Proposta di stipula di un accordo quadro di collaborazione con l’Associazione Villa Vigoni
Proposta di stipula di un accordo quadro di collaborazione con l’Associazione Villa Vigoni
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2021 ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 6/2022
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16 del 30/4/2021;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento vigente;
VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 29/2021 del 24/9/2021;
VISTO il Regolamento del Personale vigente;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 45/2021 del 20 dicembre 2021;
VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con Delibera n. 46/2021 del 20.12.2021;
VISTA la proposta del Presidente di stipulare un accordo quadro di collaborazione con l’Associazione Villa Vigoni;
RITENUTA la necessità di provvedere;
DELIBERA
1. di approvare l’Accordo quadro di collaborazione l’Associazione Villa Vigoni secondo lo schema in allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
nella funzione di Segretario Verbalizzatore
(Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxxx 01.03.2022
12:49:08
GMT+01:00
IL PRESIDENTE
(Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx)
Firmato digitalmente da
XXXX XXXXXXXXX
CN = XXXXXXXXX XXXX C = IT
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
L’lstituto ltaliano di Studi Germanici (di seguito: l’Istituto), codice fiscale 80429910583 e partita
IVA 11787331005, con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxxxxx 25, 00153, nella persona del Presidente pro tempore, xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
E
Associazione Villa Vigoni – Centro culturale italo-tedesco per il dialogo europeo (di seguito: Villa Vigoni), con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX) codice fiscale 93002010135 e partita IVA 02579340130, nella persona del Segretario generale Xxxx.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
PREMESSO CHE
a) l’Istituto stabilisce, in qualità di Ente di ricerca nazionale soggetto alla vigilanza del Ministero della università e della ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello statuto, “per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni”, favorendo forme di sinergia tra gli enti e istituti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale e assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità scientifica di riferimento;
b) l’Associazione Villa Vigoni, ai sensi dell’art. 2, comma 1 dello statuto, promuove “le relazioni italo-tedesche in uno spirito europeo nei campi della scienza, della formazione e della cultura, incluse le loro connessioni economiche, sociali e politiche”, svolgendo il suo lavoro nella consapevolezza dello sviluppo comune della Germania e dell'Italia nella storia passata e contemporanea e degli stretti legami, politici ed economici, culturali ed artistici, tra i due Paesi. Inoltre, come specificato all'art. 2, comma 2 dello statuto, "l'Associazione intende approfondire la collaborazione tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, promuovere l'incontro e la reciproca comprensione fra tedeschi e italiani e permettere uno scambio costante del sapere e delle esperienze nei settori indicati. A tale fine, dedica particolare attenzione all'incontro delle nuove leve del mondo della scienza, dell'arte e del lavoro. L'Associazione offre un centro per la discussione delle sfide scientifiche, tecnologiche, sociali, culturali, economiche ed ecologiche che i due Paesi sono chiamati ad affrontare nell'ambito della comunità degli Europei”.
c) l’Istituto e l’Associazione (di seguito le parti) sono interessati a una reciproca collaborazione di carattere scientifico e organizzativo finalizzata alla realizzazione di progetti comuni, stipulando, a tal fine un accordo di collaborazione tramite cui promuovere la cooperazione scientifico-culturale tra Italia e Germania e, più in generale, fornire contributi rilevanti alla discussione dei grandi problemi attualmente al centro del dibattito pubblico europeo.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente accordo di collaborazione è volto a disciplinare la collaborazione scientifica tra le Parti, regolamentando lo svolgimento delle attività.
2. Dell’accordo di collaborazione stessa fanno parte integrante le premesse.
3. Nel quadro di una cooperazione volta alla reciproca valorizzazione, l’Istituto e Villa Vigoni si impegnano a promuovere, senza obblighi di scadenze vincolanti, manifestazioni e iniziative condivise che abbiano come obiettivo preciso l’intensificazione dei rapporti culturali e scientifici tra l’Italia e la Germania.
4. La cooperazione si esplica nello scambio scientifico-accademico secondo una prospettiva italo-tedesca sulle principali tematiche di ordine storico, politico, sociale ed economico legate all’Europa e può essere realizzata concretamente attraverso manifestazioni di diversa natura come, ad esempio, riunioni, conferenze, pubblicazioni, scuole estive, ritiri e tavole rotonde.
5. Per ciò che concerne i costi delle iniziative congiunte promosse dall’Istituto e da Villa Vigoni non sussistono obblighi di alcun genere da ambo le parti. Queste ultime si accorderanno di volta in volta sugli aspetti finanziari delle singole iniziative rispetto alle disponibilità dei propri bilanci.
Articolo 2 – Responsabili dell’accordo
1. Ciascuna delle Parti indica il responsabile dell’accordo di collaborazione al quale compete:
• di agire per il soggetto che l’ha designato per le attività esecutive dell’Accordo di collaborazione e di reportistica al proprio interno
• di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.
2. II responsabile per l’Associazione è il Segretario generale Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
3. Il responsabile per l’Istituto è il Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, email
Articolo 3 - Durata e recesso
1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni.
2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Resta fermo l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell’accordo di collaborazione medesima.
4. Cambiamenti e integrazioni a questo accordo quadro dovranno essere presentati per iscritto e vidimati da ambo le parti coinvolte. Questo vale anche per il cambiamento del requisito della forma scritta. Non sono previsti accordi accessori.
Articolo 4 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo di collaborazione, la Associazione e l’Istituto si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell’attività di collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell’Ente ospitante, l’accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, anche informatizzati) e l’uso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture.
2. Fondando la loro relazione su un principio di reciproca cooperazione e previo accordo tra le parti, l’Istituto e l’Associazione offrono la propria disponibilità ad attuare percorsi di condivisione e scambio sia a livello di personale scientifico, che a livello di comitati scientifici e di selezione di progetti di ricerca comuni.
Per tali finalità, e ferma restando la predetta condizione di reciprocità, l’Istituto mette intanto a disposizione gratuitamente e per la durata iniziale di un anno, uno spazio con modalità e orario di ufficio per l’attività di un collaboratore di Villa Vigoni, attivo a Roma nell’ambito del progetto IMPACT, finanziato dal Ministero federale per l’istruzione e la ricerca (BMBF).
3. L'Associazione e l’Istituto provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività comuni.
4. Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte del proprio personale dei regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nonché della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, osservando le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
5. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
Articolo 5 - Proprietà intellettuale e pubblicazioni
1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente, nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti.
2. L’Istituto e l'Associazione potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i lavori di ricerca svolti nell’ambito dell’accordo, facendo esplicito riferimento all’accordo stesso.
3. Resta fermo, comunque, il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto tale.
Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo di collaborazione.
2. Il presente accordo di collaborazione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva della Associazione o dell’Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari.
Articolo 7 - Trattamento dei dati
1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente accordo di collaborazione, l'Associazione e l’Istituto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UC 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all’operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente
accordo di collaborazione.
Articolo 8 - Codice Etico
1. L'Associazione e l’Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente accordo di collaborazione, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell’esecuzione dell’accordo di collaborazione stessa.
Articolo 9 - Controversie
1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo di collaborazione.
Articolo 10 - Disposizioni finali
1. Il presente accordo di collaborazione può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
Letto e stipulato in Roma, [data].
Associazione Villa Vigoni Il Segretario Generale
Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Istituto ltaliano di Studi Germanici
II Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx