Contratto di locazione per gru per edilizia
Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili
c/x Xxxxxx Schweiz, Casella postale 656, CH-4010 Basilea, Tel. 000 000 00 00, Fax 000 000 00 00
Contratto di locazione per gru per edilizia
tra
la ditta (locatario)
e
la ditta (locatore)
Oggetto: Prezzo della locazione:
Durata della locazione: Periodo di prolungamento:
Termine di disdetta in caso di durata indeterminata dell'affitto:
Inizio della locazione (giorno di spedizione):
Valore assicurato (valore a nuovo):
Assicurazione stipulata da:
Sono considerate parti soggette ad usura ai sensi dell'art. 8g delle condizioni di locazione e di montaggio per gru per edilizia della VSBM:
Condizioni particolari:
Il locatario prende atto delle istruzioni d'uso e di manutenzione della macchina e si impegna ad attenersi alle stesse.
Disposizioni per la spedizione:
Foro legale: Il locatario riconosce per tutte le divergenze derivanti da questo contratto il foro legale del domicilio del locatore.
Condizioni di locazione: Le condizioni di locazione e di montaggio per gru per edilizia dell’Associazione svizzera dell’industria delle macchine edili (stato: novembre 2015) costituiscono parte integrante di questo contratto e vengono esplicitamente riconosciute dal locatario.
Luogo e data:
Il locatore: Il locatario:
Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili
x/x Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 000, XX-0000 Xxxxxxx, Tel. 000 000 00 00, Fax 000 000 00 00
Condizioni di locazione e di montaggio per gru per edilizia
1. Informazioni di carattere generale
Le condizioni riportate qui di seguito valgono per tutti i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto di locazio- ne.
Deroghe da tali condizioni sono valide solamente se pattuite per iscritto tra le parti contraenti.
2. Oggetto della locazione
a) Entità
Il locatore cede al locatario gli apparecchi definiti più in dettaglio nella documentazione di fornitura, incluso le relative istruzioni per l’uso per l’utilizzo all’interno del territorio doganale svizzero.
b) Proprietà
L’oggetto della locazione, incluso le componenti e i relativi accessori, rimane di proprietà esclusiva del locatore durante l’intero periodo di locazione. In caso di spostamento dell’oggetto della locazione da un oggetto edile ad un altro, il locatore va avvertito immediatamente per iscritto.
c) Utilizzo
Senza previo consenso scritto del locatore, all’oggetto della locazione non possono essere apportate modifiche (in particolare l’incorporazione di parti addizionali).
Vanno osservate rigidamente le istruzioni del locatore per l’uso e per la manutenzione nonché le istruzioni rela- tive all’utilizzo appropriato e al carico ammissibile.
Il locatario non è autorizzato a concedere a terzi diritti sull’oggetto della locazione o a cedere a terzi diritti risul- tanti dal contratto di locazione; in particolare è vietata la sublocazione o l’ulteriore locazione dell’oggetto della locazione (eccezioni: sublocazione e ulteriore locazione ad affiliate nonché ad imprese con le quali il locatore è consorziato nell’ambito di un progetto nazionale). In ogni caso questo va annunciato al locatore.
L’oggetto della locazione non deve essere portato all’estero senza il consenso scritto del locatore.
3. Canone di locazione
a) Elementi fondamentali
Il canone di locazione pattuito vale per la durata di locazione concordata per un servizio ad un turno di massi- mo 10 ore al giorno, senza il sabato e la domenica, o per il numero concordato di impieghi.
In caso di servizio a più turni o di un numero maggiore di impieghi va corrisposto un supplemento sul canone di locazione pattuito.
Il canone di locazione è dovuto per l’intera durata della locazione, anche nel caso in cui non dovesse essere sfruttato appieno il normale tempo di utilizzo o nel caso in cui l’oggetto della locazione dovesse essere restitui- to prima del termine della durata di locazione prevista. Nel canone di locazione pattuito non sono inclusi i costi di trasporto, montaggio, smontaggio, imballaggio e assicurazione; questi vengono calcolati addizionalmente. L’oggetto della locazione viene messo a disposizione del locatario nell’area dove ha sede l’attività operativa del locatore.
b) Scadenza
Il canone di locazione va corrisposto in rate settimanali o mensili anticipate, a seconda della durata del contrat- to di locazione e del relativo accordo preso tra le parti contraenti. Restano espressamente riservati accordi di- versi tra le parti contraenti per contratti di locazione di breve durata. La prima rata del canone di locazione è e- sigibile al momento in cui l’oggetto della locazione risulta pronto per la spedizione: il suo ammontare viene de- terminato dalle parti contraenti.
Nel caso in cui una macchina non dovesse risultare pronta per il servizio o non dovesse essere conforme al contratto per motivi di cui è responsabile il locatore, il canone di locazione andrà pagato soltanto dopo che il lo- catore avrà provveduto ad eliminare tali difetti.
c) Mora
Nel caso in cui il locatario dovesse essere in ritardo con un pagamento e non ottempera alla diffida del locatore di pagare il canone di locazione entro un termine di 10 giorni, il contratto di locazione viene rescisso alla sca- denza di questo termine. Nel caso in cui il locatore dovesse dichiarare la risoluzione del contratto, il locatario è tenuto a rispedire immediatamente l’oggetto della locazione al locatore; in questo caso le spese di trasporto e di assicurazione per la rispedizione, nonché eventuali altri costi addizionali collegati, sono a carico del locatore. Il locatario rimane obbligato al pagamento del canone di locazione fino alla fine della durata di locazione pattui- ta; il locatore deve comunque scorporare ciò che egli riesce a realizzare a seguito del diverso utilizzo dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione.
4. Inizio della locazione
a) Momento
La locazione inizia il giorno in cui la macchina è pronta per la spedizione presso il locatore ovvero il giorno del ritiro dell’oggetto della locazione da parte del locatario.
Il locatore deve spedire l’oggetto della locazione al momento pattuito utilizzando il mezzo di trasporto previsto, rispettivamente deve predisporre l’oggetto della locazione per il ritiro da parte del locatario. Il locatario va in- formato immediatamente sulla disponibilità dell’oggetto della locazione per il ritiro.
b) Trapasso del rischio
Il rischio passa al locatario non appena la spedizione viene messa a disposizione del vettore, dello spedizionie- re o del locatario stesso xxxxxx magazzino del locatore. I soggetti sopra indicati sono tenuti a controllare il cari- co per il trasporto dell’oggetto di locazione al momento della presa in consegna e di eliminare immediatamente eventuali deficienze. A partire dal momento di questa verifica, il locatario esonera il locatore da qualsiasi re- sponsabilità che potrebbe risultare dal caricamento dell’oggetto della locazione o essere in relazione con il ca- ricamento.
5. Montaggio e smontaggio
Il locatore si assume le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. In altri casi mette a disposizione del locatario, su sua richiesta, i montatori dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d’attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio) conformemente alle tariffe del locatore di volta in volta valide.
Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi e il locatore non sono responsabili, tutte le spese risultanti da questa situazione sono a carico del locatario, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria.
Il locatario dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature di montaggio necessarie conforme- mente agli accordi presi e in tempo utile.
Nella misura in cui il locatario dovesse essere obbligato a mettere a disposizione del locatore montatori o manodope- ra, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese sono a carico del locatorio. La lingua di comu- nicazione con la manodopera messa a disposizione dal locatario deve corrispondere alla lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro corrispondente. Il locatario deve formare e attrezzare opportunamente la propria manodopera per i la- vori in cui è impiegata.
Il personale messo a disposizione dal locatore viene rimunerato e assicurato contro le malattie e gli infortuni da parte di quest’ultimo.
I tempi indicati dal locatore per quanto concerne un montaggio e/o uno smontaggio da eseguire da parte di quest’ultimo sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggiore, cattivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente, etc.) possono comportare una proroga delle relative scadenze.
Eventuali maggiori spese dovute a condizioni del cantiere non conformi al contratto e circostanze senza colpa sono a carico del locatario. Lo stesso si applica in caso di modifica alla configurazione della gru eseguita dal mandante o dovuta alla situazione del cantiere.
Eventuali ostacoli (linee elettriche / telefoniche o simili) devono essere smontati prima dal locatario a proprie spese.
Il locatario risponde dalla portata della fondazione e del sistema di binari. Il locatario può richiedere i dati necessari alla progettazione al locatore.
Salvo diversi accordi, il materiale per la sottostruttura necessaria a supportare la gru deve essere messo a disposi- zione dal cantiere.
Il locatario assicura un’alimentazione di corrente adeguata. Il locatario può richiedere al locatore i dati necessari per l’allaccio elettrico.
Il locatario è responsabile dell’esecuzione di tutti i lavori preliminari e di procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie. Il locatario deve comunicare eventuali deroghe rispetto alle condizioni quadro pattuite nel contratto di locazione al lo- catorio entro e non oltre 48 ore prima dell’inizio del montaggio. Le spese risultanti da quanto sopra sono a carico del locatario.
Se, alla conclusione dei lavori, non è presente sul posto nessun rappresentante del locatario per l’accettazione, resta inteso che il locatario ha accettato la fornitura tacitamente e senza rivendicare vizi.
Il locatario deve mettere a disposizione i pesi necessari per la calibrazione del carico attenendosi ai dati forniti dal lo- catore senza onere delle spese.
Un’eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta per il locatario né il diritto di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.
6. Condizioni forfettarie per il montaggio / lo smontaggio di gru
I casi descritti al punto 5. (Montaggio e smontaggio) delle presenti condizioni di locazione devono essere rispettati anche al punto 6 (Condizioni forfettarie).
La strada di accesso per i mezzi di trasporto e le autogru deve essere libera e sufficientemente solida fino al punto di montaggio della gru. Il fondo deve essere in grado di reggere sia i carichi per asse dei mezzi di trasporto e dell’autogru, che le pressioni di appoggio dell’autogru.
Il locatario risponde di eventuali danni alla strada di accesso, i fondi, l’ambiente ecc. causati dai mezzi di trasporto o dalle autogru.
L’entità della fornitura per il montaggio / lo smontaggio comincia dal bordo superiore della fondazione realizzata dal cantiere / dal limite superiore delle rotaie fino al bordo superiore della gru, inclusa la messa in funzione e la calibra- zione del carico, fino all’efficienza operativa.
7. Obblighi del locatore
a) Responsabilità
Il locatore è tenuto a consegnare l’oggetto della locazione nelle condizioni e con la capacità lavorativa stabilite nel contratto di locazione. Alla consegna dell’oggetto della locazione, il locatore dovrà eliminare a proprie spe- se nel modo più rapido possibile difetti che potrebbero compromettere la funzionalità dell’oggetto dato in loca- zione. Nel caso in cui il locatore non dovesse essere in grado di assicurare la funzionalità dell’oggetto della lo- cazione conformemente a quanto pattuito contrattualmente, nonostante un ricorso in garanzia per vizi della co- sa scritto del locatario entro il termine utile, o di fornire una macchina sostitutiva equivalente, il locatario è auto- rizzato a recedere dal contratto di locazione.
Nel caso in cui nel corso del periodo di locazione dovessero risultare vizi dell’oggetto della locazione di cui è responsabile il locatore, vizi che possono pregiudicare o rendere impossibile l’utilizzo dell’oggetto della loca- zione in modo corrispondente a quanto pattuito contrattualmente, il locatore è obbligato, a seguito di un relativo avviso scritto del locatario, ad eliminare a proprie spese ed entro il termine utile i difetti constatati comunemen- te o a fornire apparecchiature sostitutive equivalenti. Qualora il locatore non dovesse rispettare quest’obbligo, il locatario è autorizzato, in caso di impossibilità di ulteriore utilizzo dell’oggetto della locazione, a recedere dal contratto di locazione, e, in caso di pregiudizio dell’utilizzo dell’oggetto di locazione secondo quanto stipulato contrattualmente per un periodo prolungato, ad attuare un’adeguata detrazione dal canone di locazione.
La responsabilità del locatore derivante dal contratto di locazione è regolata in precedenza in modo definitivo. È esclusa la rivendicazione di eventuali altri danni diretti o indiretti come, per esempio, perdita d’usufrutto, lucro cessante, perdita di ordini o penalità convenzionali / penali e simili.
b) Regresso
Qualora il locatore dovesse essere chiamato da terzi a rispondere della garanzia prestata per un sinistro e vi sia responsabilità solidale, esso può agire contro il locatario in via di regresso per quanto concerne la totalità
delle rivendicazioni, nella misura in cui ad esso non sia imputabile una comprovabile colpa grave personale.
8. Obblighi del locatario
a) Obbligo di verifica
Il locatario è tenuto a controllare l’oggetto della locazione subito dopo averlo ricevuto segnalando immediata- mente al locatore per iscritto gli eventuali vizi constatati. Nel caso in cui non dovesse pervenire a quest’ultimo un ricorso in garanzia per vizi della cosa scritto entro 8 giorni lavorativi a partire dall’arrivo dell’oggetto della lo- cazione al luogo d’installazione, rispettivamente a partire dal ritiro dell’oggetto della locazione, quest’ultimo vie- ne considerato accettato dal locatario. Reclami avanzati in un momento successivo vengono accolti solamente se i difetti non erano riconoscibili al momento della consegna nonostante un esame accurato e a condizione che il locatario reclami il vizio per iscritto entro una settimana dalla scoperta di quest’ultimo. Reclami relativi all’oggetto della locazione non aventi per conseguenza un’interruzione d’esercizio non esonerano il locatario dall’obbligo del pagamento del canone di locazione entro le scadenze prestabilite.
b) Sicurezza di funzionamento dell’oggetto della locazione
Il locatario è direttamente responsabile nei confronti dei suoi dipendenti delle condizioni di sicurezza di funzio- namento dell’oggetto della locazione. Per le gru, la responsabilità è in particolare del gruista (v. art. 4 e 7 dell’Ordinanza sulle gru del 27 settembre 1999 e art. 1.4.5 delle direttive EKAS 6511). Se il gruista vuole tra- sferire interamente o parzialmente la responsabilità delle condizioni di sicurezza di funzionamento della gru lo- cata ad un’impresa terza, questo deve essere stabilito per iscritto in accordi contrattuali.
c) Esercizio dell’oggetto della locazione
La gru locata deve essere manovrata esclusivamente da gruisti qualificati.
Il locatario deve provvedere affinché la gru sia zavorrata e montata secondo le zone di vento e le norme in ma- teria in vigore.
d) Obbligo di manutenzione e di dichiarazione
Il locatario è tenuto a trattare l’oggetto della locazione in modo accurato e ad utilizzarlo, servirsene e curarne la manutenzione in modo appropriato in osservanza alle prescrizioni d’impiego e alle istruzioni rilasciate dal loca- tore.
Il locatario è obbligato ad istruire appropriatamente l’operatore dell’apparecchiatura ed è di questo responsabi- le. Solo persone adeguatamente istruite possono utilizzare l’apparecchiatura. La 1ª istruzione è inclusa nel prezzo della locazione; ha luogo durante la fase di montaggio o all’atto della consegna.
Nel caso in cui l’oggetto della locazione non dovesse a giudizio del locatario funzionare regolarmente, quest’ultimo sarà tenuto a darne immediata comunicazione al locatore. L’utilizzo dell’oggetto della locazione va sospeso da parte del locatario finché il locatore non avrà verificato la relativa anomalia e non avrà provveduto, se del caso, alla necessaria riparazione. La parte responsabile si assumerà le spese della riparazione e della locazione durante l’interruzione d’esercizio.
e) Controllo dell’oggetto della locazione
Il locatore è autorizzato a controllare o a far controllare in qualsiasi momento lo stato dell’oggetto della locazio- ne previo accordo con il locatario. Le istruzioni del locatore o dei suoi organismi preposti all’uso, alla sorve- glianza e alla manutenzione dell’oggetto della locazione vanno osservate scrupolosamente da parte del locata- rio.
f) Riparazioni
Le riparazioni che si rendono necessarie durante la durata della locazione vanno eseguite dal locatore a cui il locatario segnala immediatamente la necessità d’intervento. Solo con l’autorizzazione scritta del locatore il lo- catario può effettuare di persona le relative riparazioni o farle eseguire da un terzo: in caso contrario sono a suo carico sia le spese sia la relativa responsabilità. Egli risponde inoltre di tutti i danni diretti e indiretti derivan- ti da lavori di riparazione non effettuati in modo appropriato. Le parti di ricambio necessarie vanno in ogni caso richieste al locatore.
g) Spese
Le parti soggette, come ad es, funi metalliche, pastiglie freni, fusibili e lubrificanti sono a carico del locatario. La franchigia per il locatario è regolamentata nel contratto di locazione.
Le riparazioni che si rendono necessarie a causa di atti di forza, di danni derivanti da incidenti, dall’uso e dalla manutenzione impropri sono a carico del locatario, nella misura in cui non si tratti di spese conseguenti all’eliminazione di un difetto di cui è responsabile il locatore e per il quale è stato avanzato, tempestivamente e in modo regolare, ricorso in garanzia per vizi della cosa da parte del locatario.
Le riparazioni e le revisioni che si rendono necessarie a seguito del normale esercizio e dell’usura dell’oggetto della locazione, nonché la riduzione di valore insorta nell’ambito dell’utilizzo conforme a quanto pattuito contrat- tualmente, sono a carico del locatore.
h) Responsabilità del locatario per l’oggetto della locazione
Il locatario è responsabile di qualsiasi perdita e/o danneggiamento dell’oggetto della locazione e risponde delle spese che si verificano in questo contesto a partire dal momento del trapasso del rischio fino all’arrivo dell’oggetto della locazione presso il locatario, rispettivamente al luogo da quest’ultimo stabilito in occasione della restituzione, e questo indipendentemente dal fatto se tale perdita/danno sia stata causata per colpa sua o per colpa dei suoi assistenti, per colpa di terzi, per caso fortuito o per causa di forza maggiore.
9. Assicurazione
Con effetto dal momento del trapasso del rischio ai sensi dell’art. 4 lett. b) delle presenti condizioni di locazione e fino alla restituzione dell’oggetto della locazione ai sensi dell’art. 10 lett. c) delle presenti condizioni di locazione, il locato- rio è responsabile di tutti i danni risultati sull’oggetto della locazione a seguito di rischi quali furto, incendio, esplosio- ne (inclusa l’esplosione del motore), vandalismo, effetti causati da elementi naturali, effetti derivanti dal trasporto, rot- tura della macchina, montaggio e smontaggio, etc.
I rischi vengono assicurati dal locatore a spese del locatario, o tramite la stipulazione di appositi contratti assicurativi o tramite inclusione del locatario in contratti assicurativi del locatore già esistenti. Da questa regola si può derogare solo in casi eccezionali – e questo esclusivamente sulla base della prova concludente, da fornire da parte del locata- rio, dell’esistenza di una protezione assicurativa almeno equivalente nonché previa cessione del diritto di prestazione assicurativa al locatore.
Nel caso in cui l’oggetto della locazione dovesse essere utilizzato senza targhe di controllo su strade pubbliche cau- sando un danno del quale deve rispondere il locatore a norma delle disposizioni legali vigenti in materia di responsa- bilità civile, il locatario s’impegna ad esonerare il locatore da detta responsabilità civile.
Eventuali spese successive causate da un guasto / fermo della gru locata non possono essere trasferite al locatore.
10. Fine della locazione
a) Disdetta
Qualora non fosse stata stipulata una durata fissa di locazione, ciascuna parte contraente è autorizzata a re- scindere il rapporto di locazione osservando il termine di disdetta di 10 giorni lavorativi.
b) Disdetta straordinaria
Il locatore può, con effetto immediato e senza previa diffida o fissazione di un termine, rescindere il contratto di locazione mediante disdetta straordinaria se
- incombono pericoli per l’oggetto della locazione a causa di un utilizzo eccessivo o di manutenzione difettosa e il locatario non vi pone rimedio entro una scadenza adeguata nonostante un sollecito da parte del locatore,
- l’oggetto della locazione viene ceduto in sublocazione senza la preventiva autorizzazione del locatore,
- vengono concessi a terzi diritti sull’oggetto della locazione o vengono concessi a tali terzi diritti derivanti dal contratto di locazione,
- vi sono ritardi nei pagamenti
- se si è in presenza di violazioni di altri accordi contrattuali,
- in caso di ritardo nella consegna da parte del locatario superiore a 10 giorni lavorativi.
Nel caso in cui il locatario dovesse violare altri obblighi contrattuali, il locatore è autorizzato a recedere dal con- tratto prima della scadenza prevista se il locatario compie violazioni dei suoi obblighi malgrado relativa diffida stilata per iscritto.
Nel caso in cui il locatore dovesse porre termine al contratto mediante disdetta straordinaria, è autorizzato a ri- tirare l’oggetto della locazione a spese del locatario. Il locatario rimane inoltre obbligato al risarcimento dei danni.
c) Restituzione dell’oggetto della locazione
Il locatario è tenuto a restituire il medesimo oggetto della locazione ricevuto dal locatore perfettamente pulito e pronto per il funzionamento al domicilio del locatore o ad un altro luogo indicato da quest’ultimo che non sia più distante del domicilio del locatore. Il locatario dovrà annunciare per iscritto e in anticipo al locatore il rinvio dell’oggetto. La rispedizione va effettuata in modo analogo a quello utilizzato per la consegna e, con il relativo bollettino di consegna.
In caso di restituzione, se l’oggetto della locazione non dovesse rispondere a questi requisiti o se dovesse pre- sentare altri vizi, la locazione viene prolungata fino al momento in cui sarà stata ripristinata la sua utilizzabilità, rispettivamente la sua funzionalità, o saranno stati eliminati i vizi constatati.
Al momento della restituzione viene steso dalle due parti contraenti un verbale di presa in consegna. I lavori di riparazione eventualmente necessari vanno effettuati a spese del locatario.
Al locatore rimane il diritto di rivendicare ulteriori risarcimenti dei danni. Il locatore è tenuto a controllare imme- diatamente l’oggetto della locazione dopo averlo ricevuto e a comunicare immediatamente e per iscritto even- tuali difetti al locatario. Per quanto concerne il ricorso in garanzia per vizi della cosa vale per analogia l’art. 7 ri- portato in precedenza. Il locatario è responsabile dell’oggetto della locazione fino al momento in cui quest’ultimo arriva al locatore.
11. Spese di trasporto e di carico
Le spese di trasporto per la spedizione dell’oggetto della locazione all’inizio del periodo di locazione, nonché le spese di trasporto per il rinvio dell’oggetto della locazione dopo il termine del periodo di locazione e le spese di scarico e ca- rico nel luogo d’impiego pattuito, sono a carico del locatario.
Nel caso in cui l’oggetto della locazione non dovesse essere fornito franco domicilio del locatore, il locatario deve far- si computare al massimo le spese di trasporto che risulterebbero nel caso di una consegna xxxxxx xxxxxxxxx. Lo stes- so vale se l’oggetto della locazione non va rinviato al domicilio del locatore.
12. Diritto applicabile
I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.
13. Luogo di adempimento e foro competente
Per tutti gli obblighi risultanti dal presente contratto viene considerato luogo di adempimento il luogo della sede del locatore. Il foro competente per giudizi relativi a divergenze risultanti dal presente contratto è la se- de del locatore.
Stato: 02/11/2015