CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI A PREMIO UNIC TARIFFA 123A
Sicuro Reale Uno Gold Exclusive
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI A PREMIO UNIC TARIFFA 123A
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Modulo di Proposta
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
SICURO REALE UNO GOLD EXCLUSIVE è un prodotto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili a premio unico; le prestazioni sono collegate alla gestione separata REALE UNO.
Il prodotto soddisfa il bisogno di gestione del risparmio e può essere sottoscritto con l’obiettivo di impiego di un capitale.
L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo
di 85 anni.
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata è pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell’Assicurato.
Si precisa che il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
2. PAGAMENTO DEI PREMI
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico.
Il Contraente è tenuto a versare il premio in un'unica soluzione alla sottoscrizione della Proposta o del Contratto. L'importo minimo di premio sul presente contratto è di 2.000.000,00 euro, quello massimo di 4.000.000,00 euro.
Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.
Si precisa che il Contraente per ciascun anno solare non può sottoscrivere ulteriori contratti per il prodotto SICURO REALE UNO GOLD EXCLUSIVE il cui cumulo di premi sia superiore a 4.000.000,00 euro.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell’arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 14.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE UNO fermo restando gli importi minimi e massimi di premio previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente effettui il pagamento del premio con oltre 10 giorni di ritardo rispetto alla decorrenza del contratto, la rivalutazione del capitale corrispondente verrà calcolata tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall’effettiva data di versamento.
Il pagamento del premio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: SICURO REALE UNO GOLD EXCLUSIVE – COGNOME CONTRAENTE.
3. COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal premio versato, dai rendimenti della gestione separata di attivi a cui è legato il contratto e dagli importi liquidati in caso di riscatto.
Costi sul premio
Caricamento per spese di emissione del contratto | Non previsto |
Caricamento proporzionale al premio | Non previsto |
Il capitale iniziale e il premio netto sono pari al premio versato.
Costi prelevati dal rendimento della gestione separata
Dal rendimento realizzato dal fondo REALE UNO vengono trattenuti dalla Società i seguenti costi:
1,20% del capitale rivalutato
Commissione di rivalutazione annua
La commissione di rivalutazione annua viene trattenuta dal rendimento certificato del fondo.
Costi per riscatto
Il costo di riscatto, totale o parziale, si ottiene moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, come meglio specificato al successivo articolo 7.
Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto | % costo di riscatto |
1 | 1,50% |
2 | 1,25% |
3 | 1,00% |
4 | 0,75% |
5 o più | 0,00% |
4. PRESTAZIONI
In seguito al decesso dell'Assicurato Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
5. RIVALUTAZIONE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale maturato alla ricorrenza anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, viene rivalutato in base al rendimento del fondo REALE UNO diminuito della commissione di rivalutazione annua dell’1,20%.
Il tasso di rendimento del fondo REALE UNO è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1°novembre al 31 ottobre dell’anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale delle polizze con ricorrenza anniversaria nell’anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.
Ad esempio: il tasso di rendimento del fondo per calcolare la rivalutazione annuale di una polizza con ricorrenza nel 2019 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.
La rivalutazione del capitale viene effettuata in regime di capitalizzazione composta.
Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx per conoscere il valore del tasso di rendimento determinato per anno di ricorrenza anniversaria.
In caso di decesso o di riscatto
La rivalutazione del capitale terrà conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall’ultima ricorrenza anniversaria alla data di richiesta di riscatto o di comunicazione del decesso dell’Assicurato.
In caso di decesso il contratto prevede la garanzia del capitale iniziale riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali.
In caso di riscatto Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.
Casi particolari di rivalutazione
Prima rivalutazione del versamento iniziale effettuato con ritardo: se avviene con oltre 10 giorni di ritardo consentiti (come precisato al precedente articolo 2), il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall’effettiva data di versamento.
6. REGOLAMENTO DEL FONDO REALE UNO
I) Costituzione e denominazione del Fondo
A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome “REALE UNO” (di seguito “Fondo”).
La valuta di denominazione del Fondo è l’euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.
La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
II) Verifica contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all’inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto IV) e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.
III) Obiettivi e politiche di investimento
La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi. Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione
La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. corporate).
Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:
• titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
• altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR (“organismi di investimento collettivo del risparmio”) e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.
Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità.
Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:
• strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l’utilizzo;
• parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d’interesse.
IV) Determinazione del rendimento
Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.
Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.
Il “risultato finanziario” del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:
a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
b) spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Per “giacenza media” del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.
La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
V) Modifiche al regolamento
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.
VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un’altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l’interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.
Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere similari e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all’operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
7. RISCATTO
Su richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato, totalmente o parzialmente, quando sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza.
Il valore di riscatto, totale o parziale, si ottiene moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per la somma del capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto | % capitale rivalutato |
1 | 98,50% |
2 | 98,75% |
3 | 99,00% |
4 | 99,25% |
5 o più | 100,00% |
È possibile effettuare riscatti parziali per importi non inferiori a 200.000,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 500.000,00 euro.
L’importo liquidato in seguito a richiesta di riscatto parziale rappresenta una parte del valore di riscatto totale ed è uguale a quello richiesto dal Contraente al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell’arco temporale di un anno, riscatti parziali o totali per un importo superiore a 15.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE UNO. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
Con il riscatto totale si determina l’immediato scioglimento del contratto.
8. PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.
9. OPZIONI DI CONTRATTO
Su richiesta del Contraente, tramite comunicazione scritta, l’importo complessivo del valore di riscatto totale liquidabile, al netto dell'imposta sostitutiva, potrà a scelta essere convertito, totalmente o parzialmente, in una delle seguenti forme di rendita:
1) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
2) una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo per un numero di anni a scelta del Contraente, variabile tra 5 e 15 e, successivamente, fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
3) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso del Beneficiario-Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona, da designarsi al momento della conversione, fino a che questa è in vita.
I coefficienti e le condizioni per la determinazione della rendita annua di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all’epoca di conversione del capitale in rendita. La scelta della rendita è irreversibile e non potrà essere modificata per l’intera durata contrattuale.
La rendita annua non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.
Reale Mutua invierà al Contraente (al più tardi 60 giorni dopo la ricezione della richiesta dell’esercizio dell’opzione) una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili con i relativi costi e condizioni economiche.
10. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
Comunicazioni di revoca e recesso
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, devono essere inviate dal Contraente alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua a mezzo raccomandata.
Comunicazioni in corso di contratto
Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
11. INFORMATIVA CONTRATTUALE
Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
• prestazione assicurata all’ultima ricorrenza anniversaria e a quella precedente;
• totale dei premi lordi versati dell’ultimo anno assicurativo trascorso;
• valore di riscatto all’ultima ricorrenza anniversaria;
• valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
• tasso annuo di rendimento finanziario certificato della gestione, come specificato al precedente articolo 6, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
12. CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Vengono di seguito elencati i documenti richiesti per ogni ipotesi di liquidazione.
Riscatto
• Richiesta sottoscritta dal Contraente.
• Modulo di autocertificazione FATCA- CRS compilato e sottoscritto.
Decesso
• Certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo;
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
14. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
15. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all’agenzia competente o tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
16. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di Assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
17. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
• compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare il Questionario per gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA- CRS;
• compilare e firmare la Proposta fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurato, designando i Beneficiari e indicando l’ammontare del premio che vuole versare;
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua.
La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione e il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio alle ore 24:00 del giorno di decorrenza.
18. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute indicate al precedente articolo 3.
19. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di raccomandata del Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
20. REGIME FISCALE
In vigore alla redazione del presente Set informativo.
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
Il premio non è detraibile ai fini Irpef.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il Contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi sono:
• se corrisposte in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato soggette a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 26- ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.
Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.
A tali fini, per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.
• se corrisposte in caso di rendita vitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44 lettera g-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato – come da normativa vigente – (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni).
La tassazione dei rendimenti (sia in caso di tassazione della prestazione in capitale o della prestazione in rendita) è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti. Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
D) Normative FATCA e CRS
A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’Autorità Erariale statunitense (Internal Revenue Service).
L’identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato.
La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione).
La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l’obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
21. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami con sede in Xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi
a) all’IVASS con una delle seguenti modalità:
1. xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; 2. via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
3. via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
oppure
b) alla Consob, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
22. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).
Data ultimo aggiornamento: 29/03/2021
GLOSSARIO
ALIQUOTA DI RETROCESSIONE
Percentuale di rendimento, conseguito dalla gestione separata degli investimenti, che la società riconosce ai contratti.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.
ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutato nella gestione separata.
CAPITALE INIZIALE
Premio versato alla decorrenza del contratto al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.
CAPITALE INVESTITO
Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti il quale viene effettivamente investito dall’Impresa di assicurazione nella gestione separata e/o in fondi interni unit linked.
CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO
Capitale corrispondente al controvalore del capitale investito nei fondi interni unit linked e/o al capitale rivalutato nella gestione separata come previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio e destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
COMMISSIONE DI GESTIONE
Percentuale del rendimento lordo di un fondo interno unit linked, trattenuta dalla società e destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.
COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE
Percentuale del rendimento certificato della gestione separata, trattenuta dalla società e destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.
COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA
Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONDIZIONI SPECIALI
Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni Contrattuali.
CONFLITTI DI INTERESSE
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Contratto di Assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso, l’invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
CRS – COMMON REPORTING STANDARD
Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l’evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all’estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DESTINAZIONE DEI PROVENTI
Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione ai Contraenti ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
DIFFERIMENTO
Rinvio della liquidazione di una prestazione alla fine di un determinato periodo di tempo.
DIP AGGIUNTIVO IBIP
Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.
DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE (DUR)
Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto, gli eventuali riscatti parziali eseguiti e una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri.
Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all’obbligazione strutturata.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):
normativa Statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all’estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.
FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s’impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.
GESTIONE SEPARATA
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. GIORNO LAVORATIVO
Giorno di attività lavorativa per Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino – Via Corte d’Appello 11.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INDICE DI RIFERIMENTO
Indice azionario, paniere di titoli azionari o valore finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
KID
Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
MINIMO TRATTENUTO
Percentuale minima che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.
OPZIONE
Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO
Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.
PREMIO PURO O INVESTITO
Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROGETTO PERSONALIZZATO
Ipotesi di sviluppo del capitale investito nella gestione separata effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale il Contraente.
PROPOSTA (modulo)
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set Informativo.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società tramite RID bancario, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’Impresa di Assicurazione.
REINVESTIMENTO
Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.
RENDIMENTO
Risultato finanziario a una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito nella gestione separata alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento, per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento. REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.
RISCATTO PARZIALE
Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
RIVALUTAZIONE
Variazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata e dei regolamenti dei fondi interni unit linked;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SICAV
Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ O IMPRESA O SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata e dei fondi interni unit linked.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all’effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.
TASSO MINIMO GARANTITO
Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.
TASSO TECNICO
Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.
TRASFORMAZIONE
Operazione che richiede l’espressa adesione del Contraente e che comporta la modifica di alcuni elementi del contratto di assicurazione, quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio. Si realizza attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza.
MODULO DI PROPOSTA SICURO REALE UNO GOLD EXCLUSIVE
Agenzia di
Cod. Intermediario Allegato 4:
Cod: | | | |
Sub. Ag. N: | | | |
Proposta N: | | | | |
Cod. Intermediario 3:
Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico con prestazioni collegate alla gestione separata REALE UNO Tar. 123A
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome (o ragione sociale) Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Codice fiscale (o partita iva)
Residenza
Indirizzo Località Cap Prov
Domicilio (se diverso dalla Residenza)
Indirizzo Località Cap Prov
LEGALE RAPPRESENTANTE e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Cod. fiscale
Residenza
Indirizzo Località Cap Prov
Domicilio (se diverso dalla Residenza)
Indirizzo Località Cap Prov
Attività economica
Recapiti telefonici
Indirizzi e-mail
Documento di identificazione
I
I / / I
I / / /
tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
Sicuro Reale Uno Gold Exclusive
Tariffa 123A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8291VIT_ PRO_03/2021) Pagina 1 di 4
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
% di beneficio
1. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA
Indirizzo Località Cap Prov
In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a:
In caso di mancata designazione nominativa, l'Impresa potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario. Si ricorda inoltre che ogni modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'Impresa.
BENEFICIARI (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)
2. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA
Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
3. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA
Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
4. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA
Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
Cognome e Nome Data di nascita / / Sesso
Codice fiscale
Residenza (o domicilio)
Indirizzo Località Cap Prov
Documento di identificazione
I
tipo documento
I / /
I
I /
/
/
numero di documento
rilasciato il
luogo di rilascio
data scadenza
5. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA
Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
Escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario prima dell’evento
Beneficiario NON nominativo caso morte
Qualora il Contraente lo desideri, compilando il campo sottostante è possibile indicare un Referente Terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.
Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Xxxxxxxx Xxx Xxxx
Xxxxxxx 000X a vita intera e premio unico
-
=
Premio versato Caricamento per spese di emissione
Premio netto
Decorrenza / /
Durata vita intera
DATI DEL CONTRATTO
0,00 euro
Revoca della Proposta: il Contraente può revocare la presente Proposta prima della conclusione del contratto.
In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Recesso dal contratto: il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso Reale
Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
Segnaliamo che il prodotto rientra nella normativa FATCA e CRS.
Il Contraente dichiara:
• di aver ricevuto il Set Informativo (Mod. 8291 VIT) composto da: KID, DIP Aggiuntivo IBIP, Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata REALE UNO, Glossario, modulo della presente Proposta;
• non avere collegamenti anche attraverso rapporti partecipativi con altri soggetti che abbiano stipulato, nell’ultimo anno, contratti in forma rivalutabile abbinati alla gestione separata REALE UNO tali da superare l’importo massimo previsto in ingresso (infatti, come indicato nella documentazione contrattuale, al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO, ogni singolo Contraente, o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non può versare nell’arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 14.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE UNO. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società;
• di aver compilato e sottoscritto il modulo di autocertificazione FATCA-CRS per la residenza fiscale;
• pagare i premi relativi alla polizza esclusivamente da un conto corrente a lui intestato o cointestato.
,lì
IL CONTRAENTE L’ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’intermediario
La presente Proposta ha una validità di 30 giorni dalla data d sottoscrizione. In ogni caso l'emissione del contratto è possibile esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della relativa edizione di tariffa.
Il pagamento del premio viene effettuato tramite:
bonifico bancario (1 giorno valuta) CAUSALE: SICURO REALE UNO GOLD EXCLUSIVE – COGNOME CONTRAENTE; addebito in conto corrente bancario
Il sottoscritto Contraente, titolare del conto corrente presso
Credem S.p.A.
Banca Euromobiliare S.p.A., autorizza la Banca – nella
qualità di Xxxxxxxx incaricato autorizzato dall’Impresa di Assicurazione – ad addebitare il premio unico pari a Euro
sul proprio conto corrente con codice IBAN
Codice Paese
CIN cn Euro
ABI
CAB
CONTO CORRENTE
ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
So dà quietanza, salvo buon fine, del mezzo di pagamento utilizzato, dell’importo di euro
,lì
IL CONTRAENTE L’ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Intermediario
Firma dell’Intermediario
Data ultimo aggiornamento: 29/03/2021 mod. 8291VIT_ PRO_03/2021
Cognome e Nome / Ragione sociale_ _
Codice Fiscale / P.Iva _ _ _ Cod. Ag. Cod. Sub. _
INFORMATIVA PER CONTRAENTI E ASSICURATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere obblighi di legge.
2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell’interessato. Tale consenso viene espresso dall’interessato, apponendo la sua firma nell’apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.
3. Modalità di trattamento dei dati personali e durata - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento
- con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società ed eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato.
4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”. L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale “catena assicurativa”, è consultabile nel sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxx.xx. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell’European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules), l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
6. Diritti dell'interessato (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxx.xx.
7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx.
LUOGO E DATA FIRMA
_ _
Servizio Clienti Buongiorno Reale
800 320 320
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
IL TUO AGENTE REALE
Mod. 8291 VIT - COND.
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.