SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. METODO "PORTA A PORTA"
CIG: 6373830AE6
L’anno addì del mese di alle ore in , presso la sede del ubicata in Via/Piazza
1) (C.F. / partita IVA ) che nel prosieguo del presente Xxxx verrà chiamato per brevità anche “Appaltante” nella persona di
, nato a il , il quale interviene nel presente contratto, in qualità di ;
2) , con sede legale in (C.F. / partita IVA ), iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Esecutore” rappresentato dal Sig.
, che interviene nel presente contratto in qualità di
.
PREMESSO CHE
- con determinazione n. in data adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs.
n. 163/2006 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell’Esecutore sopra individuato;
Il contratto è dichiarato urgente e viene stipulato in pendenza dell’ottenimento della comunicazione prefettizia, per cui si procede in assenza della comunicazione antimafia, dietro presentazione di autodichiarazione (art. 89 D. Lgs 159/2011). Se dalla comunicazione antimafia risultano cause ostative, si recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto il servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. METODO "PORTA A PORTA", da eseguire in appalto.
Art. 2 Ammontare del contratto
L'importo del contratto, compensato A
• A Corpo
• parte a corpo (€ ) ammonta al lordo del ribasso offerto, ad Euro (oltre IVA), così composto:
⮚ importo soggetto a ribasso € 200.000,00
A A Scegliere.
⮚ costo, relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non soggetto a ribasso per complessivi
€B 0,00, compensato a corpo
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Appaltante.
A seguito del ribasso offerto in sede di gara (pari al %) l’importo del contratto ammonta ad
€ .
Art. 3 Variazioni alle prestazioni
In nessun caso l’Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell’Appaltante.
Nei limiti previsti dall’art. 311 DPR n. 207/2010, dall'art. 114 (e dall’art. 132 in esso richiamato) del D.Lgs. n.163/2006, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.
Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.
Inoltre l’Esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’Esecutore e che siano ritenute opportune dall’Appaltante.
Le economie risultanti dalle eventuali proposte migliorative in diminuzione proposte dall’Esecutore, approvate ai sensi dell’art. 162 DPR 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra l’Appaltante e l’Esecutore.
Art. 4
Qualità e provenienza di Materiali in genere
Tutte le apparecchiature e automezzi dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.
I materiali dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal dall'Appaltante.
Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate all’Appaltante.
L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell’Appaltante.
Art. 5
Osservanza delle disposizioni di Xxxxx
Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Art. 6
Avvio dell’esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto
In pendenza della stipulazione del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere all’avvio dell’esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l’Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell’art. 302 DPR n. 207/2010, senza che al riguardo l’Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.
B B Indicare zero se non è stato redatto il DUVRI.
2
Art. 7
Avvio dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 153 comma 2 DPR 207/2010, richiamato dall’art. 302 c. 7 DPR n. 207/2010, l’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi previsti dall’art. 302 c. 2 DPR n. 207/2010, dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace.
Per l’avvio dell’esecuzione del contratto sarà redatto apposito verbale di cui all’art. 304 DPR n.207/2010, nel giorno che sarà fissato dal Direttore dell’Esecuzione; dalla data di esso decorre il tempo utile per l’esecuzione del contratto.
Art. 8
Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione del contratto – Penali
L’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.
In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, così come eventualmente integrato dall’offerta tecnica presentata dall’Esecutore in sede di gara, saranno applicate penali nella seguente misura: 100/00 (cento/00)giorno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali verranno contestati all’Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.
I danni arrecati dal personale addetto nell’espletamento del contratto saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l’Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l’Appaltante ed il legale rappresentante dell’Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell’Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l’accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.
Art. 9
Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante del presente contratto:
a. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.
Art. 10
Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo - sospensioni e proroghe
Il servizio dovrà essere espletato entro giorni naturali e consecutivi dalla redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e dovrà essere svolto per il periodo di 18 (diciotto) mesi.
Si applica l’art. 308 (e gli artt. 159 e 160 in esso richiamati) DPR n. 207/2010 in tema di sospensioni dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il Direttore dell’esecuzione perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa della prestazione, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
L’indennizzo all’Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 DPR n. 207/2010 per l’intero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l’Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell’Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.
L’Appaltante si riserva la facoltà prevista all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ossia la ripetizione dei servizi per l’ulteriore periodo che sarà indicato dall’Appaltante medesimo.
Art. 11 Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato periodicamente, a cadenze trimestrali; dall’importo di contratto sarà trattenuto l’importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 c. 3 DPR n. 207/22010. Il saldo verrà effettuato dopo il favorevole esito della verifica di conformità.
I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato e l'acquisizione del DURC.
Le ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 DPR n. 207/22010 saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.
Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l’eventuale CUP indicati nell’oggetto, oltre gli estremi del presente crontratto.
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.
Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all’art. 5 DL n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.
Art. 12
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore
Saranno a carico dell’Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l’offerta:
1 ) L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria,
4
l’invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
2 ) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull’Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
3 ) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
4 ) L’Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010. L’Esecutore deve comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 legge n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
5 ) In caso di sciopero dei propri dipendenti l’Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Appaltante in via preventiva e tempestiva. L’Esecutore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell’Esecutore, nonché a seguito di scioperi interessanti il personale dell’Appaltante che comportano la chiusura totale del servizio per un’intera giornata, verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta dell’Appaltante saranno trasformati in prestazioni.
6 ) I danni arrecati dal personale addetto nell’espletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l’Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l’Appaltante ed il legale rappresentante dell’Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell’Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l’accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.
7 ) Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente istruito dall' Esecutore circa le modalità di esecuzione del servizio e di tutte le attività da effettuarsi nelle ore previste per attività ausiliarie accessorie. Tutto il personale impiegato dovrà risultare appositamente addestrato per l’esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche dell’ambiente, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza personale e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale e di servizio.
8 ) L’Esecutore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti. Il personale in servizio ha l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza e in modo particolare su tutte le informazioni attinenti lo stato di salute (D.Lgs. n. 196/2003). L’Esecutore dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e gestionali su come superare gli ostacoli alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro L’Esecutore deve garantire la continuità del servizio.
9 ) L’Esecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati.
L’Appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.
10 ) L’Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L’Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l’offerta.
Per i subappalti si applicano l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 298 DPR n. 207/2010 che richiama parte dell’art. 170 del medesimo DPR.
Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 20% dell’importo complessivo del contratto.
L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione del contratto. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.
L’Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all’importo per cui si chiede l’autorizzazione.
L’Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore.
L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e al Direttore dell’esecuzione, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010).
L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l’Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l’Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all’Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite.
Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio.
L’Esecutore deve coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.
i Per i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti ex art. 27 Codice, è l’Amministrazione che sceglie se ammettere o meno il subappalto e, in caso affermativo, di stabilirne le relative condizioni di ammissibilità. In caso di ammissione si applica l’art. 118 Codice. Nel presente modello si sono riportate le clausole necessarie per un contratto soggetto interamente all’applicazione del Codice dei contratti pubblici.
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A. Call Center
Art. 14
Assistenza in remoto e in locale
L’Esecutore deve mettere a disposizione dell’Appaltante, a partire dalla data di stipula, il recapito telefonico di un Call Center, che operi come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione.
Il Call Center sarà competente per richieste di informazioni tecniche e commerciali; All’atto della stipula l’Esecutore dovrà comunicare:
- il numero telefonico del Call Center,
- un numero di fax dedicato
- un indirizzo di e-mail dedicato e di PEC.
I numeri di telefono del Call Center e del fax dedicato dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato”.
Gli orari di ricezione delle chiamate saranno almeno, per tutti i giorni dell’anno, con esclusione della domenica e dei festivi: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; durante queste fasce orarie la chiamata dovrà essere ricevuta da un operatore addetto, mentre dopo tali orari potrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.
L’Esecutore dovrà garantire i livelli minimi di servizio producendo report mensili.
Art. 15
Invariabilità dei prezzi contrattuali
I prezzi di aggiudicazione non potranno subire revisione nel corso del contratto.
Art. 16 Riserve e contenzioso
Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di contenzioso fra l’Appaltante e l’Esecutore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede l’Appaltante. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma
1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, sarà vietato in ogni caso il compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.
Art. 17
Risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore – Clausola risolutiva
L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 6 c. 8 DPR n. 207/2010.
L’Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dell’Esecutore, qualora si verifichino ritardi nel servizio superiore a 15 giorni o qualora il servizio sia ritenuto non idoneo due volte successive o mancando l’Esecutore in tutto o in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare effettuazione del
servizio, a giudizio insindacabile dell’Appaltante, nonché nei casi previsti dall’art. 135 c. 1 D.Lgs. n.163/2006
Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l’Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).
Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell’Esecutore i maggiori oneri che l’Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 123 c. 3 DPR n. 207/2010.
Per tale danno l’Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all’Esecutore e/o sulla cauzione definitiva prestata.
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l’Appaltante dichiara all’Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all’Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Appaltante provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Esecutore.
Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1 c. 3 DL n.95/2012, nel caso nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ad essere disponibile una convenzione di cui all’art. 26 L. n. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1 c. 455 L. n.296/2006.
Art. 18 Recesso dal contratto
L’Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell’importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l’Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.
Ai sensi dell’art. 1 c. 13 DL n. 95/2012, il diritto di recesso, può essere esercitato, previa formale comunicazione all’Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell’art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 c. 3 della L. n.488/1999.
Ai sensi dell’art. 1 c. 13 DL n. 95/2012 come convertito in L. m. 135/2012, il diritto di recesso può essere esercitato, previa formale comunicazione all’Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell’art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 c. 3 della L. n.488/1999.
Art. 19
Vicende soggettive dell’Esecutore
In caso di decesso dell’Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto. Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.
Nel caso l’Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.
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Art. 20
Spese, imposte e tasse
Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto e copia dei documenti di progetto).
Art. 21 Contestazioni
Per le contestazioni in merito all’esecuzione del contratto l’Esecutore ha l’onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all’Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all’indirizzo P.E.C. o fax o con raccomandata postale. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Esecutore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.
In ogni caso l’Esecutore non potrà sospendere l’esecuzione del contratto ne' rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
Art. 22 Verifica di conformità
L’esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell’art. 312 DPR n. 207/2010.
La verifica di conformità è avviata entro 30E giorni dall’ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60F giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
L’operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall’Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell’Esecutore, presso la sede dove è stato eseguito il servizio.
Delle operazioni viene redatto specifico verbale.
L’Esecutore rimane responsabile per i difetti e le imperfezioni anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.
All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Sarà eseguita la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione nei casi previsti dal DPR 207/2010, oppure in ogni caso in cui l'Appaltante ne ravvisi l’opportunità. Per verificare la regolarità del servizio l’Appaltante si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. La violazione degli obblighi posti a carico dell’Esecutore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali saranno contestate per iscritto all’Esecutore; quest’ultimo dovrà fare pervenire entro i 5 giorni consecutivi e continui le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l’Appaltante applicherà le penali previste oppure calcolate in base alla gravità dell’inadempimento.
E E Può essere indicato un termine diverso (art. 313 c. 1 DPR 207/2010).
F F Può essere indicato un termine diverso (art. 316 c. 1 DPR 207/2010).
L'Appaltante ha la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 325 DPR n. 207/2010, non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.
Art. 23 Cessione del credito
Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell’art. 117 D.Lgs.
n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all’Appaltante nei modi indicati dall’art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell’eventuale diritto di opposizione dell’Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall’Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).
E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge
n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all’Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006.
Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
Art. 24
Cauzione definitiva e polizza assicurativa
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l’Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adem- pimento, ha presentato la cauzione definitiva, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto al credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei precedenti articoli.
Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Appaltante.
L’Esecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all’Appaltante nonché a terzi (RCT) e verso i prestatori di lavori (RCO). I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all’Appaltante. La polizza assicurativa deve prevedere clausola di rinuncia alla rivalsa anche verso l’Appaltante e la clausola a copertura della rivalsa Inail. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
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Art. 25 Tutela dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l’Appaltante informa l’Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
L’Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.
Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente c ontratto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.
I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 26 Clausola sociale
L’Appaltatore, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria a valutare l’assunzione delle maestranze che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, da lui individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa.
Firme
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 codice civile l’Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott’elencati articoli del contratto:
Ammontare del contratto
Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione del servizio
Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo- proroghe Pagamenti
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore Rifiuto del servizio - Acquisto in danno
Riserve e contenzioso Risoluzione del contratto Contestazioni
Verifica di conformità