CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dirigenti di aziende commerciali: distribuzione e servizi
23 GENNAIO 2008 (*)
(Decorrenza: 1° gennaio 2007 - Scadenza: 31 dicembre 2010)
rinnovato
27 SETTEMBRE 2011
(Decorrenza: 1° gennaio 2011 - Scadenza: 31 dicembre 2013)
Parti stipulanti
Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, del e professioni e del e P.M.I. -
Confcommercio e
Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato - Manageritalia
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(*) Integrato dai verbali di accordo 3 luglio 2012 e 25 luglio 2012 in materia di controversie di lavoro ed estinzione del rapporto
Testo del c.c.n.l.
Parte prima
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 (Applicabilità)
Sono dirigenti a norma del 'art. 2094, cod. civ., ed agli ef etti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente al 'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.
La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la col aborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, al 'attività diretta a conseguire l'interesse del 'impresa ed il fine del a sua utilità sociale.
Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:
- i Direttori;
- i condirettori;
- i Vicedirettori;
- gli institori, a norma del 'art. 2203 e seguenti del codice civile;
- i procuratori, di cui al 'art. 2209, cod. civ., con stabile mandato "ad negotia";
- i capi di importanti servizi e uf ici, sempre che le loro funzioni si esercitino nel e condizioni specificate nei commi precedenti.
Il presente contratto col ettivo nazionale di lavoro sottoscritto dal e Organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti del e aziende e dei dirigenti che operano nel terziario, nel a distribuzione e nei servizi.
Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, assistenza ed assicurazioni, previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti al e Associazioni aderenti a Manageritalia dipendenti da aziende iscritte al e Associazioni aderenti al a Confcommercio.
Dichiarazione a verbale
"Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nel 'ambito del e azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento del 'ef ettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nel a promozione, direttamente o indirettamente col egati al 'appartenenza al 'uno o al 'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e
la capacità di gestione".
Art. 2
(Assunzione o nomina)
L'assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza del a nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) l'eventuale apposizione del termine per i dirigenti assunti a tempo determinato;
d) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i DPN dal successivo art. 28;
e) la sede di residenza iniziale;
f) il riconoscimento del 'applicazione integrale del presente contratto e sue eventuali modifiche;
g) l'indicazione del e funzioni, dei poteri e del e responsabilità inerenti al mandato af xxxxx;
h) il trattamento economico;
i) l'eventualità del trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 16;
l) eventuali altri elementi utili a precisare la posizione del dirigente nel 'ambito del 'azienda.
Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
Ogni variazione del e predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rapporto, deve essere comunicata per iscritto.
La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio comporta il riconoscimento del 'anzianità già maturata con altra qualifica agli ef etti del preavviso e del 'indennità supplementare di cui al 'art. 31, fatto salvo quanto previsto al comma 17 del 'art. 31 medesimo.
Art. 3
(Periodo di prova)
Nel solo caso di assunzione e contestualmente ad essa, potrà essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al dirigente saranno corrisposti i ratei
di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva del e ferie maturate, nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
Parte seconda
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 4
(Determinazione degli elementi del a retribuzione)
La retribuzione è costituita dal e seguenti voci:
a) minimo contrattuale mensile;
b) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 9;
c) eventuale elemento di maggiorazione di cui al 'Al egato M;
d) eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6;
e) eventuali altri importi attribuiti "ad personam".
Dal novembre 1991 è soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo del a vita (indennità di contingenza) adottato con il c.c.n.l. 18 dicembre 1975 e da ultimo disciplinato con l'accordo del 22 aprile 1986 che viene contestualmente abrogato.
Il relativo importo, nel 'ammontare complessivo in atto al a data del 1° novembre 1991 (lire 1.428.942 mensili equivalenti a 737,99 euro), non suscettibili quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1° gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile di cui al 'art. 5 del presente contratto.
Gli eventuali scatti di anzianità non possono assorbire altre voci retributive, né esserne assorbiti.
La retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore al a retribuzione del quadro o del 'impiegato meglio retribuito appartenente al a stessa azienda. Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonché del personale di alta o particolare specializzazione.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quel a mensile.
Art. 5
(Minimo contrattuale mensile)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A decorrere dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile viene elevato da € 3.000,00 (tremila/00) a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lorde.
L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili lorde, sarà assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi "ad personam", finanche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula del 'accordo del 23 gennaio 2008.
In caso di retribuzioni che al a data di stipula del suddetto accordo siano complessivamente inferiori al nuovo importo del minimo contrattuale di cui al comma 1, il raggiungimento di tale minimo sarà realizzato mediante l'assorbimento degli aumenti di cui al comma 1 del 'art. 6, fino a concorrenza del 'importo di € 3.500,00, fermo restando il diritto al percepimento parziale o totale degli aumenti al e scadenze previste (1).
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(1) Cfr. Al egato D per interpretazione congiunta Confcommercio/Manageritalia.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 1
(Minimo contrattuale mensile)
A decorrere dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lorde.
A decorrere dal 1° ottobre 2011 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) lorde; a decorrere dal 1° aprile 2012 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.735,00 (tremilasettecentotrentacinque/00) lorde; a decorrere dal 1° luglio 2013 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta/00) lorde.
L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, potrà essere assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi "ad personam".
Art. 6
(Aumento retributivo) (1)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Xxxxx restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nel a sfera
di applicazione del presente contratto compete, sul a retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 (duecento/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2008, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2009, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2010.
Ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 23 gennaio 2008 e nel corso degli anni di vigenza del presente contratto, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nel 'anno successivo a quel o di nomina o assunzione.
Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dal e aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
Le parti si danno reciproco impegno di incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità del a terza tranche di aumento con decorrenza 1° gennaio 2010, in funzione del 'andamento del 'inflazione programmata, al fine di poterne rivedere l'importo in misura crescente.
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(2) Cf.r. Al egato H per importo "una tantum" vacanza contrattuale 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007 ed Al egato C per riepilogo importi relativi agli aumenti retributivi.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 2
(Aumento retributivo)
1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente art. 1, comma 1, ai dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto compete, sul a retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lorde dal 1° ottobre 2011, un aumento di euro 135,00 (centotrentacinque/00) mensili lorde dal 1° aprile 2012 ed un ulteriore aumento pari a euro 155,00 (centocinquantacinque/00) mensili lorde dal 1° luglio 2013.
2. Ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1° ottobre 2011 e nel corso degli anni di vigenza del presente contratto, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nel 'anno successivo a quel o di nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dal e aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
Art. 7
("Stock option")
A decorrere dal 1° luglio 2009, i redditi derivanti da Piani di "Stock option" non rilevano ai fin del calcolo del
t.f.r., degli istituti contrattuali diretti o indiretti e del calcolo del 'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 8
(Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima)
Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità del a retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti l'erogazione di ciascuna del e due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.
A tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni.
Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, il calcolo del e mensilità supplementari sarà ef ettuato, per la parte variabile, sul a media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
Art. 9
(Scatti di anzianità)
Al compimento di ciascun biennio di anzianità nel a qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nel a misura elevata dal 1° gennaio 1992 a euro 129,11 mensili lordi.
La maturazione degli scatti decorre dal a data di anzianità aziendale nel a qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo.
Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quel o in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva.
In occasione del a maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quel i maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sul a base del 'importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso.
L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2004.
Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri:
a) 129,11 euro, dal a data in cui avrebbero maturato l'abrogato scatto di anzianità;
b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dal 'erogazione del precedente importo;
c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l'11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l'importo di cui al a precedente lett. a).
Chiarimento a verbale
Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima del 'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento al 'aspetto del a cadenza biennale ed a quel o del a rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12 luglio 1984 e del 22 aprile 1986 e nel contratto 1° marzo 1988.
Art. 10
(Retribuzione variabile)
Potranno essere stipulati accordi col ettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione del e erogazioni economiche del e quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nel a realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento del a competitività, nonché ai risultati legati al 'andamento economico del 'impresa.
Nel 'ipotesi di variazione del e norme di legge vigenti sul a materia, al fine di poter usufruire del e agevolazioni in merito al a decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui al 'art. 45 del presente contratto, istituite a livel o provinciale, regionale o interregionale.
Il tema del a retribuzione variabile dovrà essere oggetto di avviso comune, che persegua l'applicabilità legislativa del comma 2.
Parte terza
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Art. 11
(Etica del servizio)
Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del codice quadro sul 'etica del servizio
rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nel 'ambito del 'Unione europea dove la centralità del 'utenza e le indicazioni sul a trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee-guida di riferimento.
A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dal e rispettive Organizzazioni, sul 'opportunità di continuare ad apportare il loro significativo contributo al 'interno del Comitato permanente "Etica del servizio", in vista del 'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.
In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere al 'interno del e imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione del 'impegno deontologico del dirigente, con riferimento al e funzioni attribuitegli ed al e responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo al e nuove realtà produttive ed al e sempre maggiori esigenze di ef icienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.
Art. 12
(Prestazione lavorativa e festività)
In considerazione del a posizione, del e funzioni e del e responsabilità particolari del dirigente nel 'ambito del 'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, al 'orario del 'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro del e leggi vigenti.
Per il trattamento economico e normativo del e festività valgono le norme contrattuali col ettive in vigore per i quadri dipendenti dal 'azienda nel a quale il dirigente presta la sua attività.
In sostituzione di quanto previsto dal 'accordo interconfederale 16 maggio 1977 sul e festività abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata al a domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta al a retribuzione mensile e che, in sostituzione del e quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire entro l'anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.
Art. 13 (Ferie)
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da fruire in una o più soluzioni.
Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso del 'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni.
Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto.
Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sul a media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dal a relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui al 'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del '8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo al 'anno di maturazione.
Ai fini del a determinazione del 'indennità sostitutiva del e ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.
La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto al e ferie maturate.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente.
In caso di interruzione del e ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro.
Il decorso del e ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro.
Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.
Art. 14
(Congedo matrimoniale)
In caso di matrimonio spettano al dirigente quindici giorni di calendario di congedo retribuito.
Art. 15 (Aspettativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a sei mesi con facoltà, da parte del datore di lavoro, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione.
Il periodo di aspettativa verrà considerato valido ai soli ef etti del trattamento di fine rapporto e del 'indennità sostitutiva del preavviso.
Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livel o, o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 4 (Aspettativa)
L'art. 15 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Aspettativa)
1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a sei mesi con facoltà, da parte del datore di lavoro, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione.
2. Il periodo di aspettativa verrà considerato valido ai soli ef etti del trattamento di fine rapporto e del 'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livel o, o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi contrattuali di cui agli artt. 26 e 27 del c.c.n.l. (FASDAC e Xxxxxxx Xxxxxxx), in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente art. 15 non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.".
Art. 16
(Trasferimento) (1)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive del 'azienda.
Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al 'interessato con un preavviso di almeno quattro mesi ovvero di
sei mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino al a scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso del e spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed al 'indennità sostitutiva del preavviso.
Il dirigente, che proceda al a risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dal a comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento pari al 'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e al trattamento di fine rapporto, ad un'indennità supplementare pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.
Qualora il dirigente abbia compiuto il 55° anno di età, se uomo, o il 50° anno di età, se donna, il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso del 'interessato.
Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso del e spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia ef ettuato entro sei mesi dal a risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per i familiari.
Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata del a carica.
Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso del e spese cui va incontro per ef etto del trasferimento, anche per i familiari a carico, ivi comprese quel e relative al trasloco del mobilio.
Il datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a diciotto mesi - l'eventuale dif erenza di canone ef ettivo, esistente al 'atto del 'insediamento, in al oggio del o stesso tipo di quel o occupato nel a sede di provenienza, tenuto conto del e condizioni medie di mercato.
Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, al 'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dal 'azienda.
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(1) Cfr. "Dichiarazione del e parti" annessa al 'art. 24.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 5 (Trasferimento)
L'art. 16 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 16
(Trasferimento)
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive del 'azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al 'interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino al a scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso del e spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed al 'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente, che proceda al a risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dal a comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, comma 5.
6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 60° anno di età il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso del 'interessato.
7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso del e spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia ef ettuato entro sei mesi dal a risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per i familiari.
8. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata del a carica.
9. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso del e spese cui va incontro per ef etto del trasferimento, anche per i familiari a carico, ivi comprese quel e relative al trasloco del mobilio.
10. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a diciotto mesi - l'eventuale dif erenza di canone ef ettivo, esistente al 'atto del 'insediamento, in al oggio del o stesso tipo di quel o occupato nel a sede di provenienza, tenuto conto del e condizioni medie di mercato.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, al 'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dal 'azienda.".
Art. 17
(Trasferte e missioni)
Per le trasferte e le missioni il trattamento da riservare al dirigente è il seguente:
a) rimborso del e spese di viaggio;
b) rimborso di ogni spesa sostenuta in esecuzione del mandato e nel 'interesse del 'azienda;
c) rimborso del e spese di vitto e al oggio a "piè di lista", o l'equivalente da convenire, e del e piccole spese non documentabili.
Per le missioni superiori ai dodici giorni saranno presi accordi tra datore di lavoro e dirigente, anche per gli eventuali aspetti particolari derivanti dal a durata e dal a natura del a missione.
Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, il rimborso chilometrico sarà determinato in base al e tabel e pubblicate dal 'A.C.I.
Art. 18
(Malattia ed infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
Al a scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui al 'art. 15 del presente contratto.
Al a scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare del o stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una del e due parti, sarà dovuta al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36.
Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale.
Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato al 'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione del 'indennità corrisposta dal 'INAIL fino a raggiungere il 100% (cento per cento) del a retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
In ogni caso il periodo di corresponsione del a retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio.
Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nel 'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni
sia professionali che extra-professionali, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità del a retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita al 'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base al a tabel a annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità del a retribuzione di fatto.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 6
(Malattia ed infortunio)
L'art. 18 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente. "Art. 18
(Malattia ed infortunio)
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
2. Al a scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui al 'art. 15 del presente contratto.
3. Al a scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare del o stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una del e due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5.
4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale.
5. Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato al 'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione del 'indennità corrisposta dal 'INAIL fino a raggiungere il 100% (cento per cento) del a retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
6. In ogni caso il periodo di corresponsione del a retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio.
7. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nel 'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità del a retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita al 'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base al a tabel a annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità del a retribuzione di fatto.".
Art. 19
(Maternità e paternità)
Per il congedo di maternità, nel rispetto del e vigenti disposizioni legislative in materia, il datore di lavoro è tenuto al a conservazione del posto di lavoro e al a corresponsione del a retribuzione mensile di fatto.
Per ef etto del a legge 24 febbraio 2006, n. 104, il trattamento retributivo previsto al comma precedente è costituito da una indennità pari al '80% del a retribuzione - posta a carico del 'INPS e anticipata dal datore di lavoro - e da una integrazione del a suddetta indennità a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% del a retribuzione mensile di fatto cui la lavoratrice madre o, nel e situazioni previste dal 'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Ai sensi del 'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al a lavoratrice madre e al lavoratore padre, fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale è dovuta un'indennità pari al 30 per cento del a retribuzione suddetta, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Il datore di lavoro, al fine di garantire l'ef ettiva corresponsione del 30% del a retribuzione di fatto che la lavoratrice o il lavoratore padre avrebbero percepito in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuto ad integrare l'indennità calcolata dal 'INPS sul a base del e disposizioni normative vigenti al riguardo, facendosi carico del e eventuali dif erenze.
Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei permessi di cui al 'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità dovuta dal 'INPS, corrispondente al 'intero ammontare del a retribuzione relativa ai riposi medesimi.
Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia al e norme di legge vigenti in materia.
Art. 20
(Trasferimento di proprietà del 'azienda) (1)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando quanto disposto dal 'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà del 'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti, a qualsiasi titolo, acquisiti dal dirigente.
Il dirigente che non sia disposto a prestare servizio al e dipendenze del 'impresa subentrante, può, fino a 6 mesi dal 'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36.
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(1) Cfr. "Dichiarazione del e parti" annessa al 'art. 24.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 7
(Trasferimento di proprietà dell'azienda)
L'art. 20 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
(Trasferimento di proprietà del 'azienda)
1. Fermo restando quanto disposto dal 'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà del 'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti, a qualsiasi titolo, acquisiti dal dirigente.
2. Nel caso in cui l'evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sul a posizione del dirigente determinando nei suoi confronti una ef ettiva situazione di detrimento professionale, quest'ultimo può, fino a 6 mesi dal 'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, comma 5.".
Art. 21
(Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di istituire un Ente, denominato CFMT (Centro di formazione management del terziario) gestito pariteticamente, avente lo scopo di of rire al e aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate al e problematiche peculiari del settore e al a loro evoluzione in riferimento al a nuova
realtà del 'Europa unita. In particolare:
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nel e aree specialistiche che in quel e del a formazione manageriale xxxxx xxxxxxxxx.
I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
Le giornate di formazione scelte dal 'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico del 'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
La copertura degli oneri derivanti dal 'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi pari a 129,12 euro annui a carico del 'azienda e a 129,12 euro annui a carico del dirigente trattenute dal 'azienda sul a retribuzione.
In via transitoria tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Xxxxx Xxxxx" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso (1).
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(1) A norma del regolamento del Fondo X. Xxxxx, i contributi risultano dovuti entro: il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno. In caso di risoluzione del rapporto nel corso del trimestre il versamento è previsto entro dieci giorni dal a data di risoluzione stessa, anche per la parte di contributo af erente l'indennità sostitutiva di preavviso.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 8
(Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti) L'art. 21 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
(Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti)
1. A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di istituire un Ente, denominato CFMT (Centro di formazione management del terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di of rire al e aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate al e problematiche peculiari del settore e al a loro evoluzione in riferimento al a nuova realtà del 'Europa unita.
2. In particolare:
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nel e aree specialistiche che in quel e del a formazione manageriale xxxxx xxxxxxxxx.
3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
4. Le giornate di formazione scelte dal 'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico del 'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
6. La copertura degli oneri derivanti dal 'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi pari a 129,12 euro annui a carico del 'azienda e a 129,12 euro annui a carico del dirigente e trattenute dal 'azienda sul a retribuzione.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Xxxxx Xxxxx" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso.
8. A titolo sperimentale, le parti concordano di af idare al CFMT, per il periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2013, la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro volte al a ricol ocazione dei dirigenti, secondo le modalità previste in apposito accordo al egato.".
Art. 22
(Finanziamento dei programmi di formazione continua per le imprese)
Le parti individuano in FONDIR (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario) il Fondo cui le imprese faranno riferimento per usufruire del e risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua, ai sensi del 'art. 118 del a legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiarazione del e parti
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente, in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR anche con l'obiettivo di favorire l'attuazione di programmi formativi a favore dei Dirigenti di prima nomina.
Art. 23
(Responsabilità civili e penali)
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, o penali e xxxxxxxx, egli deve disporre dei poteri ef ettivi e del 'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni del e norme suddette, commesse dal dirigente nel 'esercizio del e sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro.
In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico di un dirigente, per fatti relativi al e sue funzioni e responsabilità, tutte le spese sono a carico del datore di lavoro comprese quel e di assistenza legale.
La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso.
Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti al 'esercizio del e funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente al a cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico del 'azienda.
In caso di privazione del a libertà personale il dirigente avrà diritto al a conservazione del posto con corresponsione del a retribuzione di fatto.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
Art. 24
(Mutamento di posizione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il dirigente che, a seguito di mutamento del e proprie mansioni sostanzialmente incidente sul a sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36.
Dichiarazione del e parti in merito agli artt. 16, 20 e 24
Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma del 'art. 16 (trasferimento), nel 2° comma del 'art. 20 (trasferimento di proprietà del 'azienda) e nel 'art. 24 (mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sul a posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una ef ettiva situazione di detrimento. Nel caso di trasferimento disposto dal 'azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distanza dal a sede di lavoro originaria risulti superiore a 75 km.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 9
(Mutamento di posizione)
L'art. 24 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 24
(Mutamento di posizione)
1. Il dirigente che, a seguito di mutamento del e proprie mansioni sostanzialmente incidente sul a sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5.".
Dichiarazione delle parti in merito agli artt. 16, 20 e 24
Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma del 'art. 16 (trasferimento), nel 2° comma del 'art. 20 (trasferimento di proprietà del 'azienda) e nel 'art. 24 (mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sul a posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una ef ettiva situazione di detrimento. Nel caso di trasferimento disposto dal 'azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distanza dal a sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km.
Parte quarta
ISTITUTI INTEGRATIVI E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Art. 25
(Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo del 'Assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti del 'INPS e/o di fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo Xxxxx Xxxxx.
Il Fondo "Xxxxx Xxxxx" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi, o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente c.c.n.l. e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nel a sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
Il contributo ordinario è dato dal a somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% del a retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, al '11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008, al '11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009 e al '11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Il contributo integrativo, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari al '1,48% del a retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari al '1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, al '1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, al '1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, al '1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, al '1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, al '1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed al '1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo art. 28, a decorrere dal 'anno 2004, è pari al 2,84% del a retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dal 'anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dal 'anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dal 'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dal 'anno 2010 è pari al 3,90%.Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nel e medesime misure indicate al comma 6.
I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.
Il Fondo Xxxxx Xxxxx, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto comunque conferito.
Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare al a previdenza integrativa contributi addizionali al a contribuzione integrativa ed ordinaria, sul a base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo "Xxxxx Xxxxx".
La contribuzione al Fondo, calcolata sul a base del e indicazioni fornite nei commi precedenti e nel t.f.r. conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso
il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Xxxxx Xxxxx" è disciplinato da un apposito Statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.
La gestione del Fondo è af idata ai rappresentanti del e Organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli Organi di amministrazione del Fondo stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti,
Visto quanto disposto nel secondo periodo del 'art. 3, comma 120, di cui al a legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale viene riconosciuto che, per i Fondi di previdenza, come il "Xxxxx Xxxxx", i quali, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario del a ripartizione e in presenza di rilevanti squilibri finanziari, abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e del e politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del 'art. 18 del decreto legislativo n. 124/1993, sia - per tale motivo - ammessa la possibilità di operare in deroga al a normativa vigente secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione col ettiva nazionale del e parti costituenti;
Vista la disciplina regolamentare del Fondo Xxxxx Xxxxx che per quanto riguarda il conto individuale di previdenza, per i periodi anteriori al 2003 e dal 1° gennaio 1988, disponeva che questo fosse costituito esclusivamente dal a quota parte di contributo a carico del dirigente iscritto, oltre agli interessi annui accreditati;
Vista la disciplina regolamentare entrata in vigore al 1° gennaio 2003 con la quale, da un lato sono stati determinati nuovi criteri per la quantificazione del a "dotazione" da accreditare ai conti individuali di previdenza con ef etto dal a stessa data, e dal 'altro, per fronteggiare l'insuf icienza del e disponibilità destinate al finanziamento del e prestazioni dovute agli iscritti, è stata istituita una contribuzione integrativa ad esclusivo carico del e aziende, non di pertinenza degli iscritti, che confluisce in un conto generale separato;
Considerato che si rende opportuna una corretta interpretazione del a composizione dei conti individuali e, quindi, del a consistenza degli importi a ciascuno riferentesi ai fini del a entità dei trattamenti previsti dal a disciplina nei casi di riscatto del conto individuale di previdenza, o di trasferimento ad altro fondo, di cui al regolamento del Fondo in vigore dal 1° gennaio 2003 nonché al a regolamentazione in vigore per i periodi precedenti;
in merito al a liquidazione ed al trasferimento del 'intera posizione individuale;
Si danno atto che
per intera posizione individuale deve intendersi il conto individuale di cui al vigente regolamento del Fondo ed il conto di previdenza individuato nel 'art. 9 del regolamento in vigore sino al 31 dicembre 2002, e quindi il
diritto al a liquidazione del conto individuale di previdenza previsto per gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti di cui al 'art. 28 (liquidazione del conto individuale) del vigente regolamento del Fondo e del a regolamentazione in vigore prima del 1° gennaio 2003 ed il corrispondente diritto al trasferimento ad altri fondi di previdenza deve intendersi come diritto al a liquidazione o al trasferimento del e somme accantonate nel proprio conto individuale secondo la disciplina regolamentare tempo per tempo in vigore, ovvero:
1) per i riscatti o trasferimenti nel periodo dal 1° gennaio 1988 fino al 31 dicembre 2002:
- diritto al a liquidazione o trasferimento del e somme corrispondenti al a sola quota di contribuzione a carico del dirigente iscritto, salve le maggiorazioni previste in funzione del 'anzianità contributiva maturata, oltre agli interessi accreditati;
2) per gli iscritti presenti al a data del 1° gennaio 2003:
a) senza contribuzione per i periodi successivi al a data del 1° gennaio 2003: il diritto al a liquidazione o trasferimento del e somme costituenti la consistenza iniziale del conto individuale (artt. 40 e 44 reg.) determinata in base agli accordi sindacali del 16 gennaio 2002 oltre al e corrispondenti quote di risultato di esercizio eventualmente attribuite;
b) con contribuzione per periodi successivi al a data del 1° gennaio 2003: il diritto al a liquidazione o trasferimento di quanto previsto dal a precedente lettera a) oltre al e sole quote di contribuzione ordinaria versata per i periodi successivi al 1° gennaio 2003 sia dal dirigente iscritto che dal datore di lavoro.
----------
N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 17
(Previdenza complementare)
Il comma 6 del 'art. 25 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 25
(Previdenza complementare)
6. Il contributo integrativo, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari al '1,48% del a retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari (1) al '1,84% a decorrere dal 1° gennaio 2011, al '1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed al '1,91% a decorrere dal 1° gennaio 2013.
----------
(1) Al '1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, al '1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, al '1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, al '1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, al '1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, al '1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009, al '1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010.".
Art. 26
(Previdenza integrativa individuale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza individuale.
L'Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx è preposta al a stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione nonché, al 'esazione dei contributi da versare come premi al e imprese di assicurazione prescelte.
A decorrere dal 1° ottobre 1997 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 38.734,27 ed un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 4.648,11, elevata a 13.944,34 euro a partire dal 1° luglio 2000. A decorrere dal 1° luglio 2004 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.803,05 in ragione d'anno, mentre il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d'anno.
Ai dirigenti di prima nomina (DPN) di cui al successivo art. 28, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate al a generalità dei dirigenti in base al a convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx. A tale fine è dovuto dal e aziende un contributo annuo suf iciente a coprire il premio relativo al e garanzie assicurative previste nel a citata convenzione, come da tabel a al egata al a convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata al 'Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx per la predisposizione del e relative convenzioni assicurative.
Il contributo versato al 'Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx è finalizzato al 'erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
----------
N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 15
(Previdenza integrativa individuale)
Dopo il comma 6 del 'art. 26 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è inserito il seguente comma 7:
"7. Per confermare la piena bilateralità del 'Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, e riaf ermarne il ruolo fondamentale nel complessivo "welfare" contrattuale di categoria, le parti convengono di procedere, entro il 31 dicembre 2012, al e modifiche statutarie e regolamentari necessarie per addivenire al a realizzazione, formale e sostanziale, del a piena pariteticità nel a conduzione del 'Associazione e nel a determinazione del e prestazioni.".
Protocol o integrativo del 'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 23 gennaio 2008
Tra
Confcommercio, da una parte e
Manageritalia, dal 'altra
Si è convenuto quanto segue:
- a decorrere dal 1° gennaio 2012, il CdA del 'Associazione A. Pastore sarà composto da quattro membri di cui due in rappresentanza di Confcommercio;
- sempre a decorrere dal a stessa data, al 'interno del Col egio dei revisori dei conti un membro sarà designato da Confcommercio.
Art. 27
(Assistenza sanitaria integrativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nel e seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del 'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o del a quota di servizio;
b) 1,10% a carico del 'azienda e a favore del a gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente al e dipendenze del a stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Hanno diritto al e prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari al a somma degli importi dovuti al Fondo dal
dirigente in attività e dal 'azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche del e esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano del 'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quel o previsto a carico dei dirigenti pensionati.
Il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Xxxxx Xxxxxxx" è disciplinato da un apposito Statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
La gestione del Fondo è af idata ai rappresentanti del e Organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli Organi di amministrazione del Fondo stesso.
Dichiarazione del e parti
Le parti, al fine di rendere ef icace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato al e esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di gestione del Fondo l'Organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto del a razionalizzazione del a spesa sanitaria nel suo complesso.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 16
(Assistenza sanitaria integrativa)
L'art. 27 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
(Assistenza sanitaria integrativa)
"1. A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nel e seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del 'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o del a quota di servizio;
b) 1,10% a carico del 'azienda e a favore del a gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente al e
dipendenze del a stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il contributo di cui al a presente lettera è fissato nel a misura del 2,41% in ragione d'anno;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto al e prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari al a somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dal 'azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche del e esigenze di equilibrio del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano del 'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quel o previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Xxxxx Xxxxxxx" è disciplinato da un apposito Statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è af idata ai rappresentanti del e Organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli Organi di amministrazione del Fondo stesso.".
Art. 28
(Dirigenti di prima nomina - DPN)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A titolo sperimentale e con riferimento esclusivo al a contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.
Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il
compimento del 39° anno di età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nel a qualifica nel a stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengano nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età.
La permanenza nel a categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dal a data di nomina, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale. In caso di nomina di DPN residenti o domiciliati al sud (1) e con sede di lavoro nel sud Italia, la permanenza nel a suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore triennio sempre che continuino a sussistere entrambi i requisiti (residenza/domicilio e sede di lavoro) sopra indicati.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, non verrà riconosciuto l'ulteriore triennio di agevolazioni contributive previsto al comma 3, del presente articolo in caso di nomina di DPN residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro nel sud Italia.
Stante il carattere sperimentale del a presente norma, le parti concordano nel limitarne l'applicabilità ai soli dirigenti assunti o nominati dal 1° giugno 2004 e fino al 31 dicembre 2010. Le parti si riservano, quindi, di valutare l'impatto del a norma e di confermarne l'applicabilità in occasione del prossimo rinnovo del c.c.n.l.
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(1) Le parti convengono che per "sud Italia" debbano intendersi le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 10
(Dirigenti di prima nomina - DPN)
L'art. 28 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
(Dirigenti di prima nomina - DPN)
1. Con riferimento esclusivo al a contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40° anno di età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nel a qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48° anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
3. La permanenza nel a categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dal a data di nomina ovvero un anno dal a data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.".
Art. 29
(Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione)
Al fine di agevolare la ricol ocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 50 anni compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le Commissioni paritetiche di cui al 'art. 45 del c.c.n.l. così disciplinate:
- il minimo contrattuale mensile di cui al 'art. 5 del presente c.c.n.l. e future modificazioni, può essere ridotto per il primo anno di svolgimento del 'attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quel o previsto dal c.c.n.l. vigente;
- per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti si applica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui al 'art. 28 del c.c.n.l.;
- il minimo contrattuale previsto dal presente articolo dovrà essere accompagnato da una retribuzione variabile da concordarsi tra le parti al 'atto del 'assunzione e calcolata in misura non inferiore al 50% del minimo contrattuale di volta in volta applicato nel triennio.
Al termine del triennio considerato, le parti potranno contrattare nuovamente la percentuale di retribuzione variabile applicata, fermo restando il minimo contrattuale di cui al 'art. 5 del presente c.c.n.l. e future modificazioni.
Gli accordi sul a retribuzione variabile sottoscritti ai sensi del presente articolo possono usufruire del e eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione.
Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche di cui al 'art. 45 rende inapplicabili le disposizioni previste nel presente articolo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nel 'ambito del a stessa impresa o da parte di impresa del o stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quel i del 'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di col egamento o control o, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dal a cessazione del a precedente attività lavorativa.
Dichiarazione a verbale
Le parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui al 'articolo precedente e comunque, privi di occupazione, concordano di associare al e misure di carattere retributivo ivi previste iniziative congiunte volte a favorire l'incontro tra domanda ed of erta di lavoro, nonché percorsi formativi di riqualificazione professionale.
Parte quinta
FORME DI TUTELA DEL RAPPORTO
Art. 30
(Rappresentanze sindacali aziendali)
I Sindacati dei dirigenti, competenti per territorio ed aderenti a Manageritalia possono istituire proprie Rappresentanze sindacali nel e aziende.
In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltre che a Manageritalia al e aziende interessate ed al a Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente.
Art. 31
(Col egio di conciliazione e arbitrato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
E' istituito, a cura del e Associazioni territoriali competenti aderenti al e Organizzazioni stipulanti, un Col egio di conciliazione e arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
Il Col egio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna del e due Organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo, sempre dal e due Organizzazioni territoriali.
In caso di mancato accordo sul a designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Al a designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Col egio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Ognuno dei rappresentanti del e rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una del e Organizzazioni territoriali competenti.
Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al 'art. 410, 1° comma, del codice di procedura civile o
al 'art. 44 del presente contratto non riesca o comunque sia decorso il termine previsto, per il suo espletamento, nel 1° comma del 'art. 410-bis del codice di procedura civile, ciascuna del e parti può promuovere il deferimento del a controversia al Col egio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dal a L. 11 agosto 1973, n. 533.
Il Col egio sarà investito del a vertenza su istanza del a competente Organizzazione territoriale aderente a Manageritalia. La citata Organizzazione inoltrerà al Col egio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso, in base al 3° comma del successivo art. 36.
Copia del 'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura del a Organizzazione di cui al precedente comma, al a corrispondente Organizzazione territoriale imprenditoriale e al datore di lavoro interessato.
La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento al 'ultima sede di lavoro del dirigente.
Il Col egio deve riunirsi entro trenta giorni dal 'avvenuto ricevimento del 'istanza di cui sopra da parte del 'Organizzazione imprenditoriale.
Il Col egio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, rinnoverà il tentativo di conciliazione e, avuta l'irrevocabile adesione esplicita al a procedura arbitrale di entrambe le parti al a prima riunione avanti il Col egio, procederà al 'interrogatorio e al 'istruttoria. Le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia del a controversia e del e loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Col egio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine del 'istruttoria del a controversia, assegnando al e parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Del 'istruttoria sarà redatto processo verbale.
Ove non si raggiunga la conciliazione, il Col egio, tenendo conto anche del 'eventuale carenza di motivazione contestuale del licenziamento nonché del 'eventuale assenza immotivata di una del e parti, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dal a data del a prima riunione, dandone tempestiva comunicazione al e parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento del a procedura. Nel a pronuncia del lodo si applica l'art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quel o di cui al 3° comma del 'art. 36 sopra richiamato.
Ove il Col egio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare del e spettanze contrattuali di fine rapporto.
Sul a base del e proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Col egio stabilirà l'indennità supplementare nel a seguente misura graduabile tra:
- un minimo pari al e mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base al 'art. 36;
- un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso.
In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda, nel a qualifica
superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione al 'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nel e seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;
- 8 mensilità in corrispondenza del 53° e 54° anno compiuto;
- 7 mensilità in corrispondenza del 55° e 56° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 57° e 58° anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 59° e 60° anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 61° e 64° anno compiuto.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nel 'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere del a prova relativa al a situazione pensionistica spetta al dirigente.
Il Col egio provvederà al a liquidazione del e spese di procedura arbitrale come disposto dal 'art. 412-ter, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Nel caso il dirigente ricorra al 'Autorità giudiziaria ordinaria, a seguito del 'opposizione del datore di lavoro al a procedura arbitrale, ed il licenziamento venga riconosciuto ingiustificato, in luogo del 'indennità prevista al comma 16 spetterà, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio un'indennità supplementare pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. Resta confermata in tali casi l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 17.
Le spese relative al Col egio saranno ripartite al 50% fra le Organizzazioni costituenti il Col egio stesso. Le parti si danno atto che:
a) il Col egio di conciliazione ed arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi del 'art. 412-ter cod. proc. civ. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dal 'art. 412-quater cod. proc. civ.;
b) nel caso in cui il rinnovato tentativo di conciliazione previsto dal comma 12 del presente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile e ciò in base agli artt. 411, 3° comma, cod. proc. civ. e 2113, 4° comma cod. civ. come modificati dagli artt. 1 e 6 del a legge 11 agosto 1973, n. 533.
Chiarimento a verbale (1)
Ai fini del calcolo del 'indennità supplementare di cui ai commi 15, 16 e 17 del presente articolo, nel confermare il richiamo al 'art. 36, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma 7 del 'art. 36 citato risulta incompatibile con la natura giuridica del 'indennità supplementare stessa e, pertanto, non si applica.
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(1) Rif. Al egato I per Nota informativa Confcommercio contenente chiarimenti in merito al calcolo del 'indennità supplementare in argomento.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 12
(Collegio di conciliazione e arbitrato)
Il comma 19 del 'art. 31 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è abrogato.
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N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2012 prevede quanto segue:
Art. 1
(Collegio arbitrale)
L'art. 31 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi del a legge 24 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura del e Associazioni territoriali competenti aderenti al e Organizzazioni stipulanti, un Col egio di conciliazione e arbitrale che opererà ai sensi del 'art. 412-ter cod. proc. civ. e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
2. Il Col egio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna del e due Organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo, sempre dal e due Organizzazioni territoriali.
3. In caso di mancato accordo sul a designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
4. Al a designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
5. Il Col egio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
6. Ognuno dei rappresentanti del e rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una del e Organizzazioni territoriali competenti.
8. Ciascuna del e parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui al 'art. 44 del presente contratto non riesca, può promuovere il deferimento del a controversia al Col egio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dal a L. 11 agosto 1973, n. 533.
Il Col egio sarà investito del a vertenza su istanza del a competente Organizzazione territoriale aderente a MANAGERITALIA ovvero al 'Associazione datoriale territorialmente competente. L'Organizzazione
inoltrerà al Col egio, a mezzo raccomandata A/R, il ricorso, sottoscritto dal a parte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
9. Copia del 'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata A/R, essere trasmessi contemporaneamente, a cura del a Organizzazione di cui al precedente comma, al a corrispondente Organizzazione territoriale e al a parte convenuta.
10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la parte convenuta è tenuta a manifestare per iscritto al Col egio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l'eventuale volontà di rinunciare al a procedura arbitrale.
11. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento al 'ultima sede di lavoro del dirigente.
12. Il Col egio deve riunirsi entro trenta giorni dal 'avvenuto ricevimento del 'istanza di cui al comma 9.
13. Il Col egio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro Procuratori, potrà ef ettuare il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia del a controversia e del e loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Col egio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine del 'istruttoria del a controversia, assegnando al e parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Del 'istruttoria sarà redatto processo verbale.
14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Col egio, tenendo conto del 'eventuale assenza immotivata di una del e parti, nonché, in caso di licenziamento, anche del 'eventuale carenza di motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dal a data del a prima riunione, dandone tempestiva comunicazione al e parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento del a procedura. Nel a pronuncia del lodo si applica l'art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile.
15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quel o di cui al 3° comma del 'art. 36 ed al 3° comma del 'art. 35.
16. Ove il Col egio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare del e spettanze contrattuali di fine rapporto.
17. Sul a base del e proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Col egio stabilirà l'indennità supplementare nel a seguente misura graduabile tra:
- un minimo pari al e mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base al 'art. 36;
- un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso.
18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nel a qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione al 'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 66 anni, nel e seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 61 e i 66 anni compiuti.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nel 'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.
L'onere del a prova relativa al a situazione pensionistica spetta al dirigente.
19. L'indennità supplementare ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sul 'ultima retribuzione in atto, compresi i ratei del e mensilità supplementari e del e ferie e gli ef etti sul trattamento di fine rapporto.
20. Le spese relative al Col egio saranno ripartite al 50% fra le Organizzazioni costituenti il Col egio stesso.
21. Le parti si danno atto che:
a) il Col egio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi del 'art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dal 'art. 412, commi 3 e 4 del codice di procedura civile;
b) nel caso in cui l'eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi del 'art. 2113, 4° comma, cod. civ. come modificato dal 'art. 31, comma 7, legge n. 183/2010.
Chiarimento a verbale
Le parti chiariscono che quanto disposto dal 6° comma del 'art. 36 risulta incompatibile con la natura giuridica del 'indennità supplementare e, pertanto, non si applicano i commi 16, 17 e le indennità di cui al comma 18 del presente articolo.".
Art. 32
(Commissione di clima sul "mobbing")
Le parti, in considerazione del a rilevanza sociale assunta dal e problematiche derivanti dal a pratica del c.d. "mobbing", concordano sul a necessità di operare congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dal e parti stipulanti il presente accordo, dal e Organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di c.c.n.l. Tale Commissione avrà l'incarico di monitorare il clima nel e aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza del e condizioni di "mobbing".
Parte sesta
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 33
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
Chi recede dal contratto di lavoro a tempo indeterminato deve darne comunicazione scritta al 'altra parte. In caso di cessazione del rapporto sono dovuti al dirigente:
a) il trattamento di fine rapporto, calcolato come previsto dal successivo art. 38;
b) i ratei di mensilità supplementari maturati;
c) l'eventuale indennità sostitutiva per ferie non godute;
d) nel 'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dal 'art. 2119, cod. civ., l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 34 (Dimissioni)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione del 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda in qualsiasi qualifica:
- mesi due: fino a due anni di anzianità;
- mesi tre: da due a cinque anni di anzianità;
- mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al a data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, del a comunicazione del e dimissioni.
Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente al a retribuzione lorda del periodo non lavorato.
Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione del e dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente al a prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dal 'art. 19 o al a conclusione del 'eventuale periodo di aspettativa di cui al 'art. 15, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal 'art. 36.
Uguale norma si applica per le dimissioni di una dirigente motivate da matrimonio, xxxxxxxxx presentate entro i sei mesi successivi al a celebrazione.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 13 (Dimissioni)
L'art. 34 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 34
(Dimissioni)
1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione del 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda in qualsiasi qualifica:
- mesi due: fino a due anni di anzianità;
- mesi tre: da due a cinque anni di anzianità;
- mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al a data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, del a comunicazione del e dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente al a retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione del e dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente al a prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dal 'art. 19 o al a conclusione del 'eventuale periodo di aspettativa di cui al 'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui al 'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal 'art. 36, comma 5.".
Art. 35
(Dimissioni per giusta causa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente al egata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili al 'azienda, può ricorrere al Col egio di conciliazione ed arbitrato di cui al 'art. 31, dopo avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al 'art. 410, 1° comma, del codice di procedura civile o al 'art. 44 del presente contratto, con esito negativo o per decorrenza del termine previsto nel 1° comma del 'art. 410-bis del codice di procedura civile.
L'onere del a prova del a sussistenza del a giusta causa spetta al dirigente.
Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma del 'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.
Ove il Col egio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, al egata e comprovata, dispone contestualmente a carico del 'azienda la corresponsione del 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 del 'indennità del preavviso stesso.
In caso contrario, ferma restando la validità del e dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui al 'art. 34 del presente contratto.
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N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2012 prevede quanto segue:
Art. 2
(Dimissioni per giusta causa)
L'art. 35 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Ferma restando la possibilità di ricorrere al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui al 'art. 44, il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente al egata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili al 'azienda, può ricorrere al Col egio arbitrale di cui al 'art. 31.
2. L'onere del a prova del a sussistenza del a giusta causa spetta al dirigente.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di MANAGERITALIA a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.
4. Ove il Col egio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, al egata e comprovata, dispone contestualmente
a carico del 'azienda la corresponsione del 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 del 'indennità del preavviso stesso.
5. In caso contrario, ferma restando la validità del e dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui al 'art. 34 del presente contratto.".
Art. 36 (Licenziamento)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente al a comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Col egio di conciliazione ed arbitrato di cui al 'art. 31. Il Col egio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento.
Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma del 'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia.
Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione al 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio;
- 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
Con ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° luglio 2008, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da quel e di cui al 'art. 34, comma 1, eventualmente integrate dal e mensilità necessarie per conseguire l'ef ettivo accesso al a pensione.
Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, valgono tutte le disposizioni
economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dal e leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al a data del ricevimento del a comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dal 'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata del e assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dal o stesso art. 18.
Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio al e dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.
Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad ef ettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto al 'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando al 'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sul a retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e del a media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.
Essa va assoggettata al a normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e del e ferie nonché, in base al 'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei del e mensilità supplementari.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 14 (Licenziamento)
L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 36
(Licenziamento)
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente al a comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Col egio di conciliazione ed arbitrato di cui al 'art. 31. Il Col egio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma del 'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di licenziamento da
parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione al 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio;
- 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
6. Con ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dal e mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'ef ettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dal e leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al a data del ricevimento del a comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dal 'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata del e assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dal o stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio al e dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad ef ettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto al 'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando al 'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sul a retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e del a media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata al a normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e del e ferie nonché, in base al 'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei del e mensilità supplementari.".
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N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2012 prevede quanto segue:
Art. 3 (Licenziamento)
L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui al 'art. 44, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addottata dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente al a comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Col egio arbitrale di cui al 'art. 31. Il Col egio arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di MANAGERITALIA a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione al 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio;
- 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
6. Con ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dal e mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'ef ettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dal e leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al a data del ricevimento del a comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dal 'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata del e assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dal o stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio al e dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad ef ettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto al 'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando al 'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sul a retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e del a media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata al a normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e del e ferie nonché, in base al 'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei del e mensilità supplementari.".
Art. 37 ("Outplacement")
Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di "outplacement", sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
L'azienda si farà carico fino al 50% del 'importo da versare al a società di "outplacement", individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa dif erenza dal e competenze di fine rapporto del dirigente.
Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.
Art. 38
(Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il dirigente avrà diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme del a legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per i periodi di servizio prestati sino al 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e le misure previste dal 'art. 28 del c.c.n.l. 22 dicembre 1981.
Art. 39
(Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto)
Ai sensi del '11° comma del 'art. 2120, cod. civ., come modificato dal a legge 29 maggio 1982, n. 297, si conviene che il numero del e richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto avanzate dal personale con qualifica di dirigente, da soddisfare annualmente, è pari al 50% del numero del e richieste che possono essere soddisfatte, a norma di legge, nel o stesso anno, per il rimanente personale, con arrotondamento al 'unità superiore del a frazione eventualmente residua.
Art. 40
(Indennità in caso di morte)
In caso di morte del dirigente il datore di lavoro corrisponderà agli aventi diritto il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36 e ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per Fondo di previdenza, per assicurazione infortuni e per ogni altra causa.
Ai fini del calcolo del 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al comma precedente, la decorrenza del o stesso è individuata dal giorno immediatamente successivo la data del decesso.
Parte settima
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 41
(Disposizioni generali)
Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono le norme contrattuali col ettive in vigore per i quadri dipendenti dal 'azienda per la quale il dirigente presta la propria attività.
Art. 42
(Condizioni di miglior favore)
Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti al dirigente da accordi individuali, aziendali o da usi e consuetudini.
Art. 43
(Controversie di interpretazione e applicazione)
Per la soluzione del e controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti del a Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, del e professioni e del e P.M.I. e del a Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato.
Il funzionamento del a Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento annesso al presente contratto sub Al . A.
Per la conciliazione del e controversie che eventualmente dovessero sorgere per l'applicazione del presente contratto possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali composte da rappresentanti del e Organizzazioni locali del a Confcommercio e di Manageritalia.
Art. 44
(Controversie individuali di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A decorrere dal 1° maggio 2005, fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione del e controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
La Commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livel o regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro: da un rappresentante del 'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti: da un rappresentante del 'Organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
La parte interessata al a definizione del a controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale al a quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni
al a convocazione del e parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dal 'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dal 'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dal a data di ricevimento o di presentazione del a richiesta da parte del 'Associazione imprenditoriale o del 'Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dal a legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura del a Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo col ettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza del e parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione del a controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli ef etti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411, cod. proc. civ. come modificati dal a legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. 80/1998, e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dal a Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata al a Commissione paritetica nazionale di cui al 'art. 43.
----------
N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2012 prevede quanto segue:
Art. 4
(Commissione paritetica territoriale di conciliazione)
L'art. 44 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione del e controversie individuali di lavoro di cui al 'art. 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dal a legge 24 novembre 2010, n. 183.
2: La Commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livel o regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante del 'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante del 'Organizzazione territoriale competente di MANAGERITALIA.
3. La parte interessata al a definizione del a controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale al a quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni al a convocazione del e parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dal a data di ricevimento o di presentazione del a richiesta da parte del 'Associazione imprenditoriale o del 'Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi del 'art. 412-ter cod. proc. civ. come modificato dal a legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura del a Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo col ettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza del e parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione del a controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi del 'art. 412-ter cod. proc. civ., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui al 'art. 2113 cod. civ., a conferma del a volontà abdicativa o transattiva del e parti medesime.
10. Le decisioni assunte dal a Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata al a Commissione paritetica nazionale di cui al 'art. 43.".
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N.d.R.: L'accordo 25 luglio 2012 prevede quanto segue:
a completamento e integrazione del verbale di accordo del 3 luglio 2012, hanno concordato, a seguito del 'entrata in vigore del a legge 92/2012 di inserire, al 'art. 44 del c.c.n.l. 23 gennaio 2008, il seguente comma
10) la Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida del e dimissioni e del e risoluzioni consensuali, in adempimento del a previsione di cui al 'art. 4, comma 17, Legge 92/2012.
Conseguentemente, l'attuale comma 10 assume la numerazione di comma 11.
Art. 45
(Commissioni paritetiche per la retribuzione variabile)
La Commissione paritetica di cui al precedente art. 44, oltre che in materia di accordi di conciliazione, è competente anche per accogliere il deposito degli accordi per la retribuzione variabile di cui al 'art. 10 del
c.c.n.l. e degli accordi di cui al 'art. 29, per la retribuzione variabile del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti.
Art. 46
(Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 19
(Decorrenza e durata)
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2013.
ALLEGATI
Al egato A
Regolamento del a Commissione paritetica
Art. 1
La Commissione paritetica prevista dal 'art. 43 è composta da sei membri: 3 designati dal a Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e del e P.M.I.; 3 designati dal a Federazione nazionale dirigenti del e aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato.
La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione e applicazione dei cc.cc.nn.l. per dirigenti di aziende commerciali che si sono succeduti nel tempo.
Art. 2
La Commissione si riunisce su istanza di una del e Organizzazioni stipulanti il predetto contratto, la quale rimetterà al a Commissione stessa tutti gli elementi utili al 'esame del caso controverso.
Art. 3
Le riunioni del a Commissione avranno luogo di norma presso la sede del a Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e del e P.M.I. La data del a convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti, entro tre mesi dal a presentazione del a istanza di cui al precedente art. 2.
Art. 4
Al termine del 'esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata al 'unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest'ultimo caso, dei nominativi dei votanti.
Qualora non si raggiunga alcuna decisione e cioè in caso di parità, i singoli membri del a Commissione potranno far constatare a verbale le "dichiarazioni di voto" che riterranno opportune.
Copia del verbale sarà inviata al e Organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.
Al egato B
Pronuncia Commissione paritetica
Il giorno 5 febbraio 1986 si è riunita in Roma, presso la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, la Commissione paritetica nazionale istituita per la soluzione del e controversie per l'interpretazione e l'applicazione del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende commerciali.
La Commissione ha preso in considerazione il problema interpretativo sorto con riferimento al 'art. 24, comma 10, del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende commerciali del 22 dicembre 1981, rinnovato con accordo del 12 luglio 1984, sotto l'aspetto del 'esatto significato da attribuire al 'espressione "ultima sede di lavoro del dirigente" ai fini del a determinazione del a competenza territoriale del Col egio di conciliazione e arbitrato istituito, a livel o territoriale, ai sensi del citato art. 24.
Ciò premesso:
- considerata l'origine esclusivamente pattizia del Col egio e del e norme che ne regolano il funzionamento;
- valutata la necessità di rimuovere in tempi brevi un ostacolo procedurale condizionante la risoluzione extragiudiziale di una controversia in atto;
- esaminato, nel merito, il combinato disposto del 'art. 2, comma 1, punto c), del 'art. 13 e del 'art. 24, comma 10.
La Commissione paritetica nazionale dopo ampia discussione ed accurata disamina del a suddetta problematica delibera a maggioranza che, per sede di lavoro, si intende indicare la località in cui il dirigente è stato destinato al 'atto del 'assunzione o del a nomina (art. 2, punto c) ovvero del trasferimento (art. 13).
Al egato C
Aumento retributivo
Gli accordi di rinnovo del 17 giugno 1997, 22 dicembre 1999, 25 gennaio 2001, 27 maggio 2004 e 23 gennaio 2008 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di aumento retributivo (o superminimo contrattuale) ai dirigenti in base al a decorrenza del a loro nomina o assunzione, avendo cura di distinguere tale elemento del a retribuzione contrattuale da eventuali importi individuali concessi dal e aziende.
Gli importi lordi mensili dei suddetti incrementi sono i seguenti:
- dal '1/7/1997 | Lire 325.000 | (167,85 Euro) |
- dal '1/1/1998 | Lire 225.000 | (116,20 Euro) |
- dal '1/1/2000 | Lire 200.000 | (103,29 Euro) |
- dal '1/7/2000 | Lire 400.000 | (206,58 Euro) |
- dal '1/1/2002 | Lire 520.000 | (268,56 Euro) |
- dal '1/7/2004 | 210,00 Euro | |
- dal '1/1/2005 | 125,00 Euro | |
- dal '1/1/2006 | 120,00 Euro | |
- dal '1/1/2008 | 200,00 Euro | |
- dal '1/1/2009 | 150,00 Euro | |
- dal '1/1/2010 | 150,00 Euro |
Nel a seguente tabel a riepiloghiamo gli importi dovuti per gli anni dal 2006 al 2010, a titolo di aumento retributivo, in base al a decorrenza del a nomina o assunzione del dirigente:
Data nomina dirigente | Superminimo contrattuale | ||||
Dal | Al | Dal '1/1/2006 | Dal '1/1/2008 | Dal '1/1/2009 | Dal '1/1/2010 |
30/06/1997 | 1.317,48 | 1.517,48 | 1.667,48 | 1.817,48 | |
01/07/1997 | 31/12/1997 | 1.149,63 | 1.349,63 | 1.499,63 | 1.649,63 |
01/01/1998 | 31/12/1999 | 1.033,43 | 1.233,43 | 1.383,43 | 1.533,43 |
01/01/2000 | 30/06/2000 | 930,14 | 1.130,14 | 1.280,14 | 1.430,14 |
01/07/2000 | 31/12/2001 | 723,56 | 923,56 | 1.073,56 | 1.223,56 |
01/01/2002 | 27/05/2004 | 455,00 | 655,00 | 805,00 | 955,00 |
28/05/2004 | 31/12/2004 | 245,00 | 445,00 | 595,00 | 745,00 |
01/01/2005 | 31/12/2005 | 120,00 | 320,00 | 470,00 | 620,00 |
01/01/2006 | 23/01/2008 | - | 200,00 | 350,00 | 500,00 |
24/01/2008 | 31/12/2008 | - | - | 150,00 | 300,00 |
01/01/2009 | 31/12/2009 | - | - | - | 150,00 |
01/01/2010 | - | - | - | - |
Sono fatti salvi gli eventuali assorbimenti derivanti dal a revisione del minimo contrattuale per ef etto del disposto di cui al 'art. 1 del 'accordo del 23 gennaio 2008 (rif. Al egati D e H).
Al egato D
Interpretazione congiunta
Chiarimenti in merito al 'applicazione degli artt. 1 e 2 del 'accordo 23 gennaio 2008 di rinnovo del c.c.n.l. 27 maggio 2004 e successive modificazioni, per i dirigenti del e aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi
Premesso che le parti contraenti, nel 'incrementare, a decorrere dal '1 gennaio 2008, il minimo contrattuale mensile da 3.000 a 3.500 euro lordi, hanno inteso principalmente stabilire una soglia di ingresso più realistica ed adeguata a quanto il mercato del lavoro di fatto riconosce ai dirigenti d'azienda, in considerazione anche del a clausola di salvaguardia di cui al 'art. 4, comma 5, del c.c.n.l. 27 maggio 2004, che stabilisce che la retribuzione del dirigente non può essere inferiore a quel a del quadro o del 'impiegato meglio retribuito in azienda;
Si chiarisce che dal a nuova misura del minimo contrattuale mensile non deriva alcun incremento retributivo a favore dei dirigenti in servizio al a data di stipula del 'accordo di rinnovo, per ef etto del a clausola di assorbibilità di cui ai commi 2 e 3 del 'art. 1;
E che per i dirigenti che al 23 gennaio 2008 percepivano una retribuzione composta unicamente da elementi retributivi derivanti dal a contrattazione col ettiva nazionale, l'incremento di 500 euro mensili del minimo contrattuale viene assorbito anche mediante riduzione del superminimo contrattuale, ferma restando la non assorbibilità degli importi eventualmente maturati a titolo di scatti di anzianità e di ex elemento di maggiorazione, di cui al 'art. 4 del 'accordo 26 aprile 2005.
Per rendere agevole l'operazione di rimodulazione del minimo contrattuale mensile, le parti hanno, quindi, individuato la seguente scala di priorità in base al a quale deve essere operato l'assorbimento di cui ai commi 2 e 3 del 'art. 1 del 'accordo di rinnovo:
1) eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi dal 'azienda con clausola di assorbibilità;
2) eventuali superminimi individuali o incrementi di merito comunque denominati, concessi dal 'azienda anche in mancanza di espressa clausola di assorbibilità;
3) eventuali anticipazioni o acconti per futuri miglioramenti contrattuali;
4) eventuale "superminimo contrattuale", intendendo con tale denominazione la somma degli aumenti retributivi stabiliti dal c.c.n.l. dal luglio 1997 in avanti, quando si è concordato di mantenere ferma la soglia di accesso per le nuove nomine/assunzioni e corrispondere gli aumenti contrattuali ai dirigenti in forza al a data di sottoscrizione degli accordi di rinnovo, indicandoli in una voce separata diversa dal minimo base.
In conclusione, si precisa che gli unici incrementi retributivi dovuti ai dirigenti rientranti nel a sfera di applicazione del 'accordo del 23 gennaio 2008 sono quel i indicati al 'art. 2 del 'accordo medesimo secondo le decorrenze ivi stabilite e salvo che non sia applicata dal 'azienda la clausola di assorbibilità contenuta al comma 3 del 'art. 2 medesimo.
Pertanto, l'unico ef etto che può derivare dal a revisione del minimo contrattuale mensile ai dirigenti che al a data di sottoscrizione del 'accordo di rinnovo percepivano una retribuzione complessivamente inferiore a
3.500 euro mensili risulterà essere la corresponsione anticipata del 'aumento contrattuale, fino a concorrenza, piuttosto che un incremento graduale, secondo le decorrenze stabilite dal 'art. 2.
Al egato E
Accordo 3 maggio 2006
L'anno 2006, il giorno 3 del mese di maggio in Roma
tra
la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, del e professioni e del e P.M.I. -
Confcommercio
e
Manageritalia - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario, avanzato
si è stipulato il seguente accordo di modifica, ai sensi del a legge 24 febbraio 2006, n. 104, del 'art. 19 del Testo unico 27 maggio 2004 per i dirigenti di aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi.
Art. 1
Con ef etto dal 'entrata in vigore del a legge 24 febbraio 2006, n. 104, l'art. 19 del Testo unico 27 maggio 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 - Maternità e paternità - 1. Per il congedo di maternità, nel rispetto del e vigenti disposizioni legislative in materia, il datore di lavoro è tenuto al a conservazione del posto di lavoro e al a corresponsione del a retribuzione mensile di fatto.
2. Per ef etto del a legge 24 febbraio 2006, n. 104, il trattamento retributivo previsto al comma precedente è costituito da una indennità pari al '80% del a retribuzione - posta a carico del 'INPS e anticipata dal datore di lavoro - e da una integrazione del a suddetta indennità a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% del a retribuzione mensile di fatto cui la lavoratrice madre o, nel e situazioni previste dal 'art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi del 'art. 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al a lavoratrice madre e al lavoratore padre, fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale è dovuta - a carico del 'INPS - un'indennità pari al 30 per cento del a retribuzione suddetta, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
4. Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei permessi di cui al 'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità dovuta dal 'INPS, corrispondente al 'intero ammontare del a retribuzione relativa ai riposi medesimi.
5. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia al e norme di legge vigenti in materia.".
Al egato F
Accordo 19 febbraio 2007
Accordo ponte tra Confcommercio e Manageritalia
In previsione del rinnovo del c.c.n.l. 27 maggio 2004 per i dirigenti del terziario, scaduto il 31 dicembre 2006, si è stipulato il presente accordo che avrà validità fino al 'avvenuto rinnovo del c.c.n.l. 27 maggio 2004.
Art. 1
(Dirigenti di prima nomina - DPN)
A seguito del 'esito favorevole avuto dal a sperimentazione del e agevolazioni contributive per le aziende in caso di assunzione e/o nomina dei DPN, le parti concordano di prorogare tale istituto sino al rinnovo del suddetto c.c.n.l. e, comunque, nel 'eventualità di un mancato rinnovo, non oltre il 31 luglio 2007.
Art. 2
(Previdenza complementare Fondo "Xxxxx Xxxxx")
A seguito del 'emanazione del e norme contenute nel a Finanziaria 2007, relative al conferimento del t.f.r. a fondi di previdenza complementare, a decorrere dal '1 gennaio 2007, l'art. 25 del T.U. 27 maggio 2004 è integrato nel a seguente maniera:
- al comma 1, dopo le parole "... trattamento di previdenza" aggiungere la parola "complementare";
- dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. Il Fondo "Xxxxx Xxxxx" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di
applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente
c.c.n.l. e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nel a sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
1-ter. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.".
- dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-bis. Il Fondo Xxxxx Xxxxx, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto comunque conferito.".
- al comma 8, dopo le parole "... commi precedenti" aggiungere le parole "ed il t.f.r. conferito".
Al egato G
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Accordo 15 novembre 2007
L'anno 2007, il giorno 15 del mese di novembre in Milano
tra
la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, del e professioni e del e P.M.I. -
Confcommercio
e
Manageritalia - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato
si è stipulato il seguente accordo di modifica del 'art. 27 del c.c.n.l. 27 maggio 2004 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi.
Assistenza sanitaria integrativa (FASDAC)
1. A decorrere dal '1 gennaio 2007, il comma 1 del 'art. 27 del Testo unico 27 maggio 2004 è modificato come segue:
"1. A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo fissato - per il 2007 - nel e seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del 'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o del a quota di servizio;
b) 1,10% a carico del 'azienda e a favore del a gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente al e dipendenze del a stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.".
Dichiarazione del e parti
Le parti, con particolare riferimento al e previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008, si impegnano ad intervenire tempestivamente al fine di concordare le necessarie revisioni del a normativa contrattuale, statutaria e regolamentare del Fondo Xxxxx Xxxxxxx, qualora sopraggiungessero modifiche legislative volte a ridisegnare la normativa applicabile, anche sotto l'aspetto fiscale, ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.
----------
N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Al egato 2
Accordo piano di riordino FASDAC
Le parti, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo FASDAC, in base al e risultanze degli specifici approfondimenti af idati ad esperti attuari, convengono sul 'esigenza di approvare il presente Piano di riordino, anche mediante modifiche al regolamento e/o al o Statuto, ed i conseguenti interventi correttivi, di seguito descritti, che dovranno essere deliberati dagli Organi di gestione del Fondo medesimo entro il 30 novembre 2011:
- a partire dal 1° gennaio 2013, adeguamento pari al 2 (due)% annuo del contributo di solidarietà di cui al 'art. 27, lett. b), c.c.n.l. per i dirigenti di aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi e analogo adeguamento di una quota pari ad euro 1.105,00 a carico dei pensionati diretti, da verificare dal e parti stipulanti in occasione di ogni rinnovo del presente c.c.n.l.;
- introduzione del a quota 85 secondo le modalità definite nel a al egata Tabel a A;
- ef icientamento e razionalizzazione del a spesa sanitaria per 6 milioni di euro;
- introduzione del control o su gestioni separate;
- individuazione di un indicatore di garanzia per il presidio del rapporto tra patrimonio del Fondo e gestione corrente;
- raf orzamento del control o dei rischi operativi attraverso l'individuazione di nuovi "benchmark";
- sistematica attività di control o e governo del a spesa sanitaria e di gestione. Il presente Piano sarà oggetto di verifica attuariale annuale.
Tabel a A
Anno | Raggiungimento quota 85 |
2012 | 78 |
2013 | 79 |
2014 | 80 |
2015 | 81 |
2016 | 82 |
2017 | 83 |
2018 | 84 |
2019 | 85 |
Al egato H
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Accordo 23 gennaio 2008
L'anno 2008, il giorno 23 del mese di gennaio in Roma
tra
la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, del e professioni e del e P.M.I.
Confcommercio
e
Manageritalia - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato
si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del c.c.n.l. 27 maggio 2004 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi.
Le parti condividono il principio del 'unicità del contratto col ettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sul a base del quale il contratto viene applicato nel a sua interezza.
Art. 1
(Minimo contrattuale mensile)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile è fissato in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lorde.
2. L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili lorde, sarà assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi "ad personam", finanche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula del presente accordo.
3. In caso di retribuzioni che al a data di stipula del presente contratto siano complessivamente inferiori al nuovo importo del minimo contrattuale di cui al comma 1, il raggiungimento di tale minimo sarà realizzato mediante l'assorbimento degli aumenti di cui al comma 1 del 'art. 2, fino a concorrenza del 'importo di € 3.500,00, fermo restando il diritto al percepimento parziale o totale degli aumenti al e scadenze previste.
Art. 2
(Aumento retributivo)
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente art. 1, ai dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto compete, sul a retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 (duecento/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2008, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2009 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2010.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nel 'anno successivo.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dal e aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici
contrattuali.
4. Le parti si danno reciproco impegno di incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità del a terza tranche di aumento con decorrenza 1° gennaio 2010, in funzione del 'andamento del 'inflazione programmata, al fine di poterne rivedere l'importo in misura crescente.
Art. 3
("Una tantum")
1. In relazione al periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2007, in forza al a data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di febbraio 2008, un importo "una tantum" di € 1.500,00 (mil ecinquecento/00) lordi, a titolo di arretrati retributivi maturati nel 'anno 2007.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, in forza al a data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dal e aziende, successivamente al 31 dicembre 2006, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o del e quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento al 'atto del a concessione.
4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli ef etti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione del 'eventuale preavviso o del 'indennità sostitutiva.
Art. 4
(Retribuzione variabile)
L'art. 10 del c.c.n.l. 27 maggio 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Retribuzione variabile
1. Potranno essere stipulati accordi col ettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione del e erogazioni economiche del e quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nel a realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento del a competitività, nonché ai risultati legati al 'andamento economico del 'impresa.
2. Nel 'ipotesi di variazione del e norme di legge vigenti sul a materia, al fine di poter usufruire del e agevolazioni in merito al a decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al comma precedente
dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui al 'art. 43-bis del presente contratto, istituite a livel o provinciale, regionale o interregionale.
3. Il tema del a retribuzione variabile dovrà essere oggetto di avviso comune, che persegua l'applicabilità legislativa del comma 2.".
Art. 5
(Assistenza sanitaria integrativa - FASDAC)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 del 'art. 27 del Testo unico 27 maggio 2004 è modificato come segue:
"1. A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nel e seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del 'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o del a quota di servizio;
b) 1,10% a carico del 'azienda e a favore del a gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente al e dipendenze del a stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.".
Dichiarazione del e parti
Le parti, al fine di rendere ef icace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato al e esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di gestione del Fondo l'Organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto del a razionalizzazione del a spesa sanitaria nel suo complesso.
Art. 6 (DPN)
1. Le parti concordano di confermare con riferimento al e assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del quadriennio 2007/2010, anche a tempo determinato, le agevolazioni contributive di cui agli artt.
25, comma 5, e 26, comma 4 del c.c.n.l. 27 maggio 2004, ove ciò non contrasti con accordi di miglior favore per i DPN assunti nel secondo semestre 2007.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non verrà riconosciuto l'ulteriore triennio di agevolazioni contributive previsto al comma 3 del 'art. 26 in caso di nomina di DPN residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro nel sud Italia.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, al comma 4 del 'art. 26, dopo le parole "come da tabel a al egata al 'accordo di rinnovo del 27 maggio 2004" viene aggiunto "e successive modificazioni".
Art. 7
(Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti)
Al 'art. 21 del c.c.n.l. 27 maggio 2004 viene aggiunta la seguente:
"Dichiarazione del e parti
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente, in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR anche con l'obiettivo di favorire l'attuazione di programmi formativi a favore dei dirigenti di prima nomina.".
Art. 8
(Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione)
Al fine di agevolare la ricol ocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 50 anni compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le Commissioni paritetiche di cui al 'art. 43-bis del c.c.n.l., così disciplinate:
- il minimo contrattuale mensile di cui al 'art. 1 del presente accordo e future modificazioni, può essere ridotto per il primo anno di svolgimento del 'attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quel o previsto dal c.c.n.l. vigente;
- per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti si applica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui al 'art. 28 del c.c.n.l.;
- il minimo contrattuale previsto dal presente articolo dovrà essere accompagnato da una retribuzione variabile da concordarsi tra le parti al 'atto del 'assunzione e calcolata in misura non inferiore al 50% del minimo contrattuale di volta in volta applicato nel triennio.
Al termine del triennio considerato, le parti potranno contrattare nuovamente la percentuale di retribuzione variabile applicata, fermo restando il minimo contrattuale di cui al 'art. 1 del presente accordo e future modificazioni.
Gli accordi sul a retribuzione variabile sottoscritti ai sensi del presente articolo possono usufruire del e eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione.
Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche di cui al 'art. 43-bis rende inapplicabili le disposizioni previste nel presente articolo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nel 'ambito del a stessa impresa o da parte di impresa del o stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quel i del 'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di col egamento o control o, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dal a cessazione del a precedente attività lavorativa.
Dichiarazione a verbale
Le parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui al 'articolo precedente e comunque, privi di occupazione, concordano di associare al e misure di carattere retributivo ivi previste iniziative congiunte volte a favorire l'incontro tra domanda ed of erta di lavoro, nonché percorsi formativi di riqualificazione professionale.
Art. 9
(Commissioni paritetiche per la retribuzione variabile)
Nel c.c.n.l. 27 maggio 2004 viene inserito il seguente art. 43-bis:
"Art. 43-bis
La Commissione paritetica di cui al 'art. 43 del c.c.n.l. 27 maggio 2004, oltre che in materia di accordi di conciliazione, è competente anche per accogliere il deposito degli accordi per la retribuzione variabile di cui al 'art. 10 del c.c.n.l. e degli accordi di cui al 'art. 8, per la retribuzione variabile del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti.".
Art. 10 ("Outplacement")
L'art. 36 del c.c.n.l. 27 maggio 2004 è modificato come segue:
"1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di "outplacement", sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
2. L'azienda si farà carico fino al 50% del 'importo da versare al a società di "outplacement", individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa dif erenza dal e competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.".
Art. 11
(Col egio di conciliazione ed arbitrato)
Il comma 17 del 'art. 30 del c.c.n.l. 27 maggio 2004 è modificato come segue:
"17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nel a qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione al 'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nel e seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 61 e i 64 anni compiuti.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nel 'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere del a prova relativa al a situazione pensionistica spetta al dirigente.".
Art. 12 (Licenziamento)
1. Al 'art. 35 del c.c.n.l. 27 maggio 2004, con ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal '1 luglio 2008, viene aggiunto il seguente comma 5-bis:
"5-bis. In caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da quel e di cui al 'art. 33, comma 1, eventualmente integrate dal e mensilità necessarie per conseguire l'ef ettivo accesso al a pensione.".
Art. 13
(Fondo Xxxxx Xxxxx)
I commi 3, 4 e 5 del 'art. 25 del c.c.n.l. 27 maggio 2004, sono modificati come segue:
"3. Il contributo ordinario è dato dal a somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% del a retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal '1 gennaio 2007, al '11,15% a decorrere dal '1 gennaio 2008, al '11,35% a decorrere dal '1 gennaio 2009 ed al '11,65% a decorrere dal '1 gennaio 2010.
4. Il contributo integrativo, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari al '1,48% del a retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari al '1,50% a decorrere dal '1 gennaio 2004, al '1,52% a decorrere dal '1 gennaio 2005, al '1,54% a decorrere dal '1 gennaio 2006, al '1,74% a decorrere dal '1 gennaio 2007, al '1,76% a decorrere dal '1 gennaio 2008, al '1,78% a decorrere dal '1 gennaio 2009 ed al '1,80% a decorrere dal '1 gennaio 2010.
5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo art. 28, a decorrere dal 'anno 2004, è pari al 2,84% del a retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dal 'anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dal 'anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dal 'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dal 'anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nel e medesime misure indicate al comma 4.".
Art. 14
(Decorrenza e durata)
1. Il presente contratto decorre dal '1 gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.
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N.d.R.: L'accordo 27 settembre 2011 prevede quanto segue:
Art. 3
("Una tantum")
1. In relazione al periodo 1° gennaio 2011-30 settembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2011, in forza al a data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di ottobre 2011, un importo "una tantum" di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nel 'anno 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, in forza al a data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato "pro-quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dal e aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o del e quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento al 'atto del a concessione.
4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli ef etti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione del 'eventuale preavviso o del 'indennità sostitutiva.
Al egato I
Chiarimenti in merito al calcolo del 'indennità risarcitoria per licenziamento ingiustificato
Estratto dal a Nota informativa Confcommercio del 6 giugno 1994 (DISIND, ZAB/pn, com. n. 35, prot. n. 02212, pagg. 4 e 5) avente come oggetto: "C.c.n.l. Dirigenti - Ipotesi di accordo 24 maggio 1994".
(Omissis)
Art. 3-bis
In calce al 'art. 28 del vigente c.c.n.l. (Col egio di conciliazione e arbitrato, N.d.R.), le parti hanno inteso chiarire le modalità di calcolo del 'indennità supplementare, relativamente al a quale fino ad oggi si è fatto genericamente riferimento al 'art. 31 del c.c.n.l. (indennità sostitutiva del preavviso). Il chiarimento a verbale spiega, infatti, che il richiamo al citato art. 31 del c.c.n.l. rimane fermo, ad eccezione che per il disposto del 6° comma del 'art. 31 stesso, in quanto incompatibile.
Pertanto, ai fini del calcolo del 'indennità supplementare complessiva (art. 28, commi 15, 16 e 17 del c.c.n.l.), non si applicano tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali ed assistenziali previste dal e leggi e contratti in vigore e le loro eventuali variazioni.
L'indennità supplementare, infatti, a dif erenza di quel a sostitutiva del preavviso, ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata, quindi, sul 'ultima retribuzione in atto, compresi tuttavia i ratei del e mensilità supplementari e del e ferie e gli ef etti sul trattamento di fine rapporto, così come avviene per l'indennità sostitutiva del preavviso richiamata.
(Omissis)
Al egato L
Nota di intenti
Considerato che:
- per Corporate Social Responsibility (CSR) si intende "l'integrazione su base volontaria da parte del e imprese del e preoccupazioni sociali ed ecologiche nel e loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate" (Libro Verde del a Commissione europea, luglio 2001);
- la CSR è stata inclusa tra gli obiettivi strategici del a UE e che la Commissione europea ha inserito il tema tra le attività da sviluppare nel 'ambito del e proprie competenze invitando gli Stati membri a farsi promotori del a sensibilizzazione e del o sviluppo del a CSR nel e proprie realtà territoriali;
- il Governo Italiano ha raccolto l'invito europeo e che il Ministero del lavoro e del e politiche sociali ha posto al centro del a propria agenda la CSR riconoscendone l'importanza strategica e, considerandola componente primaria di un moderno Sistema Paese, ne ha auspicato uno sviluppo ampio e capil are;
Le parti stipulanti il presente contratto:
- riconoscono che la CSR coinvolge le imprese, nonché un rilevante numero di attori sociali, individuando nel capitale umano uno degli "stakeholder" maggiormente determinanti per il successo di un'impresa;
- concordano nel ritenere che l'adozione di una condotta correttamente ispirata ai principi del a CSR costituisca un vero e proprio fattore di competitività, dal momento che si riscontra un'utilità anche economica nel comportamento del e imprese sensibili al 'attenzione per la dimensione sociale ed ambientale del a propria attività;
- condividono l'interesse al a dif usione del a CSR pur prendendo atto del principio di volontarietà che sta al a base del e politiche ad essa relative;
- auspicano che la CSR divenga uno degli elementi basilari del a cultura imprenditoriale e manageriale e che possa essere presente in ogni fase del 'attività aziendale;
- si impegnano congiuntamente a promuovere azioni di sostegno a favore del a Corporate Social Responsibility, sfruttando al meglio le esperienze esistenti, incoraggiando lo sviluppo di prassi innovative, valorizzando le "best practices" ed aumentandone la conoscenza ed il bacino d'utenza, migliorando la
trasparenza del e politiche di gestione del e imprese;
- intendono col aborare attivamente, dando evidenza concreta al a CSR, per gettare le basi di uno sviluppo socialmente responsabile e per garantire un più alto livel o di benessere al e generazioni presenti e future.
Al egato M
Elemento di maggiorazione
1. Con decorrenza dal '1 gennaio 1995, l'elemento di maggiorazione è pari al 12% degli elementi del a retribuzione individuale di fatto considerati utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto in vigore a tale data (1).
2. L'importo derivante dal a maggiorazione di cui al 1° comma rimane congelato in cifra fissa, a far data dal '1 luglio 1995.
3. Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, il congelamento avverrà con le cadenze relative al a corresponsione dei predetti elementi retributivi, af xxxxxx al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995.
4. L'importo complessivo derivante dal precedente comma sarà corrisposto, su base annua, suddiviso per il numero di mensilità previste dal presente contratto.
5. I dirigenti assunti o nominati successivamente al a data del 30 giugno 1995 non percepiranno l'elemento di maggiorazione.
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(1) Fino al a data del 31 dicembre 1987 l'elemento di maggiorazione è stato pari al '8% (cfr. art. 6, c.c.n.l. 22 dicembre 1981), dal '1 gennaio 1988 l'elemento stesso è stato pari al 9% (cfr. T.U. 1° marzo 1988), dal '1 gennaio 1992 è stato elevato al 10% (cfr. art. 9, c.c.n.l. 19 marzo 1992).
I
Accordo 27 settembre 2011
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
Le parti condividono il principio del 'unicità del contratto col ettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sul a base del quale il contratto viene applicato nel a sua interezza.
Art. 1
(Minimo contrattuale mensile)
A decorrere dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lorde.
A decorrere dal 1° ottobre 2011 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) lorde; a decorrere dal 1° aprile 2012 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.735,00 (tremilasettecentotrentacinque/00) lorde; a decorrere dal 1° luglio 2013 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta/00) lorde.
L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, potrà essere assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi "ad personam".
Art. 2
(Aumento retributivo)
1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente art. 1, comma 1, ai dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto compete, sul a retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lorde dal 1° ottobre 2011, un aumento di euro 135,00 (centotrentacinque/00) mensili lorde dal 1° aprile 2012 ed un ulteriore aumento pari a euro 155,00 (centocinquantacinque/00) mensili lorde dal 1° luglio 2013.
2. Ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1° ottobre 2011 e nel corso degli anni di vigenza del presente contratto, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nel 'anno successivo a quel o di nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dal e aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
Art. 3
("Una tantum")
1. In relazione al periodo 1° gennaio 2011-30 settembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2011, in forza al a data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di ottobre 2011, un importo "una tantum" di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nel 'anno 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, in forza al a data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato "pro-quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dal e aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o del e quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento al 'atto del a concessione.
4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli ef etti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione del 'eventuale preavviso o del 'indennità sostitutiva.
Art. 4 (Aspettativa)
L'art. 15 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Aspettativa)
1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a sei mesi con facoltà, da parte del datore di lavoro, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione.
2. Il periodo di aspettativa verrà considerato valido ai soli ef etti del trattamento di fine rapporto e del 'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livel o, o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi contrattuali di cui agli artt. 26 e 27 del c.c.n.l. (FASDAC e Xxxxxxx Xxxxxxx), in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente art. 15 non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.".
Art. 5 (Trasferimento)
L'art. 16 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
(Trasferimento)
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive del 'azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al 'interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino al a scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso del e spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed al 'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente, che proceda al a risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dal a comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, comma 5.
6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 60° anno di età il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso del 'interessato.
7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso del e spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia ef ettuato entro sei mesi dal a risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per i familiari.
8. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata del a carica.
9. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso del e spese cui va incontro per ef etto del trasferimento, anche per i familiari a carico, ivi comprese quel e relative al trasloco del mobilio.
10. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a diciotto mesi - l'eventuale dif erenza di canone ef ettivo, esistente al 'atto del 'insediamento, in al oggio del o stesso tipo di quel o occupato nel a sede di provenienza, tenuto conto del e condizioni medie di mercato.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, al 'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dal 'azienda.".
Art. 6
(Malattia ed infortunio)
L'art. 18 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente. "Art. 18
(Malattia ed infortunio)
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
2. Al a scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui al 'art. 15 del presente contratto.
3. Al a scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare del o stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una del e due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5.
4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale.
5. Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato al 'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione del 'indennità corrisposta dal 'INAIL fino a raggiungere il 100% (cento per cento) del a retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
6. In ogni caso il periodo di corresponsione del a retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio.
7. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nel 'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità del a retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita al 'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base al a tabel a annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità del a retribuzione di fatto.".
Art. 7
(Trasferimento di proprietà del 'azienda)
L'art. 20 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
(Trasferimento di proprietà del 'azienda)
1. Fermo restando quanto disposto dal 'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà del 'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti, a qualsiasi titolo, acquisiti dal dirigente.
2. Nel caso in cui l'evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sul a posizione del dirigente determinando nei suoi confronti una ef ettiva situazione di detrimento professionale, quest'ultimo può, fino a 6 mesi dal 'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, comma 5.".
Art. 8
(Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti)
L'art. 21 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
(Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti)
1. A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di istituire un Ente, denominato CFMT (Centro di formazione management del terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di of rire al e aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate al e problematiche peculiari del settore e al a loro evoluzione in riferimento al a nuova realtà del 'Europa unita.
2. In particolare:
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nel e aree specialistiche che in quel e del a formazione manageriale xxxxx xxxxxxxxx.
3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
4. Le giornate di formazione scelte dal 'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico del 'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
6. La copertura degli oneri derivanti dal 'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi pari a 129,12 euro annui a carico del 'azienda e a 129,12 euro annui a carico del dirigente e trattenute dal 'azienda sul a retribuzione.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Xxxxx Xxxxx" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso.
8. A titolo sperimentale, le parti concordano di af idare al CFMT, per il periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2013, la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro volte al a ricol ocazione dei dirigenti, secondo le modalità previste in apposito accordo al egato.".
Art. 9
(Mutamento di posizione)
L'art. 24 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 24
(Mutamento di posizione)
1. Il dirigente che, a seguito di mutamento del e proprie mansioni sostanzialmente incidente sul a sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5.".
Dichiarazione del e parti in merito agli artt. 16, 20 e 24
Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma del 'art. 16 (trasferimento), nel 2° comma del 'art. 20 (trasferimento di proprietà del 'azienda) e nel 'art. 24 (mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sul a posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una ef ettiva situazione di detrimento. Nel caso di trasferimento disposto dal 'azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distanza dal a sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km.
Art. 10
(Dirigenti di prima nomina - DPN)
L'art. 28 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 28
(Dirigenti di prima nomina - DPN)
1. Con riferimento esclusivo al a contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40° anno di età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nel a qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48° anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
3. La permanenza nel a categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dal a data di nomina ovvero un anno dal a data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.".
Art. 11
(Dirigente temporaneo)
Dopo l'art del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è inserito il seguente:
"Art. .....
(Dirigente temporaneo)
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche al 'interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nel 'ambito del e previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente c.c.n.l.
2. Nel e ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui al 'art. 28 del c.c.n.l., anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% del a durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.".
Art. 12
(Col egio di conciliazione e arbitrato)
Il comma 19 del 'art. 31 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è abrogato.
Art. 13 (Dimissioni)
L'art. 34 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 34
(Dimissioni)
1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione del 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda in qualsiasi qualifica:
- mesi due: fino a due anni di anzianità;
- mesi tre: da due a cinque anni di anzianità;
- mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al a data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, del a comunicazione del e dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente al a retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione del e dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente al a prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dal 'art. 19 o al a conclusione del 'eventuale periodo di aspettativa di cui al 'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui al 'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal 'art. 36, comma 5.".
Art. 14 (Licenziamento)
L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 36
(Licenziamento)
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente al a comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Col egio di conciliazione ed arbitrato di cui al 'art. 31. Il Col egio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma del 'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione al 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio;
- 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
6. Con ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dal e mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'ef ettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dal e leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al a data del ricevimento del a comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dal 'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata del e assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dal o stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio al e dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad ef ettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto al 'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando al 'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sul a retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e del a media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata al a normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e del e ferie nonché, in base al 'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei del e mensilità supplementari.".
Art. 15
(Previdenza integrativa individuale)
Dopo il comma 6 del 'art. 26 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è inserito il seguente comma 7: "7. Per confermare la piena bilateralità del 'Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, e riaf ermarne il ruolo
fondamentale nel complessivo "welfare" contrattuale di categoria, le parti convengono di procedere, entro il 31 dicembre 2012, al e modifiche statutarie e regolamentari necessarie per addivenire al a realizzazione, formale e sostanziale, del a piena pariteticità nel a conduzione del 'Associazione e nel a determinazione del e prestazioni.".
Art. 16
(Assistenza sanitaria integrativa)
L'art. 27 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
(Assistenza sanitaria integrativa)
"1. A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nel e seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del 'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o del a quota di servizio;
b) 1,10% a carico del 'azienda e a favore del a gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente al e dipendenze del a stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il contributo di cui al a presente lettera è fissato nel a misura del 2,41% in ragione d'anno;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto al e prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai
soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari al a somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dal 'azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche del e esigenze di equilibrio del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano del 'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quel o previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Xxxxx Xxxxxxx" è disciplinato da un apposito Statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è af idata ai rappresentanti del e Organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli Organi di amministrazione del Fondo stesso.".
Art. 17
(Previdenza complementare)
Il comma 6 del 'art. 25 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 25
(Previdenza complementare)
6. Il contributo integrativo, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari al '1,48% del a retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari (1) al '1,84% a decorrere dal 1° gennaio 2011, al '1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed al '1,91% a decorrere dal 1° gennaio 2013.
----------
(1) Al '1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, al '1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, al '1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, al '1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, al '1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, al '1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009, al '1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010.".
Art. 18
(Dichiarazione congiunta)
Dopo l'art del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è inserito il seguente:
"Dichiarazione congiunta
Le parti attiveranno entro il mese di dicembre 2011 una Commissione paritetica, avente lo scopo, anche in relazione al 'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e governance dei Fondo bilaterali.".
Art. 19
(Decorrenza e durata)
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2013.
Al egato 1
Accordo politiche attive
Le parti, al fine di favorire politiche attive per l'occupazione dei dirigenti, concordano di af idare a CFMT, a titolo sperimentale, per il periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2013, la promozione di iniziative volte a favorire la ricol ocazione dei dirigenti.
Le iniziative potranno comprendere, a titolo esemplificativo, la certificazione del e competenze, azioni finalizzate al a ricol ocazione anche tramite la stipulazione di convenzioni con società di "outplacement" e attività di supporto per il reinserimento professionale.
Tali attività af idate a CFMT saranno finanziate per il periodo 2011-2013 sopra specificato utilizzando un contributo "una tantum" a carico del e aziende pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio al a data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi entro il 31 dicembre 2011 con apposito bol ettino straordinario, oltre l'utilizzo del a quota residua di risorse stanziata attraverso l'accordo-quadro per il sostegno e lo sviluppo professionale del manager del 12 novembre 2009.
La gestione economico/finanziaria del e attività di cui al presente accordo sarà oggetto di rendicontazione separata.
Al egato 2
Accordo piano di riordino FASDAC
Le parti, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo FASDAC, in base al e risultanze degli specifici approfondimenti af idati ad esperti attuari, convengono sul 'esigenza di approvare il presente Piano di riordino, anche mediante modifiche al regolamento e/o al o Statuto, ed i conseguenti interventi correttivi, di seguito descritti, che dovranno essere deliberati dagli Organi di gestione del Fondo medesimo entro il 30 novembre 2011:
- a partire dal 1° gennaio 2013, adeguamento pari al 2 (due)% annuo del contributo di solidarietà di cui al 'art. 27, lett. b), c.c.n.l. per i dirigenti di aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi e analogo adeguamento di una quota pari ad euro 1.105,00 a carico dei pensionati diretti, da verificare dal e parti stipulanti in occasione di ogni rinnovo del presente c.c.n.l.;
- introduzione del a quota 85 secondo le modalità definite nel a al egata Tabel a A;
- ef icientamento e razionalizzazione del a spesa sanitaria per 6 milioni di euro;
- introduzione del control o su gestioni separate;
- individuazione di un indicatore di garanzia per il presidio del rapporto tra patrimonio del Fondo e gestione corrente;
- raf orzamento del control o dei rischi operativi attraverso l'individuazione di nuovi "benchmark";
- sistematica attività di control o e governo del a spesa sanitaria e di gestione. Il presente Piano sarà oggetto di verifica attuariale annuale.
Tabel a A
Anno | Raggiungimento quota 85 |
2012 | 78 |
2013 | 79 |
2014 | 80 |
2015 | 81 |
2016 | 82 |
2017 | 83 |
2018 | 84 |
2019 | 85 |
Protocol o integrativo del 'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 23 gennaio 2008
Tra
Confcommercio, da una parte e
Manageritalia, dal 'altra
Si è convenuto quanto segue:
- a decorrere dal 1° gennaio 2012, il CdA del 'Associazione A. Pastore sarà composto da quattro membri di cui due in rappresentanza di Confcommercio;
- sempre a decorrere dal a stessa data, al 'interno del Col egio dei revisori dei conti un membro sarà designato da Confcommercio.
II
Verbale di accordo 3 luglio 2012
in materia di controversie di lavoro e di estinzione del rapporto
Art. 1
(Col egio arbitrale)
L'art. 31 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi del a legge 24 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura del e Associazioni territoriali competenti aderenti al e Organizzazioni stipulanti, un Col egio di conciliazione e arbitrale che opererà ai sensi del 'art.
412-ter cod. proc. civ. e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
2. Il Col egio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna del e due Organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo, sempre dal e due Organizzazioni territoriali.
3. In caso di mancato accordo sul a designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente
del Tribunale competente per territorio.
4. Al a designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
5. Il Col egio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
6. Ognuno dei rappresentanti del e rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una del e Organizzazioni territoriali competenti.
8. Ciascuna del e parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui al 'art. 44 del presente contratto non riesca, può promuovere il deferimento del a controversia al Col egio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dal a L. 11 agosto 1973, n. 533.
Il Col egio sarà investito del a vertenza su istanza del a competente Organizzazione territoriale aderente a MANAGERITALIA ovvero al 'Associazione datoriale territorialmente competente. L'Organizzazione inoltrerà al Col egio, a mezzo raccomandata A/R, il ricorso, sottoscritto dal a parte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
9. Copia del 'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata A/R, essere trasmessi contemporaneamente, a cura del a Organizzazione di cui al precedente comma, al a corrispondente Organizzazione territoriale e al a parte convenuta.
10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la parte convenuta è tenuta a manifestare per iscritto al Col egio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l'eventuale volontà di rinunciare al a procedura arbitrale.
11. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento al 'ultima sede di lavoro del dirigente.
12. Il Col egio deve riunirsi entro trenta giorni dal 'avvenuto ricevimento del 'istanza di cui al comma 9.
13. Il Col egio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro Procuratori, potrà ef ettuare il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia del a controversia e del e loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Col egio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine del 'istruttoria del a controversia, assegnando al e parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Del 'istruttoria sarà redatto processo verbale.
14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Col egio, tenendo conto del 'eventuale assenza immotivata di una del e parti, nonché, in caso di licenziamento, anche del 'eventuale carenza di motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dal a data del a prima riunione, dandone tempestiva comunicazione al e parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento del a procedura. Nel a pronuncia del lodo si applica l'art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile.
15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quel o di cui al 3° comma del 'art. 36 ed al 3° comma del 'art. 35.
16. Ove il Col egio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare del e spettanze contrattuali di fine rapporto.
17. Sul a base del e proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Col egio stabilirà l'indennità supplementare nel a seguente misura graduabile tra:
- un minimo pari al e mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base al 'art. 36;
- un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso.
18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nel a qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione al 'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 66 anni, nel e seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 61 e i 66 anni compiuti.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nel 'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.
L'onere del a prova relativa al a situazione pensionistica spetta al dirigente.
19. L'indennità supplementare ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sul 'ultima retribuzione in atto, compresi i ratei del e mensilità supplementari e del e ferie e gli ef etti sul trattamento di fine rapporto.
20. Le spese relative al Col egio saranno ripartite al 50% fra le Organizzazioni costituenti il Col egio stesso.
21. Le parti si danno atto che:
a) il Col egio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi del 'art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dal 'art. 412, commi 3 e 4 del codice di procedura civile;
b) nel caso in cui l'eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi del 'art. 2113, 4° comma, cod. civ. come modificato dal 'art. 31, comma 7, legge n. 183/2010.
Chiarimento a verbale
Le parti chiariscono che quanto disposto dal 6° comma del 'art. 36 risulta incompatibile con la natura giuridica del 'indennità supplementare e, pertanto, non si applicano i commi 16, 17 e le indennità di cui al comma 18 del presente articolo.".
Art. 2
(Dimissioni per giusta causa)
L'art. 35 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Ferma restando la possibilità di ricorrere al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui al 'art. 44, il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente al egata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili al 'azienda, può ricorrere al Col egio arbitrale di cui al 'art. 31.
2. L'onere del a prova del a sussistenza del a giusta causa spetta al dirigente.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di MANAGERITALIA a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.
4. Ove il Col egio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, al egata e comprovata, dispone contestualmente a carico del 'azienda la corresponsione del 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 del 'indennità del preavviso stesso.
5. In caso contrario, ferma restando la validità del e dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui al 'art. 34 del presente contratto.".
Art. 3 (Licenziamento)
L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui al 'art. 44, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione adottata dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente al a comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Col egio arbitrale di cui al 'art. 31. Il Col egio arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di MANAGERITALIA a
mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione al 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio;
- 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
6. Con ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dal e mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'ef ettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dal e leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al a data del ricevimento del a comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dal 'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata del e assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dal o stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio al e dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad ef ettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto al 'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando al 'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sul a retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e del a media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata al a normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e del e ferie nonché, in base al 'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei del e mensilità supplementari.".
Art. 4
(Commissione paritetica territoriale di conciliazione)
L'art. 44 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione del e controversie individuali di lavoro di cui al 'art. 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dal a legge 24 novembre 2010, n. 183.
2: La Commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livel o regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante del 'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante del 'Organizzazione territoriale competente di MANAGERITALIA.
3. La parte interessata al a definizione del a controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale al a quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni al a convocazione del e parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dal a data di ricevimento o di presentazione del a richiesta da parte del 'Associazione imprenditoriale o del 'Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi del 'art. 412-ter cod. proc. civ. come modificato dal a legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura del a Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo col ettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza del e parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione del a controversia tra loro insorta, possono richiedere,
attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi del 'art. 412-ter cod. proc. civ., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui al 'art. 2113 cod. civ., a conferma del a volontà abdicativa o transattiva del e parti medesime.
10. Le decisioni assunte dal a Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata al a Commissione paritetica nazionale di cui al 'art. 43.".
III
Verbale di accordo 25 luglio 2012
di integrazione del verbale di accordo 3 luglio 2012
a completamento e integrazione del verbale di accordo del 3 luglio 2012, hanno concordato, a seguito del 'entrata in vigore del a legge 92/2012 di inserire, al 'art. 44 del c.c.n.l. 23 gennaio 2008, il seguente comma
10) la Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida del e dimissioni e del e risoluzioni consensuali, in adempimento del a previsione di cui al 'art. 4, comma 17, Legge 92/2012.
Conseguentemente, l'attuale comma 10 assume la numerazione di comma 11.