COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
COMUNE DI SAN XXXXXXX NUOVO
Provincia di Viterbo
Piazza Europa n. 31, 01020 - San Xxxxxxx Nuovo -VT- Tel. 0000.0000000/211 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING CON N. 5 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA
SOMMARIO
PARTE I OGGETTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 2 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE ART. 3 DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE
PARTE II ATTIVITA’
ART. 4 ATTIVITA’ DI BIKE SHARING
ART. 5 TARIFFE EPERIODI DI APERTURA ART. 6 ONERI DEL GESTORE
ART. 7 ONERI DELL’ENTE
ART. 8 PERSONALE IMPIEGATO PARTE III OBBLIGHI CONTRATTUALI
ART. 9 DURATA E FORMA DEL CONTRATTO ART. 10 IMPORTO DEL SERVIZIO
ART. 11 MIGLIORIE
ART. 12 PAGAMENTO DEL CANONE ART. 13 DANNI A PERSONE A COSE ART. 14 VIGILANZA
ART. 15 PENALITÀ
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ART. 18 RINVIO
PARTE I
OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione di n. 5 (cinque) biciclette a pedalata assistita di proprietà del Comune di San Xxxxxxx Nuovo.
ART. 2 - FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Le biciclette dovranno essere utilizzate per lo svolgimento delle attività di bike sharing.
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE
Le biciclette messe a bando sono a pedalata assistita di genere mountain bike - Marca Summit Modello Summit
PARTE II - ATTIVITA’
ART. 4 - ATTIVITA’ DI BIKE SHARING MEDIANTE NOLEGGIO
Il concessionario dovrà garantire la seguente attività:
a) il servizio dovrà essere necessariamente attivato sul territorio comunale pertanto l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un info point nel territorio comunale di San Xxxxxxx Nuovo;
b) le biciclette non potranno essere distolte dal territorio comunale;
c) Noleggio delle 5 (cinque) biciclette con indicazione del periodo minimo;
d) Promozione e pubblicizzazione del servizio di bike sharing utilizzando tutti i canali di pubblicità possibile che possano dare estrema visibilità alla stessa;
e) Monitoraggio costante dell’uso delle biciclette secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune;
f) Redigere rapporti statistici che permetteranno di definire le caratteristiche quali-quantitative dell’utilizzatore tipo oltre che l’andamento dell’affluenza turistica e della richiesta di tale servizio.
ART.5 - TARIFFE E PERIODO DI APERTURA
Il servizio di bike sharing dovrà essere assicurato per l’intero periodo di noleggio previsto dal Bando, con un minimo di 6 (sei) ore giornaliere festivi compresi.
Eventuali periodi di chiusura dovranno essere concordati con il Comune.
Il gestore dovrà necessariamente applicare tariffe che non eccedano quelle massime stabilite nelle linee guida servizio bike sharing con delibera di Giunta Municipale.
ART. 6 - ONERI DEL GESTORE
Sono a carico esclusivo del gestore:
1. la presentazione al Comune, a fine noleggio,di una relazione che indichi quale è stato il reale andamento del servizio di bike sharing e quale sia stato l’indice di gradimento da parte dell’utenza nonché tutte quelle notizie, anche di carattere strettamente tecnico, che possano essere utili per migliorare il servizio o eventuale acquisto di altre biciclette.
2. La corresponsione al Comune del canone determinato sulla base d’asta, maggiorata dell’importo di rialzo offerto, da versare con le modalità di cui al successivo articolo 12;
3. La manutenzione ordinaria di tutte le biciclette ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione, con obbligo di segnalazione al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria, a carico dello stesso Comune.
4. La riconsegna, alla scadenza del contratto, delle biciclette in ottimo stato manutentivo, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;
5. La stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo articolo 13;
ART. 7 - ONERI DEL COMUNE
Il Comune si obbliga a consegnare al gestore le biciclette di cui alla presente concessione in ottime condizioni, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti.
E’, altresì, a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle biciclette
ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO
In riferimento al personale utilizzato, il gestore si obbliga:
• a comunicare al Comune i nominativi del personale e degli addetti, dipendenti e non, che prenderanno servizio;
• a comunicare altresì al Comune eventuali sostituzioni di personale garantendo che i sostituti siano idonei dal punto di vista professionale .
PARTE III - OBBLIGHI CONTRATTUALI ART. 9 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita mesi 5 (cinque) a partire dal 01/05/2021 e fino al 30/09/2021.
Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato delle biciclette riconsegnate al Comune.
ART. 10 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo del canone concessorio posto a base d’asta e suscettibile di rialzo ammonta rispettivamente ad: €. 300,00 (eurotrecento/00) mensili
ART. 11 - MODIFICHE E MIGLIORIE
In caso di aumento del numero di bici di proprietà comunale, le ulteriori bici verranno assegnate al concessionario previo incremento proporzionale al canone e in accordo tra le parti.
ART. 12 - PAGAMENTO DEL CANONE
Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di San Xxxxxxx Nuovo, in riferimento alla concessione assegnata, il canone definito come da offerta di gara. Il canone deve essere versato per il 50% (cinquantapercento) entro il 30/05/2021 e per il restante 50% (cinquantapercento) entro il 30/09/2021. A garanzia dell’adempimento, il Gestore è tenuto a costituire cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, della durata del contratto - per un importo pari ad €. 2.000,00 (euroduemila/00).
ART. 13 - DANNI A PERSONE O COSE
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale addetto, durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
Il gestore si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell’attività e all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.
Il gestore si obbliga a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti a, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., l’ammontare dei cui capitali assicurati verrà comunicato dal Comune a seguito dell’aggiudicazione, ed una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dalla conduzione dell’attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata dell’appalto, il cui massimale dovrà essere di almeno €. 500.000,00 (eurocinquecentomila/00).
Il gestore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.
ART. 14 - VIGILANZA
Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni del presente bando.
ART. 15 - PENALITA’
Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ovvero si svolgano in modo completamente difforme da quanto previsto nel presente capitolato, sarà applicata una penale pari ad €. 50,00 (eurocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e ad €. 30,00 (eurotrenta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo gravemente difforme alle previsioni del presente Capitolato.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ove si verifichino gravi inadempienze del gestore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardo nel pagamento del canone, il Comune ha la facoltà, previa notificazione scritta al gestore, a mezzo di lettera raccomandata A/R., di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui all’art. 12, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il foro di Viterbo previo tentativo di bonario
ART. 18 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.