RELAZIONE SULL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER LA COOPERAZIONE PER AGEVOLARE L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FATCA, FIRMATO A SAN MARINO IL 28 OTTOBRE 2015
RELAZIONE SULL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER LA COOPERAZIONE PER AGEVOLARE L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FATCA, FIRMATO A SAN MARINO IL 28 OTTOBRE 2015
Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,
ho il piacere di presentare Loro per la presa d’atto l’Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione per agevolare l’applicazione della normativa FATCA, firmato a San Marino il 28 ottobre 2015.
Il momento storico attuale ha visto un cambio epocale di atteggiamento da parte degli Stati in relazione alle politiche che, da esclusivamente nazionali, stanno gradualmente passando a un livello di coordinamento internazionale basato sulla cooperazione. A determinare questo passaggio è stato il G20 del 2010 che ha assunto decisioni in merito alla dispersione e perdita di risorse da parte delle amministrazioni fiscali nazionali verso paesi off-shore per effetto di comportamenti illeciti dei propri contribuenti e per combattere il finanziamento del terrorismo internazionale. Dalle decisioni assunte da quel G20 sono scaturiti due effetti cruciali che hanno determinato il cambio di direzione nelle relazioni internazionali:
1. L’introduzione dell’obbligatorietà alla sottoscrizione dei accordi bilaterali TIEA e DTA soprattutto con i “relevant partner” (12 accordi minimi per entrare nella white list);
2. Il processo di valutazione di implementazione degli Standard sulla trasparenza fiscale in ambito Peer Review Group dell’OCSE per tutte le giurisdizioni.
Quanto appena descritto ha comportato una forte accelerazione per quanto riguarda la cooperazione fiscale internazionale e la volontà-esigenza delle giurisdizioni di adottare strumenti multilaterali che prevedano varie forme di scambio di informazioni e per diverse categorie di imposte. Si è passati quindi da rapporti bilaterali ad una piattaforma multilaterale.
Da questo momento è iniziato a livello OCSE il percorso volto alla implementazione dello scambio automatico delle informazioni, con il rilancio della Convenzione sulla Cooperazione fiscale in materia fiscale del 1988 che all’articolo 6 fornisce la base giuridica per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie, alla base dell’Accordo fra le Autorità Competenti presentato a Berlino nell’ottobre 2014 e sottoscritto da San Marino. A livello UE si è proceduto con le modifiche alla direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio al fine di
recepire lo scambio automatico secondo il Common reporting standard elaborato in sede OCSE, il quale ricalca lo standard FATCA.
Gli Stati Uniti, infatti, sono stati gli “stimolatori” e precursori di questo percorso, avendo deciso di non attendere la piattaforma multilaterale e di anticipare lo scambio automatico delle informazioni finanziarie verso la propria giurisdizione in via autonoma attraverso il Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA – che è contenuto nel HIRE Act del 2010 e trova attuazione attraverso le Final Regulations emanate dall’Autorità fiscale statunitense il 17 gennaio 2013.
L’entrata in vigore è avvenuta il 1° Luglio 2014. Tale provvedimento è stato adottato dagli Stati Uniti per combattere il fenomeno dell’evasione fiscale. (A tal proposito gli USA prevedono che la dichiarazione ai fini fiscali debba avvenire in base alla cittadinanza e non in base alla residenza).
Il FATCA nasce pertanto in linea di principio come “contratto privato diretto” (c.d. FFI Agreement) fra un singolo intermediario finanziario estero (FFI) e l’Internal Revenue Service (IRS) che è sostanzialmente l’agenzia delle entrate del governo federale degli Stati Uniti. Tuttavia, gli USA hanno previsto anche la possibilità di stipulare degli accordi intergovernativi (c.d. IGA Model 1 e Model 2) in sostituzione o a integrazione dell’accordo privato.
Il FATCA comporta lo scambio di informazioni periodiche da parte degli intermediari finanziari all’IRS delle posizioni finanziarie (i.e. saldo conto, interessi percepiti, ecc.) dei cittadini americani ovunque essi risiedano. Un intermediario finanziario estero è portato a stipulare il FATCA perché se non lo facesse le componenti reddituali derivanti da contratti finanziari americani sarebbero assoggettate al 30% di ritenuta alla fonte a partire dal 1° Luglio 2014, con ricadute anche sulle componenti di capitale nel 2017.
San Marino ha negoziato l’Accordo intergovernativo (IGA) Modello 2, ossia il modello di accordo con il quale la giurisdizione partner acconsente a tutti gli FFIs (istituzioni finanziarie straniere), situati nella propria giurisdizione (SM), di comunicare le informazioni specificate sui conti dei cittadini americani direttamente all'IRS, considerando comunque che gli FFIs devono identificare i conti dei cittadini americani ai sensi del regolamento sulla due diligence (adeguata verifica) contenuto nell'allegato 1 dell’IGA.
In particolare gli FFIs comunicano le informazioni sui conti dei cittadini americani all'IRS, fornendo alla stessa anche le informazioni aggregate dei titolari di conti pre-esistenti che non autorizzano la comunicazione delle loro informazioni; sulla base di queste informazioni l'IRS può fare una "richiesta di gruppo" alla giurisdizione partner per ottenere delle informazioni più specifiche.
La negoziazione del Modello II è stata dettata dal fatto che il modello I è riservato ai paesi che hanno già in essere un DTA e/o TIEA con gli USA, condizione attualmente estranea a San Marino, con la riserva, tuttavia, di poterlo trasformare in modello I, quando le condizioni delle relazioni tra i due Stati lo permetteranno.
Se da un lato la scelta di firmare un accordo intergovernativo risponde alla volontà di accompagnare almeno parzialmente le istituzioni finanziarie sammarinesi nella loro relazione diretta con IRS, ossia di alleggerirne l’impatto burocratico, procedurale ed economico, dall’altro assume un significato politico, affermando la volontà del Governo sammarinese di relazionarsi con gli Stati Uniti su un tema così importante e sensibile. Ciò emerge dall’atteggiamento proattivo tenuto da San Marino nel corso di tutta la negoziazione.
Negli ultimi due anni, infatti, le relazioni fra San Marino e gli Stati Uniti d’America, sono state particolarmente intense ed hanno favorito un più profondo livello di conoscenza delle reciproche realtà, necessità e vedute. I nostri funzionari si sono regolarmente confrontati con le autorità americane al fine di dare attuazione all’Accordo nel modo più corretto e conforme possibile. Al contempo San Marino ha anche lavorato per attivare ulteriori percorsi finalizzati a nuovi importanti accordi fra i due Paesi per una più completa regolamentazione delle relazioni e delle posizioni dei cittadini con interessi nelle due giurisdizioni: San Marino e Stati Uniti d’America.
Struttura dell’Accordo FATCA
L’Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione per agevolare l’applicazione della normativa FATCA, è composto da 11 articoli, due allegati e un protocollo d’intesa.
In particolare:
L’articolo 1 “Definizioni” elenca le definizioni che si troveranno nel testo, fra cui Autorità competenti, Istituzione Finanziaria, Istituzione Finanziaria sammarinese, Istituzione Finanziaria sammarinese Tenuta alla Comunicazione, nuovo conto e conto statunitense e conto finanziario.
L’articolo 2 “Comunicazione e Scambio di informazioni” specifica le informazioni e le modalità che devono essere inviate annualmente all’Internal Revenue Service (IRS), l’Agenzia delle Entrate statunitense, prevedendo per l’IRS la possibilità di inoltrare richieste di informazioni di gruppo, mentre l’articolo 3 “Applicazione del FATCA alle istituzioni
finanziarie sammarinesi”, contiene, come si evince dal titolo stesso, le disposizioni volte all’applicazione della normativa FATCA agli istituti di San Marino.
L’articolo 4 “Verifica ed applicazione” contempla ad esempio i casi di errore.
L’Articolo 5, come enuncia il titolo stesso, sancisce l’ “Impegno reciproco a continuare a intensificare l'efficacia delle informazioni Scambio e trasparenza”. L’Articolo 6, “Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA alle giurisdizioni partner”. L’Articolo 7, “Procedura di reciproco accordo”, stabilisce che laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti in merito all’attuazione, l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si impegnino a risolvere la questione mediante reciproco accordo, prevedendo per le stesse anche la possibilità di comunicare direttamente. L’Articolo 8, “Riservatezza”, disciplina la riservatezza delle informazioni ottenute e dispone che queste siano comunicate soltanto alle persone o autorità indicate e nei casi specificati, mentre l’Articolo 9, “Consultazione ed emendamenti”, prevede che qualora sorgano difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione del presente Accordo, ciascuna Parte, possa richiedere una consultazione per sviluppare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo.
L’Articolo 10 “Allegati” stabilisce che gli allegati all’Accordo costituiscono parte integrante dello stesso.
L’entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia, definiti all’Articolo 11, completano l’accordo.
Il Protocollo di intesa, proposto da San Marino, chiarisce che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino soddisfa la definizione del termine “Banca Centrale”.
L’accordo, come sopra indicato, è completato da due allegati:
L’allegato I, che disciplina gli “Obblighi di adeguata verifica per l’identificazione e la comunicazione di conti e la comunicazione di conti statunitensi e di pagamenti a talune istituzioni finanziarie non partecipanti”.
L’allegato II, che identifica le Entità considerate beneficiario effettivo esente o istituzione finanziaria estera (FFI) considerata adempiente, a seconda dei casi, e i conti esclusi dalla definizione di conti finanziari. Tale elenco, che può subire variazioni nel tempo, comprende: beneficiari effettivi esenti diversi dai fondi, fondi che si qualificano come beneficiari effettivi esenti, istituzioni finanziarie di portata piccola o limitata che si qualificano come FFI considerate adempienti, entità di investimento che si qualificano come FFI considerate
adempienti e altre regole speciali, xxxxx esclusi dai conti finanziari, definizioni e altre regole speciali. Ciascuno dei punti elencati presenta delle categorie specifiche.
Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,
ho l’onore, quindi, di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione per agevolare l’applicazione della normativa FATCA, firmato a San Marino il 28 ottobre 2015, riguardo al quale il Congresso di Stato ha autorizzato l’avvio dell’iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 17 del 23 giugno 2015.