CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA (legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 5 comma 1) Esente da bollo ai sensi dell’art 66 del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331
FAC SIMILE DI
CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA
(legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 5 comma 1)
Esente da bollo ai sensi dell’art 66 del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331
La Coop. …………., con sede in Milano, Via ………, cod. fisc. e p. IVA ………., rappresentata dal Sig.
……………., nato a ………. (MI) il ……, C.F. , domiciliato per la carica presso la sede sociale della
Cooperativa in Milano, Via , denominata anche Parte Locatrice
E
il/la sig./sig.ra ……………………(C.F.: ……………………..), nata/o a ……………… (…), il …./…./…., residente a
………….. (...) in VIA ………………, in qualità di conduttore
SI CONVIENE E STIPULA QUANDO SEGUE
Oggetto del presente contratto è la locazione da parte della Coop. di un posto letto in camera
doppia/doppia uso singola all’interno dello spazio cohousing A …. presso l’immobile situato a Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx 00, piano 1, nell’ alloggio composto da: 7 camere, soggiorno + cucina, 5 bagni, disimpegno e balconi, codice catastale F205, foglio ….., particella …., subalterno ….. , R.C. € …….
categoria …..
Al conduttore è attribuito l’uso esclusivo del posto letto in camera doppia/doppia uso singola indicato, del bagno annesso in uso esclusivo/condiviso e l’utilizzo condiviso degli spazi comuni quali soggiorno, cucina (compresi gli elettrodomestici e suppellettili) e parti comuni.
1 - DURATA
Il contratto è stipulato per la durata di mesi 18, avrà inizio con decorrenza dal e scadenza
il …….............
La durata minima e inderogabile è di sei mesi. A partire dal settimo mese il conduttore ha la facoltà di abbreviare la durata del soggiorno e potrà dare disdetta anticipata dandone comunicazione scritta con raccomandata a/r con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto all’effettivo rilascio.
Il contratto si intenderà comunque vigente fino alla fine del mese in corso al rilascio dell’alloggio. Alla scadenza del contratto l’inquilino dovrà lasciare la camera singola/doppia libera da persone e cose. Non è previsto il rinnovo automatico del contratto.
Le parti concordano, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 c. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici e finanze del 30/12/2002 e dell’accordo territoriale di Milano del 5 marzo 2019 che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore, espressamente, ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i 18 mesi, (indicare le motivazioni del soggiorno- studio o lavoro).
2 - CANONE E CAUZIONE
Il canone totale del presente contratto è stabilito in:
a) € ………,00 (Euro ) oltre iva per il posto letto in camera doppia/doppia uso singola
con bagno esclusivo/in condivisione all’interno del locale (vedi tabella riepilogativa contenuta nel testo dell’Avviso);
Oltre al canone di locazione è richiesto, quali oneri accessori, utenze e servizi un importo complessivo pari a € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta), salvo conguaglio.
Gli importi di cui sopra dovranno essere versati in rate trimestrali anticipate entro il primo giorno di ogni trimestre. E’ concessa la facoltà di pagare mensilmente. Il primo mese andrà corrisposto alla firma del contratto e comunque prima dell’ingresso nell’alloggio.
Negli oneri accessori di cui sopra sono compresi i seguenti servizi ordinari: servizio di portierato secondo gli orari e Regolamento affissi nella bacheca condominiale; servizio di building management per le manutenzioni ordinarie; servizio di Wi-Fi; servizio di pulizia settimanale degli spazi comuni al cohousing e di ripristino finale di cui al seguente art. 6, l’utilizzo delle sale e dei servizi comuni condominiali ordinari.
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di € ………….,00 (Euro /00) pari a due mensilità del canone a titolo di deposito
cauzionale, che sarà restituito entro 30 giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Il sopralluogo nell’alloggio da parte di un referente incaricato dal locatore dovrà avvenire in contradditorio con il conduttore e, nel caso si rendessero necessari dei lavori di ripristino, la somma necessaria al completamento delle opere verrà decurtata dal deposito cauzionale dietro presentazione dei preventivi di spesa.
3 – AGGIORNAMENTO ISTAT
Il canone così come contrattualmente stabilito sarà annualmente aggiornato, automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta, con la variazione, accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei dodici mesi precedenti nella misura del 100%.
4 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE
E’ fatto divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’immobile, pena la risoluzione del contratto. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione da parte del conduttore.
5 – MOROSITA’
Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quanto altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, legge 27/7/1978 n. 392.
6 - ONERI A CARICO DELL’INQUILINO
• Le spese di registrazione del contratto nella misura del 50% dell’imposta di registro;
• Una spesa a fortait di €50,00 (Euro cinquanta) per le opere di pulizia e ripristino finale, da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
7 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA COSA LOCATA
L’inquilino dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi e contestuale
firma del verbale, costituendosi da quel momento custode della stessa. L’inquilino si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. E’ in ogni caso vietato all’inquilino compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti.
L’inquilino non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. L’inquilino esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti dal locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Le migliorie e le addizioni eseguite dal conduttore restano acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C., salvo sempre per il locatore il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui li ha consegnati.
8 - REGOLAMENTI
Il conduttore accetta la condivisione dell’immobile con terzi, anche estranei, titolari di un contratto di locazione parziale.
L'inquilino si impegna a rispettare il regolamento condominiale, nonché quanto è previsto dagli “Accordi di convivenza”, consegnati all’atto della sottoscrizione del presente contratto e sottoscritti per accettazione.
È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e/o tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile e dell’abitazione.
9 - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Ai sensi della Legge 3.8.2013 N. 90, contestualmente alla stipula del presente contratto, la parte locatrice consegna alla parte conduttrice copia della Certificazione Energetica redatta dall’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx. n. 1514602618419 valida a tutto il 09.10.2029
10 - VISITA DELL'IMMOBILE
La parte locatrice potrà, anche a mezzo di persone delegate, visionare la porzione di immobile almeno una volta l'anno concordando l'accesso con il conduttore previa comunicazione. Il conduttore si impegna inoltre, in caso di vendita dell'immobile o di fine locazione, a consentire la visita dell'unità immobiliare da parte degli eventuali acquirenti o subentranti nella locazione, una volta alla settimana per due ore consecutive, tra le 16 e le 18.
11 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ
La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatto doloso o colposo dei dipendenti della parte locatrice o terzi in genere.
12 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto ed anche per la notifica di eventuali atti giudiziari la parte conduttrice elegge domicilio nell'immobile locato.
13 - AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI
Ai sensi della Legge 675/96 le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente scrittura saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’esatto adempimento contrattuale e dell’assolvimento di eventuali dispositivi inerenti alla locazione urbana.
14 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non previsto le parti richiamano espressamente le norme codicistiche e quelle delle altre leggi vigenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente contratto, se non in contrasto con le clausole convenzionali in esso inserite.
15 - RISOLUZIONE
Il mancato rispetto anche di una sola delle seguenti clausole:
4) divieto di sublocazione; 7) manutenzione e riparazione della cosa locata; 8) osservanza dei regolamenti ; 10) visita dei locali, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 C. C., con diritto della parte adempiente al risarcimento dei danni oltre alla rivalsa per le spese.
16 - DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla stipula del presente contratto, la parte locatrice consegna alla parte conduttrice:
a) pianta dello spazio cohousing con indicazione degli spazi locati;
b) Regolamento Condominiale;
c) Accordi di convivenza negli spazi di coabitazione di Cohabitat Lambrate.
Milano, …./…./….