Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Motocicli e altre garanzie
Set Informativo Moto
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Motocicli e altre garanzie
Gentile Cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP Danni
- DIP Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario
- Informativa Privacy
Assicurazione R.C.A. Moto e Motocicli
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: Linear Assicurazioni – Prodotto: Motocicli LinearNext
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all’albo dei gruppi assicurativi n.046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150 ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Linear risarcisce i danni fino all’importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale).
Per la garanzia RC Moto la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone e € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, tuttavia è possibile scegliere massimali di importo superiore.
Sono assicurati:
i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
i danni alla persona causati ai trasportati
i danni causati a terzi dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo durante la circolazione
per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici
Garanzie Opzionali
(dettagli riportati nelle condizioni di assicurazione): RC Trasportati e Minori, Assistenza stradale base, Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante, Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria e Sospendi quando vuoi.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati:
i danni fisici e i danni alle cose del conducente del veicolo se responsabile del sinistro
i danni alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente di un veicolo con finanziamento rateale, del locatario di veicolo in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con il proprietario o il conducente
i danni a cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado relativamente all’operazione di carico e scarico, i danni alle cose trasportate od in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi
Questa polizza assicura la R.C.A. dei motocicli per danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo indicato in polizza, in aree pubbliche e private.
Ci sono limiti di copertura?
Xxxxxx ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei seguenti casi:
se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
se il conducente non è abilitato alla guida
se il veicolo è adibito a scuola guida e durante la guida non è presente un istruttore abilitato
se il veicolo ha una targa prova e circola senza l’osservanza della normativa (DPR 27/11/01 n. 274)
se il veicolo è dato a noleggio con conducente senza licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente
se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
con il limite massimo di euro 3.000 se nella polizza è presente l’opzione “Guida esperta” e al momento del sinistro il conducente non possiede i requisiti richiesti.
se il veicolo non è in regola con la revisione periodica
se il veicolo circola in aree aeroportuali o su piste e circuiti privati
in caso di danni a persone se il veicolo non è autorizzato al loro trasporto, come da indicazioni presenti sul libretto di circolazione e/o per mancanza di conformità alle leggi vigenti in caso di dolo del conducente.
Alla copertura assicurativa possono essere applicate rivalse (espresse in percentuale o cifra fissa) che possono portare alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
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Dove vale la copertura?
Sei assicurato per la garanzia RC Auto nei seguenti paesi: Italia, Città del Vaticano , Repubblica di X. Xxxxxx , Stati dell’Unione Europea, Paesi indicati sulla Carta Verde e non barrati.
La Carta verde (utile per circolare in alcuni paesi Extra U.E.) ti verrà inviata insieme al Certificato di assicurazione ed è valida per l’intera durata della polizza.
Sei assicurato per la garanzia Assistenza:
- per le prestazioni agli assicurati: l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché‚ per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l’assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
- per le prestazioni al veicolo: Paesi per i quali è valida la polizza.
Che obblighi ho?
Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Linear tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza).
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di Linear, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati in relazione alla garanzia RC Auto, o perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, in relazione alle garanzie opzionali.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto; in caso di frazionamento il premio delle rate successive alla prima deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Salvo i casi espressamente esclusi, la sostituzione del veicolo assicurato comporta il pagamento anticipato dei costi di gestione per € 19,75 al netto di imposte e tasse. Puoi pagare attraverso una delle seguenti modalità:
- Carta di credito
- PayPal
- Bonifico bancario sul c/c intestato a Linear Assicurazioni IBAN XX00 X0000000000 000000 000000 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza.
- Utilizzando il codice a barre inviato dalla Compagnia nei circuiti Sisal, Lottomatica e casse COOP se abilitate. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta.
La copertura assicurativa rimarrà comunque valida fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, nel caso non sia stata stipulata un’altra polizza.
Se hai inserito la condizione “Sospendi quando vuoi” puoi sospendere temporaneamente il contratto, in caso di inutilizzo del veicolo, per un minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 12 mesi, ma in tale periodo il veicolo è privo di copertura assicurativa. La riattivazione del contratto può avvenire in qualsiasi momento entro il termine massimo di sospensione e la scadenza della polizza verrà posticipata per il periodo corrispondente a quello di sospensione.
Come posso disdire la polizza?
Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza
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Assicurazione R.C.A. Moto e Motocicli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Moto (DIP aggiuntivo R.C. Moto)
Compagnia: Linear Assicurazioni
Prodotto: Motocicli LinearNext
Data: 03/2019 (Il presente DIP aggiuntivo R.C. Moto è l’ultima versione disponibile pubblicata)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all’albo dei gruppi assicurativi n.046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150 ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Il patrimonio netto della Compagnia risultante dal bilancio approvato del 31/12/2017 ammonta a 98,00 milioni di euro, di cui 19,3 milioni per capitale sociale interamente versato e 71,00 milioni per riserve. L’indice di solvibilità per il comparto gestione danni è pari a 1,22 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e quello richiesto dalla normativa. La relazione sulla solvibilità finanziaria è disponibile a questo indirizzo xxxxx://xxx. xxxxxx.xx/xxxxx/xxx/Xxxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Linear Assicurazioni risarcisce i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti dei massimali indicati in polizza e, se sono state inserite altre garanzie oltre alla Responsabilità civile Moto, indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | I massimali minimi previsti dalla legge sono: - € 6.070.000 per danni a persone e € 1.220.000 per danni a cose Accettando di pagare un premio più alto si possono scegliere massimali più elevati. |
Garanzie estese | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa è assicurato”. |
Tipo di guida | La garanzia R.C. Auto può essere personalizzata in funzione del conducente che abitualmente guida il veicolo: - Guida esperta: conducenti in possesso di patente da almeno 3 anni e con età superiore a 25 anni - Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato alla guida |
In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. Le garanzie sotto elencate possono essere soggette a limitazioni di vendita da parte di Linear.
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
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RC Trasportati e minori (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia assicura i danni che possono essere causati dai trasportati o dai minori e i danni causati da incendio o esplosione del veicolo non legati alla circolazione, entro il limite massimo di € 200.000. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Principali esclusioni: - non sono coperte le multe o ammende, né le spese di giustizia penale |
Assistenza stradale base (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia offre l’assistenza stradale per il veicolo e le persone, 24 ore su 24, in Italia e all’estero, garantendo – entro i limiti convenuti -un aiuto immediato all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro attraverso le seguenti prestazioni : - Servizio di assistenza alle persone ferite:rientro sanitario, rientro con un familiare, trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, consulenza medica, invio di un medico generico in Italia, viaggio di un familiare - Servizio di assistenza al veicolo: traino, riparazioni sul posto, viaggio per il recupero del veicolo, autista a disposizione, invio pezzi di ricambio, spese d’albergo, anticipi di denaro, rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, spese legali e interprete a disposizione (prestazioni operanti all’estero). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | - Auto sostitutiva: per un numero di giorni pari a quelli necessari alla riparazione (sino a un massimo di 4) in caso di guasto, sinistro, furto o tentato furto oltre i 50 km dalla residenza dell’Assicurato, se la riparazione richiede oltre 8 ore di manodopera - Foratura gomme: estende l’Assistenza stradale base anche al caso di foratura di uno o più pneumatici - Esaurimento carburante: estende l’Assistenza stradale base al caso di esaurimento del carburante |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’assicurato non ha diritto alla prestazione dell’Assistenza stradale base nei seguenti casi: - se i sinistri sono avvenuti durante gare automobilistiche, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, o in paesi in stato di belligeranza dichiarata - se il trasporto non viene effettuato come da indicazioni presenti sul libretto di circolazione e/o per mancanza di conformità alle leggi vigenti - in caso di errato rifornimento - in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, se non è presente la garanzia Foratura gomme - in caso di mancanza di carburante, se non è presente la garanzia Esaurimento carburante Limitazioni, esclusioni e rivalse relative alle garanzie con premio aggiuntivo: - Auto sostitutiva: sono esclusi i periodi di fermo del veicolo per l’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, e le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. La prestazione è valida solo in Italia e oltre i 50 km dalla residenza dell’assicurato - Foratura gomme: sono esclusi i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d’impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera. È previsto un solo intervento nell’anno di validità della polizza - Esaurimento carburante: è escluso il costo del carburante ed è previsto un solo intervento nell’anno di validità della polizza |
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Incendio e furto (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia assicura i danni subiti dal veicolo a seguito di incendio, furto o rapina (consumati o tentati) e i danni da circolazione derivanti da questi ultimi eventi. Inoltre sono compresi i danni agli accessori fono-audio visivi fino ad un massimo indicato in polizza. In caso di distruzione o perdita del veicolo assicurato, è previsto il rimborso delle spese per l’immatricolazione o per il passaggio di proprietà di un nuovo veicolo (sino al massimo di € 260) e della tassa automobilistica in proporzione ai giorni successivi all’evento. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Alle coperture assicurative sono applicati massimali, scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e franchigie (espresse in cifra fissa) che vengono indicati nella scheda di polizza. L’assicurato non ha diritto alla prestazione nei seguenti casi: - danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività - danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive - danni causati da appropriazione indebita - danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma Eventuali accessori fono-audio visivi non presenti nel modello di serie vengono rimborsati soltanto se dichiarati in polizza come valore addizionale. |
Infortuni del conducente (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia assicura i danni da invalidità permanente o da morte conseguenti ad infortunio occorso a qualsiasi conducente alla guida del veicolo purché abilitato e purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Alle coperture assicurative sono applicati massimali e franchigie (espresse in percentuale) che vengono indicati nella scheda di polizza e nelle condizioni contrattuali. Il rimborso sarà effettuato solo se l’invalidità supera la soglia indicata in polizza. Non sono assicurati gli infortuni derivanti da: - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive - terremoti - guerra o insurrezione - stato di ebrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene - interventi chirurgici accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni - infarti - Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute. |
Tutela giudiziaria (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia assicura, sino a un massimo di € 6.000, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato alla guida in relazione ai seguenti casi assicurati: - controversie per danni subiti per fatti illeciti cagionati da terzi o per danni cagionati a terzi in occasione della circolazione del veicolo - istanza di dissequestro del veicolo posto sotto sequestro a seguito di un sinistro - ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Alla copertura assicurativa è applicato un massimale, indicato nella scheda di polizza e nelle condizioni contrattuali. L’assicurato non ha diritto alla prestazione nei seguenti casi: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo esito positivo del procedimento penale |
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Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi
Garanzia Assistenza stradale base
Non si ha diritto alla prestazione nei seguenti casi:
- se il veicolo non è immatricolato in Italia e non è regolarmente assicurato con polizza R.C. Auto e/o Incendio e furto
- in caso di dolo dell’assicurato o mancato pagamento del premio
Se l’assicurato non usufruisce di una o più prestazioni non ne verranno fornite altre alternative per compensare il mancato utilizzo.
Garanzie Incendio e furto
Non si ha diritto all’indennizzo nel caso di dolo o colpa grave del conducente, contraente e proprietario, di chi detiene il veicolo e dalle persone di cui devono rispondere (familiari o conviventi, dipendenti, persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).
Garanzia Tutela giudiziaria
Non si ha diritto al rimborso di:
- multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere
- spese di giustizia penale
- oneri fiscali
- spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura di risarcimento diretto
Garanzie Infortuni del conducente
Non si ha diritto all’indennizzo nel caso di dolo dell’assicurato, salvo atti di solidarietà umana o legittima difesa.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia di Xxxxxxxx: In caso di sinistro, l’assicurato deve denunciare l’accaduto a Linear tempestivamente o al massimo entro 3 giorni contattando il Servizio Sinistri per aprire il sinistro e ricevere assistenza. - La denuncia relativa alla garanzia R.C.A. deve essere effettuata telefonicamente al numero 051 7193456 e inviando via mail il modulo di “Constatazione amichevole di incidente” all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xx, compilandolo in ogni punto e descrivendo la dinamica del sinistro - La richiesta di Assistenza stradale deve essere effettuata telefonicamente al n° 800 - 47.59.99 (Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.) - La denuncia di sinistro sulle garanzie Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria, deve essere effettuata telefonicamente al n° 051 7193456 La mancata denuncia avrà come conseguenza la perdita totale o parziale del rimborso. Qualora il sinistro R.C.A. venga denunciato da un terzo, la compagnia invierà una comunicazione per invitare l’assicurato a presentare denuncia entro 5 giorni. In caso di sinistro avvenuto con un veicolo assicurato all’estero è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni tramite raccomandata A/R all’Ufficio Centrale Italiano (UCI, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx) che comunicherà al danneggiato il nome della compagnia che si occuperà del rimborso. Sinistri con veicoli non assicurati o non identificati Risarcimento danni ai terzi trasportati Se il trasportato subisce danni, la richiesta di risarcimento va inoltrata direttamente a Linear con le modalità sopra indicate. Risarcimento diretto Linear aderisce alla convenzione CARD, la quale prevede che -in caso di incidente- i danni subiti dal veicolo assicurato vengano risarciti dalla propria assicurazione se la colpa -totale o parziale- è del conducente dell’altro veicolo coinvolto. Il risarcimento diretto si applica nei seguenti casi: - Incidente fra due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia (o Repubblica di San Marino o Stato del Vaticano) - Vi siano danni a cose o lievi danni fisici dei conducenti - Entrambe le compagnie assicurative devono aderire alla convenzione CARD In questi casi è necessario inviare la denuncia al Servizio sinistri di Linear insieme al modulo di constatazione amichevole compilato in tutti i punti. Se sussistono i requisiti per l’applicazione del risarcimento diretto, Linear rimborserà direttamente i danni fornendo tutte le informazioni necessarie. Nel caso in cui la procedura non sia applicabile, l’assicurato verrà informato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta e dovrà inoltrare la richiesta alla compagnia del responsabile dell’incidente. In caso di incidente che abbia causato danni fisici, il danneggiato o gli eredi dovranno inviare la richiesta di risarcimento danni alla compagnia tramite raccomandata A.R. Nella richiesta vanno riportati gli elementi previsti dal modulo di constatazione amichevole di incidente e allegati i documenti necessari per la valutazione del danno (età, attività, reddito, entità lesioni, ecc.). |
Assistenza diretta/in convenzione: E’ possibile far riparare il veicolo presso le strutture convenzionate del circuito Auto Presto&Bene (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx). | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: L’assicurato può scegliere di rimborsare i sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione del contratto, evitando così lo scatto del malus e gli aumenti del premio. Nell’ attestato di rischio non saranno quindi riportati i sinistri rimborsati. Per rimborsare il sinistro è necessario rivolgersi a Consap, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx. Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a Linear. |
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Cosa fare in caso di Sinistro? | Gestione da parte di altre imprese: I sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale e le sue garanzie accessorie vengono gestite dalla società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., società non assicurativa. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di esso l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che obblighi ho?”. |
Obblighi dell’impresa | Linear, per i sinistri gestiti secondo procedura del Risarcimento Diretto, dovrà formulare un’offerta al danneggiato o negare il risarcimento motivandolo entro i seguenti termini: - 30 giorni se insieme alla richiesta -inviata tramite raccomandata A.R.- viene allegata anche la Constatazione amichevole interamente compilata e firmata da entrambi i conducenti - 60 giorni se insieme alla richiesta -inviata tramite raccomandata A.R.- viene allegata la constatazione amichevole di incidente firmata solo da uno dei conducenti - 90 giorni se insieme alla richiesta -inviata tramite raccomandata A.R.- vengono allegati i documenti necessari per la valutazione del danno (età, attività, reddito, entità lesioni, ecc…) Se il sinistro rientra nella procedura ordinaria, la raccomandata con richiesta danni dovrà essere inviata alla Compagnia del responsabile del sinistro, che riscontrerà con le medesime tempistiche previste in Risarcimento Diretto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando e come devo pagare?”. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto – al netto delle imposte che restano a suo carico – nei seguenti casi: - demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo con risoluzione del contratto - vendita del veicolo con risoluzione del contratto - furto totale o rapina del veicolo |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce” |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce” |
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Come posso disdire la Polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non è previsto il tacito rinnovo, la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto di ripensamento. |
Risoluzione | Il cliente ha diritto a richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: - demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo - vendita del veicolo - furto totale o rapina del veicolo |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche, proprietarie e utilizzatori di un motociclo, che intendono tutelare il proprio patrimonio e la persona.
A chi è rivolto questo prodotto?
La provvigione media riconosciuta è pari al 10%. Tale provvigione è sempre compresa nel premio di polizza.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa Assicuratrice | È possibile presentare un reclamo con le seguenti modalità: - compilando il modulo online nella sezione Reclami del sito xxx.xxxxxx.xx - via posta scrivendo a Linear Assicurazioni - Servizio Reclami, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - tramite email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx - tramite fax al numero 000 0000000 Nella richiesta vanno indicati sempre nome, cognome e codice fiscale (o partita iva) del contraente della polizza. I reclami relativi al comportamento dell’agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente all’agenzia.” I reclami relativi ai broker devono essere inoltrati direttamente alla sede dell’intermediario, che procederà al riscontro entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di mancata risposta entro il termine di 45 giorni o se la gestione del reclamo non è stata soddisfacente è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000, sito internet xxx.xxxxx.xx allegando il reclamo presentato a Linear. Per inviare un reclamo ad IVASS è possibile utilizzare l’apposito modulo presente sul sito www. xxxxx.xx, oppure inviare una richiesta contenente i seguenti dati: - nome, cognome e domicilio del reclamante e un eventuale recapito telefonico - individuazione dei soggetti di cui ci si lamenta - breve descrizione del motivo di lamentela - copia del reclamo presentato alla Compagnia e eventuale riscontro fornito dalla stessa - ogni documento utile per descrivere le circostanze |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per risolvere controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, prima di procedere ad una causa civile è necessario rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. L’assicurato dovrà inviare la richiesta di mediazione, depositata in uno di questi organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx anche tramite email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite fax al numero 000 0000000. |
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Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear. |
Perizia contrattuale e arbitrato: | |
L’importo del danno viene concordato tra la compagnia di assicurazione e l’assicurato; in caso | |
di disaccordo tra essi si potrà richiedere una valutazione del danno ad un collegio di periti/ | |
medici. | |
Procedura di conciliazione paritetica: | |
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Viene utilizzata per controversie relative a sinistri R.C. Auto con richieste di risarcimento inferiori a 15.000€. Liti transfrontaliere: |
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante | |
avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente | |
al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet | |
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL TUO CONTRATTO
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE
GLOSSARIO
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO NORME COMUNI
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
2. RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI E MINORI
3. ASSISTENZA STRADALE BASE 3 bis - AUTO SOSTITUTIVA
3 ter - FORATURA GOMME
3 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE
4. INCENDIO E FURTO
5. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6. RICORSO AI PERITI
7. TUTELA GIUDIZIARIA
GUIDA “COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE”
GLOSSARIO
Accessori di serie Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino.
Accessori aggiuntivi - optional
Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto e dichiarati all’atto della stipulazione.
Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto.
Assistenza La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
Atto Vandalico Atto di violenza operato allo scopo di danneggiare.
Beneficiario Xxxxxxxx che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
Carrozzeria convenzionata
Carrozzeria indicata in via preferenziale dall’Impresa.
CGC Condizioni Generali del Contratto. Le condizioni contrattuali applicate alla polizza, come esposte nella sezione omonima del presente Fascicolo Informativo.
Codice delle Assicurazioni private
Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Conducente abituale Si intende per conducente abituale la persona fisica indicata in polizza che prevalentemente guida il veicolo assicurato.
Contraente La persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione.
Difetto fisico Perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).
DueRuote Listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Ebbrezza alcolica Condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada.
Fattori di rischio Gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio.
Furto L’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso.
Guida Esperta Formula tariffaria che prevede l’applicazione di una rivalsa fino ad un massimo di €3.000,00 se, al momento del sinistro, il conducente non coincida con almeno una delle persone fisiche indicate sul contratto oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni.
Guida Libera Formula tariffaria che non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente, per la guida del veicolo assicurato.
Incendio La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.
Inabilità temporanea
È rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l’attività ordinaria in riferimento ad una capacità lavorativa generica.
Indennizzo La somma dovuta all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intestazione temporanea E’ l’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione delle generalità dei
del veicolo
Invalidità permanente
soggetti, diversi dall’intestatario, che hanno la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.
Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Legge Il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle Assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare.
Linear o Impresa La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Linearnext marchio commerciale di Linear S.p.A..
Periodo di mora Periodo successivo alla scadenza annuale del contratto durante il quale le garanzie prestate sono operanti fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza.
Persone unite civilmente Le persone unite civilmente sono tali nel caso di unione tra persone dello stesso sesso
o conviventi di fatto
certificata ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016. Inoltre la predetta Xxxxx prevede che sono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, e che hanno lo stesso domicilio (risultano nello stesso nucleo familiare).
Polizza Documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’obbligazione da questa assunta. Si intende come premio netto l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Rapina L’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso compiuta mediante violenza o minaccia alla persona.
Rischio La probabilità che si verifichi un sinistro.
Risarcimento La somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto Procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento all’Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
(vedi decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 art. 149 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 204).
Xxxxxxx Diritto che Xxxxxx ha di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Sinistro Evento che è causa del danno.
Per la garanzia Assistenza Stradale Base, Auto Sostitutiva, Foratura Gomme e Esaurimento Carburante, limitatamente alle garanzie erogate dal Servizio Assistenza di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” si intendono:
Assicurato Il conducente del veicolo purché autorizzato all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste alla sezione 3 bis e agli artt. 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.15, 3.18 della sezione 3, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Carrozzeria convenzionata Servizio fornito dal network di carrozzerie convenzionate con Unipol Gruppo.
Centrale Operativa È la struttura di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo D’Azeglio, 14 10125 Torino - costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Linear S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Linear S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza.
Destinazione La località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in Polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Esaurimento carburante Mancanza del carburante.
Familiare Parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Foratura o scoppio dello pneumatico
Sgonfiamento dello pneumatico a causa scoppio o di foro nella camera d’aria/pneumatico prodotto da un chiodo o da un altro oggetto tagliente.
Guasto Danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasto la foratura o scoppio di uno o più pneumatici.
Incidente L’evento connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Luogo dell’assistenza Località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
Prestazione L’assistenza cioè l’aiuto che deve essere fornito dall’Impresa, tramite la Centrale Operativa, all’Assicurato che si trovi in difficoltà a causa di sinistro.
Residenza Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Sinistro Guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo e/o l’Assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.
Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Veicoli eccezionali È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 61 e 62 del Codice della Strada.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
NORME COMUNI
1. DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI COPERTURA - Il contratto ha durata annuale, ha validità dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, le garanzie prestate saranno operanti fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Alla scadenza del contratto, non occorre comunicare la disdetta alla Compagnia. Le garanzie resteranno comunque valide fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo anche se non viene pagato il premio del rinnovo.
2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PAGAMENTO - Per concludere il presente contratto è necessario consegnare i documenti richiesti all’Impresa e pagare il premio previsto con una delle seguenti modalità:
- Carta di credito;
- PayPal;
- Bonifico bancario;
- Codice a barre inviato dalla Compagnia, da utilizzare per il circuito Sisal, Lottomatica e casse COOP se abilitate.
Se il pagamento è suddiviso in rate, ogni rata deve essere pagata alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Per i pagamenti effettuati oltre tale termine, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura. In ogni caso nella causale di versamento devono essere sempre indicati il cognome e nome del Contraente, numero e data di decorrenza del contratto, data di scadenza della rata. Linear consegnerà al Contraente la polizza insieme al certificato e alla Carta Verde previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione contrattuale (certificato e Carta Verde), occorre restituire la copia della polizza debitamente firmata dal Contraente.
3. ESTENSIONE TERRITORIALE - L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la R.C., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio del presente contratto.
4. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE - Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.. Per la R.C. Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i.
È molto importante comunicare se una o più delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto vengono successivamente modificate (ad esempio, la residenza) in modo da poter adeguare il premio del
contratto al nuovo rischio. In mancanza di tale comunicazione Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa.
5. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO E DEL CERTIFICATO - In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita. Salvo quando diversamente specificato, ogni sostituzione di polizza richiesta dal Contraente per cambio veicolo comporta il pagamento di € 19,75, al netto di imposte e tasse, a titolo di costi di gestione. Nei casi in cui venga richiesto un duplicato del certificato e della Carta Verde a causa del furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle Autorità Competenti o, a discrezione della Compagnia, una dichiarazione sottoscritta circa l’evento accaduto.
Per ogni sostituzione di contratto successiva alla prima nel corso della medesima annualità, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l’invio della copia del Certificato di Proprietà relativo al veicolo assicurato.
6. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - Come previsto dall’art.171 del Codice delle Assicurazioni private, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio comprensivo anche di € 19,75, al netto di imposte e tasse, per costi di gestione.
In caso di risoluzione, Linear provvederà all’annullamento del contratto, con restituzione del premio come previsto dal
precedente punto a) a far data dalla documentazione comprovante l’avvenuta vendita. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’Impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
In caso di sostituzione, la garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato relativo al veicolo. Nel solo caso di vendita del veicolo e contestuale risoluzione del contratto, la Compagnia si riserva di accettare una dichiarazione di vendita sottoscritta anche dall’acquirente e, salvo restituzione della documentazione contrattuale di cui all’art. 5, di procedere alla restituzione del premio pagato e non goduto.
In assenza di comunicazione in merito alla vendita del veicolo, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, per la risoluzione occorre l’autorizzazione da parte della Società Vincolataria. In tutti i casi di risoluzione sopra riportati, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’Impresa rilascia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio nelle modalità previste dall’art. 1.6.
Casi particolari del Mutamento di Proprietà
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, persone unite civilmente o conviventi di fatto, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o a più di essi.
Conto Vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso, il Contraente può richiedere l’annullamento del contratto e l’Impresa provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna del veicolo in conto vendita. Qualora il Contraente si sia avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo e l’incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine, il veicolo, del quale l’Assicurato dovesse perciò rientrare in possesso, sarà assicurato attribuendo la classe CU precedente al conto vendita.
6.1 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO PER DECESSO DEL PROPRIETARIO
Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU. La sostituzione della polizza a seguito di successione mortis causa non è soggetta al pagamento di € 19,75, al netto di imposte e tasse, per costi di gestione.
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O LA RAPINA DEL VEICOLO - Come previsto dall’art.122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni private in caso di furto o rapina, l’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia di furto presentata all’Autorità Competente, anche a mezzo fax. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia vittime della strada ai sensi dell’art.283 della legge. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN.
Il Contraente potrà assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; in questo caso, qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato e il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso potrà
utilizzare la classe CU precedente alla perdita di possesso.
Qualora non desideri stipulare un nuovo contratto con l’Impresa, il Contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo oggetto di furto anche presso altro assicuratore. In tale circostanza, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’Impresa invia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio.
8. CONDIZIONE “SOSPENDI QUANDO VUOI” - La condizione “Sospendi quando vuoi” è operante solo se il cliente ha espressamente scelto di inserire nel contratto, previo pagamento del corrispettivo dovuto, la facoltà di sospendere la garanzia in corso. L’offerta della condizione è soggetta a limitazioni da parte dell’Impresa. In presenza della condizione espressamente richiamata sulla Scheda di polizza, qualora il Contraente desideri sospendere la garanzia può, a sua scelta, rivolgersi al proprio intermediario oppure può darne comunicazione a Linear a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. La sospensione avrà decorrenza dalla data di effetto dell’appendice di sospensione rilasciata da Linear. La richiesta di sospensione è vincolata al pagamento degli importi contrattualmente dovuti e non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto sia inferiore a 30 giorni. La riattivazione del contratto potrà avvenire su richiesta del Contraente sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso proprietario e della stessa tipologia, con l’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso mantenendo la stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni). Nel caso di riattivazione su altro veicolo dello stesso proprietario Linear effettua il conguaglio del premio comprensivo anche di
€ 19,75, al netto di imposte e tasse, per costi di gestione. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia una documentata vendita o cessazione della circolazione o furto, rapina, appropriazione indebita, Linear restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN. Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia o la risoluzione per vendita o per cessazione della circolazione o per furto, rapina,
appropriazione indebita, il contratto si risolve e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Linear. Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi:
• contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti ceduti;
• furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo;
• contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. La sospensione è consentita per un massimo di due volte nel periodo di durata del contratto.
9. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE O DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione al proprio Intermediario oppure all’Impresa fornendo copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice. Nel caso di cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente dovrà darne comunicazione al proprio Intermediario oppure all’Impresa fornendo la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal P.R.A.. Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione della parte di premio relativa alla garanzia Incendio. Va inoltre ricompreso il caso di ritiro definitivo ed esclusivo del veicolo su area privata (vedi art. 103 c.d.s., come modificato dal
D.L.G. 5/2/97 n. 22); nel qual caso, il Contraente dovrà darne comunicazione al proprio Intermediario oppure all’Impresa e fornire la documentazione del P.R.A.. Infine, in tutti i casi sopra menzionati di cessazione del rischio, il Contraente dovrà consegnare a Linear la documentazione comprovante l’avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del veicolo assicurato.
Alla ricezione di questi documenti Linear rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio.
In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
10. CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD 1 ANNO - Per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi Linear applicherà al premio di tariffa una maggiorazione la cui determinazione sarà indicata nell’apposita sezione “Condizioni Particolari” della scheda contrattuale. A tali contratti non si applica quanto previsto dall’art. 1 delle Norme comuni, comma secondo; pertanto l’operatività delle garanzie cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del contratto stesso.
11. RISOLUZIONE CONSENSUALE - In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto inviando al proprio intermediario oppure all’Impresa la richiesta di risoluzione unitamente ad una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché peri contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.
Il contratto è considerato risolto dalla data di effetto dell’appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul
periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo.
12. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente, e comunque entro 3 giorni dal fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri di Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili. Successivamente, deve inviare una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Se il sinistro riguarda la garanzia Responsabilità Civile moto, la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo di Constatazione Amichevole di incidente. In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c..
In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
13. RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE – In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di incidente, compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. La richiesta di risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure.
a) Risarcimento dei danni alle cose
Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in:
- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, inoltrata con raccomandata A.R.;
- 30 giorni se alla richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata A.R., viene allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.
b) Risarcimento dei danni alla persona
Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell’Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modulo di Constatazione Amichevole di incidente. In
particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, al codice fiscale, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.
c) Risarcimento diretto
Come previsto dalla “procedura di risarcimento diretto” (di cui all’art. 149 della Legge e al Regolamento emanato con
D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l’Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente all’Impresa anziché all’Impresa del responsabile. La “procedura di risarcimento diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose, nel caso di lesioni al conducente queste devono essere di lieve entità o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La “procedura di risarcimento diretto” non è esercitabile per i sinistri accaduti:
- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’Impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto dell’Impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi).
La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a Linear Assicurazioni S.p.A.. La stessa richiesta può anche essere anticipata telefonicamente contattando Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili.
Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta deve contenere:
- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
- nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’art. 142 della legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. In tutti i casi l’Impresa fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità. Qualora sussistano i requisiti previsti, l’Impresa provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia applicabile la “procedura di risarcimento diretto”, l’Impresa provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.
d) Risarcimento del terzo trasportato
Per i sinistri R.C.A., in caso di danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all’Impresa ai sensi dell’art. 141 della legge.
14. IMPOSTE ETASSE -Le imposte,le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
15. FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear si impegna a pagare le somme che siano dovute per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nel presente contratto. Le somme dovute saranno pagate entro i limiti di massimale convenuti.
L’assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara.
1.2 FORMULE TARIFFARIE DELLA “BONUS/MALUS”- (valide se espressamente richiamate in polizza)
La formula tariffaria “Bonus/Malus” prevede le seguenti opzioni: “Guida Libera” o “Guida Esperta” . Qualora il contratto sia stipulato con la formula “Guida Libera” il contratto non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente, per
la guida del veicolo assicurato. Qualora il contratto sia stipulato con la formula “Guida Esperta” la Società eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai Terzi danneggiati in proporzione del minor premio pagato per effetto della presenza in polizza dell’opzione tariffaria “Guida Esperta” e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni sinistro, se non sono rispettati i seguenti requisiti:
- il conducente del veicolo coincida con una delle figure contrattuali persone fisiche presenti sulla scheda di polizza (contraente, conducente abituale, proprietario) oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni;
- se il contratto assicura un veicolo oggetto di leasing, i prevede che al momento del sinistro, il conducente del veicolo coincida con almeno una delle figure contrattuali persone fisiche presenti sulla scheda di polizza oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni;
- se nel contratto una o più figure contrattuali sono persone giuridiche o società di persone riconosciute, o società di fatto, associazioni, consorzi, cooperative, si prevede che, al momento del sinistro, il conducente del Veicolo coincida con almeno una delle persone fisiche presenti sulla scheda di polizza oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni.
L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di indicare nella denuncia di sinistro i dati anagrafici del conducente e la data di conseguimento della patente. La Società non eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato:
1. quando il veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2. quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il veicolo per un comprovato stato di necessità;
3. quando la circolazione del veicolo sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
1.3 ESCLUSIONI E RIVALSA - L’assicurazione non è operante:
a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente);
b. nel caso di moto adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona;
c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R.24/11/2001 n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”) che ne disciplinano l’utilizzo;
d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;
f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
g. per quanto riguarda i motocicli, qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all’opzione “Guida Esperta” all’art. “1.2 delle Condizioni di Assicurazione”, ed al momento del sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro;
h. qualora il veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
i. nelle Aree aeroportuali e nelle piste/circuiti privati.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 secondo comma del Codice delle Assicurazioni private, Linear eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
1.4 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ - Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 1 all’art. 1.5.1, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia il giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto). La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso. In caso di sospensione di contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 1.5.1 lettera a) presenza di sinistri. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
1.5 FUNZIONAMENTO DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS-MALUS – Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione” (ai fini dell’attribuzione della classe di merito l’attestato di rischio terrà conto dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione e/o dopo la scadenza del contratto) secondo le regole fissate dalla tabella 1 riportata in questo capitolo. All’atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile, l’Impresa acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l’Impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’Impresa richiede al Contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente. Al contratto verrà assegnata la classe di merito secondo le
regole riportate nella sezione 1.5.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale CU, che costituirà il riferimento per le altre Imprese assicuratrici, ed una classe di merito Interna (CI) che concorrerà alla determinazione del premio.
In ogni caso se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto verrà automaticamente assegnato dall’origine alla classe di merito 18 e sarà di conseguenza dovuto dal Contraente il conguaglio del premio corrispondente. In caso di mancato versamento da parte del Contraente dell’integrazione di premio dovuta, Linear eserciterà, in caso di sinistro, il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.
L’assegnazione alla classe 18 è soggetta a revisione qualora nei 12 mesi successivi il Contraente presenti i documenti richiesti. Linear provvederà al rimborso dell’eventuale differenza di premio pagata dal Contraente al netto degli oneri fiscali.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella evolutiva n. 1 riportata in questo capitolo. Ai fini dell’attribuzione della classe di merito, si considerano i sinistri per i quali, nel periodo di osservazione (anche se il sinistro è accaduto precedentemente), Linear abbia effettuato il pagamento di un risarcimento, anche parziale. Inoltre, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 , l’attestato di rischio terrà conto anche dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione e/o dopo la scadenza del contratto (sinistri tardivi) che siano stati comunicati alla Banca dati degli Attestati di Rischio laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia.
Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando a Linear, alla scadenza annuale, le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, xxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx. In caso di rinnovo, verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l’Impresa provvederà ad rilasciare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.
1.5.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale (CU) e classe interna (CI)
Il premio è calcolato in base alla classe di merito Interna (CI).
Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
Prima immatricolazione o voltura al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del contratto, si applica la classe di merito CU 14. Se il Contraente chiede di assicurare un veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, o un veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. oppure un veicolo oggetto di una cessione di contratto ed è in corso con Linear o con altra Impresa una copertura assicurativa su altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al P.R.A. o di un suo famigliare convivente in base allo stato di famiglia, l’Impresa, ai sensi dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni, procederà all’emissione di un nuovo contratto assegnando allo stesso la classe di conversione universale (CU) del veicolo già assicurato. L’operazione può essere effettuata a condizione che l’intestatario al P.R.A. sia una persona fisica ed il veicolo da assicurare e quello già assicurato, preso a riferimento per l’assegnazione della classe di merito, siano della medesima classe di veicolo appartengano allo stesso settore tariffario.
L’attestazione sullo stato del rischio che verrà rilasciata ad ogni scadenza annuale del contratto riporterà sia l’evoluzione della classe di merito dell’Impresa, sia l’evoluzione della classe di merito di conversione universale
(CU), come da Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni. L’evoluzione
delle classi di merito, acquisite sul nuovo veicolo, è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo già assicurato.
Assegnazione della classe CU 14
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato Estero, per il quale non viene presentata la dichiarazione dell’Assicuratore estero;
d) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo senza l’indicazione della classe di conversione universale (CU).
Assegnazione della classe CU 18
A questa classe va assegnato il contratto relativo a un veicolo per il quale:
a) non risulti dalla banca dati virtuale gestita dall’ANIA una valida attestazione sullo stato del rischio. Qualora l’attestazione sullo stato del rischio risulti in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, il Contraente ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’attestazione medesima. L’Impresa si riserva di verificare i dati riportati nell’attestazione, presso il precedente Assicuratore e rimborserà l’eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso;
b) il Contraente non presenti la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico oppure l’appendice di cessione del contratto;
c) l’attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre quindici giorni e non oltre cinque anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
d) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra Impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus;
e) l’attestazione sia scaduta da oltre cinque anni.
Per i veicoli già forniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a) Per i rischi già presenti in portafoglio la classe di merito CU viene determinata in:
- Assenza di sinistri: se nel “periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore. L’Impresa, qualora un sinistro posto a riserva prima dell’entrata in vigore nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni che abbia già concorso a far scattare il malus, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l’Impresa a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.
- Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti, anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella. Per i sinistri per i quali non sia possibile attribuire una responsabilità principale, e quindi la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti, il contratto non subirà alcun aggravio del malus, tuttavia il grado di responsabilità sarà annotato nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del veicolo assicurato. Il grado di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive verranno considerati anche i sinistri eventualmente liquidati durante il periodo di sospensione del contratto.
b) Per i rischi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:
a) dall’attestazione sullo stato del rischio;
b) dal contratto temporaneo;
c) dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore Estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di merito con le modalità previste nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dalle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato.
e) dal contratto stornato per furto, qualora il contraente abbia già utilizzato l’attestato di rischio per un altro veicolo;
f) dal contratto stornato/sostituito di un veicolo consegnato in conto vendita, quando l’incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il Contraente abbia già utilizzato l’attestato di rischio maturato su altro veicolo;
g) dal contratto intestato al veicolo del quale si è stati conducenti abituali (purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992) purché il veicolo fosse intestato a soggetto portatore di handicap oppure a società di leasing o in noleggio a lungo termine;
h) dal contratto stornato di un veicolo ereditato da persone conviventi con il defunto proprietario del veicolo.
c) Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle polizze di durata temporanea
Linear in presenza di un Assicurato che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell’evoluzione della classe di merito di pertinenza, tiene conto:
- dei sinistri non ancora indicati nell’attestazione sullo stato del rischio (sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione precedente all’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
In base alla sinistralità pregressa si determina la classe di merito di conversione universale (CU) con le modalità previste nell’allegato n.2 del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da oltre quindici giorni e da non oltre cinque anni, se il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza dei quindici giorni di mora previsti dopo la scadenza del contratto.
L’assegnazione della classe di merito dell’Impresa avviene sulla base della seguente tabella di conversione della classe di merito di conversione universale (CU) previste nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni:
Tabella 1 - Evoluzione delle classi di merito CU*
CLASSI CU | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Per la classe interna CI, si veda la Tabella sotto riportata
Tabella 2 - Evoluzione delle classi di merito INTERNE CI MOTO E CICLO
CLASSI INTERNE CI | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI* | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%
1.6 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - La sostituzione del veicolo può essere effettuata solo nei casi di cui agli artt. delle Norme comuni 6 “Trasferimento della proprietà del veicolo” e 9 “Cessazione di rischio per demolizione o distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato” in qualsiasi momento, conservando la classe di merito maturata a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) sul nuovo contratto venga mantenuta ferma la scadenza annuale del precedente contratto;
b) il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito (ad eccezione del “Mutamento della Proprietà”, come indicato all’art. 6 delle Norme comuni);
c) non intervenga, per effetto della sostituzione, un cambio di classe d’uso del veicolo.
1.7 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – L’Impresa, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art.42 del Regolamento IVASS 41 del 2 agosto 2018. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1- bis del Codice delle Assicurazioni. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:
a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell’Impresa, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;
b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Le imprese consegnano l’attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
c) nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
Inoltre, qualora in corso di contratto sisia verificata una delle seguenti circostanze: furtodel veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il
periodo di osservazione risulti concluso, le imprese rilasciano al Contraente la relativa attestazione. Analogo
obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171 comma 1 lettera a) del Codice delle Assicurazioni.
L’Impresa rilascia l’attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto. L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti aventi ad oggetto veicoli con targa prova qualora la durata del certificato di concessione della targa sia inferiore all’anno;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, ad eccezione dei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, in ottemperanza all’art. 171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.
1.8 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE - Linear assumerà a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Xxxxxx ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. Xxxxxx non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
1.9 CARICO E SCARICO - Linear assicura le responsabilità del Contraente/Proprietario e - se persona diversa - del
committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI E MINORI
2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI – L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione. La garanzia opera entro il limite massimo di € 200.000,00.
2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI MINORI – L’Impresa assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2048 1° comma c.c. per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo condotto da minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi. In tali casi, in deroga all’art. 1.3, Linear rinuncia al diritto di rivalsa. La garanzia opera entro il limite massimo di € 200.000,00.
2.3 RICORSO TERZI DA INCENDIO - L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 200.000,00.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a. Contraente, Proprietario, Conducente, Assicurato.
b. Coniuge, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
c. Ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessaria. Fermo quanto disposto dall’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali e tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
3. ASSISTENZA STRADALE BASE
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800 - 47.59.99
al numero: oppure dall’estero:
011 - 6523246 + 39 011 - 6523246
oppure se non può telefonare, deve inviare un fax al numero x00 000-0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per la conclusione dell’assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa. La Prestazione dovrà sempre essere richiesta dall’Assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. In alternativa, e solo se autorizzata dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa. La Centrale operativa non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole Prestazioni, rimborserà all’Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione debba essere erogata all’estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.
In tali casi l’Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione ovvero:
- dichiarazione scritta dell’Assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
- in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell’Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).
CONDIZIONI DELL’ASSISTENZA STRADALE BASE
3.1 OGGETTO DELLA GARANZIA - L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” con la quale l’Impresa ha stipulato apposito contratto.
Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all’utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.
3.2 VEICOLI ASSICURABILI – Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per i Motocicli ad uso privato.
3.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA - Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:
a. Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l’Impresa con polizza R.C. Auto e/o Incendio e furto.
b. Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti,stato di guerra,rivoluzione,sommosse o movimenti popolari,saccheggi,atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
c. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
d. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 c.c..
e. I veicoli superiori a m.2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.
f. Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
g. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio.
h. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Assistenza” si applicano le disposizioni della legge. Si precisa che la garanzia Assistenza Stradale base non è più operante dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.
i. La garanzia non è operante per i ciclomotori.
l. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la foratura o lo scoppio si siano verificati.
m. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di esaurimento carburante, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la mancanza sia stata determinata.
n. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di errato rifornimento.
3.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
a. Per le prestazioni agli assicurati: l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché‚ per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l’assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
b. Per le prestazioni al veicolo: paesi per i quali è valida la polizza. In caso di sinistro avvenuto nei Paesi, non previsti dalla Carta Verde e sopra indicati, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni.
3.5 ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - È possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l’Assicurato fornisca adeguate garanzie. L’erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.
L’Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell’erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
PRESTAZIONI
Servizio di assistenza alle persone ferite
3.6 RIENTRO SANITARIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La garanzia non è operante nel caso in cui l’Assicurato si dimetta dall’ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno
in cura.
3.7 RIENTRO CON UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora, in caso di “Rientro sanitario” in base alle condizioni di cui al precedente art. 3.6 i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
3.8 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO -(Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell’Impresa:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
3.9 CONSULENZA MEDICA - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.
3.10 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA - Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell’Impresa uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
3.11 VIAGGIO DI UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
Servizio di assistenza materiale relativa al veicolo
3.12 TRAINO - Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Centrale Operativa provvederà per il traino del veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni. Qualora il guasto avvenga nelle ore notturne o nei giorni festivi il traino del veicolo verrà effettuato dal mezzo di soccorso con trasporto al deposito del soccorritore intervenuto; il veicolo verrà successivamente trasferito all’officina convenzionata più vicina dal primo giorno lavorativo utile.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Sono inoltre a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparata (percorsi fuoristrada). Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di veicoli eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
3.13 RIPARAZIONI SUL POSTO - (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 3.12 “Traino”.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso, compreso il costo della manodopera.
3.14 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
- Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
3.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri
sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
3.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE - (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti irreparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell’Impresa.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.
3.17 INVIO PEZZI DI RICAMBIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all’estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell’invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell’Impresa.
3.18 SPESE D’ALBERGO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 80,00 per assicurato.
3.19 ANTICIPI DI DENARO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora, a seguito di sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.
Al momento della richiesta l’Assicurato deve comunicare l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia. La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.
La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
3.20 SPESE LEGALI - (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, pagherà l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.
3.21 INTERPRETE A DISPOSIZIONE - (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ASSISTENZA STRADALE BASE
Le sottostanti Prestazioni aggiuntive possono essere scelte dal Contraente per ampliare le Prestazioni dell’Assistenza Stradale Base. Per ogni Prestazione aggiuntiva scelta il Contraente dovrà corrispondere il premio previsto per la prestazione opzionata. L’inserimento delle estensioni di garanzia non è possibile in corso di contratto. Le Prestazioni aggiuntive all’Assistenza Stradale Base sono valide solo per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx.
3 bis - AUTO SOSTITUTIVA - In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un’officina dalla stessa autorizzata, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva di 1200 cc di cilindrata, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro.
La Società tiene a proprio carico i costi per:
• le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri;
• Incendio, Furto e Kasko;
• eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
• la restituzione dell’autovettura presso un centro sito in un comune diverso da quello presso la quale il veicolo è stato consegnato all’Assicurato.
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici,
portasci eccetera), le franchigie e scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce l’autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate dal centro di noleggio stesso. A tal fine, è possibile che l’Assicurato debba fornire i dati identificativi di una carta di credito in corso di validità a lui intestata. La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato.
RIENTRO ALLA RESIDENZA E/O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi oppure
- un’autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato.
3 ter - FORATURA GOMME - A parziale deroga dell’art. 3.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA lettera i), in caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici del veicolo assicurato in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato la prestazione di traino di cui all’art.
3.12. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell’assicurato i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d’impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
3 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE - A parziale deroga dell’art. 3.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA lettera m), nel caso in cui il veicolo resti immobilizzato per mancanza di carburante la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza che provvederà alla fornitura di carburante. Il costo del carburante resta a carico dell’Assicurato. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
4. INCENDIO E FURTO
4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:
a. Incendio
b. Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) - (consumati o tentati).
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina e i danni agli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori, monitor, lettori cd, dvd, usb e bluetooth stabilmente fissati al veicolo con un limite di € 1.100,00 e uno scoperto del 15%. Per quanto riguarda gli apparecchi dotati dei c.d. “frontalini”, il danno sarà risarcito solo se l’Assicurato potrà consegnare il “frontalino” stesso.
Gli accessori fono-audio-visivi stabilmente fissati al veicolo esclusi dal modello di serie del veicolo assicurato saranno oggetto di rimborso soltanto se dichiarati nel contratto come valore addizionale.
4.2 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA AUTOMOBILISTICA - Nel caso in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione, Linear rimborsa, previa esibizione di documentazione comprovante la perdita di possesso o la radiazione:
a. l’importo massimo di € 260,00 delle spese per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b. la quota di quanto versato per tassa automobilistica per ogni giorno tra la data dell’evento e la scadenza della validità in atto.
4.3 ESCLUSIONI - L’assicurazione non comprende i danni:
a. provocati da dolo o colpa grave del Proprietario, del Conducente, del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c. verificatisi durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara;
d. conseguenti ad appropriazione indebita;
e. danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
4.4 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE - Il valore del veicolo potrà essere rilevato dalla rivista Dueruote o indicato dal Contraente, nel primo caso verrà richiamata nel contratto la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Dueruote”.
Su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi, al valore dallo stesso indicato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
Limitatamente ai motocicli l’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente
o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza, procedendo alla conseguente modifica del premio della garanzia Incendio e furto.
L’adeguamento automatico non viene effettuato:
- quando il valore del veicolo assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote;
- quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Dueruote, in questo caso nel contratto verrà richiamata la condizione particolare “valore DueRuote non più aggiornabile”.
In entrambi i casi, non verrà adeguato automaticamente nemmeno l’eventuale valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza.
4.5 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE - Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che:
- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali;
- l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sottoassicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
Qualora sul contratto sia richiamata espressamente la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Dueruote” l’indennizzo verrà così determinato:
- entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote al momento dell’immatricolazione;
- dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote al momento del sinistro;
- negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale.
Qualora il valore del veicolo assicurato sia indicato dal Contraente, in caso di danno totale l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore commerciale del veicolo assicurato stesso al momento del sinistro.
4.6 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto riportato sulla scheda contrattuale da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e limitatamente ai motocicli non sarà applicato sulla garanzia incendio.
4.7 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito e limitatamente ai motocicli non sarà applicato sulla garanzia incendio.
4.8 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e/o franchigie) presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile. Per ottenere il rimborso l’Assicurato deve consegnare a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti. Linear, in caso di furto o rapina, ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo:
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo;
- la fattura di acquisto degli accessori assicurati;
- tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo.
4.9 RECUPERI - Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a informare immediatamente Linear non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui al precedente art. 4.5.
Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando all’Impresa l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.
Qualora, invece, l’Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, l’Impresa darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.
Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l’Impresa procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dall’Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell’Impresa stessa. L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
5. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
5.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per qualsiasi persona, compreso il Contraente, che si infortuni alla guida del veicolo identificato in polizza, purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario. L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato ai sensi delle disposizioni in vigore.
5.2 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE - Durante la guida sono compresi in garanzia anche:
- l’annegamento;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva.
5.3 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c. da movimenti tellurici;
d. da guerra o insurrezione;
e. da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
f. da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene. Sono inoltre esclusi:
g. le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni;
h. gli infarti.
5.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
5.5 MORTE - Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.
5.6 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente.
Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:
Tabella ANIA Percentuale Infortuni
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
un arto superiore | 70 % |
una mano o un avambraccio | 60 % |
un pollice | 18 % |
un indice | 14 % |
un medio | 8 % |
un anulare | 8 % |
un mignolo | 12 % |
la falange ungueale del pollice | 9 % |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Per: anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 % |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20 % |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10 % |
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell’avambraccio e della mano | 7 % |
paralisi completa del nervo radiale | 35 % |
paralisi completa del nervo ulnare | 20 % |
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale | 4 % |
Per amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia | 70 % |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60 % |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: |
un piede | 40 % |
ambedue i piedi | 100 % |
un alluce | 5 % |
la falange ungueale dell’alluce | 2,5 % |
un altro dito del piede | 1 % |
Per: | |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 % |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25 % |
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 2 % |
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 3 % |
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio | 9 % |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto | 10 % |
anchilosi della sottoastragalica | 5 % |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15 % |
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille | 4 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | |
un occhio | 25 % |
ambedue gli occhi | 100 % |
Per: | |
sordità completa di un orecchio | 10 % |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 % |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 % |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 % |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1 % |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale | 12 % |
una vertebra dorsale | 5 % |
12 ^ dorsale | 10 % |
una vertebra lombare | 10 % |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 % |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente | 5 % |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 % |
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria | 15 % |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica | 8 % |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
5.7 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO - A richiesta dell’Assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00. Nel caso in cui la somma assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.
5.8 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - La denuncia dell’infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa.
5.9 PROVA - È a carico di chi domanda l’indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.
5.10 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art.5.4 “Criteri di indennizzabilità”, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in
comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
5.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
6. RICORSO AI PERITI IN CASO DI CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEL DANNO
(CONDIZIONE VALIDA PER LA SEZIONE 4)
In caso di disaccordo sulla determinazione del danno al veicolo le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l’accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. In caso di disaccordo tra loro i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato.
Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate. Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull’indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e le spese del terzo perito sono a carico della parte soccombente.
7. TUTELA GIUDIZIARIA
7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.
7.1.1 CASI ASSICURATI:
- controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi in occasione della circolazione del veicolo;
- controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale;
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
7.1.2 SPESE ASSICURATE:
- le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale;
- le spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.
7.1.3 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA - L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione od assoluzione, con esclusione del patteggiamento;
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza;
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della Compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (DPR 18/7/2006 n. 254, inattuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private).
7.1.4 ESCLUSIONI - La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle
Assicurazioni private.
7.2 GESTIONE DEL SINISTRO - Prima di affrontare qualunque spesa, l’Assicurato deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l’onere di interruzione dei termini di prescrizione.
Linear si impegna a far pervenire all’Assicurato, entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, la propria valutazione sulla controversia e sull’opportunità di iniziare la vertenza. La compagnia può richiedere ulteriore documentazione; in tal caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di Linear, l’Assicurato potrà dare corso all’azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.
Nel caso in cui Linear non autorizzi l’azione, l’Assicurato può comunque agire per proprio conto e, qualora l’esito gli sia favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
7.3 DIRITTO DI SCELTA - L’Assicurato ha diritto di scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale qualora sia necessario avvalersi della sua opera per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale. In mancanza di designazione, l’Impresa segnalerà all’Assicurato il nominativo di un professionista a cui lo stesso potrà rivolgersi.
Linear non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali.
7.4 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - Linear liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, Linear tiene indenne l’Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito.
In ogni caso, l’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.
7.5 ARBITRATO IRRITUALE - In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. In mancanza di accordo tra le parti l’arbitro sarà nominato su istanza di una di esse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese dell’Arbitro, salvo il caso di esito favorevole all’Assicurato. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
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(Edizione 09/2018)
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Note
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2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per le finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità,
(v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA.
L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d.“catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti(ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
Condizioni di assicurazione - Contratto R.C.A. e altre garanzie - Edizione 03/2019 - Pagina 1 di 1
CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE
Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure per affrontare in modo corretto l’incidente.
Segui le indicazioni qui elencate e soprattutto cerca di mantenere la calma:
1
Segnala subito l’incidente posizionando il triangolo
e nel farlo indossa il giubbotto di segnalazione;
2
Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie che possano aiutare a comprendere la dinamica dell’incidente;
3
Recupera il Certificato di assicurazione tuo e della controparte per non sbagliare la compilazione del modulo. È importante che questi dati vengano inseriti correttamente;
4
Compila il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) in tutte le sue parti, seguendo la pratica guida allegata;
5
Firma il modulo CAI e fai firmare anche l’altro conducente (se possibile);
Scatta una foto con il tuo smartphone al modulo di Constatazione Amichevole compilato e firmato. Controlla che tutti i dati siano a fuoco e ben visibili,
6
firme comprese. Perché la copia sia valida il modulo deve rientrare in un’unica immagine;
7
Verifica la presenza di testimoni, chiedi le loro generalità e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;
8
In presenza di feriti, anche non gravi, puoi chiamare le autorità;
9
Ricordati di denunciare subito l’incidente inviando la foto a xxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Numeri utili in caso di incidente Servizio Sinistri Linear
(un operatore specializzato ti fornirà l’assistenza di cui hai bisogno e ti dirà come comportarti)
x00 000.00.00.000
Numero per chiamate dall’estero/Servizio attivo dal lunedì/venerdì 8.30/20.00 sabato 8.30/14.00
Assistenza Linear (Carro Attrezzi) 000.00.00.00 / +39 011.65.23.246
Numero per chiamate dall’estero/Servizio offerto in collaborazione con Pronto Assistance Servizi (PAS), attivo 24 ore su 24
Numeri Utili
Denuncia sinistri
( +39 ) 051 71 93 456
Lunedì / Venerdì 8.30-20.00 Sabato 8.30-14.00
Assistenza Stradale 24h su 24
800 475 999
Dall’estero: (x 00) 000 00 00 000
Next_Moto_03/2019
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