ACCORDO DI CONSULTAZIONE TRA SOCI BANCO BPM S.P.A.
ACCORDO DI CONSULTAZIONE TRA SOCI BANCO BPM S.P.A.
Estratto pubblicato dai partecipanti all’Accordo di consultazione ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs.
58/98 e dell’art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
Milano, 20 gennaio 2021 – Ai sensi dell’art. 129 Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), Banco BPM provvede a diffondere al pubblico l’“Accordo di consultazione avente ad oggetto azioni della Banco BPM S.p.A. – Estratto”, come trasmesso a Banco BPM e pubblicato a cura dei partecipanti all’Accordo di consultazione (il “Patto”) sul quotidiano " Il Sole 24 Ore " in data odierna.
Per maggiori informazioni, si rinvia a quanto riportato in detto estratto e nelle informazioni essenziali sul Patto che saranno pubblicate nei termini di legge, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Banco BPM all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx sezione “Investor Relations”.
Per informazioni: Investor Relations Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
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Comunicazione
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Media Relations
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ACCORDO DI CONSULTAZIONE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA BANCO BPM S.P.A. – ESTRATTO
Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 (di seguito, il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito, il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.
1. Informazioni generali e tipologia del patto
In data 18 gennaio 2021 si è perfezionata la stipulazione di un accordo di consultazione preventiva (di seguito, “Accordo”) tra alcuni azionisti della Banco BPM S.p.A. (di seguito anche la “Banca”). Si precisa che l’Accordo non prevede alcun vincolo alla circolazione delle azioni detenute dagli aderenti né all’espressione del relativo voto da parte di questi nelle Assemblee Sociali della Banca.
2. Indicazione del numero di azioni e della quota di capitale che ha aderito al patto
Alla data di sottoscrizione, hanno aderito all’accordo n. 4 azionisti, complessivamente titolari di n. 101.262.932 azioni ordinarie emesse dalla Banco BPM S.p.A., le quali rappresentano il 6,683% del capitale sociale della Banca avente diritto di voto.
3. Denominazione degli aderenti
Aderiscono all’Accordo la G.G.G. S.p.A., la Calzedonia Holding S.p.A., il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx e il Sig. Xxxxx Xxxxxxx (anche in qualità di procuratore degli azionisti Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx).
4. Altre informazioni
L’Accordo è stato stipulato al fine di permettere agli aderenti di: (i) consultarsi preventivamente, in occasione o, comunque, in vista delle Assemblee Sociali della Banca circa le deliberazioni proposte ai Soci; (ii) fornirsi e scambiarsi reciprocamente informazioni su fatti e situazioni che interessino la Banca; (iii) esprimere valutazioni e orientamenti circa la rispettiva posizione nei confronti della Banca; (iv) esaminare ogni eventuale iniziativa da assumere in ordine a possibili determinazioni della Banca che direttamente o indirettamente incidano sui rispettivi diritti ovvero interessi. Di conseguenza, ciascuna parte si impegna nei confronti delle altre ad assumere i propri orientamenti e determinazioni in sede di consultazione in coerenza con il miglior interesse della Banca, nella prospettiva di garantire o assicurare in ogni momento il rispetto del principio di sana e prudente gestione della medesima.
L’Accordo è stipulato per un periodo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di stipulazione. La sua efficacia è sospensivamente condizionata al completamento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione previsti dalla legge e dalla relativa normativa secondaria di attuazione. La realizzazione della predetta condizione fa retroagire i propri effetti alla data della stipulazione.
5. Indicazione del sito web in cui reperire le informazioni essenziali relative al patto
Si rende noto che il documento contenete le informazioni essenziali rese ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti è reperibile sul sito internet della Banca, all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx, sezione “Investor Relations”.