COMUNE DI FOLIGNO
COMUNE DI FOLIGNO
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A € 5.000,00 DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI IN RITENZIONE (SELF INSURANCE RETENTION) PER IL PERIODO 01.10.2014-30.09.2015
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO ART. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 5 – COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI
ART. 6 – RISERVATEZZA E CODICE DI COMPORTAMENTO ART. 7 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI ART. 8 – RECESSO UNILATERALE
ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO
ART. 10 – CORRISPETTIVO – MODALITA’ DI PAGAMENTO ART. 11 – ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’
ART. 12 –CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO ART. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
ART. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE ART. 15– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 16 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ART. 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 18 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Art. l – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato regolamenta i termini e le condizioni applicabili al rapporto di servizio per la gestione dei sinistri in ritenzione, come meglio identificati in seguito, ed ha per oggetto la gestione, istruzione, definizione, dietro espressa approvazione dell’Ente, liquidazione, ad eccezione del pagamento che verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione al danneggiato, nell'interesse del Comune di Foligno con l’utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative dell' Impresa esterna, d'ora innanzi denominata "Società", di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d’opera il cui ammontare non superi il valore di ritenzione di € 5.000,00 (cinquemila/00), che si siano verificati nel periodo contrattuale 01.10.2014 – 30.09.2015.
E’ compresa nel servizio l’intera gestione delle richieste di risarcimento, ovverosia l’istruzione e la trattazione stragiudiziale od eventualmente giudiziale delle pratiche, fino alla loro definizione secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
Si intende compresa nel servizio la gestione dei sinistri di importo inferiore o uguale ad € 5.000,00 (cinquemila/00}, accaduti nel periodo contrattuale sopra indicato, in qualsiasi momento le richieste di risarcimento dovessero pervenire al Comune di Foligno e fino alla loro completa definizione transattiva o giudiziale.
Nel caso la richiesta di risarcimento venisse in seguito precisata in importo superiore a quello di ritenzione la gestione sarà assunta dalla Compagnia di Assicurazioni che detiene il rischio R.C.T./O.
Il rapporto contrattuale si svolgerà sotto il controllo del Comune di Foligno ma la Società dovrà tenere contatti diretti con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento.
Art. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio ha le seguenti finalità:
- fornire al Comune uno strumento che permetta una migliore conoscenza dei propri rischi assicurativi al fine di poterli prevenire nei limiti del possibile e delle risorse disponibili;
- garantire al cittadino danneggiato, qualora ne ricorrano i presupposti, una rapida risposta alle sue richieste;
- perseguire una sensibile riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi, tramite un’oculata gestione delle pratiche di liquidazione dei danni risarcibili;
- contenere al minimo i tempi che intercorrono in ogni fase di istruzione del sinistro;
- snellire l’iter e ridurre i tempi di inattività grazie all’utilizzo di un sistema per il monitoraggio delle varie fasi procedurali;
- gestire i sinistri in ambito stragiudiziale od eventualmente giudiziale, relativi alla R.C.T./O, per i quali l’entità del danno non ecceda la somma di € 5.000,00 fino alla loro definizione secondo quanto previsto dai successivi articoli.
Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per gestione dei sinistri si intende l'assistenza professionalmente qualificata, volta:
a) alla collaborazione, alla raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro, nonché alla gestione di tutte le fasi successive;
b) all'esecuzione di perizie e/o accertamenti, all'occorrenza anche cinematici;
c) alla raccolta, analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione di sinistro;
d) al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando fattivamente con il Comune di Foligno, con i danneggiati o con i terzi responsabili;
e) alla stesura di report informativi e di statistiche con cadenza trimestrale per riferire sull'andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono.
f) alla partecipazione alle sedute del Comitato di Valutazione sinistri di cui al successivo art. 5 del presente capitolato;
In concreto la Società affidataria si deve occupare:
- dei rapporti con gli uffici dell' Ente coinvolti nelle richieste di risarcimento danni e/o segnalazioni di sinistro;
- di individuare periti /accertatori, regolarmente iscritti al Ruolo vigente presso l'ISVAP, in grado di intervenire nel volgere di 24/48 ore sul luogo dell'accaduto e riferire formalmente in tempi brevi;
- di individuare medici legali professionisti regolarmente specializzati ed abilitati, che procedano alle visite ed alle perizie medico legali in caso di sinistri con lesioni alla persona;
- di verificare i presupposti per la liquidazione del danno e conseguentemente, previo assenso dell’Ente, formulare le eventuali offerte risarcitorie, o di verificare, con l’ausilio di esperti di infortunistica, le opportunità di respingere richieste risarcitorie o meno;
- di confrontarsi con i competenti uffici dell' Ente circa particolari situazioni che si possono creare in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da poter, all'occorrenza, porre in essere interventi di prevenzione;
- di garantire risposte telefoniche all'utenza interessata e di individuare almeno due giorni al mese nel quale istituire “l'ufficio gestione sinistri " con sede in Foligno allo scopo di ricevere controparti e/o legali;
- di predisporre, per i sinistri per i quali è stata accettata un’ipotesi transattiva, tutta la documentazione necessaria per autorizzare la liquidazione dei sinistri, fornendo all'Amministrazione tutta la documentazione giustificativa necessaria per autorizzare la liquidazione del danno;
- di individuare i legali ed i periti di fiducia di gradimento del Comune di Foligno in caso di apertura vertenza giudiziale per i sinistri oggetto del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
Art. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Società provvederà alla gestione e definizione dei sinistri nel rispetto della seguente procedura operativa, che potrà successivamente anche essere maggiormente dettagliata per rispondere a sopravvenute esigenze operative.
A) ACQUISIZIONE ED ISTRUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE PRATlCHE DI SINISTRO
Il Comune di Foligno ricevute le richieste di apertura sinistri procede alla loro trasmissione, anche per via telematica, alla Società.
La Società non è autorizzata alla presa in carico di sinistri che non siano stati preventivamente controllati e segnalati dal Comune di Foligno; in caso di denunce inviate direttamente dai danneggiati alla Società, quest'ultima dovrà darne immediata comunicazione al Comune prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa.
La Società controlla e verifica la documentazione, codificando ed inserendo i dati relativi a tale documentazione nel proprio sistema informatico.
La Società comunica altresì ai danneggiati, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di risarcimentoro, l'avvio del procedimento di gestione del sinistro e la propria veste di soggetto incaricato della gestione, trasmettendo, contestualmente, l'informativa per il trattamento dei dati personali sensibili ed ottenendo dagli interessati l'autorizzazione al trattamento.
La Società espleta le operazioni di carattere tecnico e/o medico legale necessarie per l'istruttoria, anche richiedendo agli uffici comunali competenti informative e documentazione utili all'accertamento dei presupposti di liquidazione del danno. Istruita la pratica e verificati i
presupposti di responsabilità dell’Ente e di corretta quantificazione del danno, la Società trasmetterà la relativa proposta, corredata da documenti tecnici e/o medico legali che giustificano la soluzione prospettata, nonché una propria relazione di commento, al Comitato di Valutazione Sinistri di cui al successivo art. 5.
In caso di parere favorevole del Comitato, la Società trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sottoscrizione. Il Comune provvederà quindi ad adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento una volta ricevuta l’accettazione del danneggiato.
La Società non potrò impegnare il Comune ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. In caso di verificata assenza di presupposti di liquidazione del danno, la Società trasmetterà al Comitato la bozza dettagliata della lettera di reiezione della richiesta di risarcimento unitamente a tutta la documentazione raccolta, e, se autorizzata, invierà la stessa al danneggiato.
In nessun caso la Società potrà proporre accordi di composizione bonaria in mancanza della preventiva acquisizione di ogni risultanza istruttoria (perizia sullo stato dei luoghi, rapporto dell'autorità, dichiarazione testimoniale, relazione del competente servizio comunale, etc.), preordinata all'accertamento di eventuali presupposti per la liquidazione del danno.
In nessun caso la Società è autorizzata ad effettuare riconoscimento di responsabilità del Comune e ciò anche nel caso in cui il sinistro venga definito bonariamente. Anche il successivo eventuale pagamento non comporta riconoscimento alcuno di responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale ed è effettuato al fine esclusivo di evitare l'alea del giudizio. A tal fine la Società utilizzerà moduli il cui testo sarà preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale.
B) TRATTAZIONE GIUDIZIALE DELLE PRATICHE
Qualora i sinistri gestiti in sede stragiudiziale sfocino in contenziosi innanzi all’Autorità Giudiziaria, la Società dovrà farsi carico della gestione del contenzioso.
A tal fine la Società provvederà ad individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento del Comune per l'assistenza e la difesa nel procedimento giudiziale (previa apposita procura dell’Ente). Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.) nessuna esclusa, nonché le spese di giustizia, saranno a totale carico della Società .
Resta pertanto inteso che sono a carico del Comune esclusivamente gli oneri riferiti alla sorte nonché le eventuali spese e le competenze dei legali e dei periti di parte avversa.
Nessun corrispettivo potrà essere richiesto dal1a Società a fronte dell'attività di coordinamento ed interfaccia con studi legali, periti o consulenti.
Non sono mai a carico della Società le multe, le ammende e le sanzioni in genere.
La Società presterà la massima collaborazione e terrà i rapporti coi danneggiati ed i legali in accordo con il Comune, fornendo tutte le indicazioni e la documentazione necessaria in sede di giudizio.
C) MODALITA’ OPERATIVA GESTIONE SINISTRI
Il Comune e la Società si impegnano a concordare una procedura operativa nella quale verranno elaborati ed esposti in modo dettagliato tutti i passaggi relativi alla gestione dei sinistri non diversamente disciplinati dal presente capitolato.
La Società dovrà disporre al momento dell'affidamento del servizio delle professionalità più consone per un ottimale espletamento del medesimo, e fornire indicazioni tramite i curricula vitae del personale che intende adibire al servizio.
Per i rapporti col Comune la Società dovrà comunicare un numero telefonico sempre disponibile in orario d’ufficio nonché un indirizzo e-mail e pec.
La Società dovrà mettere a disposizione dell’Ente per la gestione dell’intero processo relativo al servizio oggetto di affidamento un applicativo web in grado di permettere:
- l’inoltro on line dei sinistri;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni singolo sinistro (fino alla chiusura dell’istruttoria e alla proposta di definizione) con visione/scarico di perizie, accertamenti e di ogni altro allegato;
- elaborazione statistica e report totali e di ogni singolo sinistro;
- esportazione in qualsiasi momento dei dati presenti all’interno dell’applicativo.
L'individuazione dei presupposti di liquidazione del danno a carico del Comune di Foligno nonché la valutazione dei danni, deve realizzarsi esclusivamente dopo la puntuale istruzione del sinistro da parte della Società. E' quindi fondamentale acquisire tutti i verbali delle autorità intervenute sul posto, le relazioni dai vari servizi dell'Amministrazione comunale, le fatture e tutti gli altri documenti utili per condurre un’approfondita istruttoria.
Durante la trattazione del sinistro dovranno essere individuate prioritariamente eventuali corresponsabilità del danneggiato, e qualora emergessero ipotesi di responsabilità nella causazione del danno da parte di altri soggetti pubblici o privati, la Società, previo accordo con il Comune, provvederà alla reiezione del sinistro ed alla trasmissione della richiesta risarcitoria al soggetto individuato quale competente a trattare il sinistro, dandone contestuale notizia al danneggiato o al suo rappresentante nel tentativo di ridurre i costi del sinistro per la Comune di Foligno.
Art. 5 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI
Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) è un organismo a composizione multidisciplinare, formato da membri interni ed esterni al Comune. Tale organismo è di norma composto dal Dirigente al quale fa riferimento la gestione delle assicurazioni e da personale del competente servizio, dal rappresentante della Società e, per le richieste di risarcimento danni per lesioni fisiche, dal medico legale che ha eseguito la perizia medica o un medico delegato.
E' discrezione dell’Amministrazione Comunale integrare la composizione del CVS con competenze specialistiche inerenti i sinistri in esame.
Il CVS si riunisce con cadenza periodica e di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura della Società.
A seguito della istruttoria effettuata dalla società, il CVS decide in merito alle proposte di liquidazione presentate, che dovranno pervenire ai componenti del CVS in anticipo rispetto alle date di riunione.
Il CVS, in relazione alle risultanze istruttorie, può decidere:
- di accettare la composizione stragiudiziale della vertenza proposta dalla Società e il relativo importo massimo;
- di autorizzare la società alla composizione stragiudiziale per un minore importo;
- di accettare o meno la proposta della Società di reizione della domanda di risarcimento.
Resta fermo che la tenuta dei rapporti con i danneggiati e con i loro difensori sarà di competenza della Società che, in caso di particolari problematiche che dovessero insorgere e possano creare pregiudizio all’Ente, riferità al CVS.
Il CVS acquisisce anche elementi per proporre agli Uffici competenti o Enti esterni azioni per la prevenzione dei rischi.
Art. 6 – RISERVATEZZA E CODICE DI COMPORTAMENTO
La Società garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nello svolgimento della presente gara e nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente contratto.
Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), La Società, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Delibera n.475 del 23.12.2013.
Art. 7 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/03 e s.m.i. la Società provvederà al trattamento dei dati personali, ivi inclusi eventuali dati sensibili, che saranno posti a disposizione dal Comune di Foligno o comunque acquisiti dalla stessa in esecuzione delle attività richieste in relazione all’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato assumendo anche direttamente nei confronti dei terzi la veste di soggetto responsabile del trattamento ex art. 13 del suddetto D.lgs.
A tal fine entro 5 giorni dalla stipula del contratto il Comune di Foligno rilascerà nei confronti della Società la lettera di nomina quale soggetto responsabile del trattamento dei dati.
La Società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato dei propri incaricati al trattamento che dovrà avvenire all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente capitolato.
Art. 8 - RECESSO UNILATERALE
E' espressamente attribuita alla Comune di Foligno la facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza stabilita, ai sensi dell'art. l373 del codice civile con preavviso di 60 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
In tal caso la Società avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni eventuale compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall' art. 1671 del codice civile.
L’amministrazione comunale si riserva di esercitare il recesso previsto dall’art. 1, c. 13, L. 135/2012 in presenza delle condizioni ivi previste.
Art. 9 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita in mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 01.10.2014 al 30.09.2015 e quindi il suo termine naturale si avrà quando sarà definita l'ultima pratica di risarcimento riferibile ai sinistri avvenuti nel periodo compreso dal 01.01.2014 al 30.09.2015, il cui ammontare non superi il valore di € 5.000,00.
Il Contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.
L’Ente si riserva la facoltà, con obbligo per la Società di effettuare il servizio agli stessi patti e condizioni, di prorogare il contratto sino all’individuazione del nuovo gestore del servizio.
Art. 10 – CORRISPETTIVO – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo complessivo del servizio è stato stimato in € 24.000,00 oltre IVA ( di cui € 7.500,00 per costi del personale non soggetti a ribasso) nel seguente modo:
- € 200,00 (Iva esclusa) per ogni sinistro con danni a cose ( di cui € 60,00 per costi del personale non soggetti a ribasso);
- € 300,00 (Iva esclusa) per ogni sinistro con danni a persone ( di cui € 90,00 per costi del personale non soggetti a ribasso);
In base alla media dei sinistri riferiti al periodo 2010-2013, è stato considerato un numero annuo di 90 sinistri con danni a cose e 20 sinistri con danni a persone che moltiplicati per gli importi unitari
di cui sopra determinano un importo annuo stimato posto a base di gara di € 24.000,00 oltre IVA. Non esistendo rischi da interferenza non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e pertanto gli oneri della sicurezza pari a zero.
Il corrispettivo di cui sopra comprende tutte le spese nessuna esclusa necessarie per la gestione del sinistro compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per i periti, medici, consulenti, ivi comprese le trasferte, missioni e presenze presso l’Ente, quando richiesto, e le partecipazioni periodiche alle sedute del Comitato di Valutazione e quant’altro previsto a carico della società dal presente capitolato.
Sono altresì ricomprese nei citati corrispettivi le spese attinenti eventuali contenziosi giudiziari derivanti dalla gestione dei sinistri oggetto del servizio nei limiti e secondo quanto previsto dal precedente articolo 4.
Il servizio sarà pagato in quattro rate trimestrali posticipate di eguale valore previa emissione di regolare fattura.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità nell’esecuzione del servizio nonché previa acquisizione del DURC. Si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del DPR n. 207/2010.
Al termine di ciascuno dei primi tre trimestri il comune procederà alla verifica della regolarità nell’esecuzione del servizio entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Provvederà altresì al pagamento della stessa entro i successivi 30 giorni. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell’Ente.
Qualora il numero di sinistri gestiti annui variasse in aumento o decremento di una percentuale superiore al 20% rispetto ai 110 stimati, si applicheranno le seguenti condizioni:
- in caso di incremento oltre la soglia del 20% per i sinistri gestiti eccedenti tale soglia verrà corrisposto, per ogni pratica, il prezzo unitario desumibile da quanto offerto in sede di gara;
- in caso di decremento oltre la soglia del 20% per i sinistri mancanti al raggiungimento di tale soglia, verrà addebitato, per ogni pratica mancante, il prezzo unitario desumibile da quanto offerto in sede di gara;
Resta inteso che aumenti o decrementi sino al 20% non comporteranno variazioni economiche.
Le regolazioni avverranno al termine dell’anno di gestione in occasione del pagamento del quarto trimestre la cui fattura deve contenere l’elenco dei sinistri gestiti nell’anno.
Art. 11 – ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ E DEL COMUNE
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, (bollo, carta bollata, imposte di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata l’IVA, sono a carico della Società. La Società dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro i termini richiesti dalla relativa comunicazione.
Art. 12 –CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006.
Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e la Società è obbligata a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l' indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso. Si applica l’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
La cessione del credito è disciplinata dall’articolo 117 del DLgs n. 163/2006.
Art. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
La Società è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la tutela infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.
Essa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale utilizzato.
La Società dovrà inoltre rispettare le norme e riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03. 99 n. 68.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato. In ogni caso, la Società si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti.
La Società è responsabile dei danni cagionati a terzi e all’Ente nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto ed è obbligata a manlevare l’Ente dalle conseguenze di ogni responsabilità che dovesse esserle addebitata in conseguenza di ogni illecito di cui la Società debba rispondere a sensi di legge.
Art. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE
La Società, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligata e responsabile per ogni danno sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compreso il Comune di Foligno in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
A tale scopo la Società dovrà dimostrare di possedere, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per negligenze od errori professionali con un massimale pari ad almeno € 1.000.000.00 (unmilione/00).
Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte della Società medesima.
Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali subiti durante l’esecuzione del servizio nel caso di inadempienze accertate.
Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa al Comune alla stipula del contratto.
All’atto della presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno costituire cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo base di gara a garanzia, in caso di aggiudicazione, della successiva stipula del contratto ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.
A seguito di formale aggiudicazione, l’aggiudicatario, a copertura della corretta esecuzione del servizio affidatogli, dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto disposto al comma 1 dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dagli artt. 135-140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che integralmente si richiamano, il Comune di Foligno si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:
- frode, grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- perdita da parte della Società dei requisiti per l’esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.
- subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;
- contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;
- mancato rispetto da parte dei dipendenti e/o incaricati della Società a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, dei codici di comportamento di cui al precedente art. 6
- mancata apertura in Foligno entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, dell’ufficio per il servizio di gestione sinistri di cui al precedente art. 3.
La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell’amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:
- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.
ART. 16 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il Foro competente è quello di Spoleto. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari afferenti all'appalto in oggetto: ovvero avere accesso a uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A. tramite il quale dovranno avvenire tutte le movimentazioni, il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo (CIG) attribuito alla gara.
La Società dovrà pertanto comunicare tempestivamente al Comune gli estremi identificativi dei conti dedicati, sui quali effettuare i pagamenti, i dati anagrafici della/e persone delegata ad operare
sugli stessi, corredato da copia del documento di identità e codice fiscale della stessa. Inoltre è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati indicati.
*****
Art. 18 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sono ammessi a partecipare all’appalto i soggetti di cui all’articolo 34, del D.Lgs. 163/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, e dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. 163/2006, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti.
A. Requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006
B. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto adeguato all’appalto e per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, ad analogo registro professionale di cui all’allegato XI C del D.lgs. 163/2006 ovvero nel registro professionale o commerciale istituito nel paese ove sono residenti;
C. Aver svolto nel triennio antecedente 2011/2012/2013 o avere in corso servizi di gestione sinistri nel ramo RCT (esclusa RC Auto) per almeno tre Comuni.
In caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e tutte le imprese consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del servizio devono possedere i requisiti di cui alle precedenti lettere A e
B. Il requisito di cui alla precedente lettera C. deve essere posseduto dalla capogruppo , o da una delle imprese consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del servizio, in misura non inferiore a due Comuni, fermo restando che complessivamente il raggruppamento e il consorzio devono possedere quanto previsto alla precedente lette C.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale da applicarsi sull’importo complessivo posto a base di gara al netto dei costi per il personale. Il ribasso sarà altresì applicato ai singoli prezzi unitari al netto dei costi per il personale al fine del conguaglio in caso di sforamento della percentuale del ±20%.