Contract
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, ARCHIVIAZIONE, GESTIONE E CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE E MATERIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA – CIG n. 6594963F9E
tra
l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA:00907501001), nella persona della Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Servizio Patrimonio e Affari Generali, autorizzata alla stipula del presente contratto con …………….…………….
e
la Società ……………………, per il seguito denominata "Società", con sede in , via
….………………………..…………………….…….. (Partita IVA: n………………..), in persona del , in
qualità di ……………………………, giusta procura del ………..., repertorio…………….
premesso che
♦ L’ACI ha avviato, a seguito di delibera a contrarre del Comitato Esecutivo dell’Ente assunta nella riunione del 30 dicembre 2015, l’espletamento di una procedura aperta n. 8/2016 in ambito comunitario, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (di seguito denominato “Codice dei contratti” o “Codice”) e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i, con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E in data e pubblicato
sulla G.UR.I. …….. del ………….., nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e
su due a diffusione locale …………………………………per l’affidamento dei servizi di catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione dei fascicoli del PRA e di altra documentazione e materiale dell’ACI;
♦ la documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art.66 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’ACI, xxx.xxx.xx – sezione Bandi di gara - servizi;
♦ la Società ……………………… è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo ) del disciplinare di
gara, come da verbale n….. del della Commissione di aggiudicazione nominata con determinazione
del Segretario Generale n….. del ;
♦ con delibera del Comitato Esecutivo, assunta nella riunione del ..……, l’aggiudicazione è diventata definitiva ed efficace, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., in conformità a quanto previsto ai paragrafi 16) e 17) del disciplinare di gara (come da verbale del Responsabile del procedimento agli atti);
♦ la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art.79, comma 5, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, è stata comunicata ai soggetti interessati con nota prot…… del ;
♦ è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all’art.84 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.;
♦ è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo 18) del disciplinare di gara;
♦ sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all’art.11, commi 9 e 10 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
♦ la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente contratto, come specificato nel capitolato tecnico, allegato al presente contratto, nonché i requisiti previsti dalle vigenti normative ed è munito delle certificazioni ed autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività di cui al presente contratto;
♦ la Società ha visionato i locali adibiti a magazzini ed archivi dell’ACI, siti in Xxxxxxx (Xxxx), xxx Xxx Xxxxxxxx, 0 e in xxx Xxxxxxxxxx, 00/00, località Cisterna di Latina, e dichiara che gli stessi sono consegnati
con le caratteristiche richieste e sono muniti delle prescritte certificazioni, come da verbale di presa in carico, che si considera parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato;
♦ la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
♦ la Società ha presentato garanzia sotto forma di …………………… per un importo di € , stipulata
con la …………………………………………………, nonché ha presentato le polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all’esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
♦ la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
♦ con la stessa determinazione n……. del è stato nominato il responsabile/direttore dell’esecuzione
del presente contratto;
♦ il numero di CIG rilasciato dall’ANAC è n. 6594963F9E e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue
Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione dei servizi è regolata:
o dalle clausole del presente contratto;
o dall’offerta economica della Società (Allegato n….);
o dall’offerta tecnica della Società (Allegato n….);
o dal capitolato tecnico ;
o dall’allegato “A” al capitolato tecnico: locali adibiti ad archivio;
o dall’allegato “B” al capitolato tecnico: flusso lavorazioni
o dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 (Allegato n……);
e, per quanto non previsto:
o dalla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal suo Regolamento di attuazione, il DPR n.207/2010 e s.m.i.;
o dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell’ACI, disponibili sul sito dell’Ente;
o dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
o dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore nel periodo di vigenza contrattuale.
1. Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio, in senso tecnico ed organizzativo, di gestione, riordino, acquisizione, catalogazione, archiviazione, anche su supporto informatico, ricerca,
consultazione e trasmissione dei fascicoli del pubblico registro automobilistico e di altra documentazione e materiale dell’ACI presso i locali messi a disposizione dall’ACI stessa siti in
▪ Sito Archivistico 1: Xxxxxxx - xxx Xxx Xxxxxxxx 0;
▪ Sito Archivistico 2: Cisterna di Xxxxxx - xxx Xxxxxxxxxx 00/00; aventi le caratteristiche e le dotazioni di cui all’allegato A del capitolato di gara. In particolare:
a) il servizio di presa in carico e gestione della documentazione ACI attualmente allocata presso l’archivio dell’ACI sito in Xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxx, 0;
b) il servizio di presa in carico gestione della documentazione ACI attualmente allocata presso l’archivio dell’ACI sito in Xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx 00/00;
c) il servizio di ricezione, smistamento, verifica, acquisizione, catalogazione ed archiviazione della documentazione di nuova emissione - fascicoli PRA “fuori provincia” (FP) - in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
d) il servizio di ricezione, acquisizione, catalogazione ed archiviazione della documentazione ACI relativa ai Faldoni contenenti i Fascicoli PRA di pertinenza (cd. “Storici”) ed eventuale altro materiale ACI in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
e) il servizio di ricerca e consegna, per la consultazione, via fax o mail, e successiva riarchiviazione della documentazione di cui alle precedenti lettere ed in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
f) il servizio di gestione, ricerca e consegna, per la consultazione, e successiva ricollocazione nelle apposite cassettiere, delle bobine microfilm dei volumi del Pubblico Registro Automobilistico, in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
g) l’esecuzione, su richiesta di ACI, delle procedure di predisposizione e scarto della documentazione in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
h) il servizio di custodia e manutenzione ordinaria degli archivi ACI comprensivo della fornitura dei servizi di cui all’Allegato A e di tutti gli oneri, comprese le utenze, necessari ad assicurare il corretto espletamento dell’appalto;
i) il servizio di reportistica in conformità a quanto di seguito riportato;
j) eventuali ed ulteriori servizi complementari, integrativi e connessi secondo le procedure e nei limiti previsti dalla legge in materia di contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori.
2. L’esecuzione dei servizi deve avvenire secondo le indicazioni tecniche ed i parametri dettagliatamente stabiliti nel “Capitolato tecnico” allegato, che consente di definire con precisione la prestazione cui è tenuta la Società, ed in conformità ai livelli offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi di gestione documentale e di gestione degli archivi, pena l’applicazione delle penali stabilite nel paragrafo 17 del Capitolato tecnico.
3. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo offerto indicato nel successivo capitolo 6, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni intervento che si rendesse necessario per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuno per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Durata e periodo di prova
1. Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal …… fino al ……..
2. L’ACI si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale per un ulteriore anno, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett.b) del Codice degli appalti, nei limiti di valore indicati nel paragrafo III.2.1 del bando di gara e nel successivo art.6 comma 4 del presente contratto.
3. Per i primi tre mesi l’affidamento s’intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata.
4. All’iniziativa del recesso dell’ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di avere già effettuato servizi analoghi in periodo precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
5. Nell’eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo per i servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. Personale della Società
1. Nell’espletamento del servizio la Società si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto e operante sotto la propria esclusiva responsabilità, che offra, peraltro, idonee garanzie di addestramento, capacità e affidabilità. Qualora l’ACI accertasse che la Società si sia avvalsa, per l’esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo la normativa vigente in materia, segnalerà immediatamente il fatto alle autorità competenti.
2. Entro 15 (quindici) giorni dall’inizio del contratto, la Società comunicherà per iscritto all’ACI l’elenco nominativo del personale che sarà abilitato al servizio con accesso agli archivi, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa. Stessa comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale.
3. In caso di sciopero o altre manifestazioni che determinino una impropria ed insostituibile carenza di personale, dovrà essere garantito un servizio di emergenza, da definire in accordo con l’ACI, per assicurare il mantenimento dei servizi minimi indispensabili. In ogni caso la Società dovrà sempre garantire idonea sostituzione per qualsiasi assenza del personale.
4. Archivi
1. Il servizio è svolto presso gli archivi messi a disposizione dall’ACI e dislocati presso due sedi:
a. Sito Archivistico 1: Xxxxxxx - xxx Xxx Xxxxxxxx 0;
b. Sito Archivistico 2: Cisterna di Xxxxxx - xxx Xxxxxxxxxx 00/00.
2. I suddetti locali, come indicato nell’art. 10 del capitolato tecnico sono concessi in uso alla Società esclusivamente e limitatamente ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto e dovranno essere restituiti al termine, per qualsiasi causa, del contratto nello stesso stato manutentivo e di conservazione in cui si trovano al momento di inizio del servizio e di consegna degli stessi.
3. Le modalità ed i termini di utilizzo, gestione e manutenzione degli archivi sono espressamente indicati nell’art. 10 del capitolato tecnico e nel relativo allegato A).
4. La Società dovrà assicurare, periodicamente i servizi e gli interventi programmati ed elencati dettagliatamente nell’allegato A del capitolato tecnico nonché ogni prestazione che si rendesse necessaria per l’utilizzo degli archivi e degli ambienti di lavoro, a tal fine la Società, in quanto utilizzatore, è custode dei locali ai sensi e per gli effetti della normativa.
5. L’ACI assicura che i suddetti archivi, gli impianti e le attrezzature sono rispondenti alla normativa in materia di sicurezza e la Società assume l’obbligo di garantire il mantenimento delle condizioni e dei livelli indicati nell’Allegato A), nonché di assumere, a propria cura e spesa, tutti gli oneri in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalle norme regolanti la materia nonché da quelle emanate nel corso della durata del presente contratto.
5. Varianti del servizio
1. L’ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dal comma 2 dell’art.311 del D.P.R. n.207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Le cause impreviste o sopraggiunte di cui al 2 comma dell’art.311 del D.P.R. n.207/2010 che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, modifiche organizzative e logistiche, utilizzo di modalità diverse per l’espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici che rendano, a parere dell’ACI,
superflue le prestazioni, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.
3. Nel caso in cui la variazione superi il suddetto limite di un quinto, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società, tenuto conto dei parametri economici indicati all’art. 6.
4. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art.311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l’ACI, nel proprio esclusivo interesse, potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto.
5. In ogni caso, in conformità al comma 6 dell’art.311 del DPR n.207/2012, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall’ACI, tramite il Responsabile/Direttore dell’esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art.311 del DPR n.207/2012, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Corrispettivi e valutazione economica
1. Tenuto conto del valore totale triennale dell’appalto pari a €. 2.100.000,00 (oltre IVA), il contratto è a consumo fino all’esaurimento dell’importo massimo stanziato, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della pianificazione stabilita dall’ACI.
2. L’ACI corrisponderà alla Società solo gli importi dovuti esclusivamente per i servizi effettivamente resi, di volta in volta, sulla base delle singole richieste di ordinativo e da liquidare mensilmente per le prestazioni effettivamente rese, tenuto conto degli importi unitari contrattuali di cui al successivo comma 3.
3. Per i servizi oggetto del presente contratto, resi completi, a perfetta regola d’arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri derivanti dal presente contratto e dagli Allegati tecnici, l’ACI corrisponderà alla Società gli importi di seguito indicati:
- Per il servizio di ricezione, verifica, smistamento, catalogazione, archiviazione dei fascicoli PRA “fuori provincia” (FP) verrà versato un corrispettivo omnicomprensivo di € (in lettere);
- Per il servizio Consultazione da Bobine Microfilm verrà versato un corrispettivo omnicomprensivo di € (in lettere);
- Per il servizio di Consultazione Fascicoli FP verrà versato un corrispettivo omnicomprensivo di € (in lettere);
- Per i servizio di Consultazione Volumi PRA e dei Faldoni Storici (da porta pallet) verrà versato un corrispettivo omnicomprensivo di € (in lettere);
- Per i servizi di Consultazione Faldoni storici (da ripiano tradizionale) verrà versato un corrispettivo omnicomprensivo di € (in lettere);
- Per i servizi di ricezione, codifica ed allocazione materiale storico verrà versato un corrispettivo omnicomprensivo di € (in lettere).
- Per i servizi di invio al macero verrà versato un corrispettivo omnicomprensivo di € (in lettere).
4. L’ACI, come indicato nel paragrafo II.2.1 del bando di gara di cui in premessa, si riserva la facoltà di affidare alla Società, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico descrittivo e prestazionale posto alla base del presente appalto e nel rispetto dell’art. 57, comma 5, lettera b) del Codice, per la durata di ulteriori dodici mesi e per un valore massimo di € 700.000, oltre IVA.
5. La Società non potrà pretendere alcunché qualora l’importo complessivo delle prestazioni svolte durante la durata del contratto non raggiunga l’importo massimo dell’appalto.
6. L’ACI, per sopravvenute esigenze ed in ragione delle possibili variazioni che i servizi richiesti, oggetto del presente appalto, potranno subire nel corso della durata negoziale, si riserva, altresì, la facoltà di variare in diminuzione le prestazioni per ciascun anno contrattuale.
7. Revisione del corrispettivo
1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per il primo anno di appalto e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione, fatta salva l’applicazione delle clausole di miglior favore di cui all’art. 27.
2. In conformità a quanto disposto dall’art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a decorrere dal secondo anno di appalto, si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi unitari indicati nell’art. 6.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all’XXX xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della data di scadenza annuale e dovranno essere supportate da idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo, la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera nel settore oggetto del contratto. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
4. L’adeguamento sarà comunque accordato all’esito di una istruttoria condotta dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto, la revisione verrà operata, su base annuale, alla luce dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lett.c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
8. Fatturazione e modalità di pagamento
1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipo di servizio effettuato, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico.
2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013.
3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG n. 6594963F9E), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati.
4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali.
5. In caso di aggiudicazione in capo ad un RTI, le fatture dovranno esser emesse dalla Società mandataria.
6. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto all’art.9.
7. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
9. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento.
10.Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze contributive accertate.
11. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente della Società, l’ACI si riserva di applicare l’art.5 del DPR n.207/2010.
12. Ai sensi del comma 8 dell’art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l’ACI ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione.
13. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dal’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.
14. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
9.Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
2. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi della determinazione dell’ANAC (già AVCP) n.10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il GIG n. 6594963F9E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
6. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
10.Livelli di servizio- Penali - Applicazione delle penali
1. Fermo restando quanto previsto all’art.17 del Capitolato tecnico, l’ACI ha la facoltà di applicare le penali ivi previste a meno che la Società non provi che il disservizio/inadempimento/ritardo è determinato da causa di forza maggiore.
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 5 (giorni) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell’ACI.
3. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
4. L’applicazione delle penali non esonera la Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
5. Nel caso in cui le penali di cui al 1° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi,
11. Responsabilità e Coperture assicurative
1. La Società è responsabile per ogni danno che possa derivare all’ACI e a terzi dall’adempimento dei servizi oggetto del presente contratto; in particolare è responsabile verso ACI per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni subiti ai fascicoli, alla documentazione ed in genere alle cose di proprietà dell’Ente, sia durante il periodo in cui questi rimangono depositati nei locali a ciò destinati, sia durante le eventuali operazioni di trasporto, anche se effettuato da terzi, e fino alla avvenuta consegna, a meno che non provi che la perdita o l’avaria degli stessi derivi dalla loro natura, loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
2. La Società dovrà provvedere all’assicurazione globale, per tutta la durata del contratto, contro i danni dell’incendio, bagnamento, furto, responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con capitali assicurati e massimali non inferiori ai seguenti:
- Incendio, bagnamento ed eventi speciali:
• € 2 milioni sul contenuto degli archivi e relative attrezzature;
• € 150 mila per ricostruzione del materiale archiviato.
- Furto:
• € 10 mila su documenti in genere contenuti in faldoni o scatole;
• € 10 mila per ricostruzione documenti archiviati.
- R.C.T.:
• € 500 mila per ogni sinistro;
- R.C.O.:
• € 150 mila per ogni sinistro.
In caso di sinistro la Società assicuratrice dovrà risarcire i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva della documentazione, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essa e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
L’ACI dovrà prendere preventiva conoscenza delle condizioni di polizza di assicurazione globale stipulata contro i danni da incendio, nonché del valore assicurato dei documenti.
3. Nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno potranno essere contenuti nelle polizza assicurative, di cui alle premesse, stipulate dalla Società a copertura della sua attività e degli obblighi assunti con il presente contratto.
4. A copertura dei rischi relativi agli immobili, la società entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei locali, si impegna a sottoscrivere una polizza di assicurazione con primaria Compagnia Assicuratrice, a garanzia 1) del “Rischio Locativo” con copertura “Extended”, per un importo minimo per sinistro sull’Immobile di Pomezia di € 1.000.000,00 (unmilione/00) e sull’Immobile di Cisterna di Latina di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), 2), del rischio “Responsabilità Civile verso Terzi”, per un importo minimo per sinistro di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), 3) del rischio “Ricorso Terzi da Incendio”, per un importo minimo per sinistro sull’Immobile di Pomezia di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e sull’Immobile di Cisterna di Latina di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). In base a tale polizza la
Compagnia Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi – ivi compresa la Locatrice - per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. Tale polizza, o in alternativa altra già attivata ed avente le medesime caratteristiche richieste per i massimali, contenuto e condizioni, dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata contrattuale. Nel caso di analoga polizza già esistente, la Società dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si esplicita che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’ACI, prevedendo che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ai limiti suddetti
5. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge relativi al presente contratto.
12. Garanzia definitiva
1. La garanzia di cui in premessa, prestata dalla Società ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. La garanzia dovrà coprire l’intero periodo contrattuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte di ACI, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre a seguito di incameramento della stessa, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
13. Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art.116 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del DPR n. 445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
14. Cessione del credito
1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all’art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e
s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all’ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
2. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.
15. Fallimento della Società o morte del titolare
1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
2. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l’ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell’art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16. Obblighi di segretezza
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
17. Riservatezza e trattamento dei dati
1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
2 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3 I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4 La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs 196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACI, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
5 La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l’esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.196/2003.
18. Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali
1. La Società nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
4. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
5. La Società è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
6. Tenuto conto dei locali ove viene svolto il servizio, si conviene che non sono stati rilevati rischi da interferenza e, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
19. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
3. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo alla Società di cui all’art. 118, comma 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. in caso di subappalto
4. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
20. Recesso
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società a mezzo di posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la dematerializzazione/digitalizzazione dei documenti;
• mutamenti di carattere normativo;
• reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi;
• motivi di pubblico interesse.
2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente al servizio sia relativamente alle prestazioni da eseguire sia con riferimento ai servizi elencati nell’art.1 del presente contratto. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante posta elettronica certificata. L’esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, salvo la riduzione del corrispettivo convenuto per le tariffe e gli importi dovuti per l’esecuzione di ciascun servizio.
3. Qualora l’imprenditore o taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
4. Il recesso dal contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo in cui la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
5. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del codice civile.
21. Diffida ad adempiere e Risoluzione
1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute ovvero non svolga i servizi di manutenzione e le altre attività indicate nell’allegato A, o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute.
2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l’ACI potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni che ritiene più opportune, oltre all’applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio o durante l’esecuzione del contratto;
b) perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e delle altre nor,e che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
e) mancato pagamento delle utenze relative alla gestione dell’archivio per due scadenze successive e reiterati inadempimenti in ordine all’esecuzione degli interventi di manutenzione indicati nell’allegato A del Capitolato tecnico;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente art.12;
g) gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
i) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento:
k) violazione del requisito di regolarità fiscale;
l) violazione del requisito di regolarità contributiva e retributiva secondo quanto indicato all’art. 19.
m) subappalto non autorizzato;
n) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto o in norme di legge.
5. L’ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l’ACI stessa debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt.297, comma 1 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. e dell’art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. In adempimento a quanto previsto dall’art.135 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
22. Rapporti tra le parti – Responsabile esecuzione del contratto
1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante, il “Responsabile del servizio” al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Il referente deve garantire la reperibilità ed è responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società.
2. Salvo diverse disposizioni, per l’ACI, i rapporti relativi sia alla gestione del contratto verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il Direttore/Responsabile dell’esecuzione, che sarà designato con la stipula del presente contratto, avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Qualora il Responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto.
4. La Società avrà cura di comunicare anche il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
5. Per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno intrattenuti con il Servizio Patrimonio ed Affari Generali, mentre quelli inerenti gli aspetti operativi del servizio verranno tenuti con i responsabili incaricati presso ogni sede e con il responsabile del progetto presso il Servizio Patrimonio ed Affari Generali.
23. Verifiche e controlli in corso di esecuzione
1. La Società riconosce all’ACI il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di altre persone a ciò delegate - nel corso dell’esecuzione del contratto, anche senza preavviso, a verifiche e controlli idonei ad accertare lo stato dei siti archivistici e la conformità delle modalità esecutive e di gestione dei servizi alle prescrizioni ed indicazioni fornite dall’ACI stesso.
2. Nel caso di cui al 1 comma, la Società si impegna a collaborare e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza alle prescrizioni ed alle indicazioni del presente contratto, nonché a quelle di legge, la Società potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni, le proprie deduzioni alle contestazioni sollevate dall’ACI; in difetto l’ACI stesso, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un congruo termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto.
24. Impegni specifici della Società
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nei suoi allegati e negli atti di gara;
b) rispettare le norme UNI EN ISO 9001:2008 vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ed a consentire all’ACI di monitorare la conformità dei servizi alle prestazioni del contratto;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo verranno predisposte e comunicate all’ACI, per quanto necessario.
25. Dematerializzazione di alcune serie documentali
1. L’ACI si riserva, nel corso della durata contrattuale e nei limiti di valore massimo autorizzato dal contratto, di richiedere alla Società il servizio di de materializzazione di alcune serie documentali che verranno individuate di concerto con le strutture ACI competenti.
2. La fase di predisposizione per l’operazione di acquisizione elettronica dovrà essere gestita in modo da garantire la corretta conservazione del materiale cartaceo ed il rispetto delle norme poste dal legislatore a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nei documenti con il D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché di quelle a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
3. Sulla base delle indicazioni tecniche ed organizzative che verranno fornite dalle competenti strutture dell’ACI, i documenti da avviare alla scannerizzazione dovranno essere trattati e normalizzati al fine di favorirne l’acquisizione automatica e l’associazione delle loro immagini alle informazioni già memorizzate nell’archivio della Società. Le attività richieste sono le seguenti:
• acquisizione dei documenti che compongono il fascicolo o la formalità, normalizzati, ai fini della creazione del data base di immagini elettroniche;
• controllo sulla qualità delle immagini acquisite;
• rilascio delle immagini in formato PDF/A su supporto ottico, o altra risoluzione, secondo le regole del CAD per il successivo inserimento nel sistema documentale dell’ACI.
4.I criteri, le modalità ed i livelli di servizio verranno definiti in fase di pianificazione delle attività, fermo restando che l’ACI potrà effettuare il servizio in argomento con la propria struttura oppure mediante affidamento ad altra Società.
26. Xxxxxxxx e diritti d’autore
1. La Società si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. La Società, pertanto, si obbliga a manlevare l’ACI dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso scritto all’altra parte di tali azioni.
3. Qualora sia pronunziata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione o accordo) che accerti la violazione, relativamente a uno o più programmi, di diritti di brevetto e/o d'autore di terzi, la Società dovrà, a sue spese, sostituire, modificare o riclassificare esso/i programma/i così da eliminare l'accertata violazione.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
27. Condizioni di miglior favore
1. Periodicamente, nel corso dell’intera durata contrattuale, verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell’Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.
3. La Società garantisce all’ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.
28.Codice di comportamento
1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 nr. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e sulle disposizioni del Codice di Regolamento ACI. I testi integrali, ai quali si rinvia, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, xxx.xxx.xx
- nella sezione bandi di gara.
2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione i codici di cui sopra, durante l’espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
29. Normativa in tema di contratti pubblici
1. La Società riconosce e prende atto che l‘esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all’art.38 del X.xx. n.163/2006 e s.m.i., nonché rispetto all’art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l’insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.
30. Disposizioni antimafia
1. La Società prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell’art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
2. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
3. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l’ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
31. Trasparenza e patto d’integrità
1. La società espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l’ACI di incamerare la cauzione.
32. Costi della sicurezza
1. Trattandosi di appalto interamente svolto al di fuori dei locali dell’Ente, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.n.81/2008 ed in considerazione di quanto indicato con determina dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 ( zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la stazione appaltante.
2. I locali sono consegnati in regola con le disposizioni di legge che disciplinano l’immagazzinamento di materiale cartaceo e dotati di idoneo certificato di prevenzione incendi (CPI).
3. La Società ha quantificato in €……….i costi afferenti l’esercizio della propria attività per l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività
33. Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.
34. Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e firmato digitalmente.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali, comprese quelle per la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.
Roma,
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA LA SOCIETA’
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 2 – Durata e periodo di prova; Art. 3 – Personale della Società; Art. 4 – Archivi;
Art. 5 - Varianti del servizio;
Art. 6 – Corrispettivi e valutazione economica; Art. 7 – Revisione del corrispettivo;
Art. 8 – Fatturazione e modalità di pagamento; Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
Art. 10 –Livelli di servizio - Penali - Applicazioni delle penali; Art. 11 –Responsabilità e coperture assicurative;
Art. 12 – Garanzia definitiva; Art. 13 – Cessione del contratto; Art. 14 – Cessione del credito;
Art. 15 –Fallimento della società o morte del titolare; Art. 16 – Obblighi di segretezza;
Art. 17 – Riservatezza e trattamento dei dati;
Art. 18 – Osservanza norme antinfortunistiche e previdenziali; Art. 19 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Art. 20 – Recesso;
Art. 21 – Diffida ad adempiere e Risoluzione;
Art. 22 – Rapporti tra le parti – Responsabile esecuzione del contratto; Art. 23 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione;
Art. 24 – Impegni specifici della Società;
Art. 25 – Dematerializzazione di alcune serie documentali; Art. 26 – Brevetti e diritti d’autore;
Art. 27 – Condizioni di miglior favore; Art. 28 – Codice di comportamento;
Art. 29 – Normativa in tema di contratti pubblici; Art. 30 – Disposizioni antimafia;
Art. 31 – Trasparenza e patto di integrità; Art. 32 – Costi della sicurezza;
Art. 33 – Foro Competente;
Art. 34 – Oneri fiscali e spese contrattuali;
Roma,
LA SOCIETA’