CAPITOLATO D’APPALTO
comune di trieste piazza Unità d’Italia 4 34121 Trieste
tel 000 0000 www.comune .xxxxxxx.xx partita iva 00210240321
Allegato 3
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport Servizio Scuola ed Educazione
Prot.corr. 16 –
CAPITOLATO D’APPALTO
per l’affidamento del servizio di inclusione e integrazione dei minori con disabilità frequentanti i centri estivi del Comune di Trieste
ESTATE 2022
CIG 92017926F9 | |
Importo a base di gara esclusi gli oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA) | € 419.678,00.- |
Oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA) | € 5.752,00.- |
Importo inclusi gli oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA) | € 425.430,00.- |
ALLEGATI
all. sub A mod.offerta economica all. sub B D_P_REG_0190-2001
all. sub C capitolato d’appalto del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) – lotto 2 all. sub D patto integrità
all sub E codici di comportamento
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di inclusione e integrazione territoriale e sociale dei bambini in età di scuola dell’infanzia e scuola primaria certificati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 104/1992 e frequentanti i centri estivi del Comune di Trieste. Il servizio ha la finalità di sostenere i bambini nelle loro attività di centro estivo, incentivando i progressivi livelli di autonomia.
2. Il servizio prevede interventi di supporto nelle attività previste dalla programmazione definita dai gestori dei centri estivi, ivi comprese le attività di routine (pasti, riposo …). Gli interventi prevedono, pertanto, l’affiancamento dei bambini per facilitare e mediare la loro partecipazione nelle diverse attività di centro estivo. A tal fine, il personale dovrà agire in stretta collaborazione con i coordinatori, gli educatori e il personale ausiliario dei centri estivi e adoperarsi per:
◦ mantenere con la famiglia, o la figura di tutela, rapporti di costante collaborazione
◦ collaborare con le figure professionali territoriali che hanno in carico i bambini
◦ partecipare alle riunioni degli operatori dei centri estivi
3. Nell’esecuzione degli interventi, l’approccio sarà polifunzionale, rivolto cioè alla globalità della persona ed al complesso dei bisogni e delle abilità di cui questa è portatrice, coniugando nell’operatività le prestazioni di carattere socio-educativo con le modalità di sostegno, accompagnamento, cura della persona e assistenza primaria.
4. Il servizio oggetto del presente appalto si svolge nelle sottoindicate scuole, sedi di centro estivo, situate nel Comune di Trieste e nei sottoindicati periodi:
SCUOLE DELL’INFANZIA | Turno 1° | Turno 2° | Turno 3° | Turno 4° | |
Scuola dell’infanzia comunale Tor Cucherna xxx xxxx'Xxxxx x. 0 | 04 luglio 15 luglio | 18 luglio 29 luglio | 1 agosto 12 agosto | 16 agosto 26 agosto | |
Scuola dell’infanzia comunale La Capriola via Xxxxxx n. 10 | 04 luglio 15 luglio | 18 luglio 29 luglio | 1 agosto 12 agosto | 16 agosto 26 agosto | |
Scuola dell’infanzia comunale Pollitzer xxx xxxx'Xxxxxx x. 000 | 04 luglio 15 luglio | 18 luglio 29 luglio | 1 agosto 12 agosto | 16 agosto 26 agosto | |
Scuola dell’infanzia comunale Nuvola Xxxx via alle Cave n. 4 | 04 luglio 15 luglio | 18 luglio 29 luglio | 1 agosto 12 agosto | 16 agosto 26 agosto | |
Scuola dell’infanzia comunale Xxxxx Xxxx via Mamiani n.2 | 04 luglio 15 luglio | 18 luglio 29 luglio | 1 agosto 12 agosto | 16 agosto 26 agosto |
SCUOLE PRIMARIE | Turno 1° | Turno 2° | Turno 3° | Turno 4° | Turno 5° | Turno 6° |
Scuola primaria Foschiatti via Benussi n. 15 | 13 giugno 17 giugno | 20 giugno 1 luglio | 04 luglio 15 luglio | 18 luglio 29 luglio | 1 agosto 12 agosto | 16 agosto 26 agosto |
Scuola primaria Filzi Grego Strada di Guardiella n. 9 | 13 giugno 17 giugno | 20 giugno 1 luglio | 04 luglio 15 luglio | 18 luglio 29 luglio | 1 agosto 12 agosto | 16 agosto 26 agosto |
5. L'orario di funzionamento dei centri estivi è il seguente:
• dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, con la seguente articolazione:
◦ 7.30 – 9.00 accoglienza
◦ 9.00 - 16.00 attività
◦ 16.00 – 17.30 post-accoglienza
ART. 2
DURATA E VALORE DELL'APPALTO
1. Il presente appalto decorre dal 8 giugno 2022 e termina il 26 agosto 2022.
2. Il valore del presente appalto è di € 419.678,00.-
(quattrocentodiciannovemilaseicentosettantotto/00) XXX xxxxxxx, più oneri per la sicurezza
interferenziali per € 5.752,00.- (cinquemilasettecentocinquantadue/00) IVA esclusa, non
soggetti a ribasso, pari ad un totale di (quattrocentoventicinquemilaquattrocentotrenta/00) Iva esclusa.
€ 425.430,00.-
3. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di aumentare o ridurre la dotazione di personale prevista dal presente capitolato in relazione:
- all'andamento delle iscrizioni al servizio di bambini con disabilità, tenuto conto del grado di disabilità;
- all'eventuale variazione delle sedi e del numero di turni di centro estivo attivati
4. Le variazioni dell'importo contrattuale conseguenti all'aumento o alla riduzione di cui al comma 3 saranno calcolate sulla base del costo orario come indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016.
ART.3
PERSONALE – DOTAZIONE E COMPITI
1. Entro il giovedì antecedente l'inizio di ciascun turno, saranno comunicati dalla Stazione Appaltante i dati relativi ai bambini con disabilità ammessi alla frequenza del turno e il numero di operatori necessari per quel turno.
2. Il numero di operatori necessari ai sensi del comma 1 sarà determinato sulla base del numero di bambini con disabilità ammessi, tenuto conto del grado di disabilità e delle specifiche necessità di ciascuno di essi. In caso di minore con disabilità grave, potrà essere
richiesta la presenza di un operatore dedicato. Negli altri casi, verranno assegnati ad un operatore fino ad un massimo di 4 minori.
3. In caso di assenza dei minori, previa verifica con le famiglie circa la durata dell’assenza, l’appaltatore sospende il servizio di supporto dal secondo giorno fino alla ripresa della frequenza, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
Il servizio di supporto può essere sospeso anticipatamente nel caso l’assenza sia programmata.
Per il periodo di sospensione l’appaltatore non dovrà emettere fattura.
Nel primo giorno di assenza dei minori, l’operatore rimane a disposizione per eventuali necessità di altri bambini con disabilità destinatari del servizio.
4. Gli operatori assenti a qualunque titolo dovranno essere immediatamente reintegrati onde garantire il previsto supporto ai bambini.
5. Per l’organizzazione, il monitoraggio e la verifica finale del servizio è prevista la figura di un Coordinatore in possesso di diploma di laurea, con conoscenze professionali teoriche, specialistiche e gestionali, nonché capacità organizzativa e di coordinamento adeguate all'attività da svolgere.
6. La figura di cui al comma precedente è referente unico dell'appalto nei confronti della Stazione Appaltante, alla quale dovrà fare specifico ed esclusivo riferimento per la condivisione dell’organizzazione delle attività e per la verifica finale sullo svolgimento del servizio. Detta figura dovrà essere presente sul territorio per almeno n. 3 ore giornaliere per n. 57 giorni lavorativi, dal 08.06.22 al 26.08.2022 con reperibilità telefonica per tutta la durata dell'appalto.
7. L'appaltatore deve assegnare al/ai minore/i il medesimo operatore almeno per la durata di un turno e, possibilmente, per tutti i turni di iscrizione, salvo comprovate cause che ne giustifichino il cambio con altro personale.
8. Si riporta di seguito il prospetto relativo al numero di operatori indicativo previsto, calcolato sulla base del numero di bambini con disabilità frequentanti i centri estivi nel 2021 e del loro grado di disabilità:
turno | n. operatori scuola dell'infanzia | n. operatori scuola primaria | n. ore | n. giorni per turno |
13-17 giugno | 0 | 21 | 798 | 5 gg |
20 giugno -1 luglio | 0 | 21 | 1596 | 10 gg |
4 - 15 luglio | 33 | 24 | 4332 | 10 gg |
18 - 29 luglio | 33 | 24 | 4332 | 10 gg |
01 12 agosto | 33 | 20 | 4028 | 10 gg |
16 - 26 agosto | 32 | 20 | 3557 | 9 gg |
TOTALE | 131 | 130 | 18643 |
9. Il monte ore complessivo minimo stimato per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio come sopra prospettato è il seguente:
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE | MONTE ORE COMPLESSIVO MINIMO |
Coordinatore | 171 |
Operatori addetti al supporto | 18.643 |
Totale monte ore complessivo minimo | 18.814 |
10. Il monte ore di cui al comma precedente riferito agli operatori addetti al supporto è stato calcolato considerando un numero di ore giornaliere pari a 7,6 per ciascun operatore, stante che l’orario di effettiva frequenza dei minori risulta variabile. Gli eventuali maggiori costi conseguenti ad un orario di frequenza superiore a 7,6 ore giornaliere saranno a carico dell’appaltatore.
11. Deve essere garantita la presenza di un numero adeguato di operatori con conoscenza della lingua slovena per il sostegno dei bambini con disabilità inseriti nella sezione slovena attivata presso la scuola dell’infanzia Pollitzer e presso la scuola primaria Foschiatti.
Gli operatori devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la perfetta conoscenza della lingua slovena scritta e parlata.
12. In ottemperanza all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, i costi presunti della manodopera individuati sulla base delle tabelle salariali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV - Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo sono i seguenti:
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE | Costo orario | ||||
Coordinatore | 23,96 | ||||
Operatori addetti al supporto | 21,23 | ||||
Importo complessivo tenuto minimo di cui al comma 19 | conto | del | monte | ore | € 399.888,00 |
Percentuale di incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza interferenziali | 95,28% |
ART. 4 PERSONALE - REQUISITI
1. L’appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio solamente personale in possesso dei seguenti requisiti:
◦ età non inferiore ai 18 anni e possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio (in alternativa):
▪ diploma di scuola media superiore
▪ diploma della scuola dell’obbligo ed esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni
ART. 5
PERSONALE - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
1. Tutti i titoli di studio e professionali devono essere depositati presso la sede dell’appaltatore, che si impegna ad esibirli a richiesta della Stazione Appaltante.
2. L’appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i seguenti dati nei tempi sottoindicati agli indirizzi e.mail che verranno successivamente indicati:
◦ nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio e esperienze professionali, numero telefonico, indirizzo e.mail e di residenza del Coordinatore, cui la Stazione Appaltante farà riferimento in corso d’appalto, da comunicarsi almeno una settimana prima dell'apertura dei centri estivi
◦ nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio ed esperienze professionali, numero telefonico ed indirizzo di residenza degli operatori assegnati a ciascuna sede di centro estivo, da comunicarsi prima dell'inizio di ciascun turno
◦ ogni eventuale variazione degli operatori assegnati al servizio al momento del suo stesso verificarsi
3. Lo stato di dipendente o socio del personale impiegato nel servizio dovrà essere dimostrato, a richiesta della Stazione Appaltante, con specifica documentazione.
4. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare o di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del dipendente o socio motivatamente non gradito, il quale potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l’appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque al più tardi entro 10 giorni, il personale contestato.
5. Per tutto il personale impiegato, la Ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.
6. La Stazione Appaltante può richiedere, in ogni momento, la documentazione attestante le presenze giornaliere in servizio del personale dell'Appaltatore.
7. Ogni operatore deve essere identificato da un cartellino di riconoscimento fornito dalla ditta appaltatrice, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9.
8. Può fruire del pasto a carico della Stazione Appaltante esclusivamente il personale che svolge attività di sostegno e assistenza ai bambini durante la mensa e che presti attività lavorativa nel pomeriggio almeno fino alle ore 14.30.
9. L’appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, alla fine di ciascun turno, tramite file di calcolo, l’evidenza delle presenze giornaliere dei minori con i relativi orari di frequenza.
ART. 6
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1. L'appaltatore si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando alla Stazione Appaltante il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
3. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
4. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
6. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
7. In caso di violazione dei predetti impegni, viene effettuata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.
ART. 7
SPECIFICHE TECNICHE, QUALITÀ DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
1. Nell’espletamento del servizio l’appaltatore è strettamente vincolato all'esecuzione del progetto presentato in sede di gara.
2. Funzionari comunali incaricati potranno essere presenti, anche quotidianamente, nelle sedi dei centri per verificare l’andamento del servizio.
3. Nell’esercizio delle attività inerenti al servizio in oggetto l’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.
4. Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore si impegna a prestare la massima cura nell’utilizzo dei locali, degli spazi e delle attrezzature delle strutture ospitanti ivi comprese le aree esterne.
5. Al termine del servizio l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro il mese di settembre, una relazione di verifica finale del servizio.
6. L'appaltatore è tenuto altresì ad effettuare un'indagine di customer satisfaction e trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il mese di settembre, i dati elaborati anche mediante fogli di calcolo.
ART. 8 AFFIDAMENTO
1. L’affidamento del servizio avverrà mediante espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2 del D.L. n. 77/2021, facendo ricorso al Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia (eAppalti FVG).
2. L'affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.
a) del D.Lgs n. 50/2016.
3. Agli elementi di natura qualitativa saranno attribuiti complessivamente 85 punti, mentre agli elementi di natura quantitativa (prezzo)15 punti, per un totale di 100.
4. L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa avverrà sulla base del criterio della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Sulla base di questo criterio, ciascun commissario di gara attribuisce a ciascun concorrente per ogni elemento di natura qualitativa un coefficiente variabile tra zero e uno. Si procede quindi a calcolare la media dei coefficienti attributi da ciascun commissario e a trasformare la media dei coefficienti attributi in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prime calcolate. I coefficienti definitivi così ottenuti vengono moltiplicati per i punteggi massimi previsti dal presente capitolato per ogni elemento di natura qualitativa.
Per ogni offerta tecnica viene quindi effettuata la sommatoria dei punteggi ottenuti negli elementi qualitativi di valutazione.
5. L'attribuzione del punteggio per gli elementi di natura quantitativa (prezzo), avverrà utilizzando la seguente formula, come da Protocollo d'Intesa per la definizione di regole da applicare per l'affidamento degli appalti e l'esecuzione dei contratti tra il Comune di Trieste e le Confederazioni Sindacali Provinciali, approvato con deliberazione giuntale n. 554 dd. 23.11.2015:
ove
PP1= PMIN x MPP P1
PP1 = punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerata P1 = prezzo dell'offerta considerata
PMIN = prezzo dell'offerta più bassa
MPP = punteggio massimo previsto per il prezzo (15)
6. La Commissione giudicatrice:
• non procederà all'apertura dell'offerta economica del concorrente che non consegua, nella valutazione degli elementi dell'offerta tecnica, un punteggio almeno pari a 50 punti su 85, procedendo quindi alla sua esclusione
• sulle offerte tecniche che avranno superato lo sbarramento di cui sopra, qualora nessuna di esse abbia già raggiunto il punteggio complessivo massimo di 85 punti, effettuerà la riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta il punteggio più alto (85) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre
• escluderà dalla gara le ditte che presenteranno offerte superiori all’importo complessivo a base d'asta dell’appalto o offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve
• in caso di offerta pari all'importo a base d'asta non sarà assegnato alcun punteggio
• procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell'offerta tecnica relativa al progetto educativo. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un'ulteriore richiesta di ribasso sull'offerta economica.
8. La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare l'appalto per preminenti ragioni d'interesse pubblico. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo.
ART. 9
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. L’aggiudicazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:
1) elementi di natura qualitativa (offerta tecnica): fino a 85 punti su 100 così ripartibili: fino a 45 punti su 85 per il progetto educativo, valutando i seguenti elementi:
1. PROGETTO EDUCATIVO | |||
Criteri | Punteggi | Coefficienti | |
Max 25 punti | 1 – ottima rispondenza alle finalità del | ||
servizio, come delineate nel capitolato | |||
0,75- rispondenza più che adeguata alle finalità | |||
Metodologie adottate per gli | del servizio, come delineate nel capitolato 0,50 – rispondenza adeguata alle finalità del servizio, come delineate nel capitolato 0,25 – parziale rispondenza alle finalità del servizio, come delineate nel capitolato 0 – le metodologie non corrispondono alle | ||
1.1 | interventi, tenuto anche conto | ||
dell’età e dei bisogni specifici dei | |||
bambini | |||
finalità del servizio, come delineate nel | |||
capitolato |
1.2 | Modalità di collaborazione con le famiglie e le varie realtà territoriali di riferimento | Max 20 punti | 1 – modalità ottime 0,75 – modalità più che adeguate 0,50 – modalità adeguate 0,25 – modalità parzialmente adeguate 0 – modalità non adeguate |
fino a 40 punti su 85 per il progetto organizzativo, valutando i seguenti elementi:
2. PROGETTO ORGANIZZATIVO | |||
Criteri | Punteggi | Coefficienti | |
2.1 | Numero di operatori che la ditta si impegna ad impiegare nel servizio in possesso del diploma di laurea nella classe L -19 (fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato) | Max 7 punti | I punteggi vengono attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula V(a)i= Ra/Rmax. Viene attribuito il coefficiente pari ad 1 al concorrente che indica il numero più alto. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. A tale numero sono proporzionati i valori offerti dagli altri concorrenti. |
2.2 | Numero di operatori che la ditta si impegna ad impiegare nel servizio con comprovata esperienza di almeno 120 giorni complessivi nel settore della disabilità (fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato) | Max 7 punti | I punteggi vengono attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula V(a)i= Ra/Rmax. Viene attribuito il coefficiente pari ad 1 al concorrente che indica il numero più alto. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. A tale numero sono proporzionati i valori offerti dagli altri concorrenti. |
2.3 | Numero di operatori che la ditta si impegna ad impiegare nel servizio con formazione specifica di almeno 120 giorni nell'arco di un anno (fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato) | Max 7 punti | I punteggi vengono attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula V(a)i= Ra/Rmax. Viene attribuito il coefficiente pari ad 1 al concorrente che indica il numero più alto. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. A tale numero sono proporzionati i valori offerti dagli altri concorrenti. |
2.4 | Modalità di selezione e reclutamento del personale, ivi compreso quello supplente, in relazione ai tempi di avvio del servizio e alla verifica dei titoli di studio ed esperienziali previsti/dichiarati | Max punti 5 | 1 – modalità massimamente efficienti 0,75 – modalità più che efficienti 0,50 – modalità efficienti 0,25 – modalità parzialmente efficienti 0 – modalità non efficienti |
2.5 | Piano di formazione del personale impiegato nel servizio antecedente l'avvio del servizio ed in itinere, comprensivo della formazione obbligatoria e con evidenza delle formazioni specialistiche | Max punti 5 | 1 - il piano di formazione è ottimo, tenuto conto delle finalità del servizio 0,75 - il piano di formazione è più che adeguato, tenuto conto delle finalità del servizio 0,50 - il piano di formazione è adeguato, tenuto conto delle finalità del servizio 0,25 - il piano di formazione è parzialmente adeguato, tenuto conto delle finalità del servizio 0 - il piano di formazione non è adeguato, tenuto conto delle finalità del servizio |
2.6 | Organizzazione dei rapporti con il Comune e con i gestori dei centri estivi | Max punti 3 | 1 - organizzazione ottima 0,75 – organizzazione più che adeguata 0,5 – organizzazione adeguata 0,25 – organizzazione parzialmente adeguata 0 – organizzazione non adeguata |
2.7 | Strumenti di rendicontazione degli interventi erogati | Max punti 2 | 1 – strumenti ottimi 0,75 – strumenti più che adeguati 0,50 – strumenti adeguati 0,25 – strumenti parzialmente adeguati 0 – strumenti non adeguati |
2.8 | Sistema di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità del servizio | Max punti 2 | 1 - l'attività è ottima 0,75 - l'attività è più che adeguata 0,50 - l'attività è adeguata 0,25 - l'attività è parzialmente adeguata 0 - l'attività non è adeguata |
2.9 | Risorse strumentali a carico dell’impresa messe a disposizione del servizio | Max 2 punti | 1 - le risorse descritte risultano massimamente adeguate 0,75 - le risorse descritte risultano più che adeguate 0,50 - le risorse descritte risultano adeguate 0,25 - le risorse descritte risultano parzialmente adeguate 0 - le risorse descritte non risultano adeguate |
tot 40 |
2) elementi di natura quantitativa (prezzo): fino a 15 punti su 100.
2. L'offerta tecnica composta dal progetto educativo e dal progetto organizzativo, inclusi gli eventuali allegati, deve essere composta al massimo da 8 facciate in formato A4 con un numero massimo di 40 righe per facciata, utilizzando, per il corpo del testo, il carattere ARIAL di dimensione non inferiore a 12. I margini sinistro e destro del foglio non dovranno essere inferiori a 25 millimetri. Ulteriori facciate o documenti allegati non saranno oggetto di valutazione.
ART. 10
AMMISSIONE ALLA GARA - REQUISITI
1. La gara è aperta a:
a) imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative
b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4
-ter del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5
g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. L’ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può fare parte di altri raggruppamenti.
3. I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: si applica l’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016
c) Capacità tecnica:
l’aver svolto precedenti attività nella gestione di servizi educativi e socio-educativi rivolti a minori con disabilità per conto di enti pubblici e/o soggetti privati per un periodo non inferiore a sessanta giorni nel triennio 2019-2021
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e all. XVII parte II del D.Lgs n. 50/2016
d) Capacità economica e finanziaria:
l’aver sviluppato, nel triennio 2019-2021 un fatturato complessivo pari ad almeno il valore del presente appalto nel settore dei servizi educativi e socio-educativi rivolti ai minori
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86, comma 4 e all. XVII parte I del D.Lgs n. 50/2016. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
4. In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i partecipanti, quelli di cui alla lettera d) possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, quello di cui alla lettera c) deve essere posseduto per intero almeno dalla capogruppo/mandataria.
ART. 11
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
1. Stante la natura del servizio da rendere, all'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
2. E’ fatto altresì divieto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R. n.6/2006, di subappaltare l'esecuzione del servizio di cui trattasi, a pena di risoluzione del contratto.
ART. 12 GARANZIE DEFINITIVE
1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui al succitato articolo.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente Capitolato. In caso di ritenuta, l’appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 15 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo di appalto.
5. La garanzia verrà restituita al termine dell’appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ART. 13
RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero alla Stazione Appaltante, ai bambini con disabilità destinatari del servizio o a terzi comunque denominati e a cose.
2. L’appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale catastrofale di Euro 6.000.000,00.- per sinistro, di cui Euro 2.000.000,00.- per persone ed Euro 1.000.000,00.- per cose/animali. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.
ART. 14
TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e a tal fine fornirà all’appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in cui avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI).
2. La Stazione Appaltante si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti, ai sensi dell’art. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. La quantificazione dei costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore volti a ridurre/eliminare i rischi interferenziali connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto di quanto contenuto nel DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non possono essere soggetti al ribasso.
4. Tutte le attività descritte nel presente capitolato – che comportino o meno compresenza di personale comunale operativo – dovranno essere svolte dall’appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per ciò che attiene alla sicurezza quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che verrà comunque allegato al contratto.
5. In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, si precisa che tutte le attività lavorative previste in relazione al presente appalto dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza redatto dall’appaltatore, da produrre obbligatoriamente prima dell’avvio del servizio, e contenente almeno i seguenti punti:
◦ Nominativo del datore di lavoro
◦ Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
◦ Nominativo di un referente delegato dall’appaltatore per i rapporti fra committente ed appaltatore anche per l’applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine della eliminazione/riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia o intervento relativi alla sicurezza e salute comuni
◦ Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletti o designati
◦ Nominativi dei lavoratori (sia dipendenti che soci) incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in genere
◦ Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative
◦ Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e veicoli previsti per l’esecuzione
dell’appalto – di cui l'appaltatore abbia il possesso a qualsiasi titolo - con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; non rientrano in questo punto impianti, attrezzature, macchine e veicoli di proprietà della Stazione Appaltante concessi a qualsiasi titolo per l’espletamento delle attività in parola
◦ Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – degli eventuali dispositivi di protezione individuale e collettiva dati in dotazione ai propri dipendenti e/o soci
◦ Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli di
sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste
◦ Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi informativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori (sia dipendenti che soci).
6. Il predetto piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l’impegno dell’appaltatore a consultare preventivamente la Stazione Appaltante in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel medesimo piano di sicurezza che possano influire nell’organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune, nonché a informare senza indugio la Stazione Appaltante in merito a:
◦ eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nei precedenti punti
◦ situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i
relativi provvedimenti adottati
◦ incidenti ed infortuni occorsi agli utenti, anche di lieve entità, verificatisi nello svolgimento dell’attività, mediante invio di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente della Stazione Appaltante secondo modalità e tempi che verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell’appalto.
7. L’appaltatore ha l’obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con il datore di lavoro committente e con l’appaltatore del servizio di centro estivo. A tal fine, la Stazione Appaltante fornirà all’aggiudicatario del presente appalto il Piano di sicurezza prodotto dall’appaltatore del servizio di centro estivo.
8. Nel caso siano previste attività estere alle strutture sedi del servizio oggetto del presente appalto con relativo impiego di automezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi pubblici o vettori autorizzati o mezzi propri adeguati e condotti da personale in possesso delle specifiche patenti di abilitazione.
9. Nell’espletamento del servizio il personale dell’appaltatore (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
ART. 15 PENALITÀ'
1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA.
2. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di applicare nei confronti dell’appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
- mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: euro 250,00.-
- mancato rispetto degli orari di servizio del personale: € 100,00.-
- mancato rispetto di un elemento di natura qualitativa dichiarato nell’offerta tecnica: euro
300,00.-
- abbandono temporaneo del servizio: euro 500,00.-
- mancata sostituzione dell’operatore nei termini previsti: euro 200,00.-
- mancata sostituzione del personale che, a giudizio della Stazione Appaltante, non sia ritenuto in grado di garantite gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e dal profilo professionale, entro il termine perentorio di 10 giorni: euro 200,00.-
3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore
ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. Xxxxx restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, tramite comunicazione inviata all'appaltatore via PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penalità.
3. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.
4. Il contratto d'appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative.
ART. 17 PATTO DI INTEGRITA'
1. Le clausole del Patto di Integrità, allegato al presente capitolato, con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.
ART. 18
OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.
1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
ART. 19 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante, dopo l’aggiudicazione e dopo aver proceduto alle conseguenti verifiche, procederà alla stipulazione del relativo contratto.
ART. 20 CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs n. 50/2016, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.
ART. 21
SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.
ART. 22 MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Il pagamento del servizio avverrà in due tranche dietro presentazione di regolare documentazione contabile: acconto pari al 30% a fine luglio e relativo saldo a fine servizio.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio B87H10
Xxxxxx Xxxxx x’Xxxxxx 0 00000 XXXXXXX
dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport- Servizio Scuola ed Educazione e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteponendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013.
3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.
I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
4. L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione delle attività di propria competenza.
I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell’ATI. Spetterà alla capogruppo prender visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.
ART. 23 NORMA FINALE
1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell’appalto.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 10/05/2022 10:32:48
Atto n. 1666 del 10/05/2022