Fac simile contratto di locazione di immobile ad uso commerciale
Fac simile contratto di locazione di immobile ad uso commerciale
Con la presente scrittura privata, redatta in quadruplice copia e per ogni effetto di legge
tra
Il Signor , nato a il e residente a
in Via n. , C.F. , di seguito locatore
e
la Società con sede a in Via n. , iscritta al registro delle imprese di al numero ed al
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di al numero , P. IVA
, nella persona del legale rappresentante pro tempore Signor , (nato a il e domiciliato presso la sede della Società) in qualità di Amministratore unico, di seguito conduttrice;
premesso che
il locatore è proprietario dell’immobile sito in P.zza Europa 43 – Corsico, identificato al Catasto Urbano del Comune di Corsico - Sez. 1- Foglio 22 - Mappale 361 - Subalterno 28, con una superficie lorda di pavimento complessiva di mq 306 circa.
La conduttrice intende prendere in locazione il sopra menzionato immobile per esercitarvi propria attività di -;
all'atto della consegna il locatore attesta che l'immobile rispetta i requisiti edilizi ed urbanistici di cui all'articolo 1578 codice civile;
le parti convengono quanto segue:
1) Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente contratto valida ad ogni effetto di legge.
2) Oggetto del contratto
Il locatore cede in locazione alla conduttrice l'immobile di sua proprietà per le finalità di utilizzo commerciale dello stesso (attività di consulenza
). La conduttrice a tale titolo accetta, l’immobile descritto in premessa, della superficie lorda di pavimento di circa mq. 306, così ripartiti:
a) mq. circa destinati agli uffici/ negozio predisposti a diretto contatto
con la clientela; b) mq. circa destinati a ;
contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il locatore si impegna a fissare data di consegna dei locali in oggetto alla Società conduttrice e dichiara che l'immobile in oggetto rispetta tutte le norme urbanistiche vigenti.
L’immobile è oggetto di Attestato di prestazione energetica
3) Durata del contratto
Le parti fissano la consegna dei locali per il giorno . Il contratto avrà durata di sei anni a partire da questa data. Ai sensi dell'art.
27 della legge 392/1978 alla scadenza naturale il contratto verrà automaticamente rinnovato per ulteriori sei anni, salvo disdetta espressa da parte della conduttrice con preavviso di almeno sei mesi comunicato a mezzo lettera raccomandata.
4) Canone di locazione
Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro ( /00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro ( /00) a partire dal mese di . con la sottoscrizione del presente, il locatore dà quietanza di pagamento della prima rata trimestrale. La conduttrice si impegna a versare detti canoni presso il domicilio del locatore
entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni trimestre. Decorso tale periodo il locatore si riserva di agire in tutela dei propri diritti.
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone entro 15 giorni dalla scadenza, come pure la mutata destinazione d’uso dei locali, produrranno la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1456 C.C. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento del canone darà luogo alla corresponsione degli interessi di mora.
Sono a carico del conduttore le volture dei contratti relativi alle utenze ed i relativi consumi.
5) Aggiornamento periodico del canone di locazione
Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Corsico, il canone di locazione dovuto dalla conduttrice sarà automaticamente adeguato ogni anno nella misura del 100% della variazione ISTAT (prezzi al consumo famiglie operai e impiegati) dell'anno precedente. La comunicazione di adeguamento verrà inviata a mezzo raccomandata / PEC a cura del locatore.
6) Destinazione dei locali oggetto del contratto
Sottoscrivendo il presente contratto la conduttrice si impegna a non destinare l’immobile oggetto del contratto ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso del locatore. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta. Sono previsti a carico del conduttore gli obblighi di seguito elencati, la cui trasgressione costituisce causa di risoluzione espressa del contratto:
• assoluto divieto di installare giochi leciti e apparecchi di
intrattenimento di qualsiasi tipo di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del
X.X. 00 giugno 1931, n. 773 (testo unico leggi di pubblica sicurezza);
• assoluto divieto di vendita di gratta e vinci o similari.
7) Riparazioni ed interventi di ordinaria manutenzione
In relazione alla datazione degli impianti elettrico e di riscaldamento al momento della stipula del presente cntratto, risulta necessario procedere ad una manutenzione straordinaria di entrambi, anche finalizzata all’ottenimento di nuovi certificati di conformità. Tale attività sarà realizzata a cura della conduttrice, mediante imprese specializzate, entro 90 gg dalla decorrenza del contratto, ed il relativo importo sarà scomputato dalle rate di canone immediatamente successive, con le modalità ed i limiti previsti all’art. 24 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Corsico.
E' onere della conduttrice provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione rientrante nell'ordinaria amministrazione resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo. La conduttrice si impegna ad assumersi le relative spese economiche.
Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. sono a carico del conduttore, così come ogni altra relativa agli impianti ed ai servizi; il locatore si sostituirà al conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente, ed il relativo costo dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente integrato dal conduttore.
Il locatore potrà eseguire riparazioni, anche se non abbiano carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore, anche se questo per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 c.c..
8) Sublocazione dei locali oggetto del contratto
È consentita la sublocazione di uno o più vani facenti parte dell'immobile locato, purché la conduttrice acquisisca preventivo consenso del locatore.
9) Divieto di migliorie e addizioni senza il consenso del locatore
La conduttrice si impegna a non apportare migliorie né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare seppur in parte le condizioni originali dell'immobile locato. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere oggetto di richiesta al locatore con congruo preavviso e a mezzo lettera raccomandata/PEC. Essi potranno essere effettuati soltanto con espresso consenso del locatore, il quale, sia in caso di concessione che di diniego, dovrà comunicare a sua volta risposta alla parte conduttrice entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Si applica l’art. 24 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Corsico.
9) Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa
La conduttrice ha facoltà di recesso purchè ne dia avviso con lettera raccomandata / PEC inviata con un preavviso di almeno sei mesi. In casi di recesso anticipato per giusta causa si precisa qui come la stessa, ai sensi dell'articolo 27 legge 392/1978, debba essere esplicitamente addotta dalla conduttrice (ad esempio per motivi imprenditoriali). Nel caso si verificasse una delle ipotesi sopra esposte non sarà dovuta dal locatore alcuna indennità di avviamento.
10) Deposito cauzionale e assicurazione
All'atto di sottoscrizione del presente contratto la conduttrice ha versato la somma di euro , pari al canone dovuto per un trimestre, a tutolo di deposito cauzionale. Tale somma sarà restituita alla conduttrice all'avvenuta riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto canoni.
(in alternativa è consentita la presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa conforme all’art. 27 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune).
Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore ed i terzi, dei
danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso
dell’immobile locato. A tale scopo dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la tutela dei locali (con massimale pari ad almeno il valore di mercato dell’immobile, riportato nella perizia di stima) e per la R.C. verso terzi, ed una copia dovrà essere consegnata all’Amministrazione comunale entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente. La mancata presentazione della polizza assicurativa, entro il termine suddetto, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.
11) Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali
La conduttrice dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente la conduttrice esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito.
La conduttrice si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire alla locatrice, o suoi incaricati, l’accesso nell’immobile oggetto del presente contratto, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività della conduttrice. La stessa si impegna altresì a concedere l'accesso ai locali da parte di potenziali conduttori.
12) Spese di registrazione del contratto
Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono suddivise tra le parti nella misura del 50%.
13) Modifiche alla clausole contrattuali
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.
14) Elezione di domicilio per comunicazioni
Per le finalità di cui ai punti e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
il locatore, in Via _ n. , ;
la conduttrice presso la sua sede legale sita in Via al n. ,
.
15) Foro competente
Ai sensi dell'articolo 447bis codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Milano .
Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore moroso.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute ai seguenti punti: 3) Durata del contratto; 5) Aggiornamento del canone di locazione; 7) Riparazioni ed interventi di ordinaria manutenzione; 10) Deposito cauzionale; 11) Esonero dalle responsabilità e diritto di accesso ai locali; 12) Spese di registrazione del contratto; 13) Modifiche alle clausole contrattuali; 15) Foro competente. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Luogo, data
Il locatore
La conduttrice