➊ Contratto di tirocinio
Contrattoditirocinio eistruzioni
• per il datore di lavoro
(operatore della formazione professionale pratica)
• per la persona in formazione (rispettivamente il suo rappresentante legale)
• Le persone in formazione e gli operatori della formazione professionale pratica stipulano un contratto di tirocinio. Es- so è retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di tirocinio (art. 344-346a), sempreché la presen- te legge (LFPr) non disponga altrimenti.
Art. 14 LFPr
• Contratto con una rete d’aziende di tirocinio
Se la formazione di base si svolge in una rete di aziende di tirocinio, il contratto di tirocinio con la persona in formazio- ne è stipulato dall’azienda o organizzazione di riferimento. Art. 8, cpv. 2, OFPr
• Scopo del contratto
Mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbli- ga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale, e la persona in for- mazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro.
Art. 344 CO
• Forma del contratto
Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.
Art. 344a, cpv. 1 CO
• Contenuti obbligatori del contratto
Il contratto deve disciplinare il tipo e la durata della forma- zione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l’orario di lavoro e le vacanze.
Art. 344, cpv. 2 CO
• Contenuti facoltativi del contratto
Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l’assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni del- le parti.
Art. 344a, cpv. 5 CO
• Obbligo di sottoporre il contratto per approvazione Il contratto di tirocinio deve essere approvato dalle compe- tenti autorità cantonali.
Art. 14, cpv. 3 LFPr
• Termini per sottoporre il contratto
L’azienda di tirocinio o la rete di aziende di tirocinio sotto- pone per approvazione il contratto di tirocinio firmato al- l’autorità cantonale prima dell’inizio della formazione pro- fessionale di base.
Art. 8, cpv. 5 OFPr
• Omissione o non sottoposizione all’Autorità cantonale del contratto
Le disposizioni della presente legge sono applicabili al rap- porto di tirocinio anche se le parti omettono di conclude- re un contratto o se il contratto non è sottoposto all’appro- vazione o vi è sottoposto tardivamente.
Art. 14, cpv. 6 LFPr
➋ Prolungamento o riduzione della durata della formazione
• In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) decide l’autorità cantonale sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base.
Art. 8, cpv. 7 OFPr
Inizio della formazione professionale di base
• La formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell’obbligo o a una qualifica equivalente. Il Consiglio federa- le stabilisce i criteri secondo i quali fissare l’età minima per il suo inizio.
Art. 15, cpv. 3 LFPr
➍ Tempo di prova
• Il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre. Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, que- st’ultimo dura tre mesi.
Art. 344a, cpv. 3 CO
• Prolungamento del tempo di prova
La durata del tempo di prova, che deve essere indicata nel contratto, è compresa nella durata del tirocinio e non è in- feriore ad un mese né superiore a tre mesi. La durata mas- sima del tempo di prova può essere eccezionalmente pro- lungata, prima della scadenza, fino a sei mesi, con l’accordo delle parti e l’approvazione della Divisione.
Art. 14 Regolamento della formazione professionale e continua
• Inizio del periodo di prova
Il periodo di prova comincia con l’inizio della formazione di base sotto il relativo contratto di tirocinio. Se un contratto di tirocinio a tenore del capoverso 1 (Art. 8 OFPr) è stipula- to soltanto per singole parti della formazione, il periodo di prova per ogni parte dura di regola un mese.
Art. 8, cpv. 3 OFPr
➎ Età minima della persona in formazione
• È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiu- to i 15 anni.
Art. 30, cpv. 1 LL
• Eccezioni
I Cantoni, ove l’obbligo scolastico cessa prima del compi- mento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinan- za a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall’obbligo scolastico che hanno compiu- to i 14 anni.
Art. 30, cpv. 3 LL
• Certificato medico
L’Autorità cantonale può accordare un’autorizzazione sol- tanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un’occupazione rego- lare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista at- tività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico.
Art. 9, cpv. 2 OLL5
Operatori della formazione professionale pratica
• Gli operatori della formazione professionale pratica si ado- perano affinché le persone in formazione ottengano i mas- simi risultati d’apprendimento possibili e lo verificano perio- dicamente.
Art. 20, cpv. 1 LFPr
• Autorizzazione per formare
Necessitano di un’autorizzazione cantonale per formare apprendisti; in merito il Cantone non può prelevare alcuna tassa.
Art. 20, cpv. 2 LFPr
Ⓖ Requisiti dei formatori attivi in aziende di tirocinio
• I formatori attivi in aziende di tirocinio devono disporre di:
a. un attestato federale di capacità nel settore in cui dispen- sano la formazione o di una qualifica equivalente;
b. due anni di pratica professionale nel settore in cui di- spensano la formazione;
c. una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di studio.
Art. 44, cpv. 1 OFPr (art. 45, cpv. 1 LFPr)
• Corso per formatori
Le ore di studio di cui al cpv. 1 lett. c possono essere sosti- tuite da 40 ore di corso. Queste sono comprovate da un at- testato di frequentazione del corso.
Art. 44, cpv. 2 OFPr
❽ Scuola professionale, obbligo di frequentazione
• La frequentazione della scuola professionale di base è ob- bligatoria.
Art. 21, cpv. 3 LFPr
• Scuola professionale di base, dispensa
In merito alle richieste di dispensa dalla formazione scola- stica obbligatoria decide la scuola professionale di base. Se la dispensa si ripercuote anche sulla procedura di qualifica- zione, decide l’autorità cantonale.
Art. 18, cpv. 3 OFPr
• Prestazioni scolastiche che compromettono il successo o comportamento inadeguato
In caso di prestazioni scolastiche che compromettono il successo della formazione di base ad impostazione azienda- le o in caso di comportamento inadeguato della persona in formazione, la scuola professionale di base prende contat- to con l’azienda di tirocinio. Essa sente preventivamente la persona in formazione.
Art. 17, cpv. 3 OFPr
❾ Corsi facoltativi
• La persona che nell’azienda di tirocinio e nella scuola pro- fessionale di base soddisfa i presupposti può frequentare
• Esclusione dai corsi facoltativi
Se le prestazioni o il comportamento presso la scuola pro- fessionale di base o l’azienda di tirocinio sono insufficienti, la scuola, d’intesa con l’azienda di tirocinio, esclude la persona in formazione dai corsi facoltativi. In caso di disaccordo de- cide l’Autorità cantonale.
Art. 20, cpv. 3 OFPr
Q Corsi di ricupero
• Se una persona in formazione ha bisogno di corsi di ricupe- ro per portare debitamente a termine la scuola professio- nale di base, quest’ultima può, d’intesa con l’azienda e con la persona in formazione, ordinarne la frequentazione. In ca- so di disaccordo decide il Cantone. La frequenza dei corsi non comporta alcuna deduzione salariale.
Art. 22, cpv. 4 LFPr
• Riesame della necessità
La necessità di frequentare i corsi di ricupero è riesaminata periodicamente.
Art. 20 cpv. 2 OFPr
Q Corsi interaziendali
• I corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti orga- nizzati fuori sede servono a trasmettere e ad acquisire le competenze di base. Completano la formazione professio- nale pratica e la formazione scolastica, se la futura attività professionale lo esige.
Art. 23, cpv. 1 LFPr
• Frequenza dei corsi interaziendali
La frequentazione dei corsi è obbligatoria. Su domanda dell’operatore della formazione professionale pratica, i Can- toni possono esentare le persone in formazione dalla fre- quentazione dei corsi se i contenuti della formazione sono dispensati in un centro di formazione aziendale o in una scuola d’arti e mestieri.
Art. 23, cpv. 3 LFPr
• Partecipazione delle aziende di tirocinio alle spese Coloro che tengono corsi interaziendali o offerte equiva- lenti possono esigere dalle aziende di tirocinio o dalle istitu- zioni di formazione un’adeguata partecipazione alle spese. Per evitare distorsioni della concorrenza, le organizzazioni del mondo del lavoro che tengono tali corsi o offerte pos- sono esigere dalle aziende non affiliate una maggiore parte- cipazione alle spese.
Art. 23, cpv. 4 LFPr
• Costi derivanti dalla partecipazione
L’azienda di tirocinio si fa carico dei costi derivanti dalla par- tecipazione delle persone in formazione ai corsi interazien- dali e ad altri luoghi di formazione equivalenti.
Art. 21, cpv. 3 OFPr
corsi facoltativi senza deduzione salariale. La frequenza di
questi corsi è decisa d’intesa con l’azienda. In caso di disac- cordo decide il Cantone.
Art. 22, cpv. 3 LFPr
QP Diritti di partecipazione delle persone in formazione
• Gli operatori della formazione professionale pratica e della formazione scolastica concedono alle persone in formazio- ne un adeguato diritto di essere consultate.
Art. 10 LFPr
Q¢ Obblighi speciali della persona in formazione
• La persona in formazione deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio.
Art. 345, cpv. 1 CO
• Obblighi speciali del suo rappresentante legale
Il rappresentante legale dell’apprendista deve sostenere, per il meglio, il datore di lavoro nell’adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra datore di lavoro e apprendista.
Art. 345, cpv. 2 CO
QJ Obblighi speciali del datore di lavoro
• Malattia, infortunio o minacce alla salute o alla moralità Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minac- ciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avver- te il detentore della potestà dei genitori o il tutore. In atte- sa delle loro istruzioni, prende le cautele necessarie. Art. 32, cpv. 1 LL
• Alloggio nell’economia domestica del datore di lavoro Se il giovane vive nell’economia domestica del datore di la- voro, questi provvede a una nutrizione sufficiente e adegua- ta all’età e a un alloggio conforme alle esigenze dell’igiene e della morale.
Art. 32, cpv. 2 LL
• Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani
impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adegua- tamente informati e istruiti da una persona adulta qualifica- ta, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni. Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l’educazione in merito alle condizio- ni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.
Art. 19, OLL5
• Concessione del tempo per scuola, corsi interaziendali ed esami Il datore di lavoro deve concedere alla persona in formazio- ne, senza deduzione di salario, il tempo necessario per fre- quentare la scuola professionale di base e i corsi interazien- dali e per sostenere gli esami di fine tirocinio.
Art. 345a, cpv. 2 CO
• Concessione delle vacanze
Il datore di lavoro deve accordare alla persona in formazio- ne, fino all’età di 20 anni compiuti, almeno cinque settima- ne di vacanza per anno di tirocinio.
Art. 345a, cpv. 3 CO
QP Protezioni particolari per i giovani
• Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fi- no ai 18 anni compiuti.
Art. 29, cpv. 1 LL
• Salute e moralità
Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro mo- ralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze noci- ve nell’azienda.
Art. 29, cpv. 2 LL
• Lavori pericolosi
È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi. Per la- vori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le loro condizioni nelle quali vengono esegui- ti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la forma- zione e la sicurezza dei giovani come il loro sviluppo psi- cofisico.
Art. 4, cpv. 1 e 2 OLL5
QB Durata del lavoro
• La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può supera- re quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difet- to, quella ammessa dall’uso locale, né in alcun caso nove ore. L’eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbliga- tori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.
Art. 31, cpv. 1 LL
• Durata del riposo
Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 an- ni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull’occupazione di giovani ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 (LL).
Art. 31, cpv. 2 LL
• Riposo giornaliero
II giovani devono disporre di un periodo di riposo gior- naliero di almeno 12 ore consecutive.Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i gio- vani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00.
Art. 16, cpv. 1 e 2 OLL5
• Lavoro straordinario
I giovani di età superiore ai 16 anni possono effettuare la- voro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell’inter- vallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00.
I giovani non possono essere impiegati per effettuare la- voro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d’esercizio dovu- te a forza maggiore.
Art. 17 OLL5
• Divieto di lavoro notturno e domenicale Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la not- te o di domenica. Deroghe possono essere previste per or- dinanza, segnatamente nell’interesse della formazione pro- fessionale e per l’occupazione di giovani ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 (LL).
Art. 31, cpv. 4 LL
• Autorizzazioni eccezionali in merito al lavoro notturno e domenicale sono rilasciate a determinate condizioni. Artt. 12 e 13 OLL5
Q Orario settimanale
• L’orario settimanale di lavoro della persona in formazione
Q Divieto di sostituzione del riposo
• Qualora la legge prescriva ore di riposo, le stesse non pos- sono essere sostituite dal pagamento di una somma di de- naro o da altre prestazioni, tranne alla cessazione del rap- porto di lavoro.
Art. 22 LL
non può superare quello degli altri lavoratori dello stesso
ramo che operano nell’azienda.
Art. 15, cpv. 1 Regolamento della formazione professionale e continua
• Distinta degli orari settimanali
QP Vacanze
• Almeno due settimane di vacanza devono essere concesse all’apprendista consecutivamente.
Art. 18 Regolamento della formazione professionale e continua
La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale la di-
stinta degli orari settimanali delle persone in formazione, ri- levati dai contratti collettivi di lavoro, da altre convenzioni o dall’uso locale.
Art. 15, cpv. 2 Regolamento della formazione professionale e continua
Qf Pause
• Il lavoro giornaliero dev’essere interrotto con pause di al- meno:
a. un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
b. mezz’ora, se dura più di sette ore;
c. un’ora, se dura più di nove ore.
Q¢ Retribuzione degli apprendisti
• La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale la di- stinta delle retribuzioni delle persone in formazione conve- nute con le associazioni professionali.
Art. 16, cpv. 1 Regolamento della formazione professionale e continua
• Verifica della retribuzione
Nella procedura di approvazione del contratto la Divisione verifica la retribuzione delle persone in formazione e inter- viene per invitare le parti ad attenersi a quelle pubblicate. Art. 16, cpv. 2 Regolamento della formazione professionale e continua
Art. 15, cpv. 1 LL
QJ Malattia o infortunio
• Validità delle pause
Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.
Art. 15, cpv. 2 LL
Q Semigiornata libera settimanale
• Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana, tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero.
Art. 21, cpv. 1 LL
• Possibilità di raggruppare le semigiornate
Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può ac- cordare dette semigiornate in una sola volta per quattro settimane al più, purché la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media.
Art. 21, cpv. 2 LL
Q Giorni festivi e cerimonie religiose
• Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica.
I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.
Art. 20, cpv. 1 LL
• Giorni festivi parificati alla domenica nel Ticino
Sono giorni festivi ufficiali parificati alle domeniche Capo- danno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Art. 5, cpv. 1 LCLL
• Giorni festivi non parificati alle domeniche
Sono giorni festivi ufficiali non parificati alle domeniche San Xxxxxxxx, 1° Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domi- ni, SS. Xxxxxx e Paolo, Immacolata.
Art. 5, cpv. 2 LCLL
• Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubbli- ca, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del sa- lario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.
Art. 324a, cpv. 1 CO
• Salario dovuto in caso di malattia
Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di la- voro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le cir- costanze particolari.
Art. 324a, cpv. 2 CO
• Prestazioni in caso di gravidanza
Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.
Art. 324a, cpv. 3 CO
• Deroghe
Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il la- voratore.
Art. 324a, cpv. 4 CO
• Perdita di guadagno in caso di malattia
Per la perdita di guadagno in caso di malattia la persone in formazione deve essere trattata come gli altri lavoratori del- l’azienda occupati nella stessa professione.
Art. 10, cpv. 1 Lorform
• Premio assicurativo contro infortuni non professionali
Il pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni non professionali è a carico dell’azienda di tirocinio.
Art. 10, cpv. 1 Lorform
• Rapporto di visita
Xxxxx visita l’ispettore redige un rapporto all’intenzione del- le parti e della Divisione.
Art. 67, cpv. 3 Regolamento della formazione professionale e continua
QP Vigilanza sulla formazione professionale di base
• L’attività di stimolo, di consulenza e di verifica della forma- zione professionale nelle aziende e nei corsi interaziendali è attuata dal Cantone mediante visite regolari di suoi ispet- tori almeno una volta all’anno.
Art. 15 Lorform
• Competenza d’annullamento di contratto
Nel quadro della vigilanza da essi esercitata, i Cantoni pos- sono in particolare:
a. …
b. annullare un contratto di tirocinio.
Art. 24, cpv. 5 LFPr
• Rifiuto o revoca dell’autorizzazione per la formazione L’autorità cantonale rifiuta l’autorizzazione per la formazio- ne o la revoca se la formazione professionale pratica è in- sufficiente o se i formatori non soddisfano i requisiti di leg- ge o vengono meno ai propri doveri.
Art. 11 OFPr
• Successo incerto della formazione Se il successo della formazione professionale di base è incer- to, l’autorità cantonale, sentite le parti interessate, prende i provvedimenti necessari per dispensare alla persona in for- mazione, per quanto possibile, una formazione professiona- le di base adeguata alle sue attitudini e predisposizioni. Art. 11, cpv. 2 OFPr
• Raccomandazioni o sostegno
Se necessario, l’autorità cantonale raccomanda alle parti contraenti di adeguare il contratto di tirocinio o sostiene la persona in formazione nella ricerca di un’altra formazione professionale di base o di un altro luogo di formazione.
Art. 11, cpv. 3 OFPr
QB Visita dell’ispettore del tirocinio
• Gli ispettori del tirocinio vigilano per conto della Divisione sulla formazione nelle aziende di tirocinio visitandole alme- no una volta all’anno o su richiesta delle parti.
Art. 67, cpv. 1 Regolamento della formazione professionale e continua
• Compiti dell’ispettore
Nel corso della visita, o secondo altre modalità appropria- te, l’ispettore:
a. tiene un colloquio personale con ogni persona in forma- zione;
b. verifica lo stato della formazione alla luce dell’ordinanza o regolamento, dei piani di formazione, dei rapporti di formazione e, se esistono, della guida metodica e del li- bro di lavoro;
c. controlla il rispetto delle condizioni per l’autorizzazione ad assumere apprendisti;
d. consiglia il formatore nell’allestimento dei programmi di formazione;
e. si adopera per risolvere eventuali contenziosi fra le parti.
Art. 67, cpv. 2 Regolamento della formazione professionale e continua
Q Diritto d’accesso e obbligo d’informazione
• I servizi incaricati dell’esecuzione hanno accesso a tutti gli eventi della formazione professionale. Possono chiedere in- formazioni e prendere visione della documentazione che concerne la formazione.
Art. 72, cpv. 1 OFPr
Qf Fine del rapporto di tirocinio (Disdetta anticipata)
• Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni. Art. 346, cpv. 1 CO
• Scioglimento dopo il periodo di prova
Dopo il periodo di prova il contratto può essere sciolto:
a. di comune accordo tra le parti;
b. unilateralmente, per cause gravi;
c. d’ufficio, da parte della Divisione, se appare dubbio il suc- cesso del tirocinio o per altre inadempienze dell’una o dell’altra delle parti.
Art. 20, cpv. 1 Regolamento della formazione professionale e continua
• Obbligo d’informazione preventiva alla Divisione
In ogni caso, prima dello scioglimento, la Divisione deve es- sere informata; essa cerca un’intesa per la continuazione del rapporto.
Art. 20, cpv. 2 Regolamento della formazione professionale e continua
• Ratifica dello scioglimento
Se l’intesa non può essere ristabilita, la Divisione ratifica lo scioglimento e provvede, se necessario e per quanto possi- bile, affinché la persona in formazione possa concludere il tirocinio presso un’altra azienda.
Art. 20, cpv. 3 Regolamento della formazione professionale e continua
• Disdetta immediata per cause gravi
Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamen- te per cause gravi nel senso dell’articolo 337 (del CO), se- gnatamente se:
a. la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità persona- li necessarie per la formazione dell’apprendista;
b. la persona in formazione non possiede le attitudini fisi- che o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; la persona in formazione e, se del caso, i suoi rappresentanti legali devono essere preventivamente sentiti;
c. la formazione non può essere terminata o lo può esse- re soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quel- le previste.
Art. 346, cpv. 2 CO
• Obbligo d’informazione
Se il contratto di tirocinio è disdetto, l’operatore della for- mazione deve informarne immediatamente l’autorità can- tonale e, se del caso, la scuola professionale di base.
Art. 14, cpv. 4 LFPr
Q Cessazione dell’attività dell’azienda
• Se l’azienda cessa l’attività o se non garantisce più la forma- zione professionale di base conformemente alle disposizio- ni legislative, le autorità cantonali provvedono per quanto
• Colpe lievi Nei casi di colpa lieve,invece della multa può essere pronun- ciata un’ammonizione.
Art. 62, cpv. 2 LFPr
possibile affinché la formazione di base iniziata possa esse-
re portata regolarmente a termine.
Art. 14, cpv. 5 LFPr
¢ Esami, ripetizioni
• Sono ammesse al massimo due ripetizioni di procedure di qualificazione. Le parti precedentemente già superate non devono essere ripetute. Gli atti normativi in materia di for- mazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l’obbligo di ripetizione.
Art. 33, cpv. 1 OFPr
• Termini per la ripetizione
I termini per la ripetizione sono fissati in modo da non cau- sare costi supplementari sproporzionati agli organi respon- sabili.
Art. 33, cpv. 2 OFPr
• Partecipazione degli operatori della formazione ai costi
I costi per il materiale e la locazione di locali non rientrano nelle tasse d’esame di cui all’articolo 41 LFPr e possono es- sere addebitati interamente o parzialmente agli operatori della formazione professionale pratica.
Art. 39, cpv. 1 OFPr
• Responsabilità in caso di insuccesso agli esami Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno deriva- tone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. Art. 97, cpv. 1 CO
() Basi legali
CO Codice delle obbligazioni 30 marzo 1911
LFPr Legge federale sulla formazione professionale 13 dicembre 2002
OFPr Ordinanza sulla formazione professionale 19 novembre 2003
Lorform Legge sull’orientamento scolastico e professiona- le e sulla formazione professionale e continua
4 febbraio 1998
Regolamento della formazione professionale e continua
1. luglio 2014
XX Xxxxx federale sul lavoro 13 marzo 1964
LCLL Legge cantonale di applicazione della LL 11 novembre 1968
OLL5 Ordinanza 5
Concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori) 28 settembre 2007
¢ Attestato
• Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare alla persona in formazione un attestato contenente le necessa- rie indicazioni sull’attività professionale imparata e sulla du- rata del tirocinio.
Art. 346a, cpv. 1 CO
• Indicazioni particolari
A richiesta della persona in formazione o del suo rappre- sentante legale, l’attestato deve contenere anche indicazio- ni sulle attitudini, sulle prestazioni e sulla condotta della per- sona in formazione.
Art. 346a, cpv. 2 CO
¢P Accordi sull’attività professionale dopo il tirocinio
• Gli accordi che pregiudicano la libera decisione della perso- na in formazione sulla sua attività professionale dopo il tiro- cinio sono nulli.
Art. 000x, xxx. 0 XX
xx Violazioni e omissioni dell’operatore della formazione professionale pratica
• È punito con la multa chi forma persone:
a. senza l’autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 2;
b. senza aver concluso un contratto di tirocinio (art. 14).
Art. 62, cpv. 1 LFPr
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