Contract
In caso di accettazione della proposta, la preghiamo ritornarci la presente e le Condizioni Generali di contratto allegate, timbrate e firmate per accettazione, avendo cura di compilare il seguente prospetto:
Si precisa che in assenza del prospetto integralmente compilato non sarà possibile dare seguito al servizio richiesto.
Ragione Sociale | |||
Sede Legale | |||
Città Cap: Prov: | Orari: | Tel. Cel: | |
Email per invio fatture | PEC | ||
C.F. | P.IVA | ||
Banca | Agenzia | ABI | CAB |
Destinazione della merce (qualora diversa dalla sede legale) |
Vi informiamo che i dati personali che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà potranno formare oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso strumenti idonei a garantirne la sicurezza, nonché di adempimento ad obblighi di legge. Il titolare del trattamento è la Società CEA Estintori S.p.A. Ricordiamo infine che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7.
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
Le parti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile separatamente e singolarmente approvano le seguenti clausole: 2) Inizio contratto, rinnovo automatico, aumento del canone, penale; 5) esonero di responsabilità di CEA, divieto di cessione del contratto, risoluzione del contratto, restituzione beni a cura e spese del Cliente; 6) clausola risolutiva espressa; 7) obbligo di custodia, stima, responsabilità anche per caso fortuito; 8) Opzione di acquisto e restituzione dei beni a cura e spese del Cliente; 12) Foro esclusivamente competente.
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
Solo per titolari di partita iva :
Vi chiediamo altresì di restituire “Autocertificazione Reverse Charge Manutenzione Estintori” compilata e firmata, e comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.
Nulla ricevendo, le fatture per la manutenzione estintori verranno emesse con IVA ordinaria esposta, ritenendoci manlevati fin da ora da ogni eventuale contestazione e/o sanzione l’Amministrazione Finanziaria dovesse muovere/irrogare a causa di nostra errata fatturazione.
Qualora abbiate già inviato precedentemente autocertificazione al riguardo, continueremo a fatturare come da vostra ultima comunicazione.
1) CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA / CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO,
EVENTUALE INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI PRESIDI ANTINCENDIO
Art. 1) Oggetto e termini di pagamento
a) Il Cliente richiede a CEA Estintori S.p.A. le prestazioni indicate nella proposta (in cui è specificato se si tratta di concessione d’uso, ovvero in alternativa di vendita eventuale installazione e servizio di manutenzione ai presidi antincendio) e di cui al successivo Art. 3, alle condizioni specificate nella proposta ed alle seguenti condizioni generali.
CEA Estintori S.p.A. consegna al Cliente le apparecchiature antincendio elencate nella proposta.
Nel caso di concessione in comodato d’uso gratuito, le apparecchiature antincendio restano di esclusiva proprietà di CEA Estintori S.p.A
b) I servizi di manutenzione oggetto di contratto di concessione in comodato d’uso vengono pagati con canone annuale anticipato. Per il primo anno è previsto il pagamento anticipato del rateo calcolato dalla firma della proposta/contratto fino al 31/12 successivo. La fatturazione delle successive annualità avverrà quindi con cadenza annuale riferita ad anno solare (01/01-31/12).
c) Nel caso di vendita, eventuale installazione e manutenzione ai presidi antincendio di proprietà del Cliente, il pagamento segue l’erogazione del servizio.
Art. 2) Durata e termini di rinnovo – Incremento canone – Disdetta e recesso - Penale
a) Qualora il Cliente non restituisca il contratto timbrato e firmato, il contratto si intenderà accettato/perfezionato in tutte le sue parti con l’inizio della sua esecuzione o con la ricezione del primo pagamento dei servizi.
b) Il contratto avrà la durata prevista dalle condizioni commerciali della presente proposta.
Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo disdetta comunicata da una delle parti con lettera raccomandata A.R., oppure comunicazione a mezzo PEC, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della scadenza.
c) Ad ogni rinnovo, il canone indicato nella proposta/contratto si intende automaticamente aumentato del 5%, senza necessità di alcuna comunicazione scritta da parte di CEA Estintori S.p.A., salve ed impregiudicate maggiorazioni dovute ad aumenti del costo della vita di famiglie di impiegati ed operai su base ISTAT, con riferimento alla media registrata nel biennio precedente e che superino tale percentuale del 5 % (cinque per cento) nel corso del biennio.
d) Il recesso anticipato da parte del Cliente ovvero la risoluzione a causa dell’inadempimento del Cliente, comporteranno il pagamento di una penale. Tale penale viene espressamente concordata tra le parti nella misura del 50% del prezzo riferito all’intera durata del contratto.
e) Il contratto di comodato d’uso dei beni è negozialmente collegato al contratto di manutenzione. La risoluzione per qualsiasi causa o ragione del contratto di manutenzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancato pagamento di anche solo un canone o comunque di qualunque somma dovuta a CEA da parte del Cliente) comporterà la automatica ed immediata risoluzione del comodato d’uso.
Art. 3) Controllo periodico
CEA Estintori S.p.A. si impegna a mantenere le apparecchiature antincendio conformi ai rispettivi decreti costruttivi e norme tecniche di riferimento. In merito agli estintori, si impegna ad effettuare le operazioni di controllo periodico in conformità a quanto stabilito dalle UNI 9994-1, si impegna a provvedere alla sostituzione delle eventuali parti di ricambio deteriorate per il normale uso, ed alla ricarica dell’estintore in caso d’uso (ad esclusione di quelli utilizzati per prove pratiche di addestramento e di quelli caricati con polvere di classe D). CEA Estintori S.p.A si impegna inoltre a provvedere alla pulizia generale delle apparecchiature antincendio.
Art. 4) Prestazioni ed interventi “extra-contrattuali”
Nel contratto sono comprese esclusivamente le prestazioni indicate nella proposta e sopra descritte. Ad esempio non sono quindi comprese nel canone le seguenti prestazioni: sostituzione in caso di smarrimento o furto dell’estintore, documentazione personalizzata diversa dai modelli proposti da CEA Estintori S.p.A., ricariche estintori utilizzati per prove pratiche di addestramento e di quelli caricati con polvere di classe D, riparazioni/sostituzioni in caso di danni colposi o dolosi all’estintore e al sistema equipaggiato. Il cliente potrà richiedere a CEA un preventivo per le prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto.
Art. 5) Obblighi del Cliente – Mancato o ritardato pagamento – Risoluzione - Restituzione beni
a) Il Cliente si obbliga a far eseguire la manutenzione programmata esclusivamente a personale del servizio assistenza CEA Estintori S.p.A. o da essa autorizzato. La violazione di tale obbligo comporterà l’esonero di ogni responsabilità di CEA Estintori S.p.A. per eventuali difetti o inadempimenti della manutenzione ed il Cliente rimarrà inoltre comunque tenuto a versare l’intero ammontare del compenso stabilito nel presente accordo. Qualunque intervento effettuato da terzi non sarà rimborsato da CEA Estintori S.p.A.
Le parti espressamente convengono che in caso di inadempimento totale o parziale da parte di CEA Estintori S.p.A., il Cliente potrà, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC con preavviso di giorni 15, far effettuare la specifica prestazione omessa o ritardata anche da altre aziende, compensando le somme a queste corrisposte con quanto dovuto a CEA Estintori S.p.A. in forza del presente contratto. Tale compensazione tuttavia potrà essere effettuata solo previa produzione a CEA Estintori S.p.A. di documentazione scritta comprovante l’intervento ed il pagamento effettuato, e comunque nei limiti dell’importo che CEA Estintori S.p.A. avrebbe richiesto per effettuare il medesimo intervento. L’obbligo al rispetto della normativa vigente e le relative sanzioni in caso di violazioni, ritardi od omissioni della manutenzione saranno a carico del Cliente, rispondendo CEA Estintori S.p.A. esclusivamente nei limiti sopra definiti.
b) Il Cliente si obbliga a consentire l’accesso ai locali e comunque a rendere facilmente disponibile il materiale da sottoporre a manutenzione e il registro dei controlli, quando previsto dal contratto: Si specifica che la compilazione, il mantenimento e l’aggiornamento del registro dei controlli antincendio, se non diversamente concordato tra le parti, non sono a cura di CEA ma del Responsabile dell’Attività. Il Cliente si impegna poi – nel caso di manutenzione di presidi antincendio – a comunicare la data dell’ultima manutenzione precedente la prima sottoscrizione.
c) E' fatto espresso divieto al Cliente di cedere per qualsiasi ragione o motivo il presente contratto, pena l’immediata risoluzione di diritto dello stesso.
d) Nel caso di Condominio, l’Amministratore si obbliga a comunicare a CEA Estintori S.p.A. i dati del nuovo Amministratore in caso di subentro.
e) Le parti convengono che in caso di mancato o ritardato pagamento del canone di manutenzione entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato nelle singole fatture, come pure in ogni caso di risoluzione del presente contratto, CEA Estintori S.p.A. ha il diritto di sospendere immediatamente la manutenzione delle attrezzature senza bisogno di inviare alcuna comunicazione al Cliente. In tal caso CEA Estintori S.p.A. viene sin da ora espressamente esonerata e manlevata dal Cliente da qualunque tipo di conseguenza o responsabilità derivante dalla mancata manutenzione delle attrezzature, sulle quali il Cliente in caso di contratto di concessione d’uso continuerà ad esercitare la diligente custodia sino alla riconsegna a CEA Estintori S.p.A.
f) Nel caso di attrezzature concesse in comodato d’uso, il Cliente si obbliga a provvedere alla loro restituzione entro il termine essenziale di 15 giorni dalla cessazione o risoluzione per qualunque motivo del contratto. La restituzione delle attrezzature dovrà avvenire ad esclusiva cura e spese del Cliente. Qualora il Cliente non provveda direttamente alla restituzione entro il predetto termine, CEA Estintori S.p.A. sarà autorizzata a provvedere direttamente al ritiro. In tal caso ogni costo relativo al ritiro (o tentato ritiro) sostenuto da CEA Estintori S.p.A. verrà addebitato al Cliente, inclusi gli eventuali danni riscontrati sulle attrezzature. Le parti convengono che per il ritiro viene ritenuto congruo un costo di € 5 per ogni attrezzatura oltre al rimborso chilometrico calcolato dal più vicino centro utile, comunque con un minimo di € 50,00.
g) Relativamente ai DPI, DPC, rilevatori portatili di gas, le parti convengono che in riferimento al D.Lgs. 9 Aprile 2008 nr. 81, ed in particolare agli artt. 77-78, CEA Estintori S.p.A. non si assume responsabilità relative alla funzionalità dei dispositivi sottoposti a manutenzione in caso di: cattiva o errata conservazione degli stessi e/o in caso di incidenti, ovvero senza che gli utilizzatori siano stati correttamente informati, formati ed addestrati in base a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 stesso.
Art. 6) Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che CEA Estintori S.p.A. avrà diritto di considerare senz’altro risolto il contratto per fatto e colpa del Cliente, dandogliene comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 c.c., in presenza anche di una sola delle seguenti circostanze, rilevanti ai fini del proseguimento del rapporto:
- in caso il Cliente o il suo legale rappresentante e/o i suoi amministratori o consiglieri, abbiano subito protesti, o vengano sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari, ad esecuzioni forzate di qualunque genere, o subiscano l’iscrizione di ipoteche giudiziali e/o legali; ovvero il suo legale rappresentante e/o i suoi amministratori o consiglieri siano condannati in via definitiva dall’autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio;
- in caso di mancato o ritardato pagamento del canone di manutenzione entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato nelle singole fatture.
Art. 7) Comodato, stima ed obbligo di custodia
a) Le parti danno atto che i beni concessi in comodato sono in perfetto stato di conservazione, esenti da vizi e del tutto idonei alla funzione convenuta tra le parti. Le parti convengono, in deroga all’art. 1808 c.c., che le spese straordinarie per la conservazione dei beni sono ad esclusivo carico del Cliente
b) Ai sensi dell’art. 1806 x.x. xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nell’importo indicato nel listino CEA al momento della firma del contratto.
Questa stima è effettuata ai fini del risarcimento per l’eventuale perimento o danneggiamento ed inoltre mancata riconsegna delle attrezzature concesse in comodato.
c) Il Cliente è costituito formalmente custode dei beni oggetto di comodato (ivi comprese le dichiarazioni di conformità e i libretti d’uso e manutenzione) e si obbliga quindi a custodirli con la massima diligenza per tutta la durata contrattuale e comunque fino alla riconsegna dei beni a CEA. Il Cliente sarà responsabile anche per i danni derivanti da caso fortuito.
d) Le attrezzature saranno ubicate e custodite presso l’indirizzo indicato nella proposta e non potranno essere cedute o comodate a terzi, né potranno essere spostate di sede senza il preventivo consenso scritto di CEA.
e) Per quanto riguarda le attrezzature concesse in comodato d’uso, in caso di furto, smarrimento o danneggiamento delle stesse, il Cliente si obbliga a corrisponderne il relativo prezzo, come sopra stimato tra le parti, a CEA Estintori S.p.A. entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi di uno dei predetti eventi.
Art. 8) Opzione di acquisto e restituzione dei beni in caso di comodato d’uso
Alla naturale scadenza del presente contratto, il Cliente potrà optare tra:
• la restituzione dei beni;
• (qualora abbia adempiuto regolarmente al pagamento dei canoni) l’acquisto dei beni alle condizioni economiche che saranno sottoposte da CEA Estintori S.p.A.
Qualora il Cliente opti per la restituzione dei beni, questi dovranno essere consegnati a cura e spese del Cliente presso la sede CEA Estintori S.p.A. entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto. Qualora il Cliente non provveda direttamente alla restituzione entro il predetto termine, CEA Estintori S.p.A. sarà autorizzata a provvedere direttamente al ritiro. In tal caso ogni costo sostenuto da CEA Estintori S.p.A. verrà addebitato al Cliente, inclusi gli eventuali danni riscontrati sulle attrezzature. Le parti convengono che per il ritiro viene ritenuto congruo un costo di € 5 per ogni attrezzatura oltre al rimborso chilometrico calcolato dal più vicino centro utile, comunque con un minimo di € 50,00.
Art. 9) Autorizzazione al subappalto
Il Cliente autorizza espressamente CEA Estintori S.p.A ad affidare eventualmente in subappalto a terzi le prestazioni oggetto del contratto. CEA Estintori S.p.A., in detta ipotesi, si avvarrà esclusivamente di imprese specializzate, che abbiano partecipato ai corsi di formazione di settore, con valutazione dell’apprendimento, tenuti direttamente dalla stessa società ed abbiano conseguito i relativi attestati di frequenza.
Art. 10) Documentazione appalto
a) La documentazione richiesta dalla legge per l'assolvimento dei compiti accessori al contratto (in via esemplificativa e non esaustiva, si fa riferimento al DURC aggiornato ed, in generale, alla documentazione prevista in materia di appalto) potrà essere consultata dal Cliente direttamente
dal portale internet di CEA Estintori S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx\doc) esonerando specificatamente quest'ultima da ulteriori modalità di consegna.
b) Il comodatario si impegna all’attuazione di tutti gli obblighi ed adempimenti derivanti dall’applicazione del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Ai sensi del comma 5, dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, si dichiara che i costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto, sono quantificati nella misura del 2% dell’importo del canone annuale convenuto.
Art. 11) Oneri fiscali
Qualsiasi onere fiscale derivante dal presente contratto sarà a carico del Cliente.
Art. 12) Foro esclusivamente competente
Per ogni controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.
Art. 13) Contratti pregressi
Le parti dichiarano che il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale accordo intervenuto precedentemente tra le parti.
TIMBRO E FIRMA CEA Estintori S.p.A. TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
CEA Estintori S.p.A. Castenaso (BO)
Le parti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile separatamente e singolarmente approvano le seguenti clausole: 2) Inizio contratto, rinnovo automatico, aumento del canone, penale; 5) esonero di responsabilità di CEA, divieto di cessione del contratto, risoluzione del contratto, restituzione beni a cura e spese del Cliente; 6) clausola risolutiva espressa; 7) obbligo di custodia, stima, responsabilità anche per caso fortuito; 8) Opzione di acquisto e restituzione dei beni a cura e spese del Cliente; 12) Foro esclusivamente competente.
TIMBRO E FIRMA CEA Estintori S.p.A. TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
CEA Estintori S.p.A. Castenaso (BO)
Vi informiamo che i dati personali che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà potranno formare oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso strumenti idonei a garantirne la sicurezza, nonché di adempimento ad obblighi di legge. Il titolare del trattamento è la Società CEA Estintori S.p.A. Ricordiamo infine che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7.
2) ESTINTORI-CIRCOLARE REVERSE CHARGE ED AUTOCERTIFICAZIONE (solo per titolari di partita iva)
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI – REVERSE CHARGE
Egregi Signori, Gentili Signore,
la presente per segnalare che l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 37/E del 22/12/2015 ha chiarito, integrando una precedente Risoluzione, che la manutenzione degli estintori è soggetta al regime del Reverse Charge (inversione contabile) solo quando gli stessi fanno parte di un impianto complesso ovvero nel caso in cui:
“siano parte di un impianto di protezione attiva (es.: impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio; impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale, impianti di controllo del fumo e del calore), conforme al DM 20.12.2012 (recante regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi), installato seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato in osservanza delle vigenti normative e delle regolamentazioni tecniche applicabili”.
Sulla base di quanto sopra, al fine di individuare la corretta modalità di fatturazione vi chiediamo di inoltrare l’autocertificazione allegata alla nostra società all’indirizzo e mail xxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Per la fatturazione in Reverse Charge, è necessario, infatti, che dichiariate l’esistenza delle condizioni di cui alla circolare n. 37/E del 22/12/2015.
Xxxxx ricevendo, continueremo a fatturare con IVA ordinaria esposta, ritenendoci manlevati fin da ora da ogni eventuale contestazione e/o sanzione l’Amministrazione Finanziaria dovesse muovere/irrogare a causa di nostra errata fatturazione.
MANUTENZIONE ATTREZZATURA PRESENTE NELLA STRUTTURA IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICIO | REGIME IVA ESTINTORI | |||
| SOLO ESTINTORI | 22% | ||
| ESTINTORI + PORTE TAGLIAFUOCO | 22% | ||
| ESTINTORI + RETE IDRANTI | REVERSE CHARGE | ||
| ESTINTORI + PORTE TAGLIAFUOCO+ SISTEMA AUTOMATICO CHIUSURA | REVERSE CHARGE | ||
ESTINTORI + SPRINKLER e/o GRUPPI POMPAGGIO ANTINCENDIO e/o IDRANTI, e/o RIVELAZIONE INCENDI e/o EFC | REVERSE CHARGE |
Regime sanzionatorio: la Legge di Stabilità dal 1 gennaio 2016 ha modificato, il regime sanzionatorio in materia di errata fatturazione nei casi di non corretta applicazione del regime del Reverse Charge, come riportato di seguito.
In caso di errata emissione, da parte del cedente/prestatore, di una fattura con IVA laddove avrebbe dovuto applicarsi il Reverse Charge, le parti dell’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) sono solidalmente responsabili per una sanzione fissa compresa fra 250 e 10.000 euro. Il cedente/prestatore deve corrispondere l’IVA addebitata in fattura, mentre il cessionario/committente mantiene il diritto di detrazione. Nell’ipotesi, invece, di errata emissione, da parte del cedente/prestatore, di una fattura senza IVA e quindi indebito Reverse Charge da parte del cessionario/committente, le due parti dell’operazione (cedente/prestatore da un lato e cessionario/committente dall’altro) sono solidalmente responsabili per una sanzione fissa compresa fra 250 e 10.000 euro. Il cedente/prestatore non è tenuto ad assolvere l’IVA, mentre è fatto salvo in capo al cessionario/committente il diritto di detrazione.
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Autocertificazione Reverse Charge Manutenzione Estintori
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a , nato/a a il , residente a ( ), via
, n. , C.F. , in qualità di della società , C.F. P.IVA
, sotto la propria responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti al presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”,
DICHIARA CHE
□ gli estintori oggetto di manutenzione da parte di CEA Estintori SpA FANNO PARTE di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai dettami di cui al DM 20.12.2012 (recante regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi), installato seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato in osservanza delle vigenti normative e delle regolamentazioni tecniche applicabili.
□ Tale dichiarazione viene resa per la/le sola/e sede/i - unità di
□ Tale dichiarazione viene resa per tutte le sedi/unità
□ gli estintori oggetto di manutenzione da parte di CEA Estintori SpA NON FANNO PARTE di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai dettami di cui al DM 20.12.2012 (recante regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi), installato seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato in osservanza delle vigenti normative e delle regolamentazioni tecniche applicabili.
Luogo e data Timbro e firma
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ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE ED IDRANTI – SERVIZIO ASSISTENZA – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO E DI RIVELAZIONE INCENDI – FORMAZIONE – CONSULENZA NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE INCENDI – SERVIZIO ANTINCENDIO PER LO SPORT E LO SPETTACOLO