Contract
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI MICROSCOPI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA.
IL CONTRATTO DI ASSISTENZA SI CONSIDERA AVENTE DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2024 FINO AL 31
DICEMBRE 2025.
CUP :
Numero Gara SINTEL:
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è la manutenzione e servizio di assistenza dei microscopi:
1) Microscopio Confocale Multifotone;
2) Confocale Axiovert200 LSM510meta;
3) Microscopio rovesciato a Fluorescenza Axiovert 100/200;
4) Axio Vert A1 RL, Axiolmager A2;
5) Axio Observer Z1, Axio Zoom V.16 (2);
6) Lightsheet Z.1;
7) Axio Examiner D1;
8) LSM 510HW Rel. 3.5 and higher;
ed accessori secondo le specifiche e i requisiti minimi indicati nel presente capitolato che disciplina le modalità con le quali le attività dovranno essere realizzate dall’operatore economico aggiudicatario.
Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario.
ART. 2 TEMPI E MODALITÀ DI INTERVENTO
Il contratto dovrà prevedere 2 Interventi preventivi per anno su ogni strumentazione. In particolare:
1) Interventi preventivi e correttivi: Smontaggio pulizia ottica completa, con centrature e calibrazioni di tutti i metodi di contrasto.
2) Controllo potenza Laser con regolazioni ed eventuali certificazioni.
3) Ripristino funzionamento completo dopo eventuali guasti segnalati su tutta la strumentazione indicata. Eventuali ricambi necessari saranno preventivati con sconti adeguati.
4) Rimangono inclusi tutti gli aggiustamenti software necessari per il corretto funzionamento della strumentazione.
5) Possibilità di connessione da remoto per soluzione problematiche o per diagnosi precise del problema
6) Tempistica di intervento massimo entro le 24 ore lavorative
7) Riqualificazione degli strumenti durante la visita di manutenzione preventiva.
8) Supporto telefonico prioritario con risposta immediata e mirata.
9) Servizi a valore aggiunto quali scontistica da dichiarare in sede di gara su altri componenti, accessori e materiali di consumo.
10) L’appaltatore dovrà rilasciare al RUP oppure al Referente dell’apparecchiatura per ogni manutenzione effettuata un rapporto tecnico.
11) Sono compresi gli ONERI PER LA SICUREZZA mentre sono esclusi dalla i materiali di consumo, per garantire il regolare funzionamento dell’ apparecchiatura.
La manutenzione ordinaria comprende il lavoro necessario a prevenire per quanto possibile difetti e guasti che si potrebbero verificare a seguito di un normale uso dello strumentazione.
La manutenzione ordinaria sarà comprensiva di manodopera e trasferta.
Gli interventi programmati di manutenzione ordinaria dovranno essere programmati tra l’operatore economico e il Referente delle apparecchiature del DMMT.
Il contratto annuo comprende inoltre un servizio di assistenza con interventi in remoto. Interventi preventivi 2 per anno su ogni strumentazione
Durante l’intervento di manutenzione il tecnico valuterà direttamente con il Responsabile dello strumento l’eventuale necessità di sostituzione dei pezzi.
ART. 3 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L’operatore economico si obbliga:
a) all'osservanza piena ed incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;
b) a garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
c) ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali dell’Università nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell’operatore economico verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
d) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;
e) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono la fornitura ed installazione e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui saranno eseguiti la fornitura ed installazione;
f) ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
g) a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell’operatore economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane.
L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso che l’operatore economico aggiudicatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
L’operatore economico aggiudicatario assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché tutti i costi, le spese o responsabilità da essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra parte di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
ART. 4 PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione dell’appalto, l'Università si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1‰) del valore contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo per il mancato rispetto del termine per la manutenzione.
Al raggiungimento di una somma pari al 10% dell’importo contrattuale l’Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 5 PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L'operatore economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L’ importo totale sarà comunque suddiviso e fatturato annualmente. Non saranno riconosciuti costi aggiuntivi per trasferta del personale, rimborsi chilometrici, ore viaggio ect.. Tali costi devo essere calcolati nell’offerta dell’Operatore.
ART. 6 REFERENTE DEL FORNITORE
Per la regolare esecuzione l’Operatore Economico, prima dell'inizio dello svolgimento dell’attività di manutenzione, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla manutenzione.
Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.
1 conoscenza a livello almeno scolastico della lingua italiana, parlata e scritta;
2 adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze informatiche necessarie per l'esecuzione del servizio;
buone capacità relazionali e comunicative;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura e dei servizi accessori;
4. reperibilità almeno dalle h. 9,00 alle ore 17,00 (GMT + 1h) dei giorni lavorativi.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al fornitore.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del fornitore. In caso di impedimento o assenza del Referente, l’Operatore Economico dovrà darne tempestiva notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
L'Università si riserva di esigere la sostituzione del Referente o del sostituto. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, senza che l’Operatore Economico possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.
ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola:
a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte;
b) arbitrario interruzione della manutenzione;
c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti;
d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico;
e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto;
f) tre contestazioni relative alla qualità della fornitura ed installazione.
L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p.
ART. 8 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.
L’operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’operatore economico si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all’esecuzione del servizio una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. L’Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, qualora le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 9 FORO COMPETENTE
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Brescia. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 62/2013, l’operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
di cui all’articolo 54 del D.lgs. 165/2001 durante l’espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Brescia.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 12 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:
- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti, in particolare dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università degli Studi di Brescia;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato prestazionale e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che siano emanati durante l’esecuzione dell’appalto, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato.
ART. 13 REVISIONE DEI PREZZI
Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. a) del suddetto Decreto Legge e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.
- Sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una revisione in aumento del prezzo medesimo, mentre il RUP potrà comunicare una revisione in diminuzione del prezzo.
- La revisione dei prezzi è riconosciuta se la variazione di cui al punto 2) è stata effettivamente accertata dal Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, il quale condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.
- L’appaltatore dovrà inoltrare a mezzo PEC alla Stazione appaltante formale richiesta di revisione del prezzo, corredata da documentazione idonea a comprovare l’aumento dei prezzi (es. dichiarazione di fornitori o subcontraenti, fatture pagate per acquisto dei materiali; ecc). A seguito di ricezione di tale
richiesta, il RUP svolgerà apposita istruttoria al termine della quale si pronuncerà entro 60 giorni con provvedimento motivato. Ai fini della valutazione della richiesta, il RUP può tener conto dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determinerà l’importo/gli importi al quale/ai quali la percentuale di variazione si applicherà.
- Trattandosi di contratto di durata superiore all’anno, la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
ART. 14 SICUREZZA SUL LAVORO
L’Operatore Economico dovrà redigere un piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro), relativo alle apparecchiature oggetto dell’appalto.
In particolare l’Operatore Economico dovrà redigere oltre la mappa dettagliata dei rischi esistenti il piano degli interventi programmati per la messa a norma (adeguamenti strutturali, impiantistici, segnaletica, previsione di informazione e formazione aggiuntiva, cartelle dettanti norme di comportamento anche in caso di emergenza), l’elaborazione di una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi residui attinenti all’ambiente di lavoro nell’ambito del quale il personale tecnico e di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro ed il manuale con le istruzioni d’uso.
ll piano di sicurezza dovrà essere redatto, illustrato e consegnato entro i primi quattro mesi dall’inizio ufficiale dell’appalto al RUP del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale.
ART. 15 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO (Qualifiche, Certificati, Cartellini, ecc.) L’Operatore Economico ed il personale da essa dipendente, operativo presso le sedi dell’Università indicate nell’art 1 del presente capitolato, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall’Università degli Studi di Brescia per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell’Operatore Economico .
L’Operatore Economico dovrà trasmettere al RUP del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.
L’Operatore Economico si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni.
Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.
ART. 16 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA
Per assicurare il corretto svolgimento del servizio l’Operatore Economico si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.
L’Università degli Studi di Brescia richiede che il personale impiegato dalla Ditta sia formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.
ART. 17 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Operatore Economico deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. L’Operatore Economico deve dimostrare il rispetto delle seguenti clausole ambientali:
a) i prodotti utilizzati determinano basso impatto ambientale;
b) il servizio viene svolto con il minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
c) il servizio viene svolto con minore produzione di rifiuti;
d) nello svolgimento del servizio vengono utilizzati materiali originati da recupero;
e) il servizio viene svolto con l’utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
f) che i prodotti utilizzati sono ecocompatibili e di facile smaltimento;
g) nel caso in cui l’apparecchiatura preveda l’utilizzo di reagenti sotto forma di sostanze o preparati pericolosi classificati con le seguenti frasi di rischio:
- R63 Possibile rischio ai bambini non ancora nati.
- R45 Può provocare il cancro;
- R49 Può provocare il cancro per inalazione;
- R 40 Possibilità di effetti cancerogeni;
- R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
- R68 Possibilità di effetti irreversibili;
- R60 Può ridurre la fertilità;
- R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati;
- R62 Possibile rischio di ridotta fertilità;
Devono essere presentate nell’offerta tutte le informazioni e le schede di sicurezza a 16 punti degli agenti che verranno utilizzati.
ART. 18 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
Nel caso in cui la valutazione del rischio del fornitore preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 19 NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA
In fase di gara i concorrenti devono:
✓ .Autocertificare, secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di:
o aver designato il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui al D.lgs.
n. 81/08 con assolti (o lo stato di assolvimento) gli obblighi previsti dal D. Lgs. 23.06.2003 n. 195 da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione stesso;
o aver nominato, nei casi previsti, il medico competente di cui al D.lgs. n. 81/08;
o aver nominato, nei casi previsti, l’esperto qualificato ed il medico autorizzato di cui alla normativa vigente;
o aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all’attività che l’appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge.
o aver effettuato l’informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
✓ Dare atto di aver preso visione della documentazione relativa a:
o dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell’appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
o documento di valutazione dei rischi interferenti redatto con il committente relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi;
documento di stima dei costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI).
ART. 20 PARTICOLARITÀ: INSTALLAZIONI (SE NECESSARIO).
L’appaltatore dovrà assumersi la responsabilità tecnica dell’installazione dei pezzi oggetto della manutenzione. A tale riguardo la ditta dovrà prendere visione dei locali destinati alla posa in opera delle apparecchiature ed informare (formalmente) attraverso il RUP di eventuali esigenze impiantistiche/strutturali necessarie a rendere l’installazione perfettamente rispondente alle normative e leggi vigenti (specificando le attività a carico della ditta e quelle a carico del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale).
L’appaltatore, all’atto della consegna e prima della messa in funzione dei beni, dovrà verificare il corretto funzionamento, l’integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura in oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CEI 64-8, CEI 62- 5, D.Lgs. n. 81/08, Legge 37/08).
L’appaltatore dovrà rilasciare al RUP per ogni installazione e manutenzione effettuata un rapporto tecnico.
In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service/noleggio, l’appaltatore, all’atto della consegna e messa in funzione dell’apparecchiatura, dovrà effettuare il collaudo amministrativo e di sicurezza elettrica congiuntamente col il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, secondo le normative vigenti.