Documento n. 278/021
Documento n. 278/021
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa - sospensione delle rate dei mutui
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’art. 2, comma 475 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. Fondo Xxxxxxxxxx) è stato istituito con la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 2 (comma dal 475 al 480) prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate (quota capitale + quota interessi) per un massimo di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.
Il regolamento attuativo del predetto Fondo, contenuto nel D.M. 132 del 21.06.2010, ha subito delle modifiche nel tempo e in particolare:
- la legge n. 92 del 28.06.2012, entrata in vigore il 18.07.2012, all’art.3 comma 48 introduce alcune modifiche alle caratteristiche del Fondo e ai requisiti di accesso all’agevolazione. Tali modifiche sono state recepite nel nuovo regolamento attuativo del Fondo, contenuto nel D.M 37 del 22.02.2013 entrato in vigore il 27.04.2013 che modifica e integra il D.M 132 del 21.06.2010;
- il Decreto Legge n. 9 del 2.03.2020, il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020) e il Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 hanno introdotto delle modifiche alle caratteristiche del Fondo e ai requisiti di accesso per l’agevolazione. Inoltre, è stato emanato anche il D.M del 25.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020 che disciplina e dettaglia le modifiche apportate. Il DM ha previsto sia modifiche permanenti al regolamento del fondo, sia deroghe temporanee che hanno avuto applicazione fino al 17.12.2020.
- inoltre, la legge n. 40 del 5.06.020 (legge di conversione del Decreto Legge n.23 dell’8 aprile 2020) ha previsto all’art. 12 la modifica dell’iter di attivazione della sospensione fino al 31.12.2020 (prorogato fino al 31.12.2021 dal Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche nella Legge del 18 dicembre 2020, n.176). Dal 01.01.2022 l’attivazione della sospensione è effettuata dalla banca al recepimento dell’esito da parte di Consap nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento del Fondo.
- il Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche nella Legge del 18 dicembre 2020,
n.176 ha inoltre previsto fino al 9.04.2022 la possibilità di accedere al Fondo anche per i mutui che non siano già in ammortamento da almeno un anno (deroga terminata il 9.04.2022).
- il Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, ha ripristinato, fino al 31.12.2021, le deroghe precedentemente introdotte (con validità fino al 17.12.2020) dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020. Xxxx deroghe, già prorogate fino al 31.12.2022 dalla Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021, sono state ulteriormente prorogate fino al 31.12.2023 dalla Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, con Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14.9.2010 è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo Consap -Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. che assicura la gestione operativa del Fondo stesso (in seguito Consap).
Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge e sino ad esaurimento delle stesse. Tali risorse sono state incrementate dal DL n. 18 del 17.03.2020 per un importo pari a 400 milioni di euro per il 2020.
Sul sito della banca, nella sezione dedicata alle misure di sospensione della home page, sono disponibili le informazioni relative ai requisiti, alla documentazione da presentare e al funzionamento della sospensione prevista dal Fondo di Solidarietà. Presso le Filiali della Banca sono disponibili Il modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF e la lettera integrativa alla sospensione entrambi da compilare e sottoscrivere per presentare la richiesta. Tali moduli dovranno essere corredati dalla documentazione prevista.
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L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI
1. A chi spetta
I beneficiari dell’agevolazione prevista dal Fondo sono i soggetti che alla data di presentazione della domanda sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Posso accedere all’agevolazione anche i mutui contratti per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto stesso includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principale.
Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 400 mila euro in ammortamento da almeno 1 anno. Il DL del 25.05.2021 n. 73 ha innalzato l’importo da 250 mila a 400 mila e la Legge di Xxxxxxxx 2023 ha prorogato tale deroga fino al 31.12.2023; dopo tale data sarà nuovamente necessario rispettare l’importo previsto dal regolamento del Fondo.
Con riferimento al requisito dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro, fino al 31.12.2023 è stata prorogata la deroga che consente di presentare le richieste di sospensione senza fornire l’ISEE per tutti gli eventi previsti. Dopo tale data sarà nuovamente necessario presentare anche questo documento (Legge di Bilancio 2023).
In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata per l’importo dell’intera rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri cointestatari/garanti/terzi datori di ipoteca.
Qualora i cointestatari/garanti e terzi datori di ipoteca siano impossibilitati a sottoscrivere il modulo di sospensione del mutuo, in conseguenza dell’evento epidemiologico da COVID 19, il modulo di richiesta potrà essere sottoscritto da un solo richiedente in possesso dei requisiti previsti dichiarando sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto, come previsto nel riquadro 1 del modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF.
L’ammissione all’agevolazione è inoltre subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a. cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione Sono esclusi i casi di:
- risoluzione consensuale
- risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n.3) del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione
Sono esclusi i casi di:
- risoluzione consensuale
- recesso datoriale per giusta causa
- recesso del lavoratore non per giusta causa;
c. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento
d. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni
e. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
f. Lavoratori autonomi, liberi professionisti1, imprenditori individuali e soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile: calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al
1 Per lavoratore autonomo si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
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21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus).
Tutti i requisiti sopra descritti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
In caso di richieste di sospensione presentate a fronte dell’evento morte del mutuatario la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrante nel rapporto di mutuo (qualora sia in possesso di tutti i requisiti sopra riportati).
Alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari/eredi subentranti mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta. Qualora i cointestatari/garanti e terzi datori di ipoteca siano impossibilitati a sottoscrivere il modulo di sospensione del mutuo in conseguenza dell’evento epidemiologico da COVID 19, il modulo di richiesta potrà essere sottoscritto da un solo richiedente in possesso dei requisiti previsti dichiarando sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto, come previsto nel riquadro 1 del modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF.
2. Su quali mutui è applicabile la sospensione
Possono essere oggetto di sospensione i mutui che a prescindere dalla tipologia di tasso siano:
- erogati a persone fisiche
- destinati all’acquisto dell’abitazione principale (sono ricompresi anche i mutui per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto stesso includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principale)
- di importo erogato non superiore a 400.000 euro.
L'immobile, oggetto del mutuo, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate (comprese quelle concesse dalla banca) purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. Il DL del 25.05.2021 n. 73 ha riattivato la deroga, che prevede che ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione non si tiene conto delle sospensioni ex lege già concesse sui mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo. Qualora non siano decorsi 3 mesi di regolare ammortamento, la durata del nuovo periodo di sospensione sarà decurtata del periodo di sospensione già usufruito (tale indicazione si applica alle sospensioni ex lege per calamità o per Fondo di Solidarietà). I mutui per i quali è in essere una sospensione rilasciata autonomamente dalla banca sono considerati in regolare ammortamento (deroga prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 fino al 31.12.2023);
d) oggetto di garanzia del Fondo per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48 lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito della deroga prevista dal DL n.73 del 25.05.2021 convertito con Legge del 23 luglio 2021, n. 106 e prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 fino al 31.12.2023.
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La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
2. fruizione di agevolazioni pubbliche (diverse dalla garanzia del “Fondo prima casa” di cui all’art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che consente comunque la sospensione del mutuo a seguito della deroga riattivata dal DL del 25.05.2021 n. 73 e prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 fino al 31.12.2023);
3. Modalità di richiesta della sospensione e tempi di accoglimento
I beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare alla Banca che ha erogato il mutuo le richieste di accesso all’agevolazione utilizzando l’apposito modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF e la lettera integrativa alla sospensione disponibili presso le Filiali della Banca.
I moduli di richiesta devono essere compilati e corredati dalla documentazione relativa allo specifico evento per il quale si richiede la sospensione (l’elenco della documentazione è riportato al punto “Documentazione da presentare a corredo della richiesta” del presente documento).
La richiesta di sospensione potrà essere presentata, per il tramite di una delle Filiali della Banca fornendo:
• la documentazione per l’identificazione (documento di identità - per i soli cittadini italiani e dell’Unione europea -oppure il passaporto e il permesso di soggiorno - per cittadini extra UE) in corso di validità di tutti gli intestatari del mutuo e degli eventuali eredi subentranti quali cointestatari del mutuo,
• la documentazione relativa all’evento, ove prevista.
La Banca, acquisita la richiesta di accesso all’agevolazione e la relativa documentazione, provvede ad inviarla a Consap entro 10 giorni solari consecutivi dalla ricezione del modulo di sospensione rate mutuo prima casa del MEF contenente la Dichiarazione sostitutiva corredata della documentazione sopradetta.
Entro 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta completa della documentazione, Consap verificata la disponibilità delle risorse economiche del Fondo, accerta la sussistenza dei presupposti alla sospensione e provvede a comunicare alla Banca l’esito dell’istruttoria.
Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del riscontro di Consap, la Banca informa il Cliente dell’esito mediante apposita comunicazione tramite mail, all’indirizzo indicato modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF.
A seguito dell’accettazione della sospensione da parte di Consap e della comunicazione al cliente dell’esito, la Banca renderà operativa la sospensione entro 30 giorni lavorativi oppure in caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge n. 130/1999 entro il 45° giorno lavorativo dalla comunicazione di accettazione e sarà applicata sulle rate scadute e non pagate alla data di attivazione della sospensione.
In caso di posizioni in corrente con i pagamenti la sospensione sarà resa operativa a decorrere dalla rate future in base alla data di pervenimento dell’esito di Consap:
• a partire dalla rata in corso, se l’accettazione della presente richiesta di sospensione da parte di Xxxxxx, avvenga almeno entro il giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata;
• a partire dalla rata successiva a quella in corso se l’accettazione della presente richiesta di sospensione, da parte di Xxxxxx, avvenga dopo il giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata.
In presenza di rate scadute e pagate prima dell’attivazione della sospensione, il cliente potrà eventualmente richiedere alla filiale di ricomprendere anche tali rate nella sospensione, previo storno del pagamento.
Il cliente, qualora lo desideri, potrà contattare la Filiale per richiedere l’attivazione della sospensione prevista dall’Accordo ABI/Associazioni dei consumatori a cui Intesa Sanpaolo ha aderito.
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4. Caratteristiche ed effetti della sospensione
Nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contratto e con le modalità ivi previste.
Il Fondo di solidarietà corrisponderà alla Banca il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione e calcolati sul debito residuo alla data di decorrenza della sospensione, applicando il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Ulteriori dettagli circa le modalità di calcolo e di rimborso del 50% a carico del Fondo sono definite da Consap e reperibili sul sito di Consap.
La quota di tali interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà corrisposta dal Cliente.
Tale rimborso avverrà, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata, scadente dopo il periodo di sospensione, immediatamente successiva alla ricezione da parte della Banca del rimborso dal Fondo di solidarietà. Il rimborso avverrà, in quote di uguale importo, aggiuntive alle rate stesse e per una durata pari alla durata residua del finanziamento.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprende con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto. Il cliente può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto e con effetto sull’importo dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), salvo le deroghe previste fino al 31.12.2023 indicate nel paragrafo 2 “Su quali mutui è applicabile la sospensione” alla lettera c).
Esclusivamente per gli eventi di sospensione dal lavoro e riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni
la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.
Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate (purché non siano scadute da più di 90 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta), fermo restando il limite massimo di 18 mesi di sospensione. Gli interessi di mora già maturati sulle rate oggetto di sospensione non saranno dovuti dal cliente alla banca.
Il Cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione, compilando lo specifico modulo disponibile presso la Filiale.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
5. Revoca dell’agevolazione
Nel caso in cui Consap riscontri che l’accesso all’agevolazione prevista dal Fondo è stata determinato da dichiarazioni mendaci e false attestazioni, anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione (art. 7 del D.M. n. 132/2010), Consap stessa provvede alla revoca delle agevolazioni accordate.
Se l’accertamento dei presupposti per la revoca dell’agevolazione avviene durante il periodo di sospensione, Consap ne dà comunicazione alla Banca per le iniziative di quest’ultima e revoca il diritto all’accesso al fondo.
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A seguito della revoca dell’agevolazione il Cliente decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo.
Qualora la revoca dell’agevolazione avvenga successivamente al termine della sospensione il beneficiario dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati” oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
6. Documentazione da presentare a corredo della richiesta
La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell’evento che determina la richiesta di sospensione:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione:
− in caso di contratto a tempo indeterminato: lettera di licenziamento
− In caso di contratto a tempo indeterminato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:
o Sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure
o lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
− In caso di contratto a tempo determinato: copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
− In caso di contratto a tempo determinato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:
o copia del contratto.
o Sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure
o Lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
b) Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n.3) del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione:
− copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
− in caso di recesso/dimissioni per giusta causa:
o Copia del contratto
o Sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure
o Lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
c) Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro)
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione
d) Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
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- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero di giorni di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro
e) Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%:
− morte: non è prevista la presentazione di documentazione specifica
− riconoscimento di handicap grave: certificato della commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)
f) Lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile: calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus (evento valido fino al 31.12.2023): non è prevista la presentazione di documentazione specifica.
Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione europea) oppure il passaporto e il permesso di soggiorno (per cittadini extra UE) in corso di validità di tutti gli intestatari del mutuo e degli eventuali eredi subentranti quali cointestatari del mutuo.
7. Allegato – Esempio sospensione intera rata
Di seguito un esempio che illustra l’impatto economico della sospensione su un mutuo a tasso fisso. La sospensione è richiedibile anche su posizioni con differenti tipologie di piano di ammortamento (esempio a tasso variabile, misto, bilanciato, ecc…); gli impatti economici sono analoghi a quelli rappresentati per i finanziamenti a tasso fisso ma, ai fini del calcolo della rata, sono influenzati dall’andamento dell’indice di riferimento definito in contratto.
Mutuo erogato nel mese di gennaio 2018 Tasso nominale annuo fisso: 1,65% Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240 Importo: 100.000 euro.
Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 489,47 euro Decorrenza sospensione: 01.05.2020, dopo il pagamento della 25° rata Durata sospensione: 18 mesi
Durata periodo rimborso degli interessi maturati durante la sospensione e a carico del cliente: durata residua Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 91.053,90 euro
Sospendendo il pagamento delle rate per 18 mesi, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 2.253,58 euro. In Fondo rimborserà alla banca il 50% dell’ammontare degli interessi di sospensione pari a 1.131,29 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire 1.126,79 euro a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo pari alla durata residua: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 5,24 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di diciotto mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.126,79 euro.