CIRCOLARE MONOGRAFICA
CIRCOLARE MONOGRAFICA
RETRIBUZIONE
Tredicesima mensilità e contratto part time
Calcolo della tredicesima mensilità per i lavoratori con regime orario a tempo parziale di Xxxxxxxxx Xxxxx – LaborTre Studio Associato | 20 DICEMBRE 2019
Disciplinata dai contratti collettivi, la gratifica natalizia (c.d. tredicesima mensilità) corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro dipendenti e col- laboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie.
Il suo valore, nel dettaglio, viene determinato sulla base delle retribuzione globale di fatto spettante ai lavoratori nel mese di dicembre mentre il diritto alla sua percezione è basato sulla prestazione lavorati- va svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Posto il suddetto regime, con il presente intervento si vuole analizzare la tematica del calcolo della tredi- cesima mensilità per i lavoratori con regime orario a tempo parziale, lavoratori che, in virtù del princi- pio di non discriminazione, non possono essere destinatari di un trattamento economico e normativo più sfavorevole di quello riconosciuto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, seppur le prestazioni debbano essere riproporzionate sulla base dell’attività lavorativa effettivamente svolta.
La gratifica natalizia: disciplina generale
Come evidenziato in premessa, è rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina della gratifica na- talizia (tredicesima mensilità) intesa quale emolumento che le aziende sono tenute a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia.
Attenzione
Per quanto attiene al lavoro domestico, si segnala che qualora il lavoratore presti servizio per più famiglie ogni datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredi- cesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.
Nel dettaglio, infatti:
il valore di tale mensilità aggiuntiva è ragguagliato alla retribuzione globale di fatto;
il diritto alla sua corresponsione viene maturato se vi sia stata prestazione lavorativa nell’arco temporale 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
Ricorda
Sul punto, occorre precisare che nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro du- rante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero mentre quella inferiore non permette la maturazione del rateo mensile.
Oltre alla prestazione lavorativa nell’arco di tempo suindicato, si rilevano ulteriori situazioni in cui, seppur il lavoratore non presti la propria opera, il diritto alla gratifica natalizia viene ugualmente ma- turato. In particolare, si tratta di:
maternità obbligatoria (resta invece escluso il periodo di congedo parentale);
congedo matrimoniale;
malattia, nei limiti di conservazione del posto di lavoro;
infortunio, nei limiti di conservazione del posto di lavoro;
festività;
ferie;
permessi retribuiti.
Attenzione
Come evidenziato, al verificarsi di taluni eventi sopra evidenziati (maternità obbligatoria, con- gedo matrimoniale, malattia e infortunio) il lavoratore maturerà il diritto alla gratificana- talizia ma la quota di spettanza, unitamente alle indennità previste per le suddette assenze, sarà a carico ed erogata dagli istituti competenti.
Per quanto attiene, infine, ai tempi di corresponsione dell’emolumento, essi vengono determinati dai contratti collettivi che, nella maggior parte dei casi, riportano la dicitura “in occasione delle festivi- tà natalizie”, fatte salve prassi aziendali più favorevoli per i dipendenti.
Approfondimenti
Segnaliamo, infine, che:
- trattandosi di mensilità che costituisce retribuzione per il lavoratore dipendente, essa è soggette alla medesima normativa attinente alla contribuzione e all’obbligo di tracciabilità de- gli stipendi;
- il valore netto della tredicesima mensilità può essere più basso rispetto alla normale retribu- zione netta mensile in quanto sulla prima non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, ma viene applicata l’imposta lorda.
È importante, dunque, ricordare che la tredicesima rimane coinvolta nel c.d. principio di cassa al- largato. Pertanto:
la stessa deve essere corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto al periodo d’imposta di riferimento affinché possa essere considerata nell’anno di imposizione fiscale;
le ritenute fiscali operate sulle stesse devono essere versate entro il 16 del mese successivo, in particolare nel caso della gratifica natalizia.
Le disposizioni della tredicesima mensilita’ nella contrattazione collettiva
Abbiamo più volte evidenziato come la disciplina della tredicesima, per quanto attiene alla sua corre- sponsione e quantificazione, sia lasciata alla contrattazione collettiva che, dunque, ne determina tempi e modi di erogazione.
Di seguito, a titolo esemplificativo, riportiamo la disciplina stabilita da alcuni contratti collettivi proprio per meglio affermare come la stessa possa prevedere condizioni estremamente eterogenee rispetto ai principi generali sin qui discussi.
CONTRATTO COLLETTIVO | DISCIPLINA DELLA TREDICESIMA |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavo- ro per i dipendenti da aziende del ter- ziario della distribuzione e dei servizi | In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni an- no le aziende dovranno corrispondere al perso- nale dipendente un importo pari ad una mensi- lità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari). Attenzione In caso di prestazione lavorativa ridotta, ri- spetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª men- silità quanti sono i mesi interi di servizio presta- to. Inoltre: ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità do- vrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali matura- te nell’anno corrente o comunque nel pe- riodo di minore servizio prestato presso l’azienda; dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal contratto. Attenzione Per i lavoratori a tempo parziale: - in caso di trasformazione del rapporto nel cor- so dell’anno, l’importo della 13ª è determinato |
per dodicesimi; - ogni dodicesimo è calcolato sulla base della re- tribuzione di fatto, spettante all’atto della corre- sponsione; - la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corri- spondente orario intero previsto dal Contratto. | |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavo- ro per i lavoratori addetti all’Industria Metalmeccanica Privata e alla Installa- zione di Impianti | L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavora- tore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va consi- derata a questi effetti come mese intero. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavo- ro per il personale delle scuole non statali (ANINSEI) | A tutto il personale dipendente viene corrispo- sta entro il 16 dicembre una tredicesima mensi- lità pari alla retribuzione in atto nel mese di di- cembre, esclusi gli assegni familiari. Attenzione Nel caso di: - inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno vanno corrisposti tanti do- dicesimi dell’ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati; - variazione dell’orario di lavoro in più o in meno nel corso dell’anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro ordinario medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicem- bre o al momento della cessazione del rapporto. Le frazioni di mese vengono prese in conside- razione solo se superiori a 15 giorni ed in tal ca- so equiparate ad un mese inter |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavo- ro per i dipendenti da aziende alber- ghiere, complessi turistico-ricettivo dell’aria aperta, pubblici esercizi, stabi- limenti balneari, alberghi diurni, im- prese di viaggi e turismo, porti ed ap- prodi turistici, rifugi alpini | Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del Contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di an- zianità, eventuale terzo elemento o quote ag- |
giuntive provinciali, eventuali trattamenti inte- grativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari. Attenzione In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cu- mulate. La somma così ottenuta comporterà la corre- sponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata. Dall’ammontare della tredicesima mensilità sa- ranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal Contratto fatto salvo quanto diver- samente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i soli pubblici eser- cizi quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia nella relativa parte speciale. Per periodi di assenza obbligatoria per gravi- danza o puerperio, sarà corrisposta alla lavora- trice solamente il venti per cento della gratifica. | |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavo- ro per i dipendenti da Centri Elabora- zione Dati (C.E.D.), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell’art. 10, L. n. 183/2011, per gli Studi di professionisti non organizzati in Or- dini e Collegi e per le Agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministra- tive | In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni an- no i Centri Elaborazione Dati dovranno corri- spondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari). Attenzione In caso di prestazione lavorativa ridotta, ri- spetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª men- silità quanti sono i mesi interi di servizio presta- to. Si precisa, inoltre, che: dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause |
previste dal contratto; per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanzae puerperio la lavoratrice ha di- ritto a percepire dal datore di lavoro la tre- dicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione di fatto. Attenzione Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di tra- sformazione del rapporto nel corso dell’anno, l’importo della tredicesima è determinato per dodicesimi. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della re- tribuzione di fatto, spettante all’atto della corre- sponsione. |
Il calcolo della tredicesima nei rapporti di lavoro part-time
Dopo aver analizzato la disciplina generale della tredicesima mensilità, vediamo ora, operativamen- te, come si effettui il suo conteggio in caso di rapporti di lavoro part-time.
Occorre, in primo luogo, premettere che in virtù del principio di non discriminazione, i lavoratori a tempo parziale non possono essere destinatari di un trattamento economico e normativo più sfavo- revole di quello riconosciuto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, seppur le prestazioni debbano essere riproporzionate sulla base dell’attività lavorativa effettivamente svolta.
Attenzione
Ne deriva che, salve specifiche previsioni contrattuali, le disposizioni sulla tredicesima mensili- tà riferite ai rapporti di lavoro a tempo pieno si applicano ai lavoratori a tempo parziale.
Il part-time, infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 rappresenta una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale le parti concordano che la prestazione sia svolta ad orario ridottorispetto a quello stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Part time orizzontale
Xxxxxxxxxx, dunque, che un lavoratore a tempo pieno:
abbia regolarmente svolto servizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
percepisca una retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.000 mensili;
avrà diritto a 12 ratei di tredicesima e, pertanto, essa sarà pari ad € 1.000 lordi (1.000 / 12 x 12). Diversamente, qualora si tratti di
lavoratore a tempo parziale, con articolazione – ad esempio. dell’orario settimanale stabilito in 4 ore dal lunedì al venerdì (50% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
che abbia regolarmente svolto servizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
con una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.000 mensili;
avrà diritto a 12 ratei di tredicesima mensilità ma riproporzionati al 50% della normale retribu- zionespettante per il mese di dicembre. La mensilità aggiuntiva, dunque, sarà pari a Euro 500 lordi ( (1000/12 *50%)*12)).
Ricorda
Occorre precisare che se il rapporto di lavoro sia iniziato in corso d’anno, il rateo relativo ad ogni mese di lavoro spetterà solamente per i periodi in cui il dipendente sia stato in forza per più di 15 giorni di calendario. Pertanto, se un lavoratore sia stato assunto in data 17/02/2019, non maturerà i ratei di tredicesima relativi a gennaio e febbraio e, dunque, se in forza al 31 di- cembre 2019 gli spetteranno 10 ratei.
Part time verticale
Ancora, in caso di part-time sviluppato con orario pieno solo in alcuni giorni della settimana, supponendo:
un’articolazione dell’orario settimanale stabilito in 8 ore dal lunedì al mercoledì e quindi per 24 ore settimanali (60% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
una prestazione lavorativa svolta dal 20 marzo 2019 al 31 dicembre 2019;
una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.000 mensili;
avrà diritto a 9 ratei di tredicesima mensilità (poiché il dipendente non risulta in forza per più di 15 giorni di calendario nei mesi di gennaio, febbraio e marzo) ma riproporzionati al 60% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre. La mensilità aggiuntiva, dunque, sarà pari a € 450,00 lordi [ (1000 / 12 x 60%) 9)].
È possibile poi che il rapporto part-time subisca delle modifiche durante l’anno. Ad esempio:
un lavoratore – assunto il 18 maggio 2019 – svolge la propria prestazione a tempo parziale, con articolazione dell’orario settimanale stabilito in 6 ore dal lunedì al venerdì (75% dell’orario a tem- po pieno previsto in 40 ore);
in data 29 settembre 2019 il contratto, pur rimanendo in regime di part-time, vede modificare l’orario di lavoro in 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (50% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
con una retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.000 mensili; avrà diritto a:
4 ratei di tredicesima mensilità (relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) riproporzio- nati al 75% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre [ (1.000 / 12 x 75%) x 4= 250];
3 ratei di tredicesima mensilità (relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre) riproporzionati al 50% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre [ (1.000 / 12 x 50%) x 3 = 125];
per una gratifica natalizia lorda totale pari a euro 375.
Infine è anche possibile il caso in cui una lavoratrice, durante l’anno, resti assente per godere di eventuali periodi di tutela quali la maternità obbligatoria e il congedo parentale, come nel seguente esempio:
la lavoratrice ha svolto la propria prestazione a tempo parziale, con articolazione dell’orario set- timanale stabilito in 6 ore dal lunedì al venerdì (75% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
gode di un periodo di astensione per maternità obbligatoria nel mese gennaio 2019 e di congedo parentale dal mese di febbraio al mese di luglio 2019;
inoltre resta assente per ferie nel mese di agosto 2019;
successivamente rientra regolarmente dal mese di settembre al mese di dicembre 2019;
la retribuzione globale di fatto risulta pari ad € 1.000 mensili;
La lavoratrice avrà diritto a 6 ratei di tredicesima mensilità (relativi ai mesi di gennaio e da agosto a dicembre 2019, in quanto nel periodo di congedo parentale non maturano i ratei di tredicesima) ma riproporzionati al 75% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre. La mensilità ag- giuntiva, dunque, sarà pari a € 375 lordi [ (1000/12 x 75%) x 6)].
Alla mensilità aggiuntiva sarà inoltre da trattenere la quota già corrisposta dall’Inps per il mese di gennaio 2019 che sarà determinata sulla base della retribuzione media giornaliera prima calcolata nei 30 gg precedenti l’assenza:
Retribuzione media Giornaliera: 1000 x 50% / 30= 16,66667
Rateo tredicesima: 16,66667 /12 = 1,38889
Giorni di congedo a Gennaio: 31
Rateo di 13^ da lordizzare di Gennaio 31 x 1,38889= 43,05559
Ipotizzando che l’aliquota contributi Inps applicata sia pari al 9,19, il rateo di gratifica natalizia lordizzata sarà pari a 43,05559 x 1,101201 (*) = 47,41.
(*) dato da 100/ (100-9,19) = 100/90,81 = 1,101201
Riferimenti normativi
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81