MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
CONCORSO
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498).
(GU n.34 del 28-4-2020)
IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'art. 4, comma 1-quater, lettera c),del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art. 38;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/36/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e, in particolare, l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede, che «le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t);
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' permanente, ai fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 aprile 2019, n. 330, recante disposizioni sulla
«Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli
xx xxxxx, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno»
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 20 aprile 2020 n. 200, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 2 luglio 2019, Reg. ne Prev. n. 1.406, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per n. 16.959 unita' di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria;
Considerato che il predetto contingente e' stato ricalcolato in applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e' stata rilevata la previsione di disponibilita' da destinare alle procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari a n. 1.926 unita' e alla scuola primaria pari a n. 10.937 unita', come riportate nei prospetti allegati;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per il triennio 2016/2018 del
19 aprile 2018;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020;
Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale per il Personale Scolastico;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
c) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) Decreto Legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.
Art. 2
Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali
1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di complessivi n. 12.863 posti nelle scuole dell'infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L' Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo
Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo.
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal presente bando per l'accesso ai posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche' conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
b.2 per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
2. Per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e' richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva e' sciolta positivamente nel caso in cui il relativo titolo di specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o piu' delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare.
2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 attraverso l'applicazione «Istanze On Line (alias X.X.X.XX - Presentazione On Line delle Istanze)» previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza specifica per l'accesso al servizio «Istanze on Line». Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo xxx.xxxx.xxx.xx, accedono, attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Concorsi personale docente» alla pagina dedicata al Concorso ordinario infanzia e primaria o, in alternativa, direttamente al servizio «Istanze On Line» attraverso il percorso
«Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze On Line, vai al servizio».
3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio
«Istanze on Line (POLIS)», acquisisce dette credenziali:
a. seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xxxx per la registrazione a SPID, oppure
b. seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni per l'accesso al servizio» presente al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx/Xxxxxxxxxxxxx.xxx.Xxx il riconoscimento il candidato potra' rivolgersi alla sede dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione del candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo.
5. Per la partecipazione alla procedura e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 11, comma 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca 9 aprile 2019 n. 327, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria
348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale:
«regione - ordine di scuola / tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato», oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», accessibile dal portale istituzionale del ministero dell'Istruzione, previa registrazione, all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/, e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il servizio POLIS-Istanze on line.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema POLIS, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
l) se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito durante la prova, indicando in caso l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni rendera' apposita dichiarazione che non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva;
m) la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta;
n) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l'aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno
avviati entro il 29 dicembre 2019, xxxxx' dichiararlo ai fini della partecipazione con riserva alla procedura. La predetta riserva e' sciolta purche' il candidato consegua il relativo titolo entro il 15 luglio 2020;
o) i titoli valutabili di cui alla - Tabella A - allegata al Decreto del Ministro del 20 aprile 2020 n. 200 e l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
p) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
q) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto dal comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
8. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal competente USR.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite con decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile 2019 e con ordinanza ministeriale n. 330 del 9 aprile 2019.
Art. 7
Prova preselettiva
1. Qualora, sulla base delle domande di partecipazione pervenute tramite Polis, il numero dei candidati, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, risulti superiore a 250 unita' e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si avvarra' della facolta' di procedere all'espletamento, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, di una prova di preselezione computer-based. Tale prova e' finalizzata all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del testo, nonche' di conoscenza della normativa scolastica. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le modalita' di cui all'art. 10.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica, da utilizzare per lo svolgimento della prova. La prova e' costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti:
a. capacita' logiche: 20 domande;
b. capacita' di comprensione del testo: 20 domande;
c. conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.
3. La prova ha la durata di 50 minuti. La risposta corretta vale
1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
4. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019 un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
5. Il mancato collocamento in posizione utile all'esito della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della relativa procedura concorsuale.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 8
Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 4, nel rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 3, e che abbiano superato l'eventuale preselezione di cui all'art. 7, sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna procedura, della durata di 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e articolata:
a. per i posti comuni, in due quesiti a risposta aperta che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;
b. per i posti di sostegno, in due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita';
c. per i posti comuni e di sostegno, in un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
2. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui al comma 1, lettere a) e b), e' assegnato dalla commissione un punteggio compreso tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui alla lettera c) del medesimo comma, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La prova e' superata dai candidati che conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 28 punti.
3. Le tracce delle prove scritte sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede altresi', almeno sette giorni prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato valida, altresi', i quesiti della eventuale prova preselettiva.
Art. 9
Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8.
2. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327 e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla
definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi' la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonche' la specifica capacita' didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.
6. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019.
7. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
Art. 10
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa vigente, nonche' sul sito internet del Ministero e sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura concorsuale, sono resi noti le regioni/tipologie di posto per le quali l'amministrazione si avvarra' della facolta' di svolgere l'eventuale preselettiva, il calendario e le ulteriori modalita' e contenuti di svolgimento della prova. Nello stesso avviso e' data comunicazione, in merito alla data di pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti i quesiti che avviene almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere l'eventuale prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa
vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e' comunicato dagli Uffici scolastici regionali responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 3 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
5. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 329 del 9 aprile 2019. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
7. I candidati ammessi alla prova orale di cui all'art. 9 ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all'art. 8, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
8. Le prove di preselezione, scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 11
Valutazione delle prove
1. Le commissioni giudicatrici dispongono, come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019 di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli culturali e professionali. Il risultato della prova preselettiva non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.
Art. 12
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200 e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 20 punti, determinato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200. Costituiscono
oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 13
Graduatorie di merito
1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci percento ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo Unico. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le graduatorie di merito, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 400 comma 02 del Testo Unico, in ragione dell'esiguo numero di posti disponibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionale si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge n.
449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4 comma 1- quater lettera c) del Decreto Legge, ai fini dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori.
5. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del Testo Unico.
Art. 14
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 13 e in regola con la prescritta documentazione, e' assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facolta' assunzionali.
2. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
Art. 15
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. I certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 16
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui all'art. 13, comma 1.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 18
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'Istruzione - xxxxx Xxxxxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/x - 00000 Xxxx - email: xxx@xxxxxxxxxx.xx.
Art. 19
Disposizioni relative alle Provincie autonome di Trento, Bolzano e Regione Valle d'Aosta
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno delle scuole dell'infanzia e primaria che individuano autonomamente.
Art. 20
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno/italiano
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019 l'USR per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e primaria per posto comune e di sostegno con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad adattare l'Allegato A alle relative specificita'.
Art. 21
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 21 aprile 2020
Il Capo Dipartimento: Bruschi
Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero xxx.xxxx.xxx.xx