UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Piazza Guerrazzi, 1
82100 Benevento
LOTTO VI
Capitolato di Polizza di Assicurazione
INFORTUNI E XXXXX DIPENDENTI IN MISSIONE AI SENSI DEL D.P.R. 319/90 E S.M.E.I. ED ALTRI SOGGETTI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO DI ATENEO E/O DA ALTRI ACCORDI DI ATENEO
Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma - pec: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Definizioni
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA’
Quella svolta dall’Università del Sannio per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER
La GBSAPRI S.p.A. (in seguito più semplicemente Broker)
CONTRAENTE
L’Università del Sannio.
DIPENDENTI E/O ALTRI SOGGETTI INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO MISSIONI E/O ACCORDI INTERNI
tutte le persone fisiche (compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente (come da obblighi contrattuali o di legge).
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente (come da obblighi contrattuali o di legge).
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA’
L’Impresa assicuratrice.
Data ….../…........
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
Definizioni di settore
INABILITA’ TEMPORANEA
Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato di attendere alle attività assicurate in polizza.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INVALIDITA’ PERMANENTE
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Data ….../…........
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto,
o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Art. 1.3 - Variazioni del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di
verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 1.4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei
mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 1.5 – Clausola di Recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole
contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il
Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 15.04.2018 alle ore 24.00 del 15.04.2021
con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.
Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di affidare, previo assenso della Società, la ripetizione del servizio per un periodo di pari durata, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lvo 50/2016, alle medesime condizioni normative ed economiche.
Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 1.9 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.10 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 - Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 – Coassicurazione e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento
temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre
polizze da loro stipulate per i medesimi rischi.
Il presente contratto di assicurazione, si intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle eventuali assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti o da eventuali future.
Art. 1.15 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N.
209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara.
•che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
•che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni
richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
‐ la data di accadimento dell’evento;
- il periodo di riferimento;
‐ la data della denuncia;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all’0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 2% del valore dell’appalto.
3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.
Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte
interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del
contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta economica); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta economica).
Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio
Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto
nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.
Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso si inadempimento, a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 1.20 - Legittimazione
La Società dà e prende atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, dai CCNL o dai regolamenti del Contraente al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Art. 1.21 - Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
• La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
• Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.
Art. 1.22– Importo a base d’asta annuale
L’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione delle coperture assicurative in oggetto, è stato determinato nella misura sotto indicata:
Lotto | Importo a base d’asta annuale |
Infortuni e Kasko | € 6.000,00 |
Art. 1.23 – Cauzione Provvisoria (art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)
La Società dovrà presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, di importo pari al 2% del prezzo complessivo indicato per ogni lotto.
Si precisa che nel caso in cui la suddetta garanzia sia costituita da fideiussione assicurativa, quest’ultima non potrà essere stata emessa dalla stessa Società concorrente che ha presentato offerta.
Art. 1.24 – Cauzione definitiva (art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)
La Società aggiudicataria del lotto dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del X.X.xx. 50/2016.
Si precisa che nel caso in cui la suddetta garanzia sia costituita da fideiussione assicurativa, quest’ultima non potrà essere stata emessa dalla stessa Società concorrente che è rimasta aggiudicataria del lotto.
Art. 1.25 – Dichiarazioni “fallimento dell’appaltatore o morte del titolare”
La Società dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 Dlgs. 50/2016.
Salvo quanto disposto dall’art. 48 ai commi 17 e 18 del suddetto Dlgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Data
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare
Sezione I - Infortuni
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in
generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Sez. I Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per gli infortuni che i Dipendenti del Contraente (ai sensi del DPR 319/90 e
s.m.e.i.) e/o di altri soggetti individuati dal Regolamento in vigore presso lo stesso e/o altri Accordi di Ateneo, autorizzati a servirsi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori ufficio di mezzo di trasporto privato o di mezzo di trasporto di proprietà e/o in locazione finanziaria e/o comodato all’Ente stesso, subiscano limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesso.
I rischi di cui alla presente garanzia si intendono estesi alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente.
Sez. I Art. 2.2 - Rischi inclusi nell’assicurazione
Ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:
- annegamento;
- folgorazione;
- effetti delle influenze termiche ed atmosferiche;
- assideramento e/o congelamento;
- asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni muscolari (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le xxxxx xxxxxxx;
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- danni estetici conseguenti ad infortunio. Sono inoltre compresi i seguenti eventi:
▪ infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
▪ infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
▪ infortuni derivanti da aggressioni in genere;
▪ infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, frane, valanghe, slavine, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;
▪ infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
▪ gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
Sez. I Art. 2.3 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:
⮚ dall’uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
⮚ dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, speleologia, sports aerei in genere, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
⮚ dalla partecipazione a corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, di gare e/o partite aziendali e/o aventi carattere ricreativo o di attività ciclo amatoriali;
⮚ derivanti da guerra e/o insurrezioni;
⮚ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
⮚ da abuso di psicofarmaci e/o dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni;
⮚ da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
⮚ da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
⮚ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
Sez. I Art. 2.4 – Somme assicurate
Le somme assicurate sono quelle indicate nell’Allegato (Prospetto di offerta):
per ogni Assicurato
Morte: Euro 200.000,00
Invalidità Permanente: Euro 300.000,00
Sez. I Art. 2.5 - Assicurabilità
Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o
dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l’assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
Le garanzie assicurative, inoltre, non valgono per le persone di età maggiore di 75 anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
Sez. I Art. 2.6 - Limiti territoriali
La presente assicurazione vale per il mondo intero.
Sez. I Art. 2.7 - Morte
La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto
di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
Sez. I Art. 2.8 - Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal
giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30-06-1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista.
Per gli Assicurati xxxxxxx, le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precisata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.
Sez. I Art. 2.9 - Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno
dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Sez II – Xxxxx accidentali
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in
generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Sez. II Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per la copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di
legge, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dai Dipendenti del Contraente (ai sensi del DPR 319/90 e s.m.e.i.) e/o di altri soggetti individuati dal Regolamento in vigore presso lo stesso e/o altri Accordi di Ateneo, di cui sia stato preventivamente autorizzato l'uso in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesse.
Sez. II Art. 2.2 - Limite di risarcimento (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile)
La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino al massimo per veicolo indicato
nell’Allegato (Euro 20.000,00), intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dall’Eurotax giallo o, in mancanza, da pubblicazioni similari, purché, fatto salvo quanto indicato in premessa, conseguenti a:
• urto, collisione, uscita di strada o ribaltamento;
• atti vandalici e dolosi di terzi;
• terrorismo e sabotaggio;
• danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature)
• eventi naturali e/o atmosferici;
• incendio e furto/rapina, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina – consumati o tentati.
Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l’indennizzo potrà superare il valore commerciale.
Per ogni sinistro verrà detratta una franchigia pari ad Euro 150,00, a carico del Contraente e non opponibile all’Assicurato, regolato attraverso resoconti annuali; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro il 60° giorno dalla ricezione della relativa appendice.
Sez. II Art. 2.3 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di
San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde).
Sez. II Art. 2.4 – Delimitazioni dell’assicurazione
L'assicurazione non è operante per i danni:
- avvenuti quando il mezzo di trasporto è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- derivanti dall'utilizzo improprio del mezzo di trasporto rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta o a mano salve le necessità di non costituire pericolo a terzi;
- verificatisi in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione o dell'adempimento di servizio.
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza e/o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente o delle persone incaricate della guida;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo- comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.
Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri
Sezione I - Infortuni
Sez. I Art. 3.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro
Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l’ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza
deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro alla Società per il tramite del Broker. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio degli infortunati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso. La denuncia deve essere corredata dalla copia dell’autorizzazione del Contraente all’uso del mezzo di trasporto da parte dell’Assicurato.
Sez. I Art. 3.2 - Controversie
In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o
sul grado o durata della inabilita temporanea, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.
La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi.
Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Sez. I Art. 3.3 - Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida
l’indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.
Sezione II - Danni Accidentali -
Sez. II Art. 3.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro
Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l’ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza
deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro alla Società per il tramite del Broker.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso. La denuncia deve essere corredata dalla copia dell’autorizzazione del Contraente all’uso del mezzo di trasporto da parte dell’Assicurato.
Sez. II Art. 3.2 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Sez. II Art. 3.3 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla Sez. II art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilitá del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Sez. II Art. 3.4 - Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida
l’indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.
Art. 4 - Condizioni particolari
Art. 4.1 - Rinuncia alla rivalsa
La Società, a deroga di quanto disposto dell’art. 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei
confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.
Art. 4.2 - Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga
ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice Civile.
Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
Art. 4.3 - Xxxxx traumatiche e da sforzo
A specificazione di quanto disposto a tale proposito alla Sez I art. 2.2 (Rischi inclusi
nell’assicurazione), si conviene che l’assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Indennità da ricovero, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l’intesa che:
- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l’indennizzo per il solo caso di Indennità da ricovero fino ad un massimo di 30 giorni;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui alla Sez. I art. 3.2 (Controversie).
Art. 4.4 - Movimenti tellurici
L’assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici.
Art. 4.5 - Esonero denuncia di infermità e difetti
Fermo restando quanto disposto dall’Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare -
Sezione I - Infortuni, si dà atto che il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.
In caso di infortunio, l’indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, conformemente a quanto previsto dal presente contratto.
Art. 4.6 - Danni estetici
Si conviene che, in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso
risulti non altrimenti indennizzabile ai termini del presente contratto, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 2.500,00 per evento.
Art. 4.7 - Rischio in itinere
La garanzia è altresì operante per il “rischio in itinere” e cioè per gli infortuni che si verifichino a
causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione ed anche a piedi da e per l’abitazione, anche occasionale, dell’Assicurato ed il suo normale luogo di lavoro/studio o
qualsiasi altro luogo, ove l’Assicurato si rechi a svolgere la propria attività, mansione o incarico per conto o su autorizzazione del Contraente.
Art. 4.8 - Morsi di animali, punture di insetti
Resta convenuto tra le parti che sono considerati infortuni le lesioni causate da infezioni acute
obbiettivamente accertate ed avvelenamenti che derivassero direttamente da punture di insetti e/o morsi di animali con esclusione della malaria e del carbonchio, ma con l’inclusione delle infezioni carbonchiose causate da ferite e/o abrasioni risarcibili a termini di polizza.
Art. 4.9 – Grave Invalidità Permanente
Si conviene espressamente che qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale
l’attitudine al lavoro dell’Assicurato risulti permanentemente ridotta al 70%, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente viene liquidata al 100%.
Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la determina
di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.
Data ….../…........
La Società Il Contraente
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Contraente e la
Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto; Art. 1.10 - Foro competente;
Art. 1.12 - Coassicurazione e delega;
Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.14 - Clausola Broker.
Data ….../…........
La Società Il Contraente
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