Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Credito al Consumo
Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:
DIP danni | DIP aggiuntivo danni |
Condizioni di assicurazione comprensive di glossario | Modulo di adesione
Data di ultimo aggiornamento: 01/12/2020
Mod. ASS 84 12/2020_08
Polizza Corpi Veicoli Terrestri (CVT)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia:
SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l´ltalia
Prodotto: “InCircolo Premium”
compagnia registrata in Francia, operante in ltalia in regime di stabilimento - nr. iscrizione l00094
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Furto totale: Danni materiali e diretti al veicolo arrecati o rapina ex art. 628, l xxxxx, c.p.
✓ lncendio: Danni materiali e diretti al veicolo arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione incluse le garanzie ricorso terzi e rischio locativo.
✓ Tentato furto: Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.
✓ Atti vandalici: Danni materiali e diretti al veicolo cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l´esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
✓ Eventi naturali: Danni materiali e diretti al veicolo
assicurato cagionati da:
- trombe d´aria, uragani, tempeste e dall´azione diretta del vento o dall´impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul veicolo
- frane, terremoti, eruzioni vulcaniche
- inondazioni, grandine o neve.
✓ Garanzie aggiuntive: Rimborso tassa di proprietà; Ripristino dispositivi di sicurezza; Spese rifacimento chiavi; Spese per il parcheggio o la custodia del veicolo; Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso; Spese di dissequestro.
✓ Cristalli: Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l´abitacolo del veicolo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori.
✓ Assistenza: depannage, soccorso stradale, recupero difficoltoso veicolo, auto in sostituzione, invio pezzi ricambio, taxi, rientro passeggeri/prosecuzione viaggio, viaggio per il recupero del veicolo, rimpatrio veicolo, consulenza medica, spese d´albergo, anticipo spese di prima necessità, anticipo cauzioni penale/civile, anticipo spese legali, interprete all´estero, invio di un autista.
✓ Kasko Collisione: Xxxxx materiali al veicolo conseguenti a collisione con un veicolo identificato.
✓ Kasko: Xxxxx materiali al veicolo conseguenti a un evento accidentale: impatto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
Animali selvatici: Xxxxx materiali e diretti al veicolo causati
✓ da animali selvatici che attraversano strade statali/ provinciali.
Puoi scegliere la combinazione di garanzie (detta Pacchetto) che meglio risponde alle tue esigenze tra le seguenti: Pacchetto “BASE”: Furto Totale e lncendio (escluse le garanzie "ricorso terzi" e "rischio locativo").
Che cosa non è assicurato?
🗶 l veicoli noleggiati senza conducente.
🗶 l veicoli immatricolati da più di 8 anni.
🗶 l veicoli di valore inferiore a 4.000 Euro o superiore a
100.000 Euro.
🗶 l veicoli il cui peso massimo autorizzato a pieno carico supera le 3,5 tonnellate.
🗶 l veicoli non immatricolati in ltalia.
🗶 l motocicli e i ciclomotori.
🗶 l veicoli di marchio "Lotus" non dotati di impianto satellitare.
🗶 l veicoli immatricolati a meno di 100 esemplari all´anno.
🗶 l taxi e i veicoli adibiti a scuola guida.
🗶 l veicoli delle seguenti marche: Aston Xxxxxx, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, McLaren, Xxxxxxxx, Maybach, MG, Morgan, MVS, Pagani, Rolls Royce.
Ci sono limiti di copertura?
Le principali esclusioni:
! Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e
similari.
! Particolari eventi climatici e/o naturali.
! Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall´accelerazione artificiale di particelle atomiche.
! Partecipazione a gare, competizioni ed eventi sportivi, salvo in caso di gare regolarmente svolte presso l´ACl e/o il CSAl.
! Semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.
! Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli
del Veicolo.
! Dolo dell´Assicurato e dei suoi famigliari conviventi.
! Colpa grave dell´Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, salvo che sia stata sottoscritta la garanzia Xxxxx.
! Danni causati o aggravati dal trasporto nel Veicolo di sostanze infiammabili, esplosive, corrosiveocombustibili.
! l veicoli che non siano coperti da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza del Contratto o al momento del Sinistro.
Questa polizza copre il danno materiale e diretto conseguente alla perdita e/o al danneggiamento del veicolo ed è un contratto di assicurazione in forma collettiva al quale puoi aderire se hai richiesto l´erogazione di un Finanziamento a Fiditalia S.p.A. (Con- traente) per l´acquisto di un veicolo.
Pacchetto “A”: Furto Totale, Tentato Furto e lncendio.
Pacchetto “B”: Furto Totale, Tentato Furto, lncendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Animali Selvatici, Garanzie Aggiuntive, Cristalli, Assistenza.
Pacchetto “C Light”: Furto Totale, Tentato Furto, lncendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Animali Selvatici, Garanzie Aggiuntive, Cristalli, Kasko Collisione, Assistenza.
Pacchetto “C”: Furto Totale, Tentato Furto, lncendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Animali Selvatici, Garanzie Aggiuntive, Cristalli, Kasko, Assistenza.
L´indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali stabiliti (che variano in funzione delle garanzie) e delle somme assicurate al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Dove vale la copertura?
✓ La Garanzia Assistenza è valida in tutti i paesi elencati nella Carta Verde: ltalia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei seguenti paesi europei: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, lrlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea), Ungheria.
✓ Per le altre garanzie sono coperti i sinistri che si verificano nel territorio della Repubblica ltaliana, in Norvegia, lslanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Principato di Andorra e negli altri paesi facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.
Che obblighi ho?
- Alla sottoscrizione del contratto, fornisci dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all´indennizzo e la cessazione del contratto.
- ln corso di contratto, ricordati di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, come ad esempio le variazioni della residenza o della sede legale.
- Devi sempre comunicare l´esistenza di altre assicurazioni che coprono gli stessi rischi assicurati da questo contratto.
- ln caso di sinistro dovrai effettuare la denuncia entro 3 giorni.
Quando e come devo pagare?
ll premio è pagato in via anticipata e in un´unica soluzione ed è corrisposto direttamente da Fiditalia per tuo conto, in quanto l´importo del premio è finanziato al momento dell´erogazione del Finanziamento da te richiesto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento, può avere una durata massima di 60 mesi (5 anni) e cesserà in ogni caso al momento della perdita totale e definitiva del veicolo.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all´Assicuratore:
• entro 60 giorni a partire dalla data di decorrenza;
• in caso di polizza pluriennale dopo 5 anni e con un preavviso di 60 giorni.
• dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti con un preavviso di 30 giorni.
Polizza Guasti meccanici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l´ltalia
Compagnia registrata in Francia, operante in ltalia in regime di stabilimento nr. lscrizione l00094
01/12/2020 ultima edizione disponibile
Prodotto: ”InCircolo Premium”
ll presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento in- formativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l´ltalia - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00.00.00.00.00,
sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxx@xxx.xx
SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale di Sogessur S.A. sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle lmprese di Nanterre al n. 379846637.
La Compagnia è autorizzata all´esercizio dell´assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR. ln virtù della notifica dell´ ACPR all´ lVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all´elenco l dell´albo imprese lVASS l.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in ltalia, in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Tel. 00.00.00.00.00, sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx,
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
ll patrimonio netto di Sogessur risultante dall´ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 118 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 50. ll Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 167 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 129%. ll Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 75 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 240%.
l dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell´impresa, disponibile all´indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxx/XXXXXXXX_XXXXXXX_XX_XXXX_00.xxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
Per la garanzia Assistenza, è assicurato:
✓ Depannage - Intervento officina mobile
Prevista in caso di guasto.
✓ Soccorso stradale
Prevista in caso di Xxxxxxxx.
✓ Recupero difficoltoso del Veicolo
Prevista in caso di lncidente stradale, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro.
✓ Auto in sostituzione
Prevista a seguito di Soccorso stradale, qualora la riparazione del Veicolo richieda almeno 3 ore di manodopera certificate dall´officina autorizzata che ha in carico il Veicolo, fino ad un massimo di:
- 15 giorni a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il concessionario venditore del Veicolo; ridotti a 5 giorni se la riparazione non viene eseguita presso il concessionario venditore del Veicolo;
- 30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del Veicolo e in caso di riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il concessionario venditore del Veicolo; ridotti a 15 giorni in caso di non riacquisto di un autoveicolo presso lo stesso concessionario venditore del Veicolo.
✓ Invio pezzi di ricambio
Prevista in caso di Xxxxxxxx occorso in viaggio all´estero.
✓ Taxi
Prevista a seguito di Soccorso stradale, qualora la riparazione del Veicolo non possa essere completata nella stessa giornata dell´immobilizzo fino ad un importo massimo di Euro 50,00 per evento.
✓ Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio
Prevista a seguito di Xxxxxxxx oppure in caso di infortunio o malattia imprevista che impedisca all´Assicurato la prosecuzione del viaggio con messa a disposizione di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o in alternativa un Veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) di pari categoria del Veicolo assicurato e fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi.
✓ Viaggio per il recupero del Veicolo
Prevista a seguito di Sinistro, qualora il Veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente e sia stato riparato sul posto o oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto.
✓ Rimpatrio del Veicolo
Prevista a seguito di Sinistro, qualora la riparazione del Veicolo richieda almeno 16 ore di manodopera certificate o oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto.
✓ Consulenza medica
Prevista in caso di lnfortunio o malattia imprevista occorsi all´Assicurato in viaggio.
✓ Spese d’albergo
Prevista in caso di Xxxxxxxx, qualora il Veicolo resti immobilizzato e ciò richieda una sosta forzata dell´Assicurato per almeno una notte, fino ad un massimo di Euro 520,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro e per anno assicurativo (Assicurato e trasportati).
✓ Anticipo spese di prima necessità
Prevista in caso di Sinistro fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per Sinistro.
✓ Anticipo delle cauzioni penale e civile
Prevista in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell´Assicurato in conseguenza di lncidente stradale nel quale sia statocoinvolto il Veicolo assicurato, fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione civile.
✓ Anticipo spese legali
Prevista in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell´Assicurato in conseguenza di lncidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, fino ad un massimo di Euro 1.100,00.
✓ Interprete all’estero
Prevista in caso di ricovero dell´Assicurato fino alla concorrenza di Euro 520,00 per evento.
✓ Invio di un autista
Prevista in caso di lnfortunio o malattia imprevista occorsi all´Assicurato in viaggio.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Opzione Valore a nuovo 24 mesi | ln caso di perdita totale del Veicolo, con il pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile attivare l´opzione "Valore a nuovo 24 mesi". Grazie a questa opzione, il Valore dichiarato non subirà alcun deprezzamento per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, a condizione che: • venga acquistato un nuovo veicolo presso il medesimo Concessionario dove è stato comprato il veicolo assicurato da questo contratto; • il nuovo Veicolo abbia un Valore uguale o superiore rispetto al Veicolo precedente. L´opzione può essere attivata solo al momento della sottoscrizione del Contratto, indicando l´opzione nel Modulo di Adesione. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Per la garanzia Assistenza, non è assicurato: 🗶 Depannage - Intervento officina mobile - l´evento avvenuto all´estero; - il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l´intervento d´urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. 🗶 Soccorso stradale - il traino del Veicolo dal luogo dell´immobilizzo fino al dealer venditore, che si trovi oltre i 50 km dal luogo dell´immobilizzo; - il maggior costo derivante dal traino presso una diversa destinazione scelta dall´Assicurato; - le spese per il traino quando il Veicolo subisca il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all´intervento di mezzi eccezionali. 🗶 Recupero difficoltoso del Veicolo - le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l´lncidente stradale durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). 🗶 Auto in sostituzione - l´erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell´ordinamento giuridico del paese presso cui viene richiesta l´autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie. 🗶 Invio pezzi di ricambio - l´evento avvenuto in ltalia; - il costo dei pezzi e le spese doganali. 🗶 Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio relativamente all´auto a noleggio, le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, che dovrà essere versato direttamente dall´Assicurato. 🗶 Viaggio per il recupero del Veicolo le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). 🗶 Rimpatrio del Veicolo - l´evento avvenuto in ltalia; - le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. 🗶 Consulenza medica la prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall´Assicurato. 🗶 Anticipo spese di prima necessità / Anticipo delle cauzioni penale e civile / Anticipo spese legali la prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate. 🗶 Invio di un autista le spese relative a carburante ed agli eventuali pedaggi autostradali. |
Ci sono limiti di copertura?
Per tutti i pacchetti per le garanzie danni ln caso di perdita totale
a. ai Proprietari residenti o aventi sede legale nelle provincie di: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - lS - MT - PZ - SA - TA - VV si applica uno scoperto del 25%;
b. ai Proprietari residenti o aventi sede legale nelle provincie di: RM - TO si applica uno scoperto del 20%;
c. ai Proprietari residenti o aventi sede legale nelle provincie di: AQ - BN - CH - CT - KR - LE - LT - MB - ME - Ml - PA - RC - Rl si applica uno scoperto del 15%.
ln caso di perdita parziale (escluso il Pacchetto Base) verranno applicati:
a. Una franchigia di 300 Euro per riparazioni effettuate da un Centro Convenzionato;
b. Uno scoperto del 20% con un minimo di 1.500 Euro per riparazioni effettuate da altre officine.
Per la Garanzia Cristalli:
- si applicherà una franchigia di 250 Euro, salvo che la riparazione sia effettuata in un Centro Convenzionato.
Per le Garanzie Kasko e Kasko Collisione sono esclusi i danni:
! Provocati del conducente in stato di ebbrezza o sotto l´influenza di sostanze stupefacenti;
! Provocati dal conducente non abilitato alla guida;
! Cagionati da cose o da animali trasportati sul Veicolo;
! Cagionati da operazioni di carico e scarico;
! Subiti a causa di manovre di traino attivo o passivo di soccorso;
! Alle sole ruote;
! Subiti dal Veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione.
Per la Garanzia ricorso terzi sono esclusi i danni:
! Subiti dall´assicurato o dalle cose in custodia o possesso dell´assicurato;
! Subiti dal conducente, dal proprietario così come dalle persone non considerati come terzi dalla legge;
! Da inquinamento e contaminazione.
Per la garanzia Assistenza è escluso ogni indennizzo/prestazione derivante direttamente o indirettamente da:
! danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni,
azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
! scioperi, sommosse, tumulti popolari;
! coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
! confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
! atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsiasi atto che includa ma non sia limitato all´uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento on qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l´intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all´opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
! trombe d´aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
! esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell´atomo
da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
! materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana di diffondere il panico;
! inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell´aria, dell´acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
! fallimento del vettore o di qualsiasi fornitore;
! dolo o colpa grave dell´Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
! atti illegali posti in essere dall´Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
! abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
! suicidio o tentativo di suicidio;
! guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
! epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città,
limitazione al trasporto aereo;
La Garanzia Assistenza, inoltre, non è operativa in caso di:
! immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
! conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
! veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
! veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
! trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
! inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
! fatti derivanti da partecipazione da parte del Conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro per le garanzie danni: denuncia il sinistro entro 3 giorni dalla data in cui ne sei venuto a conoscenza contattando il Centro Assistenza Clienti con le seguenti modalità: • telefonando al numero 02 45422607; • a mezzo posta scrivendo ad Aon Advisory and Solutions S.r.l. - Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx; • a mezzo fax: al numero 00 00000000; • a mezzo email all´indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx In caso di richiesta di assistenza, l´Assicurato o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti: numero verde 800 811 142 , numero nero (estero) 06 42 11 57 75, indicando con precisione: il tipodi Assistenza di cui necessita, il proprio nome e cognome, l´indirizzo e luogo da cui chiama, l´eventuale recapito telefonico, il numero di targa del Veicolo. Eventuali richieste di rimborso, accompagnate dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovranno essere inoltrate a Sogessur S.A. presso lnter Partner Assistance S.A. via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156-Roma. |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni per la garanzia Assistenza sono fornite all´assicurato da enti/strutture /società / professionisti convenzionati con la compagnia su incarico di quest´ultima. | |
Prescrizione: puoi fare valere i diritti derivanti dal contratto entro 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell´Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all´indennizzo, nonché la cessazione dell´assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | La liquidazione dell´indennizzo sarà effettuata entro 30 giorni dal momento in cui l´Assicuratore è entrato in possesso dell´intera documentazione e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l´ammontare del costo delle stesse. Le prestazioni di assistenza vengono erogate dalla Centrale Operativa nell´immediatezza della richiesta dell´Assicurato. Qualora, nei casi residui, dovesse essere operato un rimborso all´assicurato, la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dal momento in cui l´Assicuratore è entrato in possesso dell´intera documentazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | ll premio è finanziato. È pagato in via anticipata e in un´unica soluzione ed è corrisposto direttamente da Fiditalia. ll premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | ln caso di estinzione anticipata verrà restituita la porzione di premio non goduto. ln caso di recesso sarà restituito il premio già pagato, al netto delle imposte di legge. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - La polizza non prevede tacito rinnovo e non può avere durata superiore a 60 mesi (5 anni). ll Contratto cessa, inoltre, in caso di: - recesso - estinzione anticipata del Finanziamento salvo il caso in cui venga richiesto il mantenimento della copertura sino alla scadenza originaria - perdita totale e definitiva del Veicolo |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DlP Xxxxx. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione. |
Questo prodotto è destinato ai soggetti che hanno richiesto l´erogazione di un Finanziamento a Fiditalia S.p.A. per l´acquisto di un Veicolo.
A chi è rivolto questo prodotto?
• costi di intermediazione.
ll 49,70% del premio lordo è in media corrisposto a Fiditalia a titolo di remunerazione dell´attività di distribuzione.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx presentare un reclamo scrivendo a: Riceverai un riscontro da parte dell´impresa assicuratrice entro al massimo 45 giorni dalla data di ricezione del tuo reclamo. |
All’IVASS | ln caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all´lVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. lnfo su: xxx.xxxxx.xx. Potrai, inoltre, rivolgerti per iscritto direttamente all´Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SlR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l´esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall´Assicuratore. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | lnterpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell´elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per procedere innanzi all´Autorità giudiziaria ordinaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all´lmpresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all´lVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l´attivazione della procedura FlN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Relativamente alle Garanzie Danni: ll Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket). Relativamente alle Garanzie Assistenza: ll Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 10,00% per il Ramo Assistenza e 21,25% per il Ramo Perdite Pecuniarie. |
AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRE- SA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni assicurative relative ai Contratti collettivi: n. FI/20/001 stipulato da SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia (Assicuratore) con FIDITALIA S.p.A. (Contraente)
ll presente documento è stato rivisto sulla base delle disposizioni contenute nelle Linee xxxxx Xxxx ”Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018.
Data di ultimo aggiornamento: 01/12/2020
INDICE
GLOSSARIO 1
Definizioni comuni alle Garanzie Danni e Assistenza 1
Definizioni relative alle Xxxxxxxx Xxxxx 2
Definizioni relative alla Garanzia Assistenza. 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
1. NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 3
ART. 1.1 ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO - PREMIO 3
ART. 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE 3
ART. 1.3 RECESSO DAL CONTRATTO 3
ART. 1.4 ESTINZIONE ANTICIPATA – SUBENTRO DEL FINANZIAMENTO 3
ART. 1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 3
ART. 1.6 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO 3
ART. 1.7 CAMBIO DI RESIDENZA O SEDE LEGALE 3
ART. 1.8 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 3
ART. 1.9 RIVALSA DELL’ASSICURATORE 3
ART. 1.10 MODIFICHE DEL CONTRATTO 3
ART. 1.11 ONERI FISCALI E AMMINISTRATIVI E REGIME FISCALE 3
ART. 1.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 4
ART. 1.13 PRESCRIZIONE 4
ART. 1.14 ALTRE ASSICURAZIONI 4
ART. 1.15 SANZIONI ED EMBARGO 4
ART. 1.16 CONFLITTO DI INTERESSI 4
ART. 1.17 RECLAMI 4
2. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DANNI 5
ART. 2.1 OGGETTO DELLA COPERTURA - VEICOLI ASSICURABILI E FORMALITÀ
DI AMMISSIONE ALLA COPERTURA 5
ART. 2.2 – GARANZIE 5
ART. 2.3 – VALORE DICHIARATO 6
ART. 2.4 – ESCLUSIONI 6
3. DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO 7
ART. 3.1 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 7
ART. 3.2 – VALUTAZIONE DEL DANNO 7
ART. 3.3 – FRANCHIGIA E SCOPERTO 7
ART. 3.4 – REGOLA PROPORZIONALE 8
ART. 3.5 – RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 8
ART. 3.6 – DANNO TOTALE DEL VEICOLO 8
4. DENUNCIA DI XXXXXXXX E RELATIVE FORMALITÀ 9
ART. 4.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 9
ART. 4.2 – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 9
5. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA 9
ART. 5.1 – PRESTAZIONI 9
ART. 5.2 – ESCLUSIONI 10
ART. 5.3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZION 11
ART. 5.4 – XXXXXXXX 00
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOGESSUR S.A 12
GLOSSARIO
DEFINIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DANNI E ASSISTENZA.
Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espres- sa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio.
Assicurato: la persona fisica o giuridica con residenza, sede legale, rap- presentanza o domicilio in Italia il cui interesse è protetto dal Contratto, nonché titolare del diritto all’eventuale Risarcimento.
Solo con riferimento alla Garanzia Assistenza sono compresi il conducente e i passeggeri trasportati dall’Assicurato stesso al momento del sinistro, a ti- tolo gratuito, fino alla capacità massima omologata dalla Casa Costruttrice. Assicuratore: Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia com- pagnia assicurativa costituita e registrata in Francia nella forma giuridica di Société Anonyme, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379 846 637 ed appartenente al gruppo Société Generale. Sogessur ha Sede
Certificato di assicurazione/Modulo di Adesione: il documento sotto- scritto dall’Assicurato con il quale quest’ultimo manifesta all’Assicuratore la volontà di concludere il Contratto. Tale documento riporta i dati personali dell’Assicurato e quelli necessari alla gestione del Contratto, il Premio, le Garanzie e la loro durata, nonché le informazioni identificative del Veicolo.
Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezio- nato al momento della sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, del Modu- lo di Adesione.
Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conducente: persona fisica che guida il Veicolo con il consenso del Pro- prietario.
Contraente: Fiditalia S.p.A., Xxx X. Xxxxx 00, Xxxxxx, società che stipula le Convenzioni Assicurative.
Contratto: contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l’Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.
Contratto/i Collettivo/i: contratto di assicurazione stipulato dalla Con- traente per conto di uno o più di Assicurati/Aderenti.
XXX Xxxxx: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assi- curativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni: Documento informativo pre- contrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall’Assicuratore, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Finanziamento: il finanziamento concesso dal Contraente all’Assicurato. Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico elet- tronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo onero- so l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Massimale: somma massima garantita dall’Assicuratore. Premio: importo versato all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso en- tro i termini stabiliti dalla legge.
Proprietario: persona fisica o giuridica intestataria al pubblico registro. Set informativo: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente all’Aderente , prima della sottoscrizione del contratto, com- prendente: XXX Xxxxx, DIP Aggiuntivo Xxxxx e Condizioni di Assicurazione.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DANNI
Centri/o convenzionati/o: officine e altri centri che hanno sottoscritto specifici accordi con l’Assicuratore.
Concessionario: Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell’assicurazione.
Costo delle riparazioni: il costo delle riparazioni che include i costi relati- vi ai pezzi di ricambio ed alla mano d’opera.
Danno parziale: il danno d’importo inferiore al 75% del valore dichiarato al netto del deprezzamento.
Danno totale o Perdita totale: il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore dichiarato al netto del deprezzamento. Ad esempio, un danno è considerato totale se, in caso di furto o rapina, il Veicolo non è più ritrovato o se, in caso di distruzione del Veicolo a seguito di incendio o altro evento coperto dalla Garanzie, l’ammontare del danno è maggiore del 75% del valore dichiarato al netto del deprezzamento.
Franchigia: parte di danno espressa in cifra assoluta che resta a carico dell’Assicurato.
Furto Totale: furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
Garanzia/e: copertura/e assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l’Assicuratore si impegna a pagare il Risarcimento all’Assicurato.
Garanzia/e Xxxxx/i: le coperture assicurative prestate da Sogessur in caso di Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Cristalli, Kasko, Kasko Collisione, Garanzie Accessorie, secondo i termini, le condizioni e le limitazioni contenute nelle condizioni di assicurazione.
lndennizzo (o Risarcimento): somma dovuta all’Assicurato in caso di Sinistro.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso o dello stato di necessità per il
quale è prestata l’assicurazione.
Valore di mercato: valore di mercato del Veicolo, IVA inclusa, come indi- cato dalla rivista Quattroruote.
Veicolo assicurato o Veicolo: veicolo indicato nel Modulo di adesione le cui caratteristiche sono specificate nelle Condizioni di assicurazione. L’età del Veicolo, al momento della Conclusione del Contratto, non può essere superiore a 8 anni dalla data di prima immatricolazione.
Veicolo Nuovo: Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni dalla data di Conclusione del Contratto. Il Veicolo non deve avere registrato più cam- bi di proprietà. La prima registrazione del concessionario e il successivo perfezionamento non è considerato cambio di proprietà.
Veicolo Usato: Veicolo che ha registrato più cambi di proprietà indipen- dentemente dalla prima registrazione del concessionario o immatricolato da più di 365 giorni dalla data di Conclusione del Contratto.
Evento accidentale: evento improvviso, inaspettato, esterno e indipendente dalla volontà dell’Assicurato che causi un danno o la distruzione del veicolo. Aon Advisory and Solutions S.r.l.: la società delegata dall’Assicuratore alla gestione dei servizi per la cliente, altresì nominata “centro assistenza clienti”.
RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA ASSISTENZA
lnter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'ltalia: la società delegata dall’Assicuratore alla gestione dei servizi per la cliente, altresì nominata “Centro assistenza clienti”.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance
S.A. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dello stato di necessità per il quale è prestata l’Assi- curazione.
Guasto Meccanico o Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo.
Incendio: il danno totale o parziale subito dal veicolo a seguito di combu- stione tale da renderlo non marciante.
Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusio- ne dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di perti- nenza diretta alla riparazione.
Incidente Stradale: il danno subito dal veicolo assicurato durante la cir- colazione sulla normale rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosser- vanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al veicolo che ne rendano impossibile il normale utilizzo.
lnfortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conse- guenza la morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea. Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Veicolo: l’autovettura, immatricolata in Italia, di peso complessivo infe- riore a 35 q.
Punto Di Assistenza: il concessionario venditore del Veicolo o l’officina
autorizzata da Inter Partner Assistance S.A..
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.
I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.
PARAGRAFO 1:
NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART 1.1 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO - PREMIO
ll Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanzia- mento, purché sia stato pagato il Premio. ll Contratto rimane efficace per il numero di mesi indicati dall’Assicurato nel Modulo di adesione e non potrà in ogni caso essere superiore a 60 mesi (5 anni). Il presente Contratto non prevede tacito rinnovo.
ln ogni caso, il Contratto cesserà di essere efficace contestualmente alla Perdita totale e definitiva del Veicolo.
Il Premio viene pagato dalla Contraente in via anticipata e in unica soluzio- ne per l’intera durata del Contratto, su delegazione dell’Assicurato.
Il Premio è calcolato in funzione del valore del Veicolo, della provincia di residenza del Proprietario del Veicolo e dei mesi di copertura.
ART. 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Relativamente alle Garanzie Danni:
Le Garanzie Danni previste dal presente Contratto sono valide per i Sinistri verificatisi nei seguenti paesi: territorio della Repubblica ltaliana, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Principato di Andorra e altri paesi facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.
Relativamente alle Garanzie Assistenza:
La Garanzia Assistenza prevista dal presente Contratto è valida in tutti i paesi elencati nella Carta Verde: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vatica- no e nei seguenti paesi europei: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea), Ungheria.
ART. 1.3 RECESSO DAL CONTRATTO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto, a mezzo di lettera racco- mandata A/R indirizzata all'Assicuratore, entro 60 giorni dalla data di decorrenza del Contratto. In tal caso l’Assicuratore rimborserà alla Con- traente che lo ha anticipato, il premio versato, al netto delle imposte se già versate. Le garanzie cesseranno alle ore 24:00 del giorno in cui è stato comu- nicato il recesso. Qualora, durante il periodo per l’esercizio del recesso, sia denunciato all’Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l’Assicuratore riconoscerà l’lndennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterrà il premio versato anche qualora l’Assicu- rato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiari di voler recedere.
In caso di polizza pluriennale, dopo cinque anni, l’Assicurato ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto senza oneri e con preavviso di ses- santa giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l’Assi- curatore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato, la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, l’Assicuratore e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 30 giorni. In tal caso l’Assicuratore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato la parte di premio, al netto delle imposte se già versate, relativa al periodo di rischio non corso.
L’Assicurato dovrà comunicare all’Assicuratore il recesso, secondo le moda- lità e le tempistiche sopra indicate, al seguente indirizzo: Aon Advisory and Solutions S.r.l., Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxxx.
ART. 1.4 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
– SUBENTRO DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l’Assicura- tore restituirà all’Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo ri- spetto alla scadenza originaria, al netto delle spese amministrative sostenu- te per l’emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari
a €40 e delle imposte. Tuttavia l’Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all’Assicuratore di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa.
ART. 1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze da parte dell'Assicurato, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avreb- be dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose , possono determinare l'annullamento del Contratto o la ri- duzione dell'lndennizzo da corrispondersi in relazione al Sinistro.
ART. 1.6 COMUNlCAZlONl RELATlVE ALL'AGGRAVAMENTO
O DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (cfr. art. 1.8) al seguente indirizzo: Aon Advisory and Solutions S.r.l., Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxxx.
ART. 1.7 CAMBIO DI RESIDENZA O SEDE LEGALE
L'Assicurato deve immediatamente comunicare all'Assicuratore ogni variazione della residenza o della sede legale in corso di Contratto al seguente indirizzo: Aon Advisory and Solutions S.r.l., Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Ove tale comunicazione non venga effet- tuata, in caso di Sinistro, se il Premio previsto per la nuova residenza o sede legale del Proprietario del Veicolo è differente da quello pagato dal Contraente/Assicurato, si applica quanto previsto all'art. 3.4.
ART. 1.8 AGGRAVAMENTO E DlMlNUZlONE DEL RlSCHlO
L'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare co- municazione scritta all'Assicuratore secondo le modalità previste dall'art.1.6, di ogni circostanza che può determinare una diminuzione o un aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indenniz- zo e la stessa cessazione del presente Contratto. Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato il presente Contratto, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio; poichè l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'Assicuratore, quest'ultimo può recedere dal presente Contratto.
ART. 1.9 RlVALSA DELL'ASSlCURATORE
Nel caso in cui una richiesta di indennizzo prevista dal presente Contratto dovesse rivelarsi fraudolenta o fossero usati mezzi o espedienti fraudolenti per ottenere un’indennità attraverso il presente Contratto, tutti gli indenniz- zi eventualmente pagati dall’Assicuratore dovranno essere considerati per- cepiti indebitamente e l’Assicuratore sarà autorizzato a recuperare tutti gli indennizzi corrisposti, direttamente o indirettamente, a causa di tale frode o mezzi ed espedienti fraudolenti.
ART. 1.10 MODIFICHE DEL CONTRATTO
Ogni modifica del Contratto dovrà essere effettuata e provata per iscritto.
ART. 1.11 ONERI FISCALI E AMMINISTRATIVI E REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a ca- rico dell’Assicurato.
L’ammontare del premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso ap- plicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applica- bili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.
Relativamente alle Garanzie Danni:
Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket).
Relativamente alle Garanzie Assistenza:
Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:
RAMO MINISTERIALE | PERDITE PECUNIARE | ASSISTENZA |
DESCRIZIONE GARANZIA | Rimborsi | Assistenza |
PERCENTUALE DI PREMIO ATTRIBUITO AL RAMO | 1,00 % | 99,00 % |
IMPOSTE APPLICATE | 21,25 % | 10,00 % |
ART. 1.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Al presente Contratto si applica la legge italiana.
Qualsiasi controversia tra l’Assicuratore e/o l’Assicurato e/o la Contraente in relazione all’esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Con- tratto, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
ART. 1.13 PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Con- tratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.
ART. 1.14 ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a comunicare all’Assicuratore l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazio- ni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall’Assicurato) in relazione al Veicolo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e in particolare all’Assicuratore, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
ART. 1.15 SANZIONI ED EMBARGO
Le Garanzie non sono operanti e l’Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l’Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l’Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a san- zioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.
ART. 1.16 CONFLlTTO Dl lNTERESSl
Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, l’Assicuratore, è parte del gruppo Societè Generale. Il Contratto può essere distribuito da interme- diari assicurativi che fanno parte del Gruppo Societè Generale. L’Assicurato- re si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio all’Assicurato ove si presentasse una situazione di conflitto di interesse.
ART. 1.17 - RECLAMI
L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, fax 00.000.00.000/745 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, nei seguenti casi:
• reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Co- dice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e rias- sicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
• reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il recla- mante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
• reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivol- gersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione del- le controversie quali: la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamen- te dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsa- bile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito po- sitivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. La negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attiva- bile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti
50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’al- tra,astipulareunaccordoconilqualecisiimpegnaacooperarelealmen- te per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; deno- minazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel ter- mine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relati- ve circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www. xxxxx.xx alla sezione “Per il Consumatore” - sottosezione “Come presentare un reclamo”. Il re- clamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution
- ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/) chie- dendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
PARAGRAFO 2:
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DANNI
Con il presente Contratto, Sogessur, ferme le condizioni, le Esclusioni, i Limi- ti e i Massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, fornisce una copertura assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo e derivanti dagli eventi garantiti dai pacchetti elencati di seguito.
ART. 2.1 OGGETTO DELLA COPERTURA - VEICOLI ASSICURABILI E FOR- MALITÀ DI AMMISSIONE ALLA COPERTURA
Le Garanzie Xxxxx previste dal presente Contratto operano a condizione che il Veicolo abbia le seguenti caratteristiche:
• sia immatricolato in Italia;
• abbia un peso massimo autorizzato a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
• abbia un valore compreso tra 4.000 e 100.000 Euro, al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione;
• sia stato immatricolato da meno di otto anni, al momento della sot- toscrizione del Modulo di adesione (a tal fine si tiene conto del tempo trascorso tra la data di prima immatricolazione del Veicolo e la data di sottoscrizione del Modulo di adesione);
• non sia un veicolo adibito a noleggio senza conducente;
• non sia un motociclo o un ciclomotore;
• non sia un veicolo a marchio Lotus sprovvisto di antifurto satellitare;
• non sia un taxi o un veicolo adibito a scuola guida.
Sono esclusi i veicoli che non rispettano le condizioni precedenti e i veicoli immatricolati a meno di 100 esemplari all’anno o i veicoli delle seguenti marche: Aston Xxxxxx, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, McLaren, Xxxxxxxx, Maybach, MG, Morgan, MVS, Pagani, RoIls Royce. Oltre a quanto precede, le Garanzie Xxxxx previste dal presente Contratto ope- rano a condizione che:
• l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di adesione;
• il Premio previsto dal presente Contratto sia stato pagato.
ART. 2.2 – GARANZIE
ll Contratto copre i danni materiali e diretti sofferti in caso di perdita totale o parziale del Veicolo, derivanti dagli eventi garantiti da uno dei pacchetti elencati di seguito:
ART. 2.2.1 – PACCHETTO “BASE”
Cosa è garantito:
• Furto totale: Xxxxx materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o ra- xxxx. La Garanzia è limitata al Danno totale del Veicolo ed è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso, fatta eccezio- ne per il caso di rapina ex art. 628 I comma c.p.
• Incendio: Xxxxx materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scop- pio o esplosione. La Garanzia è limitata al Danno totale del Veicolo.
ART. 2.2.2 – PACCHETTO “A”
Cosa è garantito:
• Furto totale: Xxxxx materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o ra- xxxx.
• Tentato furto: Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasio- ne del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.
La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiu- so, fatta eccezione per il caso di rapina rapina ex art. 628 I comma c.p., e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce riconducibili al furto.
• Incendio: Xxxxx materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scop- pio o esplosione.
L’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civil- mente responsabile a sensi di legge, fino a 155.000,00 Euro per Sinistro, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplo- sione o scoppio del Veicolo non in circolazione:
• A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
• A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).
ART. 2.2.3 – PACCHETTO “B”
Cosa è garantito:
• Furto totale: Xxxxx materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o ra- xxxx.
• Tentato furto: Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasio- ne del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.
La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso, fatta eccezione per il caso di rapina ex art. 628 I comma c.p., e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce riconducibili al furto.
• Incendio: Xxxxx materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scop- pio o esplosione.
L’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civil- mente responsabile a sensi di legge, fino a 155.000,00 Euro per Sinistro, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplo- sione o scoppio del Veicolo non in circolazione:
• A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
• A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).
• Atti vandalici: danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l’esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
• Eventi naturali: La Compagnia garantisce nel limite di:
▸ €3.000 per sinistro e anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato inferiore ad €20.000,
▸ €5.000 per sinistro e per anno assicurativo, se il veicolo assicura- to ha un valore dichiarato superiore ad €20.000, e comunque nel limite del valore di mercato del veicolo al momento del Sinistro,
l’Indennizzo dei danni materiali e diretti al veicolo assicurato cagionati da:
- trombe d’aria, uragani, tempeste a dall’azione diretta del vento o dall’impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul veicolo;
- frane, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- inondazioni, grandine o neve
• Animali selvatici: Xxxxx materiali e diretti al veicolo causati da ani- mali selvatici che attraversano strade statali/provinciali, a condizione che venga richiesto l’intervento dell’Autorità Pubblica. La garanzia è prestata nel limite di 2.000 Euro per sinistro e per anno.
• Garanzie aggiuntive:
- Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a
500,00 Euro per Sinistro;
- Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sini- stro e anno assicurativo;
- Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Si- nistro e anno assicurativo;
- Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrova-
mento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
- Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia riacquistato dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
- Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a
500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
• Cristalli: Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Vei- colo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L’Assicuratore rimborserà l’Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1000 Euro per non più di due sinistri per anno assicurativo.
• Assistenza: Si rimanda alle “Norme che regolano la Garanzia Assisten- za”.
ART. 2.2.4 – PACCHETTO “C LIGHT”
Cosa è garantito:
• Furto totale: Xxxxx materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o ra- xxxx.
• Tentato furto: Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasio- ne del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.
La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso, fatta eccezione per il caso di rapina ex art. 628 I comma c.p., e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce riconducibili al furto.
• Incendio: Xxxxx materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scop- pio o esplosione.
L’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civil- mente responsabile a sensi di legge, fino a 155.000,00 Euro per Sinistro, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplo- sione o scoppio del Veicolo non in circolazione:
• A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi);
• A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo);
• Atti vandalici: danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l’esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
• Eventi naturali: : La Compagnia garantisce nel limite di:
▸ €3.000 per sinistro e anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato inferiore ad €20.000,
▸ €5.000 per sinistro e per anno assicurativo, se il veicolo assicura- to ha un valore dichiarato superiore ad €20.000, e comunque nel limite del valore di mercato del veicolo al momento del Sinistro, l’Indennizzo dei danni materiali e diretti al veicolo assicurato
cagionati da:
- trombe d’aria, uragani, tempeste e dall’azione diretta del vento o dall’impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul veicolo;
- frane, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- inondazioni, grandine o neve.
• Animali selvatici: Xxxxx materiali e diretti al veicolo causati da animali selvatici che attraversano strade statali/provinciali, a condizione che venga richiesto l’intervento dell’Autorità Pubblica. La garanzia è pre- stata nel limite di 2.000 Euro per sinistro e per anno.
• Garanzie aggiuntive:
- Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a
500,00 Euro per Sinistro;
- Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sini- stro e anno assicurativo;
- Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Si- nistro e anno assicurativo;
- Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrova-
mento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
- Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia ri- acquistato dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
- Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a
500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
• Cristalli: Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Vei- colo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L’Assicuratore rimborserà l’Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1000 Euro per non più di due sinistri per anno.
• Kasko Collisione: Xxxxx materiali al Veicolo conseguenti a collisione
con un veicolo identificato.
• Assistenza: Si rimanda alle “Norme che regolano la Garanzia Assisten- za”.
ART. 2.2.5 – PACCHETTO “C”
Cosa è garantito:
• Furto totale: Xxxxx materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o ra- xxxx.
• Tentato furto: Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasio- ne del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.
La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmen- te chiuso, fatta eccezione per il caso di rapina ex art. 628 l comma c.p., e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce ricondu- cibili al furto.
• Incendio: Xxxxx materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scop- pio o esplosione.
L’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a 155.000,00 Euro per Sini- stro, per danneggiamenti involonta riamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:
• A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
• A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).
• Atti vandalici: danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l’esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
• Eventi naturali: : La Compagnia garantisce nel limite di:
▸ €3.000 per sinistro e anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato inferiore ad €20.000,
▸ €5.000 per sinistro e per anno assicurativo, se il veicolo assicura- to ha un valore dichiarato superiore ad €20.000, e comunque nel limite del valore di mercato del veicolo al momento del Sinistro,
l’Indennizzo dei danni materiali e diretti al veicolo assicurato ca- gionati da:
- trombe d’aria, uragani, tempeste e dall’azione diretta del vento o dall’impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul veicolo;
- frane, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- inondazioni, grandine o neve.
• Animali selvatici: Xxxxx materiali e diretti al veicolo causati da ani- mali selvatici che attraversano strade statali/provinciali, a condizione che venga richiesto l’intervento dell’Autorità Pubblica. La garanzia è pre- stata nel limite di 2.000 Euro per sinistro e per anno.
• Garanzie aggiuntive:
- Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a
500,00 Euro per Sinistro;
- Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sini- stro e anno assicurativo;
- Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Si- nistro e anno assicurativo;
- Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrova-
mento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
- Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia riacquistato dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
- Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a
500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
• Cristalli: Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Vei- colo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L’Assicuratore rimborserà l’Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1.000 Euro per non più di due sinistri per anno assicurativo.
• Kasko: Xxxxx materiali al Veicolo conseguenti a un Evento acciden- tale: impatto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
• Assistenza: Si rimanda alle “Norme che regolano la Garanzia Assistenza”.
ART. 2.3 – VALORE DICHIARATO
Il valore dichiarato corrisponde a quello riportato nel contratto di Finanzia- mento.
Tale valore non può essere superiore:
• Per i Veicoli Nuovi: al valore specificato nel contratto di Finanziamen- to e riferito al Veicolo inclusi gli accessori e le opzioni elencate nella fattura, fino ad un massimo pari al prezzo di listino oltre gli accessori elencati in fattura.
• Per i Veicoli Usati: al valore specificato nel contratto di Finanziamento e riferito al Veicolo (inclusi gli accessori e le opzioni elencate nella fat- tura di acquisto) o, in sua assenza, nel mensile Quattroruote. Qualun- que sia il valore riportato nella fattura, il valore del Veicolo Usato non può essere più alto della valutazione (valore) del veicolo indicato da Quattroruote, incrementato del 10% alla data di acquisto.
Il Valore dichiarato, sia per i Veicoli sia per gli accessori, include l’IVA se l’As- sicurato non è legittimato a recuperare tale imposta.
ART. 2.4 – ESCLUSIONI
Le Garanzie Xxxxx previste dal presente Contratto non saranno efficaci
nei seguenti casi:
1. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'ac- celerazione artificiale di particelle atomiche;
3. Partecipazione a gare, competizioni ed eventi sportivi, salvo in caso di gare regolarmente svolte presso l'ACl e/o il CSAl;
4. Semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Vei-
colo;
6. Dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
7. Colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, salvo che siano state sottoscritte le garanzie Kasko Collisione e Kasko relativa ai pacchetti C e C Light;
8. Danni causati o aggravati dal trasporto nel Veicolo di sostanze in- fiammabili, esplosive, corrosive o combustibili;
9. l veicoli che non siano coperti da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza del Contratto o al momento del Sinistro.
Per le Garanzie Kasko x Xxxxx Collisione (Pacchetto C Light e C), l'Assi- curatore non assicura i danni:
1. Provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
2. Provocati dal Conducente non abilitato alla guida, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
3. Cagionati da cose o da animali trasportati sul Veicolo;
4. Cagionati da operazioni di carico e scarico;
5. Subiti a causa di manovre di traino attivo opassivo al soccorso;
6. Alle sole ruote (non congiuntamente ad altro danno indennizza-
PARAGRAFO 3:
DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO
ART. 3.1 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
bile);
7. Subiti dal Veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del codice della strada.
Sono altresì esclusi, per il ricorso terzi, i danni:
1. Subiti dall'Assicurato o dalle cose in custodia o possesso dell'As-
In relazione alle Garanzie Xxxxx, il Risarcimento si determina con le seguenti modalità:
• In caso di Danno Totale: il Risarcimento è basato sul valore dichia- rato, ridotto del deprezzamento dipendente dalla vetustà del Veicolo indicata all’art. 3.2 e diminuito della Franchigia e dello Scoperto indi-
sicurato;
2. Subiti dal Conducente, dal Proprietario così come dalle persone
non considerati come terzi dalla legge;
3. Da inquinamento e contaminazione.
cati all’art. 3.3.
• ln caso di Danno Parziale: il Risarcimento è basato sui costi di ripa- razione secondo le modalità definite nel Contratto, diminuito della Franchigia e dello Scoperto indicati all’art. 3.3.
L’ammontare del danno è stabilito direttamente dall’Assicuratore (o dal perito nominato dall’Assicuratore) con l’Assicurato (o la persona da questi designata).
Tutte le spese sostenute prima che il perito nominato dall'Assicuratore abbia valutato il danno o dato il suo consenso non saranno rimborsate a meno che l'Assicurato possa giustificare che si tratti di spese ecce- zionali sostenute per proteggere gli interessi dell'Assicurato e dell'As- sicuratore.
ART. 3.2 – VALUTAZIONE DEL DANNO
Ferme restando le previsioni dell’art. 2.3, la determinazione del danno è ef- fettuata sulla base dei seguenti criteri:
ART. 3.2.1 – PACCHETTO “BASE” (SOLO DANNO TOTALE)
• L'ammontare del danno sarà pari al valore dichiarato, ridotto del deprezzamento dipendente dalla vetustà del Veicolo sulla base della seguente tabella.
• Per i Veicoli Nuovi, il deprezzamento sarà calcolato sulla base dei giorni trascorsi dalla prima immatricolazione. Per i Veicoli Usati il deprezzamento è calcolato sulla base dei giorni intercorrenti tra la data di efficacia del Con tratto e la data del Sinistro.
VERIFICARSI DEL DANNO | DEPREZZAMENTO |
Entro 180 giorni | 0% |
Entro 180 giorni | Sulla base della quotazione di Quattroruote |
Gli importi di cui sopra non considerano la Franchigia o lo Scoperto (cfr. art 3.3).
ART. 3.2.2 – PACCHETTO “A, B, C LIGHT E C”
A. In caso di Danno Totale
L'ammontare del danno sarà uguale al Valore dichiarato ridotto del deprezzamento, dipendente dalla vetustà del Veicolo sulla base della seguente tabella. Per i Veicoli Nuovi, il deprezzamento sarà calcolato dal giorno di prima immatricolazione. Per i Veicoli Usati, il deprezzamento sarà calcolato sulla base dei giorni tra- scorsi tra la data di decorrenza del Contratto e la data del sinistro.
VERIFICARSI DEL DANNO | DEPREZZAMENTO |
Tra 1 e 365 giorni | 0% |
Tra 366 e 730 giorni | 20% |
Tra 731 e 1095 giorni | 40% |
Tra 1096 e 1460 giorni | 50% |
Tra 1461 e 1825 giorni | 60% |
Opzione Valore a nuovo 24 mesi:
ln Deroga a quanto indicato nella tabella sopra riportata, se l'Assicu- rato sceglie questa opzione, in caso di Perdita Totale del Veicolo, con acquisto presso il medesimo Concessionario, di un nuovo Veicolo con Valore uguale o superiore rispetto al Veicolo precedente, l'As- sicuratore non applicherà alcun deprezzamento al Valore dichiara- to durante i primi 24 mesi (730 giorni) a partire dal giorno di prima immatricolazione.
L’opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione del Contratto barrando l’apposito campo del Modulo di Adesione.
ln caso di Veicoli più vecchi di cinque anni, il deprezzamento è incre- mentato del 10% per ogni anno successivo (365 giorni). Gli importi di cui sopra non considerano la Franchigia o lo Scoperto (cfr. art 3.3).
B. ln caso di Danno Parziale
ln caso di Danno Parziale, l'indennizzo corrisponderà al Costo delle riparazioni. Si considera che il Costo delle riparazioni non ecceda il Valore di mercato del Veicolo al momento del danno. I costi delle riparazioni sono determinati applicando sul prezzo del- le parti sostituite il deprezzamento dovuto alla vetustà e allo sta- to del Veicolo, basato sulla tabella di cui all'art. 3.2.2 per i Veicoli Nuovi e i Veicoli Usati.
Se le riparazioni sono eseguite da un Centro Convenzionato e si tratta di Veicoli immatricolati da meno di tre anni, il valore del pez- zo rimpiazzato sarà calcolato senza prendere in considerazione al- cun deprezzamento.
L'assicuratore non sostiene :
A. le spese per modifiche o migliorie applicate al veicolo
B. costi e danni dovuti al recupero del Veicolo;
C. spese di parcheggio;
D. danni da mancato utilizzo del Veicolo o dal suo deprezzamento.
ART. 3.3 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Con riferimento a ciascun pacchetto, trovano applicazione le Franchigie e gli Scoperti di seguito indicati.
ART. 3.3.1 – PACCHETTO “BASE”
(come menzionato all’art. 2.2.1, la Garanzia si applica solo in caso di danno totale).
Franchigie o Scoperti saranno applicati esclusivamente ai Proprietari resi- denti o aventi sede legale alla data del sinistro nelle provincie di:
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - lS - MT - PZ - SA - TA - VV, per le quali
si applica uno scoperto del 25%, RM - TO, per le quali si applica uno
scoperto del 20%, AQ – BN – CH - CT –KR – LE – LT – MB – ME – MI- PA –
RC - Rl -, per la quale si applica uno scoperto del 15%.
ART. 3.3.2 – PACCHETTO “A, B, C Light e C”
(le Garanzie sono descritte agli artt. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5).
In caso di Danno Totale
Franchigie o Scoperti saranno applicati esclusivamente ai Proprietari resi- denti, alla data del sinistro, nelle provincie di:
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - lS - MT - PZ - SA - TA - VV, per le quali
si applica uno scoperto del 25%, RM - TO, per le quali si applica uno
scoperto del 20%, AQ – BN – CH - CT – KR– LE – LT – MB – ME – MI- PA –
RC - Rl -, per la quale si applica uno scoperto del 15%.
ln caso di Danno Parziale
L’Assicuratore risarcirà il Sinistro con l’applicazione di:
A. Una Franchigia di 300 Euro per riparazioni effettuate da un Centro Convenzionato;
B. Uno Scoperto del 20% con un minimo di 1.500 Euro per riparazioni effettuate da altre officine.
Per la Garanzia Cristalli, l'Assicuratore applicherà una Franchigia di 250 Euro a meno che le riparazioni non siano effettuate presso un Cen- tro Convenzionato.
Si riportano di seguito quattro esempi.
1. “ Franchigia “ è la parte del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Assicurato.
Ad esempio: pacchetto C
Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000 € Franchigia: 300 €
Ammontare del Risarcimento: 700 €
2. “ Scoperto” è la parte del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato.
Ad esempio: pacchetto C
Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000 € Scoperto: 20% (200 €)
Ammontare del Risarcimento: 800 €
3. Se per lo Scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rap- presenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato.
Ad esempio: pacchetto C
Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000 € Scoperto: 20% con un minimo di 1.500 € Ammontare del Risarcimento: 0 €
4. “Limite di Risarcimento” (o Massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
Ad esempio: pacchetto C
Costi di riparazione garanzia cristalli: 2000 € Limite di Risarcimento: 1000 €
Ammontare del Risarcimento: 1000 €
ART. 3.4 – REGOLA PROPORZIONALE
Se, al momento del Sinistro:
a. il valore del Veicolo è superiore al valore dichiarato, l'Assicuratore è responsabile del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e il valore del Veicolo;
Esempio: Pacchetto B , in caso di danno parziale Valore dichiarato: 10.000 €
Valore commerciale: 15.000 € Rapporto: 10.000/15.000 = 66%
Importo danno parziale: 1.000 €
Valore dell’indennizzo dopo aver applicato la regola proporzionale: 1000 € * 66% = 660,00 €
b. la residenza o la sede legale dell'Assicurato è diversa da quella di- chiarata e il premio è inferiore rispetto a quello che avrebbe dovu- to essere, l'Assicuratore è responsabile dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che avrebbe dovuto essere applicata.
Esempio: Pacchetto B , in caso di danno totale Valore dichiarato : 15.000 €
Importo premio Zona 4 : 402 € Franchigia (Zona 4) : 15%
Valore dell’indennizzo Zona 4: 15.000 – 2.250 = 12.750 €
Importo premio Zona 2 : 675 €
Valore dell’indennizzo dopo aver applicato la regola proporzionale: 12.750 x (402/675) = 7.593 €
ART. 3.5 – RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del Veicolo rubato:
1. l’Assicurato o il Proprietario si impegna a:
x. xxxxx immediato avviso al centro assistenza clienti indicato al successivo art. 4.1 e all’Assicuratore, appena ne abbia avuto no- tizia e
b. provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Au- torità competenti al centro assistenza clienti indicato al successi- vo art. 4.1 e all’Assicuratore
2. Il Proprietario del Veicolo è tenuto a compiere tutte le formalità relative al cambio di proprietà a favore dell’Assicuratore mettendo a disposi- zione dell’Assicuratore tutti i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Se il Veicolo Assicurato è recuperato entro 30 giorni dalla data di denuncia di furto alle competenti autorità, l'Assicurato deve ripren- derne possesso e l'Assicuratore indennizzerà i Danni Parziali even- tualmente subiti dal Veicolo in occasione del sinistro entro i limiti garantiti.
Qualora il Veicolo venga recuperato prima del pagamento dell’Indennizzo l’Assicuratore indennizzerà il danno parziale, ove risarcibile, eventualmente subito dal Veicolo in occasione del Sinistro.
Qualora il Veicolo venga recuperato dopo il pagamento dell’Indennizzo o trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia di furto alle competenti autorità, il Veicolo, diviene di proprietà di Sogessur.
ART. 3.6 - DANNO TOTALE DEL VElCOLO
ln caso di Danno Totale, l'Assicuratore ha il diritto di acquisire i diritti sul relitto. Su richiesta dell'Assicuratore, il Proprietario deve produrre:
1. estratto generale cronologico con annotazione di perdita di pos- sesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il PRA;
2. certificato di proprietà del veicolo con annotazione della perdita di possesso, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richie- sta del documento presso il PRA;
3. il certificato di perdita di possesso del veicolo dal Pubblico Regi- stro Automobilistico (PRA), attestante che il Veicolo assicurato non è più in funzione ed è stato smantellato.
PARAGRAFO 4:
DENUNCIA DI XXXXXXXX E RELATIVE FORMALITÀ
ART. 4.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ln caso di sinistro verificatosi in ltalia, l'Assicurato deve:
a. darne tempestiva notizia all'Assicuratore:
entro 3 giorni dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza del Sinistro, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, eventuali testimoni e il luogo dove si trova il Veicolo. Per tele- fono: contattando il centro assistenza clienti gestito da Aon Advisory and Solutions S.r.l. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxxx al numero 02 45422607; o per posta scrivendo al medesimo indirizzo o per posta elettronica: Xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx o per fax: al numero 00 00000000.
L'operatore fornirà tutte le informazioni relative alle procedure di regi- strazione e richiederà l'invio della documentazione necessaria utiliz- zando una delle modalità sopra indicate comprensiva di tutte le sud- dette informazioni e l'inoltro della denuncia alla competente autorità (cfr. lettera b).
b. presentare denuncia scritta all'autorità competente, fornendo il numero delle Convenzioni assicurative indicate nel Certificato di assicurazione e il nome dell'Assicuratore. ln caso di Danno parzia- le (che riguardi gli accessori o talune parti del Veicolo), è necessa- rio elencare esattamente nella denuncia ogni singolo danno. Qua- lora il sinistro si verifichi all'estero, l'Assicurato deve presentare denuncia presso l'autorità locale e, al rientro in ltalia, deve ripre- sentare la denuncia alle autorità italiane competenti.
c. fornire, su richiesta dell'Assicuratore, oltre alla denuncia:
1. Tutte le chiavi originariamente fornite con il Veicolo e ogni even- tuale chiave aggiuntiva e/o sostitutiva
2. Copia della fattura di vendita del Veicolo Non appena possibile dopo la denuncia:
3. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del Veicolo o, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobili- stico
4. Certificato di proprietà del Veicolo con annotazione della perdita di possesso o, in via provvisoria, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico
5. Procura a vendere a favore dell’Assicuratore
6. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui lo stesso dichiari di rientrare o meno tra i soggetti che hanno diritto al recupero dell’lVA sul Veicolo, ai fini del D.P.R. 633/72 entro 5 giorni dalla li- quidazione o non appena possibile:
7. Estratto generale cronologico del Veicolo di cui al precedente punto 3, ove sia stata prodotta la documentazione provvisoria
8. Certificato di proprietà del Veicolo di cui al precedente punto 4,
ove sia stata prodotta la documentazione provvisoria
9. Delega alla rottamazione del Veicolo, se richiesto dall’Assicura- tore L’Assicuratore può richiedere ulteriori documenti ai fini di un’adeguata liquidazione del danno. L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento e a proprie spese, allo scopo di verificare i fondamenti di fatto e di diritto delle informazioni ricevute.
ART. 4.2 – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a. In caso di Perdita Totale
L’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore sarà corrisposto direttamente all’As- sicurato indicato nel Modulo di adesione.
b. ln caso di Perdita Parziale - Riparazione eseguita da un Centro con- venzionato
L’importo dovuto dall’Assicuratore sarà corrisposto direttamente al Centro convenzionato che ha eseguito la riparazione, in presenza di delega all’uo- po fornita dall’Assicurato.
Al momento del ritiro del Veicolo, l’Assicurato pagherà direttamente al Cen- tro convenzionato l’importo dell’eventuale Franchigia o Scoperto (di cui all’art. 3.3), l’importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento delle parti sostituite, se applicabile, e l’IVA nel caso in cui l’Assicurato sia in grado di recuperare tale imposta.
c. ln caso di Perdita Parziale - Riparazione non eseguita da un Centro convenzionato
L’importo dovuto dall’Assicuratore sarà corrisposto direttamente all’Assicurato. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’Assicuratore sia entrato in possesso dell’intera do- cumentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse.
PARAGRAFO 5:
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA
ART. 5.1 – PRESTAZIONI
La Garanzia Assistenza comprende le seguenti prestazioni:
1. Depannage - lntervento officina mobile (prestazione valida solo in Italia)
Qualora a seguito di guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mo- bile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il Veicolo, l’officina mobile stessa procederà al traino nel rispet- to della procedura prevista dalla prestazione n. 2 “Soccorso stradale”. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio even- tualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
2. Soccorso stradale
Qualora in conseguenza di Sinistro, il Veicolo non possa proseguire la marcia o, comunque, siano venute meno le condizioni di sicurezza ne- cessarie per la prosecuzione del viaggio e non sia possibile intervenire con un’officina mobile, la Centrale Operativa invierà all’Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell’im- mobilizzo fino al dealer venditore, purché entro i 50 km dal luogo dell’immobilizzo o, in alternativa, alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice. In caso di chiusura del Punto di Assistenza, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo pres- so un deposito.
La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l’accesso.
Ove l’Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, do- vrà sostenere in proprio l’eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibil- mente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
Nel caso di fermo del Veicolo in Italia avvenuto in autostrada, qualora l’Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. ln caso contrario i costi verranno sostenuti dall’Assicurato e successiva- mente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Vei- colo subisca il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comun- que escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.
3. Recupero difficoltoso del Veicolo
Qualora in caso di Incidente stradale, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti dan-
• 30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del Veicolo e in caso di riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il concessionario venditore del Veicolo; ridotti a 15 giorni in caso di non riacquisto di un autoveicolo presso lo stesso concessiona- rio venditore del Veicolo.
L’erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell’ordina- mento giuridico del paese presso cui viene richiesta l’autovettura non- ché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autono- leggio presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell’Assicurato.
5. lnvio pezzi di ricambio (prestazione valida all’estero)
Qualora, in viaggio, in caso di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo rimasto immobilizzato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Ope- rativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il co- sto dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell'Assicuratore.
6. Taxi
Qualora sia stata erogata la prestazione Soccorso stradale e la ripara- zione del Veicolo non possa essere completata nella stessa giornata dell’immobilizzo, Sogessur S.A., dopo aver verificato con il Punto di Assistenza che ha in carico il Veicolo i tempi necessari per la riparazio- ne, potrà autorizzare il costo di un taxi per accompagnare l’Assicurato ed eventuali passeggeri trasportati all’hotel, alla stazione, all’aeroporto o a ritirare l’auto sostitutiva. Sogessur S.A. terrà a proprio carico tali co- sti fino ad un importo massimo di Euro 50,00 per evento.
7. Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio
Qualora, in caso di Sinistro, il Veicolo sia rimasto immobilizzato e per la riparazione siano necessarie almeno 16 ore di Manodopera, oppure in caso di infortunio o malattia imprevista che impedisca all’Assicura- to la prosecuzione del viaggio con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa mette in condizione l’Assicurato stesso di continua- re il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione un biglietto aereo (clas- se economica) o ferroviario (prima classe) o in alternativa un Veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) di pari categoria del Veicolo assicurato e fino ad un massimo di 7 gior- ni consecutivi.
Relativamente all'auto a noleggio, restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbli- gatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, che dovrà essere versato direttamente dall'Assicu- rato.
neggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soc- corso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stra- dale, tenendo l’Assicuratore a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro. La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l’accesso.
Qualora in caso di Sinistro l’Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, l’As- sicuratore, tramite la Centrale Operativa, fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'lncidente stradale durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equipara- te (percorsi fuoristrada).
4. Auto in sostituzione
Qualora sia stata erogata la prestazione Soccorso stradale e la ripa- razione del Veicolo richieda almeno 3 ore di Manodopera certificate dall’officina autorizzata che ha in carico il Veicolo, in accordo con i tempari ufficiali stabiliti dal Punto di Assistenza, Sogessur S.A. mette a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della stessa, un’autovettura in sostituzione, senza autista, adibita ad uso privato, di categoria B, a chilometraggio illimitato fino ad un massimo di:
• 15 giorni a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui ripa- razione viene eseguita presso il concessionario venditore del Vei- colo; ridotti a 5 giorni se la riparazione non viene eseguita presso il
8. Viaggio per il recupero del Veicolo
Qualora, in caso di Sinistro il Veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente e sia stato riparato sul posto o nel caso di furto sia stato ritrovato dove è stato perpetrato il furto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizio- ne dell’Assicurato un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, oppure mette a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo alla residenza dell’Assicurato te- nendo l’Assicuratore a proprio carico il relativo costo. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
9. Rimpatrio del Veicolo (prestazione valida all’estero)
Qualora in caso di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato, e ciò compor- ti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di Manodopera, oppu- re in caso di furto il Veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’e- stero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società.
• Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risul- tasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo tra- sporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Assicuratore a proprio carico l'importo massimo cor-
concessionario venditore del Veicolo;
rispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.
• Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato
la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.
• Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
10. Consulenza medica
Qualora, in viaggio con il Veicolo assicurato, a seguito di Infortunio o malattia imprevista, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico cu- rante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.
11. Spese d'albergo
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò richieda una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo l’Assicu- ratore direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 520,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro e per anno assicurati- vo (Assicurato e trasportati).
12. Anticipo spese di prima necessità
Qualora, in conseguenza di Sinistro, l’Assicurato debba sostenere del- le spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massi- mo di Euro 2.600,00 per Sinistro.
L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammonta- re della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione diven- terà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ri cevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate. Al rientro l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata en- tro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
13. Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in con- seguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall’autorità, fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione civile. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.
14. Anticipo spese legali (prestazione valida solo all’Estero) In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamen- te, anticipa per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 1.100,00.
La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.
15. lnterprete all'estero
Qualora l’Assicurato, ricoverato presso una struttura ospedaliera, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, Sogessur S.A. met- te a disposizione un interprete telefonico o, in alternativa, provvede ad inviarlo direttamente sul posto. Nel caso di invio sul posto So- gessur S.A. si assumerà i relativi costi fino alla concorrenza di Euro 520,00 per evento.
16. Invio di un autista
Qualora in viaggio, in seguito ad Infortunio o malattia imprevista, l’As- sicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Vei- colo, e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposi- zione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso alla residenza dell’Assicurato.
Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative a carbu- rante ed agli eventuali pedaggi autostradali.
ART. 5.2 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, inci- denti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, xxxxx xxxxxx- le, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, deten- zione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra au- torità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allu- vioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazio- ne del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o loro com- ponenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di
recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria,
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) fallimento del vettore o di qualsiasi fornitore;
k) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispon- dere;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
La Garanzia assistenza, inoltre, non è operativa in caso di:
a) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della casa co- struttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
b) Conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
c) Xxxxxxx non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
d) Xxxxxxx non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
e) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigen- ti o alle indicazioni della carta di circolazione;
f) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
g) fatti derivanti da partecipazione da parte del Conducente a gare o com-
petizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
ART. 5.3 –DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
a) Sogessur S.A. non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed au- torizzazione da parte della Centrale Operativa;
b) Sogessur S.A. si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto o dalla legge;
c) Sogessur S.A. non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle pre- stazioni di assistenza dovute;
d) Sogessur S.A. tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capi- tale stabilito all’art. 5.1 in relazione a ciascuna di esse. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato;
e) Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimbor- so all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
f) Sogessur S.A. non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito.
ART. 5.4 – SINISTRI
In caso di Sinistro, relativo alla Garanzia Assistenza, l’Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso a Sogessur S.A. secondo quanto previsto nelle singole pre- stazioni. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile);
b) darne avviso a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
c) mettere a disposizione di Xxxxxxxx S.A. tutta la documentazione utile alle
indagini ed alle verifiche del caso.
Sogessur S.A. corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
Fermo restando quanto precede, in caso di richiesta di assistenza, l’Assicu- rato o chi per esso, deve contattare Sogessur S.A. ai seguenti recapiti: nume- ro verde 800811142, numero nero (dall’estero) 0642115775. L’Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita, il proprio nome e cognome, l’indirizzo e luogo da cui chiama, l’eventuale recapito te- lefonico, il numero di targa del Veicolo.
Eventuali richieste di rimborso, accompagnate dei documenti giustificati- vi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa di Sogessur S.A., dovranno essere inoltrate a Sogessur S.A. presso Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 – Xxxx.
Al verificarsi di un Sinistro l’Assicurato dovrà inoltre:
a) farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua richiesta di assisten- za, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rim- borso;
b) comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.
AVVERTENZA: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla
Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Le prestazioni di assistenza vengono erogate dalla Centrale Operativa nell’imme- diatezza della richiesta dell’Assicurato. Qualora, nei casi residui, dovesse essere operato un rimborso all’assicurato, la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dal momento in cui l’Assicuratore è entrato in possesso dell’intera documenta- zione”.
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1. Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2. Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazio- ne delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche,attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679)
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4. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agen- zia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5. ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.
6. Limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/201Ø. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.
7. Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679
8. “Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/ home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.home/ docweb/-/docweb-display/docweb/4535524, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.
Pacchetto A - GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: lNCENDlO, FURTO, RAPlNA ex art. 628, comma l, c.p., RlCORSO TERZl, RlSCHlO LOCATlVO (art. 2.2.2)
Pacchetto B - GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: lNCENDlO, FURTO, RAPlNA ex art. 628, comma l, c.p., RlCORSO TERZl, RlSCHlO LOCATlVO, ALTRE GARANZIE: ATTl VANDALlCl, EVENTl NATURALl, ANlMALl SELVATlCl, CRlSTALLl, GARANZlE AGGlUNTlVE (art. 2.2.3) e ASSlSTENZA (art. 5.1)
Pacchetto C - TUTTE LE GARANZIE DEL PACCHETTO B + GARANZIA KASKO (art.2.2.5)
Pacchetto C Light - TUTTE LE GARANZIE DEL PRODOTTO B + GARANZIA KASKO COLLISIONE (art. 2.2.4)
Opzione Valore a nuovo 24 mesi (Solo per i pacchetti A, B, C light e C)
Data di decorrenza 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento Durata pari a :[ ] mesi.
Premio di assicurazione imposte incluse […......…] di cui retrocesso all´intermediario a titolo di remunerazione [ ].
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato per la Conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Avvertenza: Xxx contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, gli stessi hanno diritto di ricevere il Set informativo previsto dal regolamento IVASS 41/2018.
Nei contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, non sia superiore a 100 euro, l’aderente ha diritto di ricevere il DIP Danni e/o il DIP Vita ed il DIP Aggiuntivo.
Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono le condizioni di assicurazione. Si precisa che gli assicurati hanno sempre diritto di richiedere le condizioni di assicurazione nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensidella regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
ll sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell´lnformativa precontrattuale di cui all´art. 56 del Regolamento lVASS n. 40/2018 e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo di cui al Regolamento lVASS 41/2018: DlP Danni, DlP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, oltre al Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Contratto.
Data (gg/mm/aa): ………………………………............ Firma (leggibile) …..............…………………………………………
ADESIONE AL CONTRATTO
ll sottoscritto, dopo aver preso visione dell´lnformativa precontrattuale e del Set informativo, aderisce al Contratto "lN ClRCOLO PREMlUM"
Data (gg/mm/aa): ………………………………............ Firma (leggibile) …..............…………………………………………
e dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1.3 "Re- cesso dal Contratto"; art. 1.7 "Cambio di residenza o sede legale"; art 1.11 "Oneri fiscali e amministrativi e regime fiscale"; art. 1.15 Sanzioni ed embargo; art. 2.1 "Oggetto della Copertura - Veicoli assicurabili e form alità di ammissione alla copertura"; art. 2.3. "Valore dichiara to; art. 2.4 "Esclusioni"; art. 3.1 "Determinazione del Risarcimento - Procedure per la va lutazione del danno"; art. 3.2 "Valutazione del danno"; art. 3. 3 "Franchigia e Scoperto"; art. 3.4 "Regola proporzionale"; art. 3.5 "Recupero del Veicolo rubato"; art. 3.6 "Danno totale del Veicolo"; art. 4.1 "Obblig hi in caso di sinistro"; art. 5.1 "Prestazioni"; 5.2 "Esclusioni"; art. 5.3 "Disposizioni e Limitazioni"; art. 5.4 "Sinistri.
Data (gg/mm/aa): ………………………………............ Firma (leggibile) …..............…………………………………………
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell´lnformativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Sogessur S.A. per l´ltalia per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa.
Data (gg/mm/aa): ………………………………............ Firma (leggibile) …..............…………………………………………
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
COPlA PER FlDlTALlA
ll sottoscritto sceglie di ricevere ogni ulteriore ed eventuale comunicazione, derivante da modifiche normative, relativa alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set informativo secondo le modalità di seguito prescelte prendendo atto che tali comunicazioni sar anno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito. A tal fine fornisce il/i seguente/i recapito/i:
Fax: E-mail:
Data (gg/mm/aa): ………………………………............ Firma (leggibile) …..............…………………………………………
Il sottoscritto prende atto che il Contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione contenente l’indicazione del pacchetto scelto
e che tale documento vale quale Certificato di Assicurazione.
Pacchetto A - GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: lNCENDlO, FURTO, RAPlNA ex art. 628, comma l, c.p., RlCORSO TERZl, RlSCHlO LOCATlVO (art. 2.2.2)
Pacchetto B - GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: lNCENDlO, FURTO, RAPlNA ex art. 628, comma l, c.p., RlCORSO TERZl, RlSCHlO LOCATlVO, ALTRE GARANZIE: ATTl VANDALlCl, EVENTl NATURALl, ANlMALl SELVATlCl, CRlSTALLl, GARANZlE AGGlUNTlVE (art. 2.2.3) e ASSlSTENZA (art. 5.1)
Pacchetto C - TUTTE LE GARANZIE DEL PACCHETTO B + GARANZIA KASKO (art.2.2.5)
Pacchetto C Light - TUTTE LE GARANZIE DEL PRODOTTO B + GARANZIA KASKO COLLISIONE (art. 2.2.4)
Opzione Valore a nuovo 24 mesi (Solo per i pacchetti A, B, C light e C)
Data di decorrenza 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento Durata pari a :[ ] mesi.
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DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato per la Conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Avvertenza: Xxx contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, gli stessi hanno diritto di ricevere il Set informativo previsto dal regolamento IVASS 41/2018.
Nei contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, non sia superiore a 100 euro, l’aderente ha diritto di ricevere il DIP Danni e/o il DIP Vita ed il DIP Aggiuntivo.
Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono le condizioni di assicurazione. Si precisa che gli assicurati hanno sempre diritto di richiedere le condizioni di assicurazione nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensidella regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
ll sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell´lnformativa precontrattuale di cui all´art. 56 del Regolamento lVASS n. 40/2018 e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo di cui al Regolamento lVASS 41/2018: DlP Danni, DlP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, oltre al Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Contratto.
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e che tale documento vale quale Certificato di Assicurazione.
Sogessur | Société Anonyme | Capitale Sociale € 33 825 000 | Sede legale: Tour X0, 00 xxx xxxxx xxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia | Sede secondaria: Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - xxxxxx | Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi , Codice Fiscale e P.lVA 07420570967 | lscritta nell´elenco dell´Albo delle lmprese di Assicurazione tenuto dall´lVASS al n. l00094