PERDITE PECUNIARIE
PERDITE PECUNIARIE
BONUS FIDELITY
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO BONFI.2020-2020.001 – EDIZIONE 01.05.2020
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Bonus Fidelity
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza indennizza l’Assicurato della perdita pecuniaria allo stesso derivante dalla perdita di possesso del proprio veicolo assicurato, a seguito di danni patiti sullo stesso.
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza/Modulo di Adesione sottoscritto dal Contraente/ Assicurato.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Bonus Fidelity (Perdite Pecuniarie)
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato della perdita pecuniaria a questi derivante dalla perdita di possesso del proprio veicolo assicurato, a seguito del verificarsi di danni il cui ammontare sia superiore al 75% del valore commerciale dello stesso veicolo al momento del sinistro.
Al fine di individuare il valore commerciale, come sopra indicato, si farà riferimento al listino dell’usato riportato dalla rivista specializzata Quattroruote – Editoriale Edidomus o, in mancanza, tramite altra rivista specializzata del settore.
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul modulo di Polizza/Modulo di Adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
L’indennizzo non è dovuto in caso di sinistro causato da:
! dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Conducente il veicolo o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
! rapina, come definita all’art. 628 del Codice Penale;
! partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle
relative prove ufficiali;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, colpi di
stato, insurrezioni, scioperi;
! eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere, oltre a grandine, tempeste, trombe d’aria, frane, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere, derivanti da dichiarato stato di calamità
naturale;
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività,
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili autoveicoli con peso a pieno carico
superiore a 35 quintali e con altezza superiore a 3 metri;
🗴 Non sono assicurabili autoveicoli con vetustà al momento della inclusione in copertura superiore a 144 (centoquarantaquattro) mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione);
🗴 Non sono in ogni caso assicurabili: gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico, ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza della polizza od al momento del sinistro, roulotte, caravan, camper, autocaravan, ciclomotori e motoveicoli, autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio, taxi, autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione, autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.
comunque determinatosi;
! modifiche dell’impianto elettrico;
! difetti di fabbricazione del veicolo;
! determinati da furto totale del veicolo, agevolato dalla presenza
delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in
genere;
!
! guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
genere;
trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in
!
circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori ai 60
(sessanta) giorni.
In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in polizza:
! Gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico;
! Ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza della polizza od al momento del sinistro;
! Roulotte, caravan, camper, autocaravan;
! Ciclomotori e motoveicoli;
! Autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio;
! Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione;
! Autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità
o test di velocità;
! Il lucro cessante.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
Il Contraente e l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente e l’Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata poliennale e non si rinnoverà tacitamente alla scadenza. Le singole coperture potranno avere durata annuale o poliennale compresa fra i 12 ed i 72 mesi e non si rinnoveranno tacitamente alla scadenza.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto Bonus Fidelity
Versione n. 1 del Maggio 2020 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Bonus Fidelity (Perdite Pecuniarie) L’Impresa tiene indenne l’Assicurato della perdita pecuniaria a questi derivante dalla perdita di possesso del proprio veicolo assicurato, a seguito del verificarsi di danni il cui ammontare sia superiore al 75% del valore commerciale dello stesso veicolo al momento del sinistro. Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Bonus Fidelity. | |
Bonus Fidelity (Perdite Pecuniarie) | Le tipologie di evento dannoso previste dal contratto, in seguito al quale è possibile accedere all’indennizzo previsto a termini di polizza, sono esclusivamente le seguenti: • Incendio, inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto esclusivamente agli eventi qui di seguito trascritti: o all’azione del fulmine; o allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso; o a natura elettrica; o a dolo di terzi. • Furto totale del veicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni (sessanta) dalla data di denuncia presentata alla Pubblica autorità competente; • Furto parziale del veicolo ovverosia un furto che non comporti la perdita totale del veicolo bensì solo un “Danno totale” (così come definito nel Glossario) oppure un furto seguito da ritrovamento con accertamento di un “Danno totale” (così come definito nel Glossario); • Eventi naturali quali Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, inondazioni e mareggiate, Trombe d’aria, purché non siano derivanti da dichiarato stato di calamità naturale. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici e/o non siano derivanti da dichiarato stato di calamità naturale, sono compresi Frane e smottamenti del terreno, Valanghe e slavine. • Eventi Sociopolitici quali Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio, Vandalismo. • Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione. • Kasko, Urto, Uscita di strada, Ribaltamento. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Bonus Fidelity. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto Bonus Fidelity. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel Dip Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche: | |
Bonus Fidelity (Perdite Pecuniarie) | L’Impresa liquiderà all’Assicurato un indennizzo forfettario per la perdita pecuniaria patita ed indennizzabile a termini di polizza, pari ad € 1.000,00 per sinistro, per singola copertura assicurativa e per la l’intera durata della stessa. Qualora l’Assicurato acquisti un nuovo autoveicolo presso il Concessionario che ha venduto il veicolo assicurato, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di accadimento del sinistro oggetto di copertura assicurativa, l’Impresa liquiderà un indennizzo maggiorato forfettario pari ad € 3.000,00 complessivi per sinistro, per ogni singola copertura assicurativa e per l’intera durata della stessa. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro, in base alle condizioni previste, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. L’Assicurato inoltre deve informare l’Impresa non appena abbia notizia dell’eventuale recupero del veicolo in caso di furto con ritrovamento e relativamente alle casistiche di danno previste dal contratto. ⮚ In caso di furto ed eventi sociopolitici deve inoltre: o presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti suindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; o in caso di danno totale: ◼ fornire originale della carta di circolazione o copia conforme nel caso di presentazione ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici; se asportata o danneggiata con il veicolo o già fornita ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici, trasmettere all’Impresa copia della denuncia relativa o documentazione comprovante la consegna della stessa all’altra Compagnia; ◼ fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciata dal PRA o se già consegnata ad altra Compagnia che forniva la garanzia furto, fornire copia conforme dello stesso; ◼ fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA, o, nel caso di consegna ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici, copia conforme dello stesso; ⮚ In caso di Incendio deve inoltre: o se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; o fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. |
Assistenza diretta / in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. L’assicurato potrà verificare sul sito dell’Impresa (xxx.xxxxx.xx) l’elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato, in base al fatto che lo stesso proceda o meno con il rimpiazzo del veicolo, così come previsto dalle condizioni di assicurazione. Il diritto all’indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi. L’Impresa si impegna a liquidare la prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il sinistro e ogni circostanza inerente al sinistro stesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione. L’accredito all’Assicurato da parte dell’Impresa dell’indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione. In caso di sinistro da Furto o Incendio totali o comunque distruzione per danno totale i pagamenti dell’indennizzo, quando dovuti, saranno effettuati a favore del beneficiario entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione all’Impresa della documentazione richiesta. Nel caso l’Assicurato effettui, presso il Concessionario che aveva venduto il veicolo assicurato oggetto di danno indennizzabile a termini di polizza, un nuovo ordine di acquisto di un ulteriore veicolo, rientrante fra quelli previsti dalla polizza, tale ordine dovrà essere perfezionato non prima del 30° giorno dalla data di denuncia del sinistro e copia dell’ordine di acquisto inviata all’Impresa entro il 60° giorno dalla data di denuncia. L’Impresa si impegna a liquidare l’indennizzo maggiorato, così come previsto dal contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura di acquisto del nuovo veicolo. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione. Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all’Agenzia che ha in carico il contratto i dati relativi alle inclusioni effettuate nel giorno stesso; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura. L’Intermediario trasmette giornalmente all’Impresa le singole coperture. Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti. Al contratto viene applicata l’aliquota fiscale del 21,25% per la garanzia Bonus Fidelity (Perdite Pecuniarie). |
Rimborso | In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all’Impresa. Il Contraente/Assicurato, inoltre, deve consegnare all’Impresa: In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; In caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione. Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte. Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo. In tale caso l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte. Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. In tale caso, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del furto o della rapina del veicolo assicurato al netto delle imposte. Il contratto, per le sole coperture stipulate a distanza, prevede il diritto di recesso per ripensamento da parte dell’Assicurato. Quest’ultimo entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere inviando all’Impresa (per tramite del Contraente) una raccomandata AR o una p.e.c. contenente gli elementi identificativi del contratto e restituendo in originale la documentazione contrattuale ricevuta. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata AR o della p.e.c. Alla ricezione di tutti i documenti, l’Impresa è tenuta a rimborsare, per tramite del Contraente, la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte. L’Assicurato, inoltre, nel caso di contratti poliennali, può recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata AR o p.e.c. inviata all’Impresa, di almeno 60 giorni. Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente, l’Assicurato o l’Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto: • nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione all’Impresa; • nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione all’Impresa (per tramite del Contraente); • nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa. In caso di recesso esercitato dall’Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | La presente polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale compresa fra i 12 ed i 72 mesi e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/assicurato ha diritto: • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto in corso d’anno, nei seguenti casi: • Trasferimento di proprietà del veicolo; • Distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; • In caso di sinistro. Il Contratto cesserà anticipatamente anche a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nella tione “Che cosa è Assicurato” – Bonus Fidelity (Perdite Pecuniarie). |
Il presente contratto è rivolto alla persona fisica o giuridica che acquista una autovettura ad uso privato e/o un Autocarro aventi peso complessivo a pieno carico inferiore o uguale a 35 quintali, con altezza massima di 3 metri e di vetustà al momento della conclusione del contratto non superiore o uguale a 144 (centoquarantaquattro) mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione).
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta.
Costi di intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 48,42%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: (indicare quando obbligatori) | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Eventuali controversie relative a differenti interpretazioni delle clausole contrattuali o sulla entità dell’indennizzo posso essere risolti direttamente tra le parti ovvero, quando una delle Parti lo richieda, attraverso la nomina di periti effettuata rispettivamente dall’Assicurato e dalla Compagnia. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione, presa a maggioranza di voti, è vincolante per le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. L’Arbitrato irrituale non preclude all’Assicurato la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. La città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella più vicina al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE A - GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE B - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - modifica del rischio 3
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 3
Art. 2 Bis - Premio dell’assicurazione 3
Art. 3 - Polizza collettiva ad adesione 3
Art. 4 - Comunicazione per l’operatività della polizza 3
Art. 5 - Validità 3
Art. 6 - Durata del contratto 3
Art. 6 Bis - Durata delle singole applicazioni 3
Art. 7 - Validità territoriale 4
Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori 4
Art. 9 - Oneri fiscali 4
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge 4
Art. 11 - Rivalsa 4
Art. 12 - Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento 4
Art. 13 - Trasferimento della proprietà del veicolo 4
Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto/rapina 4
Art. 15 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato 5
Art. 16 - Sospensione in corso di contratto 5
Art. 17 - Cessione del contratto 5
Art. 18 - Foro competente 5
Art. 19 - Forza probatoria del contratto - forma delle comunicazioni 5
Art. 19 Bis - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 5
Art. 20 - Beneficiari 5
Art. 21 - Modifiche delle garanzie 5
SEZIONE C - GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
CAPITOLO 1 - BONUS FIDELITY (Perdite Pecuniarie) 6
Art. 22 - Oggetto dell’assicurazione 6
Art. 23 - Beni assicurati 6
Art. 24 - Tipologie di danno previste 6
Art. 25 - Limiti di indennizzo 6
Art. 26 - Esclusioni 6
SEZIONE D - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 8
Art. 27 - Denuncia del sinistro 8
Art. 28 - Obblighi in caso di sinistro 8
Art. 29 - Recupero del veicolo 8
Art. 30 - Pagamento dell’indennità 8
APPENDICE NORMATIVA 10
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 12
SEZIONE A - GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
ALIENAZIONE: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;
ACCESSORI/ AUDIOFONOVISIVI: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile) e si intendono Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto Hi-FI ed apparecchi simili.
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.
APPLICAZIONE: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nello specifico il Cliente del Contraente che ha acquistato dallo stesso un veicolo e/o un servizio post vendita del veicolo (tagliando, accessori, pezzi di ricambio, similari); ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
AUTORITÀ: Autorità di Pubblica sicurezza;
CENTRO CONVENZIONATO: La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa;
COLLISIONE: danni derivanti da collisione con un altro veicolo indentificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Xxxxx, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un altro veicolo non identificato;
CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
CRISTALLI: Rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, del tetto panoramico o dei cristalli laterali dell’auto;
DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito che non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale;
DANNO PARZIALE: il danno d’importo inferiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro; DANNO TOTALE: il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro; DEGRADO D’USO: deprezzamento di un bene dovuto a usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà;
DURATA CONTRATTO: il periodo di validità del contratto scelto dall’Assicurato;
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
EVENTI NATURALI: danni che risultano essere l’effetto immediato e diretto degli eventi naturali quali grandine, tempeste, uragani, mareggiate, trombe d’aria, inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
EVENTI SOCIOPOLITICI: danni causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
FURTO: è il reato previsto dall’Art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
FRANCHIGIA: importo minimo che rimane a carico dell’Assicurato al momento dell’applicazione dello scoperto contrattualmente previsto;
GUASTO: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
IMPRESA: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
INCENDIO: l’autocombustione o combustione con sviluppo di fiamma;
INCIDENTE: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
MODULO DI ADESIONE: il documento sottoscritto dall’Assicurato che prova l’adesione alla polizza;
OPTIONALS: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo; PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima; PROPRIETARIO DEL VEICOLO: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
QUATTRORUOTE: pubblicazione mensile dell’Editoriale Domus S.p.A.;
RAPINA: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
RESIDENZA: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
RETE CONVENZIONATA: le carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa;
RETE NON CONVENZIONATA: le carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa;
RIMPIAZZO: si intende l’acquisto di un nuovo veicolo, di valore uguale o superiore a quello assicurato, in sostituzione dello stesso a seguito di danno totale, presso lo stesso concessionario convenzionato con l’Impresa, che aveva precedentemente venduto il veicolo assicurato;
RIPARAZIONE A CALDO: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate tramite ciclo di verniciatura, parziale e/o totale; RIPARAZIONE A FREDDO: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate senza l’utilizzo di cicli di verniciatura con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica “tira bolli”;
SCOPERTO: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
SCOPPIO: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
SCHEDA DI POLIZZA: il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione e le norme che regolano il rapporto tra Impresa e Contraente;
SINISTRO: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
SPESE DI SOCCOMBENZA: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
TERZO: di xxxxx non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale; USURA: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso: l’usura s’individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occorrenza attribuita a un perito.
VALORE ASSICURATO: il massimale a primo rischio assoluto, indicato in ogni garanzia o comunque il limite indennizzabile relativo;
VALORE COMMERCIALE: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate.
VALORE DI INDENNIZZO: è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie.;
VEICOLO: autovettura a uso privato o autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali e di altezza non superiore ai 3 metri, di vetustà al momento della inclusione in copertura non superiore a 144 (centoquarantaquattro) mesi rispetto alla data di prima immatricolazione. Sono esclusi tutti i veicoli a noleggio, i taxi e i veicoli per scuola guida.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE B - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Bonus Fidelity, Mod. BONFI.2020-2020.001 - Ultimo aggiornamento 01.05.2020
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.).
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il contratto ha effetto dalla data indicata sulla Scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile.
In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all’Impresa.
Art. 2 BIS - PREMIO DELL’ASSICURAZIONE
Il premio relativo a ciascuna Applicazione è versato all’Impresa da ciascun Assicurato - per tramite del Contraente - nella forma del pagamento unico e anticipato. Il premio per ciascuna Applicazione è determinato in funzione della durata della copertura prescelta dall’Assicurato al momento della inclusione in copertura ed è indipendente dal Valore di acquisto del Veicolo.
Art. 3 - POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE
La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (allegato 3 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (allegato 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), l’Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i certificati di adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.
Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all’Intermediario che ha in carico il contratto i dati relativi alle inclusioni effettuate; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall’Impresa. L’Intermediario trasmette giornalmente all’Impresa le singole coperture.
Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale e non si rinnovano tacitamente alla scadenza.
Art. 4 - COMUNICAZIONE PER L’OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA
Il Contraente provvederà a comunicare all’Impresa i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:
• Targa del veicolo;
• Tipologia e modello del veicolo;
• Dati anagrafici e residenza dell’Assicurato;
• Inizio della copertura;
• Fine della copertura;
tramite canale “Web Services” implementato dall’Impresa.
Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l’omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all’Impresa la quale, fermo quanto disposto dall’Art. 3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.
Art. 5 - VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è regolato dalle Condizioni di assicurazione trascritte nel Set Informativo e dalla Scheda di polizza. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni di assicurazione.
Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dalla Scheda di polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 6 BIS - DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli assicurati la durata da questi ultima prescelta e
risultante dal Modulo di adesione, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 72 mesi. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
ART. 7 - VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art. 8 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico
del Contraente e dell’Assicurato.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 11 - RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Art. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI
SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il presente contratto, per le sole coperture stipulate a distanza, prevede il diritto di recesso per ripensamento da parte dell’Assicurato. Quest’ultimo entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere inviando all’Impresa (per tramite del Contraente) una raccomandata AR o una p.e.c. contenente gli elementi identificativi del contratto e restituendo in originale la documentazione contrattuale ricevuta.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata AR o della p.e.c. Alla ricezione di tutti i documenti, l’Impresa è tenuta a rimborsare, per tramite del Contraente, la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte.
L’Assicurato, inoltre, nel caso di contratti poliennali, può recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata AR o p.e.c. inviata all’Impresa, di almeno 60 giorni.
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato
altrimenti definito, il Contraente, l’Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione all’Impresa;
• nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione all’Impresa (per tramite del Contraente);
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa.
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni. L’Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le Applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato (per tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive. Parimenti, resta altresì inteso come l’Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra. In caso di recesso dell’Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa restituirà (per tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.
Art. 13 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo. In tale caso l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.
Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.
Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA
Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. In tale caso, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del furto o della rapina del veicolo assicurato al netto delle imposte.
Art. 15 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL
VEICOLO ASSICURATO
In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/
Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all’Impresa.
Il Contraente/Assicurato, inoltre, deve consegnare all’Impresa:
• In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione del PRA certificante la restituzione della carta
di circolazione e della targa di immatricolazione;
• In caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all’Art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.
Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.
Art. 16 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è prevista, per nessun motivo, la cessione delle coperture assicurative.
Art. 18 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 19 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
La Scheda di polizza firmata è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra l’Impresa e il Contraente.
Il Modulo di adesione è il solo documento che attesta l’inclusione del singolo Assicurato nella copertura assicurativa.
Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con
lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all’Impresa.
Art. 19 BIS - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
Art. 20 - BENEFICIARI
Beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Assicurato o gli aventi diritto di quest’ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Art. 21 - MODIFICHE DELLE GARANZIE
Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
SEZIONE C - GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione comprende un capitolo (Bonus Fidelity) che disciplina la garanzia, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - BONUS FIDELITY (Perdite Pecuniarie)
Art. 22 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato della perdita pecuniaria a questi derivante dalla perdita di possesso del proprio veicolo assicurato, a seguito del verificarsi di danni il cui ammontare sia superiore al 75% del valore commerciale dello stesso veicolo al momento del sinistro.
Al fine di individuare il valore commerciale, come sopra indicato, si farà riferimento al listino dell’usato riportato dalla rivista
specializzata Quattroruote - Editoriale Edidomus o, in mancanza, tramite altra rivista specializzata del settore.
Le tipologie di danno al veicolo assicurato, previste dalla presente copertura assicurativa ed in seguito alle quali è possibile accedere all’indennizzo previsto a termini di polizza, sono quelle riportate al successivo Art. 24 (rubricato “Tipologie di danno previste”), fermo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi Artt. 25 (rubricato “Limiti d’indennizzo”) e 26 (rubricato “Esclusioni”) delle presenti condizioni di assicurazione.
Art. 23 - BENI ASSICURATI
Sono ammessi alla copertura Autovetture ad uso privato e/o un Autocarri avente peso complessivo a pieno carico inferiore o uguale a 35 quintali e di altezza non superiore a 3 metri, di vetustà al momento della inclusione in copertura non superiore 144 (centoquarantaquattro) mesi rispetto alla data di prima immatricolazione.
Art. 24 - TIPOLOGIE DI DANNO PREVISTE
Le tipologie di evento dannoso previste dal contratto, in seguito al quale è possibile accedere all’indennizzo previsto a termini
di polizza, sono esclusivamente le seguenti:
• Incendio, inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto esclusivamente agli eventi qui di seguito trascritti:
° all’azione del fulmine;
° allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
° a natura elettrica;
° a dolo di terzi.
• Furto totale del veicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni (sessanta) dalla data di denuncia presentata alla Pubblica
autorità competente;
• Furto parziale del veicolo ovverosia un furto che non comporti la perdita totale del veicolo bensì solo un “Danno totale” (così come definito nel Glossario) oppure un furto seguito da ritrovamento con accertamento di un “Danno totale” (così come definito nel Glossario);
• Eventi naturali quali Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, inondazioni e mareggiate, Trombe d’aria, purché non siano derivanti da dichiarato stato di calamità naturale. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici e/o non siano derivanti da dichiarato stato di calamità naturale, sono compresi Frane e smottamenti del terreno, Valanghe e slavine.
• Eventi Sociopolitici quali Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio, Vandalismo.
• Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la
circolazione.
• Kasko, Urto, Uscita di strada, Ribaltamento.
Art. 25 - LIMITI DI INDENNIZZO
L’Impresa liquiderà all’Assicurato un indennizzo forfettario per la perdita pecuniaria patita ed indennizzabile a termini di polizza, pari ad € 1.000,00 per sinistro, per singola copertura assicurativa e per la l’intera durata della stessa. Qualora l’Assicurato acquisti un nuovo autoveicolo presso il Concessionario che ha venduto il veicolo assicurato, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di accadimento del sinistro oggetto di copertura assicurativa, l’Impresa liquiderà un indennizzo maggiorato forfettario pari ad € 3.000,00 complessivi per sinistro, per ogni singola copertura assicurativa e per l’intera durata della stessa.
Art. 26 - ESCLUSIONI
L’indennizzo non è dovuto in caso di sinistro causato da:
• dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Conducente il veicolo o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• rapina, come definita all’Art. 628 del Codice Penale;
• partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
• atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, colpi di stato, insurrezioni, scioperi;
• eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere, oltre a grandine, tempeste, trombe d’aria, frane, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere, derivanti da dichiarato stato di calamità naturale;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
• modifiche dell’impianto elettrico;
• difetti di fabbricazione del veicolo;
• determinati da furto totale del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso;
• trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
• guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
• circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori ai 60 (sessanta) giorni.
In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in polizza:
• Gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico;
• Ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza della polizza od al momento del sinistro;
• Roulotte, caravan, camper, autocaravan;
• Ciclomotori e motoveicoli;
• Autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio;
• Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione;
• Autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
• Il lucro cessante.
SEZIONE D - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 27 - DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 - 10070 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Xxl.: 000 0000000 - Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 (cinque) giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Art. 28 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato in caso di sinistro deve:
• presentare denuncia nei termini e nei modi previsti dal precedente Art. 27;
• fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
• informare l’Impresa non appena abbia notizia dell’eventuale recupero del veicolo in caso di furto con ritrovamento e
relativamente alle casistiche di danno previste dal contratto:
⮚ In caso di furto ed eventi sociopolitici deve inoltre:
° presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti suindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
° in caso di danno totale:
◼ fornire originale della carta di circolazione o copia conforme nel caso di presentazione ad altra Compagnia
che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici; se asportata o danneggiata con il veicolo o già fornita ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici, trasmettere all’Impresa copia della denuncia relativa o documentazione comprovante la consegna della stessa all’altra Compagnia;
◼ fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciata dal PRA
o se già consegnata ad altra Compagnia che forniva la garanzia furto, fornire copia conforme dello stesso;
◼ fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA, o, nel caso di consegna ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici, copia conforme dello stesso;
⮚ In caso di Incendio deve inoltre:
° se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
° fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.
Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative
garanzie.
Art. 29 - RECUPERO DEL VEICOLO
In caso di Furto totale e ritrovamento del veicolo o di parti di esso, L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo assicurato rubato.
In caso di recupero prima del pagamento dell’indennizzo nulla sarà dovuto all’Assicurato, salvo Incendio o distruzione per
danno totale, così per come definito nella presente polizza.
In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo l’Impresa si riserva il diritto di rivalsa verso l’Assicurato.
Art. 30 - PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ
L’Impresa corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato, in base al fatto che lo stesso proceda o meno con il rimpiazzo del veicolo, così come previsto dalle condizioni di assicurazione.
Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.
L’Impresa si impegna a liquidare la prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il sinistro e ogni circostanza inerente al sinistro stesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione. L’accredito all’Assicurato da parte dell’Impresa dell’indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione.
In caso di sinistro da Furto o Incendio totali o comunque distruzione per danno totale i pagamenti dell’indennizzo, quando dovuti, saranno effettuati a favore del beneficiario entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione all’Impresa della documentazione di cui al precedente Art. 28 e relativi sotto punti.
Nel caso l’Assicurato effettui, presso il Concessionario che aveva venduto il veicolo assicurato oggetto di danno indennizzabile a termini di polizza, un nuovo ordine di acquisto di un ulteriore veicolo, rientrante fra quelli previsti dalla polizza, tale ordine dovrà essere perfezionato non prima del 30° giorno dalla data di denuncia del sinistro e copia dell’ordine di acquisto inviata all’Impresa entro il 60° giorno dalla data di denuncia. L’Impresa si impegna a liquidare l’indennizzo maggiorato, così come previsto dal precedente Art. 25, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura di acquisto del nuovo veicolo.
In caso di ritrovamento del veicolo assicurato valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 29 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Per eventuali reclami scrivere a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21
20864 Agrate Brianza - MB - fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS - Servizio Tutela degli Utenti Via xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
Xxstione dei rapporti assicurativi via web
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero
039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
NOTA IMPORTANTE
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del
contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (Art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Art. 1892 e 1893.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .
Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie
particolari di cui all’Art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'Art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’Art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di
proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
⚫ soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
⚫ soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete
distributiva della Compagnia;
⚫ altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
⚫ soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio,
antiterrorismo.
⚫ società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
⚫ Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’Art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’Art. 16 (diritto di rettifica), dall’Art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti
Notes
Notes
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 1 maggio 2020
Set Informativo Bonus Fidelity - Mod. BONFI.2020-2020.001 - Edizione 01.05.2020