CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO
Anno 2018 2019 2020
SOTTOSCRITTO IN DATA
31.12.2019
Preintesa del 17.12.2019
Disposizioni Preliminari 5
Art. 1 - Costituzione della delegazione trattante 7
Art. 2 - Vigenza e sfera di applicazione 7
Art. 3 - Interpretazione Autentica 7
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI 8
Art. 4 - Norme di Garanzia per i Servizi Pubblici Essenziali 8
Art. 5 - Diritti e libertà sindacali 9
Art. 6 - Diritti e agibilità sindacali 10
Art. 7 - Partecipazione dei lavoratori 10
TITOLO II – Posizioni Organizzative 11
Art. 8– Posizioni organizzative 11
TITOLO III - LAVORO STRAORDINARIO 11
Art. 9- Lavoro Straordinario 11
TITOLO IV - UTILIZZo DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ 11
Art. 10 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) 11
Art. 11 - Indennità condizioni di lavoro 12
Art. 12 - Specifiche Responsabilità art. 70 quinques c. 1 CCNL 21.5.2018 13
Art. 13 – Specifiche responsabilità art. 70 qinques c. 2 CCNL 21.5.2018 14
Art. 14 – Indennità di funzione Polizia Locale 15
Art. 15 – Indennità di servizio esterno Polizia Locale 16
Art. 16 - Turno 16
Art. 17 - Reperibilità 16
Art. 18 - Premi correlati alla performance organizzativa 16
Art. 19 - Premi correlati alla performance individuale 17
Art. 20 - Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge 18
Art. 21- La valutazione ai fini della Progressione Economica 18
Art. 22 -Servizio Mensa/Buoni Pasto 18
Art. 23 – Telelavoro e smart working 18
Art. 24– Criteri relativi alla Formazione 18
Art. 25 – Fondo di assistenza e previdenza della Polizia Locale 19
TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECCEDENZA DEL PERSONALE 19
Art. 26 - Eccedenza di Personale 19
TITOLO VIII - PREVENZIONE, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO 19
Art. 27 - Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro 19
Art. 28 – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 20
Art. 29 - Tutela della Privacy 21
TITOLO VI - MONITORAGGIO E VERIFICHE 21
Art. 30- Monitoraggio e verifiche 21
Art. 31 - Norme finali 21
COMUNE DI CAVAGNOLO
(Provincia di Torino)
L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di dicembre, alle ore 09,00 presso l’ufficio del Segretario comunale del Comune di Cavagnolo
❑ Delegazione Trattante di parte pubblica:
Ruolo | Nominativo |
1. Presidente | Xxxxxxxxx XXXXXX |
❑ Delegazione di parte sindacale:
Sigla | Nominativo |
FP CGIL | Xxxxxxxx XXXXX |
❑ Rappresentanze Sindacali Unitarie:
Nome | Cognome |
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dai CCNL vigenti, dal D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 150/2009.
Gli accordi aziendali, in attuazione della funzione negoziale di cui sopra, sono stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e dalle corrispondenti strutture Sindacali Territorialmente competenti firmatarie del CCNL 21 Maggio 2018.
I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi:
a) non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
b) non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL;
c) le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.
d) non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dalla norma (art. 65 D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Lgs 150/2009 disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e art. 40 comm1 e 3-bis che del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 150/2009 – diretta applicazione);
e) non possono avere contenuti difformi alle disposizioni normative (art. 3 bis D. Lgs 165/2001 introdotto dal D.Lgs. 150/2009);
Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa, il datore di lavoro ha l'obbligo di contrattare secondo correttezza e buona fede. L'obbligo a contrarre sussiste nelle materie che attengono al trattamento economico del personale, riservate alla contrattazione dall'art.2, comma 3, del D. Lgs.165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009.
La procedura per la stipula si articola nei seguenti passaggi fondamentali:
1. Contrattazione decentrata finalizzata alla definizione a cura della delegazione trattante di un’ipotesi di accordo;
2. Trasmissione dell’ipotesi di accordo entro 10 giorni al revisore dei revisori, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, affinché il revisore effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del Contratto Integrativo (art. 40-bis D.Lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 55 del D.Lgs. 150/2009).
3. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Autorizzazione dell’organo di governo (Giunta Comunale) alla sottoscrizione definitiva del contratto.
5. Trasmissione telematica del testo contrattuale all’ARAN e CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione, con la relazione tecnica ed illustrativa per la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio e successiva pubblicazione sul sito dell’Ente (art. 40-bis D.Lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 55 del D.Lgs. 150/2009).
Art. 1 - Costituzione della delegazione trattante
1. La delegazione trattante, costituita ai sensi dell’art. 7 del CCNL 21.05.2018 e successive modifiche, è così composta:
• Per la parte datoriale:
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx (Presidente) e Xxxxxx Xxxxxxx (componente)
• Per la parte sindacale:
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:
Assente
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL: (CGIL FP) Xxxxxxxx Xxxxx
(CISL FP) (UIL FPL) (CSA)
Art. 2 - Vigenza e sfera di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica a tutto il personale dipendente dell’Ente inquadrato nelle categorie A – B – C – D del vigente ordinamento professionale CCNL 31.3.1999, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato) a tempo pieno o parziale.
2. Il presente CCDI ha durata triennale, è valido per tutta la vigenza del CCNL e si applica per gli anni 2018/2019/2020 per la parte normativa e per gli anni 2018/2019 per la parte economica.
3. Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla Legge.
4. A cadenza annuale vengono anche definite nel medesimo accordo integrativo le somme relative alla erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.68 CCNL 21.5.2018), secondo la disciplina prevista nel presente CCDI.
5. Con cadenza annuale, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, le parti verificano l'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto collettivo decentrato integrativo.
6. Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente CCNL, le parti si incontreranno indicativamente entro un mese dalla loro entrata in vigore al fine di verificare l’eventuale impatto sul presente contratto collettivo decentrato integrativo e definire eventuali integrazioni attuative.
Art. 3 - Interpretazione Autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta della parte interessata, inviata alle altre con
lettera raccomandata, e/o fax, e/o, posta certificata, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
2. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato (art. 3 comma 5 CCNL 21.5.2018)
3. I criteri di autoregolamentazione sono vincolanti per le Parti che li sottoscrivono.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 - Norme di Garanzia per i Servizi Pubblici Essenziali
1. Premesso che rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui all'art. 1 della premessa al CCNL 6/7/95, che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, ovvero quelli risultanti dal seguente elenco:
Servizi o uffici | Funzioni essenziali |
n. 1 Stato civile | Raccoglimento delle registrazioni di nascita e morte. Espletamento delle pratiche amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni al trasporto e dei permessi di seppellimento. |
Elettorale | Attività indispensabili per consentire le attività prescritte dalle scadenze di legge nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e la consegna dei plichi agli uffici competenti. |
n. 1 Cimiteriale | Trasporto, ricevimento e inumazione delle salme. |
Rete stradale | Interventi urgenti ed indifferibili alla rete stradale. |
Servizi del personale | Solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dell’ufficio personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni tra il 5 e il 15 di ogni mese (Dovranno sussistere contemporaneamente le tre condizioni). |
Servizio di polizia municipale | da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività antinfortunistica e di pronto intervento; c. attività della centrale operativa; d. vigilanza casa municipale e. assistenza al servizio di cui al punto 8) del CCNL 6/7/1995 in caso di sgombero della neve; |
Le procedure d’attivazione sono regolamentate come segue:
a) i responsabili degli uffici e dei servizi, in qualità di datori di lavoro, in occasione d’ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione ove possibile;
b) i nominativi vengono comunicati agli interessati e alle XX.XX. entro il 5° giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;
c) durante lo sciopero i responsabili degli uffici e dei servizi dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione;
d) le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni all'Amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;
e) in caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e al personale.
2. Nelle occasioni di sciopero l'Ente si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza mediante avviso all'Albo Pretorio e/o stampa locale secondo quanto previsto dalla legge n. 146/1990.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessa del CCNL 6/7/95 e alla legge 146/90.
Art. 5 - Diritti e libertà sindacali
1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c. le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro;
d. oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
a. nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c. in caso d’assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;
e. il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Ente.
Art. 6 - Diritti e agibilità sindacali
1. Il Diritto a disporre di uno spazio appositamente dedicato alle pubblicazioni di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro del 7.8.1998 è esteso alla R.S.U. che può utilizzare le disposizioni informatiche dell’Ente per lo svolgimento dell’attività sindacale.
2. Rimangono in vigore gli accordi precedenti, se di miglior favore, in materia di bacheche, sedi, referendum, compatibili con le norme vigenti.
3. Per le agibilità operative delle XX.XX. firmatarie del presente contratto e per le R.S.U, le Parti concordano di individuare sul posto di lavoro, se presenti, punti di collegamento telematico e di fax, in ricezione, dove i soggetti sindacali possono ritirare le comunicazioni a loro dirette. In alternativa, l’ente può avvalersi di una bacheca informatica.
4. Per le parti non disciplinate dal presente CDI, in tema di libertà ed agibilità sindacali, si applica il CCNL quadro del 7.8.1998 e le norme non disapplicate dal CCNL.
5. Ai sensi della Legge n. 537/1993 art. 3, comma 32, ai dipendenti si applica la Legge n. 300/1970, e xx.xx.
Art. 7 - Partecipazione dei lavoratori
1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l’Amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell’informazione oppure la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati.
2. Le R.S.U ed XX.XX. possono formulare proposte relativamente alle strategie e alle eventuali modifiche organizzative e gestionali e, nello specifico, in relazione alle seguenti materie:
I. Innovazioni organizzative nel lavoro;
II. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
III. Promozione delle pari opportunità;
IV. Qualità dei servizi erogati;
X. Xxxxxx e valorizzazione del personale diversamente abile.
3. A tal fine il confronto fra le parti deve attuarsi entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte sindacali da parte dell'Amministrazione, senza alcun vincolo di recepimento per l’Amministrazione.
TITOLO II – POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 8– Posizioni organizzative
1. Il fondo delle posizioni organizzative è istituito ed eventualmente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale, con relativa informativa sindacale.
2. Il budget di premio di risultato individuale è correlato alla performance assegnata, alla posizione organizzativa, annualmente e pesata dal sistema di valutazione.
3. Non sussiste automatica correlazione tra posizione e risultato.
TITOLO III - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 9- Lavoro Straordinario
4. Ai fini dell’applicazione del lavoro straordinario si rimanda agli art. 14 del CCNL 1.4.1999, 38 e 39 del CCNL 14.9.2000 e art. 40 del CCNL 22.1.2004.
5. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Amministrazione procederà ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata nel limite del monte ore annuo della banca delle ore di cui al successivo articolo 10.
6. Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario per un importo pari a 400,00 euro. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.
7. Le risorse di cui al comma precedente, possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse sono a carico dell’Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo e pertanto non possono essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.
8. Per quanto non previsto dai contratti nazionali si applica l’art 5 del D. lgs 66/2003 e successive modificazioni.
TITOLO IV - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
Art. 10 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate)
1. Le Parti concordano:
a. che la quantificazione delle risorse decentrate non costituisce oggetto della contrattazione decentrata, ma è disposta in via unilaterale ed esclusiva dall’Amministrazione nel rispetto del CCNL e che altresì le risorse finanziarie variabili, possono essere integrate dall’Ente, previa valutazione della sussistenza dei requisiti e dell’entità delle risorse necessarie per sostenere il maggiore onere finanziario ed individuazione della relativa copertura nell’ambito della capacità di bilancio e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa del personale;
b. che le risorse finanziarie vengano distribuite nel rispetto nel principio della differenziazione delle valutazioni in base al merito;
c. che la ripartizione delle risorse finanziare rispettino il principio della corrispettività pertanto non si possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. (Art. 7 D.Lgs. 165/2001 come innovato dall’art. 57, comma 1, lett. b del D. X.xx 150/2009;
Art. 11 - Indennità condizioni di lavoro
1. L’indennità di condizioni di lavoro, di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.5.2018, è corrisposta al personale che svolge attività:
a. disagiate;
b. esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c. implicanti il maneggio di valori.
2. Viene definita attività disagiata una particolare articolazione di orario in momenti giornalieri non usuali e differenziati e/o con pause diverse, rispetto al normale orario del servizio di appartenenza. Non sussiste tale condizione se l’orario è determinato su richiesta del dipendente. Nel Comune di Cavagnolo si ritiene sussistere tale condizione di disagio per il profilo di necroforo. L’indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento della particolare articolazione oraria entro i seguenti valori:
- 1,00 € al giorno.
3. Vengono definite attività esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, le attività riportate dalle condizioni di rischio indicate nel Piano di Valutazione dei Rischi, ai sensi della Legge 81/08 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. Possono darvi titolo le attività che comportano una esposizione diretta e continua:
a. Con sostanze chimiche e biologiche;
b. Con catrame – bitume – oli e loro derivati;
c. Lavori di Necrofori fossori e necrofori esumatori;
d. Attività svolte prevalentemente in particolari e pesanti e insalubri condizioni ambientali;
e. Nonché, in generale, i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico e l’attività dei conduttori di macchine complesse
I profili professionali individuati sono collaboratori e operai dell’area tecnica (n. 3)
L’indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività, entro i seguenti valori:
- 1,50 € al giorno
4. Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori* di denaro contante, dai quali possano derivare rilevanti danni patrimoniali. L’indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività entro i seguenti valori:
Valori trattati Importi maneggiati annualmente | Indennità €/giorno |
Fino a € 500,00 | - |
da € 500,01 a € 3000,00 | 1,00 |
Oltre € 3000,01 | 1,50 |
5. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento motivato del Responsabile di Servizio, sentito il Segretario Comunale e con la verifica della previsione delle risorse economiche nel fondo di produttività. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi. Si concorda di far decorrere tale disciplina dal 1° gennaio 2020.
6. Nel caso di svolgimento in contemporanea nella stessa giornata delle attività così come previste ai commi 2, 3 e 4 è possibile cumulare i 3 valori sopra riportati.
7. L’indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Responsabile del Servizio competente.
* non è da considerare valore il bancomat.
Art. 12 - Specifiche Responsabilità art. 70 quinques c. 1 CCNL 21.5.2018
1. Per Specifiche Responsabilità ai sensi dell’art. 70 quinques comma 1 del CCNL 21.5.2018 si intendono le seguenti attività:
• Coordinamento di un Ufficio, e dei correlati procedimenti amministrativi di elevata complessità in piena autonomia gestionale e organizzativa;
• Coordinamento di unità operative semplici o complesse, di squadre di operai o di gruppi di lavoro, appositamente individuati, di pari o inferiore categoria.
2. Il compenso per l’esercizio delle responsabilità fino a € 3.000,00 è determinato in relazione alle seguenti variabili:
• Grado di Complessità: 33%
• Complessità direzionali organizzative: 33%
• Responsabilità: 33%
3. L’Ente propone annualmente, all’atto della ripartizione del Fondo, il Budget da assegnare alle specifiche responsabilità. L’individuazione e l’attribuzione della specifica responsabilità deve tener conto delle attività d’istituto attribuibili e/o comunque ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le specifiche responsabilità non sono generalizzate e non coincidono con la attribuzione della responsabilità di procedimento.
4. L’attribuzione dei compiti di cui al presente articolo, è di competenza del Responsabile del Servizio competente, sentito il Segretario, mediante Determinazione di nomina motivata. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi.
5. La graduazione delle specifiche responsabilità viene determinata mediante i criteri di cui al comma 2, dal Comitato di Direzione.
6. La misura della indennità di cui trattasi verrà determinata mediante l’utilizzo del seguente modello di ripartizione:
a. determinazione del budget;
b. ripartizione del budget in modo proporzionale rispetto all’indennità massima di € 3.000,00;
c. in caso di superamento del budget previsto, riassegnazione in modo proporzionale in base al punteggio ottenuto.
7. Per gli anni 2018 e 2019 si prende atto dei seguenti incarichi già riconosciuti e quantificati nelle precedenti contrattazioni, e pertanto confermati, salva nuova verifica dei profili individuati e successiva quantificazione per l’anno 2020:
a) N. 1 istruttore tecnico per pratiche del Servizio Tecnico e supporto al Servizio Amministrativo per i procedimenti del relativo servizio (euro 1.000,00 annuali);
b) N. 1 istruttore di vigilanza per pratiche del relativo servizio e, in particolare, per responsabilità istruttoria pratiche in materia di commercio (euro 1.498,00 annuali).
Art. 13 – Specifiche responsabilità art. 70 quinques c. 2 CCNL 21.5.2018
1. L’indennità di Specifiche Responsabilità ai sensi dell’art. 70 quinques comma 2 è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:
• ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;
• responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi; Compensare altresì i compiti di responsabilità affidati:
• addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
• agli archivisti informatici;
• ai formatori professionali;
• Compensare le specifiche responsabilità:
• derivanti dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
• al personale addetto ai servizi di protezione civile
2. L’importo di € 350,00 non è cumulabile con l’indennità prevista per le specifiche responsabilità di cui all’art. 12 se erogata con la stessa motivazione.
3. L’indennità fino a € 350,00 prevista per le finalità di cui al comma 1 non è cumulabile tra le fattispecie descritte nello stesso comma.
4. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno
delle condizioni di cui sopra e delle risorse all’interno del fondo di produttività, sentito il Segretario. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi.
5. La misura della indennità verrà determinata suddividendo il budget, definito annualmente tra le parti, in modo proporzionale rispetto all’indennità massima di € 350,00.
6. Viene riconosciuto l’importo pari ad euro 150,00 per le deleghe di ufficiale anagrafe.
Art. 14 – Indennità di funzione Polizia Locale
1. Ai sensi dell’art. 56 sexies del CCNL 21.5.2018 si intendono le seguenti attività:
• Direzione, ovvero coordinamento di un Ufficio, e dei correlati procedimenti amministrativi di elevata complessità in piena autonomia gestionale e organizzativa;
• Coordinamento di funzioni e servizi in capo al settore in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa superiore ai 2 mesi.
• Direzione e coordinamento di gruppi di lavoro, appositamente individuati, di pari o inferiore categoria.
2. Il compenso per l’esercizio delle responsabilità fino a 3.000 € è determinato in relazione al grado rivestito e alle seguenti variabili:
• Grado di Complessità: 25%
• Complessità direzionali organizzative: 25%
• Responsabilità e grado rivestito: 25%
• Peculiarità del territorio/organizzative: 25%
3. L’ Ente propone annualmente, all’atto della ripartizione del Fondo, il Budget da assegnare all’indennità di funzione. L’individuazione e l’attribuzione deve tener conto delle attività d’istituto attribuibili e/o comunque ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le indennità di funzione non sono generalizzate e non coincidono con l’attribuzione della responsabilità di procedimento.
4. L’attribuzione dei compiti di cui al presente articolo, è di competenza del Responsabile del Servizio della Polizia Locale, sentito il Segretario, mediante Determinazione di nomina. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi. La graduazione delle specifiche responsabilità viene determinata mediante i criteri di cui al comma 2, dal Comitato di Direzione.
5. La misura della indennità di cui trattasi verrà determinata mediante l’utilizzo del seguente modello di ripartizione:
a. determinazione del budget;
b. ripartizione del budget in modo proporzionale rispetto all’indennità massima di € 3000,00;
c. in caso di superamento del budget previsto, riassegnazione in modo proporzionale in base al punteggio ottenuto.
6. Negli anni 2018 e 2019 le parti prendono atto dell’assenza della fattispecie prevista dall’articolo in oggetto.
Art. 15 – Indennità di servizio esterno Polizia Locale
1. Ai sensi dell’art. 56 quinques del CCNL 21.5.2018 al personale della polizia locale compete una indennità giornaliera, solamente se in via continuativa rende la prestazione giornaliera in servizi esterni ovvero con almeno 4 delle ore di servizio giornaliero prestate e svolte effettivamente all’esterno. Tale indennità è graduata entro i seguenti valori:
- Per ogni giorno di attività di pattugliamento € 1,00
2. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio Polizia Locale, sentito il Segretario Comunale e con la verifica della previsione delle risorse economiche nel fondo di produttività. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi, alla Rsu e alle XX.XX.
3. L’indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
4. Considerato che in questo Ente le prestazioni del personale di vigilanza vengono rese promiscuamente in ufficio e in servizio esterno, si concorda di rinviare al 2020 l’eventuale erogazione dell’indennità in questione, previa verifica della sussistenza delle relative condizioni.
Art. 16 - Turno
1. In applicazione di tale indennità si rimanda a quanto stabilito nel CCNL 21.05.2018 art. 23.
Art. 17 - Reperibilità
1. In applicazione di tale indennità si rimanda a quanto stabilito nel CCNL 21.05.2018 art. 24.
Art. 18 - Premi correlati alla performance organizzativa
1. La performance organizzativa, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 150/2009, è correlata al conseguimento di specifici risultati e/o obiettivi assegnati dall’ente al titolare del centro di Responsabilità.
2. Le percentuali di coinvolgimento dei dipendenti, stabilite all’interno del Piano Esecutivo di Gestione, definiranno la quota spettante al singolo dipendente. La percentuale potrà essere rivista a consuntivo sullo stato di attuazione dello stesso. La distribuzione della performance collettiva è subordinata al superamento dell’obiettivo a cui le risorse sono collegate. Il premio verrà erogata solo se l’obiettivo sarà raggiunto in sede di Relazione della Performance almeno al 70% e solamente se la performance individuale supera il 70%. Le somme destinate al raggiungimento dell’obiettivo saranno liquidate:
• al 100% se la valutazione dell’obiettivo risulterà uguale o superiore al 95%
• in maniera direttamente proporzionale se la valutazione dell’obiettivo risulterà uguale o superiore al 70%.
3. Valutazioni inferiori al 60% della performance organizzativa e individuale del Centro di responsabilità comporta la decadenza della titolarità di posizione organizzativa.
4. Gli avanzi generati dalle valutazioni inferiori al 95% vengono distribuiti alle valutazioni superiori al 80% nell’obiettivo in rapporto al grado di raggiungimento dell’obbiettivo nel quale si sono prodotti tali avanzi.
Art. 19 - Premi correlati alla performance individuale
1. La performance individuale, di cui all’art. 9 del D.Lgs. 150/2009, è determinata come momento di verifica e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da parte della competente PO, utilizzando la scheda individuale contenuta nella Metodologia di Valutazione. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
La performance individuale verrà erogata solo se la valutazione individuale risulterà almeno pari al
70%.
2. Tutti i dipendenti dell’Ente, compreso il personale assunto a tempo determinato con un minimo di
9 mesi contrattuali nell’anno, hanno diritto a partecipare all’erogazione di compensi diretti ad incentivare la performance individuale.
3. Il personale assente dal servizio per periodi continuativi superiori ai 6 mesi non partecipa alla performance individuale, fatto salvo l’applicazione della legislazione vigente.
4. Al personale in servizio a tempo parziale l'erogazione delle risorse di performance individuale avviene in misura proporzionale in relazione al part-time.
5. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno l’ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell’anno stesso.
6. Non ha diritto alla partecipazione del premio il dipendente che nel corso dell’anno ha ricevuto due o più provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al richiamo scritto.
7. Al fine di definire la quota spettante viene effettuata una quantificazione del numero complessivo dei dipendenti dell'Ente, esclusi i titolari di P.O., considerando proporzionalmente alla durata eventuali prestazioni part-time o assunzione o cessazione in corso d’anno.
8. Il budget destinato annualmente alla performance individuale, viene suddiviso per il numero di dipendenti dell’Ente di cui al comma precedente, individuando un budget pro-capite.
9. Ai sensi dell’art. 69 del CCNL 21.05.2018 il 30% di tale budget è attribuito alla maggiorazione del premio individuale. L’istituto sarà disciplinato in sede di contrattazione 2020.
10. Per ogni dipendente in base alla valutazione individuale il premio viene così suddiviso:
• Valutazioni uguali o superiori al 95%: 100% del budget individuale;
• Valutazione tra il 70% e il 94,99%: distribuzione direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito;
• Valutazione inferiore al 70%: nessuna distribuzione di produttività.
11. Gli avanzi generati dalle valutazioni inferiori al 95% vengono distribuiti alle valutazioni superiori all’80% nell’Ente nel quale si sono prodotti tali avanzi. Nel caso in cui, nel settore, non vi sia
alcun dipendente con valutazione superiore al 95%, gli avanzi sono distribuiti al personale dell’Ente con valutazione superiore al 89,99%. In caso contrario le risorse rappresentano economia.
Art. 20 - Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge
1. Le Parti concordano che gli incentivi previsti dalle norme di Legge, sono attribuiti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite in apposito accordo definito in sede di Contrattazione Decentrata Aziendale e sulla base dei Regolamenti Comunali in materia di compensi previsti dalla Legge.
Art. 21- La valutazione ai fini della Progressione Economica
1. La progressione economica all’interno della categoria è attribuita in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
2. L’ammontare delle risorse da destinare ad eventuali passaggi economici, in base alle disponibilità del Fondo incentivante e nel rispetto delle limitazioni delle disposizioni vigenti, è determinato in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa Aziendale.
3. Le parti concordano di rinviare a successivo momento la disciplina dell’istituto e danno atto che non sono previste nuove progressioni per gli anni 2018 e 2019.
Art. 22 -Servizio Mensa/Buoni Pasto
1. L’Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46 del CCNL 14.9.2000 e nei limiti previsti dal CCNL biennio economico 2004 2005, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi o ticket da consumare presso esercizi convenzionati. Si prende atto che è attivo il servizio mensa.
Art. 23 – Telelavoro e smart working.
1. L’ente, previa informazione ed esperite le procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali, può definire progetti di telelavoro e smart working con le modalità stabilite dall'art. 3 DPR 8/3/99 n. 70 e d.lgs 75/2017.
Art. 24– Criteri relativi alla Formazione
1. È destinata annualmente una quota alla formazione del personale, da definire in riferimento alla normativa nazionale.
2. La formazione dovrà nel tempo riguardare il più possibile tutto il personale dipendente e dovrà essere effettuata una programmazione suddivisa per funzioni e obiettivi e finalizzata:
▪ a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità;
▪ a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi;
3. È considerata formazione l’attività di apprendimento svolta presso l’Ente o presso Agenzie formative purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la frequenza al percorso formativo, e, ove concordato, anche una valutazione dell’apprendimento attraverso il superamento di una prova finale.
4. L’individuazione delle competenze alle quali riferire sia la formazione delle professionalità sia la valutazione delle prestazioni è una responsabilità di tipo dirigenziale, essendo infatti compito dell’Ente identificare quelle che sono le competenze chiave, in termini di conoscenze e capacità, coerenti con i valori e gli obiettivi di sviluppo previsti nel programma politico. Ogni Dirigente/Funzionario si impegna ad elaborare di un elenco di competenze relative a ciascun profilo di ruolo/posizione.
Art. 25 – Fondo di assistenza e previdenza della Polizia Locale.
1. Per tutto il personale appartenente al corpo di Polizia Locale può essere definito un apposito Regolamento di un Fondo di Assistenza e Previdenza.
2. L’Amministrazione comunale può destinare, annualmente, le risorse al suddetto scopo finanziate coi proventi dell’Art. 208 Comma 2 Lett. A) del Decreto Legislativo N.285 del 1992, nel rispetto della normativa vigente.
3. La gestione di tali risorse compete agli organismi di cui all’articolo precedente.
TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECCEDENZA DEL PERSONALE
Art. 26 - Eccedenza di Personale
1. Qualora in sede di attuazione dei processi di redistribuzione delle competenze fra i diversi livelli istituzionali, ovvero per effetto di ristrutturazioni od esternalizzazioni, dovessero verificarsi situazioni di eccedenza di personale, l’Amministrazione, prima di attuare le disposizioni previste dall’art. 33 del D. Lgs 165/2001, verificherà tutte le possibilità che consentano di utilizzare detto personale in strutture diverse, anche attraverso mutamento del profilo professionale, tenendo conto della programmazione del fabbisogno di personale ed in quanto compatibile con le esigenze di servizio.
TITOLO VIII - PREVENZIONE, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Art. 27 - Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. L’Amministrazione applica quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in base alle indicazioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Ente, che l’Amministrazione si impegna a comunicare ai dipendenti.
2. L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Ente, le attività formative in materia di salute e sicurezza.
3. In accordo e con la collaborazione del RLS e R.S.U, vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature o degli impianti.
4. Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 28 – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. Le parti concordano sull’esigenza di prevenire e contrastare attivamente il fenomeno del mobbing, di incentivare Politiche di Pari Opportunità e di dare piena attuazione a quanto previsto dall’art. 21 della L. 183 del 4/11/2010.
2. Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing ha sede presso la sede dell’Ente.
3. Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, sarà costituito un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (Dirigente/Funzionario e non Dirigente/Funzionario).
I rappresentanti dell’Ente sono nominati dal Sindaco.
4. A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito seguenti indicati:
• Propositivi su:
- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul Lavoro tra uomini e donne;
- -promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrino nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza.
• Consultivi, formulando pareri su:
- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale,
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
• Di verifica su:
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
5. L’Amministrazione favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. Il Comitato adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta.
6. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico: per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
Art. 29 - Tutela della Privacy
1. Nell’ambito della raccolta e dell’utilizzo dei dati personali relativi alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative del personale dipendente l’Ente, le XX.XX. e la RSU si impegnano ad osservare un’adeguata tutela della riservatezza richiamandosi ai principi fissati dalla Legge 675/96 successive modificazioni e il regolamento Ue 679/2016.
TITOLO VI - MONITORAGGIO E VERIFICHE
Art. 30- Monitoraggio e verifiche
1. Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione del contratto e del raggiungimento dei risultati previsti, le Parti che hanno sottoscritto il presente CCDI si incontreranno annualmente, su richiesta di una delle parti.
Art. 31 - Norme finali
1. Il presente Contratto Integrativo sostituisce i precedenti contratti decentrati aziendali. Copia del presente CCDI verrà pubblicato sul sito comunale nell’apposita sezione Amministrazione trasparente.
SOTTOSCRIZIONE:
Luogo: Cavagnolo Data: 31 dicembre 2019
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA: | FIRMA | |
1. Presidente | Xxxxxxxxx XXXXXX | X.xx |
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE: | ||
SIGLA | NOME E COGNOME | FIRMA |
1. C.G.I.L. – FP | Xxxxxxxx XXXXX | X.xx |
0. C.I.S.L.- FP | ||
3.UIL - FPL | ||
4.CSA |
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE: | FIRMA |
Costituzione
Comune di Cavagnolo | |
Preventivo | |
2018 | |
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | |
Risorse storiche | |
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A) | 23.534,74 |
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 | |
Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 (a) | 0,00 |
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite | |
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 0000 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX | 501,30 |
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b) | 501,30 |
DECURTAZIONI – a detrarre | |
Totale decurtazioni parte stabile (c) | 0,00 |
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b- c) | 24.036,04 |
RISORSE VARIABILI | |
Risorse variabili sottoposte al limite | |
Totale voci variabili sottoposte al limite (d) | 0,00 |
Risorse variabili NON sottoposte al limite | |
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e) | 0,00 |
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e) | 0,00 |
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II) | 24.036,04 |
DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI | |
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010 | |
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f) | 1.625,50 |
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | |
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g) | 0,00 |
Decurtazioni per rispetto limite | |
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h) | 0,00 |
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h) | 21.909,24 |
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b) | 22.410,54 |
Costituzione
Comune di Cavagnolo | |
Preventivo | |
2019 | |
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | |
Risorse storiche | |
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A) | 23.534,74 |
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 | |
Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 (a) | 0,00 |
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite | |
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 0000 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX | 570,44 |
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento 83,20 per dipendente, a valere dal 2019 | 665,60 |
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b) | 1.236,04 |
DECURTAZIONI – a detrarre | |
Totale decurtazioni parte stabile (c) | 0,00 |
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c) | 24.770,78 |
RISORSE VARIABILI | |
Risorse variabili sottoposte al limite | |
Totale voci variabili sottoposte al limite (d) | 0,00 |
Risorse variabili NON sottoposte al limite | |
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e) | 0,00 |
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e) | 0,00 |
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II) | 24.770,78 |
DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI | |
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010 | |
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f) | 1.625,50 |
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | |
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g) | 0,00 |
Decurtazioni per rispetto limite | |
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h) | 0,00 |
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h) | 21.909,24 |
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b) | 23.145,28 |