Lazio Innova - Registro LISPA - Prot. 0025084 del 21-06-2022
Lazio Innova - Registro LISPA - Prot. 0025084 del 21-06-2022
Disciplinare di gara
Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di gestione degli strumenti finanziari della sezione “Credito 2021 – 2027” del Fondo di
Partecipazione FARE Lazio
Disciplinare di gara
Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di gestione degli strumenti finanziari della sezione “Credito 2021 – 2027” del Fondo di
Partecipazione FARE Lazio
DEFINIZIONI
Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l’Affidatario dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nello Schema di Accordo Quadro da stipularsi con l’Affidatario.
Nel presente Disciplinare viene usata la terminologia di seguito specificata:
▪ «Accordo Quadro di Finanziamento» o «Accordo»: il documento negoziale, stipulato tra Lazio Innova e l’operatore risultato aggiudicatario all’esito della Procedura, che disciplina i termini, le condizioni e le modalità di espletamento del «servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio» e gli ulteriori obblighi reciprocamente assunti dalle parti nell’ambito del presente accordo quadro.
▪ «Contratti applicativi»: i singoli contratti attuativi che Lazio Innova trasmetterà al Gestore dell’Accordo Quadro e con cui richiederà l’adempimento di specifiche prestazioni rientranti nell’oggetto del Servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo dei Fondi.
▪ «Affidamento» o «Servizio»: complessivamente inteso, il «servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio», oggetto del presente Accordo Quadro.
▪ «Atti di Gara»: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Accordo Quadro e relativi allegati.
▪ «Autorità di Gestione del FSE» o «AdG FSE»: il soggetto designato quale Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020 ai sensi dell’art. 124 del CPR 2014-2020.
▪ «Autorità di Gestione del FESR» o «AdG FESR»: il soggetto che sarà designato quale Autorità di Gestione del PR FESR Lazio 2021-2027 ai sensi dell’art. 71 del CPR.
▪ «Autorità di Gestione del FSE+» o «AdG FSE+»: il soggetto che sarà designato quale Autorità di Gestione del PR FSE+ Lazio 2021-2027 ai sensi dell’art. 71 del CPR.
▪ «Autorizzazione all’Avvio»: atto con il quale Lazio Xxxxxx approva le attività svolte dal Gestore SF ai fini della Presa in carico del Servizio, dando inizio alla Gestione.
▪ «Avvisi per l’accesso al Fondo» o «Avvisi»: gli avvisi pubblici, almeno uno per ciascuno Strumento Finanziario, che, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definiscono la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione delle agevolazioni previste in relazione a ciascuno Strumento Finanziario stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche delle operazioni agevolabili e dei Prestiti erogabili, i requisiti dei Destinatari, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei Destinatari e i motivi e le modalità di decadenza e di recupero dell’aiuto e del Prestito, in conformità con il contenuto dell’Accordo.
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato da Lazio Innova ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del predetto decreto.
▪ «Codice» o «D.Lgs. n. 50/2016»: Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
▪ «Contact Center»: il sistema integrato di informazione e contatto a servizio dei Destinatari, di cui all’articolo 10 comma 1 lettera c dello Schema di Accordo Quadro.
▪ «CPR»: il Regolamento (UE) 2021/1060 (“Common Prevision Regulation”) («CRP 2021-2027») ovvero il Regolamento (UE) 1303/2013 («CRP 2014-2020») in materia di fondi strutturali e di investimenti europei 2021-2027, in relazione al periodo di riferimento delle risorse utilizzate a sostegno degli strumenti.
▪ «De Minimis»: il Reg. (UE) 1407/2013 (De Minimis ordinario), il cui periodo di validità è stato prorogato dal Reg. (UE) 2020/972; inoltre, solo se esplicitamente previsto, in relazione alle caratteristiche delle imprese ammesse all’agevolazione, il Reg. (UE) 1408/2013 (De Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xx Xxx. (XX) 000/0000 (Xx Minimis pesca e acquacultura). La definizione si applica anche a regolamenti UE sostitutivi adottati in sostanziale continuità al termine dell’attuale periodo di validità dei citati Regolamenti.
▪ «Destinatario Finale» o «Destinatario»: ha il significato di cui all’art. 2 (18) del CPR 2021-2027 ovvero all’art. 2 (12) del CPR 2014-2020, in relazione al periodo di riferimento delle risorse utilizzate a sostegno degli strumenti; nello specifico, l’impresa che riceve il Prestito concesso ed erogato a valere sullo Strumento Finanziario.
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente di Lazio Innova attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Servizio da parte del Gestore SF. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del Servizio, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
▪ «Disciplinare»: il documento volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della Procedura.
▪ «Dotazione Patrimoniale dello Strumento Finanziario»: ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 7, comma 1, dello Schema di Accordo Quadro.
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Servizio.
▪ «Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027» o «FSC»: il Fondo a valere sul quale con delibera CIPESS del 22 dicembre 2021 sono state assegnate al Lazio euro 50.000.000,00 a sostegno della nuova sezione “Credito 2021-2027” del FdP FARE Lazio da utilizzare a titolo di anticipazione delle risorse PR FESR 2021-2027.
▪ «Fondo di Partecipazione» o «FdP»: il Fondo FARE Lazio, costituito come “Fondo di Fondi” per la gestione degli strumenti finanziari attivati nell’ambito del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020 in conformità all’art. 2 (27) del CPR 2014-2020 e qualificato come Fondo di Partecipazione in conformità all’art. 2 (20) del CPR 2021-2027.
▪ «Fondo Patrimonializzazione PMI» o «FPPMI»: lo Strumento Finanziario istituito con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 234 del 30 aprile 2021, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 423 del 14 giugno 2022, da attivarsi successivamente all’approvazione del PR FESR 2021-2027.
▪ «GBER»: Reg. (UE)651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. La definizione si applica anche ai regolamenti UE sostitutivi adottati in sostanziale continuità al termine dell’attuale periodo di validità del citato Regolamento.
▪ «Gestione»: il complesso delle attività svolte per la realizzazione del Servizio successivamente al rilascio dell’Autorizzazione all’Avvio da parte di Lazio Innova.
▪ «Gestore SF»: (Gestore dello Strumento Finanziario o degli Strumenti Finanziari, in base al contesto) il soggetto al quale è stato affidato il Servizio all’esito della procedura.
▪ «Giacenza Finanziaria dello Strumento Finanziario»: ha il significato attribuito a tale termine nell’art. 6, comma 6 dello Schema di Accordo Quadro.
▪ «Irregolarità» ha il significato di cui all’art. 2 (31) del CPR 2021-2027 ovvero all’art. 2 (36) del CPR 2014-2020, in relazione al periodo di riferimento delle risorse utilizzate a sostegno degli strumenti.
▪ «Irregolarità sistemica»: ha il significato di cui all’art. 2 (33) del CPR 2021-2027 ovvero all’art. 2 (38) del CPR 2014-2020, in relazione al periodo di riferimento delle risorse utilizzate a sostegno degli strumenti.
▪ «Lazio Innova»: Lazio Innova S.p.A., quale soggetto che acquisisce il Servizio all’esito della Procedura svolta.
▪ «Nuovo Fondo Futuro» o «NFF»: lo Strumento Finanziario istituito con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 234 del 30 aprile 2021, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 423 del 14 giugno 2022.
▪ «Nuovo Fondo Piccolo Credito» o «NFPC»: lo Strumento Finanziario istituito con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 234 del 30 aprile 2021, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 423 del 14 giugno 2022.
▪ «Offerta»: complessivamente intesa, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’operatore economico sottopone alle valutazioni della Autorità di Gara e della Commissione giudicatrice ai fini dell’aggiudicazione della Procedura.
▪ «PMI», «MPMI» e «Microimprese»: quelle definite tali nell’allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. Tali definizioni si applicano anche con riferimento a quelle che saranno previste nel regolamento UE sostitutivo adottato in sostanziale continuità al termine dell’attuale periodo di validità del citato Regolamento.
▪ «PR FESR Lazio 2021-2027» o «PR FESR»: il Programma Regionale del Lazio relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
▪ «PR FSE+ Lazio 2021-2027» o «PR FSE+»: il Programma Regionale del Lazio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus;
▪ «POR FSE Lazio 2014-2020» o «POR FSE»: il Programma Operativo Regionale del Lazio relativo al Fondo Sociale Europeo;
▪ «Portale unico di accesso» o «Portale» o «Piattaforma Informatica»: il portale web a supporto dello svolgimento del Servizio e la relativa piattaforma informatica, con le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b (i) dello Schema di Accordo Quadro.
▪ «Presa in carico del Servizio»: attività nel corso della quale il Gestore SF svolge le attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato, secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro.
▪ «Prestiti»: i prestiti erogati a valere sul singolo Strumento Finanziario le cui caratteristiche fondamentali sono definite nella Scheda Prodotto relativa allo specifico Strumento Finanziario
allegata all’Accordo Quadro di Finanziamento e che saranno ulteriormente definite nello specifico Avviso e quindi negli atti conseguenti che disciplinano i rapporti del Gestore SF con i Destinatari.
▪ «Procedura»: procedura aperta volta all’affidamento del «Servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio», secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Accordo e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.
▪ «Responsabile del Gestore SF»: l’esponente del Gestore SF, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica del Gestore SF medesimo verso Lazio Innova e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo.
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente di Lazio Innova cui competono la vigilanza sull’Accordo, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
▪ «Rientri»: le somme che a qualunque titolo sono versate dai Destinatari allo Strumento Finanziario, ad eccezione solo degli interessi di mora trattenuti dal Gestore SF ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 dello Schema di Accordo Quadro; si considerano rientri:
o le rate (quota capitale) versate dai Destinatari a titolo di rimborso;
o gli interessi di mora pagati dai Destinatari, ove non trattenuti dal Gestore SF ai sensi del comma 3 dell’articolo 13;
o le restituzioni in linea capitale versate dai Destinatari a seguito di una rinuncia o di un provvedimento di revoca (estinzione totale o parziale);
o le somme eventualmente incassate su crediti già portati a perdita, al netto degli interessi di mora eventualmente trattenuti dal Gestore SF ai sensi del comma 3 dell’articolo 13.
▪ «Scheda Prodotto Nuovo Fondo Futuro», l’allegato A.1 di cui allo Schema di Accordo Quadro nel quale sono definite le caratteristiche fondamentali dei Prestiti Agevolati da erogare a valere sullo Strumento Finanziario Nuovo Fondo Futuro.
▪ «Scheda Prodotto Nuovo Fondo Piccolo Credito», l’allegato A.2 di cui allo Schema di Accordo Quadro nel quale sono definite le caratteristiche fondamentali dei Prestiti Agevolati da erogare a valere sullo Strumento Finanziario Nuovo Fondo Piccolo Credito.
▪ «Scheda Prodotto Fondo Patrimonializzazione PMI», l’allegato A.3 di cui allo Schema di Accordo Quadro nel quale sono definite le caratteristiche fondamentali dei Prestiti Agevolati da erogare a valere sullo Strumento Finanziario Fondo Patrimonializzazione PMI.
▪ «Strumento Finanziario» o «Fondo Specifico» o «Fondo»: ha il significato di cui all’art. 2 (16) e
(21) del CPR; nello specifico, il singolo Strumento Finanziario affidato in gestione al Gestore SF in forza dell’Accordo Quadro.
1. PREMESSE
Il Fondo di Partecipazione FARE Lazio è stato istituito dalla Regione Lazio con il POR FESR Lazio 2014-2020 e la sua gestione è stata affidata all’ente in house Lazio Innova S.p.A, in base ad un accordo di finanziamento sottoscritto il 7 luglio 2016 e successivamente novato e modificato.
Con il settimo atto aggiuntivo a tale accordo di finanziamento, sottoscritto il 21.06.2022, la Regione Lazio ha istituito nell’ambito del Fondo dei Fondi la sezione “Credito 2021-27” dotandola inizialmente di 60 milioni di euro di risorse a valere sul FSC e sul POR FSE 2014-2020 e prevedendo di poter aumentare tale dotazione fino ad un totale massimo di 200 milioni di euro, con risorse derivanti da Fondi SIE, dal bilancio regionale, dai rientri dell’operatività degli strumenti finanziari attivati, nonché per effetto dell’ottenimento di altri apporti finanziari da parte di soggetti nazionali ed europei.
L’art. 6 dello Schema di Accordo Quadro, parte integrante della documentazione di gara, riporta una sintesi delle caratteristiche operative degli Strumenti Finanziari da attivare con la sezione “Credito 2021-2027” del Fondo dei Fondi che sono ulteriormente dettagliate nelle Schede Prodotto allegate sub A allo Schema di Accordo Quadro, che ne costituiscono parte integrante.
Con determina a contrarre n. 25080 del 21.06.2022, Lazio Innova S.p.A. ha deliberato di procedere all’affidamento, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, del “Servizio di gestione degli Strumenti Finanziari della sezione “Credito 2021 – 2027” del Fondo dei Fondi “FARE Lazio””.
La conclusione dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
CIG: 9266089A88
CUI: S05950941004202200075 CUP: F88B22000450005
CPV: 66150000-6
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura aperta si svolgerà interamente attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico denominato “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (Piattaforma Stella), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ e conforme
alle prescrizioni dell’art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Il funzionamento della Piattaforma Stella avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.
L’utilizzo della Piattaforma Stella comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Stella.
L’utilizzo della Piattaforma Stella avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’art. 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Stella.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Stella;
- utilizzo della Piattaforma Stella da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma Stella al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Stella o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di
assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Stella e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxxx/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma Xxxxxx garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Xxxxxx è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Xxxxxx sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma Xxxxxx è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
1.2. DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile sulla Piattaforma Stella.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Stella;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, oppure di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale
dei Servizi) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity e Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx;
c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.
1.3. IDENTIFICAZIONE/REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Xxxxxx secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.
La registrazione alla Piattaforma Xxxxxx deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.
L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della Piattaforma
Xxxxxx dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno della Piattaforma Xxxxxx si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’utilizzo della Piattaforma Stella è subordinato alla registrazione dell’anagrafica dell’operatore economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere all’Area Riservata della Piattaforma Stella ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.
L’identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure mediante CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure mediante TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).
Una volta completata la procedura di registrazione, ad ogni operatore economico registrato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma Stella e le regole tecniche per l’utilizzo della stessa sono disponibili al link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- operativi/manuali-per-le-imprese;
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
3) Domanda di partecipazione (Allegato 1)
4) DGUE (Allegato 2);
5) Modello Dichiarazione Sostitutiva (Allegato 3);
6) Modello Offerta Economica (Allegato 4);
7) Schema di Accordo Quadro (Allegato 5);
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx- corso/ .
La documentazione di gara è disponibile anche sulla Piattaforma Stella in uso a Lazio Innova accessibile mediante il seguente link xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ .
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la Piattaforma Xxxxxx nella sezione riservata “Chiarimenti” almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella medesima Piattaforma Stella e nel sito istituzionale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxxx/ .
Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente tramite la Piattaforma Stella e sono accessibili nella sezione “Chiarimenti” e nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le istruzioni relative alle comunicazioni tra concorrente e Stazione Appaltante sono contenute nelle guide per l’utilizzo della Piattaforma Stella accessibili al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx.
È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma Stella invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Tutte le comunicazioni avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma Stella e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono comunque tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto dell’Accordo Quadro è il Servizio di gestione degli Strumenti Finanziari della sezione “Credito 2021 – 2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, come più ampliamente disciplinato dall’Accordo Quadro da sottoscrivere con il Soggetto individuato in esito alla presente Procedura e integrato ove previsto dai contenuti dell’Offerta Tecnica.
In sintesi, le attività che saranno affidate al Gestore SF comprendono, con riferimento ad ogni Strumento Finanziario:
- la predisposizione e la pubblicazione dell’Avviso per l’accesso al Fondo previa approvazione del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione;
- il ricevimento, l’istruttoria amministrativa e di merito delle domande di sostegno presentate a valere sul Fondo;
- l’assunzione delle delibere sui Prestiti richiesti, la pubblicazione e la comunicazione ai richiedenti dei conseguenti esiti;
- la contrattualizzazione dei Prestiti deliberati positivamente, il controllo delle eventuali condizioni pre o post-contrattuali e dei requisiti che danno luogo al diritto del beneficiario di fruire dei Prestiti agevolati e l’erogazione dei Prestiti;
- la gestione dei Prestiti in essere, delle relative richieste di variazione e il recupero dei crediti non pagati alle scadenze, comprese le conseguenti attività giudiziali e stragiudiziali;
- il monitoraggio dell’andamento delle imprese prenditrici dei Prestiti;
- il tutoraggio rivolto ai Destinatari;
- la promozione del Fondo e il supporto tecnico e informativo ai Destinatari;
- la corretta tenuta della contabilità del Fondo, la rendicontazione periodica e finale, la restituzione dei Rientri e la liquidazione del Fondo.
Nello Schema di Accordo Quadro (Allegato 6) sono specificati le regole e gli obblighi che l’Affidatario dovrà osservare nello svolgimento del Servizio da integrarsi ove previsto dai contenuti dell’Offerta Tecnica.
L’Affidatario dovrà espletare il Servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento con Lazio Innova.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non si è provveduto all’articolazione della presente Procedura in lotti funzionali o prestazionali in ragione della necessità di assicurare unitarietà gestionale e operativa all’affidatario delle prestazioni oggetto di gara, stante l’interconnessione e inscindibilità delle prestazioni medesime e la conseguente necessità di uniformare le istruttorie di merito, nonché stante la necessità di utilizzare un Portale unico di accesso.
L’importo complessivo stimato ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari a € 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00) al netto di altre imposte e contributi di legge, correlato alla gestione di una dotazione complessiva di fondi per € 400.000.000,00 (euro quattrocentomilioni/00).
L’importo stimato posto a base di gara è pari ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) al netto di altre imposte e contributi di legge, correlato alla gestione di una dotazione complessiva di fondi per
€ 200.000.000,00 (euro duecentomilioni/00)
Al riguardo, si rappresenta che la suddetta somma è soltanto stimata come media tra le remunerazioni massime in caso di prestiti tutti di importo minimo e massimizzando la dotazione finanziaria sullo strumento più remunerativo e quelle ottenute in caso di prestiti di importo stimato sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito della precedente programmazione e con una distribuzione maggiormente equilibrata della dotazione finanziaria tra i diversi strumenti.
I servizi oggetto dell’Accordo Quadro saranno soggetti ad IVA se dovuta.
Trattandosi di servizio di natura prettamente intellettuale, i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (Euro zero) e il costo della manodopera non viene indicato.
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio regionale.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’Accordo Quadro è complessivamente di anni 4 (quattro) di gestione decorrenti dalla relativa sottoscrizione. In tale ambito temporale, potranno essere sottoscritti i contratti applicativi, che potranno avere anche scadenze diverse. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non dovesse esaurirsi nell’arco dei quattro anni, la Stazione Appaltante può decidere di prorogare l’Accordo Quadro sino ad esaurimento fondi.
4.2 OPZIONI DI RINNOVO
Per l’Accordo Quadro in parola è previsto il rinnovo di ulteriori anni 4 (quattro), con la possibilità nell’ambito di tale arco temporale di esercitare per la Stazione Appaltante, con vincolo agli stessi prezzi patti e condizioni (salvo l’applicazione del meccanismo revisionale) per l’affidatario, una o più opzioni fino alla concorrenza di € 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00) correlati alla gestione di una dotazione finanziaria complessiva di fondi per € 400.000.000,00 (euro quattrocentomilioni/00).
Il rinnovo potrà essere esercitato anche antecedentemente alla prima scadenza dei 4 anni, nel caso in cui si dovesse esaurire antecedentemente la dotazione finanziaria.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi alla partecipazione tutti i soggetti previsti dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
2. Ai fini della partecipazione alla gara, l’operatore economico dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
b) iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010.
Tale dichiarazione è già contenuta nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva” (Allegato 3)
al presente Disciplinare.
3. In caso di partecipazione alla procedura da parte di un operatore plurisoggettivo, dovranno essere in possesso del requisito di cui al comma precedente:
i) l’impresa mandataria;
ii) le imprese mandanti che, in caso di aggiudicazione, svolgeranno attività riservata ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o iscritti all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 e ss. mm. e ii..
4. Gli operatori economici di cui al comma 2 del presente articolo dovranno dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell’eventuale revoca o sospensione dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) o dell’autorizzazione ad esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o dell’iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del
X.Xxx. n. 385/93 e ss. mm. e ii.. In tal caso la Stazione Appaltante assumerà i necessari provvedimenti che potranno comportare l’esclusione dalla Procedura, l’automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione, ovvero la risoluzione dell’Accordo ove già stipulato.
5. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore.
6. Non sono ammessi a partecipare alla procedura in parola gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
7. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 140, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 966/2012, i Concorrenti devono essere in regola con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e frode fiscale, e non devono essere stabiliti o intrattenere relazioni commerciali con entità operanti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l’Unione Europea relativamente all’applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale.
8. Si precisa che:
▪ relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non va disposta e il divieto non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
▪ se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la durata della esclusione dalla presente procedura d’Appalto è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle sopra riportate lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, ai sensi dell’art. 80, comma 10 bis del Codice, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, Lazio Xxxxxx deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso;
▪ l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo 80 del Codice degli appalti, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
▪ ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla presente gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
N.B. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla presente gara se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
▪ le cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
▪ in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice;
▪ non sono ammessi, altresì, alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, nel caso in cui ciò determini l’alterazione della concorrenza o la violazione del principio di parità di trattamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. e) e 67, comma 2 del Codice. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
9. Si precisa altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come interpretato dalle Determinazioni ANAC n. 3 del 23 aprile 2014 e n. 5 dell’8 aprile 2015, relativamente alla causa ostativa di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non opera quando ricorre una delle seguenti condizioni:
▪ l’operatore ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale o “in bianco” ed è stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici;
▪ l’operatore, in virtù di apposito decreto del Tribunale, si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale.
10. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, non sono altresì ammessi alla procedura gli operatori che, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego di un pubblico dipendente che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali, abbiano stipulato contratti o conferito incarichi, inerenti ad attività lavorativa o professionale, in favore di tale pubblico dipendente. Il divieto di contrattare di cui sopra permane nel triennio successivo alla stipula dei contratti o al conferimento degli incarichi.
11. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in parola in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura in raggruppamento, consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero rete, a pena di esclusione.
12. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati o imprese il consorzio o l’aggregazione concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
14. I concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 concorrono necessariamente per tutte le proprie associate/consorziate.
15. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di offerta. Alla presente procedura si applicano i commi 19-bis e 19-ter dell’art. 48 del Codice.
16. I Concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.
17. Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, alle aggregazioni sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, si applicano integralmente le norme previste dal presente Disciplinare, dai relativi allegati e dalla normativa vigente, per i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti e costituendi, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 3, lett. c). Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, provviste di un organo comune munito di potere di rappresentanza che possa svolgere il ruolo di mandataria, troveranno invece applicazione le specifiche disposizioni per le medesime previste dall’art. 12, comma 3, lett. a) e b) del presente Disciplinare.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
1. Ai fini dell’affidamento del presente Accordo Quadro, gli operatori dovranno possedere, a pena di esclusione:
a) adeguata capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovarsi mediante:
fatturato specifico inerente alla gestione di agevolazioni pubbliche in forma di prestiti alle imprese realizzato nei confronti di soggetti pubblici o privati complessivamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, non inferiore a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00)
Ai fini di cui sopra:
• per “gestione di agevolazioni pubbliche” si intende l’insieme unitario e coordinato delle attività connesse alla gestione dell’intervento, non limitato allo svolgimento di alcune fasi operative dell’attuazione;
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, data la complessità e rilevanza delle attività da affidare.
Se il Concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 86, comma 4, d. lgs. N. 50/2016.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del medesimo decreto;
b) adeguata capacità tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché adeguata capacità di gestione degli Strumenti Finanziari, da comprovarsi mediante:
b.1) la presentazione dell’elenco dei principali contratti, anche non conclusi, aventi ad oggetto la gestione di agevolazioni pubbliche in forma di prestiti alle imprese realizzati in favore di soggetti pubblici o privati nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del Bando di Gara, per un importo di fondi gestiti nel suddetto triennio almeno pari ad € 150.000.000,00 (euro centocinquantamilioni/00).
Per la definizione di “gestione di agevolazioni pubbliche”, si richiama quanto previsto alla lettera a del presente comma 1. L’elenco dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto elencato, l’esatta denominazione del soggetto committente, l’importo e le date di inizio e fine delle prestazioni e il volume dei fondi gestiti nel triennio di riferimento.
b.2) la presentazione di adeguata documentazione tecnica comprovante la disponibilità – come dotazione propria o come asset in possesso di soggetto in partnership – di una piattaforma informatica (“Piattaforma Informatica”) in grado di supportare efficacemente l’erogazione del servizio richiesto e rispondente ai requisiti funzionali e prestazionali minimi richiesti. A questo scopo l’Offerente dovrà elencare e descrivere i seguenti elementi minimi per l’identificazione della Piattaforma Informatica:
o Nome, produttore/sviluppatore;
o Caratteristiche architetturali principali della Piattaforma Informatica;
o Condizione di proprietà/avvalimento/partnership/comodato, ecc.
La Piattaforma Informatica dovrà rispondere a ognuno dei seguenti criteri:
o Essere già operante al momento della presentazione dell’offerta;
o Essere nella piena disponibilità dell’Offerente. In particolare, nel caso in cui si tratti di piattaforma non proprietaria, è richiesto di specificare il tipo di rapporto in essere con il soggetto produttore/sviluppatore. (N.B. Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente anche una dichiarazione d’impegno da parte del proprietario della Piattaforma Informatica a mettere a disposizione dell’Offerente, in caso di aggiudicazione, la Piattaforma Informatica in parola);
o Non richiedere installazioni/configurazioni particolari né dal lato utente (richiedenti/beneficiari) né dal lato del monitoraggio (Lazio Innova/Regione Lazio).
La Piattaforma Informatica dovrà avere le seguenti caratteristiche
I. Caratteristiche funzionali:
o Front End. È costituito dall’interfaccia web rivolta ai beneficiari/richiedenti e avente come scopo primario la raccolta delle informazioni richieste dal procedimento secondo modalità interamente tracciabili in rapporto al contenuto e a data/orario;
o Back End. È costituito dagli strumenti gestionali a disposizione dell’unità deputata alla gestione del procedimento stesso e avente come scopo primario l’archiviazione strutturata, la verifica e la classificazione dei dati e dei documenti trasmessi dai richiedenti/beneficiari;
o Reporting. Comprende strumenti e processi per l’estrazione di dati e documenti, anche direttamente da parte di Lazio Innova, sia in forma aggregata che a basso livello, per consentire attività di monitoraggio sui dati e verifiche di conformità su tutto l’insieme documentale.
II. Caratteristiche prestazionali:
o Flessibilità. Capacità della Piattaforma Informatica di essere rapidamente riconfigurata per adeguarsi a modifiche che intervengano sul piano procedurale e/o sulle specifiche degli Strumenti Finanziari oggetto di affidamento;
o Scalabilità. Capacità della Piattaforma Informatica di accettare variazioni significative del carico di lavoro con particolare riferimento alle fasi di picco, nelle quali possono cioè trovarsi a operare contemporaneamente molti utenti impegnati in operazioni massive di upload/download;
o Sicurezza. Con particolare riferimento agli aspetti di continuità di servizio – che comprende anche la capacità di garantire la conservazione e l’accesso ai dati anche a seguito di malfunzionamento del data center principale – e agli aspetti della difesa da attacchi informatici.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui alle lettere a) e b.1) dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, dalla mandataria in misura non inferiore al 40% e dalle mandanti in misura non inferiore al 10%, fermo restando che la somma dei requisiti dichiarati dovrà essere uguale o superiore rispetto al requisito richiesto, e che la mandataria dovrà possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Il requisito di cui alla lettera b.2) dovrà essere posseduto e dimostrato dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, i limiti contemplati dal precedente comma 1, lettere a) e b), sono funzionali alla selezione di un operatore adeguatamente munito di garanzie economico-finanziarie e organizzative indispensabili per la gestione di servizi a carattere complesso, comportanti la movimentazione di considerevoli strumenti finanziari.
3. In caso di partecipazione di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea ai sensi dell’articolo 45, comma 1, e 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
4. In sede di procedura, tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati utilizzando il modello DGUE (Documento di gara unico europeo) Allegato 2 al presente Disciplinare, avendo cura di compilare le parti pertinenti. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese mediante il DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea 2016/7 del 5 gennaio 2016. Tale modello consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 e specificati nel presente Disciplinare;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’art. 91 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore si avvale, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Il DGUE dovrà essere presentato dai concorrenti in forma cartacea quale documentazione amministrativa nella “Busta A - Documentazione amministrativa”.
Il DGUE dovrà, quindi, essere compilato a schermo in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dai soggetti interessati.
La Stazione Appaltante mette a disposizione un modello DGUE vuoto, compilato per le sole parti di competenza di Lazio Innova S.p.A. (Allegato 2).
Si specifica che l’operatore che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L’operatore che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve inserire nella busta amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.
Infine, se più operatori compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, consorzio, GEIE, etc, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti al RTI/consorzio/GEIE etc. un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a V.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare un DGUE distinto per le parti di competenza.
Con riferimento a tutti gli operatori economici si rappresenta che: in tutti i casi in cui più persone siano componenti del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna di esse deve firmare lo stesso DGUE (ovvero quello presentato dal Concorrente), in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue:
- titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il vicepresidente;
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori speciali, se muniti di poteri decisionali;
- tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, limitatamente all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che il DGUE, al Quadro D Parte III, reca “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”. Tale Quadro si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non ricompresi nei precedenti Quadri della Parte III e di seguito indicati. Pertanto, i concorrenti dovranno integrare il predetto Quadro con le relative dichiarazioni o comunque rendere tali dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
5. La Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti agli operatori economici partecipanti attraverso l’utilizzo del sistema AvcPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, ovvero compatibilmente alle disposizioni al riguardo dettate dal D.L. n. 77/2021.
6. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione elencata dal comma 1 del
predetto art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere allegata in sede di offerta nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”.
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
8. GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE
1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta è corredata di:
1) una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell’Appalto e precisamente di importo pari ad € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’Affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’Affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto (nei termini dettati dal D.L. n. 76/2020). L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
− Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 9;
x Xxxx - XX00X0000000000000000000000;
− c/c intestato a Lazio Innova S.p.A.;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
4. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx0
5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
11. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
13. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
9. CONTRIBUZIONE ALL’ANAC
1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2021 e pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
4. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
10. AVVALIMENTO
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di un altro soggetto (impresa ausiliaria), anche partecipante al raggruppamento, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara compilata utilizzando il modello DGUE (Allegato 2);
b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, compilata utilizzando il modello DGUE (Allegato 2);
c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso Lazio Innova S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del Servizio.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) dovranno essere rese mediante l’utilizzo del DGUE. La dichiarazione di cui al punto c) mediante dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’operatore. In caso di sottoscrizione ad opera di un soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la Piattaforma Stella secondo le norme e regole di utilizzo illustrate nelle guide per l’utilizzo della Piattaforma Stella, accessibili al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx- per-le-imprese .
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno registrarsi e seguire le indicazioni presenti sul manuale guida alla presentazione delle offerte telematiche.
Si consiglia, ove ricorrano problematiche nel caricamento delle offerte non imputabili all’operatore economico, di dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante tramite le funzioni di comunicazione previste all’interno della specifica procedura di gara ovvero ove la Piattaforma Stella non permetta l’invio di comunicazioni di segnalare il disservizio a mezzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx all’attenzione del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx – Responsabile Unico del Procedimento.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inserita nella Piattaforma Stella entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 settembre 2022 pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla gara.
1 La Piattaforma Xxxxxx non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di prestazione dell’offerta. Della data e dell’ora dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma Stella. Tutta la documentazione presentata dai partecipanti dovrà essere sottoscritta
digitalmente in formato.p7m dal legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.
2. La documentazione che ciascun partecipante dovrà presentare, affinché l’offerta sia reputata ammissibile, è suddivisa in:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
3. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni alla documentazione già presentata. Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione trasmessa.
4. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
5. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni ulteriori, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
6. Il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni complementari e gli altri documenti dell’offerta potranno essere redatte sui modelli predisposti da Lazio Innova e allegati al presente Disciplinare.
7. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
8. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
9. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
10. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
11. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
12. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
13. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
14. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
11.1 CONTENUTO DELLE BUSTE A, B E C
1. La “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
a) La Domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La Domanda di partecipazione è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
In caso di sottoscrizione della Domanda di partecipazione a mezzo di un soggetto diverso dal legale rappresentante, deve essere prodotta nella “Busta A” anche la copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive;
b) il DGUE (Allegato 2) o i DGUE, completo/i in ogni sua/loro parte, in relazione a tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e ai requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice, come sopra individuati ai precedenti articoli 5 e 6.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
c) le ulteriori dichiarazioni riportate nel “Modello Dichiarazione Sostitutiva” (Allegato 3), da rendersi preferibilmente mediante compilazione e sottoscrizione dello stesso modello, da parte degli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
In caso di RTI e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, le ulteriori Dichiarazioni Sostitutive dovranno essere rese da ciascun operatore raggruppato, consorziato o aderente alla rete.
d) il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’articolo 10 del presente Disciplinare;
f) l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno dovrà già essere contenuto nella fideiussione stessa, e dovrà risultare sottoscritto dal soggetto autorizzato al rilascio;
g) ricevuta del pagamento effettuato in favore dell’ANAC di € 500,00 (cinquecento/00 euro);
h) il documento attestante l’attribuzione del “PassOE” rilasciato dall’ANAC (in caso di avvalimento anche il “PAssOE” dell’impresa ausiliaria);
i) dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’operatore, mediante il DGUE nell’apposita sezione, nella quale l’offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’articoli 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di legge;
l) dichiarazione d’impegno di cui all’art. 6, punto b2), del presente Disciplinare, resa da parte del proprietario della Piattaforma Informatica nei confronti dell’Offerente al fine di mettere a disposizione di quest’ultimo, in caso di aggiudicazione, la Piattaforma Informatica in grado di supportare efficacemente l’erogazione del Servizio richiesto ovvero dichiarazione del concorrente di avere già nella propria disponibilità (in quanto proprietario o comunque avente un titolo giuridico che gli consente di disporne) della Piattaforma Informatica in questione.
I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
2. La Busta “B” (Offerta Tecnica) dovrà contenere:
1. una Relazione Tecnica, redatta in lingua italiana, che sviluppi in modo chiaro e conciso gli argomenti corrispondenti a ciascuno dei criteri indicati al successivo articolo 13, tabella 2, e suddivisa in un capitolo per ciascun criterio e paragrafi relativi a ciascun sottocriterio.
La Relazione Tecnica non dovrà superare le 100 pagine, esclusi la copertina, l’indice, e inclusi ogni eventuale tabella, grafico o figura e dovrà essere predisposta utilizzando fogli in formato UNI A4, carattere Arial 11, interlinea singola.
Con riferimento alla Piattaforma Informatica, è opportuno che il relativo capitolo sia articolato in massimo 4 cartelle e che rispecchi l’indice di massima di seguito riportato:
1. descrizione generale della Piattaforma Informatica:
a. anno di entrata in servizio, ultimo aggiornamento;
b. casi di applicazione (se presenti);
c. prospettive di evoluzione;
2. caratteristiche architetturali:
a. Infrastruttura IT di riferimento;
b. Componenti applicative;
c. Eventuali standard/certificazioni di riferimento;
3. Caratteristiche funzionali;
a. Front End
b. Back end;
c. Reporting;
4. Caratteristiche prestazionali;
a. Flessibilità;
b. Scalabilità;
c. Sicurezza;
5. Altre caratteristiche.
La Relazione Tecnica costituirà parte integrante dell’Accordo Quadro da stipularsi all’esito dell’eventuale aggiudicazione.
2. I curriculum vitae del responsabile della unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del fondo, e del personale specializzato;
3. Eventuali disponibilità a collaborare da parte di soggetti istituzionali (incluse associazioni, ordini, etc.) con il perimetro di tale collaborazione.
Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, il concorrente dovrà inoltre dichiarare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
I documenti costituenti l’Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente in calce dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo.
In caso di sottoscrizione dell’Offerta Tecnica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
L’Offerta Tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale.
I documenti contenuti nella “Busta B – Offerta Tecnica” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
3. La “Busta C - Offerta Economica” dovrà contenere:
- l’indicazione dell’Offerta Economica per l’affidamento del Servizio in oggetto, redatta in bollo, sulla base dello schema di Offerta Economica (Allegato 4) al presente Disciplinare. L’Offerta Economica dovrà contenere l’impegno del concorrente a tenere ferma l’offerta stessa per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In caso di libera compilazione a cura dell’operatore economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto form.
Nell’ambito dell’Offerta Economica dovrà essere indicato il ribasso percentuale unico offerto per la Commissione di Realizzazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 20 dello Schema di Accordo Quadro rispetto ai valori unitari a base d’asta, espresso in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a due.
Il punteggio, pari ad un massimo di 20 punti, sarà attributo mediante la seguente formula:
Va = Ra / Rmax dove:
𝑉𝑎 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Il punteggio finale dell’offerta economica sarà dato dal coefficiente ottenuto da ogni singolo operatore economico moltiplicato per 20.
Il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.
In caso di indicazione di un’Offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.
Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore unitario a base d’asta, sotto la pena dell’esclusione.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente in calce dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente stesso.
In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della Busta “A” o della Busta “B”, dovrà essere prodotta nella Busta “C” anche copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
N.B.: Si precisa che in fase di inserimento dell’offerta economica nella Piattaforma Stella, al fine di assecondare l’architettura di sistema, dovrà essere inserito, nell’apposito campo previsto, il ribasso economico offerto (% di ribasso complessiva offerta di cui allo Schema di Offerta Economica – Allegato 4). Tale ribasso dovrà essere speculare all’analogo inserito nell’Allegato n. 4 – Modello Offerta Economica – e sarà applicato alle commissioni di cui all’art. 20 dello Schema di Accordo Quadro.
Al riguardo si precisa che il ribasso economico offerto consentirà alla piattaforma di generare un corrispondente valore offerto in termini assoluti ed in riduzione dell’importo a base d’asta (euro 20.000.000,00). Tale valore, tuttavia, non assumerà alcun rilievo ai fini della definizione della
graduatoria di gara poiché, trattandosi di una procedura volta alla stipula di un Accordo Quadro, il valore dell’Accordo Quadro stesso sarà pari a complessivi euro 20.000.000,00.
12. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
1. Busta “A” – Documentazione Amministrativa”:
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo decreto, valgono le seguenti regole speciali:
▪ la Domanda di Partecipazione, il DGUE e la/le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alle lettere a), b) e c), del precedente comma 1, dell’articolo 11.1, dovranno essere presentate e sottoscritte con firma digitale da ogni componente del raggruppamento temporaneo o del consorzio;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione è già contenuta nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva”, Allegato 3, al presente Disciplinare.
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione recante la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; tale dichiarazione potrà essere resa mediante il DGUE di ciascuna delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio.
2. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
▪ in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto nel “Modello Dichiarazione Sostitutiva” di cui all’Allegato 3 del presente Disciplinare.
3. Nel caso di offerta presentata da un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, come definita all’art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo decreto, valgono le seguenti regole speciali:
▪ la Domanda di partecipazione, il DGUE e la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, del precedente articolo 11.1, dovranno essere presentate, compilate e sottoscritte da ogni componente della rete;
▪ nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
a) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:
▪ copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete e dei relativi poteri;
▪ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (a tali imprese è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara). Tale dichiarazione deve essere resa mediante DGUE;
▪ dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), contenente la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione deve essere resa mediante DGUE;
b) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 su apposito supporto informatico, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto nelle modalità dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata
autenticata anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005. Tale dichiarazione è già contenuta nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva”, Allegato 3, al presente Disciplinare;
▪ dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), contenente la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione deve essere resa mediante DGUE;
c) in caso di rete sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, valgono le medesime regole poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi costituiti o costituendi, con la seguente eccezione:
▪ dovrà essere prodotta anche copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 su apposito supporto informatico, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato stipulato con modalità diverse dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, e sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale si attesti l’avvenuta redazione del mandato nelle modalità dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
Tale dichiarazione è già contenuta nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva”,
Allegato 3 al presente Disciplinare.
4. Nel caso di offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, e dai consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre mediante DGUE. Tale indicazione dovrà altresì essere fornita dalla rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, con riferimento alle imprese aggregate per le quali concorre.
5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
6. Busta “B” – Offerta Tecnica e Busta “C” – Offerta Economica:
▪ in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, ovvero in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria/organo comune, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria/organo comune;
▪ in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, ovvero in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica, tutti i documenti componenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al consorzio/rete, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
▪ in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, si applicano le medesime regole previste per i raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi.
13. CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE
1. L’Accordo Quadro verrà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La graduatoria verrà formata, in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Criteri di valutazione | Punteggi |
Offerta Tecnica (PT) | 80 |
Offerta Economica (PE) | 20 |
Punteggio Totale (PTOT = PT + PE) | 100 |
3. Per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà applicata la seguente formula: PTOTa= PTa + PEa = Σntec [Witec*V(a)itec]+ (Weco*V(a)eco)
dove:
PTa = punteggio di merito tecnico relativo all’Offerta Tecnica a-esima;
PEa = punteggio di merito economico relativo all’Offerta Economica a-esima;
∑ntec=numero totale dei criteri/sotto-criteri di valutazione del merito tecnico, di cui alla successiva tabella 2;
Witec= punteggio del criterio di valutazione del merito tecnico i-esimo, come specificato nei successivi commi 6, 7 e 8;
V(a)itec= coefficiente della prestazione dell’offerta a-esima rispetto al criterio/sotto-criterio di valutazione del merito tecnico i-esimo, come specificato nel successivo comma 5 (può assumere un valore variabile tra zero e uno);
Weco= punteggio del criterio di valutazione del merito economico, come già specificato al precedente comma 2;
V(a)eco= coefficiente della prestazione dell’offerta a-esima rispetto al criterio di valutazione del merito economico, come specificato nel successivo comma 11 (può assumere un valore variabile tra zero e uno);
4. Il punteggio di merito tecnico relativo all’Offerta Tecnica a-esima (PTa) potrà assumere un valore da 0 a 80.
5. Ai fini della determinazione dei coefficienti V(a)itec relativi ai criteri/sotto-criteri di valutazione del merito tecnico verrà applicato il metodo aggregativo-compensatore. In particolare, i coefficienti V(a)itec saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice. Ogni componente della Commissione giudicatrice, pertanto, attribuirà a ciascun criterio/sotto-criterio di valutazione del merito tecnico e per ogni Offerta, a propria discrezione, un giudizio sintetico motivato, a cui verrà associato il corrispondente valore V(a)itec secondo quanto riportato nella sotto riportata tabella 1.
TABELLA 1
Giudizio sintetico | V(a)i del giudizio sintetico | Breve motivazione |
Molto negativo | 0 | |
Abbastanza negativo | 0,1 | |
Negativo | 0,2 | |
Abbastanza scarso | 0,3 | |
Scarso | 0,4 | |
Quasi sufficiente | 0,5 |
Sufficiente | 0,6 | |
Più che sufficiente | 0,7 | |
Buono | 0,8 | |
Distinto | 0,9 | |
Ottimo | 1 |
6. Pertanto, i coefficienti, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio/sotto-criterio, sono determinati:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare da parte di ogni commissario;
b) determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub elemento;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (“prima riparametrazione”).
7. Successivamente, sarà effettuata una “seconda riparametrazione” assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto (dato dalla somma dei punteggi dei criteri/sotto-criteri) il massimo punteggio previsto (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In tal modo, l’incidenza relativa della voce offerta tecnica sul punteggio finale sarà sempre in grado di rispecchiare la proporzione prevista dal Bando di Gara (80 punti offerta tecnica e 20 punti offerta economica).
8. Per i criteri previsti, di cui alla successiva tabella 2, ad eccezione di quello sub rif. 7 inerente al tempo offerto, ciascun componente della Commissione giudicatrice esprimerà un unico giudizio sintetico da molto negativo ad ottimo (coefficiente V(a)itec per ciascuno dei criteri/sotto-criteri di valutazione), tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del giudizio stesso quanto specificato nella tabella 1.
TABELLA 2
Rif. | Criteri di valutazione del merito tecnico | Punteggio sottocriterio | Punteggio criterio |
1 | Esperienza nell'attuazione di Strumenti finanziari: esperienza nella gestione per conto di pubbliche amministrazioni di Fondi finanziati in tutto o in parte da Fondi SIE, destinati all’erogazione di Strumenti Finanziari in | 10 |
Rif. | Criteri di valutazione del merito tecnico | Punteggio sottocriterio | Punteggio criterio |
forma di Prestiti, indicando per ciascuno strumento: (i) normativa di riferimento e atto di convenzione/altro; (ii) stazione appaltante; (iii) tipologia e modalità di gestione del fondo; (iv) ambito territoriale di intervento; (v) numero destinatari raggiunti; (vi) importi erogati e/o impegnati in relazione all’importo del fondo; (vii) periodo di riferimento della gestione. | |||
2 | Dotazione informatica a servizio dell’operatività – caratteristiche della Piattaforma Informatica | 20 | |
2.1 | Caratteristiche funzionali: Front End Back End Reporting | 4 2 4 | |
2.2 | Caratteristiche prestazionali: Scalabilità Flessibilità Sicurezza | 4 4 2 | |
3 | Struttura Organizzativa e Governance | 10 | |
3.1 | Articolazione della struttura complessivamente dedicata alla gestione degli Strumenti Finanziari oggetto dell’affidamento | 5 | |
3.2 | Efficacia del modello di presidio territoriale al fine di supportare i Destinatari Finali degli Strumenti Finanziari oggetto dell’affidamento | 5 | |
4 | Sistema di Gestione e Controllo dedicato al Servizio | 10 | |
4.1 | Struttura del sistema e modalità di scambio elettronico dei dati | 4 | |
4.2 | Modalità di verifica dei dati e di produzione e rilascio della reportistica, anche con specifico riferimento all’attività di Monitoraggio; presidi di sicurezza dei dati e processi di archiviazione documentale | 4 |
Rif. | Criteri di valutazione del merito tecnico | Punteggio sottocriterio | Punteggio criterio |
4.3 | Modalità di prevenzione e governo dei conflitti di interesse | 2 | |
5 | Validità e affidabilità delle procedure per la selezione e del modello per la valutazione del merito di credito dei Destinatari Finali | 10 | |
5.1 | Procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità formale: ampiezza del campione rispetto al minimo previsto; attribuzione di un punto per ogni multiplo offerto, fino ad un massimo di 4 (es. se è offerto un multiplo pari a 3, che determina l’attribuzione di un punteggio pari a tre, il Gestore dovrà applicare un campione del 15% dove è previsto il 5% e del 60% dove è previsto il 20%). N.B.: la maggiore ampiezza del campione offerta in questa sede non determina alcuna revisione della commissione di realizzazione con riferimento alla relativa componente. | 4 | |
5.2 | Modalità tecniche di valutazione del merito di credito dei Destinatari Finali per l’accesso agli Strumenti Finanziari oggetto dell’affidamento e caratteristiche ed efficacia strumentazione di supporto (i.e. algoritmi di calcolo, basi dati e basi statistiche) | 4 | |
5.3 | Modalità di aggiornamento e verifica dell'efficacia del sistema di individuazione di Destinatari Finali e della strumentazione; risultati raggiunti nella gestione di interventi precedenti | 2 | |
6 | Tutoraggio | 8 | |
6.1 | Modalità organizzative adottate per l’erogazione dei servizi di tutoraggio diffuso (art. 17 co 1 lett. a) dell’Accordo) e, in caso di coinvolgimento di soggetti terzi, modalità e criteri di selezione | 4 | |
6.2 | Modalità organizzative adottate per l’erogazione dei servizi di tutoraggio individuale (art. 17 co 1 lett. b) e c) dell’Accordo) (i) in fase di realizzazione del progetto e (ii) in fase di rimborso del prestito, e, in | 4 |
Rif. | Criteri di valutazione del merito tecnico | Punteggio sottocriterio | Punteggio criterio |
caso di coinvolgimento di soggetti terzi, modalità e criteri di selezione | |||
7 | Tempistica chiusura delle attività di Presa in Carico (minor tempo rispetto al tempo massimo indicato nello Schema di Accordo Quadro) – N.B. al concorrente che offrirà il minor tempo sarà attribuito il punteggio massimo e agli altri un punteggio corrispondente, in applicazione della medesima formula prevista per l’attribuzione del punteggio economico) | 6 | |
8 | Complementarità della gestione degli Strumenti finanziari oggetto dell’affidamento e servizi aggiuntivi: • Modalità di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall'offerente o con altra operatività già in corso, complementarità di approccio, sinergie attivabili; • servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto | 6 | |
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA | 80 |
9. Il Concorrente la cui Offerta Tecnica non raggiunga, dopo la “seconda riparametrazione” finale, un punteggio di almeno [50] punti su 80 punti non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell’Offerta Economica e, conseguentemente, sarà escluso dalla gara (c.d. “clausola di sbarramento”).
10. Il punteggio di merito economico relativo all’Offerta Economica a-esima (PEa) potrà assumere un valore da 0 a 20.
11. Il coefficiente V(a)eco per l’attribuzione del punteggio di merito economico, di cui al comma 3, verrà determinato secondo la seguente formula:
Vai = Ra / Rmax
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
12. Tutti i coefficienti e i punteggi assegnati in sede di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche saranno considerati alla terza cifra decimale con arrotondamento per eccesso se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, e arrotondamento per difetto negli altri casi.
13. La graduatoria verrà stilata in base alla sommatoria dei punteggi riferiti al merito tecnico riparametrato e al merito economico, in base alla quale sarà formulata, da parte della Commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione all’organo deliberativo competente, fatta salva la verifica delle Offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, commi 3 e ss., del Codice. In caso di Offerte uguali si aggiudicherà a quella che ha ottenuto il maggior punteggio sull’elemento di valutazione “Offerta Tecnica”; in caso di uguaglianza assoluta si procederà, ai sensi dell’art 77 del
R.D. n. 827/1924, a gara di miglioria sull’elemento “Offerta Economica” o, se non è possibile, mediante sorteggio.
14.SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede di Lazio Innova, sita a Roma, in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00X. Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica senza la presenza fisica dei legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, trattandosi di procedura telematica.
2. La valutazione delle offerte pervenute sarà svolta dalla Stazione Appaltante.
3. L’apertura e l’esame delle buste amministrative sarà svolta da un’Autorità di Xxxx, mentre l’apertura e l’esame delle buste tecniche ed economiche saranno svolte da un’apposita Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 2019 n. 55 che prevede l’applicazione ai settori ordinari delle disposizioni di cui all’art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Pertanto, procederà ad esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Nel caso in cui perverranno più di cinque offerte, successivamente all’individuazione della graduatoria di gara, verrà sorteggiato un concorrente per la verifica della documentazione amministrativa in aggiunta alla verifica sul miglior offerente. Non si procederà al controllo a campione nel caso in cui non perverranno più di cinque offerte. In tal caso, il controllo della documentazione amministrativa avverrà soltanto in capo al miglior offerente.
APERTURA BUSTA B
4. L’Autorità di Xxxx provvederà, in seduta pubblica, all’apertura telematica delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di arrivo.
5. La seduta pubblica relativa all’apertura telematica dei plichi di offerta, delle “Buste B – offerta tecnica”, si terrà in data 20.09.2022 alle ore 11:00.
6. In tale seduta darà corso all’apertura delle “Buste B - Offerta Tecnica” presentate da ciascun concorrente, verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti alle prescrizioni della lex specialis e della legge ai fini dell’ammissione delle relative offerte al prosieguo di procedura e all’attribuzione del relativo punteggio tecnico.
APERTURA BUSTA C
7. In data da comunicarsi tramite Piattaforma Stella a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste C – Offerta Economica”, alla lettura dei ribassi e dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente articolo 13.
APERTURA BUSTA A
8. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, l’Autorità di gara procederà ad esaminare la regolarità formale del plico del miglior offerente e dei plichi ulteriori eventualmente sorteggiati e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.
9. L’Autorità di Xxxx potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente articolo 7 del Disciplinare di gara.
10. Salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche, in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà dell’Autorità di Xxxx riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
11. Successivamente alla data di adozione dei relativi atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Codice, sarà pubblicato e aggiornato sulla Piattaforma Stella e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Fornitori, Avvisi e Gare”, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Gli atti della Stazione Appaltante saranno altresì pubblicati con le modalità di cui all’art. 29 del Codice.
12. Fermo quanto previsto al precedente punto 11, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC trasmessa attraverso Piattaforma Stella o strumento
analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
15. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
1. Formata la graduatoria provvisoria, Lazio Innova darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
2. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti in seduta pubblica.
3. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
4. La Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
5. Prima dell’aggiudicazione, Lazio Innova richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal presente Disciplinare. A tal fine Lazio Xxxxxx potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
6. Sempreché Lazio Xxxxxx non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, la medesima procederà alle verifiche di legge sull’aggiudicatario mediante il sistema AvcPass, ovvero in conformità a quanto al riguardo previsto nel D.L. n. 77/2021.
7. Lazio Xxxxxx potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del d.P.R. 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.
8. Ai fini di cui al precedente comma 6, saranno in ogni caso richiesti all’operatore, anche attraverso il sistema AvcPass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
a. con riferimento al requisito di partecipazione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. A), del Disciplinare:
(i) in ogni caso, le fatture comprovanti il fatturato realizzato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.
In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del
d.P.R. n. 445/2000:
▪ che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
▪ quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA;
(ii) in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari delle forniture, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
(iii) in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
b. per il requisito di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. B.1) del presente Disciplinare, si procederà ad acquisire:
(i) in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi di gestione di agevolazioni pubbliche alle imprese indicati nell’elenco contenuto nell’Allegato DGUE;
(ii) in caso di committenti privati, i contratti relativi ai servizi di gestione di agevolazioni pubbliche alle imprese indicati nell’elenco contenuto nell’Allegato DGUE, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa.2
c. per il requisito di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. B.2) del presente Disciplinare, si procederà ad acquisire:
(i) Documentazione atta ad attestare la disponibilità della Piattaforma Informatica e ad attestare la sua rispondenza a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica.
9. L’operatore che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste da Lazio Innova, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante.
10. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del presente Disciplinare, prima dell’aggiudicazione, Lazio Innova richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di comprovare il possesso da parte dell’aggiudicatario di uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, come modificato dal X.Xxx. 141/2010.
11. La mancata comprova del possesso del requisito di cui al comma precedente comporterà l’automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione.
12. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. Per i documenti redatti in lingua inglese è sufficiente traduzione semplice.
16. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. Si rammenta che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 120/2020 è sempre autorizzata nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
3. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
4. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice.
5. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare il Servizio all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
6. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell’Accordo Quadro.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dell’Accordo Quadro per l’affidamento dell’Accordo Quadro in parola, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel Bando, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del Contratto.
8. La mancata stipulazione dell’Accordo nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della Stazione Appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione dell’Accordo e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e Disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione dell’Accordo Quadro nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, dell’art. 32 del Codice, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione dell’Accordo Quadro.
9. La Stazione Appaltante ha facoltà di stipulare un contratto di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Se la stipulazione dell’Accordo Quadro non avviene nel termine fissato, l’Aggiudicatario può, mediante atto notificato a Lazio Innova, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal Contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Qualora sia stato dato avvio al Servizio in oggetto in via d’urgenza, l’Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.
11. Dopo la stipula dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario, nella fase di Presa in Carico, dovrà fornire la prova del possesso di una adeguata Piattaforma Informatica in grado di supportare efficacemente l’erogazione del Servizio richiesto, rispondente ai requisiti funzionali e prestazionali dichiarati. In caso di mancata dimostrazione del possesso o comunque in caso di non adeguatezza della Piattaforma Informatica rispetto ai requisiti funzionali e prestazionali dichiarati, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
12. Prima della stipula dell’Accordo Quadro, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Appalto, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, riferita all’importo di aggiudicazione. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Servizio per tutta la durata del medesimo. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
13. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunicati dalla Stazione Appaltante.
14. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’Affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il Servizio al Concorrente che segue nella graduatoria.
15. All’atto della stipula dell’Accordo Quadro si procederà allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
16. Per l’intera durata del Servizio, l’Affidatario dovrà garantire l’operatività di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Servizio, a beneficio della Stazione Appaltante e di terzi. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante, nonché i terzi, da qualsiasi danno (anche di tipo erariale) che possa essere loro arrecato dall’Affidatario nell’esercizio delle attività allo stesso affidate.
17. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e quelle assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, ad opera della mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.
18. Resta inteso che il presente Accordo Quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli Contratti attuativi, per come disciplinati nell’Accordo Quadro.
19. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
20. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 8.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
21. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro, ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
17. SUBAPPALTO
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Affidatario di cedere l’Accordo Quadro, salve le ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2), del medesimo decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 49% (quarantanove per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti. Il medesimo è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, salva liberazione dell’Appaltatore stesso nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. CONTI CORRENTI PER LA REMUNERAZIONE DELL’AFFIDATARIO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. I corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite di cui all’art. 20 dello Schema di Accordo Quadro saranno accreditati in uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nel rispetto dell’art. 3 del D.Lgs. 136/10. Esclusivamente con riguardo a tale/tali conto/i corrente/i e relativamente ai soli corrispettivi per le prestazioni eseguite, si applica la disciplina di cui ai commi che seguono del presente articolo, nonché di cui al successivo articolo 19.
2. Con riferimento ai conti correnti per la remunerazione di cui al comma 1, l’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
3. In particolare, l’Affidatario si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del Servizio, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, quale definita all’articolo 1 del
presente Disciplinare di gara, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il codice identificativo di gara derivato indicato nel contratto applicativo (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);
f. a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti ai conti correnti dedicati e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
4. Per quanto concerne il Servizio, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al Servizio di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) IVA esclusa, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee alla presente commessa fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente
reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal Servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG e il CUP e anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE AFFIDAMENTO E IN QUELLI DELLA FILIERA
1. Sempre esclusivamente con riguardo al/ai conto/i corrente/i di cui all’articolo 18 che precede e relativamente ai soli corrispettivi per le prestazioni eseguite, in caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la “Filiera delle Imprese”, come definita all’articolo 1 del presente Disciplinare di gara, l’Affidatario:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al 3 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente e all’art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.
In relazione allo svolgimento del Servizio, il trattamento dei dati viene effettuato in osservanza GDPR e della normativa privacy vigente; l’aggiudicatario è il titolare del trattamento e redigerà l’informativa
ai sensi artt. 13 e 14 GDPR, dalla quali risulti anche che Lazio Innova è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art.28 GDPR. Lazio Xxxxxx aggiornerà i suoi registri delle attività di trattamento ai sensi art.30 GDPR, nelle sezioni dedicate agli obblighi di legge derivanti dal trattamento e protezione dei dati personali.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie discendenti dalla fase di gara è compente il TAR Lazio. Per le controversie derivanti dal Contratto (Accordo Quadro) è competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Elenco allegati:
Allegato 1: Domanda di partecipazione
Allegato 2: DGUE;
Allegato 3: Modello Dichiarazioni sostitutive; Allegato 4: Modello Offerta Economica; Allegato 5: Schema di Accordo Quadro.
Firmato digitalmente da: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Data: 21/06/2022 12:05:29