REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “CASA – FIDEIUSSIONI E INCENTIVI PER L’AFFITTO SOCIALE”
Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Treviglio
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “CASA – FIDEIUSSIONI E INCENTIVI PER L’AFFITTO SOCIALE”
Modificato il 16/09/2014
Premesse
Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso alle attività del progetto denominato “Casa – fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale”. Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’incrocio fra domanda e offerta di alloggi in locazione a canone concordato sul territorio dell’ambito di Treviglio.
Ai fini del presente progetto si è costituita in data 11/9/2013 una Cabina di Regia, così composta:
• Per l’Ufficio di Piano dell’ambito di Treviglio: Responsabile UdP e referente area Marginalità Sociale;
• Per i Comuni: Assessori ai Servizi Sociali di Treviglio e Pagazzano;
• Per le associazioni di proprietari immobiliari: referenti APPE, ASPPI, UPPI;
• Per i Sindacati degli inquilini: referenti SUNIA-CGIL, SICET-CISL, UNIAT-UIL.
La Cabina di Regia si riunirà ogniqualvolta le attività di progetto ne prevedano la necessità e avrà funzioni di coordinamento, monitoraggio e implementazione delle azioni previste dal presente Regolamento. La composizione della Cabina di Regia potrà variare, prevedendo l’aggiunta di un rappresentante per ciascun Comune che aderisca alle attività di progetto.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
Articolo 1 – Bando per l’accesso al progetto da parte delle famiglie
Risorsa Sociale emette un avviso per comunicare la possibilità di l’accesso al progetto da parte delle famiglie residenti in ciascun Comune dell’Ambito aderente al progetto. Il Bando specifica i requisiti necessari per l’accesso al progetto. Risorsa Sociale ne da opportuna comunicazione sul portale aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 2 - Requisiti per la presentazione delle domande
Per determinare la situazione reddituale delle famiglie richiedenti, il presente Regolamento fa riferimento all’ISEE, come determinato dal D. Lgs n° 109 del 31/3/1998, modificato dal D. Lgs n° 130 del 3/5/2000.
Per attestare la disponibilità e l'attualità e per quantificare il reddito familiare derivante da lavoro o da pensione il presente Regolamento si appella alla documentazione ufficiale di riferimento (contratti di lavoro, buste paga, cedolini di enti previdenziali, CUD, dichiarazioni dei redditi).
I requisiti per poter partecipare al bando sono i seguenti:
• Accettazione dei contenuti del Presente Regolamento;
• Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito aderenti al progetto;
• Possesso di regolare permesso di soggiorno o altro titolo che autorizza la permanenza sul territorio dello Stato;
• Disponibilità dimostrata di un reddito proveniente da attività di lavoro o da pensione;
• ISEE non superiore a 20.000,00 €.
• Disponibilità, da parte del titolare di un alloggio, situato nel Comune di Residenza, a concludere un contratto di locazione a canone concordato secondo i parametri contenuti negli accordi territoriali ex Legge 431/98, art.2 comma 3 - con valori aggiornati in relazione alle normative vigenti e alle revisioni degli accordi territoriali stessi (ISTAT).
Articolo 3 - Presentazione delle domande
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto (VEDI MODELLO ALLEGATO A), deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza del richiedente. La domanda dovrà contenere:
• Dati anagrafici e composizione nucleo familiare;
• ISEE familiare;
• Documentazione atta a dimostrate la presenza e l’ammontare di un reddito da lavoro o da pensione;
• dichiarazione di possedere tutti i requisiti previsti all’articolo 2;
• Dichiarazione da parte del titolare di un alloggio della disponibilità a concludere un contratto di locazione a canone concordato (VEDI MODELLO ALLEGATO B)
Il Comune, una volta verificata la completezza formale delle domanda la trasferisce a Risorsa Sociale. Risorsa Sociale convocherà, a scadenze regolari, un’apposita Commissione incaricata di valutare l l’ammissibilità sostanziale delle domande, nonché la permanenza di disponibilità finanziarie del Fondo di Garanzia.
Articolo 4 - Dati relativi agli immobili
Il titolare che intenda mettere in locazione immobili nell’ambito del progetto, tramite apposito ALLEGATO B deve dichiarare:
• Nominativo del potenziale locatario dell’immobile;
• Indirizzo completo dell’immobile (comprensivo di eventuali indicazioni identificative relative a: scala, piano, subalterno);
• Il buono stato di conservazione dell’immobile;
• La superficie abitabile suddivisa secondo i diversi spazi abitativi e eventuali spazi accessori all’abitazione;
• Che l’immobile è regolarmente edificato e accatastato e che gli impianti sono conformi secondo la legge 46/90 e successive modificazioni;
• Classe energetica dell’edificio;
• Eventuale accessibilità ai disabili (presenza/assenza di barriere architettoniche; presenza/assenza di bagni per disabili);
• Conoscenza e accettazione del “Regolamento per l’accesso alle attività di progetto”
Inoltre, nell’ALLEGATO B il proprietario deve dichiarare la presenza/assenza degli elementi oggettivi relativi all’immobile, necessari per l’individuazione della sub-fascia di oscillazione dell’importo del canone di locazione degli accordi territoriali ex Legge 431/98, art.2 comma 3.
Articolo 5 - Criteri di compatibilità fra gli immobili e le famiglie ammessi alle azioni di progetto
Per essere ammessi alle azioni di progetto gli immobili da locare devono avere le seguenti caratteristiche di compatibilità con le famiglie richiedenti:
• Dimensioni dell’immobile e suddivisione degli spazi dello stesso compatibile con il numero di componenti del nucleo familiare (in accordo con il Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità, così come recepito nei regolamenti edilizi Comunali);
• Incidenza delle spese per l’alloggio sul reddito complessivo familiare del locatario: l’importo dovuto per la locazione non deve superare il 30% del reddito netto familiare dimostrabile da parte del potenziale locatario.
Articolo 6 - Determinazione del canone di locazione
L’importo del canone concordato di locazione è stabilito secondo i parametri contenuti negli accordi territoriali ex Legge 431/98, art.2 comma 3 - con valori aggiornati in relazione alle normative vigenti e alle revisioni degli accordi territoriali stessi (ISTAT). Tali accordi prevedono modalità specifiche per la determinazione delle fasce di prezzo\mq. entro cui possono oscillare i canoni di locazione.
La Cabina di Regia di progetto, sulla base degli elementi dichiarati dai proprietari, concorre ad attribuire a ciascun immobile la fascia e sub fascia di oscillazione. Il prezzo mensile della locazione, ai fini del presente progetto, non può superare il valore medio della rispettiva sub fascia di riferimento.
Articolo 7 – Criteri di accettazione delle domande e determinazione del numero degli immobili abbinabili
Il numero di contratti di locazione ammessi ai benefici delle attività di progetto è subordinato alle disponibilità finanziaria del Fondo di Garanzia costituito presso Risorsa Sociale dai Comuni aderenti. Le domande complete e validate saranno ammesse ai benefici delle azioni progettuali in ordine temporale rispetto alla loro presentazione e fino all’esaurimento delle disponibilità del fondo di Garanzia. Nel momento in cui i contratti ammessi al progetto colmino la capienza del Fondo di garanzia, Risorsa Sociale comunica la sospensione della ricezione delle domande tramite comunicazione a mezzo portale aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Tale ricezione potrà essere riaperta quando le disponibilità del Fondo lo consentano.
Articolo 8 - Sottoscrizione degli Accordi di Progetto
Il titolare dell’immobile abbinato sottoscrive un accordo (ALLEGATO C) con Xxxxxxx Sociale e con il Comune su cui insiste l’immobile, dove dichiara la conoscenza e l’accettazione di tutti i punti del presente Regolamento. Tramite lo stesso accordo il Comune di riferimento e Risorsa Sociale si impegnano, una volta che sia stato stipulato e registrato il contratto di locazione concordato con la famiglia ammessa alle azioni di progetto, ad attivare i benefici (sgravi fiscali) di cui all’Art. 12 e ad attivare i meccanismi di garanzia di cui all’Art. 13.
Nel caso in cui vi sia una rescissione/scadenza del contratto di locazione il titolare di immobile può recedere dall’accordo attraverso comunicazione a Risorsa Sociale. L’uscita volontaria dall’Accordo di progetto da parte del proprietario di immobile comporta la rinuncia in via permanente agli effetti delle azioni previste dal Progetto relativamente all’immobile oggetto di Accordo.
Il referente della famiglia locataria ammessa alle attività di progetto sottoscrive un accordo (ALLEGATO D) con Xxxxxxx Sociale e con il Comune su cui insiste l’immobile dove dichiara la conoscenza e l’accettazione di tutti i punti del presente Regolamento. Tramite lo stesso accordo il Comune di riferimento e Risorsa Sociale si impegnano, una volta che sia stato stipulato e registrato il contratto di locazione ad attivare i benefici di cui all’Art. 12 e ad attivare i meccanismi di garanzia di cui all’Art. 13.
Nel caso in cui vi sia una rescissione/scadenza del contratto di locazione la famiglia beneficiaria delle azioni di progetto può continuare a beneficiare delle azioni di progetto secondo quanto disposto nel seguente art. 17.
Articolo 9 - Sottoscrizione del contratto di locazione
Il proprietario di immobile e la famiglia richiedente, per avere diritto ai benefici previsti dal progetto, devono sottoscrivere e registrare un contratto di locazione secondo le modalità previste dalla Legge 431/98, art.2 comma 3 (modello di contratto di cui all’ALLEGATO F) e darne comunicazione mediante l’invio di una copia a Risorsa Sociale Gera d’Adda che lo trasmetterà al Comune di competenza per l’avvio degli sgravi fiscali.
Articolo 10 - Rispetto del contratto di locazione e dei Regolamenti condominiali
Gli inquilini beneficiari delle azioni del presente progetto sono tenuti al rispetto delle condizioni contenute nel contratto di locazione e di eventuali Regolamenti condominiali, se presenti.
Essi sono inoltre tenuti al rispetto di modalità di civile convivenza nei confronti degli abitanti del condominio e/o del quartiere in cui è ubicato l’immobile.
Articolo 11 – Costituzione del Fondo di Garanzia
Presso Risorsa Sociale Gera d’Adda è costituito un fondo finanziario per le attività di progetto. Alla costituzione di tale fondo concorrono i Comuni dell’Ambito aderenti al progetto, secondo uno specifico accordo sottoscritto fra le parti (ALLEGATO E). Alla costituzione e all’incremento delle risorse del Fondo possono concorrere anche fonti di finanziamento esterne.
La disponibilità di tale Fondo è finalizzata alla realizzazione delle attività di cui ai seguenti articoli 12 e 13.
Articolo 12 - Incentivi
Il proprietario che sottoscrive un contratto di locazione a canone concordato nel contesto delle azioni del presente progetto si impegna a non richiedere al locatario alcuna mensilità anticipata in via cauzionale. La disponibilità di n°3 mensilità cauzionali sarà garantita da Risorsa Sociale, grazie al fondo appositamente costituito, fino al termine della locazione e comunque entro i tempi utili per esercitare motivata opzione di escussione.
Il titolare dell’immobile che sottoscrive un contratto di locazione nell’ambito delle attività previste dal presente regolamento ha diritto ai benefici di sgravio fiscale relativi all’immobile oggetto del contratto. L’incidenza e le modalità degli sgravi fiscali su tariffe e imposte comunali, sono quelle stabilite dai singoli Comuni aderenti al progetto e opportunamente comunicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’applicazione degli sgravi previsti decorre a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione concordato nel contesto del presente progetto e cessa di avere effetto alla scadenza dello stesso (3+2 anni) o nel momento in cui, per qualsiasi ragione, tale contratto venga disdetto anticipatamente (fatte salve le previsioni di cui all'articolo 17).
Articolo 13 - Garanzie
In caso di comprovate difficoltà nel pagamento del canone di affitto, l’inquilino che beneficia delle azioni del progetto può, attraverso apposita domanda motivata presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza, attivare le garanzie per la morosità previste dal Fondo. La richiesta di attivazione delle garanzie viene esaminata dalla Cabina di Regia di progetto, che delibera in merito all’accettabilità della stessa. In caso di attivazione delle garanzie previste dal Fondo Risorsa Sociale si impegna a corrispondere al
proprietario dell’immobile al un numero massimo di mensilità di locazione determinato dal Comune che aderisce al progetto in relazione alle disponibilità del Fondo di Garanzia.
Durante il periodo di attivazione del Fondo il Comune di residenza delle famiglie locatarie attiva i necessari percorsi di mediazione sociale e di supporto per allontanare, per quanto nelle proprie possibilità, la situazione di difficoltà economica della famiglia.
L’applicazione del meccanismo di garanzia previsto dal presente articolo può decorrere a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione e cessa di essere attivabile alla scadenza dello stesso o a partire dal momento in cui, per qualsiasi ragione, tale contratto venga disdetto anticipatamente (fatte salve le previsioni di cui all'articolo 17).
Articolo 15 - Contributo per il mantenimento del Fondo di garanzia
Gli inquilini beneficiari delle azioni del presente progetto, ai fini della conservazione e implementazione del Fondo di Garanzia in ottica solidaristica, contribuiscono allo stesso con il versamento di una quota proporzionale al 3% dell’importo della rata di locazione, da versarsi annualmente a Risorsa Sociale Gera d’Adda attraverso apposito bonifico bancario. Gli importi così versati saranno trasferiti automaticamente nelle disponibilità del Fondo di garanzia.
Articolo 16 – Recupero delle capacità del Fondo di garanzia
Il Fondo di garanzia costituito per la realizzazione del presente progetto è finalizzato a dare un sostegno temporaneo alle famiglie in condizione di disagio economico. La riuscita e il proseguimento delle azioni di progetto dipendono dal mantenimento delle capacità del Fondo di Garanzia. Le famiglie che, per sopravvenute difficoltà economiche, beneficiano delle azioni di garanzia del progetto (erogazione economica per morosità o impegno della somma conservata a titolo cauzionale) si impegnano, mediante l'accordo di progetto (ALLEGATO D), a restituire al Fondo di Garanzia le somme di cui sono state beneficiarie, una volta terminata la situazione di emergenza economica. Risorsa Sociale e i Comuni finanziatori del Fondo si impegnano ad attivare i necessari interventi finalizzati al recupero delle somme concesse alle famiglie in condizione di temporaneo bisogno.
Articolo 17 – Verifica della persistenza dei requisiti da parte degli inquilini beneficiari di progetto
Gli inquilini beneficiari delle attività di progetto hanno il dovere di comunicare eventuali cambiamenti relativi alle proprie condizioni reddituali e/o patrimoniali, nonché mutamenti relativi alla composizione del proprio nucleo familiare.
Nove mesi prima della scadenza del triennio previsto dal contratto di affitto Risorsa Sociale richiederà all’inquilino beneficiario delle attività di progetto informazioni relative ai requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento. In caso di non persistenza dei requisiti previsti la famiglia beneficiaria cesserà –
allo scadere del triennio di locazione – di avere diritto alle azioni di progetto. In questo caso Xxxxxxx Sociale comunica la notizia al proprietario dell’alloggio in questione, che potrà decidere fra:
1. rinunciare alle condizioni previste dal Progetto e proseguire/rinnovare la locazione con il vigente inquilino;
2. disdettare il contratto di affitto e procedere ad un nuovo abbinamento.
Articolo 18 – Bacheca per l’incrocio domanda/offerta
Per favorire incroci fra disponibilità di alloggi e domanda da parte delle famiglie, si costituisce presso Risorsa Sociale una bacheca elettronica finalizzata ad ospitare:
• le richieste di famiglie che non hanno direttamente reperito un proprietario disponibile alla locazione
• le disponibilità di proprietari che non hanno da subito individuato famiglie idonee alla locazione Risorsa Sociale, adottando le migliori prassi in termini di privacy e protezione dei dati personali degli utenti, favorisce la conoscenza e il contatto fra i proprietari e le famiglie iscritte alla bacheca.
Articolo 19 - Privacy
I dati personali conferiti per la partecipazione alle attività di progetto saranno oggetto del trattamento in relazione alla realizzazione delle stesse e per le attività istituzionali del Comune di residenza e di Risorsa Sociale ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Articolo 20 - Risoluzione delle controversie
Per la risoluzione delle controversie relative alle attività previste dal presente regolamento è obbligatorio il ricorso alla mediazione civile così come regolamentata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di mancata risoluzione della controversia tramite la mediazione, il foro competente è il Tribunale di Bergamo.
Articolo 21 - Regime transitorio – Comune di Treviglio
Per tutelare la validità della graduatoria formatasi dopo l’emissione del “Bando per le famiglie” si dispone, per il Comune di Treviglio, un periodo transitorio, che avrà durata dall'approvazione del presente regolamento sino al 31/12/2014, entro il quale solo le famiglie già ammesse nella graduatoria formatasi il 13/05/2014, indipendentemente dalla posizione occupata nella stessa, avranno la possibilità di effettuare l’accesso alle attività di progetto alle condizioni stabilite dal presente regolamento. A tal fine Xxxxxxx Sociale provvederà ad informare le famiglie di cui alla graduatoria citata nel presente articolo, affinché siano messe a conoscenza degli intervenuti mutamenti al Regolamento. Al termine del suddetto periodo, tutti i cittadini
residenti nel Comune di Treviglio potranno avere accesso al progetto secondo le condizioni indicate nel presente Regolamento.
ALLEGATO A –DOMANDA FAMIGLIE
Alla c.a. SERVIZI SOCIALI Comune di ……………………………
OGGETTO: Domanda di ammissione alle attività del “progetto CASA: fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale”
Il/la sottoscritto/a ….……………………………………………………….., nato/a a… ,
il ……….………. e residente a …………………… via/piazza ………….…………………….………….……………………..
n°………..…….; n° di telefono…………………………………………………… codice fiscale
…………………………………………………………………..
CHIEDE
Che il proprio nucleo famigliare venga ammesso ai benefici del progetto “Casa: fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale” promosso da Risorsa Sociale Gera d’Adda.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA (barrare e compilare ove necessario)
□ di essere residente nel Comune di ;
□ per i cittadini non italiani: di avere un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza sul territorio dello Stato italiano;
□ di accettare i contenuti del Regolamento del Progetto “Casa – fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale” approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Treviglio in data 16/09/2014;
□ Che il proprio nucleo famigliare è composto da n° componenti;
□ Che il proprio ISEE familiare (redditi 2012) ammonta a € …………………………… (allegare copia ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU debitamente firmata );
□ Che il nucleo familiare, al momento della sottoscrizione della domanda dispone di un reddito netto da lavoro o da pensione dimostrabile che ammonta a € …………………………………. mensili (allegare documentazione ufficiale di riferimento quale, ad esempio copia buste paga; xxxxxxxx etc.).
ALLEGA ALLA PRESENTE
□ Copia della carta di identità del richiedente in corso di validità e per i cittadini stranieri copia di un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza sul territorio dello stato ;
□ Certificato ISEE familiare in corso di validità relativo ai redditi 2012 e Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU debitamente firmata ;
□ Documenti atti a comprovare la disponibilità di un reddito da lavoro (copia buste paga; xxxxxxxx etc.);
□ MODULO B compilato e sottoscritto dal titolare di un alloggio disponibile a locarlo al sottoscritto alle condizioni previste dal progetto
Luogo………………….. Firma
Data …………………….. …………………………………………
ALLEGATO B –DISPONIBILITA’ ALLA LOCAZIONE (proprietari immobile)
Alla C.A. Servizi Sociali Comune di ……………………………………………….
.
Io sottoscritto/a…………………………….. , nato/a a …………………. il…………………. residente a ……………………………., codice fiscale ………………………………………………
DICHIARO
La disponibilità affinché l’immobile di mia proprietà, sito in (Indirizzo completo dell’immobile - comprensivo di eventuali indicazioni identificative relative a: scala, piano, subalterno), secondo quanto previsto dal Regolamento del progetto “CASA: FIDEIUSSIONI E INCENTIVI PER L’AFFITTO SOCIALE”
sia concesso in locazione al signor: (NOME e COGNOME) …………………………….. , nato/a a …………………. il………………….
residente a ……………………………., codice fiscale ………………………………………………
• di conoscere il Regolamento di progetto approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Treviglio in data 16/09/2014.
• Il buono stato di conservazione dell’immobile;
• La conformità dell’immobile a quanto previsto dal Regolamento edilizio del Comune di Treviglio;
• Che la classe energetica dell’edificio è la seguente ;
• In merito alla superficie utile dell’immobile (barrare con X e compilare ove necessario):
□ allego copia della planimetria dell’alloggio;
o, in alternativa
□ dichiaro che l’alloggio ha una superficie abitabile così composta:
• CUCINA: mq ;
• SALA: mq ;
• BAGNO: mq ;
• CAMERA: mq ;
• CAMERA 2: mq ;
• CAMERA 3: mq ;
• CAMERA 4: mq ;
• DISIMPEGNO: mq ;
• ALTRI VANI: mq ;
• Xxxxxxx, mansarde, sottotetti direttamente comunicanti con l’unità immobiliare principale e munite di abitabilità: mq ;
• Xxxxxxx, mansarde, sottotetti direttamente comunicanti con l’unità immobiliare principale e sprovviste di abitabilità: mq ;
• Terrazze e/o balconi di pertinenza sia dell’unità immobiliare sia di mansarde e/o sottotetti direttamente comunicanti con l’unità immobiliare principale: mq. …………… .
•
DICHIARO INOLTRE
La presenza nell’immobile sopra indicato dei seguenti elementi (barrare con X se presente):
□ Presenza di una autorimessa singola o posto auto coperto o scoperto
□ Presenza di cortile comune
□ Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
□ Presenza di impianto di acqua corrente, allacciamento alla rete del gas ed impianti elettrici funzionanti
□ Presenza di impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato
□ Presenza di ascensore in fabbricato con almeno tre piani fuori terra per unità immobiliari poste oltre il secondo piano (escludendosi dal conteggio il piano terreno e rialzato)
□ Presenza di area verde di pertinenza o condominiale, oppure di aree attrezzate
□ Presenza di un ulteriore posto auto o box
□ Presenza di impianti sportivi di pertinenza dell’immobile
□ Presenza di dotazione di mobilio
□ Presenza di bagno completo
□ Presenza di porta blindata
□ Presenza di doppi vetri
□ Presenza di servizio di portineria od impianto di videocitofono
□ Presenza di balconi e/o terrazze di almeno 8 mq.
□ Presenza di antenna centralizzata con distribuzione in tutto l’alloggio
□ Vicinanza ai servizi essenziali
Luogo………………….. Firma
Data …………………….. …………………………………………
ALLEGATO C – ACCORDO DI PROGETTO - PROPRIETARI
Fra
•
• Il Sig./la Signora ………………………………………………., nato/a a…………………………………………, il ,
residente a ……………………………………… codice fiscale , titolare dell’immobile sito in
…………………………………….., via …………………………………………, n° civico ……
• Risorsa sociale Gera d’Adda – In qualità di capofila del progetto “CASA – FIDEIUSSIONI E INCENTIVI PER L’AFFITTO SOCIALE”;
• Il Comune di ……………………………….
Relativamente all’immobile sito in ………………………………………………………………………………………………………………….., per il quale è stata pattuita una locazione mensile di € ……………… con il signor/ la signora ;
Il proprietario/la proprietaria dell’immobile si impegna a:
• Accettare i contenuti del regolamento del Progetto “Casa – fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale” approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Treviglio in data 16/09/2014;
• Comunicare a Risorsa Sociale Gera d’Adda qualsiasi cambiamento relativo alle condizioni di disponibilità dell’alloggio oggetto dell’accordo.
Risorsa Sociale, a far data dalla sottoscrizione e per la durata del contratto di locazione, alle condizioni specificate dal Regolamento, si impegna a:
• Garantire la copertura di 3 mensilità cauzionali, depositate presso il Fondo appositamente costituite;
• Garantire, in caso di necessità, la copertura di massimo n° mensilità di locazione, secondo le modalità
previste dall’articolo 13 del Regolamento.
Il Comune di ……………………, a far data dalla sottoscrizione e per la durata del contratto di locazione, alle condizioni specificate dal Regolamento, si impegna a:
• Applicare all’immobile oggetto di contratto, gli sgravi fiscali e le agevolazioni tariffarie di seguito elencati:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
FIRMA | FIRMA | FIRMA |
Il proprietario dell’alloggio | Risorsa Sociale | Il Sindaco |
ALLEGATO D – ACCORDO DI PROGETTO – INQUILINI
Fra
• Il Sig./la Signora ………………………………………………., nato/a a…………………………………………, il ,
residente a ……………………………………… codice fiscale ,
• Risorsa sociale Gera d’Adda – In qualità di capofila del progetto “CASA – FIDEIUSSIONI E INCENTIVI PER L’AFFITTO SOCIALE”;
• Il Comune di ……………………………….
Relativamente all’immobile sito in ………………………………………………………………………………………………………………….., per il quale è stata pattuita una locazione mensile di € ………………
Il Signor/la Signora , a far data dalla sottoscrizione di un contratto di locazione alle condizioni
specificate dal Regolamento, si impegna a:
• Accettare i contenuti del regolamento del Progetto “Casa – fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale” approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Treviglio in data 16/09/2014;
• Corrispondere annualmente a Risorsa Sociale Gera d’Adda l’importo di € (pari al 3% dell’importo
annuo del canone di locazione), quale contributo di solidarietà finalizzato al mantenimento del Fondo di Garanzia (art. 15 del Regolamento).
• Comunicare a Risorsa Sociale Gera d’Adda eventuali cambiamenti relativi alle proprie condizioni reddituali e/o patrimoniali, nonché mutamenti relativi alla composizione del proprio nucleo familiare;
• Rispettare il contenuto del progetto personalizzato sottoscritto con il Servizio Sociale del Comune di Residenza all’atto della candidatura per le attività del progetto “CASA – FIDEIUSSIONI E INCENTIVI PER L’AFFITTO SOCIALE”;
• Inoltre, nel caso in cui si troverà nelle condizioni di dover utilizzare le disponibilità del Fondo di Garanzia (in caso di morosità o al termine della locazione come utilizzo del deposito cauzionale costituito presso il Fondo), si impegna a rifondere la cifra erogata dal Fondo, non appena le condizioni reddituali familiari lo permettano.
Risorsa Sociale, a far data dalla sottoscrizione e per la durata del contratto di locazione, alle condizioni specificate dal Regolamento, si impegna a:
• Garantire la copertura di 3 mensilità cauzionali, depositate presso il Fondo appositamente costituito;
• Garantire, in caso di necessità, la copertura di massimo n° mensilità di locazione, secondo le modalità
previste dall’articolo 13del Regolamento.
Il Comune di a far data dalla sottoscrizione e per la durata del contratto di locazione, alle condizioni
specificate dal Regolamento, si impegna a:
• Attivare i necessari percorsi di mediazione sociale e di supporto per allontanare, per quanto nelle proprie possibilità, eventuali situazioni di difficoltà economica della famiglia.
FIRMA | FIRMA | FIRMA |
Il/la beneficiario/a | Risorsa Sociale | Il Sindaco |
ALLEGATO E – ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL PROGETTO “Casa – fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale”
Fra
• Risorsa sociale Gera d’Adda;
• Il Comune di ……………………………….
Il Comune di aderisce alle attività del Progetto “Casa – fideiussioni e incentivi per l’affitto
sociale”, promosso da Risorsa Sociale Gera D’Adda. A tal fine si impegna a:
• Recepire i contenuti del Regolamento di Ambito approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Treviglio in data 16/09/2014;
• Destinare tramite propria apposita delibera la somma di € per la costituzione del Fondo di Garanzia
previsto dal progetto, a trasferirla immediatamente nelle disponibilità di Risorsa Sociale Gera d'Adda e ad impegnare la stessa fino al termine delle attività di progetto;
• Inserire nelle proprie determinazioni regolamentari i seguenti sgravi fiscali e agevolazioni tariffarie a beneficio dei proprietari di immobili che sottoscriveranno contratti di affitto a canone concordato nell'ambito delle azioni del progetto: (inserire elenco sgravi fiscali e eventuali agevolazioni tariffarie)............................................................................
...............................................................................................................................................................................;
• Dare opportuna visibilità al bando per la selezione delle famiglie e alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei proprietari di immobili;
• Raccogliere - attraverso il proprio Servizio Sociale e secondo le modalità indicate nei bandi - e trasmettere a Risorsa Sociale Gera d'Adda le domande delle famiglie e le manifestazioni di interesse da parte dei proprietari di immobili;
• Costruire, attraverso il proprio Servizio Sociale, progetti personalizzati per le famiglie che presentano domanda per accedere alle attività di progetto;
• Partecipare con un proprio referente alla Cabina di Regia quando essa sia convocata.
Risorsa Sociale Gera d'Adda, in funzione di capofila del Progetto “Casa – fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale”, si impegna a:
• Costituire un Fondo di garanzia in cui fare confluire le somme stanziate dai Comuni aderenti, ed esclusivamente destinato alle attività di progetto;
• Garantire al Comune che la somma stanziata da ciascun Ente sia impiegata ad esclusivo beneficio dei cittadini residenti nello stesso;
• Coordinare con un proprio referente le attività di progetto;
• Emanare il bando per le famiglie e la raccolta di manifestazione di interesse per i proprietari di immobili e darne opportuna comunicazione ai Comuni e alla cittadinanza;
• Curare le attività di segreteria di progetto, convocare la Cabina di Regia quando necessario;
• Operare, anche attraverso la richiesta a privati o la partecipazione a bandi di finanziamento, per l'incremento delle disponibilità del Fondo;
• Dare opportuna e tempestiva comunicazione al Comune coinvolto di tutte le attività di progetto, nonché dell'evoluzione delle disponibilità del Fondo di progetto;
• Rimettere nelle disponibilità del Comune, al termine delle attività di progetto, eventuali quote residue del Fondo di garanzia.
DATA LUOGO
………………………………………………………. ……………………………………………….
FIRMA FIRMA
Risorsa Sociale Il Sindaco
ALLEGATO F - LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA - MODELLO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2)……………………………………… in persona di …………………………...) concede in locazione al/ alla sig. (1)
…………………………………….. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)………………………………
(assistito/ a da (2) ……………………..in persona di ), che accetta, per sé e suoi aventi causa,
l'unità immobiliare posta in ………………………… via ………………………. n. ……. piano …… scala …… int. composta di n.
……. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà ……………… riscaldamento ……………………… acqua altre
…………………………………………….………….. COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : ……………………….……...………
b) codice fiscale del locatore ………………………………………………………………….
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: .………………………………………………...
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: …………………………………………………………………...
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di 3 anni, dal …………….. al , e alla prima scadenza, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
corrisposto.
Articolo 2
(Canone)
A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra e
depositato il …………. presso il Comune di ………………………………………. , è convenuto in euro ………………….. , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date:
………………………………………………...(4). Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del ……………, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat.
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del
locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero…………………………….., in n rate eguali anticipate di euro
……………………ciascuna, alle seguenti date (4)
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del
……………,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. (6)
Articolo 3
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore non versa al locatore alcuna somma a titolo cauzionale. Le parti riconoscono e accettano che l’equivalente di n° 3 mensilità è costituito a titolo cauzionale presso Risorsa Sociale Gera D’Adda, nell’ambito delle attività del progetto denominato “Casa: fideiussioni e incentivi per l’affitto sociale”.
Le parti dichiarano di essere, per quanto di competenza, beneficiarie delle attività del sopracitato progetto e sottoscrittori di appositi accordi in merito con Risorsa Sociale Gera D’Adda.
Articolo 4
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni
dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 6
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 7
(Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ……………………………………..…………………………………………………………. .
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 8
(Recesso del conduttore)
E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Articolo 9
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad
osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:………………………………………………………………………………………………………………………………… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Articolo 10
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12
(Impianti)
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.
Articolo 13
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………… (4)
Articolo 14
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 15
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme
vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.
Altre clausole: …………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
Letto, approvato e sottoscritto …………………………..., li, ……………….
Il locatore …………………………………….
Il conduttore …………………………………
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore …………………………………….
Il conduttore …………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A oppure B.