Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione dell’intervento di
SCHEMA DI ACCORDO
Rep. del
Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione dell’intervento di
“Adeguamento sismico ed efficientemente energetico dell’xxxxxxxx xx xxx Xxxxx, x. 0 Xxxxx “
di proprietà condivisa tra Regione Umbria e Agenzia del Demanio.
Nell’anno 2019, del mese di , il giorno nella sede della Regione Umbria, Piazza Partigiani n.1 in Perugia
TRA
La Regione Umbria con sede in Perugia, Corso Xxxxxxxx n. 96 nella persona di
in qualità di Direttore della direzione regionale “Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità” della Regione Umbria
domicilio pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
E
L’Agenzia del Demanio con sede in , nella persona di , in qualità di , ai sensi del Nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 1 febbraio 2017, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017 -
domicilio pec:
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”)
PREMESSO che
▪ nell’ambito dell’attività POR FESR 2014-2020, asse 8 “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”:
- la Giunta regionale della Regione Umbria, con deliberazione n. (presente deliberazione) ha approvato “POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA - Piano degli interventi su edifici strategici regionali finanziato a carico delle Azioni 8.3.1 e 8.4.1” comprendente l’intervento di “Adeguamento sismico ed efficientemente
energetico dell’xxxxxxxx xx Xxx Xxxxx, 0 x Xxxxx” assegnando all’edificio risorse necessarie quanto ad € 3.200.000.
- la Giunta regionale della Regione Umbria con deliberazione n. 589 del 04.06.2018:
a. ha dichiarato l’xxxxxxxx xx xxx Xxxxx, x. 0 Xxxxx “strategico e rilevante” ai sensi della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 in quanto ricadente nelle definizioni di cui agli elenchi A e B allegati A e B della stessa delibera 1700/2003;
b. ha dato mandato con riferimento all’xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxx, 0 a Terni al Servizio opere pubbliche di dare attuazione con il Servizio patrimonio, e l’Agenzia del demanio all’art. 2 del “Protocollo di intesa tra Regione Umbria e Agenzia del Demanio finalizzato all’avvio di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale”;
▪ la proprietà dell’immobile oggetto di intervento è ripartita tra la Regione Umbria e l’Agenzia del Demanio;
▪ l’Agenzia del Demanio, comproprietaria dell’immobile in argomento, è stata istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’ articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e alla stessa è stata attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato e il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
▪ l’Agenzia ha avviato una ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, dislocati sul territorio nazionale;
▪ tra i beni di proprietà dello Stato figura appunto la porzione dell’edificio ubicato in Terni, xxx Xxxxx x. 0, contraddistinto dal codice TR , di proprietà per la restante porzione della Regione Umbria;
▪ il suddetto edificio è utilizzato:
- per la parte di proprietà dello Stato, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Umbria-Marche;
- per la porzione di proprietà della Regione Umbria dagli Uffici della Direzione Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità anche se attualmente gli uffici sono stati allocati in altra sede;
▪ la Regione Umbria, con nota prot. n. 0274119-2018 del 28/12/2018, ha trasmesso all’Agenzia del Demanio lo Studio di fattibilità tecnica ed economica per il miglioramento sismico-adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio sede regionale Terni via Saffi.
▪ le “Parti” concordano che l’intervento previsto sull’edificio che riguarda in particolare l’adeguamento sismico dell’edificio è da attuarsi in mediante con azione coordinata e con una esecuzione coordinata e unitaria dei lavori,
▪ la Regione Umbria, come previsto nella D.G.R. n. (presente deliberazione), ha manifestato la propria disponibilità, accolta dalla Agenzia del Demanio, a svolgere il ruolo di Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per l’espletamento di tutte le attività tecniche e amministrative riferite alla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere nella loro interezza, come descritte nel presente accordo;
Atteso che lo schema del presente accordo predisposto congiuntamente dalla Regione Umbria e dall’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, è
stato approvato dalla Regione Umbria con atto n. dall’Agenzia del Demanio con atto n. del
del e
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità dell’Accordo)
1. Il presente Accordo è finalizzato a realizzare l’intervento di “Adeguamento sismico ed efficientemente energetico dell’xxxxxxxx xx xxx Xxxxx, 0 x Xxxxx” in modalità coordinata e tempestiva;
2. Le “Parti” concordano che il ruolo di Stazione Appaltante è svolto dalla Regione Umbria.
3. La Regione Umbria, prima di iniziare le attività, al fine di consentire alla Agenzia del Demanio di valutare la compatibilità dell’intervento con le esigenze funzionali delle Amministrazioni statali utilizzatrici del bene e di consentirne una diversa allocazione ed il trasloco dei beni contenuti nei locali di proprietà con apposita nota comunicherà il cronoprogramma di attuazione dell’intervento da realizzare.
4. Le “Parti” si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo in conformità ai doveri di buona fede e alla prassi di mercato relativa a questo genere di attività
Articolo 2
(Tempistica dell’intervento e durata dell’Accordo)
1. Il cronoprogramma di attuazione dell’intervento di cui all’art. 1 punto 3. è ottenuto calcolando i tempi delle fasi di:
a. Progettazione (dalla nomina del progettista, inclusa la fase di gara per la sua individuazione, alla validazione del progetto da porre a base di gara);
b. Espletamento della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori (dalla determina a contrarre alla stipula del contratto);
c. Esecuzione dei lavori (dalla consegna dei lavori alla fine dei lavori);
d. Collaudo e data di consegna presunta dell’immobile.
2. La Regione Umbria condividerà preventivamente con l’Agenzia del Demanio le soluzioni tecniche adottate
3. Le “Parti” concordano che la Regione Umbria, in quanto Stazione Appaltante dell’intervento, ai sensi dell’art. 215, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, acquisirà il parere del Comitato Tecnico-Amministrativo presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana-Umbria-Marche relativamente al livello di progettazione definitivo.
4. Il presente Accordo ha la durata necessaria al completamento di tutte le fasi connesse al raggiungimento dell’obiettivo prestabilito, fino alla conclusione di tutte le attività di rendicontazione finale della contabilità per la sua estinzione ed alla rendicontazione delle somme spese.
Articolo 3
(Attività di competenza della Regione)
1. Le “Parti” concordano che sarà cura della Regione svolgere le funzioni di Stazione Appaltante in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. La Regione Umbria, in qualità di Stazione Appaltante, procederà alla richiesta di Pareri di precontenzioso all’ANAC ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. n. 50/2016.
3. La Regione Umbria cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
Articolo 4
(Attività di competenza dell’Agenzia)
1. Le “Parti” concordano che sono di competenza dell’Agenzia del Demanio:
- l’approvazione dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo. L’approvazione del progetto posto a base di gara dovrà avvenire preliminarmente alla attivazione da parte della Regione Umbria delle attività di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento del progetto da parte dell’Agenzia del Demanio;
- il trasloco del contenuto dei locali di proprietà su cui saranno effettuati gli interventi;
CAPO II
RAPPORTI FRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO
Articolo 5 (Copertura finanziaria)
- La copertura finanziaria dell’intervento di cui al presente Accordo è garantita quanto a € 2.800.000,00 quale cofinanziamento regionale a valere sui fondi POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA azioni 8.3.1 e 8.4.1 secondo la seguente tabella:
OPERA | PROPRIETA'/ ENTE ATTUATORE | STIMA per Azione 8.3.1 | STIMA per Azione 8.4.1 | IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO | |
0 | Xxx Xxxxx XXXXX (XX) | Proprietà Regione/Agenzia del Demanio Ente Attuatore: Regione Umbria | € 330.000 | € 2.870.000 | € 3.200.000 |
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6 (Registrazione e imposta di bollo)
1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), punto 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente Accordo è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto il disposto dell'articolo 40 del citato decreto.
3. Il presente Accordo è stipulato, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. ed è sottoscritto con la firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Deve essere ad esso materialmente allegata la documentazione relativa alle planimetrie e relative tabelle millesimali (Allegato A).
4. Le parti provvedono alla pubblicazione del presente Accordo ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Articolo 7
(Disposizioni di riferimento e controversie relative all’Accordo)
1. Per l’esecuzione delle attività di che trattasi e, quindi, ai fini dell’individuazione della normativa di riferimento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di Opere Pubbliche di competenza statale e regionale.
2. Qualora insorgessero controversie di qualsiasi natura relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo, o comunque direttamente o indirettamente connesse all’Accordo stesso, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. A tal fine ciascuna parte comunicherà all’altra per iscritto l’oggetto e i motivi della contestazione; inoltre, al fine di esperire una composizione amichevole della controversia, le “Parti” si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni. A tal fine, potrà essere costituita una Commissione composta da membri scelti da ognuna delle parti e da un Presidente nominato di comune accordo.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse entro i termini di cui sopra, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge n° 241/1990 e s.m.i.
4. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività.
Articolo 8 (Riservatezza)
1. I dati forniti verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – chiamato anche GDPR (General data protection regulation).
2. Con la stipula del presente Accordo l’Agenzia accetta che i propri dati, utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura, vengano raccolti e trattati con sistemi informatici e manuali dalla Regione Umbria, titolare del trattamento, in conformità al citato GDPR e alle DD.GG.RR. nn. 485 e 514 del 14 maggio 2018 e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, xxx 00000 Xxxxxxx (email: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx; P.E.C: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx; centralino: x00 000 0000) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.
4. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx0
Articolo 9 (Modalità di sottoscrizione)
Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 15 della L.241/1990 e xx.xx. ii..
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Per l’Agenzia del Demanio | Per la Regione Umbria |
Direzione Regionale Toscana e Umbria | Il Direttore Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità |