CITTA’ DI MONTERONI DI LECCE
CITTA’ DI MONTERONI DI LECCE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
CAPO I
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
DISPOSIZIONI GENERALI
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.
L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto Comunale e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, economico e di impegno civile.
Art. 1
ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
Ai fini dell’individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza e tematiche, oltre allo scopo di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell’associazionismo locale, è istituito un apposito Albo Comunale.
Al predetto Albo possono essere iscritte le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Monteroni di Lecce che perseguono finalità culturali, sociali, sportive, ricreative, di promozione del territorio (quali a titolo esemplificativo le pro-loco, le associazioni dilettantistiche, di beneficenza ecc.)
Ogni Associazione che possieda le caratteristiche di cui ai precedenti commi può chiedere di essere iscritta nell’albo comunale presentando domanda al Comune di Monteroni di Lecce e allegando i seguenti documenti:
- Statuto e atto costitutivo;
- Elenco degli organi sociali e loro poteri;
- Copia del bilancio relativo all’anno precedente all’iscrizione;
- Dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell’autocertificazione, che l’Associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della L. 2 maggio 1974 n.115, integrato dall’art 4 della L. 18 novembre 1989 n. 659;
- Breve relazione sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che intende programmare, promuovere e realizzare in futuro;
- Impegno, reso dal legale rappresentante, a utilizzare tutti i contributi che verranno eventualmente concessi dal Comune di Monteroni di Lecce per il perseguimento delle attività sociali e, in particolare, per il tipo di iniziativa per la quale verrà richiesto lo specifico contributo e la sua ricaduta sul territorio;
L’elenco delle associazioni è predisposto e tenuto aggiornato dal V° Settore servizi alla persona del Comune di Monteroni di Lecce che ne cura gli aggiornamenti. Le associazioni iscritte sono tenute a inviare all’Amministrazione, con la massima tempestività, copia dei bilanci annuali nonché a comunicare e documentare tutte le eventuali modificazioni che dovessero essere apportate allo Statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche e ruolo degli organi sociali.
Qualora l’Associazione perda i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo la sua cancellazione viene disposta con Determinazione del Responsabile del V° Settore.
Il mancato svolgimento di attività nell’ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall’albo. In ogni momento il Responsabile del V° Settore, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all’Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per ricevere dal Comune informazione sull’attività comunale relativa ai settori nei quali opera l’associazionismo e alle comunicazioni riguardanti gli incontri con l’Amministrazione Comunale sulla programmazione annua delle attività riguardanti l’associazionismo e la condivisione delle linee di intervento sullo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato sociale e per ricevere contributi e vantaggi economici.
L’Amministrazione può stipulare accordi, convenzioni o intese, comunque denominate, inerenti l’erogazione stabile di contributi a fronte di attività continuative o iniziative non occasionali, solo con le Associazioni iscritte all’Albo Comunale.
L'iscrizione all’Albo è presupposto necessario per la costituzione di rapporti di collaborazione improntati a criteri di trasparenza e partecipazione tra i Soggetti Privati e l'Xxx.xx Comunale.
Ai fini dell’erogazione di contributi e vantaggi economici e concessione del patrocinio, lo Statuto e/o l'atto costitutivo dell'Associazione o i regolamenti degli enti e delle istituzioni debbono prevedere:
a. che la nomina degli organi di rappresentanza esterna, di gestione e di controllo sia rimessa all'assemblea degli aderenti che approva il bilancio ed il rendiconto;
b. che l'esclusione di un aderente sia deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo o altro organo equipollente, soltanto per gravi motivi;
c. che in caso di scioglimento, tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione con finalità similari o comunque di pubblico interesse;
d. le modalità di ammissione di nuovi soci ed aderenti;
e. promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini.
CAPO II
REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO
Art. 2 FINALITA’
Il Comune di Monteroni di Lecce, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale. I benefici concessi dal Comune sono finalizzati alla promozione e allo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo e al progresso civile della comunità, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.
Gli interventi del Comune possono essere rivolti al sostegno di iniziative di cui sia riconosciuto il valore pubblico o al sostegno della attività complessiva dell’ente o associazione e consistono in contributi economici o in benefici e agevolazioni di varia natura quali la messa a disposizione gratuita o a condizioni agevolate di strutture e/o beni di proprietà comunale o la pubblicizzazione delle iniziative.
L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione per la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi e vantaggi economici da parte del Comune. Di tanto occorre dare conto nei singoli provvedimenti che dovranno contenere esplicito richiamo alle disposizioni regolamentari che agli stessi si riferiscono.
I contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio non possono essere concessi per attività con fini di lucro, per manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell’attività dell’Amministrazione Comunale, o che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza monteronese.
Art. 3
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
L'Amministrazione Comunale, può concedere le seguenti agevolazioni, sotto specificate:
patrocinio, vantaggio economico, contributo.
I termini "contributo" e "vantaggio economico" di cui al presente Regolamento, definiscono qualsiasi erogazione disposta dal Comune, nei limiti delle proprie risorse, sotto forma di concorso finanziario e partecipazione alla spesa ovvero concessione di utilizzo di beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, di cui all’art. 12 della L. 241/90 e s.m.i..
a. PATROCINIO: Consiste nell’adesione simbolica del Comune di Monteroni di Lecce ad una iniziativa, attività o progetto, promossi da soggetti pubblici o privati, di particolare rilevanza per la città e per il suo territorio, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite.
Il patrocinio è, di norma, gratuito.
Il patrocinio può prevedere talvolta l’esenzione o riduzione di tariffe per l’occupazione di suolo pubblico o per le pubbliche affissioni.
b. VANTAGGIO ECONOMICO: consiste nella fruizione occasionale e temporanea, in uso gratuito o a canone agevolato, di beni mobili e immobili di proprietà, ovvero nella disponibilità del Comune, nonché nella esenzione o riduzione di tributi per le pubbliche affissioni o per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, anche sotto forma di coorganizzazione, diversa dalla erogazione di denaro, funzionale allo svolgimento dell’iniziativa;
c. CONTRIBUTO: Consiste nell’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti, rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività, in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione.
Il contributo ordinario è il sostegno finanziario riconosciuto a soggetti pubblici e privati, erogato a sostegno delle attività previste dagli statuti dei soggetti richiedenti, che abbiano stipulato una convenzione con l’Amministrazione, regolante i rapporti tra le parti. Nella convenzione può essere disciplinato il riconoscimento in favore del richiedente, anche del beneficio del “vantaggio economico”.
Art. 4
CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono ricevere i contributi ed i vantaggi di cui al presente regolamento Enti o Associazioni operanti nel territorio del Comune che in ragione della loro attività pongono in essere iniziative coerenti col proprio Statuto o Atto costitutivo, idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo o ambientale della comunità locale, in un’ottica di sussidiarietà.
L’Amministrazione Comunale può concedere i contributi a copertura degli oneri relativi a tutte le spese, ivi comprese le spese generali, e coerenti con i programmi presentati.
I contributi non potranno superare una percentuale del 50% della spesa ritenuta ammissibile, compresi eventuali altri contributi di enti pubblici e risultante dalla documentazione prodotta.
Il contributo potrà coprire una percentuale sino al 70% per piani economici non superiori a €. 1.000,00 e una percentuale sino al 100% per piani economici non superiori ad €. 400,00.
Per la liquidazione ed erogazione dei contributi, si rinvia alla disciplina contenuta nell’art.11. I requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal precedente articolo, sono i seguenti.
- avere sede legale o operare nel Comune di Monteroni di Lecce con iniziative rivolte alla Comunità di Monteroni di Lecce;
- avere soci residenti nel Comune di Monteroni di Lecce;
- carattere innovativo delle proposte e/o finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni e culture locali;
- capacità di reperire forme di autofinanziamento nella realizzazione delle iniziative;
- privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani, dei portatori di disabilità che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
- dimostrazione di affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell’utilizzo di beni pubblici in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l’Amministrazione
Comunale.
Art. 5 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alle agevolazioni previste dall’art.3
a. le associazioni, anche non riconosciute iscritte nel Registro delle Associazioni del Comune di Monteroni;
b. le Organizzazioni di volontariato;
c. le Associazioni di volontariato iscritte negli elenchi di cui all’art.6 della legge 11/08/1991 n.266;
d. le associazioni ed enti di promozione sociale;
e. le cooperative sociali;
f. le fondazioni;
g. le pro loco;
h. le istituzioni pubbliche e private legalmente costituite;
i. gli enti pubblici e privati;
j. i comitati riconosciuti;
k. altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità Comunale.
Art. 6
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dal materiale pubblicitario che le attività o i progetti vengono attuate con il supporto del Comune.
La concessione di contributi di cui al presente Regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.
Qualora al soggetto richiedente siano assegnati degli spazi aperti o chiusi, la manutenzione ordinaria e la pulizia sono a cura degli assegnatari.
Sono inoltre a carico degli assegnatari le pulizie relative agli spazi comuni, nell’ambito di accordi tra gli assegnatari stessi; i predetti assegnatari dovranno individuare un referente responsabile; il Servizio comunale competente impartirà disposizioni e direttive per un corretto utilizzo degli spazi assegnati.
Art. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione della domanda di contributo e/o vantaggio economico per attività o per singole iniziative, redatta secondo lo schema predisposto dal Comune e pubblicato sul sito istituzionale, è fissato, salvo diversa indicazione della Amministrazione Comunale, in trenta giorni antecedenti la data presunta della iniziativa.
La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.
Art. 8 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Il Comune individua annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione le risorse finanziarie da destinare per la concessione di contributi economici e dei benefici, di cui al presente regolamento, ad enti ed associazioni.
Nella domanda devono essere indicate:
- denominazione della società, Ente, Comitato, Associazione, e dati identificativi della stessa: codice fiscale, partita IVA, ovvero codice fiscale del legale rappresentante se l’Associazione ne risultasse sprovvista; indicazione della sede sociale; recapito telefonico o eventuali altri recapiti; scopo sociale e indicazione dei poteri rappresentativi del soggetto firmatario della domanda;
- breve relazione sul tipo di interventi che si intendono promuovere.
L’Amministrazione predispone a tale scopo un modello per la compilazione della domanda disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune;
Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti, a pena di esclusione ed archiviazione della domanda:
a. copia di un documento di identità del legale rappresentante;
b. copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo, se non già depositato;
c. dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell’autocertificazione, con la quale si attesti che l’ente richiedente non costituisce articolazione politico - organizzativa di partiti politici in conformità di quanto previsto dall’art 7 della L. 2.5.1974 n. 115 e successive integrazioni;
d. copia del bilancio relativo all’anno precedente a quello della richiesta;
e. impegno da parte del soggetto firmatario, in qualità di rappresentante legale dell’ente ad utilizzare l’eventuale beneficio concesso esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali e, in particolare, per finanziare lo specifico intervento indicato nella relazione.
La domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi non sono necessari qualora l’erogazione del contributo da parte del Comune sia previsto da apposita convenzione sottoscritta con il beneficiario.
La presentazione, della sola documentazione di cui al comma precedente non è necessaria:
x. Xxx le domande di contributo avanzate dai soggetti che risultino iscritti nell’elenco delle associazioni di cui al Capo I del presente Regolamento;
b. Per la concessione di contributi necessari a finanziare iniziative intraprese da istituzioni pubbliche, associazioni non governative e in genere da organismi accreditati a livello nazionale o internazionale che operino in ambito sociale, culturale o di cooperazione allo sviluppo;
c. Per finanziare interventi a sostegno delle emergenze umanitarie;
d. Per le domande di contributo avanzate da altri enti pubblici.
Art. 9 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Il Responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda.
Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 8 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l’integrazione della
documentazione non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.
Art. 10
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI
I contributi in denaro sono concessi, - nei limiti degli stanziamenti di bilancio -, nella misura disciplinata dall’art. 4 del presente Regolamento, commisurata ai costi effettivi e corredati da idonea documentazione fiscale, desumibili dal bilancio complessivo dell’iniziativa per la quale è stata effettuata la richiesta.
La liquidazione del contributo avviene dopo la realizzazione dell’iniziativa e su presentazione della rendicontazione corredata da idonei documenti fiscalmente validi di cui al successivo art.11.
Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l’impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.
Non possono essere concessi benefici economici per manifestazioni, attività o progetti già realizzati al momento della presentazione della domanda.
Art. 11 RENDICONTAZIONE
A conclusione dell’attività per la quale è stato richiesto e concesso il contributo o l’erogazione dei servizi e, comunque, non oltre i 90 gg successivi a quello in cui si è svolta l’iniziativa riconosciuta finanziabile, i soggetti destinatari, pena la revoca dello stesso, sono tenuti a presentare all’Amministrazione una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva delle attività effettivamente svolte, corredata da apposito rendiconto delle spese sostenute, con allegata tutta la idonea documentazione fiscale (fatture, scontrini fiscali con espressa indicazione dei beni acquistati, dichiarazioni di prestazioni occasionali ecc.).
Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
La mancata presentazione del rendiconto ovvero della relazione di cui comma 1, così come la mancata restituzione delle somme concesse a fronte di manifestazioni non svolte, comportano l’esclusione dell’interessato dalla concessione di qualsiasi beneficio per il successivo anno, salvo il diritto dell’amministrazione di agire in via coattiva per il recupero della somma erogata.
Art.12 PATROCINIO COMUNALE
Il patrocinio è il riconoscimento del Comune della rilevanza sociale, morale, culturale, educativa, ambientale ed economica, di iniziative proposte da soggetti pubblici e privati.
Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco pro tempore, e devono illustrare le iniziative e la loro finalità, i contenuti e le modalità di svolgimento.
Il patrocinio è, di norma, gratuito, non comporta contributi finanziari, e viene concesso direttamente dal Sindaco pro – tempore, previa relazione del Responsabile del settore sul rispetto del presente regolamento.
La concessione del patrocinio può comportare la riduzione della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa nelle misure stabilite dalla legge (art. 20 del D.Lgs. 507/1993), se tali materiali promozionali non recano sponsorizzazioni o pubblicità, ovvero la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell’utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale.
Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e in nessun caso può essere accordato in maniera permanente.
Il diniego del patrocinio deve essere motivato e comunicato ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.
Le iniziative patrocinate sono svolte con l'indicazione: “con il patrocinio del Comune di Monteroni di Lecce”.
La procedura di concessione del patrocinio è autonoma rispetto all’erogazione di benefici economici, che possono in ogni caso essere concessi.
Il patrocinio è subordinato all’acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
È fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.
Art. 13 DOMANDA DI PATROCINIO
La domanda per la concessione del patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 10 giorni e contenere le seguenti indicazioni:
a. estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, Associazione o comitato, se non già presentati;
b. generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della Associazione, se non già presentati;
c. relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.
Art. 14
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PATROCINIO
Il Responsabile dell’istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede, con particolare riferimento alla presenza di autorizzazioni, licenze e/o concessioni necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa, a richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.
Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.
CAPO III
Art. 15 SETTORI DI INTERVENTO
Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei seguenti settori d'intervento:
• Attività culturali, scientifiche e artistiche
• Attività educative
• Tutela ambientale
• Attività socio-assistenziali e umanitarie
• Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
• Attività ricreative e sportive
• Turismo e sviluppo economico
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 RESPONSABILITA'
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, vantaggi economici o patrocinio.
Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all’uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare dei beni concessi.
Art. 17
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
La concessione del contributo e/o del vantaggio economico è vincolata all’impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.
Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.
Art. 18
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
Il compente Settore terrà un apposito registro contenente l'elenco delle Associazioni che hanno richiesto ed ottenuto contributi, l'indicazione delle somme corrisposte e delle altre agevolazioni eventualmente concesse.
Tale elenco viene aggiornato annualmente.
Il Registro dei beneficiari e l’entità dei contributi concessi sono resi pubblici con l’inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d’atto.
Art. 19 CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.
Qualora il Patrocinio, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l’Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
ART. 20
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE
Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.
Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e promossa la più ampia conoscenza mettendo a disposizione copia dello stesso a favore del pubblico tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Art. 21 ESCLUSIONI
Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:
a. le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
b. i contributi scolastici erogati alle scuole statali e paritarie con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto allo studio, nonché eventuali altre disposizioni legislative in materia;
c. i contributi e vantaggi economici di carattere socio-assistenziale a persone fisiche che restano disciplinati dagli specifici regolamenti di settore;
d. i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
e. i trasferimenti finanziari e le eventuali agevolazioni a favore di soggetti terzi nell’ambito di convenzioni per iniziative organizzate congiuntamente con l’Amministrazione;
f. i trasferimenti finanziari per l’esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a qualsiasi titolo a soggetti terzi.
Art. 22
NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
Con il presente Regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.
Art. 23 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.