TRA
ACCORDO TRA L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX E LA SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GRADO RIABILITA, TITOLARE DE “ISTITUTO ELIOTERAPICO X. XXXXXXXX – OSPIZIO MARINO” DI GRADO PER L’ATTIVITÀ’ DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER LE DISABILITA’ FISICHE E SENSORIALI IN REGIME AMBULATORIALE, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE PER IL BIENNIO 2021-2022.
TRA
L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX (di seguito ASUGI),
con sede a Trieste via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n.2, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dr. Xxxxxxx XXXXXXXX,
E
La SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GRADO RIABILITA, con sede in Grado,
xxx Xxxxxx x.0, X. XXX 00000000000, società titolare della Struttura Sanitaria “Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Ospizio Marino”, con ivi sede Grado, via Amalfi n. 1 (di seguito Ospizio Marino o Struttura), in persona del sig. Xxxxxx XXXXX XXXXXX quale delegato per la firma dell’accordo e con funzione di rappresentante legale, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R.n.445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la PA.
Premesso:
1. che la Struttura Ospizio Marino è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 36212 del 17.06.2016 rilasciata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;
2. che la suddetta Struttura è stata autorizzata e accreditata a pieno titolo con decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 596/SPS dd. 27.04.2017 per l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale con una dotazione di complessivi 52 posti letto oltre ad una dotazione di ulteriori n. 7 posti letto riservati a privati e residenti extra regione;
3. che la D.G.R. n. 712 del 09.03.2001 ha approvato il documento recante le linee guida “Regole di accesso e controllo per l’attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera” richiamate nella DGR 89/2017;
4. che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali (per il Friuli Venezia Giulia Aziende per l’Assistenza Sanitaria), anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
5. che l’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale è sospeso;
6. che l’art. 50 della L.R. n. 17 del 16.10.2014 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi;
7. che la D.G.R. n. 623 del 2.04.2015 con cui è approvato l’elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione tra cui è menzionato l’Ospizio Marino, seppur nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento, autorizzando le Aziende per l’Assistenza Sanitaria a stipulare gli appositi accordi contrattuali;
8. che il provvedimento citato ha precisato, dunque, che a seguito della concessione dell’accreditamento, lo stabilimento Ospizio Marino di Grado potrà svolgere la propria attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le
Aziende per l’Assistenza sanitaria;
9. che con D.G.R. n. 89 del 20.01.2017 è stato definito il budget annuale provvisorio da assegnare, nelle more della definitiva individuazione delle risorse da destinare per la medesima attività nell’ambito della definizione regionale, per complessivi € 1.400.000,00;
10. che con la medesima delibera viene individuata ASUGI in quanto Azienda territorialmente competente, quale responsabile alla stipula dell’accordo secondo le tariffe vigenti di cui alla DGR n.1669/2009;
11. che con D.G.R. n. 89/2017 vengono definiti inoltre le prestazioni erogabili nei tre setting assistenziali (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale) caratterizzanti la specifica attività di riabilitazione funzionale, ivi compresa la riabilitazione funzionale in acqua;
12. che sono state individuate le tipologie di utenti e le patologie per le quali è previsto l’accesso alla cura presso l’Ospizio Morino, con oneri a carico del SSN.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente accordo avente ad oggetto l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale con una dotazione di complessivi 52 posti letto per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio dell’Azienda.
Articolo 1 Oggetto dell’accordo
La Struttura si impegna ad accogliere i pazienti residenti sul territorio regionale, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede operativa di Xxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 0, per l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale.
L’Ospizio Marino è presidio sanitario extra ospedaliero, destinato al recupero funzionale tramite prestazioni riabilitative finalizzate, con interventi di norma interdisciplinari, che assicurano la presa incarico del soggetto.
L’Ospizio Xxxxxx deve garantire l’erogazione di assistenza sanitaria a favore di soggetti inviati secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente accordo.
Le parti con il presente accordo determinano le modalità di erogazione, i livelli di assistenza sanitaria, le tariffe applicabili, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che si impegnano, ciascuno per la propria parte, ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all’accessibilità, all’appropriatezza clinica ed organizzativa ed alla continuità assistenziale.
Le parti si danno atto che l’Ospizio Xxxxxx è stato accreditato per l’erogazione delle prestazioni nei tre setting assistenziali caratterizzanti la specifica attività di riabilitazione funzionale, ivi compresa la riabilitazione funzionale in acqua.
In caso di modifiche dei piani aziendali, anche in esecuzione degli indirizzi di programmazione nazionali e/o regionali, o di altri eventi allo stato non prevedibili, il numero massimo di posti letto oggetto del presente accordo negoziale potrà subire variazioni, in aumento o diminuzione, nel corso del periodo contrattuale, fermo restando che l’eventuale incremento potrà essere disposto fino al massimo complessivo dei posti letto indicati nel provvedimento regionale di concessione dell’accreditamento.
L’Ospizio Xxxxxx dev’essere in grado di rispondere ai seguenti bisogni prevalenti dell’utenza:
- che necessita di trattamenti riabilitativi in fase estensiva, assicurando la presa in carico del soggetto e la personalizzazione dell’intervento per raggiungere il più alto livello possibile di autonomia del paziente e farlo tornare persona attiva nel proprio ambiente familiare, scolastico, lavorativo e sociale.
Articolo 2 Tipologia di utenti
CATEGORIE DI SOGGETTI CHE ACCEDONO:
Accedono i soggetti in ETÀ’ EVOLUTIVA affetti da:
• Disabilità fisiche per esiti di paralisi cerebrale infantile e di traumi cranico encefalici,
• per sindromi dismorfiche,
• per distrofie muscolari e neuromuscolari;
• Disabilità psicomentali per danni encefalici stabilizzati o evolutivi, per malattie epilettiche, per disturbi intellettivi sensoriali;
• Disturbi emozionali e di relazione, quando configurano rischio psicopatologico;
• Disturbi sensoriali e neurosensoriali, in particolare visivi, complessi e disturbi della comunicazione di origine centrale.
Accedono i soggetti IN ETÀ ADULTA affetti da:
• Malattie del sistema nervoso centrale e periferico;
• Patologia traumatologica;
• Artroprotesi d’anca e ginocchio;
• Amputazioni di coscia e gamba;
• Patologia cardio-respiratoria e viscerale;
• Sindrome da immobilizzazione, conseguente a recenti episodi patologici acuti, in pazienti anziani con pluripatologie che necessitano di una tutela medica di interventi di nursing ad elevata specificità nell’arco delle 24 ore e che può realisticamente giovarsi di un programma terapeutico mirato al raggiungimento di un obiettivo riabilitativo specifico.
PATOLOGIE ESCLUSE
Vengono escluse le menomazioni e le disabilità transitorie e minimali richiedenti un ciclo terapeutico semplice e breve senza individuazione di un progetto riabilitativo individuale (PRI) ed una presa in carico del soggetto utente; in particolare, per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, quanto previsto dal D.M.22.07.1996 (prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e relative tariffe).
Art. 3 Accesso utenza
Per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022 l’ammissione degli assistiti e la loro dimissione continuerà ad avvenire secondo le modalità indicate nei seguenti paragrafi.
1. TRATTAMENTO RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE E AMBULATORIALE
− L’utente, nel rispetto della libera scelta, viene avviato alla struttura attraverso una richiesta di visita specialistica (visita fisiatrica) dì accertamento formulata dal MMG/PLS o dal medico specialista del SSR mediante ricettario regionale.
− Lo specialista accreditato formula una valutazione diagnostico/prognostico che deve contenere:
✓ diagnosi
✓ valutazione funzionale,
✓ prescrizione del Piano personalizzato d’intervento. Tale piano dovrà contenere i seguenti elementi:
✓ dati anagrafici;
✓ tipologia del trattamento riabilitativo (degenza a tempo pieno, degenza diurna -
con l’indicazione dell’eventuale regime differenziato in ragione del quadro patologico e dell’onerosità riabilitativa-ambulatoriale, domiciliare, extra-murale);
✓ modalità d’intervento con l’indicazione dei settori di riabilitazione coinvolti e degli interventi proposti;
✓ indicazioni di eventuali esami strumentali;
✓ indicazione di eventuale utilizzo di ortesi, ausili e protesi;
✓ periodo presumibilmente a realizzare detto piano (numero di giorni o di sedute ambulatoriali), con l’indicazione della frequenza;
✓ motivo degli interventi proposti;
✓ obiettivi che si vogliono raggiungere;
✓ eventuali note descrittive ad ulteriore supporto degli elementi sopra descritti.
− Il Fisiatra dipendente del SSR, dell’Azienda di residenza del paziente valuta la congruità del PRI proposto dalla struttura. Il Direttore di Distretto di appartenenza, dopo tale verifica, provvederà all’autorizzazione dei trattamenti riabilitativi.
− Il Fisiatra dell’Azienda, può effettuare osservazioni al piano di intervento e può proporre
eventuali modifiche e/o integrazioni, per arrivare ad una valutazione concordata, ma senza modificarlo in modo unilaterale.
− Durante la degenza viene attuato il PRI a cura e sotto la diretta responsabilità del personale dell’Ospizio Marino
CHIUSURA DEL TRATTAMENTO
All’atto della dimissione o della chiusura del trattamento ambulatoriale, lo specialista della struttura trasmetterà al Distretto di residenza dell’utente una comunicazione di fine trattamento contenente:
-dati anagrafici;
-riferimento all’impegnativa;
-diagnosi al momento della dimissione;
-descrizione dei trattamenti praticati (con date di inizio e fine ed eventuali frequenze);
-valutazione dei risultati conseguiti;
-eventuali ulteriori osservazioni.
Lo specialista, inoltre formula la lettera di dimissione al medico curante.
PROROGA
Qualora, rispetto all’iniziale piano di trattamento autorizzato, si evidenziasse la necessità di prolungare l’assistenza riabilitativa, lo specialista del CDR o IDR privato provvisoriamente accreditato dovrà richiedere l’autorizzazione alla proroga al Fisiatra del SSR dell’Azienda di residenza che ha validato il PRI, entro 7-10 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato, aggiornando il piano personalizzato di intervento ed esplicitandone la motivazione. Tale piano dovrà, contenere oltre agli elementi sopra indicati, anche i riferimenti alla primitiva autorizzazione e i motivi della richiesta di proroga.
L’autorizzazione alla proroga verrà rilasciata secondo le modalità sopra riportate.
In corso di validità della presente convenzione, in aggiunta alla procedura già indicata nei precedenti paragrafi, l’ASUGI e la Cooperativa Sociale ONLUS Grado Riabilita potranno elaborare, in forma condivisa, un’ulteriore procedura di amissione, inserimento e dimissione degli assistiti, secondo i principi di seguito indicati:
2. TRATTAMENTO RESIDENZIALE E SEMIRES1DENZ1ALE E AMBULATORIALE
- L’utente, a seguito di richiesta di visita fisiatrica (di altro medico specialista o del MMG/PLS su ricettario regionale) effettua la visita fisiatrica presso lo specialista del SSR operante nell’azienda di residenza del paziente, il quale formula il PRI; .
- Il Fisiatra dipendente del SSR, dell’Azienda di residenza del paziente, formula il PRI con modulistica predisposta (allegato 1) e scala di valutazione DRS (allegato 2) per le prestazioni in regime residenziali lo trasmette alla Struttura Ospizio Xxxxxx i PRI proposti al fine della presa in carino dell’utente;
- I PRI trasmessi non possono essere modificati dal personale operante nella struttura erogante la prestazione, senza confronto e consenso da parte del medico proscrittore;
- A seguito della trasmissione del PRI, il paziente è preso in carico dall’Ospizio Xxxxxx che dovrà programmare e organizzare le attività previste nel PRI, sotto la diretta responsabilità
del fisiatra accreditato. L’attuazione del PRI verrà anch’essa fatta a cura e sotto la diretta responsabilità del personale dell’Ospizio Marino.
PROROGA
Qualora, rispetto all'iniziale piano di trattamento autorizzato, si evidenziasse la necessità di prolungare l’assistenza riabilitativa, lo specialista fisiatra della struttura privata provvisoriamente accreditata dovrà richiedere l’autorizzazione alla proroga al Fisiatra del SSR dell’Azienda di residenza che ha redatto il PRI entro 7-10 giorni prima della scadenza del periodo previsto, chiedendo l’aggiornamento del piano personalizzato di intervento ed esplicitandone la motivazione. L’autorizzazione alla proroga verrà rilasciata secondo le modalità sopra riportate.
Articolo 4 Prestazioni erogabili e tariffe
Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, le parti convengono che l’Ospizio Xxxxxx deve garantire nei confronti degli ospiti le prestazioni assistenziali di cui al cap. 2 delle linee guida per approvate con X.X.X. x. 000/0000.
Xxxxx restando quanto determinato al precedente comma 1), l’Ospizio Xxxxxx si impegna, a garantire l’attività del team riabilitativo di cui alle linee guida nazionali sulla riabilitazione pubblicate su Gazzetta Ufficiale n. 50/2011.
Il team riabilitativo è composto dalle seguenti professionalità:
- medico fisiatra;
- tecnico della riabilitazione;
- infermiere professionale;
- assistente sociale;
- o altre figure professionali nella variabilità richiesta dal paziente.
L’attività dev’essere garantita secondo le seguenti tempistiche:
- residenziale: da 60 a 180 minuti al giorno;
- ambulatoriale 60 minuti a trattamento.
L’Ospizio Xxxxxx applica le tariffe stabilite con D.G.R. n. 1669/2009 così definite:
TRATTAMENTI | RETTE | |
Residenziale | Internato | €122,51 |
Retta differenziata per il ricovero in internato per gravi | € 159,21 | |
Seminternato | € 74,36 | |
Retta differenziata per il ricovero in seminterrato per gravi | € 96,68 | |
Ambulatoriale | Ambulatoriale ed extramurale (individuale) | €45,27 |
Domiciliare | €58,31 | |
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) | € 15,95 |
L'Ospizio Xxxxxx si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare all’accoglienza dei pazienti dandone adeguata motivazione.
La definizione della retta del trattamenti in regime residenziale (internato, retta differenziata per ricovero in internato per gravi, seminternato, retta differenziata per il ricovero in seminternato per gravi) deve essere correlata ad una valutazione, la Disability Rating Scale ( DRS) allegata alla convenzione, la valutazione differenzia in modo oggettivo le diverse tipologie come di seguito
esplicato:
-DRS da 1 a 4: Internato o trattamento ambulatoriale
-DRS da 5 a 9: retta differenziata per il ricovero in internato per gravi
- Seminternato indicato per le persone che abitano nelle zone vicine con DRS da 1 a 4
- Prestazioni Ambulatoriale: per le persone deambulanti e con disabilità lieve o parziale in grado di raggiungere la struttura.
Particolare attenzione va posta alle situazioni con esigenze particolari e problemi socio famigliari, dove la risposta sarà ricalibrata per rispondere alle esigenze specifiche, sarà cura della struttura o del prescrittore Aziendale descrivere i bisogni specifici nelle note della prescrizione.
Articolo 5
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
Considerato quanto sopra esplicitato, la Struttura e l’Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili dalla Struttura non potrà superare il tetto massimo di € 1.400.000,00 con le seguenti modalità.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a erogare le attività differenziate per tipologia di prestazione come di seguito indicato:
Tipologia prestazioni | Numero minimo prestazioni | Budget max. assegnato | |
Prestazioni ex art. 26 legge n. 833 del 23.12.1978 | Residenziale | 280 ricoveri per 5.580 giornale di presenza | € 1.000.000,00 |
Semiresidenziale | 1.500 giornate di presenza | € 200.000,00 | |
Ambulatoriale | 3.000 prestazioni per visite e cicli di riabilitazione | € 200.000,00 |
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni e la qualità delle medesime nei confronti degli aventi diritto. Non verranno riconosciute prestazioni ripetute per problemi connessi alla qualità. Essendo gli erogatori privati accreditati tenuti a programmare l’attività armonicamente nei dodici mesi, non è consentila l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale. Ne consegue che eventuali prestazioni eccedenti rispetto a quanto pattuito negli accordi contrattuali dovranno essere erogate gratuitamente. L’Azienda si riserva di rivalutare periodicamente, dopo la sottoscrizione del presente accordo, il “numero minimo di prestazioni” da garantire, sulla base dell’andamento dell’erogazione dell’attività, che potrà essere soggetto a eventuali rimodulazioni in corso d’anno anche in considerazione della fase sperimentale sopra citata, fermo restando il vincolo del budget complessivo assegnato di cui sopra.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare ai volumi minimi di prestazioni pattuiti dandone adeguata motivazione.
Articolo 6 Assistenza farmaceutica
L’erogazione dell’assistenza farmaceutica è a carico dell’Azienda esclusivamente per i pazienti in regime residenziale ed è riferita:
- all’erogazione delle specialità medicinali, farmaci generici e galenici relativi alle patologie presentate dal soggetto ospite
- all’erogazione dei dispositivi medici e del materiale di consumo
Articolo 7
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi all’attività oggetto del presente accordo.
L’Ospizio Marino garantisce inoltre i seguenti standard assistenziali previsti per il livello di appartenenza definiti dal decreto del Presidente della Regione FVG n. 0151/Pres del 26.07.2016:
• nelle strutture residenziali di livello base per disabili, gli standard qualificanti sono:
- infermiere h 24 assistenza medica: 80 minuti/die per nucleo di 20 posti letto
- assistenza globale (infermieri e OSS): 160 min/pz/die
- terapia riabilitativa: almeno 60 min/pz/die
• nelle strutture residenziali per persone disabili gravi, gli standard qualificanti sono:
- infermiere h 24 assistenza medica: 180 minuti/die per nucleo di 20 posti letto
- assistenza globale (infermieri e OSS)
- 160 min/pz/die terapia riabilitativa: compresa tra 60 e 180 min/pz/die
• nelle strutture semiresidenziali di livello base per disabili, gli standard qualificanti sono:
- infermiere almeno 7 ore /die ogni 20 pazienti assistenza medica:
- 80 minuti/die ogni 20 pazienti OSS almeno 7 ore/die ogni 20 pazienti
- terapia riabilitativa: almeno 60 min/pz/die
• nelle strutture semiresidenziali per persone disabili gravi, gli standard qualificanti sono:
- infermiere almeno 7 ore /die ogni 20 pazienti
- assistenza medica: 180 minuti/die ogni 20 pazienti
- OSS almeno 7 ore/die ogni 20 pazienti
- terapia riabilitativa: compresa tra 60 e 180 min/pz/die
L’Ospizio Xxxxxx garantisce che l’attività oggetto del presente accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda.
La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione centrale integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, determinano la risoluzione o la sospensione del presente accordo.
L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia per gli adempimenti di competenza.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione centrale integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a garantire al personale impiegato l’inquadramento giuridico cd economico di cui alta qualifica professionale ricoperta.
Articolo 8 Sistema Informativo
L’Ospizio Xxxxxx deve essere dotato di strumenti informatici hardware e software idonei a implementare i dati e gestire database relazionali, videoscrittura e foglio elettronico. Inoltre deve avere un indirizzo e-mail.
La Struttura deve procedere alla raccolta informatizzala dei dati degli ospiti e deve avere informatizzato un sistema di valutazione.
L’Azienda si riserva di introdurre specifiche modalità di prenotazione laddove verrà definito apposito strumento.
Art. 9
Controlli e debito informativo
La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
E’ data facoltà all’Azienda richiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore.
In particolare l’Azienda, attraverso le proprie strutture competenti effettua, con cadenza semestrale, un monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate dall’Ospizio Xxxxxx per verificarne la congruità e l’appropriatezza rispetto al PRI con particolare riferimento al controllo sul risultato delle prestazioni effettuate. Quali indicatori standard di outcome verranno utilizzate le scale valutative del dolore: NRS (Numerical Rating Scale) e di funzionalità: Xxxxxxx modificata su 20 punti.
Le parti annualmente organizzano un audit clinico e gestionale al fine di analizzare i percorsi e le prassi poste in essere nel periodo di riferimento, con discussione degli standard stabiliti.
Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse o irregolarità di altra natura, l’Azienda provvedere alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate fornendo un termine di 10 gg. per la formulazione delle controdeduzioni, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al mancato riconoscimento della prestazione verificata.
L’Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso la sede operativa dell’Ospizio Marino per verificare il rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi.
Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipala dell’accordo.
L’Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell’ambito del controllo delle prestazioni.
Articolo 10
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
Le fatture verranno emesse, tenendo conto delle giornate di degenza riferite al periodo di competenza e unicamente per i posti letto effettivamente occupati e saranno pagate entro 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture stesse (farà fede la protocollazione in ricezione dell’Azienda).
Al fine della liquidazione delle fatture mensili, l’Ospizio Xxxxxx dovrà inviare all’Azienda:
a) elenco nominativo degli utenti, il numero delle giornate di degenza (trattamento residenziale e semiresidenziale) o/e le prestazioni erogate (trattamento ambulatoriale) a ciascuno;
b) elenco nominativo del personale che ha svolto servizio effettivo con attestazione di avvenuta osservanza degli standard pattuiti.
La seguente documentazione in allegato ad una dichiarazione del legale rappresentante della Struttura resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.n. 445/2000 e xx.xx.
Il documento richiesto sub lettera a) andrà sottoscritto per conferma dal Direttore del Distretto Basso Xxxxxxxx o suo delegato.
In caso di assenza anche di uno solo dei predetti documenti, tale da non consentire agli Uffici distrettuali le dovute verifiche propedeutiche alla liquidazione, i pagamenti potranno essere sospesi e riprenderanno solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta.
I pagamenti potranno inoltre essere sospesi qualora l’INPS, INAIL o altra Pubblica Amministrazione richieda la sospensione dei medesimi.
La sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti capoversi, non comporta alcun onere per l’Azienda.
I controlli amministrativi e sugli standard organizzativi verranno effettuati Direttore del Distretto Basso Isontino previa liquidazione delle fatture mensili.
Articolo 11 Decorrenza e durata
II presente accordo ha valenza biennale, con decorrenza 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2022.
Nelle more della stipula dell’accordo per l’anno successivo, i rapporti tra le parti saranno regolati
sulla base delle disposizioni previste dal presente atto.
Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo o per modifiche strutturali e organizzative aziendali.
La validità del presente accordo è condizionata, altresì, dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione ed accreditamento dell’Ospizio Marino.
Il presente accordo è redatto in unica copia sottoscritta con firma digitale. L’Azienda ne trasmetterà copia alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
Articolo 12 Tutela privacy
Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
La Struttura garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)” e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla normativa citata.
Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Struttura da parte dell’Azienda.
Articolo 13 Anticorruzione e Trasparenza
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Residenza, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Articolo 14 Incompatibilità
La Struttura, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
La Struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente accordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Struttura osservando quanto prescritto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dichiara di assumersi, mediante la sottoscrizione del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; ovvero utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Articolo 16 Risoluzione anticipata dell’accordo
II presente accordo si risolve di diritto in caso di decadenza, sospensione o revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
L’accordo si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora l’Ospizio Xxxxxx realizzi uno o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
• mancato adempimento degli obblighi informativi del presente accordo inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate
• impedimento ai controlli esercitati dall’azienda,
• decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget
• mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere
L’Azienda si riserva la rivalutazione degli accordi fra le parti in assenza di valutazione e pubblicazione degli outcomes, o di non partecipazione alle fasi di discussione dei processi congiunti di miglioramento delle prassi.
L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Articolo 17
lncedibilità dell’accordo e cessione dei crediti
L’Ospizio Xxxxxx si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente accordo e, pertanto, il medesimo non può essere ceduto in tutto o in parte.
La successione nella titolarità dell’accordo può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.
L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente accordo, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..
Articolo 18 Copertura assicurativa
L’Ospizio Xxxxxx provvede a garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e RCO per l’attività prestata in esecuzione del presente accordo.
L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Art. 19
Codice di comportamento
L’Ospizio Xxxxxx consegnerà all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria al momento della stipula del presente accordo copia del proprio Codice di Comportamento.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna, altresì, ad ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Azienda, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recepito dall’Azienda con decreto n. 62/2015.
Articolo. 20
Gestione Emergenze e Prevenzione Incendi
Fermo restando che ò obbligo dell’Ospizio Marino attuare le misure per la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.inm., la Struttura dovrà opportunamente informare e formare, se necessario, sui comportamenti da tenere e le misure da adottare in tali evenienze, il personale dell'Azienda che accede alla Struttura per esigenze lavorative correlate al presente accordo. La formazione di cui sopra verrà svolta a cura della figura designata preventivamente in Ospizio Marino, ai sensi dell'art. 18, comma b), del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx., incaricata dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenze.
Articolo 21 Registrazione e bollo
Il presente atto c soggetto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 dd. 26.04.1986 e xx.xx. (Tariffa Parte Seconda - art. I lett.b) e le spese sono a carico della parte che la richiede. L’imposta di bollo è a carico dell’Ospizio Marino. Verrà assolta in modo virtuale dall’Azienda e rimborsata dalla Struttura.
Articolo 22 Foro competente
La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo è competente il foro di Trieste.
Articolo 23
Norma transitoria e di rinvio
Per la durata dell’emergenza epidemiologica, la Struttura si impegna a rispettare i protocolli ASUGI relativi alla prevenzione della diffusione del virus COVID-19.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle nonne del codice civile e alla normativa di settore.
Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx Il Direttore Generale
dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
Grado Riabilita Società Cooperativa Sociale Onlus Il Vice Presidente e Legale Rappresentante
sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)