14.12.2021 da parte di Grimaldi Logistic Genova S.r.l.;
– nota ns. rif. prot. n. 39457 del 15.12.2021 da parte di Xxxxxxx S.p.A.:
– nota ns. rif. prot. n. 39503 del 16.12.2021 da parte di Terminal San Giorgio S.r.l.;
– nota ns. rif. prot. n. 39507 del 15.12.2021 da parte di Sampierdarena Olii S.r.l.;
– nota ns. rif. prot. n. 39651 del 16.12.2021 da parte di Fo.Re.S.T. S.r.l.;
– nota ns. rif. prot. n. 39016 del 13.12.2021 da parte dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxx - Associazione dei lavoratori della Compagnia del Ramo industriale;
– nota ns. rif. prot. n. 39146 del 14.12.2021 da parte di Xxxxxxxx Xxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39148 del 14.12.2021 da parte di Xxxxxxx Xxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39156 del 14.12.2021 da parte di Xxxxx Xxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39157 del 14.12.2021 da parte di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39287 del 14.12.2021 da parte del Comune di Genova, Municipio II;
– nota ns. rif. prot. n. 39308 del 15.12.2021 da parte di Xxxxxx Xxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39309 del 15.12.2021 da parte di Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39310 del 15.12.2021 da parte di Nirvana Xxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39312 del 15.12.2021 da parte di Xxxxxx Xxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39313 del 15.12.2021 da parte di Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39399 del 15.12.2021 da parte di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39401 del 15.12.2021 da parte di Xxxxxxx Xxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39459 del 15.12.2021 da parte di Xxxx Xxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39508 del 16.12.2021 da parte di Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39510 del 16.12.2021 da parte di Xxxxxx Xxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39587, n. 39588 e n. 39597 del 16.12.2021 da parte dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Studio Legale Crucioli;
– nota ns. rif. prot. n. 39598 del 16.12.2021 da parte di Xxxxxxxx Xxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39706 del 16.12.2021 da parte di Xxxxxx Xxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39709 del 16.12.2021 da parte del Comitato Lungomare Xxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 39719 del 16.12.2021 da parte di Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx.
– nota ns. rif. prot. n. 38965 del 13.12.2021 da parte di Xxxx Xxxxxxxx - Comitato Tutela Ambientale Genova – Centro Ovest;
– nota ns. rif prot. 38972 del 13.12.2021 da parte di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
– nota ns. rif. prot. n. 38988 del 13.12.21 da parte di Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Soltanto in data 17.12.2021 - e, quindi, fuori termine - sono pervenute inoltre le osservazioni da parte del Gruppo Consiliare M5S (nota ns. rif. prot. n. 39708).
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Ciò detto, si premette come l’attuale concessionario dell’area di mq 61.085 sita in Ponte Somalia (atto pluriennale n. reg 63 e rep 12 del 14.2.2019), ovvero Terminal San Giorgio S.r.l., ha dato la propria disponibilità a consentire su Ponte Somalia la delocalizzazione del deposito costiero con le conseguenti modifiche del rapporto concessorio in essere purché mantenga la titolarità concessoria, in forma autonoma, delle adiacenti aree di Ponte Libia, calata Tripoli e loro pertinenze - attualmente concesse in forza di accordo sostitutivo all’ATI Gruppo Messina S.p.A. e Terminal San Giorgio S.r.l. - e purché tale trasferimento non condizioni o limiti l’esercizio dell’attività terminalistica su dette aree.
Si prende, pertanto, atto di tale disponibilità, ferma restando comunque ogni determinazione dell’Ente sul più rilevante interesse pubblico all’utilizzo dell’area che, come noto, può comportare, proprio in presenza di concessioni già esistenti, l’assunzione di provvedimenti anche di natura ablativa.
Per quanto riguarda, invece, l’altro attuale concessionario di Ponte Somalia, società FO.RE.S.T. S.p.A. – titolare di licenza quadriennale di estensione pari a 16.000 mq circa ubicata in testata a Ponte Somalia, anch’essa interessata dalla ricollocazione dei chimici, per come proposta nell’istanza di Superba – si rileva come la stessa abbia, invece, chiesto in via principale la reiezione della domanda presentata da Superba in quanto “contrastante con l’interesse pubblico alla proficua utilizzazione del demanio marittimo” ed, in subordine, l’individuazione di area alternativa ai fini della propria ricollocazione altrove ovvero la possibilità di permanere nelle aree già concesse “anche in considerazione del fatto che i depositi previsti in testata della banchina non dovrebbero comportare controindicazioni o interferenze negative” ovvero, da ultimo, il pagamento di un indennizzo.
Con riferimento alla richiesta avanzata da FOREST in via principale è evidente come la stessa non possa essere accolta in forza di quanto già sopra argomentato in ordine alla imprescindibile strategicità che connota la ricollocazione dei chimici.
Ciò premesso, atteso che FOREST – per le ragioni meglio indicate nella delibera del Comitato di gestione del 29.06.2021 n. 35/7.1/2021 che si richiamano per relationem - è
attualmente titolare di semplice licenza quadriennale, si rileva che la prossima scadenza di detto titolo potrà, se del caso, essere compatibilizzata con i tempi di realizzazione dell’intero intervento di Superba, fermi restando, al riguardo, i poteri ablativi del codice della navigazione e diverse determinazioni dell’Ente che potranno essere poste in essere, se del caso, nell’ambito dello sviluppo dell’accordo sostitutivo tenuto conto della pre- esistenza della concessione sul compendio e delle sue ridotte dimensioni.
Né, ai fini di invocare un mancato coinvolgimento rispetto ad altri operatori privati interessati dall’operazione in oggetto, può servire citare l’istanza presentata dal FOREST su Ponte Somalia in data 11.9.2020, in quanto mai coltivata neppure in via giudiziale per far valere un eventuale silenzio inadempimento e, comunque, superata sempre dalle motivazioni che reggono l’assentimento soltanto quadriennale rilasciato, come delineate nella delibera di comitato sopra richiamata.
Per quanto riguarda la posizione di Sampierdarena Olii S.r.l., Xxxxxxx S.p.A. e XXXX Depositi portuali S.p.A., si rileva come dette società abbiano presentato congiuntamente istanza su ponte Somalia proponendo di realizzare e gestire - senza oltretutto chiedere l’avvio di alcun procedimento pianificatorio – “un deposito di rinfuse liquide, consistenti in prodotti alimentari e non” che non sarebbe neppure compatibile con le funzioni previste dall’attuale configurazione del PRP né con l’ATF proposta adottata 3. Su ponte Somalia, infatti, il PRP - pur facendo salve, in via di salvaguardia, le attività preesistenti all’adozione del PRP medesimo - non prevede la funzione C6 “operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti alimentari”. Ciò diversamente da quanto indicato nell’istanza dove le predette società affermano “la piena conformità delle attività che intendono insediare nelle aree richiesta in concessione al PRP vigente”.
Essendo l’istanza unica e prevalentemente incentrata sulle rinfuse liquide alimentari, è evidente che la stessa, per le motivazioni sopra esposte, sia parimenti affetta da improcedibilità e sia recessiva rispetto alla dislocazione dei prodotti chimici.
Né le osservazioni presentate da Sampierdarena Olii S.r.l. con nota ns. rif. prot. 39507 del 16.12.2021 sono in grado di incidere negativamente sull’istanza presentata da Xxxxxxx. Si rileva infatti che, già oggi, le banchine di Ponte Somalia levante e di Ponte Eritrea ponente sono assentite a terzi operatori (rispettivamente Terminal San Giorgio S.r.l. e X. Xxxxxxxx
- GMT S.r.l.), con i quali Sampierdarena Olii ha in atto imprescindibili attività di coordinamento per il relativo utilizzo anche tenuto conto delle indicazioni dei servizi tecnico nautici. Ciò considerato peraltro che, nel corso dell’ultimo triennio, a fronte di 126
3 Testo modificato in corso di seduta.
attracchi nave del traffico riconducibile al terminalista Sampierdarena Olii, soltanto 22 sono stati operati presso Ponte Somalia levante. Al riguardo si evidenzia, comunque, che nell’’ambito dello sviluppo del progetto definitivo da parte di Superba e dell’accordo sostitutivo si potranno adottare le più opportune soluzioni atte preservare l’operatività del terminal medesimo.
Quanto poi alla pretesa congestione del traffico e alle osservazioni sul rischio da incidente ed esplosione per la “vicinanza” di altri operatori diversi dai chimici, trattasi di aspetti che sono stati esaminati nella proposta di ATF valutati nell’adozione dell’ATF - e che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti - 4 le cui motivazioni (contenute nella memoria di comitato del 15.12.2021 e nell’analisi di carico ambientale) si richiamano per relationem (e comunque verranno valutati nell’ambito dell’iter istruttorio dell’ATF medesimo), anche per confutare quanto esplicitato ai punti b), c), d), e) ed f) delle osservazioni. Con riferimento alle osservazioni tecniche le stesse risultano peraltro infondate come peraltro emerge dal documento redatto dalla Direzione Tecnica dell’Ente acquisito agli atti in data 24 dicembre 2021, che si richiama per relationem.
Né si dica che (i) il termine di pubblicazione sarebbe non congruo atteso che lo stesso è previsto ex lege (art. 18 Reg. Att. Cod. Nav.) e ha, comunque, permesso a Sampierdarena Olii S.r.l. di presentare nei termini le proprie controdeduzioni nonché, addirittura, di istanza concorrente, con conseguente carenza di interesse a sollevare eccezioni in merito; (ii) il piano non conterrebbe la previsione di un indennizzo visto che, come detto, dovrà essere preservata l’operatività del Terminal in questione. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ricorrere a una revoca parziale, si applicherebbero comunque, in presenza dei presupposti di legge, le regole del codice della navigazione.
Alla stessa soluzione si arriva anche valutando le osservazioni di Xxxxxxx S.p.A. nonché del gruppo consiliare 5 Stelle (le cui deduzioni sono, oltretutto, tardive e, quindi, inammissibili), tutte incentrate su aspetti tecnici legati all’impossibilità di attivare un ATF; motivo per cui a confutazione non si può che richiamare quanto già esplicitato nella memoria del comitato del 15.12.2021 e nella citata nota della DT, le cui motivazioni, anche in questo caso, si richiamano per relationem.
Si rileva inoltre che, con nota presentata in data 13 dicembre 2021, la società Grimaldi Logistica Genova S.r.l. ha paventato – nel caso in cui avvenisse il dislocamento dei chimici su ponte Somalia - la “possibile perdita di accosti dedicati” con conseguente penalizzazione dei traffici dalla stessa esercitati presso il Terminal San Giorgio pari a circa
4 Testo modificato in corso di seduta
620 navi/anno. Al riguardo si evidenzia in primo luogo che, dall’esame dei dati in possesso dell’Ente, rispetto alle ultime annualità le navi di Grimaldi ormeggiate presso Ponte Somalia risultano il 41% circa delle navi Grimaldi operate dal Terminal San Giorgio, e ciò quasi esclusivamente presso la banchina di ponente considerato che, sulla banchina di levante, nel 2020 sono state ormeggiate dal terminalista 14 navi e, nel 2021, 17 navi e, di queste, soltanto 2 risultano del predetto operatore.
Ciò detto, nello sviluppo del progetto definitivo da parte di Superba e nell’ambito dell’Accordo sostitutivo - tenuto anche conto del necessario coordinamento della gestione degli accosti e ferme restando le indicazioni che saranno fornite dalla Capitaneria di Porto
- si porranno in essere le più opportune valutazioni al fine di (i) poter preservare l’operatività della scassa in radice di Ponte Somalia Ponente, peraltro attualmente in concessione all’ATI: (ii) verificare, anche mediante il coinvolgimento del Terminal San Giorgio ed in considerazione del compendio complessivamente assentito, gli effettivi spazi necessari per la continuità operativa di tali tipi di traffici.
La individuazione di una soluzione in tal senso appare peraltro avvalorata anche dalla posizione dello stesso partnership Terminal San Giorgio S.r.l. che, con nota in data 15.12.2021, come sopra detto, ha manifestato la propria disponibilità al fine di consentire la delocalizzazione del deposito costiero di Superba su Ponte Somalia, evidentemente sul presupposto che l’area attualmente in concessione in forza dell’Accordo sostitutivo (ponte Somalia levante, ponte Libia, Calata Tripoli e proprie pertinenze) soddisfi i propri traffici, comprendenti anche quelli facenti capo a Xxxxxxxx medesima ovvero sul presupposto di trovare soluzioni confacenti alle proprie esigenze.
Passando, infine, ad esaminare la nota in data 15.12.2020 n. prot. 39454 presentata da X. Xxxxxxxx GMT S.r.l. e CSM S.r.l., contenente sia osservazioni, sia istanza concorrente, si contesta quanto in essa rappresentato, con particolare riferimento alla asserita inammissibilità/improcedibilità dell’istanza di Superba in quanto vertente su area indisponibile perché in concessione a terzi.
A tal fine, è sufficiente ricordare che ai sensi del Codice della Navigazione (applicabile anche alle concessioni terminalistiche in quanto la legge 84/1994 e, in particolare, l’art. 18, non deroga di certo alla normativa del Codice, sul punto compatibile) è ammissibile la presentazione di una domanda di concessione di beni del demanio marittimo anche qualora risulti incompatibile con una concessione già vigente. Sarà, infatti, l’Amministrazione a valutare se la concessione originaria sia da considerarsi di meno rilevante interesse pubblico e, quindi, da revocarsi.
Né si dica che l’istanza di Xxxxxxx avrebbe dovuto essere presentata espressamente ai sensi dell’art. 43 Cod. Nav. anziché ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 84/1994, in quanto trattasi di interpretazione rigidamente formalistica che contrasta con il contenuto sostanziale dell’istanza medesima, nonché con le norme del Codice della Navigazione.
In ogni caso, anche a voler sostenere il contrario, l’istanza non sarebbe comunque inammissibile, in quanto l’assegnazione dell’area di ponte Somalia è stata chiesta per il tramite della conclusione di accordo sostitutivo. Si tenga presente, oltretutto, che TSG, come evidenziato sopra, ha già manifestato la propria disponibilità alla riallocazione dei depositi chimici presso il compendio in concessione con conseguente infondatezza delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate.
Né si dica che l’istanza di Xxxxxxx sarebbe incompleta o addirittura che non si capirebbe in capo a chi sia la legittimazione attiva. L’istanza risulta evidentemente presentata da Xxxxxxx che, tuttavia, ha già evidenziato la propria intenzione di mettere a disposizione di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. una capacità di stoccaggio pari a quella del suo attuale deposito; intenzione, questa, che lungi dall’essere contra legem, risulta essere, oltre che in linea con il programma straordinario anche conforme alla richiesta di specifico accordo sostitutivo.
Parimenti irrilevante è l’assunto secondo cui l’istanza Superba su ponte Somalia sarebbe inefficace ed improcedibile in quanto condizionata al mancato accoglimento delle prime due opzioni/istanze di ricollocazione su area ENEL e ponte San Giorgio. A tal fine è sufficiente considerare che (i) l’istanza sul compendio San Giorgio è stata dichiarata inammissibile con provvedimento prot. 40091 in data 21.12.2021 e che (ii) l’opzione sul compendio Enel risulta, allo stato, superata dalla adozione di proposta di ATF su Ponte Somalia.
Quanto all’invocata improcedibilità/inammissibilità dell’istanza Superba per contrasto al PRP, basta ricordare che, in proposito, è stata adottata specifica proposta di ATF la cui approvazione rappresenta elemento fondamentale per la effettiva realizzazione dell’intervento. Se, poi, si contestano anche i presupposti per l’attivazione della procedura di ATF, a confutazione si richiamano per relationem le motivazioni contenute nella delibera comitariale del 15.12.2021 che ne evidenziano la piena legittimità e si richiamano le argomentazioni sopra riportate a confutazione delle osservazioni dei 5 Stelle nonché quelle espresse dalla DT nel documento più volte sopra richiamato.
Quanto, invece, alla improcedibilità/inammissibilità dell’istanza Superba per contrasto con norme vigenti in materia di sicurezza per la navigazione aerea, si evidenzia come la proposta di modifica al PRP sia stata elaborata nel rispetto dei limiti del Piano di Rischio
Aeroportuale definiti da ENAC, individuando una possibile localizzazione di operazioni portuali aggiuntive nel rispetto degli strumenti vigenti e fatte salve le valutazioni degli Enti preposti alla sicurezza della navigazione aerea in sede di approvazione dei progetti.
Riguardo alla mancata presentazione di domanda concorrente relativa alle aree della Porto Petroli di Genova S.p.A. e alla asserita violazione dell’art. 101 TFUE, con particolare riferimento al tema della contribuzione dei traffici di Superba e Carmagnani ai traffici di Porto Petroli, basti soltanto notare che, a fronte di movimentazioni medie di quest’ultima pari a circa 13 milioni di tonnellate negli anni recenti, i prodotti chimici hanno rappresentato meno del 2% dei traffici complessivi del terminalista (attorno alle 200 mila tonnellate medie annue).
Quanto alla improcedibilità/inammissibilità dell’istanza Superba per indeterminatezza del Piano di Impresa - nel premettere da subito che lo stesso, pur nella sua sostanziale completezza formale sotto il profilo strettamente economico, è da considerarsi ancora ad uno stato preliminare, seppur avanzato, vista la possibilità, fra l’altro, di consentire verifiche sull’evoluzione della redditività del progetto presentato - si precisa che l’istanza Superba non preveda due piani di impresa distinti, bensì un unico piano diversamente declinato a seconda della titolarità degli oneri connessi alle demolizioni, sbancamenti e smaltimenti previsti su Ponte Somalia, oltre che alla realizzazione del raccordo ferroviario e strutture di carico di ferro cisterne, il cui valore complessivo è stimato in euro 8,6 milioni di euro circa. Ciò posto, il duplice prospetto di conto economico proiettivo presentato da Superba prevede esclusivamente, ferme tutte le restanti ipotesi di fattibilità economico finanziaria, la duplice ipotesi che detti oneri rientrino del piano investitorio dell’istante piuttosto che trovino copertura nell’ambito di risorse di finanza pubblica.
Con riferimento, infine, all’istanza concorrente congiuntamente presentata da GMT e CSM non si può che richiamare quanto già precedentemente chiarito circa l’evidenza che, di fronte alla rilevanza strategica che connota la delocalizzazione dei depositi chimici nel porto di Genova e, nella specie, a ponte Somalia, ogni altra diversa proposta su tale area non può che essere considerata improcedibile e recessiva, fatta eccezione per l’istanza (sempre finalizzata alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici) depositata dalla società Xxxxxxx Xxxxxxxxxx AC S.p.A. Ciò, peraltro, in linea con la stessa disponibilità manifestata da TSG, che è espressamente finalizzata a consentire la delocalizzazione dei depositi costieri di Multedo su Ponte Somalia.
Quanto sopra esposto a riscontro delle osservazioni presentate vale, naturalmente, anche a confutazione delle osservazioni presentate da privati cittadini singolarmente e/o riuniti in comitati o associazioni, che sono state esaminate dagli uffici.
Riguardo a queste ultime, si prende atto, in particolare, che un elemento comune è rappresentato dal sottolineare l’asserito perseguimento di un interesse privato (con ciò intendendosi quello di Superba), ma come si è avuto già modo di chiarire, la previsione della delocalizzazione dei depositi costieri di Multedo in ambito portuale è caratterizzata da interesse strategico come si evince chiaramente dal suo inserimento nell’ambito del Programma Straordinario e come evidenziato dallo stesso Commissario con la nota sopra citata.
Quanto, poi, alle ulteriori valutazioni di carattere ambientale e di impatto sull’esterno della nuova attività e delle procedure da adottare per l’approvazione del progetto si rimanda a quanto indicato nella deliberazione con la quale il Comitato di gestione ha adottato l’ATF nonché alle valutazioni di cui al documento predisposto dalla direzione tecnica dell’Ente evidenziando, peraltro, che nei successi sviluppi progettuali si porranno in essere le più opportune valutazioni anche al fine di adottare eventuali indicazioni o prescrizioni al riguardo.
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Alla luce di quanto sopra, si popone pertanto al Comitato di gestione di deliberare:
– che le istanze presentate da CSM/GMT- Silomar/Sampierdarena Olii e SAAR siano improcedibili e recessive in quanto di minor interesse pubblico rispetto alla ricollocazione su Ponte Somalia dei depositi chimici;
– l’autorizzazione alla procedura di accordo sostitutivo per la ricollocazione dei depositi Superba/Carmagnani anche al fine di (i) definire l’effettiva estensione del compendio - anche tenuto conto della “ridislocazione”, della merceologia ad essa connessa e della conseguente proposta di ATF presentata - e l’effettiva configurazione del progetto definitivo di ricollocazione dei depositi, nonché degli obblighi e oneri in capo alle parti tenuto conto dell’obiettivo prioritario del complessivo mantenimento dei livelli occupazionali, dei traffici e dello sviluppo degli investimenti; (ii) consentire la migliore compatibilità del progetto con le attività limitrofe che dovrà essere approfondito con le istituzioni/organi competenti, anche in merito alla contestuale utilizzazione degli accosti per traffici differenti, ponendo in essere le valutazioni tecniche con gli organi preposti, ivi compresa la Capitaneria di Porto, anche in merito all’accesso all’area delle navi che trasportano i prodotti di cui trattasi; (iii) porre in essere le più opportune valutazioni in merito all’effettiva durata concessoria anche tenuto conto degli investimenti a carico dei depositi chimici;
– l’impegno dei 30.000.000 di euro, richiamati in relazione, rispetto alla riallocazione dei depositi chimici le cui effettive modalità di utilizzo e connesse tempistiche dovranno trovare disciplina nell’ambito dell’accordo sostitutivo, tenuto conto delle effettive risultanze del progetto definitivo redatto per come approvato.
IL COMITATO DI GESTIONE
VISTA la legge 27 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare la novella operata in ultimo dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169) e, nello specifico, l’articolo 9, comma 5, lettera f);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA l’istanza di rilascio di concessione presentata da Superba S.r.l. in data 15.09.2021 e successivamente integrata in data 12.10.2021;
VISTA la nota del Commissario del “Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto” prot. n. CC_2021_1241 del 06.10.2021;
RICHIAMATA la Comunicazione del Presidente prot. n. 88/10/2021 del 2 dicembre 2021 nonché la delibera in data 15.12.2021 n. 89/2/2021 relativa alla proposta di adozione dell’ATF;
PRESO ATTO delle risultanze emerse dal procedimento amministrativo svolto dagli uffici dell’Ente anche relative alle istanze concorrenti/osservazioni presentate a seguito della pubblicazione;
SENTITO il parere espresso dalla Commissione Consultiva in data odierna;
CONDIVISI i contenuti della relazione del Presidente, parte integrante della presente deliberazione;
(ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera g) della legge 84/94) DELIBERA
secondo i limiti, le prescrizioni e le condizioni previste in relazione:
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Data 24 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento
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VISTO
Servizio Ragioneria
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IL DIRETTORE
Struttura proponente
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– che le istanze presentate da CSM/GMT- Silomar/Sampierdarena Olii e SAAR siano improcedibili e recessive in quanto di minor interesse pubblico rispetto alla ricollocazione su Ponte Somalia dei depositi chimici;
– l’autorizzazione alla procedura di accordo sostitutivo per la ricollocazione dei depositi Superba/Carmagnani anche al fine di (i) definire l’effettiva estensione del compendio - anche tenuto conto della “ridislocazione”, della merceologia ad essa connessa e della conseguente proposta di ATF presentata - e l’effettiva configurazione del progetto definitivo di ricollocazione dei depositi, nonché degli obblighi e oneri in capo alle parti tenuto conto dell’obiettivo prioritario del complessivo mantenimento dei livelli occupazionali, dei traffici e dello sviluppo degli investimenti; (ii) consentire la migliore compatibilità del progetto con le attività limitrofe che dovrà essere approfondito con le istituzioni/organi competenti, anche in merito alla contestuale utilizzazione degli accosti per traffici differenti, ponendo in essere le valutazioni tecniche con gli organi preposti, ivi compresa la Capitaneria di Porto, anche in merito all’accesso all’area delle navi che trasportano i prodotti di cui trattasi; (iii) porre in essere le più opportune valutazioni in merito all’effettiva durata concessoria anche tenuto conto degli investimenti a carico dei depositi chimici;
– l’impegno dei 30.000.000 di euro, richiamati in relazione, rispetto alla riallocazione dei depositi chimici le cui effettive modalità di utilizzo e connesse tempistiche dovranno trovare disciplina nell’ambito dell’accordo sostitutivo, tenuto conto delle effettive risultanze del progetto definitivo redatto per come approvato.
DÀ MANDATO
al Presidente di adottare ogni opportuna azione ed atto al riguardo, ivi compresa la predisposizione e formalizzazione dell’accordo sostitutivo, previa comunicazione al Comitato di Gestione, ai fini della ridislocazione su ponte Somalia dei depositi chimici Superba/Carmagnani. Resta inteso che la formalizzazione dell’accordo sostitutivo dovrà essere risolutivamente condizionato all’eventuale mancata approvazione dell’ATF.
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Data 24 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento
………..........................................
VISTO
Servizio Ragioneria
...............................................
IL DIRETTORE
Struttura proponente
..................................................
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Protocollo n. 104 /
5 / 2021
30 DICEMBRE 2021
IL COMITATO DI GESTIONE
VISTA la legge 27 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare la novella operata in ultimo dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169) e, nello specifico, l’articolo 9, comma 5, lettera f);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA l’istanza di rilascio di concessione presentata da Superba S.r.l. in data 15.09.2021 e successivamente integrata in data 12.10.2021;
VISTA la nota del Commissario del “Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto” prot. n. CC_2021_1241 del 06.10.2021;
RICHIAMATA la Comunicazione del Presidente prot. n. 88/10/2021 del 2 dicembre 2021 nonché la delibera in data 15.12.2021 n. 89/2/2021 relativa alla proposta di adozione dell’ATF;
PRESO ATTO delle risultanze emerse dal procedimento amministrativo svolto dagli uffici dell’Ente anche relative alle istanze concorrenti/osservazioni presentate a seguito della pubblicazione;
PRESO ATTO del mancato parere favorevole della Commissione Consultiva e5
RITENUTO, comunque, di dover procedere con la presente deliberazione tenuto conto delle ragioni di pubblico interesse e di strategicità sottese alla questione di cui trattasi, dell’obiettivo prioritario del mantenimento dei livelli occupazionali e dei traffici e delle valutazioni tecniche che verranno poste in essere, anche ai fini della sicurezza;6
SENTITO il parere espresso dalla Commissione Consultiva in data odierna;7
5 Testo aggiunto in corso di seduta. 6 Testo aggiunto in corso di seduta. 7 Testo eliminato in corso di seduta.
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Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento
............................................................
VISTO
Servizio Ragioneria
...............................................
IL DIRETTORE
Struttura proponente
...................................................
CONDIVISI i contenuti della relazione del Presidente, come modificata in corso di seduta e parte integrante della presente deliberazione;
(ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera g) della legge 84/94) DELIBERA
secondo i limiti, le prescrizioni e le condizioni previste in relazione:
- che le istanze presentate da CSM/GMT- Silomar/Sampierdarena Olii e SAAR siano improcedibili e recessive in quanto di minor interesse pubblico rispetto alla ricollocazione su Ponte Somalia dei depositi chimici;
- l’autorizzazione alla procedura di accordo sostitutivo per la ricollocazione dei depositi Superba/Xxxxxxxxxx anche al fine di:
i. definire l’effettiva estensione del compendio - anche tenuto conto della “ridislocazione”, della merceologia ad essa connessa e della conseguente proposta di ATF presentata - e l’effettiva configurazione del progetto definitivo di ricollocazione dei depositi, nonché degli obblighi e oneri in capo alle parti tenuto conto dell’obiettivo prioritario del complessivo mantenimento dei livelli occupazionali, dei traffici e dello sviluppo degli investimenti;
ii. consentire la migliore compatibilità del progetto con le attività limitrofe che dovrà essere approfondito con le istituzioni/organi competenti, anche in merito alla contestuale utilizzazione degli accosti per traffici differenti, ponendo in essere le valutazioni tecniche con gli organi preposti, anche ai fini della sicurezza,8 ivi compresa la Capitaneria di Porto, anche in merito all’accesso all’area delle navi che trasportano i prodotti di cui trattasi;
iii. porre in essere le più opportune valutazioni in merito all’effettiva durata concessoria anche tenuto conto degli investimenti a carico dei depositi chimici;
8 Testo aggiunto in corso di seduta.
- la destinazione nell’avanzo di amministrazione vincolato del bilancio dell’Ente dell’importo di l’impegno dei 30.000.000 di euro, richiamati in relazione, per la rispetto alla riallocazione ridislocazione dei depositi chimici le cui effettive modalità di utilizzo – comunque destinate a garantire maggiore sicurezza, incremento della tutela ambientale e il mantenimento di un’attività economica di rilevanza strategica, come da nota del Commissario richiamata in relazione – 9 e connesse tempistiche dovranno trovare disciplina nell’ambito dell’accordo sostitutivo, tenuto conto delle effettive risultanze del progetto definitivo redatto per come approvato.
DÀ MANDATO
al Presidente di adottare ogni opportuna azione ed atto al riguardo, ivi compresa la predisposizione e formalizzazione dell’accordo sostitutivo, previa sottoposizione comunicazione10 al Comitato di Gestione, ai fini della ridislocazione su ponte Somalia dei depositi chimici Superba/Carmagnani. Resta inteso che la formalizzazione dell’accordo sostitutivo dovrà essere risolutivamente condizionato all’eventuale mancata approvazione dell’ATF.
9 Testo modificato in corso di seduta.
10 Testo modificato in corso di seduta.
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Protocollo n. 104 / 5 / 2021 VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO
SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2021
IL SOTTOSCRITTO DOTTOR XXXXXXX Xxxxxxx, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Xxxxxxxxxx, DA' ATTO che:
X
ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA
Xa) - astenuti
b) - contrari
c) - assenti
( Xxxx Xxxxxxx X. XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXX )
1. IL COMITATO DI GESTIONE HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il
cui testo integrale è riportato in originale a pag. della presente cartella.
2X.
IL COMITATO DI GESTIONE HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO
DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a
pag.
7.1
della presente cartella.
In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 2 il provvedimento di cui trattasi diviene
DELIBERAZIONE del COMITATO DI GESTIONE col N.
104 / 5 / 2021
(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)
3. IL COMITATO DI GESTIONE HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:
4. IL COMITATO DI GESTIONE
- su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.
ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 2 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.
LA SEGRETERIA COMITATI