CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNI 2018-2020
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNI 2018-2020
INDICE GENERALE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria pag. 3
TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 2 – Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane della Produttività | pag. | 3 | |
Art. 3 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili | pag. | 3 | |
stabili e variabili | |||
Art. 4 – Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione | alla performance | pag. | 3 |
Art. 5 – Differenziazione del premio individuale | pag. | 4 | |
Art. 6 – Progressione economica orizzontale. Criteri generali | pag. | 4 | |
Art. 7 – Indennità condizioni di lavoro | pag. | 4 | |
Art. 8 – Indennità per specifiche responsabilità | pag. | 4 | |
Art. 9 – Salario accessorio del personale a tempo determinato | pag. | 5 |
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 10 – Orario di lavoro | pag. | 5 |
Art. 11 – Lavoro straordinario | pag. | 5 |
Art. 12 – Fruizione a ore del congedo parentale | pag. | 6 |
Art. 13 – Banca delle ore | pag. | 6 |
Art. 14 – Utilizzo del buono pasto | pag. | 6 |
Art. 15 – Tempo di viaggio | pag. | 6 |
Art. 16 – Copertura del servizio | pag. | 7 |
TITOLO IV – AMBIENTE DI LAVORO
Art. 17 – Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro | pag. | 7 |
Art. 18 – Linee di indirizzo e criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a | ||
facilitare l’attività dei dipendenti disabili | pag. | 7 |
Art. 19 – Qualità del lavoro e partecipazione dei dipendenti | pag. | 7 |
TITOLO V – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 20 – Attività di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione del
personale dipendente pag. 8
TITOLO VI – PARI OPPORTUNITÀ
Art. 21 – Attuazione della normativa sulle pari opportunità pag. 8
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 - Interpretazione autentica del CCID | pag. | 8 |
Art. 23 - Norma di rinvio | pag. | 8 |
APPENDICI NORMATIVE | pag. | 9 |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
1. Il presente contratto integrativo decentrato, redatto ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 21.05.2018 per il Comparto Funzioni Locali, si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente del Consorzio con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, ivi compreso il personale comandato o distaccato.
2. Il periodo di riferimento è 0.00.0000 - 00.00.0000.
3. In considerazione del rinnovo del CCNL di comparto avvenuto in data 21 maggio 2018 per l’anno 2018, si intendono confermati gli istituti a carattere normativo già previsti nel CCDI 2017 per quanto compatibili con il nuovo CCNL.
4. L’applicazione degli istituti normati nel presente CCDI agli artt. 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14 decorrerà dall’1.01.2019.
5. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 2
Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane della produttività
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018.
2. Il Fondo, per l’anno 2018, è pari ad euro 328.009,36, di cui euro 237.257,94 per risorse stabili ed euro 90.751,42 risorse variabili.
3. Il Fondo per le prestazioni di lavoro straordinario è pari a euro 17.377,91.
4. Il Fondo per la retribuzione di risultato e la posizione organizzativa è costituito nella misura di euro 10.005,00.
Art. 3
Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018.
2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.
3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell’art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
5. Per l’anno 2018 il Fondo di cui all’art. 2 verrà utilizzato come segue:
- produttività collettiva: euro 116.417,87;
- progressione orizzontale storiche: euro 138.465,77;
- progressioni orizzontali dell’anno: euro 15.000,00;
- indennità di disagio, da condizioni di lavoro e maneggio valori: euro 14.113,47;
- indennità per specifiche responsabilità: euro 18.647,20;
- indennità di comparto: euro 25.365,05.
Art. 4
Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance
1. Le parti concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all’art. 67 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.
2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
4. Tutti i risparmi derivanti dalla ripartizione del fondo andranno a incrementare il budget destinato alla performance individuale.
Art. 5 Differenziazione del premio individuale
1. Su richiesta delle XX.XX. e della RSU le parti concordano di differire l’applicazione dell’art. 69 del CCNL 2018 all’1.01.2019 precisando che la percentuale della maggiorazione calcolata sul valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente sarà determinata annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa in concomitanza al numero dei dipendenti che beneficeranno della maggiorazione stessa.
Art. 6
Progressione economica orizzontale. Criteri generali.
1. A norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 21.05.2018, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse effettivamente disponibili ed è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6 dell’art. 16 in parola.
2. L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi.
3. I criteri e le modalità di accesso alla progressione economica sono stabiliti dall’art. 17 del Regolamento per la valutazione dei dipendenti adottato dall’Ente.
Art. 7
Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale.
3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale.
TIPO DI ATTIVITA’ | IMPORTO INDENNITÀ |
Operatori amministrativi – attività di cui al comma 3 | Euro 1,45 giornalieri |
Operatori sociali – attività di cui al comma 3 | Euro 2,30 giornalieri |
Operatori sociali amministrativi – attività di cui ai commi 2 e 3 | Euro 2,90 giornalieri |
4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è commisurata all’entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all’agente contabile. A questo proposito si individuano le seguenti fasce di valore che sono trattate mensilmente dagli agenti contabili, con i relativi importi di indennità giornaliera:
- fino a euro 4.000,00 di valori | importo indennità | 1,00 €; |
- da euro 4.001,00 a euro 10.000,00 | importo indennità | 1,52 €; |
- oltre euro 10.000,00 | importo indennità | 2,00 €. |
Art. 8
Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 2018)
1. Al personale di categoria D, non titolare di P.O., è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza quali la responsabilità di Unità Organizzative o di Uffici di Staff.
2. L’importo dell’indennità per specifiche responsabilità va da un minimo di € 720,00 annui a un massimo di € 2.500,00 annui a seconda del grado di responsabilità attribuita.
3. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata per il 75% del totale mensilmente nell’anno di riferimento e per il restante 25% a saldo a seguito della valutazione.
Art. 9
Salario accessorio del personale a tempo determinato
1. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al precedente art. 3.
TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 10 Orario di lavoro
1. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi, da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e frammentazione delle competenze e degli interventi.
2. L’orario ordinario di lavoro settimanale è di 36 ore per la generalità dei dipendenti a tempo pieno.
3. In relazione alla flessibilità dell’orario di lavoro del personale impiegatizio e sociale si stabilisce che con riferimento al normale orario di lavoro è consentita, per l’entrata una flessibilità di 60 minuti dopo l’orario ordinario. Quanto appena indicato vale in tutti i casi in cui non vi sia insanabile contrasto con le effettive e comprovate esigenze di servizio come il centralino/accoglienza pubblico (il cui orario di apertura è fisso e legato all’apertura al pubblico dell’Ente) e le mansioni di O.O.S. che siano legate all’assistenza domiciliare dell’utenza prevista con orari parimenti fissi.
4. L’eventuale credito di orario, maturato nell’arco della fascia oraria di attuazione della flessibilità e contenuto tra 0 e 59 minuti, può essere compensato non oltre il mese successivo con recupero di quanto maturato, salvo il caso di comprovate esigenze di servizio che non ne permettano la fruizione.
5. Per quanto riguarda i lavoratori in regime di part-time, è consentita l’entrata entro i 15 minuti successivi all’orario riportato nel contratto di lavoro a tempo parziale. Ad esempio se l’orario giornaliero di un dipendente è dalle 8.00 alle 14.00, il dipendente potrà entrare fino alle 8.15 e, conseguentemente terminare il servizio alle 14.15.
6. Ai lavoratori a tempo parziale viene altresì riconosciuta una flessibilità positiva di massimo 30 minuti giornalieri utilizzabili in accumulo per il mese di riferimento, che può essere usufruita per recuperi di flessibilità negativa non oltre il mese successivo. Qualora tali minuti non fossero recuperati andranno persi.
7. L’eventuale debito di orario mensile non può superare le 4 ore e deve essere recuperato entro il mese successivo. In difetto, le ore non recuperate sono detratte dallo stipendio del mese successivo, salvo che il mancato recupero sia dipeso da comprovate e certificate esigenze personali.
Art. 11 Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere impiegato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. Esso dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili ed urgenti o per eventi eccezionali.
2. A norma dell’art. 38, comma 6, del CCNL 14.09.2000, la prestazione individuale di lavoro, a qualunque titolo resa, non può superare in ogni caso, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
3. Si conviene che l’effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione della richiesta inserita sul Portale del Dipendente piattaforma Halley da parte del Responsabile dell’U.O. Risorse Umane o della Direzione. Le ore di straordinario verranno accumulate nella Banca delle Ore secondo le modalità di cui all’art. 11 del presente contratto integrativo decentrato.
4. Si conviene altresì che solo eccedenze di orario di segno positivo di 60 minuti e oltre sono considerate come straordinario.
5. Per quanto riguarda i dipendenti in regime di part-time e con riferimento alla vigente normativa in materia di lavoro a tempo parziale (D.Lgs. 61/2000 e s.m.i.), si stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario verranno richieste esclusivamente e direttamente dalla Direzione sulla base di motivate ed accertate esigenze di servizio. Conseguentemente, i dipendenti cui è stato richiesto lo straordinario dovranno inserire apposita richiesta di autorizzazione sul Portale del Dipendente indicando la motivazione.
6. Le prestazioni di lavoro non potranno superare la misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
7. Le prestazioni lavorative supplementari dei dipendenti in regime di part-time sono considerate straordinario già a partire dal 1° minuto eccedente il normale orario di lavoro.
Art. 12
Fruizione a ore del congedo parentale
1. La disciplina della fruizione su base oraria del congedo parentale è contenuta nell’art. 43 del CCNL del 2018 che recepisce integralmente le modifiche apportate all’art. 32, comma 1-bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Art. 13 Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito e come permessi compensativi, delle ore di lavoro di straordinario accumulate, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore individuale confluiscono le ore autorizzate e riconosciute quale straordinario ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del precedente art. 10, nel limite complessivo annuo stabilito in 50, di cui le prime 20 ore verranno poste in pagamento e le restanti 30 dovranno essere recuperate entro l’anno successivo. Le ore risultanti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione destinate al recupero daranno diritto anch’esse all’erogazione della maggiorazione del 15%.
3. Le ore richieste a titolo di recupero dovranno tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
4. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nel prospetto riepilogativo delle timbrature.
5. In considerazione della situazione finanziaria dell’Ente ed in deroga all’art. 38, c. 6 del CCNL del 14.09.2000 le maggiorazioni per lavoro straordinario verranno pagate nell’anno successivo a quello di maturazione.
6. Le ore residuali accantonate dai dipendenti sino alla data di sottoscrizione del presente Contratto Decentrato verranno inscritte nella banca delle ore in conto separato rispetto al predetto limite complessivo annuo di 50 ore e resteranno a disposizione per recuperi compensativi.
Art. 14
Utilizzo del buono pasto
1. Ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 i dipendenti hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina dell’orario adottata dall’Ente, ad un buono pasto per ogni giornata che comporti una prosecuzione dell’attività lavorativa nelle ore pomeridiane, una pausa non superiore a un’ora e mezza da fruire esclusivamente nella fascia oraria dalle 12.30 alle 14.30 e non inferiore a trenta minuti, e un monte ore lavorato pari a 7,00 ore oltre alla pausa di almeno mezzora (quindi per un monte ore complessivo giornaliero di 7,30 minuti).
2. La regolamentazione di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche nel caso di effettuazione di 7,00 ore di servizio nelle giornate che non prevedono il rientro pomeridiano, a condizione che i dipendenti provvedano a timbrare idoneamente la pausa pranzo.
Art. 15 Tempo di viaggio
1. Ai sensi dell’art. 70-octies del CCNL 21.05.2018 le parti stabiliscono che, per i dipendenti coinvolti in tavoli di lavoro o corsi di formazione ed aggiornamento presso istituzioni ed enti che comportino reiterate trasferte fuori sede, il tempo di viaggio viene considerato quale attività lavorativa e le relative ore vengono conteggiate esclusivamente a fini di recupero.
2. Qualora tale tempo di viaggio comporti un superamento del monte ore di cui all’art. 11, in presenza di economie sul Fondo straordinari dell’anno di riferimento l’eccedenza oraria sarà posta in pagamento nel limite di 10 ore. Le ore
eccedenti quest’ulteriore limite potranno essere recuperate entro l’anno successivo. Tutte le eccedenze dovranno essere recuperate entro l’anno successivo qualora non si verifichino economie sul Fondo Straordinari.
Art. 16 Copertura del servizio
1. Nei periodi di ferie che usualmente comportano l’assenza contemporanea di diverse unità di personale nell’ambito dei vari settori dell’Area Tecnico-Sociale (ferie estive, natalizie, pasquali e ponti) si stabilisce che debbano essere in servizio almeno 4 Assistenti Sociali di cui almeno 1 per il settore Adulti e almeno 1 per il settore Minori.
2. Gli operatori di cui al comma precedente dovranno dare copertura a tutti gli ambiti di intervento sociale a prescindere dalle rispettive assegnazioni.
TITOLO IV AMBIENTE DI LAVORO
Art. 17
Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Assumendo l’impegno al rispetto di tutte le norme a tutela della salute dei dipendenti e ad una attenta verifica, da parte del Servizio consortile a ciò appositamente incaricato, dell’attuazione del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i., l’Amministrazione applicherà quanto previsto dalla legislazione e dai contratti vigenti.
2. La commissione istituita ai sensi del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i si riunirà almeno una volta all’anno al fine di verificare l’attuazione del programma di prevenzione concordato.
3. In caso di necessità l’Amministrazione convocherà il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori per concordare le azioni volte a rimuovere eventuali situazioni di rischio o pericolo che dovessero verificarsi.
4. Nel Bilancio annuale è previsto apposito intervento per l’applicazione del D.Lgs. 81/09 e s.m.i. e apposito stanziamento per garantire la formazione e l’aggiornamento al rappresentante per la sicurezza.
5. Le parti individueranno le modalità ed il personale che dovrà essere sottoposto periodicamente a visite mediche di controllo.
6. Tutti gli oneri previsti per le sopraccitate verifiche sono a totale carico dell’Amministrazione ivi compreso il tempo necessario per l’espletamento delle relative visite e l’attivazione della formazione e dell’informazione periodica a tutti i dipendenti in tema di sicurezza.
Art. 18
Linee di indirizzo e criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili
1. Le parti si impegnano per l’applicazione della L. 104/1992 e s.m.i., per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la flessibilità degli orari e la facilitazione della mobilità del personale disabile.
2. Le parti prendono atto che presso il C.I.S.S.A.C.A. le modalità di accesso al lavoro del personale disabile si distinguono come segue:
- assunzioni attraverso chiamata numerica degli aspiranti, avvalendosi dell’Ufficio Provinciale del Lavoro;
- assunzioni rese possibili dallo strumento della riserva di posti prevista dalla Legge per i concorsi pubblici.
3. Le Parti, pubblica e sindacale, convengono inoltre che, allo scopo di agevolare il miglior inserimento dei lavoratori disabili nel contesto aziendale e nell’ambiente di lavoro e di permettere agli stessi dipendenti di esprimere al meglio le proprie potenzialità, dovranno essere predisposti gli opportuni adattamenti degli ambienti e, se del caso, dovrà essere messa a disposizione dei singoli idonea strumentazione
Art. 19
Qualità del lavoro e partecipazione dei dipendenti
1. Al fine di consentire la partecipazione dei dipendenti al miglioramento della qualità di lavoro e dell’organizzazione degli uffici, oltre che per valorizzare un’organizzazione condivisa del lavoro, la Direzione coinvolge il personale
interessato perché esprima valutazioni sull’organizzazione del lavoro ed eventuali proposte di modifica della situazione esistente.
TITOLO V
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 20
Attività di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente
1. La formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente è realizzata coerentemente con le strategie e gli obiettivi dell’Amministrazione favorendo l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze presenti tra il personale e tenendo conto degli obblighi di formazione continua in capo agli Assistenti Sociali.
2. Il regolamento per la formazione e l’aggiornamento professionale adottato dall’Ente disciplina la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle attività di formazione rivolte al personale dipendente del Consorzio.
3. Si concorda sull’obiettivo della formazione, adeguata e continuativa, della generalità del personale consortile in coerenza:
- con l’evoluzione della struttura organizzativa,
- con le opportunità di sviluppo professionale,
- con l’orientamento generale dell’Ente ai principi di efficacia, efficienza, qualità del servizio e soddisfazione dell’utenza.
TITOLO VI PARI OPPORTUNITA’
Art. 21
Attuazione della normativa sulle pari opportunità
1. Le parti convengono che debbano essere favorite azioni positive antidiscriminatorie al fine di garantire pari opportunità nell’Ente. Particolare attenzione dovrà essere posta in ordine alla gestione del sistema di classificazione, della flessibilità degli orari di lavoro, della formazione e dell’aggiornamento professionale, della gestione della mobilità, così come alle azioni di prevenzione e di lotta contro le molestie sessuali.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 Interpretazione autentica del C.C.D.I.
1. Le parti firmatarie del presente contratto sono le uniche abilitate all’interpretazione delle norme e delle regole ivi previste.
2. Per la risoluzione delle controversie applicative del presente contratto, le parti, su richiesta di una di esse (tramite PEC o raccomandata a.r.), si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta per definire consensualmente la controversia.
3. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei patti e degli elementi di diritto sui quali si basa facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale. Nelle more dell’incontro le parti sospendono ogni iniziativa in merito alla controversia stessa.
4. In nessun caso potrà essere considerata come autentica l’interpretazione di una sola delle parti.
5. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate da esso.
Art. 23 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente C.C.I.D., si fa riferimento al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali e alla vigente normativa di settore.
2. Per eventuali modifiche del presente C.C.I.D. che dovessero risultare necessarie nel periodo di vigenza dello stesso, le ipotesi di modifica dovranno essere riportate al tavolo di contrattazione e seguire le procedure previste.
APPENDICE NORMATIVA
Art. 32 CCNL 2016-2018
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a. non riducono le ferie;
b. non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora;
c. sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d. non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e. possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f. sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 68, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
Art. 35 CCNL 2016-2018
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a. attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b. attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva.
Art. 43 CCNL 2016-2018
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. N. 151/2001, inserito dall’art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.
Art. 32 D.LGS. 151/2001
Congedo parentale
In vigore dal 25 giugno 2015
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Alessandria, 12.12.2018
Letto, confermato e sottoscritto
Per la parte pubblica Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
FIRMATO
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RSU
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
FIRMATO
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FIRMATO
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Organizzazioni Sindacali CGIL Xxxxxxxxx Xxxxxx CISL
UIL X. Xxxxxxxxxxx
C.S.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx
FIRMATO
ASSENTE
ASSENTE
FIRMATO