Contract
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A ISENSI DEL D.Lgs. 276/2003
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L’anno ………………….., il giorno ……………del mese di …………………, presso la sede di Bari dell’AMTAB S.p.A.- al Viale X. Xxxxxxxx – Zona Industriale, fra Ie parti:
AMTAB S.p.A., con sede legale in Bari, P.IVA , d’ora in poi, per brevità,
“AMTAB” o Azienda, rappresentata dal direttore Generale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
E
………………………….., corrente in …………………….., alla Via ………………………., n………., in persona del suo Legale Rappresentante, …………………….., Cod. Fiscale e Registro Imprese n.
………………………………, iscritta al REA di Napoli sotto il n. …………………………….., P. IVA:
………………………., d’ora in poi, per brevità, “Ditta o “Appaltatore”;
Premesso:
a) che, per l’aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto, è stata svolta una gara, nella forma della procedura negoziata, nei modi e termini della vigente normativa sugli appalti pubblici;
b) che la gara è stata aggiudicata in via provvisoria in data alla
ditta……………………e di tanto è stata data comunicazione con missiva prot. az , del
……………………, al Consiglio di Amministrazione;
c) il predetto Consiglio di Amministrazione ha proceduto all’aggiudicazione definitiva, con delibera del …………………… alla ………………………………..
d) l’appaltatore dichiara di essere pronto per l’esecuzione del servizio, alle condizioni di legge ed in conformità agli atti di gara ed al presente contratto, avendo peraltro prodotto tutta la documentazione richiesta dall’AMTAB;
Tanto premesso e ritenuto, tra le costituite parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 — Premesse
Le premesse e tutti gli atti di gara, perfettamente conosciuti dalle parti e qui espressamente richiamati, formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 –Oggetto e durata del contratto
Forma oggetto del presente contratto l’affidamento, per due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 276/2003, il tutto ad eseguirsi come pattuito nel presente contratto nonché negli atti di gara (disciplinare e capitolato speciale d’oneri), perfettamente conosciuti ed accettati dalla Ditta, senza riserva alcuna ed il cui contenuto si abbia qui di seguito interamente confermato.
La previsione delle ore complessive di lavoro, da espletarsi nel biennio, è pari a n. 60.000 ore. Detto monte orario potrà variare in più o in meno del 20% senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento danni.
Art.3- Prezzo del servizio
Il margine aziendale (xxxx up) offerto dalla Società in sede di gara per la realizzazione del servizio, pari ad € …………………….. ( /00), rimarrà fisso ed invariabile per tutta
la durata dell’appalto ed indipendente da qualunque eventualità e dal profilo professionale fornito anche se diverso dalla qualifica di operatore di esercizio.
Per il servizio, oggetto dell’appalto, l’Azienda corrisponderà alla Società, sulla base della fatturazione presentata, l’importo riveniente dalla somma del xxxx up e della tariffa oraria applicata, prevista dal vigente C.C.N.L. del personale Autoferrotranvieri 2000-2003 e s.m.i., moltiplicata per il numero di ore effettuate per ogni mese di lavoro temporaneo.
L’Azienda si riserva la facoltà di indicare alla Società l’applicazione di eventuali altri C.C.N.L. di altri settori.
Il xxxx-up, che dovrà essere indicato separatamente, rimarrà invariato anche per ricorso alle ore straordinarie (normali – notturne – festive -notturne e festive).
Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio
Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri, dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:
a) L’Azienda procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta scritta di singole forniture di lavoro temporaneo alla Società, indicando il periodo di fornitura, ed i profili professionali richiesti;
b) La Società comunicherà all’Azienda i nominativi dei lavoratori da utilizzare prima che abbia inizio la prestazione.
c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del personale del Comparto Autoferrotranvieri e per le categorie e le tipologie di utilizzo previste dal CCNL e dalla vigente normativa in materia;
d) L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario o diverse articolazioni del rapporto di lavoro (part - time);
e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo;
g) La contribuzione assicurativa è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della fornitura dello specifico profilo professionale;
h) L’AMTAB si riserva la facoltà di non attivare il servizio, ovvero di ricorrervi solo parzialmente, ovvero di richiedere figure professionali diverse da quelle indicate nel disciplinare di gara: in ognuna di tali evenienze, la SpA non potrà avanzare
alcuna pretesa d’indennizzo o di risarcimento danni.
i) Le figure professionali richieste dalla stazione appaltante dovranno essere già istruite e formate a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanta richiesto.
j) Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al CCNL applicato al comparto lavoro temporaneo.
5- Obblighi a carico dell’appaltatore
La SpA è obbligata:
a) al pagamento diretto al lavoratore della retribuzione nonché del versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
b) alla formazione di base del lavoratore ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008;
c) alla sostituzione, su richiesta della Stazione appaltante, del lavoratore che, per cause a lui imputabili, interrompa la prestazione lavorativa o non sia ritenuto idoneo alla mansioni assegnate.
d) nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore od alla Società, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di 24 (ventiquattro) ore. Qualora la Società non provvedesse alla sostituzione o l’Azienda non l’accettasse, il contratto relativamente a quel singolo lavoratore, si intenderà risolto e l’Azienda avrà diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni diretti od indiretti che la mancata sostituzione avesse causato. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, la Società sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore nel termine perentorio fissato in 24 (ventiquattro) ore.
e) nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore, che superino il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la Società si impegna a sostituire il lavoratore.
f) è, comunque, fatta salva la facoltà dell’Azienda di richiedere la sostituzione del lavoratore.
g) Qualora sopravvenute esigenze aziendali comportassero la riduzione o la cessazione della prestazione lavorativa, l’Azienda si riserva la facoltà di ridurre o risolvere il contratto dandone preavviso scritto 3 (tre) giorni prima dell’effetto della riduzione/cessazione senza che la Società possa vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Azienda a titolo di compensi, danni od indennità. Pertanto, in tale ipotesi, ogni onere e rischio è da ritenersi a carico della Società. Ai sensi dell’art. 21, lett. i), del D.Lgs 276/2003, è fatto salvo il diritto dell’appaltatore al rimborso delle somme da questi versate ai somministrati.
h) L’Azienda si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Società possa eccepire nulla, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le
disposizioni contenute nel capitolato speciale d’oneri e, in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.
Art. 6- Sospensione del servizio
In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione del servizio ed il prolungamento dei tempi richiesti per la somministrazione e ciò anche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte dell’AMTAB, nonché nei periodo di festivi nei quali la Ditta dovrà assicurare una opportuna organizzazione atta ad eliminare ogni inconveniente relativo alla riduzione di attività.
Art. 7 — Penali
La società fornitrice sarà sottoposta ad una penale di €100.00 (cento/00) al giorno nei casi di inadempienza, anche parziale, per interruzione ingiustificata del servizio, per mancato rispetto dei tempi di sostituzione dichiarati nel progetto e/o altre inadempienze alle prescrizioni contrattuali.
La penale sarà comminata, dopo aver comunicato formale contestazione alla società fornitrice, la quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell’atto di contestazione stesso.
L’applicazione della penale non preclude l’esercizio di azioni giudiziarie da parte della Stazione appaltante anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Art. 8 — Pagamento
L’Azienda si obbliga a liquidare le somme spettanti alla Società a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture.
Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata da apposita scheda, sottoscritta dall’utilizzatore e dal lavoratore, indicante le ore effettivamente prestate nonché dalla copia della busta paga attestante la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto) e della contribuzione versata.
La fatturazione dovrà, inoltre, espressamente contenere oltre l’importo del xxxx-up applicato, anche i seguenti dati:
- riferimento al numero di contratto ed al nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente prestate nel mese di fatturazione;
- costo orario;
- numero delle ore di lavoro straordinario eventualmente prestate;
- totale costo ore lavorate, comprensivo del margine aziendale offerto in sede di gara;
- i.v.a.
- totale fattura.
Art. 9 — Risoluzione di diritto
L’AMTAB S.p.A. può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato.
Art.10 - Recesso
La Stazione appaltante può recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del C.C. in caso di frode, negligenza, contravvenzione nell’esecuzione del contratto e in caso di cessione del contratto di fornitura; salvo il risarcimento dei danni.
Art.11- Spese contrattuali. Registrazione
Ogni spesa e competenza di qualsivoglia natura, relative alla stipula del presente contratto è a carico della Ditta.
Essendo un contratto soggetto ad Iva le parti congiuntamente richiedono la tassazione in misura fissa.
Art. 12
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni.
Art. 13- Controversie
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’oneri si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile. Qualunque controversia dovesse insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente contratto resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Bari.
Art. 14 – Responsabilità verso terzi
Le parti si danno reciprocamente atto che il prestatore di lavoro svolgerà i compiti assegnatigli nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’AMTAB S.p.A. la quale sarà, pertanto, l’esclusiva responsabile degli eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, causati o anche subiti dalla stessa AMTAB S.p.A. durante lo svolgimento delle sue mansioni.
Art. 15 - Consenso al trattamento dei dati personali
L’espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e l’utilizzo dei dati personali riguardanti le parti stesse.
A questi effetti le parti si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i
Resta inteso che con la sottoscrizione del presente contratto, le parti manifestano espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
Letto, confermato e sottoscritto e redatto in triplice copia. Bari,
A sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si intendono specificamente approvate le clausole riportate ai numeri 4 (Modalità erogazione del servizio), 5 (Obblighi dell’appaltatore), 6 (Sospensione del servizio), 7 (Penali), 8 (Pagamento), 9 (Risoluzione di
diritto), 10 (recesso), 11 (Spese contratto. Registrazione), 13 (Controversie), 14 (Responsabilità verso terzi).
Utilizzatrice - Timbro e Firma (Rappresentante Legale/procuratore speciale -