Contract
Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26/10/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007
REPUBBLICA ITALIANA
REP. 0000
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE (Provincia di Pordenone) CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA DELL’OBBLIGO DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE DALL’X.XX. 2017/2018 ALL’X.XX.
2020/2021 CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO ALL’X.XX. 2023/2024 – CIG N.
000000000 – DITTA XXXXXXXXXX.
L'anno 201_ (Duemila
), il giorno (
) del mese di
nella Sede Municipale, avanti a me dott. –
Segretario comunale di Prata di Pordenone, abilitato alle funzioni di Ufficiale rogante i contratti dei Comuni dall'art. 97, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:
- dott.
, nat_ a
( ), il . .
e domiciliato ai
fini del presente atto in Xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx Xxxx x. 00, presso la Sede Municipale - Responsabile Incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area Economico-Finanziaria e Cultura del Comune intestato, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto dello stesso in applicazione degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (C.F.: 80005430931), detto in seguito per brevità “Comune”;
- , nat_ a
( ) il . .
, domiciliato ai fini del
presente atto a
in Via
n. , il quale
interviene in qualità di
della ditta “
" con sede
a , Via
n. (c.f./X.Xxx:
) come
risulta da documentazione agli atti, detta in seguito per brevità “Ditta”;
Dell'identità personale delle predette costituite parti, io Segretario rogante
sono certo; esse dichiarano di voler rinunciare espressamente, spontaneamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:
PREMESSO:
- che con determinazione n.
del
/ /2016, è stata assunta la determina a
contrarre per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo dall’x.xx. 2017/2018 all’x.xx. 2020/2021, con facoltà di rinnovo fino all’x.xx. 2023/2024;
- che con determinazione n.
del
/ /2016 è stata indetta una procedura aperta
per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
- che con successiva determinazione n.
del / /
è stata disposta
l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla ditta “ ” con
sede a
, per il periodo dal
al ;
- che con successiva determinazione n.
del / /
è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta “ ” con
sede a , per il periodo dal al ;
PRECISATO:
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il giorno . .
scadeva il cd. “standstill”;
- che sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dei soggetti abilitati a rappresentare la ditta aggiudicataria e che negli stessi non sono indicati elementi che ostano alla sottoscrizione del presente contratto;
- che in data
è stata inoltrata alla Prefettura di
la richiesta di
informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 4 del D.Lgs 159/2011;
- (eventuale) che, ai sensi dell’articolo 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, stante
l’urgenza di avviare il servizio in oggetto con decorrenza , al fine di
evitare interruzioni nell’erogazione dello stesso, il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva in caso di esito negativo delle informazioni antimafia;
CONSIDERATO che è intenzione delle parti come sopra costituite, tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
1. Il Comune affida alla Ditta l'appalto per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Prata di Pordenone per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola
dell’obbligo per il periodo dal al termine dell’x.xx. 2020/2021 alle
condizioni previste dall’offerta formulata dalla Ditta, registrata al protocollo del
Comune al n. /201_.
Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE.
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del comune di Prata di Pordenone, compresi gli alunni portatori di handicap che non necessitano di particolare accompagnamento, con riferimento agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 (quattro anni scolastici), con facoltà di rinnovo per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (tre anni scolastici).
2. Il servizio comprende il tragitto di andata dalle fermate stabilite dal Comune alle singole scuole, nonché il tragitto di ritorno, secondo le norme previste dal presente contratto ed in conformità al calendario scolastico ed agli orari di lezione stabiliti dalle autorità scolastiche, che possono prevedere anche uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani.
3. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con mezzi e personale propri, a suo
rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso,
nessuno escluso.
4. Gli itinerari sono indicativamente quelli risultanti dall’allegato sub A) “Piano dei percorsi”.
5. A titolo puramente indicativo la percorrenza complessiva annua è determinata in circa 75.000 Km. effettuati con n. 3 autobus e per un’utenza indicativa di circa 350 unità.
Art. 3. PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI.
1. La Ditta, oltre ai trasporti previsti all’art. 2, dovrà garantire, su semplice richiesta del Comune o delle Scuole se espressamente delegate dal Comune stesso, i seguenti servizi supplementari di trasporto degli alunni per partecipare ad attività didattiche, che sono da considerarsi obbligatori e ricompresi nell’importo contrattuale:
a. compatibilmente con gli orari di utilizzo del trasporto scolastico, sia all’interno che all’esterno del territorio comunale, in numero illimitato;
b. in qualsiasi orario purché all’interno della stessa giornata ed entro una distanza di
Km stradali dalla scuola, in un numero massimo di per anno scolastico
(si intendono n. servizi di trasporto, ciascuno con l’utilizzo di un mezzo con
capienza minimo di 50 posti).
Art. 4. NORMATIVA APPLICABILE.
1. Al presente appalto si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, nonché quelle richiamate negli atti di gara e nel presente contratto.
2. La Ditta è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed il trasporto di viaggiatori su strada.
3. La Ditta è tenuta a rispettare, per le parti applicabili, i regolamenti del Comune in
materia, con particolare riferimento al regolamento comunale per il servizio di
trasporto scolastico, allegato sub B.
4. La Ditta deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 5. NUMERO UTENTI, PLESSI E GIORNI DI SERVIZIO.
1. I plessi scolastici interessati al servizio sono i seguenti:
a. Scuola Primaria “I.Nievo”, sita in xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 00;
b. Scuola Primaria “G. e X. Xxxxxxxx”, sita in xxx Xxx Xxxxxx, 0 – xxxx. Xxxxx xx Xxxxx;
c. Scuola Primaria “X. Xxxxx”, sita in xxx xxxxx Xxxxxx, 00 – fraz. Villanova;
d. Scuola Secondaria di I° grado “X.Xxxxxxxxx”, sita in xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 00;
e. Scuola dell’Infanzia “San Xxxxxxxx” sita in xxx Xxxx, 00.
2. Sulla scorta dei dati raccolti negli ultimi anni scolastici si stima un’utenza di circa
350 alunni, ripartita come indicato all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’appalto, allegato sub C) al presente contratto.
3. I dati sopra riportati hanno valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono in nessun modo alcun obbligo per il Comune.
Art. 6. DURATA DEL CONTRATTO.
1. Il contratto avrà decorrenza dal e la sua durata è fissata nel periodo
corrispondente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con i termini del calendario scolastico.
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alla naturale scadenza, per un ulteriore periodo di anni scolastici tre, corrispondente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. La facoltà del Comune di cui al comma 2 è discrezionale ed è subordinata al
rispetto della normativa vigente al momento del possibile rinnovo, nonché al corretto svolgimento del servizio nel corso del primo quadriennio.
4. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla prima scadenza o alla scadenza conseguente al rinnovo del contratto medesimo, in tutti i casi e per il periodo massimo consentiti dalla normativa vigente.
5. La Ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal presente contratto.
6. In particolare il Comune si riserva la facoltà di proroga per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non risultasse completata la procedura del nuovo affidamento.
Art. 7. IMPORTO DELL’APPALTO.
1. L’importo relativo ad ogni singola “giornata tipo”, così come definita dall’articolo
6 del Capitolato Speciale d’Appalto è fissato in € 000,00 ( ) al
netto dell’IVA.
2. Nelle giornate in cui nè la scuola primaria né quella secondaria di primo grado effettuano rientro pomeridiano, l’importo di cui al comma 1 viene ridotto all’80%.
3. Nelle giornate in cui risulta funzionante la sola Scuola Secondaria di primo grado
e vengono utilizzati n. 3 autobus per un solo tragitto di andata ed uno solo di ritorno, l’importo di cui al comma 1 viene ridotto al 30%.
4. Nelle giornate in cui risulta funzionante la sola Scuola dell’Infanzia e vengono utilizzati n. 2 autobus per un solo tragitto di andata ed uno solo di ritorno, l’importo di cui al comma 1 viene ridotto al 20%.
5. Le giornate presunte di servizio risultano complessivamente di circa n. 200, di cui circa n. 125 soggette a tariffa intera, n. 35 soggette a tariffa ridotta all’80%, n. 30
soggette a tariffa ridotta al 30%, e n. 10 soggette a tariffa ridotta al 20%.
6. L’applicazione dei prezzi sopraindicati nelle varie tipologie di servizio da prestare determina, in via presuntiva un importo complessivo per il quadriennio pari ad €
000.000,00 (
virgola
) oltre l’IVA.
Art. 8. LICENZA ED AUTORIZZAZIONI.
1. La Ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze previste dalla normativa vigente per l’espletamento di quanto richiesto dal presente contratto.
Art. 9. VARIABILITA’ DEL SERVIZIO.
1. Trattandosi di servizio a domanda individuale, il servizio è suscettibile di variazioni in relazione al numero degli alunni da trasportare, al numero complessivo dei chilometri ed alle singole tratte da percorrere con le rispettive fermate.
2. La percorrenza complessiva annua è determinata in circa 75.000 Km.; eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, entro il 15% del chilometraggio stimato, non comportano variazione del corrispettivo stabilito. In caso di superamento della soglia indicata si provvederà, d’accordo tra le parti, alla verifica del rapporto contrattuale limitatamente ai servizi interessati dalla intervenuta variazione, allo scopo di appurare la sussistenza di presupposti per procedere alla revisione del contratto.
3. Il Comune potrà disporre eventuali variazioni di percorso e di orari, in caso di eventi di carattere eccezionale e temporaneo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo chiusura al traffico di tratti stradali per lavori o altri motivi, scioperi del personale scolastico, chiusura plessi per elezioni.
4. La Ditta dovrà garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, che rendano indispensabile l’allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune.
Art. 10. PIANO DEI PERCORSI ED OBBLIGHI.
1. Il Comune predispone annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il “Piano dei percorsi” del servizio, che contiene i percorsi del trasporto con l’ubicazione delle fermate ed i relativi orari, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.
2. Per il primo anno scolastico, il piano dei percorsi corrisponde, indicativamente, all’Allegato sub A.
3. Il piano potrà essere modificato in corso d’anno scolastico, a discrezione del Comune.
4. La Ditta deve attenersi al rispetto del piano dei percorsi.
5. La Ditta è tenuta a fornire, se richiesto, il necessario supporto tecnico agli uffici comunali al fine della predisposizione del piano dei percorsi.
6. Al termine delle lezioni gli autobus devono essere presenti all’uscita dei plessi scolastici, compatibilmente con l’organizzazione del servizio.
7. Il Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico ed eventualmente nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l’elenco degli studenti aventi diritto al trasporto scolastico. La Ditta deve procedere a verifiche del possesso del titolo abilitativo degli utenti, periodicamente e comunque ogni qual volta il Comune lo richieda. È fatto divieto di trasportare persone non aventi titolo.
Art. 11. CALENDARIO DELLE PRESTAZIONI.
1. Il servizio oggetto dell’appalto deve considerarsi, ai sensi di legge, quale servizio pubblico, e quindi per nessuna ragione potrà essere abbandonato o sospeso.
2. Il calendario del servizio verrà stabilito dalle autorità scolastiche e potrà essere insindacabilmente variato dalle stesse senza che ciò costituisca il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo per la Ditta.
Art. 12. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.
1. Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari
possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, con contestuale obbligo di soluzioni alternative. I casi previsti sono i seguenti:
a. interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale scolastico.
In tal caso il Comune provvederà a darne preventiva comunicazione alla Ditta e potrà chiedere di sospendere in tutto o in parte il servizio. In caso di totale interruzione del servizio il corrispettivo giornaliero non verrà erogato; in caso di interruzione parziale il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto.
b. Interruzione temporanea del servizio per guasti ai mezzi.
In via straordinaria sono consentite interruzioni temporanee del servizio in caso di improvvisi guasti dei mezzi per cui non fosse possibile garantire il rispetto degli orari di servizio previsti.
Al verificarsi di tali evenienze la Ditta dovrà garantire un servizio sostitutivo con mezzi idonei, entro il termine di 30 minuti, e completare il tragitto, assicurando la costante sorveglianza degli alunni trasportati. La Ditta dovrà informare tempestivamente il Comune e la segreteria dell’Istituto Comprensivo e/o della Scuola dell’infanzia.
c. Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Ditta o del Comune, che gli stessi non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili.
In caso di totale interruzione del servizio il corrispettivo giornaliero non verrà
erogato; in caso di interruzione parziale il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto.
2. In caso di sciopero del proprio personale, la Ditta deve comunque garantire il servizio in oggetto.
Art. 13. SOSPENSIONE O RITARDO DEL SERVIZIO.
1. La Ditta non potrà in nessun caso sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale eccependo irregolarità di controprestazione, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.
2. In caso di sospensione o ritardo unilaterale, il Comune si riserva la facoltà di garantire il servizio in proprio o mediante altre imprese, addebitandone i relativi costi alla Ditta.
3. La sospensione o il ritardo per decisione unilaterale della Ditta costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora la Ditta non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida.
Art. 14. RIMESSA DEI VEICOLI.
1. La Ditta deve avere la piena disponibilità giuridica di una rimessa in grado di ospitare tutti i veicoli dedicati al servizio, per tutta la durata dell’appalto.
2. La rimessa deve essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia.
3. La Ditta stabilisce la propria rimessa in Comune di , in via
n. .
Art. 15. MEZZI.
1. Per l’espletamento del servizio è previsto l’utilizzo di almeno n. 3 mezzi aventi le seguenti caratteristiche:
a. n. 1 mezzo con almeno 60 posti a sedere, oltre conducente e accompagnatore, destinato principalmente al trasporto degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado per il tragitto individuato come “Autobus 3” nel piano dei percorsi;
b. n. 2 mezzi con almeno 49 posti a sedere, oltre conducente e accompagnatore, destinati principalmente al trasporto degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado per i tragitti individuati come “Autobus 1” e “Autobus 2” nel piano dei percorsi, nonché per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia con i tragitti individuati come “Autobus INF. 1” e “Autobus INF. 2” nel piano dei percorsi.
2. I mezzi di cui alla precedente lett. b), poiché destinati anche al trasporto di alunni della scuola dell’Infanzia, dovranno essere idonei al trasporto di tale tipologia di utenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, ed essere dotati di appositi predellini che ne facilitino la salita e discesa, nonché di ogni dispositivo di sicurezza previsto dalla normativa vigente.
3. I tubi di scarico dei mezzi non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri, inoltre l’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.
4. La Ditta dovrà inoltre avere a disposizione almeno un ulteriore mezzo di scorta con almeno 60 posti a sedere, oltre al conducente e accompagnatore, da utilizzare per sostituzioni in caso di guasti, dismissione o altre cause di forza maggiore, allo scopo di garantire la continuità e la regolarità del servizio nei termini previsti dal precedente articolo 12.
5. Il Comune si riserva di chiedere l’utilizzo di ulteriori due mezzi da 49 posti a
sedere, oltre conducente ed accompagnatore, per far fronte a particolari esigenze
che dovessero sorgere nel periodo di vigenza del contratto. I mezzi di cui trattasi dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli autorizzati. In tal caso verrà riconosciuto alla Ditta un corrispettivo calcolato in modo proporzionale al prezzo giornaliero offerto in sede di gara.
6. I mezzi impiegati devono avere tutte le caratteristiche previste della normativa vigente, per tutta la durata del contratto.
7. La data di prima immatricolazione (in Italia o all’estero) dei mezzi forniti deve essere successiva al 31.12.2011.
8. La Ditta è tenuta a mantenere per tutta la durata del contratto i mezzi in perfetto stato di efficienza, con tutte le garanzie di sicurezza e di idoneità previste dalla normativa vigente, ed in adeguate condizioni igieniche e di pulizia interna ed esterna.
9. La Ditta dovrà presentare al Comune, all’inizio di ogni anno scolastico, l’elenco dei mezzi che verranno impiegati nel servizio, allegando le copie delle carte di circolazione e delle polizze assicurative; detti mezzi dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati in sede di gara.
10. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, controlli per verificare l’effettivo rispetto di quanto offerto dalla Ditta in sede di gara.
Art. 16. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL COMUNE.
1. E’ facoltà del Comune effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni del presente contratto.
2. La Ditta è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dal Comune per l’effettuazione dei controlli. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:
- controllo della regolarità della documentazione che autorizza alla conduzione;
− verifica delle coperture assicurative e della regolarità dei collaudi periodici dei mezzi;
− controllo e ispezione dei mezzi per la verifica della loro manutenzione e pulizia;
− controllo del rispetto degli orari, dei percorsi e delle altre prescrizioni organizzative disposte dal presente contratto e da ulteriori disposizioni comunali;
− controllo sul rispetto dei limiti di velocità e della percorrenza chilometrica, tramite i cronotachigrafi installati sugli automezzi.
Art. 17. COMUNICAZIONI INERENTI IL SERVIZIO.
1. La Ditta è tenuta a fornire, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l’espletamento del servizio, quali sinistri, collisioni o quant’altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
2. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.
Art. 18. ORGANICO ADDETTI.
1. La Ditta deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. La Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro.
3. E’ a carico della Ditta ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti impiegati nell’espletamento del servizio.
Art. 19. NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE.
1. Il personale impegnato nel servizio dovrà avere un aspetto curato ed essere
provvisto di apposito cartellino di riconoscimento.
2. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida. La Ditta dovrà comunicare al Comune l’elenco nominativo dei conducenti nonché i rispettivi numeri di cellulare.
3. Il comportamento dei conducenti dovrà essere improntato alla massima diligenza e collaborazione, finalizzati a garantire una adeguata accoglienza e prevenzione di possibili infortuni. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti quei comportamenti attivi necessari a garantire la sicurezza degli utenti. Il rapporto con coloro che accompagnano gli utenti alla fermata e che li ricevono al ritorno dovrà essere improntato alla massima professionalità.
4. Il personale dovrà:
− usare particolare prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni dai mezzi;
− tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dell’utenza, evitando discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitto con l’utenza stessa;
− segnalare al proprio responsabile, che ne darà successiva comunicazione scritta al Comune, i nominativi degli utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici o comunque di qualsivoglia comportamento scorretto nei confronti degli altri utenti, dell’autista e dell’accompagnatore;
− impedire l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio;
− mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
− adottare tutti gli accorgimenti che limitino l’impatto ambientale provocato dai
mezzi;
− osservare scrupolosamente gli orari, le fermate determinate nel piano dei percorsi.
5. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale che, per comprovati motivi, sia ritenuto non idoneo al servizio; in tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.
6. La Ditta si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.
7. La Ditta è tenuta a ricollocare il personale, qualora interessato, che presta servizio alle dipendenze dell’attuale gestore del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dagli accordi nazionali di categoria vigenti.
Art. 20. RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
1. La Ditta deve individuare e comunicare al Comune, prima dell’avvio del servizio, il nominativo ed i recapiti telefonici del “Responsabile del servizio” e del sostituto di cui al comma 5.
2. Il Responsabile del servizio svolgerà funzioni di organizzazione, coordinamento e supervisione dell’attività svolta dal personale operante nel servizio e fungerà da referente per il Comune per qualsiasi necessità.
3. Il Responsabile del servizio dovrà avere provata esperienza in trasporto scolastico di dimensioni analoghe a quelle previste dal presente appalto.
4. Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile durante la fascia oraria coincidente con l’orario scolastico, fino al termine del servizio in tutte le scuole.
5. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio (ferie, malattie, etc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta da idoneo sostituto.
Art. 21. SICUREZZA SUL LAVORO.
1. La Ditta si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.
Art. 22. CONTRATTO DI LAVORO.
1. La Ditta deve applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro; tale obbligo permane anche dopo la scadenza di tali contratti, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
2. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
3. Eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale sono a carico della Ditta.
4. La Ditta dovrà essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni di disabili.
5. Su richiesta del Comune, la Ditta deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.
Art. 23. CODICE DI COMPORTAMENTO.
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del codice di comportamento del comune di Prata di Pordenone approvato con deliberazione giuntale n. 7 del 21.01.2014 allegato sub D) al presente atto, gli obblighi di condotta contenuti negli
atti stessi sono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori della Ditta.
2. La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto.
Art. 24. GARANZIA DEFINITIVA.
1. La Ditta ha costituito e presentato al Comune una garanzia definitiva mediante
polizza fideiussoria assicurativa n.
emessa in data
dalla
Compagnia di Assicurazioni “
” – Agenzia di
per l’importo di
€ , pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; contiene la dichiarazione dell'istituto garante di obbligarsi a versare al Comune, su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dal Comune, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito e di dichiarare valida la fideiussione fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
3. Tale cauzione va intesa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse
pagare qualora dovesse provvedere a diversa aggiudicazione in caso di risoluzione
del contratto per inadempienze della Ditta.
4. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro trenta giorni, pena la risoluzione del contratto.
7. La cauzione sarà svincolata ai sensi della normativa vigente.
Art. 25. STIPULA CONTRATTO E RIMBORSO ONERI.
1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, saranno a totale carico della Ditta.
2. La Ditta è tenuta a rimborsare al Comune l’importo delle spese dallo stesso sostenute per le pubblicazioni obbligatorie degli atti di gara, e per gli eventuali commissari di gara esterni al Comune, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di mancato versamento, il Comune ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, mediante ritenuta sui compensi dovuti; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione.
Art. 26. RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI.
1. La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile che penale, senza riserve od eccezioni, che ai sensi di legge le derivano dall’espletamento delle attività richieste dal presente contratto.
2. La Ditta, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 20/2016, ha stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile, n emessa in data
_____________, dalla Compagnia di assicurazioni __ _____ con un massimale
pari a € ( ) unico per danni a terzi
nell’espletamento del servizio sino al termine del contratto d’appalto, in cui è indicato che il Comune è da considerarsi “terzi” a tutti gli effetti.
3. L’assicurazione deve prevedere la copertura di qualsiasi danno agli utenti conseguente all’espletamento del servizio.
4. Copia della polizza assicurativa è stata trasmessa al Comune prima della stipula del contratto.
Art. 27. DOCUMENTO UNICO DIVALUTAZIONE DEI RISCHI.
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, “Misure interne di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze, come risulta dal Documento di Valutazione dei rischi da interferenze allegato sub E).
Art. 28. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
1. Il corrispettivo a favore della Ditta verrà liquidato con cadenza mensile posticipata, in base alle giornate di servizio effettivamente prestate, previa presentazione di regolare fattura.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse con le modalità previste dalla normativa vigente e dovranno contenere in particolare: il codice C.I.G., tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN) ed il codice ufficio UF42HA.
3. Le fatture saranno liquidate entro il termine di giorni dalla
data di registrazione al protocollo comunale.
4. Ai sensi della normativa vigente il corrispettivo sarà decurtato della ritenuta dello 0,50%; tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC.
5. Dal pagamento del corrispettivo sarà altresì detratto l’importo delle eventuali
penali applicate per inadempienza a carico della Ditta.
5. In caso di contestazioni sull’importo fatturato, i termini previsti per il pagamento verranno sospesi fino alla definizione della controversia.
6. Il servizio in oggetto si configura come prestazione soggetta ad IVA commerciale; verrà pertanto applicata nel tempo la relativa normativa vigente.
7. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla legge 136/2010.
Art. 29. REVISIONE DEI PREZZI.
1. Per i primi 24 mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere assoggettati ad alcuna revisione.
2. Successivamente la Ditta potrà richiedere la revisione dei prezzi, ai sensi di legge, sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (indice Foi che evidenzi la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello della revisione).
3. In caso di rinnovo l’adeguamento del prezzo potrà essere accordato a partire dal mese di settembre del secondo anno (2022).
Art. 30. SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.
1. L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di quanto indicato in sede di offerta.
Art. 31. CESSIONE DEL CONTRATTO.
1. Non è ammessa la cessione del contratto, a pena la nullità dello stesso, senza il consenso del Comune.
Art. 32. GESTIONE DELLE IRREGOLARITA’ E PENALI.
1. La Ditta, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello stesso e alle normative vigenti.
2. Nel caso non vi sia corrispondenza del servizio prestato a quanto richiesto dal presente contratto, il Comune provvederà all’applicazione delle seguenti penali, che hanno valore sanzionatorio e non risarcitorio, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso dei danni subiti:
a. € 500,00 per ogni mancata corrispondenza rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica, compreso l’utilizzo di mezzi difformi;
b. € 500,00 per ritardo non dovuto a causa di forza maggiore superiore a 10 minuti nell’arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche, o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi;
c. € 500,00 per mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), relativi al servizio sostitutivo;
d. € 500,00 per parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, o mancato rispetto delle fermate previste;
e. € 500,00 per mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 20 e 21;
f. € 500,00 mancata osservanza degli obblighi comportamentali del personale di cui all’articolo 20;
g. € 500,00 ogni qualvolta venga negato l’accesso agli incaricati del Comune ad eseguire i controlli di conformità al presente Capitolato;
h. € 2.000,00 giornalieri nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 11 del presente Capitolato; in tal caso la Ditta dovrà rimborsare l’eventuale somma pagata dal Comune per assicurare il servizio;
i. € 1.000,00 per inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza e igiene sul lavoro;
j. € 2.000,00 per mancata, irregolare o carente esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi;
k. da € 300,00 ad € 1.000,00 per altre irregolarità nell’espletamento del servizio rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, imputabili a responsabilità della Ditta.
3. La contestazione delle inadempienze verrà formulata dal Comune a mezzo PEC; la Ditta potrà produrre, sempre per iscritto, le proprie controdeduzioni entro
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà all’applicazione delle penali previste, anche mediante trattenute da quanto dovuto per il servizio.
4. Alle suddette penali vanno aggiunti gli eventuali rimborsi che il Comune è tenuto ad effettuare agli utenti per responsabilità della Ditta.
5. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate, nel caso in cui i danni provocati dalla Ditta risultino superiori.
Art. 33. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.
1. Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Pordenone. E’ escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 34. RECESSO DEL COMUNE.
1. Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.
2. Il Comune ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente
e senza preavviso, per giusta causa.
3. Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012.
Art. 35. RECESSO DELLA DITTA.
1. In caso di recesso dal contratto da parte della Ditta, non giustificato da cause di forza maggiore, il Comune quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune stesso.
2. In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.
Art. 36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTTO.
1. L’inadempimento da parte della Ditta degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del
C.C. qualora il Comune dichiari alla Ditta di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nel corso della procedura di gara;
b. il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, anche successivamente alla stipula del contratto;
c. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
d. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
e. reiterato utilizzo di mezzi non corrispondenti a quanto indicato in sede di gara;
f. reiterate interruzioni o sospensioni o ritardi del servizio, non dipendente da cause
di forza maggiore;
g. reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali, oggetto di applicazioni di penali;
h. violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune approvato con deliberazione giuntale n. 7 del 21.01.2014;
i. venir meno della validità e/o efficacia della polizza assicurativa di cui all’art. 26;
j. venir meno della validità e/o efficacia e/o mancata integrazione della garanzia di cui all’art. 24.
3. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante PEC.
4. In caso di risoluzione del contratto la Ditta si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi allo svolgimento dei servizio.
5. E’ salva la facoltà del Comune di affidare la continuazione del servizio ad altre ditte, anche mediante la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo alla Ditta, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore del Comune.
Art. 37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
1. Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa la Ditta quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; la Ditta accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni
normative, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.
2. In particolare la Ditta si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso.
Art. 38. DOMICILIO LEGALE DEI CONTRAENTI.
1. Il Comune ha domicilio presso la propria sede legale sita in xxx Xxxx x. 00, x Xxxxx xx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx).
2. La Ditta elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la residenza municipale.
Art. 39. PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO.
1. La ditta si impegna ad applicare le proposte migliorative indicate nell’offerta
presentata in sede di gara registrata al protocollo del Comune al n. .
Art. 40. ALLEGATI.
1. Xxxxx parte integrante al presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- All. sub A: Piano dei percorsi;
- All. sub B: regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico;
- All. sub C: Capitolato speciale d’appalto;
- All. sub D: codice di comportamento del comune di Prata di Pordenone;
- All. sub E: Documento di Valutazione dei rischi da interferenze;
- All. sub F: offerta presentata dalla Ditta in sede di gara, registrata al protocollo del
Comune al n. del ;
Art. 41. IMPOSTA DI REGISTRO.
1. Agli effetti dell'imposta di registro le parti contraenti, come sopra individuate,
chiedono l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell’art. 40 del T.U. sull'imposta di registro approvato con DPR 26.04.1986, n. 131.-
************************************************************************************************** E richiesto io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video,
dandone lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013 .
IL COMUNE DI PRATA DI PN LA DITTA
Il Responsabile Incaricato di P.O. Il Legale Rappresentante
dott. sig.
In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE