Contract
Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il CLIENTE che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e DOLOMITI ENERGIA S.p.A..
La fornitura di gas naturale è disciplinata dalle presenti “Condizioni contrattuali generali gas naturale” (CCGG), nonché dalle “Condizioni economiche” (CE), che unitamente alla “Proposta di contratto” e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto”. In caso di contrasto tra CCGG e CE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
In seguito DOLOMITI ENERGIA S.p.A. sarà denominata “FORNITORE” o “DOLOMITI ENERGIA” e il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO “CLIENTE”. In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati “PARTI” e singolarmente “PARTE”.
DEFINIZIONI
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale.
BONUS SOCIALE: compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati.
CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista il gas naturale per proprio consumo.
CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI: Cliente finale con consumi di gas naturale complessivamente inferiori o uguali a 200.000 Smc/a.
CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI: Cliente finale con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/a.
CONSUMATORE: Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo.
CONTATORE o GRUPPO DI MISURA o MISURATORE: apparecchio
che consente la rilevazione dei consumi di gas naturale del Cliente. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: MISURATORE ACCESSIBILE: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; MISURATORE NON ACCESSIBILE: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata; MISURATORE PARZIALMENTE ACCESSIBILE: misuratore cui l’impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato.
DATA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale è in carico a DOLOMITI ENERGIA. DISTRIBUTORE LOCALE: persona giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale attraverso reti locali.
FATTURA DI CHIUSURA: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra FORNITORE e CLIENTE FINALE. FATTURA DI PERIODO: fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra FORNITORE e CLIENTE.
FORNITORE o DOLOMITI ENERGIA: DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
(con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx), società attiva nella vendita di energia elettrica ai sensi del D.Lgs. n. 79/99 e di gas naturale a clienti finali ai sensi del D.Lgs. n. 164/00.
MARCHIO: marchio “Gas 100% Compensa CO2 Dolomiti Energia”. MERCATO LIBERO: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate liberamente tra le PARTI.
MICROIMPRESA: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
MODULO RIPENSAMENTO: modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento.
PARTI: CLIENTE e FORNITORE, qualora congiuntamente intesi.
PDR: punto di riconsegna dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le CCGG. Le caratteristiche dei Punti di Riconsegna sono descritte nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
PDR SMART METER: PDR dotato di misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall’ARERA e caratterizzato da tentativi di lettura mensili con dettaglio giornaliero.
SERVIZIO DI TUTELA GAS: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA.
SII: Sistema Informativo Integrato.
S.M.I.: abbreviazione di successive modifiche ed integrazioni. TRASPORTATORE: persona giuridica che fornisce il servizio di trasporto del gas naturale attraverso la rete di trasporto nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR n. 131 del 26 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 e s.m.i. (DPR 131/86);
Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 0000 x x.x.x. (X. 481/95);
Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98);
Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00);
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);
Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 231/01);
Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01);
Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 e s.m.i. (D. Lgs. 52/04);
Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04);
Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 0000 x x.x.x. (X. 311/04);
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” (Codice del Consumo); Delibera ARERA n. 108 del 06 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha approvato il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (Codice di rete);
Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);
Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) che ha approvato l’aggiornamento del Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG); Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas);
Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com);
Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com); Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com); Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/gas); Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);
Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);
Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com); Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);
Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND);
Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (D. Lgs. 101/2018); Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/ com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione); Delibera ARERA 114/2019/R/gas del 28 marzo 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 29 marzo 2019 e s.m.i. (Del. 114/2019/R/com), che ha approvato la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG); Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG);
Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG); Delibera ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 570/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG).
Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
1. Oggetto del CONTRATTO
1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a prelevare, presso i PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO, il gas naturale necessario a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l’intero fabbisogno degli stessi.
2) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo del gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell’uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE LOCALE o il TRASPORTATORE al quale ciascun PDR è collegato.
3) I PDR del CLIENTE, relativi alla fornitura oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasporto nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegati alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al CONTRATTO di fornitura oppure di dare esecuzione al CONTRATTO solo in seguito all’attivazione del servizio di trasporto e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).
4) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dall’allaccio e dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l’avvio e l’esercizio della fornitura.
2. Conclusione del Contratto – Attivazione della fornitura - Diritto di ripensamento
1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di gas naturale mediante la sottoscrizione, con firma olografa, digitale (ivi inclusa quella cosiddetta “debole”) o altri strumenti, anche telefonici, della PROPOSTA DI CONTRATTO.
2) Il CLIENTE ha facoltà di sottoscrivere la PROPOSTA DI CONTRATTO anche attraverso supporto telematico.
3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente. Il FORNITORE confermerà con apposita comunicazione l’accettazione della PROPOSTA DI CONTRATTO entro il termine di
45 giorni dalla sua ricezione informando il CLIENTE dell’avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace dalla data di ricezione da parte del CLIENTE della comunicazione di accettazione. Qualora la PROPOSTA DI CONTRATTO non venga accettata dal FORNITORE entro tale termine, la stessa si intenderà priva di effetto.
4) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.
5) La fornitura di gas naturale avrà inizio dalla data di attivazione comunicata da DOLOMITI ENERGIA all’atto della sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal FORNITORE e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il CLIENTE verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o mail/PEC, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l’hanno determinata.
6) In caso di subentro nella fornitura di un nuovo CLIENTE su di un PDR attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere a DOLOMITI ENERGIA la voltura e comunicare l’eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal FORNITORE. In tal caso l’avvio dell’esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/ com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Il FORNITORE si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al CLIENTE, e di procedere alla risoluzione del CONTRATTO di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il PDR interessato.
7) Qualora la PROPOSTA DI CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE consumatore/microimpresa in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del CONTRATTO secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC;
- mediante invio del modulo ripensamento allegato al CONTRATTO attraverso i canali ivi indicati.
8) Le attività di esecuzione del CONTRATTO saranno avviate trascorso il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il CLIENTE richieda l’esecuzione del CONTRATTO in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento.
9) Tale richiesta da parte del CLIENTE può comportare un anticipo
della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate da DOLOMITI ENERGIA, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il CLIENTE potrà comunque esercitare il ripensamento ai sensi di quanto indicato più sopra, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal FORNITORE per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’articolo 11 del TIV, qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal CONTRATTO fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal FORNITORE le attività di avvio dell’esecuzione del CONTRATTO al quale il CLIENTE ha ripensato, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la sospensione del PDR sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE, dal soggetto che eroga i servizi di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal FORNITORE per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio fornitore o la sospensione del PDR sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE. Il CLIENTE che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR all’attuale FORNITORE che provvederà a richiedere l’esecuzione della prestazione al DISTRIBUTORE LOCALE anche tramite l’eventuale utente della distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 47.6 della RQDG.
3. Durata e Decorrenza del Contratto - Condizioni per l’esecuzione della fornitura
1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatta salva una diversa durata stabilita nell’allegato CE, con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L’esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di switching/attivazione fornitura, in mancanza della quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.
2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDR si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione del gas naturale oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.
3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non accettare la PROPOSTA DI CONTRATTO quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali non sussistano i requisiti per dare seguito all’erogazione di gas naturale.
4) Le PARTI convengono che l’esecuzione del CONTRATTO è in ogni caso condizionata, nell’esclusivo interesse del FORNITORE:
- all’inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE o di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;
- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del rispetto delle condizioni limitative relative all’applicabilità dell’offerta descritte nelle CE;
- all’attivazione del servizio di trasporto e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori per l’allaccio;
- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di distribuzione a cui il CLIENTE è allacciato.
5) In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di PDR, qualora le condizioni citate al precedente comma si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura solo per questi ultimi.
6) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due PARTI.
7) Nel caso di CLIENTE già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l’esecuzione del contratto, il FORNITORE si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell’esercizio di revoca. In questo caso il FORNITORE sarà informato in merito a: i) se il PDR risulta chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità; ii) il mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii) le eventuali date delle richieste di sospensione per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; iv) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) l’accessibilità o meno del PDR; vi) se per il PDR è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR). Qualora, a seguito delle informazioni ricevute, il FORNITORE decida di non dar seguito allo switching, non verrà data esecuzione al CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno.
8) L’esecuzione del presente CONTRATTO è inoltre condizionata al fatto che al momento della richiesta di switching, il FORNITORE non sia informato del fatto che: i) il CLIENTE richiedente sia stato in precedenza titolare del medesimo PDR o di un altro PDR interrotto a seguito dell’intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento stesso;
ii) il CLIENTE richiedente sia stato in precedenza oggetto di iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, con fatturazione diretta da parte del DISTRIBUTORE LOCALE dei relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati; iii) il PDR rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all’atto della richiesta stessa od in precedenza, nell’ambito del Servizio di Default distribuzione.
Qualora il FORNITORE riceva le informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente CONTRATTO; in tal caso, verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.
4. Recesso - Clausola risolutiva espressa
1) Il CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il fornitore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del CLIENTE finale, mediante l’invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2) Il CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI, fatto salvo quanto eventualmente indicato nelle CE, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso per cambiare fornitore solo decorsi 12 (dodici) mesi dall’attivazione della fornitura e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del FORNITORE. Qualora il CLIENTE non rispetti i termini di preavviso di recesso, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese di fornitura, calcolato come media degli importi delle fatture emesse dal FORNITORE nel corso degli ultimi 12 mesi di fornitura o, nel caso di minor durata del rapporto, come media degli importi delle fatture emesse nel corso del periodo di fornitura. Nel caso di fornitura non ancora decorsa, la penale sarà pari ad un importo mensile di fornitura stimato sulla base di un consumo pari ad un dodicesimo del consumo annuo dichiarato dal CLIENTE nella Proposta di Contratto, e delle condizioni economiche oggetto dell’offerta commerciale sottoscritta: faranno fede i valori delle singole componenti economiche espressamente indicate nell’offerta e/o valevoli nel corso del mese di sottoscrizione dell’offerta. Resta comunque inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati in aggiunta alla penale. In ogni
caso il CLIENTE è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il fornitore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del CLIENTE, mediante l’invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI ha, in alternativa, la facoltà comunicare la propria volontà di recedere dal contratto di fornitura direttamente al fornitore uscente. In tal caso la comunicazione dovrà pervenire a DOLOMITI ENERGIA in forma scritta mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
3) Il CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
4) Il CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In ogni caso il CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI sarà tenuto al pagamento dei volumi di gas naturale non acquistati relativi a 12 (dodici) mesi di fornitura in base alle previsioni di consumo dichiarate dal CLIENTE riconoscendo al FORNITORE una penale come più sopra quantificata, fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta comunque inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati in aggiunta alla penale.
5) Nel caso di forniture stagionali o ricorrenti, ossia per le quali il CLIENTE stipula un CONTRATTO di durata inferiore all’anno, è escluso il diritto di recesso. Nel caso di forniture rivolte alla Pubblica Amministrazione il diritto di recesso è disciplinato secondo le procedure di affidamento del servizio di volta in volta previste.
6) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più PDR, con un preavviso di 6 (sei) mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
7) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:
a) inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un procedimento per la messa in liquidazione;
b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
c) istanza od inizio di una procedura concorsuale;
d) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;
e) non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;
f) inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di costituzione in mora;
g) cessione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione di quanto previsto nelle presenti CCGG;
h) ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola fattura, previa costituzione in mora del CLIENTE ai fini della sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalle disposizioni adottate dall’ARERA;
i) modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano inficiare l’affidabilità;
j) prelievo fraudolento del gas naturale a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del TRASPORTATORE;
k) violazione del “Modello 231” predisposto dal FORNITORE, ai sensi delle presenti CCGG.
8) Xxxxx salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo imputabile al medesimo CLIENTE.
5. Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore – Oneri di allacciamento
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che le prestazioni oggetto del CONTRATTO siano erogate dal FORNITORE con le modalità ritenute, a suo insindacabile giudizio, e nel rispetto della regolazione vigente, più idonee ed opportune.
2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l’esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.
3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo erroneo i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.
4) Il CLIENTE, in mancanza dell’allacciamento alla rete, è tenuto a versare al FORNITORE un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal DISTRIBUTORE LOCALE sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all’accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all’ottenimento dei permessi a carico del CLIENTE e/o a carico di altri enti.
5) L’attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del CLIENTE di tutta l’eventuale documentazione richiesta dal FORNITORE, per conto del DISTRIBUTORE LOCALE, relativa alla conformità dell’impianto interno del CLIENTE. Sono da considerarsi a carico del CLIENTE gli oneri relativi all’attivazione della fornitura comunque specificati nel CONTRATTO comprensivi degli importi addebitati al FORNITORE da parte del DISTRIBUTORE LOCALE.
6) Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del DISTRIBUTORE LOCALE previsti per le singole prestazioni dal DISTRIBUTORE LOCALE stesso nel relativo prezziario. Inoltre il CLIENTE riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al DISTRIBUTORE LOCALE tramite lo stesso FORNITORE un corrispettivo di importo pari a 25 €. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.
6. Mandati
1) Ai fini dell’esecuzione del CONTRATTO, il FORNITORE opera in qualità di utente del servizio di distribuzione e/o trasporto, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti.
2) Il CLIENTE si impegna inoltre, a semplice richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto fosse eventualmente necessario o opportuno per consentire l’espletamento delle attività previste al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto dai gestori di rete competenti.
3) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato nella PROPOSTA DI CONTRATTO in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di gas naturale e dell’attribuzione della corretta tariffa di distribuzione. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato.
7. Assicurazione gas
1) I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas.
2) Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx. I dettagli sulle norme che regolano l’assicurazione possono essere visionati sul sito di DOLOMITI ENERGIA (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è possibile scaricare gli allegati relativi al contratto di assicurazione e al modulo di denuncia di sinistro.
8. Rilevazione dei Consumi
1) Il DISTRIBUTORE LOCALE è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi presso il PDR. Il CLIENTE, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del DISTRIBUTORE LOCALE, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.
2) La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal DISTRIBUTORE LOCALE secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
3) Con riferimento a PDR non dotati di smart meter la frequenza è fissata in:
- una volta l’anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/a;
- una volta ogni sei mesi per PDR con consumi superiori a 500 Smc/a e fino a 1.500 Smc/a;
- una volta ogni quattro mesi per PDR con consumi superiori a 1500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a;
- una volta al mese per i CLIENTI con consumi superiori a 5.000 Smc/a.
4) Con riferimento a PDR dotati di smart meter la rilevazione dei consumi avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno del mese di riferimento. Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE, in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi stimati. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati validati del DISTRIBUTORE LOCALE.
9. Condizioni economiche
1) I corrispettivi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse applicate dal FORNITORE sono stabiliti nell’allegato CE.
2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di 3 (tre) mesi dalla conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nelle CE quali condizioni per l’adesione ad un’offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di rilevazione di tale circostanza, le condizioni economiche previste dall’Autorità per il servizio di tutela, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE. Nel caso di PDR usi diversi saranno applicate le condizioni previste per il PDR condominio uso domestico ai sensi del TIVG.
3) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle CE, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. È facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legate all’offerta, con efficacia dell’adesione del CLIENTE alla prima data utile.
10. Fatturazione
1) La fatturazione del gas naturale somministrato ai singoli PDR avrà frequenza:
- Bimestrale per i PDR usi domestici;
- Bimestrale per i PDR usi diversi e PDR Condomini usi domestici con consumi fino a 5.000 Smc/a;
- Mensile per i PDR usi diversi e PDR Condomini usi domestici con consumi > 5.000 Smc/a;
- Mensile per i CLIENTI multisito e di GRANDI DIMENSIONI.
2) La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDR stessi, sempre che tali dati siano stati tempestivamente resi disponibili al FORNITORE.
3) In deroga all’art. 10.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione aumentando la frequenza (da bimestrale a mensile) .
4) Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
5) La fattura di chiusura sarà emessa non oltre:
- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
- l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, il FORNITORE emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del DISTRIBUTORE LOCALE.
6) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletta 2.0 del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, la guida alla lettura delle voci di spesa propria di ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.
7) La fattura sarà messa a disposizione in formato elettronico, anche in corso di fornitura, qualora il CLIENTE provveda alla richiesta mediante registrazione all’Area clienti myDOLOMITI. In caso contrario la fattura sarà inviata in formato cartaceo all’indirizzo indicato nella PROPOSTA DI CONTRATTO (o sua successiva variazione). In entrambi i casi la fattura sarà messa a disposizione del CLIENTE senza l’applicazione di alcun onere o costo aggiuntivo. Il FORNITORE trasmette al CLIENTE la “Bolletta sintetica”; il CLIENTE può sempre richiedere gli “Elementi di dettaglio” attraverso apposita richiesta da presentare agli Sportelli del FORNITORE o tramite il Servizio Clienti telefonico.
8) La fatturazione sarà eseguita sulla base dei consumi effettivamente rilevati dalla lettura del contatore del CLIENTE o, in subordine, comunicati dal CLIENTE tramite autolettura del contatore. In assenza della lettura effettiva e dell’autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli. In tutti i casi il consumo presunto sarà calcolato mediante l’applicazione dei profili di prelievo standard come definiti dal TISG.
9) Il CLIENTE titolare di PDR non dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al FORNITORE l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia nell’ambito della finestra temporale indicata dal FORNITORE in bolletta.
10) Il CLIENTE titolare di PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al FORNITORE l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
11) Il FORNITORE comunica al CLIENTE la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
12) Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura.
13) L’autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L’autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.
14) In caso di mancata lettura di un misuratore non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze previste, il FORNITORE fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al
CLIENTE sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal DISTRIBUTORE LOCALE competente. In caso di mancata lettura di un misuratore accessibile entro i termini suddetti, il FORNITORE riconoscerà al CLIENTE un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo versato dal DISTRIBUTORE LOCALE.
15) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE. Il FORNITORE è in ogni caso abilitato a fatturare e addebitare al CLIENTE tutti i consumi rilevati e/o ricalcolati dal DISTRIBUTORE LOCALE, nel rispetto delle disposizioni regolatorie vigenti, ancorché in ritardo rispetto agli ordinari termini di fatturazione.
11. Pagamento del servizio e rateizzazione
1) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura, comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione fattura, da intendersi tassativo, e dovrà avvenire con le modalità indicate nell’allegato CE. Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE.
2) Il CLIENTE non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento, impregiudicata l’efficacia delle eccezioni di nullità, annullabilità e di rescissione del CONTRATTO, nonché il diritto di proporre reclamo al FORNITORE (in relazione ad una doppia fatturazione dei consumi o ad altra pratica commerciale ritenuta scorretta) o di avvalersi degli altri diritti e rimedi, fra cui la procedura di conciliazione, previsti dall’ARERA.
3) Con la stipula del CONTRATTO di fornitura, disciplinato dalle presenti CCGG, il CLIENTE può autorizzare il FORNITORE ad attivare - conferendogli così uno specifico mandato - la procedura di domiciliazione bancaria (SDD ecc.) o postale per il pagamento delle fatture, secondo le procedure di tempo in tempo vigenti e utilizzando i dati forniti dal CLIENTE, che ne garantisce la correttezza. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della PROPOSTA DI CONTRATTO il CLIENTE non attivi o non sia stata comunque attivata, per qualsiasi motivo, la modalità di pagamento prescritta nell’allegato CE come condizione per l’accesso a determinate offerte commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell’offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura previste dall’Autorità per la specifica tipologia di CLIENTE, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE. Nel caso di PDR usi diversi saranno applicate le condizioni previste per il PDR condominio uso domestico ai sensi del TIVG.
4) Il CLIENTE è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione come indicato di seguito.
5) Il FORNITORE offrirà la possibilità di rateizzazione nei seguenti casi:
a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi
b) e c) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione prevista dal CONTRATTO; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
6) La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal CLIENTE entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.
7) Il corrispettivo soggetto a rateizzazione sarà maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
8) Il corrispettivo soggetto a rateizzazione sarà suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari: - nei casi a), b) e c) dell’art. 11.5, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; - nel caso d) dell’art. 11.5, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; - nel caso e) dell’art. 11.5, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
9) Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il CLIENTE receda dal contratto per cambio fornitore, il FORNITORE ha facoltà di richiedere al CLIENTE il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
10) Il FORNITORE ha facoltà di negoziare con il CLIENTE un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del CLIENTE. Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all’interno dell’Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell’ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.
12. Garanzie
1) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale, non soggetto a variazione nel corso della fornitura. L’importo del deposito cauzionale è pari a:
- 25 € per PDR con consumo fino a 500 Smc/a;
- 77 € per PDR con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a.
Per le altre tipologie di PDR l’importo dell’eventuale deposito cauzionale sarà oggetto di contrattazione tra le PARTI.
2) Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto di cui al comma precedente il FORNITORE può attivare le procedure di morosità.
3) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
4) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.
5) Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di cui ai commi precedenti entro i successivi 30 (trenta) giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
6) Il CLIENTE diverso dal domestico e di GRANDI DIMENSIONI, in alternativa al deposito cauzionale, si impegna a rilasciare in favore del FORNITORE una garanzia fideiussoria bancaria (emessa da primario istituto di credito, il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da
quest’ultimo) contenente la clausola di pagamento “a prima richiesta”, con espressa esclusione della facoltà di opporre eccezioni, entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di decorrenza
della fornitura. La fideiussione dovrà garantire il pagamento di un importo commisurato ai consumi del CLIENTE, come precisati nella PROPOSTA DI CONTRATTO, e dovrà avere una durata pari alla durata del CONTRATTO maggiorata di 3 (tre) mesi e dovrà essere tale da consentire, in caso di inadempimento del CLIENTE, l’incasso da parte del FORNITORE degli importi garantiti mediante semplice richiesta di quest’ultimo, rimossa ogni eccezione, e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE.
7) Il CLIENTE si impegna a garantire che la fideiussione rilasciata resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
8) In caso di escussione da parte del FORNITORE di detta garanzia fideiussoria, il CLIENTE provvederà entro 30 (trenta) giorni a ripristinare la garanzia, così da assicurare al FORNITORE la disponibilità di una garanzia conforme a quanto sopra previsto. L’inadempimento di tale obbligo entro il termine su indicato, o la violazione dell’obbligo indicato al comma precedente, abiliterà il FORNITORE a dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, valendo la presente previsione quale clausola risolutiva espressa.
13. Inadempimento del CLIENTE
1) In tutti i casi di morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e comunque tenendo conto delle tempistiche di rendicontazione dei pagamenti, attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.
2) In caso di ritardato pagamento delle fatture, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, Il FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; le PARTI convengono che tali interessi saranno calcolati:
- dal primo al decimo giorno di ritardo ad un tasso pari al Tasso di interesse legale;
- a partire dall’undicesimo giorno di ritardo ad un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali.
In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti.
3) Il FORNITORE provvederà a costituire in mora il CLIENTE mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro il termine ultimo previsto nella medesima comunicazione. In caso di costituzione in mora, il CLIENTE dovrà comunicare al FORNITORE l’avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l’invio di un fax al nr 0000 000000 o di una email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o di una PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento ai documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell’operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi da bonifico bancario.
4) In caso di perdurante morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere al DISTRIBUTORE LOCALE la sospensione della fornitura di gas naturale per uno o più PDR nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma e comunque nel rispetto del termine minimo fissato dalla regolazione a partire dalla notifica della costituzione in mora indicato nei successivi commi. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dal DISTRIBUTORE LOCALE. In ogni caso è fatto salvo il diritto del FORNITORE di richiedere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e delle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari al contributo in quota fissa previsto dal TIV, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
5) Il termine minimo dalla data di notifica della costituzione in mora per la richiesta di sospensione è fissato in almeno 40 (quaranta) giorni solari.
6) In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi; b) qualora il CLIENTE abbia comunicato al FORNITORE l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle presenti CCGG; c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal DISTRIBUTORE LOCALE o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel CONTRATTO.
7) Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere l’intervento di Interruzione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, il FORNITORE si riserva la possibilità di estinguere la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR. A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, verranno attivati i servizi di ultima istanza. In questo caso il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere al DISTRIBUTORE LOCALE, se richiesti:
- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE, unitamente alla documentazione attestante la ricezione da parte del CLIENTE;
- copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il CLIENTE, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della comunicazione da parte del CLIENTE;
- copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.
8) Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile il FORNITORE procederà alla costituzione in mora tramite lettera raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, il FORNITORE potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta, al SII, di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza.
9) Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L’indennizzo automatico è pari a: a) 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il FORNITORE non abbia garantito al CLIENTE alternativamente il rispetto del: i) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura per morosità;
b) 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
10) Il FORNITORE si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il FORNITORE si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR”, derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore, così come addebitata dal DISTRIBUTORE LOCALE al FORNITORE.
14. Forza Maggiore
1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.
2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:
- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.
3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all’altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.
15. Accesso, manutenzione e verifica del Gruppo di Misura
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.
2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l’accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l’esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.
3) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.
4) CLIENTE e FORNITORE hanno il diritto di richiedere al DISTRIBUTORE LOCALE, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il CLIENTE decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al FORNITORE che provvederà a inoltrarla al DISTRIBUTORE LOCALE. Il CLIENTE ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
5) Nel caso di richiesta da parte del CLIENTE, il FORNITORE provvederà ad indicare allo stesso il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.
6) Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal DISTRIBUTORE LOCALE, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell’intervento sarà a carico del DISTRIBUTORE LOCALE che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata dal FORNITORE al CLIENTE.
7) Il FORNITORE comunicherà per iscritto al CLIENTE l’esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l’accredito o l’addebito delle somme dovute.
8) La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il CLIENTE giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
16. Modalità di consegna del gas - Unità di misura del gas
1) Il valore di pressione minima di consegna del gas naturale somministrato sarà conforme alle specifiche di pressione stabilite dal DISTRIBUTORE LOCALE/TRASPORTATORE e pubblicate sul sito internet di quest’ultimo. Qualora il gas naturale somministrato risulti non conforme alle specifiche di pressione suddette, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinché si attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al DISTRIBUTORE LOCALE/ TRASPORTATORE, in ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.
2) L’unità di misura dei volumi del gas naturale è il metro cubo, alle condizioni standard, ossia: temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).
17. Responsabilità del CLIENTE
1) Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del DISTRIBUTORE LOCALE installati presso il PDR e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. Il CLIENTE è responsabile inoltre dei danni conseguenti a incendio, furto o manomissione delle apparecchiature del DISTRIBUTORE LOCALE, salvo che dimostri la propria estraneità all’accaduto.
2) Il CLIENTE è responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di regolazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in osservanza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto dalle vigenti disposizioni regolatorie adottate dall’ARERA. Il CLIENTE terrà indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità ai sensi del presente comma. Ogni modifica all’impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata al FORNITORE dal CLIENTE e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolatorie.
3) Il gas naturale non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduto sotto qualsiasi forma a terzi.
18. Responsabilità del FORNITORE
1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dal gas naturale somministrato, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende gas naturale senza esercitare attività di trasporto e/o distribuzione.
2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del TRASPORTATORE o di terzi.
3) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di gas naturale con il precedente fornitore. Sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il DISTRIBUTORE LOCALE e/o il TRASPORTATORE e/o qualsiasi altro soggetto avente titolo, dovesse richiedere al FORNITORE a seguito della sospensione o della risoluzione del CONTRATTO.
4) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del CONTRATTO.
19. Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali
1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.
2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.
3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.
20. Modifica unilaterale delle Condizioni contrattuali
1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall’ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici o altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d’approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà ad inviare una comunicazione scritta indicante le nuove condizioni con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso della suddetta comunicazione. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del FORNITORE.
2) Le informazioni di cui sopra non potranno essere trasmesse all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in CONTRATTO.
3) È fatto salvo il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO nei termini e nei modi previsti dalla Del. 783/2017/R/com.
4) Le condizioni economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle CE applicabili al CLIENTE. Al ricorrere di un giustificato motivo (e quindi al ricorrere, fra l’altro, di uno dei casi elencati a titolo esemplificativo al comma 1 che precede) nel periodo di validità del CONTRATTO e/o allo scadere del periodo di validità previsto dalle CE il FORNITORE si riserva di variare unilateralmente le condizioni di fornitura e/o singole clausole contrattuali e comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale, le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).
5) La comunicazione di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il CLIENTE è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
21. Indennizzi automatici
1) Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale per i CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI serviti sul Mercato libero, il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
2) Il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a:
- 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
- 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
- 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
3) Il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell’indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:
- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
- maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
4) L’indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L’indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell’emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
5) Il CLIENTE avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il DISTRIBUTORE LOCALE metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al CLIENTE in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del DISTRIBUTORE LOCALE al FORNITORE.
6) Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
22. Bonus sociale
1) Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda.
2) Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.
3) Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654.
23. Comunicazioni - Reclami - Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il codice PDR e il proprio codice fiscale o partita IVA) all’indirizzo DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx oppure via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx (in caso di reclami o segnalazioni) o all’indirizzo xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx per i CLIENTI domestici/ xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx per i CLIENTI non domestici (per tutte le altre comunicazioni) o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2) Il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i PDR.
3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.
4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al
FORNITORE un reclamo per iscritto, anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il reclamo andrà inoltrato: all’indirizzo Dolomiti Energia S.p.A. Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx oppure via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il CLIENTE invii il reclamo senza l’utilizzo dell’apposito modulo, al fine di consentire l’identificazione del CLIENTE che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso di specie, gas naturale);
- Codice identificativo del PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
- Breve descrizione dei fatti contestati.
5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE.
6) Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta decorsi 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, potrà proporre un’istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’ARERA. Il Servizio Conciliazione dell’ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l’instaurarsi di un contenzioso; la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinato dal TICO. Il CLIENTE potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
7) Il CLIENTE può attivare il Servizio Conciliazione qualora risulti connesso in bassa pressione.
8) Il CLIENTE non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:
- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia:
- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione;
- il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del CLIENTE per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione.
9) L’esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria. Qualora il cliente non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell’ARERA per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti “ADR” Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’elenco dell’ARERA, disponibile al link “elenco ADR dell’Autorità” sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx.
10) Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx oppure xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
24. Oneri Fiscali, Accise e Adempimenti Fiscali
1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell’autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.
2) Le imposte gravanti sui consumi di gas naturale a carico del CLIENTE, saranno esposte in fattura in voce separata.
3) L’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l’aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l’istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDR, già ritenute valide nell’ambito di un precedente contratto di somministrazione di gas naturale tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest’ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l’integrazione o la modificazione.
4) Il CLIENTE assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a
quanto risultante dall’istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all’Amministrazione Finanziaria.
5) Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l’impiego del gas naturale, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all’Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria.
6) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.
7) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
8) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego del gas naturale fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.
9) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell’ambiente, secondo quanto definito dal X.Xxx. 52/04, non comporta nessun onere per il CLIENTE.
25. Richiesta Dati Catastali
1) Ai fini dell’applicazione dell’Art.1 Comma 333 della Legge 311/04 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni punto di riconsegna presso cui è attivata la fornitura di gas naturale i dati catastali identificativi dell’immobile che saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria.
2) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
3) Per ogni chiarimento il CLIENTE potrà consultare l’Agenzia delle Entrate “xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx”.
26. MARCHIO GAS 100% COMPENSA CO2 DOLOMITI ENERGIA
1) Con l’efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
2) Il marchio “Gas 100% Compensa CO2 Dolomiti Energia”, di seguito identificato come MARCHIO, è concesso a tutti i soggetti che hanno compensato, attraverso gli strumenti indicati, le proprie emissioni di gas serra causate dallo svolgimento di una precisa attività.
3) Il MARCHIO identifica la regolarità della provenienza e l’annullamento dei crediti di emissione in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge. Il marchio garantisce, tramite l’adesione del CLIENTE al servizio che DOLOMITI ENERGIA S.p.A. mette a disposizione, che la totalità delle emissioni inquinanti prodotte in base al consumo di gas del CLIENTE stesso sono state compensate.
4) Le modalità Tecnico-Economiche per l’utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati Condizioni Economiche.
5) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:
- sugli edifici ospitanti tali PDR;
- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDR;
- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR;
- sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR;
- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE.
6) L’elenco di cui sopra deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma.
7) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.
8) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad applicare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio Gas 100% Compensa CO2 Dolomiti Energia” e “Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio Gas 100% Compensa CO2 Dolomiti Energia” che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura.
9) il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive
nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE dà il suo completo consenso.
10) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIO. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 €cent/Smc sul volume dei prelievi attesi di gas dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.
11) L’autorizzazione all’uso del MARCHIO viene revocata:
- in caso di risoluzione del CONTRATTO;
- in caso di violazione delle condizioni contrattuali sopra riportate.
12) La revoca dell’autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l’eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall’immagine aziendale e dalla pubblicità in genere.
27. Elezione di domicilio e Foro Competente
1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO: (i) quanto al FORNITORE presso la propria sede legale; (ii) quanto al CLIENTE presso l’indirizzo indicato nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO.
2) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
28. Cessione del Contratto
1) Il CLIENTE autorizza sin d’ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all’esecuzione o da essa derivanti senza aggravio di costi o peggioramento per detta causa delle condizioni economiche applicate al CLIENTE. Dell’intervenuta cessione il CLIENTE sarà informato e da tale data la cessione sarà efficace nei suoi confronti.
2) È consentita fin d’ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di gas naturale appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. Dell’intervenuta cessione il CLIENTE sarà notiziato e da tale data la cessione sarà efficace nei suoi confronti.
3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al FORNITORE.
4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.
29. Rinvio Normativo
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle delibere dell’ARERA e alle norme del codice civile, dove applicabili.
30. Riservatezza
1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell’altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.
2) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.
31. Registrazione
1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma del D.P.R. 131/86, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d’uso.