Accordo di commercio
Traduzione1
Accordo di commercio
e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa
Concluso il 12 maggio 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 22 marzo 19952 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1o luglio 1995
(Stato 1° luglio 1955)
0.946.296.651
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Federazione Russa
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la coope- razione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1o agosto 1975, e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai prin- cipi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
tenendo conto della Dichiarazione d’intenti relativa alla cooperazione tra il Consi- glio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa del 2 settembre 1993;
animati dal desiderio di istituire le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e al promovimento della coope- razione commerciale ed economica in settori d’interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare e di approfondire lo loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
ribadendo il loro attaccamento all’economia di mercato;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen- tali del GATT3.
hanno convenuto, al fine di conseguire questi obiettivi, di concludere il seguente Accordo:
RU 1995 3974; FF 1995 II 1
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1° cpv. 1° lett. a del DF del 22 marzo 1995 (RU 1995 3973)
3 RS 0.632.21
Art. 1 Obiettivo dell’Accordo
1. L’obiettivo del presente accordo è di istituire le condizioni quadro adeguate che consentano di svolgere gli scambi e le relazioni economiche tra i due Paesi tenendo conto dei principi dell’economia di mercato. Le Parti contraenti s’impegnano, in particolare nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi, a svilup- pare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commer- ciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dalla CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 GATT4
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi conformemente ai principi del GATT.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi doganali e le tasse di qualsiasi genere riscossi all’importazione o all’esportazione di merci, o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, nonché le tasse e gli altri tributi riscossi direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, e per quanto riguarda le modalità di riscossione di tali dazi doganali, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e for- malità relativa all’importazione e all’esportazione.
2. Il paragrafo 1 del presente Xxxxxxxx non va inteso come obbligo per una Parte contraente di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– in seguito all’istituzione di una zona di libero scambio o di un’unione doga- nale o allo scopo di istituire una zona di libero scambio o un’unione dogana- le in applicazione dell’articolo XXIV del GATT5;
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT o di altri accordi internazio- nali.
Art. 4 Non discriminazione
Ogni Parte contraente accorda ai prodotti importati dal territorio dell’altra Parte contraente o esportati verso questo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti analoghi importati dal territorio o esportati verso il territorio di un qualunque Paese terzo, per quanto riguarda le restrizioni o i divieti quantitativi compresa la concessione di licenze e il disciplinamento delle divise.
4 RS 0.632.21
5 RS 0.632.21
Art. 5 Trattamento nazionale
Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse ed altri tributi interni, tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni riguardanti la vendita interna, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso.
Art. 6 Condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate tra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mercato e conformemente alla prassi commerciale usuale a livello internazionale.
2. Salvo che le parti di una transazione individuale abbiano convenuto altrimenti, i pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi tra le Parti contraenti sono effettuati in valuta liberamente convertibile. Le parti di transazioni individuali residenti sul territorio dell’una o dell’altra Parte contraente non sono trattate meno favorevolmente delle parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo per quanto attiene all’accesso ad una valuta liberamente convertibile e al suo trasferi- mento.
3. Le amministrazioni ufficiali e le imprese pubbliche effettuano tutti gli acquisti di prodotti importati o tutte le vendite di prodotti esportati fondandosi su considerazio- ni commerciali in materia di prezzo, qualità e disponibilità; conformemente alla prassi commerciale abituale, non impediscono alle imprese dell’altra Parte contraen- te di concorrere per partecipare a tali transazioni.
4. Le Parti contraenti non possono esigere né incitare le parti di transazioni indivi- duali ad impegnarsi in operazioni di compensazione.
Art. 7 Appalti pubblici
Le Parti contraenti collaborano per sviluppare le condizioni per un’aggiudicazione aperta e concorrenziale dei contratti di appalti pubblici, segnatamente mediante pubblica gara.
Art. 8 Trasparenza
Le Parti contraenti mettono reciprocamente a disposizione le informazioni relative a leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative riguardanti le attività com- merciali in generale e si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento nel settore della tariffa doganale e della nomenclatura, prendendo in considerazione anche le procedure previste a tale scopo dagli accordi internazionali rispettivi di cui sono parte.
Art. 9 Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale, dal punto di vista assoluto o relativo, a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta della Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudi- zio. In questo caso e dopo consultazione, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi essenzialmente equivalenti.
4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3 del pre- sente Articolo, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiu- dicano l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 10 Dumping
Se una delle Parti contraenti constata che un operatore economico dell’altra parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT6 essa può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi, conformemente alle disposizio- ni del GATT.
Art. 11 Merci in transito
Le Parti contraenti s’impegnano a non prelevare dazi doganali, tasse di transito o altre tasse di uguale effetto salvo se queste sono proporzionali alle spese amministra- tive provocate dal transito o ai costi di servizi resi, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci sul loro territorio.
Art. 12 Proprietà intellettuale
1. Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere tali diritti contro qualsiasi violazione e in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al presente Accordo.
2. Le Parti contraenti si conformano alle disposizioni materiali delle convenzioni multilaterali di cui all’articolo 2 della suddetta appendice e s’impegnano ad aderirvi, come pure ad altre convenzioni multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Nel settore della proprietà intellettuale, le Parti contraenti non accordano un trattamento meno favorevole ai cittadini dell’altra Parte contraente di quello accor- dato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità derivanti da:
6 RS 0.632.21
a) accordi bilaterali in vigore per una Parte contraente al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo;
b) accordi multilaterali esistenti o futuri, compresi gli accordi regionali relativi all’integrazione economica, ai quali le Parti contraenti non sono entrambe parte,
possono essere esonerati da tale obbligo, purché tale esonero non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini dell’altra Parte contraente.
4. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una prote- zione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende seri negoziati a tale scopo.
5. Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obbli- ghi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all’articolo 17 del presente Accordo.
6. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le dispo- sizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute agli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
7. Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguale d’assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.
Art. 13 Deroghe
1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle parti contraenti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della moralità pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale;
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT7.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giusti- ficate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
7 RS 0.632.21
Art. 14 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica ha tra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra i due Paesi;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– diversificare le fonti di approvvigionamento e i mercati;
– favorire la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze e analoghe forme di cooperazione;
– promuovere gli adeguamenti strutturali in campo economico e consolidare la posizione della Federazione Russa in materia di politica commerciale;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie aziende agli scambi e alla cooperazione.
Art. 15 Altri settori di cooperazione
1. Le Parti contraenti prendono le misure adeguate nell’ambito della loro legis- lazione nazionale per agevolare il trasporto ferroviario, stradale, aereo e marittimo nonché i collegamenti postali e le telecomunicazioni tra i due Paesi. Alle navi commerciali battenti bandiera svizzera è accordato il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda l’accesso ai porti marittimi della Federazione Russa e il loro uso.
2. Le questioni relative ai settori summenzionati possono essere oggetto di futuri accordi separati fra le Parti contraenti.
Art. 16 Revisione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad esaminare le domande fondate per un’estensione a settori non coperti dal presente Accordo.
Art. 17 Commissione mista intergovernativa
1. La commissione mista intergovernativa istituita mediante lo scambio di note del 10 gennaio 1994 tra le Parti contraenti è incaricata dell’esecuzione del presente Accordo. Essa è composta di rappresentanti delle Parti contraenti, opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, normalmente una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e nella Federazione Russa. Essa è presieduta alternativamente da ognuna delle Parti contraenti.
2. Conformemente al presente Accordo e oltre alle funzioni definite nello scambio di note del 10 gennaio 1994 tra le Parti contraenti, la Commissione mista intergover- nativa deve:
– sorvegliare l’applicazione del presente Accordo ed esaminare segnatamente le questioni riguardanti la sua interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni;
– offrire un luogo di consultazione per elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere tra le Parti contraenti;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza) del presente Accordo;
– offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (perturbazioni del mercato) e dell’articolo 10 (dumping) del presente Accordo;
– offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali o in funzione dell’evoluzione internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale; queste consultazioni possono svolgersi anche tra periti delle Parti contraenti;
– contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 14 (cooperazione economica) del presente Accordo;
– formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tener conto delle nuove evo- luzioni nonché delle raccomandazioni a proposito del funzionamento del presente Accordo e dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 16 (revisione ed estensione).
Art. 18 Consultazioni generali
1. Ogni Parte contraente considera con favore qualsiasi domanda di consultazione presentata dall’altra Parte contraente e fornisce l’occasione adatta per procedere ad una consultazione a proposito di qualsiasi soggetto relativo al funzionamento del presente Accordo.
2. Qualora una Parte contraente ritenesse di essere o di poter essere privata di un vantaggio conferito dal presente Accordo, può sottoporre la questione alla Commis- sione mista intergovernativa. Quest’ultima prende rapidamente disposizioni al fine di esaminare la questione. Queste disposizioni possono includere un gruppo di periti formato di persone indipendenti scelte per la loro competenza e la loro integrità e nominate dalla Commissione mista intergovernativa alle condizioni decise da essa. La Commissione mista intergovernativa può fare alle Parti contraenti le raccoman- dazioni che le sembrano appropriate.
Art. 19 Accesso ai tribunali
Giusta il presente Accordo, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare il tratta- mento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente per quanto attiene all’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e all’applicazione delle sue procedure.
Art. 20 Rapporti con gli accordi bilaterali esistenti
Alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, i seguenti accordi cessano di essere in vigore nelle relazioni fra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa:
– Trattato di commercio del 17 marzo 19488 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;
– Accordo del 17 marzo 19489 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente lo scambio delle merci;
– Accordo del 12 gennaio 197810 sullo sviluppo della cooperazione economi- ca, industriale e tecnico-scientifica tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;
– Programma a lungo termine del 9 luglio 197911 per lo sviluppo della coope- razione economica, industriale e tecnico-scientifica tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Art. 21 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato12 di unione doganale.
Art. 22 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 23 Estinzione
Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data in cui detta Parte ha ricevuto la notifica. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’attuazione degli obblighi contrattuali tra operatori economici conclusi durante la durata di validità del presente Accordo.
8 [RU 1948 838]
9 [RU 1948 309]
10 [RU 1978 347, 1988 1159]
11 [RU 1979 1675]
12 RS 0.631.112.514
Fatto a Mosca, il 12 maggio 1994, in due esemplari originali in francese, russo e inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per il
Governo della Federazione Russa: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Accordo
Appendice
di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa concernente l’articolo 12
«Protezione della proprietà intellettuale»
Art. 1 Definizione e campo d’applicazione della protezione
Con «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, dei brevetti d’invenzione, dei disegni e modelli industriali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know- how.
Art. 2 Disposizioni materiali delle convenzioni internazionali
1. Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 12 del presente Accordo, le Parti contraenti convengono di conformarsi alle disposizioni materiali delle seguenti convenzioni multilaterali:
– Convenzione di Parigi del 20 marzo 188313 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
– Convenzione di Berna del 9 settembre 188614 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
– Convenzione internazionale del 26 ottobre 196115 sulla protezione degli arti- sti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).
2. Le Parti contraenti convengono d’intraprendere rapidamente consultazioni di periti, su domanda di una di esse, sulle attività relative alle convenzioni internazio- nali citate o future concernenti l’ammonizzazione, l’amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività delle organizzazioni internazionali quali l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale nonché sulle relazioni delle Parti contraenti con Paesi terzi nel settore della proprietà intellettuale.
Art. 3 Disposizioni materiali complementari
Le Parti contraenti assicurano o migliorano nelle proprie leggi nazionali almeno quanto segue:
13 RS 0.233.04
14 RS 0.231.15
15 RS 0.231.171
– una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i pro- grammi per computer e le banche dati, e dei diritti affini;
– una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi conosciuti a livello internazionale;
– dei mezzi adeguati ed efficaci di proteggere le indicazioni geografiche, com- prese le denominazioni d’origine. Inoltre, le Parti contraenti convengono di concludere un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografi- che e delle denominazioni d’origine entro un termine di cinque anni dal giorno della firma del presente Accordo;
– una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, preve- dendo segnatamente un periodo di protezione di quindici anni a partire dalla data di deposito;
– una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, ad un livello paragonabile a quello prevalente nella zona europea di libero scambio e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda;
– una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati;
– una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know-how;
– le licenze obbligatorie in materia di brevetti sono non esclusive, non discri- minatorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore eco- nomico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria o di un ulteriore esame indipendente da parte di un’altra autorità. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata.
Le licenze per non sfruttamento o sfruttamento insufficiente sono utilizzate unica- mente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Art. 4 Acquisizione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale
1. Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
2. Le Parti contraenti confermano di essere vincolate agli obblighi derivanti dai seguenti accordi sulla registrazione internazionale:
– Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 196716);
– Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 197017.
16 RS 0.232.112.3
3. Le Parti contraenti fanno tutto quanto è loro possibile per aderire o mantenere la loro qualità di membro dell’Accordo dell’Aja, del 6 novembre 1925, concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Atto complementare di Stoccolma, 196718.
Art. 5 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale mezzi adeguati, efficaci e non discriminatori per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di garan- tire una completa protezione dei diritti di proprietà intellettuale contro qualsiasi violazione. Questi mezzi comprendono sanzioni civili e, in taluni settori, penali per qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale che sottostà al presente Accordo e segnatamente l’ingiunzione, un adeguato risarcimento del danno subito dal titolare del diritto nonché provvedimenti cautelari, comprese misure inaudita altera parte.
2. I mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale sono non discriminatori, giusti ed equi. Non sono inutilmente complessi e costosi e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
3. Le decisioni amministrative prese in base alle procedure di cui nel presente articolo possono essere oggetto di ricorso presso un’autorità giudiziaria o quasi giudiziaria.
17 RS 0.232.141.1
18 RS 0.232.121.12
Protocollo d’intesa
relativo all’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa
ad Articolo 6 paragrafo 2
Il funzionamento e l’applicazione delle disposizioni concernenti i pagamenti (Art. 6 par. 2) saranno oggetto di discussioni in seno alla Commissione mista giusta l’Arti- colo 17 in funzione della riforma e della liberalizzazione dei regolamenti monetari nella Federazione Russa.
ad Articolo 12 paragrafo 3
1. È inteso che l’esenzione di cui all’Articolo 12 paragrafo 3 lettera b si estende agli accordi che la Russia concluderà con Stati divenuti recentemente indipendenti, purché tali accordi non costituiscano una discriminazione arbitraria e ingiustificata dei cittadini svizzeri.
2. Il protocollo di cui sopra sarà oggetto di altri scambi d’idee e di un’altra valuta- zione da parte della Commissione mista intergovernativa giusta l’Articolo 17.
Fatto a Mosca, il 12 maggio 1994, in due esemplari originali in francese, russo e inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per il
Governo della Federazione Russa: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx