Condizioni dell'assicurazione pneumatici Pneus Online (Italia)
Condizioni dell'assicurazione pneumatici Pneus Online (Italia)
Condizioni generali del contratto di assicurazione collettivo tra CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale i Paesi Bassi, Claudius Xxxxxxxxxxx 000, 0000 XX Xxxxx, x-xxxxxxx XX, Xxxxxxxx e Pneus Online, I Paesi Bassi
1. Definizioni
1.1 Pneumatico assicurato
Lo pneumatico omologato per traffico su strada, acquistato nuovo sulla piattaforma Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx, per autovetture, veicoli commerciali o piccoli autobus fino ad un peso totale a terra (PTT) di 7,5 tonnellate, come anche per ATV (all-terrain vehicle (veicoli per tutti i terreni)) e per motoveicoli, che al momento del sinistro era definitivamente connesso alla vettura e per il quale era stata stipulata apposita assicurazione con fattura dimostrativa.
1.2 Beneficiario
Proprietario (acquirente riscontrato sulla fattura) dello pneumatico assicurato, che non è un cliente professionale del mercato degli pneumatici.
1.3 Pneumatico sostitutivo
Uno pneumatico acquistato sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx dello stesso modello della stessa marca dello pneumatico assicurato, oppure, qualora tale pneumatico non sia più disponibile sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx, uno pneumatico equivalente con le stesse caratteristiche tecniche dello pneumatico assicurato.
2. Inizio e termine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa decorre dalla data di acquisto indicata in fattura e termina allo scadere di 24 mesi, senza obbligo di disdetta. La copertura assicurativa termina con la prestazione della stessa in caso di sinistro occorso al rispettivo pneumatico danneggiato. La copertura assicurativa termina anche in caso di perdita o distruzione totale dello pneumatico assicurato senza che sia stato fatto ricorso all'assicurazione.
3. Area geografica di validità
La copertura assicurativa si applica esclusivamente a sinistri occorsi in Europa (ai sensi del certificato internazionale di assicurazione "Carta verde").
4. Copertura
4.1 L'assicurazione pneumatici comprende l'assunzione dei costi per uno pneumatico sostitutivo in caso di danneggiamento totale o parziale dello pneumatico assicurato, nella misura in cui la sua riparazione non sia economicamente o tecnicamente possibile, e se eventi quali
- una foratura causata da oggetti taglienti (ad es. vetro, cordolo)
- scoppio dello pneumatico
- vandalismo
sono considerati la causa del danno.
4.2 Nei primi dodici mesi (1-12) di validità dell'assicurazione, il beneficiario si fa carico di una franchigia del 20% dei costi per lo pneumatico sostitutivo, mentre nei 12 mesi successivi (13-24) la franchigia è pari al 40% dei costi.
4.3 L'importo dell'assicurazione è limitato a EUR 20 per i costi di smontaggio/montaggio per ogni evento e ogni pneumatico.
Qualora i costi dello pneumatico sostitutivo superino i costi dello pneumatico assicurato, sarà rimborsato soltanto l'importo originario indicato nella fattura dello pneumatico assicurato. In questo caso i costi aggiuntivi per lo pneumatico sostitutivo sono a carico del beneficiario.
4.4 L'assicurazione è valida esclusivamente per lo pneumatico assicurato e non è trasferibile ad altri pneumatici.
5. Esclusioni
La copertura assicurativa non copre:
a) danni sullo pneumatico assicurato con spessore del battistrada inferiore a 3 mm
b) furto dello pneumatico assicurato
c) pneumatico di autocarro o taxi
d) consumo normale e usura eccessiva dello pneumatico assicurato
e) costi di traino e costi conseguenti riferibili direttamente allo pneumatico danneggiato
f) costi per l'altro pneumatico dello stesso asse
g) danni causati da una terza persona in conseguenza di un intervento non non professionale
h) danni dovuti a un incidente stradale
i) danni dovuti a una pressione di gonfiaggio errata, non corrispondente a quella indicata dal produttore dello pneumatico
j) danni dovuti a regolazioni errate del sistema di sospensione o a uno stoccaggio non conforme
k) danni dovuti a un evento occorso su strade non pubbliche o non ufficiali (tragitti fuori strada)
6. Obblighi
In caso di sinistro, il beneficiario è tenuto a:
a) acquistare lo pneumatico sostitutivo da Pneus Online Italia (www.pneumatici-pneus- xxxxxx.xx) con rilascio della fattura a proprio nome e richiesta di invio dello pneumatico all'officina presso la quale sarà effettuato il montaggio.
b) segnalare il danno alla compagnia assicuratrice compilando il "modulo di segnalazione danno" disponibile sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx, allegando una copia ciascuna delle fatture originali relative allo pneumatico assicurato, allo pneumatico sostitutivo acquistato sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx e ai lavori di montaggio effettuati. Il "modulo di segnalazione danno" deve essere compilato e firmato sia dal beneficiario sia dall'officina che esegue i lavori.
c) in caso di sinistro dovuto ad atto vandalico, inoltrare alla compagnia assicuratrice una copia della denuncia presentata alle autorità competenti, nonché una prova che il titolare dell'assicurazione auto non ha partecipato all'atto vandalico.
La documentazione può essere inviata via e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Italiana, Xxx Xxxxxxx 0. Per domande relative al sinistro, il beneficiario può contattare un collaboratore XxxXxxxxxxx tramite la hotline x00 000 0000 000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00.
7. Conseguenze di infrazioni degli obblighi
Qualora il beneficiario infranga dolosamente o volontariamente uno o più degli obblighi suddetti, la compagnia assicuratrice è esonerata dall'obbligo di prestazione. Nel caso di infrazione dell'obbligo per grave negligenza, la compagnia assicuratrice è autorizzata a ridurre le sue prestazioni in congruo rapporto alla gravità della colpa dell'assicurato. L'assicurato è tenuto a provare l'inesistenza di negligenza grave, ad eccezione dei casi in cui l'infrazione degli obblighi non influisca sulla determinazione del sinistro o sulla copertura che la compagnia assicuratrice debba prestare.
8. Cessione
Non è possibile cedere o concedere in garanzia i diritti derivanti dall'assicurazione prima della loro approvazione definitiva, se non previa autorizzazione esplicita della compagnia assicuratrice.
9. Cumulo di assicurazioni
Qualora uno dei rischi coperti da questa assicurazione sia coperto anche da altra assicurazione, il beneficiario può far valere il danno presso la compagnia assicuratrice di sua scelta.
È esclusa la possibilità di far valere lo stesso danno presso più compagnie assicuratrici. Al beneficiario spetta in ogni caso soltanto un solo pagamento ai sensi delle condizioni di tutte le sue polizze di assicurazione.
10. Prescrizione
I diritti del beneficiario derivanti dalla polizza assicurativa entrano in prescrizione entro 2 anni dal sinistro occorso.
11. Soggetto che si assume il rischio e diritto applicabile
a) CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Xxxxxxxxxx Xxx. 00, 00000 Xxxxxxxx, Tribunale di registro Friburgo HRB 2332 si assume il rischio assicurato.
L'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx. 000, 00000 Xxxx (XxXxx).
b) Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto olandese.