FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: ausl_fe
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000293
DATA: 30/12/2021 16:54
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI FORNITURA CON I POLIAMBULATORI E GLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE – TRIENNIO 2021-2023
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore Generale Con il parere favorevole di Xxxxxx Xxxxxxxx - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Xxxxxxxx Xxxx - Direttore Amministrativo
CLASSIFICAZIONI: [01-01]
DESTINATARI:
Collegio sindacale DIREZIONE SANITARIA
UO CONTROLLO DIREZIONALE E STATISTICA DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
DOCUMENTI:
File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000293_2021_delibera_firmata.pdf Xxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxxxx
Xxxx
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File | Firmato digitalmente da | Xxxx |
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DELI0000293_2021_Allegato8.pdf: | 0D6F6691B7E45AF740120A9AED1F5DDB 5D6F6F976EB622ACD405E1DCCA6F0D31 |
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI FORNITURA CON I POLIAMBULATORI E GLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE – TRIENNIO 2021-2023
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore Amministrativo, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento.
Richiamato l’art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 e smi, che disciplina le regole per la stipula di accordi di fornitura tra gli enti del servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate e che le successive norme di cui agli artt. 8 sexies e octies definiscono i criteri di remunerazione delle medesime e il regime dei controlli;
Evidenziato che nel territorio della provincia di Ferrara sono presenti le strutture private accreditate, Ciemme Srl e MTL Sas, con le quali da diversi anni sono in essere contratti di fornitura per l’erogazione di prestazioni a favore della popolazione ferrarese, offrendo pertanto un importante contributo assistenziale alle strutture ospedaliere e territoriali pubbliche provinciali;
Considerato, inoltre, che nel tempo sono stati siglati accordi contrattuali con alcune strutture private accreditate ubicate al di fuori del territorio provinciale ed, in particolare, con la società Elsida di S. Xxxxxxxx in Persiceto e Medipass, per gli ambulatori ubicati nelle zone limitrofe alla provincia di Ferrara;
Richiamata la normativa emergenziale emanata per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, in particolare il DL 18/2020, che prevede diverse opportunità di collaborazione tra gli enti del servizio sanitario nazionale e le strutture private al fine di fronteggiare la diffusione del virus;
Richiamati altresì gli accordi perfezionati tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ed ANISAP per far fronte all’ emergenza pandemica e le relative indicazioni applicative, tra i quali particolare rilievo assume l’accordo di cui alla DGR 849/2020, che integra i contenuti dell’accordo Regione Xxxxxx Xxxxxxx-ANISAP di cui a precedente DGR 167/2019;
Visti gli schemi di contratto relativi al triennio 2021-2023, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenenti le specificità e le caratterizzazioni prestazionali di ciascuna struttura e redatti sulla base dei testi consolidati in azienda;
Ritenuto necessario prevedere che gli effetti assistenziali ed economici degli accordi debbano essere riferiti al triennio 2021-2023, previo aggiornamento annuale dell’attività commissionata e del corrispondente valore economico, fatte salve, sia per la parte normativa che per quella economica, le diverse e successive determinazioni regionali che eventualmente dovessero intervenire nel corso della durata dei contratti;
Dato atto che gli oneri derivanti dai presenti accordi sono da iscrivere al conto economico 1053300101 “Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti” del bilancio 2021 e che di essi si è tenuto e si terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione degli anni di riferimento;
Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all’art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente”;
Atteso che il Direttore proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;
Delibera
1) Di approvare gli allegati schemi di accordo contrattuale con i poliambulatori e gli altri soggetti privati accreditati provinciali ed extraprovinciali per le attività di assistenza specialistica ambulatoriale, a valere per il triennio 2021-2023, dando atto che gli effetti dei medesimi potranno essere estesi anche oltre la scadenza per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione dei nuovi accordi e dando altresì atto che le strutture interessate a tali accordi sono le seguenti:
Società Ciemme, per il Poliambulatorio di Mesola, il Poliambulatorio Vitalis di Ferrara e il Poliambulatorio di
X. Xxxxxxxx;
Società Elsida, per il Poliambulatorio di S. Xxxxxxxx in Persiceto;
Società Medipass, per i Poliambulatori di Pieve di Cento, Molinella, S. Xxxxxx in Casale, Crevalcore e Casalecchio di Reno;
Società MTL, per lo Studio Odontoiatrico di Mesola.
2) Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da imputare al conto economico 1053300101 “Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti” del bilancio 2021 e che di essi si è tenuto e si terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione degli anni di competenza.
3) Di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, al Responsabile Unico per l’ Accesso, al Controllo Direzionale e Statistica, alla Direzione Amministrativa del Dipartimento Cure Primarie e al Collegio Sindacale.
4) Di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all’art. 23 del
D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente”.
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Xxxxxxx Xxxxxx
CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023
II presente contratto viene stipulato fra
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, xxx Xxxxxxx x. 00 , X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
e
la Società MTL s.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx presso la struttura accreditata di Mesola con sede legale in Mesola, via Gramsci n. 32, CF/PI 01572570388, nella persona dell'Amministratore Xxxxxxx Xxxxx , che agisce in qualità di amministratore unico
e sarà valevole per il triennio 2021-2023, riguardando la fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale di:
- odontostomatologia e ortodonzia;
a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di Mesola.
PREMESSO QUANTO SEGUE
Considerato che la Struttura MTL s.a.s. - Ambulatorio Odontoiatrico di Mesola (FÉ) - opera in regime di accreditamento istituzionale ottenuto con DGR n. 6007 del 20/5/2012, e che in data 25/7/18 con prot. PG/2018/0513923 è stata trasmessa ai competenti Uffici Regionali una domanda di rinnovo dell’accreditamento, che con Nota RER prot. PG/2018/521250 è stata giudicata formalmente valida, si formalizza il presente accordo, in conformità alla normativa di cui:
1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale - Quadriennio 2018-2021 recepito con DGR n. 167 del 4/2/2019;
4. alla DGR N. 2678 del 20/12/2004 di approvazione del programma "'ASSITENZA ODONTOIATRICA
NELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA: PROGRAMMA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI LEA E LA DEFINIZIONE DI
LIVELLI " e successiva DGR n. 374 del 27/03/2008 volta a garantire uniformità ed omogeneità nell'offerta dei servizi odontoiatrici su tutto il territorio regionale, definendo la tipologia delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti ai suoi cittadini, nonché le forme e le modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti;
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Xxxxxx-Romagna nell’ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020” e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione accordo integrativo dell’accordo già sottoscritto con Anisap Xxxxxx-Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019”.
6. alla DGR 1770/2021 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l’anno 2021”.
7. alla DGR 344/2020.” e alla DGR n° 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020 e dalla Circ. 2/2020”
Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:
• sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a garantire equità dell'offerta distrettuale ai propri assistiti;
• rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
• garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
• salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
• appropriatezza e razionalizzazione dell’uso delle risorse disponibili.
Si ritiene pertanto di definire la committenza oggetto del presente Accordo così come indicato nei seguenti articoli:
ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L'accesso alle prestazioni di visita odontoiatrica è riservato a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Usl di Ferrara. L'accesso è soggetto alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale.
Per gestire la corretta presa in carico del paziente (erogazione di prestazio ni successiva alla prima visita), poiché la struttura MTL non è titolata al possesso del ricettario nazionale, il codice dell’impegnativa del medico di base relativo alla prima visita rimarrà di riferimento, per espletare il corretto debito informativo del flusso ASA della Regione, ai sensi del Disciplinare tecnico della Circolare 2 del 16/02/2011 "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28/11/2008".
L'accesso alle cure odontoiatriche è garantito solo a coloro che rientrano nelle tipologie di vulnera bilità sanitaria e sociale di cui alla DGR n. 2678/2004 e n. 374 del 27/03/2008 citate in premessa alla quale la Struttura dovrà fare riferimento nello stabilire la quota di partecipazione alla spesa.
A seguito della prima visita, verrà consegnato al paziente il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi e dovrà essere concordata con l’utente l’eventuale rateizzazione del pagamento senza applicazione di interessi.
Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino saranno incassate direttamente dalla Struttura che dovrà fornire agli utenti specifica ricevuta di pagamento per gli usi previsti dalle normative.
Nell’ambito dell’assistenza protesica, il costo dei manufatti dovrà essere uguale a quello applicato ai manufatti forniti direttamente dall’Azienda Usl tramite i propri servizi odontoiatrici, ed è indicato nella scheda allegata, parte integrante del presente accordo: “MTL – PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI – SCHEDA PAZIENTE”.
La scheda andrà compilata per ogni paziente che usufruirà delle prestazioni ivi specificate e dovrà essere allegata alle fatture relative ai manufatti protesici; tali fatturazioni dovranno essere tenute separate da quelle relative alle prestazioni odontoiatriche.
Per i pazienti tenuti al pagamento del manufatto, la struttura fatturerà direttamente all’utente, mentre per i pazienti
che ricadono nelle categorie esentate, la fatturazione dovrà essere indirizzata all’Azienda Usl di Ferrara.
1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE
Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d’attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società MTL s.a.s. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell’offerta senza soluzioni di continuità, l’Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società MTL s.a.s., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.
La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società MTL s.a.s..
1.2. SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE
MTL s.a.s. si impegna a osservare le regole e le indicazioni definite dalla Regione Xxxxxx-Romagna con DGR 404/2020 per la ripresa delle attività dopo la sospensione disposta in occasione dell’emergenza Covid-19 e successive indicazioni regionali (vedi Circolare 2/2020).
1.3 ADEGUAMENTI INFORMATICI
In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società MTL s.a.s. si impegna a completare (e mantenere) l’integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:
1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell’operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale
Al fine di verificare l’effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società MTL s.a.s. di implementare il
ritorno dell’erogato attraverso il sistema CUP.
ART. 2. PRESTAZIONI
Le prestazioni odontoiatriche dovranno essere fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente" secondo le indicazioni della DGR n. 2678 del 20/12/2004 che regolamenta le modalità dell'assistenza odontoiatrica nella regione Xxxxxx-Romagna.
Le prestazioni che verranno fornite dalla struttura della Società MTL sono quelle indicate nelle tabelle di seguito riportate di cui al nomenclatore tariffario DGR n. 1906 del 19/12/2011.
ODONTOIATRIA PEDIATRICA /ORTODONZIA | |
Descrizione Prestazione | tariffa |
89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE | 23,00 |
89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO | 18,00 |
23.01-ESTRAZIONE DENTE DECIDUO | 21,00 |
23.09 - ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE | 43,00 |
23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici) | 48,00 |
23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici) | 72,00 |
23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO | 200,00 |
237101 - APICIFICAZIONE (PER SEDUTA) | 16,00 |
23.71.1 - TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO | 43,00 |
23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO | 86,00 |
241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE | 21,00 |
24.39.1-LEVIGATURA RADICI | 43,00 |
96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO | 29,00 |
96.54.2-SIGILLATURA SOLCHI E FOSSETTE | 21,00 |
87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografìa endorale 1 radiogramma) | 8,40 |
CURE ORTODONTICHE | |
24.70.1 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI | 139,00 |
24.70.2 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI | 139,00 |
24.70.3 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI ORTOPEDICO FUNZIONALI | 139,00 |
24.80.1 - RIPZ APPARECCHIO ORTODONTICO | 32,00 |
ODONTOIATRIA ADULTI | |
Descrizione Prestazione | tar iffa |
89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE | 23 |
89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO | 18 |
23.09-ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE | 43 |
23.11-ESTRAZIONE RADICE RESIDUA | 43 |
232001 - INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO DELLA POLPA E OTTURAZIONE PROVVISORIA | 14 |
23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici) | 48 |
23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici) | 72 |
23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO | 200 |
23.71.1 -TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO | 43 |
23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO | 86 |
23.73-APICECTOMIA | 86 |
241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE | 21 |
96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO | 29 |
96.54.3 - CURA STOMATITE, GENGIVITE, ALVEOLITE | 14 |
87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma) | 8,4 |
23.43.1 - INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE | 155 |
23.43.2 - ALTRA INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE | 98 |
23.43.3 - INSERZIONE DI PROTESI PROVVISORIA | 20 |
23.49.1 - ALTRA RIPARAZIONE DENTARIA | 43 |
99.97.2 - TRATTAMENTI PER APPLICAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE | 21 |
ART. 3. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO
Il complesso delle prestazioni specialistiche erogate di cui all'articolo precedente, dovrà essere contenuto entro il valore massimo del budget assegnato, da ritenersi quale limite invalicabile a carico dell'Azienda USL.
Il valore economico massimo invalicabile del complesso delle prestazioni erogabili a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale aziendale è fissato in € 58.800 al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti incassati dalla struttura e che rappresenteranno un anticipo sui pagamenti dell'Azienda.
Il budget suddetto, ripartito indicativamente in € 21.325,00= per Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia ed € 37.475,00= per Odontoiatria adulti, in accordo tra le parti potrà essere modificato nella sua composizione nel limite del tetto economico complessivo.
L'importo concordato potrà subire revisioni qualora intervenissero disposizioni legislative al riguardo o in seguito a variazione della domanda di prestazioni oggetto del contratto che saranno comunque comunicate dal RUA con una formale richiesta di incremento del volume di prestazioni erogate.
In relazione a quanto stabilito nell’accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, MTL è autorizzata per l’anno 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente
ART. 4 CONTROLLI SANITARI
L’Azienda Usl si riserva di effettuare i controlli atti a verificare la qualità, la congruenza e l’appropriatezza delle
prestazioni rese in relazione alle indicazioni regionali in materia.
Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l’Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull’attività di specialistica ambulatoriale. I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella struttura ambulatoriale).
La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.
L’Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.
L’Azienda Usl si riserva le necessarie verifiche in relazione all’appropriatezza delle prestazioni erogate. Per ogni prestazione l’Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:
• richiesta del MMG;
• prenotazione CUP;
• referto della prestazione specialistica erogata;
• consenso al trattamento dei dati.
4.1 Esito dei controlli
In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall’organo verificatore, l’importo tariffato non sarà riconosciuto.
ARTICOLO 5 - ADESIONE AL SISTEMA PagoPA®
MTL s.a.s., come indicato all’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005,si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l’incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.
ART. 6. PAGAMENTI
Le fatture indirizzate all’Azienda USL dovranno essere distinte tra:
• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE;
• MANUFATTI PROTESI.
L'importo fatturato relativo alle prestazioni odontoiatriche verrà corrisposto secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Xxxxxx-Romagna.
Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.
Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti relativi alle prestazioni odontoiatriche.
Le fatture dei manufatti dovranno sempre essere accompagnate dalle relative schede come precisato
all’art. 1 del presente Accordo.
Entrambe le tipologie di fatture verranno riconosciute fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa di cui al precedente articolo 3.
Il controllo e la successiva liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).
Debiti informativi
MTL s.a.s. si impegna a garantire l’assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd “NSO” (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.
ARTICOLO 7 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE
Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2917 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e xx.xx. in materia di informazione scientifica del farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale MTL s.a.s. dovrà produrre all’Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti deputati all’attività di controllo dell’Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l’accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.
La Legge 190/2012 ha inserito all’ art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici , che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione di appartenenza . Pertanto, la struttura MTL s.a.s. deve astenersi dall’attribuire detti incarichi.
ART. 8 ASSICURAZIONE
La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 9 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa MTL Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.
Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:
- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di
trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione
della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento;
- verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell’Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all’Azienda Sanitaria.
Il Responsabile ha l’obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
L’ AUSL, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell’art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.
Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest’ultimo.
Il Responsabile ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.
Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l’obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.
La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell’Accordo e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell’Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All’atto della cessazione delle
operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell’AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell’Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un’adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.
Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l’accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.
ART. 10 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e
s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società. Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.
La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.
La Struttura è tenuta altresì a fornire all’Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).
Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un’informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l’incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITA
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
MTL si impegna all’invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.
ART. 12 - CONTROVERSIE
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti
del presente contratto sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A tal fine le parti individuano quale Xxxx competente quello di Ferrara.
ART. 13- VALIDITA’ E DURATA
Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, previo aggiornamento
annuale dell’attività commissionata e del corrispondente valore economico.
Le parti concordano che l’accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l’erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.
Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.
ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI
Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.
L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx-Romagna.
Letto, approvato e sottoscritto, Ferrara
Il Direttore Generale Azienda USL di Ferrara Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
L’Amministratore Unico
M.T.L. s.a.s.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
ALLEGATI;
1. Scheda Paziente
MTL - PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI - SCHEDA PAZIENTE
Cognome e nome: Data di nascita: Comune di nascita: Codice fiscale: Comune di residenza:
ISEE entro 8.000 euro >> ticket 0; costo manufatti 0
ISEE da 8.001 a 12.500 euro >> ticket 40 euro per prestazione + intero costo manufatti ISEE da 12.501 a 15.000 euro >> ticket 60 euro per prestazione + intero costo manufatti ISEE da 15.001 a 20.000 euro >> ticket 80 euro per prestazione + intero costo manufatti ISEE da 20.001 a 22.500 euro >> tariffa intera prestazione + intero costo manufatti
CONDIZIONI DI VULNERABILITA' SANITARIA >> ticket 0; intero costo manufatti >> indicare cod. patologia:
PRESTAZIONI PROTESI - DA INSERIRE IN FILE ASA
descrizione prestazione | codice | costo | q.tà | costo totale | |
Trattamento per applicazione protesi rimovibile completa (per arcata) | 23.43.1 | 155 | |||
Trattamento per applicazione protesi rimovibile parziale (per arcata) | 23.43.2 | 98 | |||
Molaggio selettivo dei denti con tecnica diretta (per seduta) | 23.49.1 | 43 | |||
Riparazione protesi rimovibile fratturata | 99.97.2 | 21 | |||
Protesi rimovibile: aggiunta elementi e/o ganci | 99.97.2 | 21 | |||
Protesi rimovibile: ribasamento con metodo indiretto | 99.97.2 | 21 | |||
Protesi rimovibile: ribasamento con metodo diretto | 99.97.2 | 21 | |||
Inserzione di protesi provvisoria (per elemento) | 23.43.3 | 20 | |||
totale da fatturare |
MANUFATTI PROTESI - DA FATTURARE SEPARATAMENTE
descrizione prodotto | costo | q.tà | costo totale | |
protesi scheletrata | ||||
Scheletrato in cromo-cobalto con ganci e appoggi | 77,05 | |||
Parascheletrato comprensivo di ganci, appoggi e retina | 50,25 | |||
Punzone in cromo-cobalto | 6,70 | |||
Cassettato metallico | 10,05 | |||
Faccette in resina per cassettato metallico | 14,07 | |||
Attacchi di precisione | 127,30 | |||
protesi mobile | ||||
Porta impronte individuale in resina | 10,05 | |||
Vallo in cera su base in resina | 13,40 | |||
Elemento della protesi e/o ancoraggio | 12,73 | |||
Ribasatura a caldo | 33,50 | |||
Protesi in nailon escluso costo denti | 80,40 | |||
Gancio in nailon | 20,10 | |||
Barra di rinforzo tipo Wapo | 6,70 | |||
riparazioni | ||||
Aggiunta gancio su protesi in resina | 6,70 | |||
Riparazione protesi | 10,05 | |||
Aggiunta sella in cr-co a scheletrato | 26,80 | |||
Riparazione scheletrato | 10,05 | |||
Aggiunta gancio in cr-co | 10,05 | |||
Aggiunta gancio a filo con impronta | 8,71 | |||
Saldatura in cr-co su scheletrato esistente | 10,05 | |||
Trasformazione di vecchia protesi in protesi provvisoria | 33,50 | |||
totale da fatturare |
ACCORDO DI FORNITURA PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE– TRIENNIO 2021-2023
II presente contratto viene stipulato fra:
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx x. 00, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx,
e
la Società CIEMME s.r.l. con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxxx - C.F./P.L 03835350376, nella persona dell'Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, che agisce in qualità di legale rappresentante e sarà valevole per il triennio 2021-2023, riguardando la fornitura di prestazioni specialistiche per le discipline di:
- Recupero e Riabilitazione;
- Dermatologia;
- Ortopedia.
rivolte a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi presso le strutture della società:
• Poliambulatorio di Mesola Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX)
• Poliambulatorio Vitalis Xxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxx (XX)
• Poliambulatorio di X. Xxxxxxxx, Via X. Xxxxxxxx, 34, 44047 Terre del Reno - X. Xxxxxxxx (FE)
PREMESSA
L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione del virus Covid-19, che ha determinato uno stravolgimento degli assetti organizzativi ed erogativi delle strutture sanitarie pubbliche e private in funzione delle variazioni intervenute nella domanda di prestazioni sanitarie; il medesimo quadro pandemico ha inoltre comportato la necessità di rivedere in modo radicale le modalità operative di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di garantire il massimo livello di sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti.
Compatibilmente con tale critico contesto, la definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche, in relazione a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 1035/2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006“, n. 167/2019 “Accordo quadro Regione-ANISAP e n. 603/2019 “Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021”.
Le strutture CIEMME operano in regime di accreditamento istituzionale sulla base dei seguenti documenti:
• Poliambulatorio Vitalis: Determina RER n. 13019 del 7/12/2009, determina RER n. 14159 del 23/10/2015 e determina RER n. 17647 del 30/09/19 di rinnovo;
• Poliambulatorio di Mesola: Determina RER n. 5529 del 20/05/2013 (accreditamento provvisorio), conferma accreditamento provvisorio con nota RER 64878 del 3/11/15 e determina RER n. 17647 del 30/09/19 di rinnovo;
• Poliambulatorio di Sant'Xxxxxxxx: Determina n.16655 del 23/10/17.
Per quanto riguarda il miglioramento dell'appropriatezza di erogazione delle prestazioni specialistiche nella disciplina di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, che costituisce l’attività prevalente della Società CIEMME, è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti:
• è necessario consolidare il consumo di prestazioni di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale (d'ora in poi RRF) da parte di residenti nella provincia di Ferrara presso le strutture provinciali, con particolare attenzione al regime ambulatoriale;
• la Società CIEMME s.r.l. è soggetto istituzionalmente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale all'esercizio delle funzioni relative alla branca di Fisiochinesiterapia e Rieducazione Funzionale, possiede professionalità e strutture adeguate, idonee attrezzature ed i margini operativi necessari per garantire la messa in atto di progetti speciali mirati al recupero/contenimento della mobilità passiva, anche in considerazione dell’ubicazione delle strutture;
• la Società CIEMME s.r.l. garantisce il perseguimento degli obiettivi di appropriatezza clinico assistenziale previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (d'ora in poi LEA) e dalle linee guida proposte dalle principali Società Scientifiche nazionali nell’ambito delle discipline trattate, con particolare riferimento al concetto assolutamente centrale della "presa in carico del paziente" e del conseguente adeguamento del piano terapeutico.
Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:
1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI
ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”;
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nell’ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-
19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020” e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione accordo integrativo dell’accordo già sottoscritto con Anisap Xxxxxx-Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019”.
TUTTO CIO’ RICHIAMATO E PREMESSO
Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:
1. lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato si inserisce in un disegno di rete assistenziale, tesa a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie, attraverso integrazioni e partecipazioni sinergiche;
2. tale opportunità salvaguarda il principio di libera scelta del luogo di cura, nel pieno rispetto di quanto dettato dai Livelli Essenziali di Assistenza in termini di prestazioni appropriate da garantire alla popolazione;
3. lo sviluppo della collaborazione promuoverà inoltre la messa a punto di eventuali "progetti speciali", da predisporre per temi di particolare rilevanza;
4. viene perseguito, altresì, l’efficiente ed appropriato uso delle risorse disponibili nell’ambito dei budget di spesa programmati dalla Regione Xxxxxx-Romagna per le proprie Aziende.
5. Il recupero dei flussi di mobilità passiva per le prestazioni oggetto dell’accordo.
Le Parti intendono regolare la produzione di prestazioni sanitarie di degenza e specialistica da parte della Società CIEMME s.r.l. per il periodo 2021-2023 a favore dei cittadini residenti nella provincia di Ferrara e a tal fine
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle descritte nell’allegato “COMMITTENZA 2021-2023 – DETTAGLIO PRESTAZIONI”, che dovranno essere programmate in maniera uniforme nel corso dell’anno e fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente".
I volumi indicati nell’allegato sopracitato sono da considerarsi indicativi; l’offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.
Con riferimento alla disciplina di RRF, le prestazioni che verranno fornite dalla società CIEMME s.r.l. sono quelle previste dalla vigente normativa in tema di LEA.
ART. 2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire nei seguenti casi:
a) attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (Visita o visita di controllo) con priorità D,B,P da parte del medico di medicina generale;
b) cittadini in possesso di piano terapeutico individuale, prescritto da parte di specialisti ambulatoriali accreditati pubblici o privati operanti presso le Strutture CIEMME nelle discipline di fisiatria, ortopedia/traumatologia (come nel caso di invio post-operatorio secondo protocollo già condiviso oppure come nel caso di invio da altra struttura pubblica).
Si precisa inoltre che il primo accesso alle prestazioni anche da parte di cittadini residenti in altre Usl della Regione o fuori Regione, dovranno avvenire tramite CUP, come esplicitato dalla Nota RER n.510035 del 5/6/19 “Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Xxxxxx Xxxxxxx (DGR 167/2019)”.
ART. 3 – ADEGUAMENTI INFORMATICI
La Società CIEMME si impegna a realizzare con oneri a carico della stessa, le seguenti attività:
• Implementazione di tutte le funzionalità necessarie all’ingresso nella rete SOLE in particolare finalizzate
all’invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
• Verifica dell’operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette
dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale;
• Entrambe le parti si impegnano inoltre a concordare l’integrazione degli applicativi o altre modalità operative per consentire la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket e la gestione della riscossione dei ticket riferiti a doppi appuntamenti in strutture diverse ma facenti capo a un’unica ricetta;
• Al fine di verificare l’effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a società CIEMME s.r.l. di implementare
il ritorno dell’erogato attraverso il sistema CUP;
• Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d’attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, la Società CIEMME s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell’offerta senza soluzioni di continuità, l’Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società CIEMME s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti con la struttura identica all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società CIEMME s.r.l.
ART. 4 - VALORIZZAZIONE DELL’ACCORDO
Il tetto di spesa complessivo dedicato ai residenti in provincia di Ferrara viene fissato in euro 510.000,00 al netto dei ticket incassati dalla Società CIEMME.
Con riferimento all’incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appu ntamenti le procedure di incasso sono così definite:
1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.
Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Xxxxxx- Romagna.
In relazione a quanto stabilito nell’accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, CIEMME è autorizzata per l’anno 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente.
ART. 5 Adesione al sistema PagoPA®
La Società CIEMME s.r.l., come indicato all’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005,si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l’incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.
ART. 6 - PAGAMENTI
Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011 e s.m.i. Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.
Il controllo e la successiva liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto
salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).
6.1 Flussi finanziari connessi alla mobilità interregionale
Per quanto riguarda la mobilità attiva interregionale l’Azienda Usl di Ferrara liquiderà in anticipazione le relative fatture, fatta salva la garanzia di compensazione di tali prestazioni nei flussi di mobilità che verranno successivamente validati a livello interregionale.
6.2 Debiti Informativi
CIEMME si impegna a garantire l’assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd “NSO” (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.
ART. 7 - MODALITÀ DI CONTROLLO
Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle
prestazioni, l’Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull’attività di specialistica ambulatoriale.
I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella Società CIEMME s.r.l.).
La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.
L’Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate
tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.
L’Azienda USL si riserva le necessarie verifiche in relazione all’appropriatezza delle prestazioni erogate. Per ogni prestazione l’Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:
- richiesta del MMG;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.
7.1 Esito dei controlli
In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall’organo verificatore, l’importo tariffato non sarà riconosciuto.
7.2 Controlli di Qualità
L’Azienda AUSL di Ferrara potrà istituire, concordando con la controparte e fornendo le modalità operative, dei controlli di qualità uniformati a linee guida esistenti di società scientifiche accreditate, su specifiche prestazioni oggetto del presente contratto. A scopo puramente esemplificativo e non esaustivo, si potranno fare controlli su referti per verificare che abbiano struttura idonea per permettere una adeguata diagnosi senza dovere ripetere la prestazione a breve termine.
ART. 8 – ASSICURAZIONE
La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 9 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa CIEMME Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.
Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:
- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di
dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della
prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente
per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento;
- verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell’Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all’Azienda Sanitaria.
Il Responsabile ha l’obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
L’ AUSL, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell’art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.
Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest’ultimo.
Il Responsabile ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile. Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l’obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.
La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell’Accordo e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell’Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell’AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell’Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un’adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.
Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l’accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.
ART. 10 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.
La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni
successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.
Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura. La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.
La Struttura è tenuta altresì a fornire all’Azienda USL di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).
Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un’informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l’incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 11 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE
Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2917 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e xx.xx. in materia di informazione scientifica del farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, Società CIEMME s.r.l. dovrà produrre all’Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti dell’Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l’accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.
La Legge 190/2012 ha inserito all’ art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici , che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione di appartenenza. Pertanto, le strutture della Società CIEMME s.r.l. devono xxxxxxxsi dall’attribuire detti incarichi.
ART. 12 – INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
CIEMME si impegna all’invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.
CIEMME si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.
L’AUSL si impegna a fornire a CIEMME il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in contrasto con le autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in convenzione con l’Ente Pubblico.
ART. 13 - CONTROVERSIE
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Xxxx competente quello di Ferrara.
ART. 14- DURATA
Il presente accordo ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, previo aggiornamento annuale dell’attività
commissionata e del corrispondente valore economico.
Le parti concordano che l’accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione
del nuovo accordo, al fine di non interrompere l’erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assis tenza.
Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.
ART. 15 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche n orme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Xxxxxx-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l 'assetto negozia le regionale.
Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.
L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx-Romagna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Ferrara, lì
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
L’Amministratore Unico Società CIEMME s.r.l.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
COMMESSA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2021-2023 - Società CIEMME s.r.l.
CIEMME MESOLA | |
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE |
PRESTAZIONI | Q.TA' |
81.92 Iniez. Sost. Terapeutiche in art. o leg. | 1100 |
89.01.W Visita di controllo | 60 |
89.7B.2 Prima visita | 700 |
93.26 Risoluz. manuale aderenze articolari | 170 |
93.35.2 Irradiaz. Infrarossa | 520 |
93.39.7 Elettrotrp | 600 |
Sedute di riabilitazione | 8200 |
CIEMME SANT'XXXXXXXX | |
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE |
PRESTAZIONI | Q.TA' |
81.92 Iniez. Sost. Terapeutiche in art. o leg. | 300 |
89.7B.2 Prima visita | 800 |
93.26 Risoluz. manuale aderenze articolari | 220 |
93.39.7 Elettrotrp | 500 |
Sedute di riabilitazione | 8000 |
CIEMME VITALIS | |
PRESTAZIONI | Q.TA' |
032-NEUROLOGIA | |
89.13 Prima visita | 220 |
036-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | |
89.7 Visita generale | 550 |
052-DERMATOLOGIA | |
89.7A.7 Prima visita | 250 |
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | |
81.92 Iniez. Sost. Terapeutiche in art. o leg. | 1000 |
89.7B.2 Prima visita | 2200 |
93.26 Risoluz. manuale aderenze articolari | 600 |
93.35.2 Irradiaz. Infrarossa | 400 |
93.39.7 Elettrotrp | 330 |
Sedute di riabilitazione | 13500 |
CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023
II presente contratto viene stipulato fra:
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, xxx Xxxxxxx x. 00 , X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
e
la Società privata EL.SI.DA. s.r.l. Socio Unico, (presso la struttura accreditata Poliambulatorio Privato Medica di San Xxxxxxxx in Persiceto) con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx 0 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX), C.F./PI 01514181203, nella persona dell'Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, che agisce in qualità di legale rappresentante
e sarà valevole per IL TRIENNIO 2021-2023, riguardante la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali (prime visite e diagnostica) di
• RISONANZA MAGNETICA (RM);
• OCT retinica;
• altre prestazioni afferenti alle discipline di radiologia, cardiologia e oculistica.
a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di EL.SI.DA. (Poliambulatorio Medica) di San Xxxxxxxx in Persiceto (BO).
La tipologia delle prestazioni oggetto di contratto è esplicitata nella tabella di committenza allegata al presente contratto (Allegato 1)
PREMESSO QUANTO SEGUE
che la struttura Medica:
• è in possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo;
• opera in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010.
• Accetta il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Xxxxxx- Romagna
Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:
1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE
DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”;
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nell’ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020” e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione accordo integrativo del contratto già sottoscritto con Anisap Xxxxxx Xxxxxxx, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019”.
6. alla DGR n°1875 del 14/12/2020 “adeguamenti alle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Xxxxxx-Romagna - modifiche alla DRG n. 1673/2014.”.
7. alla DGR 1770/2021 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l’anno 2021”.
8. alla DGR 344/2020.” e alla DGR n° 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020 e dalla Circ. 2/2020”
Le parti firmatarie del presente Contratto condividono i seguenti presupposti e obiettivi:
• lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
• il rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
• la garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
• la salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
• l’appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
• il recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto del contratto.
Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente contratto per il triennio 2021- 2023 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato (Allegato 1).
ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa prescrizione di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.
La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse.
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara dovrà di norma avvenire attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale.
La refertazione delle prestazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR 1706/2009.
In caso di necessità di visite di secondo livello scaturite dalla visita di primo accesso, saranno indicati dal RUA i percorsi esistenti e le modalità di prenotazione delle visite che dovranno essere prenotate direttamente senza creare disagio al cittadino facendolo tornare dal MMG per la prosecuzione del percorso.
1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE
Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d’attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell’offerta senza soluzioni di continuità, l’Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società EL.SI.DA s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.
La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società EL.SI.DA s.r.l..
1.2. SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE
EL.SI.DA. si impegna a osservare le regole e le indicazioni definite dalla Regione Xxxxxx-Romagna con DGR 404/2020 per la ripresa delle attività dopo la sospensione disposta in occasione dell’emergenza Covid-19 e successive indicazioni regionali (vedi Circolare 2/2020).
ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI
In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna a completare (e mantenere) l’integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:
1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell’operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale
Al fine di verificare l’effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società EL.SI.DA s.r.l. di implementare il
ritorno dell’ erogato attraverso il sistema CUP.
ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Il tetto di spesa complessivo viene fissato in Euro 178.000,00 al netto dei ticket incassati direttamente dalla Società EL.SI.DA.
Con riferimento all’incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:
1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.
Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Xxxxxx-Romagna.
L’offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.
L’Azienda Usl di Ferrara, nell’ambito del proprio potere programmatorio, riferito all’attività speciali stica ambulatoriale commissionata alla Struttura, chiede che sia data applicazione a quanto definito nell’ambito della DGR 704/2013 “Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TAC e RM” ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo questa Azienda chiede, per l’anno in corso, di programmare quindi i volumi di RM osteoarticolari, OCT retinica e RM cerebrale secondo lo schema allegato (Allegato 1).
In relazione a quanto stabilito nell’accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, EL.SI.DA s.r.l. è autorizzata per il 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al primo capoverso.
ART. 4 – CONTROLLI SANITARI
Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione
delle prestazioni, l’Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull’attività di specialistica ambulatoriale.
I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella struttura ambulatoriale).
La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.
L’Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.
L’Azienda Usl si riserva le necessarie verifiche in relazione all’appropriatezza delle prestazioni erogate.
Per ogni prestazione l’Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:
• richiesta del MMG;
• prenotazione CUP;
• referto della prestazione specialistica erogata;
• consenso al trattamento dei dati.
4.1 Esito dei controlli
In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall’organo verificatore, l’importo tariffato non sarà riconosciuto.
4.2 Controlli di qualità clinica
Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti degli standard di prodotto applicabili ai referti delle prestazioni erogate. Gli standard sono definiti secondo linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali riconosciute. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.
Per l’anno 2021 il controllo qualità sarà applicato all’adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il format allegato (Allegato 2). E’ richiesto che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell’ accordo.
L’AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a EL.SI.DA. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, verranno segnalate alla struttura e, se condivise sotto il profilo della loro congruità, non si procederà al pagamento, fatta salva la possibilità di ricorrere all’arbitrato previsto dagli accordi regionali in essere.
Per il 2022 e 2023 AUSL procederà all’ individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo
ARTICOLO 5 - ADESIONE AL SISTEMA PagoPA®
EL.SI.DA., come indicato all’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs.
n.82/2005,si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l’incasso del pagamento
che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.
ART. 6 - PAGAMENTI
Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.
Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.
L'accertamento di tali importi e la conseguente liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).
6.1 Debiti informativi
EL.SI.DA s.r.l. si impegna a garantire l’assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd “NSO” (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.
ARTICOLO 7 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE
Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2917 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e xx.xx. in materia di informazione scientifica del farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, EL.SI.DA. dovrà produrre all’Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti dell’Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l’accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.
La Legge 190/2012 ha inserito all’ art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici , che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione di appartenenza . Pertanto, la struttura EL.SI.DA. deve astenersi dall’attribuire detti incarichi.
ART. 8 – ASSICURAZIONE
La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività.
L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 9 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa EL.SI.DA s.r.l. Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.
Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:
- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione
della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all’attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento;
- verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell’Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE
2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all’Azienda Sanitaria.
Il Responsabile ha l’obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i già menzionati soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
L’ AUSL, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di
designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell’art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Contratto a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla già menzionata comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla già menzionata designazione.
Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest’ultimo.
Il Responsabile ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.
Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l’obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai già menzionati articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.
La designazione a Responsabile sarà valida per la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, del contratto. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell’AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell’Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un’adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.
Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l’accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.
ART. 10 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.
La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e
s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.
Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.
La validità del presente contratto è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.
La Struttura è tenuta altresì a fornire all’Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).
Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un’informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l’incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
EL.SI.DA s.r.l. si impegna all’invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.
EL.SI.DA s.r.l. si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.
L’AUSL si impegna a fornire a EL.SI.DA s.r.l. il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in contrasto con le autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in convenzione con l’Ente Pubblico.
ART. 12 - CONTROVERSIE
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti
del presente contratto sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A tal fine le parti individuano quale Xxxx competente quello di Ferrara.
ART. 13 – VALIDITA’ E DURATA
Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, previo aggiornamento
annuale dell’attività commissionata e del corrispondente valore economico.
Le parti concordano che l’accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo stre ttamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l’erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.
Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.
ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI
Il presente Xxxxxxxxx, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R..
L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx-Romagna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Ferrara, lì
Il Direttore Generale Dell’Azienda USL di Ferrara Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
L’Amministratore Unico
della Società privata EL.SI.DA. s.r.l.
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx)
DISCIPLINA | PRESTAZIONI | Q.TA' |
008-CARDIOLOGIA | 89.7A.3 Prima visita cardiologica | 50 |
89.52 Elettrocardiogramma | 50 | |
89.50 Elettrocardiogramma dinamico | 55 | |
88.72.3 Ecocolordopplergrafia cardiaca | 100 |
014-CHIRURGIA VASCOLARE | 88.73.5 Ecocolordoppler tronchi sovraaortici | 100 |
88.72.2 Ecocolordopplergrafia arti sup.o inf. o dist. | 75 |
034-OCULISTICA | 95.02 Esame complessivo occhio | 130 |
95.12 Angiogr. Con fluoresceina a angioscp. Oculare | 240 |
069-RADIOLOGIA | RM Addome | 60 |
RM Altre | 45 | |
RM Cerebrali | 260 | |
RM Colonna da DGR 704 | 200 | |
RM Muscolo scheletrica da DGR 704 | 330 |
COMMESSA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2021-2023 - XXXXXX
XXXXXXXXX DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023
II presente contratto viene stipulato fra:
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx x. 00, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
e
la Società MEDIPASS s.r.l. con sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx - C.F./P.I 01790611204,nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, che agisce in qualità di legale rappresentante
e sarà valevole per il triennio 2021-2023, riguardando la fornitura di prestazioni di:
• diagnostica per immagini (RX),
• ecografia,
• diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria),
• ecocolordoppler,
• ecocardiogrammi.
a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nelle sedi presso cui le suddette società operano:
o Ambulatori di Pieve di Cento, Molinella, San Xxxxxx in Casale, Crevalcore, Casalecchio di Reno (BO).
La tipologia delle prestazioni oggetto di contratto è esplicitata nella tabella di committenza allegata al presente contratto (Allegato 1)
PREMESSO QUANTO SEGUE
La struttura Medipass:
• è in possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo;
• opera in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010 ed in base ai seguenti documenti:
- DGR 2643 del 24/02/2017 (Accreditamento Xxxxxxxxxxx xx Xxxx),
- XXX 00000 del 2/10/2010 (Accreditamento Molinella),
- DGR 12288 del 2/11/2010 (Accreditamento Pieve di Cento),
- DGR 12286 del 2/11/2010 (Accreditamento Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx),
- XXX 00000 del 2/11/2010 (Accreditamento Crevalcore)
- DGR 21947 del 27.11.2019 “MEDIPASS - Servizio di Diagnostica per immagini, Strutture ambulatoriali di Crevalcore (BO),Molinella (BO), Pieve di Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx (XX) – “Rinnovo dell’accreditamento istituzionale”
• Accetta il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Xxxxxx-Romagna
Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:
1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO
DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”;
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Xxxxxx-Romagna nell’ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020” e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione accordo integrativo dell’accordo già sottoscritto con Anisap Xxxxxx-Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019”.
6. alla DGR 1770/2021 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l’anno 2021”.
7. alla DGR 344/2020.” e alla DGR n° 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020 e dalla Circ. 2/2020”
Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:
• sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
• rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
• garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
• salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
• appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
• recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto dell’accordo.
Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente Accordo per il triennio 2021-2023 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato (ALLEGATO 1).
ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa presentazione di prescrizione di primo accesso (accesso 1) con priorità B,D,P di prestazioni di diagnostica per immagini, ecografie, diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria), ecodoppler e ecocardiogramma da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.
La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse nel corso dell’anno.
La refertazione delle prestazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR 1706/2009
In caso di necessità di visite di secondo livello scaturite dalla visita di primo accesso, saranno indicati dal RUA i percorsi esistenti e le modalità di prenotazione delle visite che dovranno essere prenotate direttamente senza creare disagio al cittadino facendolo tornare dal MMG per la prosecuzione del percorso.
1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE
Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d’attesa,
è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società EL.SI.DA
s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell’offerta senza soluzioni di continuità, l’Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società MEDISPASS s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.
La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società MEDIPASS s.r.l..
1.2. SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE
MEDIPASS si impegna a osservare le regole e le indicazioni definite dalla Regione Xxxxxx-Romagna con DGR 404/2020 per la ripresa delle attività dopo la sospensione disposta in occasione dell’emergenza Covid-19 e successive indicazioni regionali (vedi Circolare 2/2020).
ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI
In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società MEDIPASS s.r.l. si impegna a completare (e mantenere) l’integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:
1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell’operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione
delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale
Al fine di verificare l’effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società MEDIPASS s.r.l. di
implementare il ritorno dell’erogato attraverso il sistema CUP.
ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Il tetto di spesa complessivo viene fissato in euro 75.000,00 al netto dei ticket incassati direttamente dalla Società MEDIPASS.
Con riferimento all’incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:
1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.
Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Xxxxxx-Romagna.
L’offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.
In relazione a quanto stabilito nell’accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, MEDIPASS è autorizzata per l’anno 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente.
ART. 4 – CONTROLLI SANITARI
Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l’Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull’attività di specialistica ambulatoriale.
I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella struttura ambulatoriale).
La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.
L’Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state
prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.
L’Azienda Usl si riserva le necessarie verifiche in relazione all’appropriatezza delle prestazioni erogate.
Per ogni prestazione l’Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:
• richiesta del MMG;
• prenotazione CUP;
• referto della prestazione specialistica erogata;
• consenso al trattamento dei dati.
4.1 Esito dei controlli
In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall’organo verificatore, l’importo tariffato non sarà riconosciuto.
4.2 Controlli di qualità clinica
Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti degli standard di prodotto applicabili ai referti delle prestazioni erogate. Gli standard sono definiti secondo linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali riconosciute. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.
Per l’anno 2022 il controllo qualità sarà applicato all’adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il format allegato (Allegato 2). E’ richiesto che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell’ accordo.
L’AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a MEDIPASS. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, verranno segnalate alla struttura e, se condivise sotto il profilo della loro congruità, non si procederà al pagamento, fatta salva la possibilità di ricorrere all’arbitrato previsto dagli accordi regionali in essere.
Per il 2022 e 2023 AUSL procederà all’individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo
ARTICOLO 5 - ADESIONE AL SISTEMA PagoPA®
MEDIPASS, come indicato all’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005,si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l’incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.
ART. 6 - PAGAMENTI
Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.
Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.
L'accertamento di tali importi e la conseguente liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).
6.1 Debiti informativi
MEDIPASS si impegna a garantire l’assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd “NSO” (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.
ARTICOLO 7 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA –
E PANTOUFLAGE
Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2917 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e xx.xx. in materia di informazione scientifica del farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale MEDIPASS. dovrà produrre all’Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti deputati all’attività di controllo dell’Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l’accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.
La Legge 190/2012 ha inserito all’ art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici , che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione di appartenenza . Pertanto, la struttura MEDIPASS. deve astenersi dall’attribuire detti incarichi.
ART. 8 – ASSICURAZIONE
La Società firmataria del presente accordo garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività.
L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 9 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa MEDIPASS Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.
Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:
- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza
durante l’esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all’attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento;
- verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell’Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
- Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all’Azienda Sanitaria.
Il Responsabile ha l’obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i già menzionati soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
L’ AUSL, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell’art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.
Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest’ultimo.
Il Responsabile ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.
Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l’obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.
La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell’Accordo e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell’Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell’AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell’Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un’adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.
Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l’accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina realizzate dal Responsabile.
ART. 10 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di
Comportamento aziendale reperibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx- generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.
La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012
n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.
Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.
La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.
La Struttura è tenuta altresì a fornire all’Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).
Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un’informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l’incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
MEDIPASS si impegna all’invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.
ART. 12 - CONTROVERSIE
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A tal fine le parti individuano quale Xxxx competente quello di Ferrara.
ART. 13 – VALIDITA’ E DURATA
Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, previo
aggiornamento annuale dell’attività commissionata e del corrispondente valore economico.
Le parti concordano che l’accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l’erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.
Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.
ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI
Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R..
L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx-Roma
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Ferrara, li
Il Direttore Generale
Dell’Azienda USL di Ferrara
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Società MEDIPASS s.r.l.
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx)
ALLEGATI:
1. Tabella Volume Committenza
2. Linee Guida e Format referti ECD.
COMMESSA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2021-2023 - MEDIPASS
DISCIPLINA | PRESTAZIONI | Q.TA' |
CARDIOLOGIA | Ecocolordopplergrafia cardiaca | 75 |
Ecodoppler | 800 |
RADIOLOGIA | Ortopanoramica arcate dentarie | 35 |
Densitometria 400 | 470 | |
Eco mammella | 70 | |
Mammografia | 150 | |
RX | 400 | |
Ecografie | 600 |