CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Genova – Servizio Gare e Contratti
Responsabile della procedura di gara: Xxxxxxxx Xxxxxxx
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxx Xxxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente
CONTRAENTE
Fornitore .................................................................. Il soggetto aggiudicatario, in forma singola,
associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto
Responsabile Unico Contrattuale Il soggetto indicato dall’appaltatore-fornitore quale
referente unico nei riguardi del committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Responsabile dell’impianto ................................... Il proprietario dell’immobile in cui è ubicato
l’impianto termico o il soggetto terzo incaricato della gestione dell’impianto stesso
aggiudicatario
Appaltatore .............................................................. Il soggetto aggiudicatario, in forma singola,
associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto
Soggetto aggiudicatario Il soggetto che è stato formalmente dichiarato
Committente La Direzione Ambiente della Città Metropolitana di
Genova
DEFINIZIONI
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Oggetto 3
Articolo 2 Valore dell’appalto e importo a base di gara 4
2.1 Importo complessivo di appalto 4
Articolo 3 Attività 4
Articolo 4 Descrizione della prestazione 4
4.1 Accertamenti 4
4.2 Ispezioni 5
4.3 Implementazioni sistema informatico AGIT (Applicativo Gestione Impianti Termici) 5
Articolo 5 Programmazione delle ispezioni 5
Articolo 6 Avviso di ispezione 7
Articolo 7 Modalità di esecuzione delle ispezioni 7
7.1 Strumentazione ed apparecchiature 7
7.2 Verifiche generali 8
7.3 Controlli tecnici 8
7.4 Generatori di tipo B 9
7.5 Ulteriori verifiche 9
7.6 Impianti non soggetti alla normativa di riferimento 9
7.7 Impianti soggetti alle disposizioni dell’art. 284 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii 10
Articolo 8 Compilazione del verbale di ispezione 10
Articolo 9 Gestione delle non conformità 11
Articolo 10 Archivio cartaceo 11
10.1 Verbali di ispezione 12
10.2 Riconsegna archivi ordinati 12
Articolo 11 Aggiornamento della banca dati (AGIT e CAITEL) 12
11.1 Dati relativi ai verbali di ispezione 12
Articolo 12 Altri obblighi dell’Appaltatore 13
12.1 Modulistica di servizio e contrattuale 13
12.2 Obbligazioni di fine contratto 13
Articolo 13 Software di gestione 13
13.1 Sistema operativo Agit 13
13.2 Catasto regionale impianti termici Caitel 14
Articolo 14 Relazione trimestrale sull’andamento dell’attività ispettiva 14
Articolo 15 Elenco Allegati 15
Articolo 1 Oggetto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo degli impianti termici su tutto il territorio di competenza della Città Metropolitana di Genova, con esclusione del Comune di Genova, in relazione a:
- l’effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel seguito indicati con la dicitura “impianti termici”, in osservanza degli adempimenti stabiliti dal DPR 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici”, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “ Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa il rendimento energetico nell’edilizia”, dal DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. n. 192/05;
- la rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità alle caratteristiche tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione, così come definiti dalle norme in materia ambientale, secondo quanto disposto nel Titolo II della Parte V del D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.
Il servizio sarà svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento:
(a) Legge 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
(b) Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii., Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10
(c) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii., Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
(d) Decreto Legislativo. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” - Parte V, Titolo II - e ss.mm.ii;
(e) Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2013, n. 74 recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
(f) Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 contenente i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
(g) Decreto Legislativo n. 102 del 04 luglio 2014 – attuazione della direttiva 2012/27/UE;
(h) Regionale Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della Legge Regionale 29 Maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia), che definisce i criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici in recepimento del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74.
(i) Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività e agli impianti oggetto del presente capitolato e relativi componenti.
L’Appaltatore s’impegna ad osservare eventuali disposizioni successivamente emanate per la disciplina delle attività contrattuali, ad integrazione e/o modifica delle norme e regolamenti sopra citati.
Articolo 2 Valore dell’appalto e importo a base di gara
2.1 Importo complessivo di appalto
Il valore dell’appalto è determinato in funzione dell’importo per il servizio sulla base delle prestazioni contrattuali, accertamenti ed ispezioni, stabilite per il periodo contrattuale di riferimento.
L’importo complessivo a base d’appalto è pari a:
- € 1.917.547,50 (euro un milione novecentodiciassettemila cinquecentoquarantasette//50) al netto degli oneri fiscali di cui €. 1.200.000,00 (euro un milione duecentomila) relativi al costo della manodopera;
- non sono stati quantificati oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso d’asta.
Il corrispettivo s’intende comprensivo di ogni onere, inclusi gli oneri per la sicurezza, relativo al servizio reso a regola d’arte.
Il corrispettivo va calcolato applicando l’importo annuale in ragione dell’effettiva durata del contratto.
Articolo 3 Attività
L’attività deve essere eseguita in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia e si articolerà secondo i contenuti del presente elaborato e dei relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Come stabilito dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. 74/2013, sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici civili, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile e/o ad energia termica, ad azionamento elettrico o con a motore endotermico, aventi le seguenti caratteristiche:
a) impianti di climatizzazione invernale, con generatore di calore a fiamma, con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW ;
b) impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, con macchine frigorifere/pompe di calore, con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW;
c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
d) Sottostazioni di scambio termico da rete ad utenza, alimentati da impianti di teleriscaldamento, con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;
e) Impianti cogenerativi: - micro cogenerazione di potenza elettrica nominale minore di 50 kW – unità cogenerative di potenza elettrica nominale uguale o maggiore di 50 kW.
Articolo 4 Descrizione della prestazione
4.1 Accertamenti
Il servizio prevede l’esecuzione di almeno 4300 accertamenti/anno di rispondenza formale alle disposizioni di legge per quanto dichiarato nei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica redatti dalla Ditte Manutentrici relativi a tutti gli impianti termici ispezionati.
Per ogni certificazione l’appaltatore deve prioritariamente verificare:
(a) che il valore indicato per il rendimento di combustione sia maggiore o uguale al minimo che la legge prevede per quel generatore tenendo conto della potenza dichiarata, della sua tipologia e data di installazione;
(b) che il valore indicato per la concentrazione di CO, riportata alle condizione di prodotti della combustione secchi e senz’aria, sia minore o uguale al valore indicato come limite dalla norma tecnica di riferimento (UNI 10389);
(c) per i generatori di calore funzionanti a combustibile liquido, che il numero di Xxxxxxxxx (indice di fumosità) sia minore o uguale ai valori indicati dalla norma tecnica UNI 10389;
(d) che il manutentore abbia attestato che l’impianto può funzionare ai fini della sicurezza;
L’appaltatore deve segnalare all’Autorità competente se le condizioni di cui sopra non siano - anche parzialmente - rilevabili o conformi, evidenziando tempestivamente al committente il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica irregolare.
Altresì il servizio prevede l’accertamento di rispondenza formale alle disposizioni di legge mediante verifica dei dati contenuti nei documenti di impianto (libretto, certificazione di conformità/rispondenza, RCEE, ecc.) relativi gli impianti ispezionati.
4.2 Ispezioni
L’appalto prevede l’esecuzione per ogni anno solare di non meno di n. 4.300 ispezioni sugli impianti termici con relativa verbalizzazione dei rilievi eseguiti e conseguente inserimento dei dati rilevati nel software gestionale AGIT (insieme al formato .pdf del verbale stesso) e sul catasto regionale degli impianti termici - CAITEL (insieme al formato .pdf del verbale stesso quando la funzione sarà resa disponibile sul sistema).
Il numero complessivo annuale delle ispezioni potrà essere aumentato a seguito di particolari esigenze e su precisa richiesta del Committente: in tale prospettiva sarà riconosciuto all’Appaltatore per ogni ispezione esuberante il limite annuo stabilito un corrispettivo in euro pari all’importo totale del contratto (ottenuto a seguito dell’eventuale ribasso di gara al netto degli oneri per la sicurezza) diviso 21500.
Con il termine “ispezione” deve intendersi un intervento nel corso del quale vengano effettuate tutte le operazioni stabilite dagli artt. 9 e 10 del DPR n. 74/2013 e dalle Disposizioni Regionali vigenti al momento della esecuzione del servizio, di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio in riferimento al progetto dell'impianto - se disponibile - e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
4.3 Implementazioni sistema informatico AGIT (Applicativo Gestione Impianti Termici)
E’ compreso nel servizio la stipula di un contratto di manutenzione del software AGIT con il Soggetto possessore dei relativi codici sorgente (EUDATA di Xxxxx Xxxxx & C. s.a.s.) che preveda anche la possibilità di effettuare eventuali modeste modifiche al software necessarie al migliore funzionamento dello stesso.
Al termine dell’appalto le eventuali modifiche del software AGIT rimarranno di proprietà esclusiva della Città Metropolitana di Genova.
Le citate eventuali modifiche dovranno essere concordate tra il Committente e il soggetto aggiudicatario.
Articolo 5 Programmazione delle ispezioni
La programmazione dovrà essere fatta nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del DPR 74/2013 e dalle Disposizioni regionali di cui al regolamento regionale n. 1 del 21 febbraio 2018, in modo tale da effettuare - su base annua – il numero di controlli richiesti all’articolo 4.2 del presente capitolato.
Nella predisposizione del programma l’appaltatore dovrà comunque dare precedenza ai seguenti impianti:
(1) impianti per i quali non risulti pervenuto - entro la scadenza prevista dal CAITEL - il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) ovvero il RCEE sia pervenuto senza il dovuto pagamento del relativo contributo;
(2) impianti per i quali il CAITEL segnala elementi di criticità o situazioni di potenziale pericolo (impianto che non può funzionare);
(3) impianti indicati dalla Città Metropolitana di Genova a seguito di riscontri, segnalazioni od esposti;
(4) impianti sui quali siano state riscontrate anomalie nel corso di una precedente visita di controllo e che non risultino essere stati adeguati nei termini prescritti;
(5) impianti per i quali non sia stato possibile effettuare una precedente ispezione già programmata per cause imputabili al Responsabile dell’impianto (assenza responsabile o suo delegato, rifiuto, ecc.).
Al fine di predisporre il programma annuale delle ispezioni, entro il 15 marzo di ogni anno l’Appaltatore dovrà estrapolare dal CAITEL l’elenco degli impianti di cui non risulta la trasmissione del RCEE – con relativo pagamento del contributo di cui all’art. 19 del regolamento regionale n. 1/2018 – relativo l’anno precedente. Entro il medesimo termine del 15 marzo detto elenco dovrà essere trasmesso all’Ufficio Impianti Termici della Città Metropolitana di Genova.
Ispezioni a campione di impianti certificati - al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato - dovranno essere programmate fino al raggiungimento del numero di ispezioni annue stabilite contrattualmente solo successivamente all'esaurimento delle ispezioni come sopra individuate.
Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di disporre accertamenti – all’interno del valore stabilito contrattualmente al precedente articolo 4.2 - su impianti per i quali è stata comunicata la disattivazione.
Per assicurare una corretta distribuzione sul territorio, la programmazione delle ispezioni a campione dovrà assicurare una copertura di tutto il territorio di competenza, anche mediante una ripartizione proporzionale al numero di abitanti dei rispettivi Comuni, tenendo conto delle diverse stagionalità di occupazione fra i Comuni della fascia costiera e quelli dell’entroterra.
Su disposizione del Committente dovranno, entro il monte ispezioni stabilito al precedente articolo 4, essere eseguite ispezioni su impianti non presenti sulle banche dati (AGIT/CAITEL).
La programmazione deve avvenire tramite ricerca su CAITEL degli impianti da sottoporre a verifica, utilizzando le diverse chiavi di ricerca fornite dal sistema digitale.
La programmazione avverrà (a titolo riassuntivo e non esaustivo) effettuando per ogni singolo controllo le seguenti operazioni :
(a) Assegnazione dell’orario di verifica;
(b) Assegnazione dell’ispettore;
(c) Assegnazione protocollo e data protocollo;
(d) Verifica del destinatario dell’avviso di ispezione, incrociando i dati rilevati dalla registrazione del precedente rapporto di controllo, (su Caitel e/o su Agit);
(e) Stampa ed invio avvisi di controllo mediante lettera raccomandata A/R predisposta, stampata, imbustata ed inviata a cura dell’appaltatore almeno 30 giorni prima della data prevista per la verifica;
(f) Gestione della ricevuta di ritorno della raccomandata, dell’eventuale annullamento della verifica per raccomandata inesitata;
(g) Gestione di eventuali variazioni di data od orario su richiesta dell’utente e riallocazione in nuova data concordata, senza invio lettera;
(h) Gestione visita annullata per assenza del Responsabile di impianto, inserimento delle informazioni per questo tipo di verifiche.
(i) Riprogrammazione della visita annullata per assenza del Responsabile di impianto.
Articolo 6 Avviso di ispezione
L’appaltatore è obbligato a dare preavviso della visita di ispezione programmata al responsabile dell’impianto con un anticipo di almeno 30 giorni, naturali e consecutivi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo, ove possibile mediante posta elettronica certificata.
Il soggetto aggiudicatario si deve impegnare a differire la data programmata per la verifica, qualora l'Utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione, anche telefonica, con un congruo anticipo tale da consentire il differimento;
In ogni caso, su richiesta del Committente, deve essere garantita la disponibilità ad effettuare ispezioni urgenti e non programmate, nei limiti dei parametri complessivi contrattuali.
Nella lettera dovranno essere specificate:
(1) il nominativo del responsabile dell’impianto
(2) l’indirizzo dell’impianto sottoposto a visita di controllo
(3) il codice identificativo dell’impianto
(4) la data e la fascia oraria della visita di ispezione
(5) i riferimenti alle normative in forza delle quali viene effettuata la visita di ispezione
(6) il riferimento agli atti della Città Metropolitana di Genova in forza dei quali l’Appaltatore è autorizzato ad effettuare la visita di ispezione.
(7) la richiesta di disponibilità durante la visita del libretto d’impianto o di centrale, completo di tutti gli allegati, nonché della documentazione tecnica relativa all’uso ed alla manutenzione del generatore di calore.
(8) I riferimenti dell’Appaltatore;
Lo schema di avviso deve comunque essere concordato preventivamente con il Committente; qualunque modificazione l’Appaltatore intenda successivamente apportare deve essere preventivamente vagliata ed approvata dal Committente.
L’Appaltatore deve costituire e mantenere presso i propri uffici, per tutta la durata dell’appalto, un archivio delle lettere inviate con relative ricevute di ritorno.
Tutti gli oneri relativi all’invio delle lettere di avviso di controllo, nonché quelle relative alla gestione dell’archivio di cui sopra sono posti a carico dell’Appaltatore.
Articolo 7 Modalità di esecuzione delle ispezioni
L’attività di ispezione sugli impianti e le conseguenti operazioni di verbalizzazione dei rilievi eseguiti e di inserimento dei dati rilevati nel software gestionale Agit e nel catasto regionale Caitel, sono eseguite dall’Appaltatore.
L’effettuazione delle ispezioni all’interno delle singole abitazioni deve avvenire con il consenso ed in presenza del Responsabile dell’impianto termico o di persona da esso delegata per iscritto.
7.1 Strumentazione ed apparecchiature
La strumentazione utilizzata per l’esecuzione dei controlli dovrà essere regolarmente tarata (almeno 1 volta all’anno) e comunque mantenuta in perfetto stato di funzionamento; in ogni caso il soggetto aggiudicatario non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario le spese occorrenti all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio.
La taratura delle apparecchiature utilizzate per l’effettuazione delle verifiche dovrà essere eseguita
presso un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.
Il soggetto aggiudicatario dovrà sostituire le apparecchiature difettose o non rispondenti alle specifiche.
La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti dovranno essere conservati dall’Appaltatore per tutta la durata del contratto e dovranno essere messi a disposizione della Città Metropolitana di Genova entro 15 giorni dalla richiesta.
All’atto della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà consegnare copia di tutti i certificati di taratura degli strumenti utilizzati per lo svolgimento del servizio.
7.2 Verifiche generali
L’ispezione consiste in una visita di controllo in cui sono eseguite verifiche volte ad accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento:
(a) tenuta del libretto di climatizzazione, conforme alle disposizioni del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014;
(b) il libretto di climatizzazione sia correttamente compilato in ogni sua parte ed aggiornato con le prescritte registrazioni;
(c) il generatore sia stato predisposto per le verifiche di legge;
(d) la manutenzione, la conduzione e la gestione dell’impianto siano state eseguite secondo le norme vigenti;
(e) i controlli di efficienza energetica sull’impianto siano stati eseguiti con le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa.
(f) I parametri riportati sui RCEE siano conformi alle vigenti normative di legge e in linea con le più recenti norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN.
Dovranno altresì essere prioritariamente verificati i seguenti parametri:
(A) tipologia di impianto;
(B) tipo di combustibile adoperato;
(C) tipo di generatore/i e relativa matricola confrontandola con quella riportata sul CAITEL;
(D) potenza termica del generatore/i;
(E) data di installazione e primo avviamento del generatore o, in mancanza di essa, l’anno di costruzione del medesimo.
7.3 Controlli tecnici
Sui generatori funzionanti con combustibili per i quali le norme tecniche stabiliscono i necessari coefficienti di calcolo del rendimento, gli stessi devono essere misurati e calcolati per mezzo degli strumenti in dotazione e facendo riferimento alle modalità operative e di calcolo contenute nella norma tecnica UNI 10389:
(1) la temperatura dei fumi in uscita del generatore;
(2) la temperatura aria comburente;
(3) la percentuale di CO2 nei fumi all’uscita del generatore;
(4) il numero di Xxxxxxxxx indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;
(5) la concentrazione di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all’uscita del generatore;
(6) la percentuale di O2 nei fumi in uscita del generatore;
(7) la perdita di calore sensibile nei fumi;
(8) il rendimento di combustione del generatore;
(9) la concentrazione di CO, riportata alle condizioni di prodotti della combustione secchi e senz’aria, espressa in ppm (parti per milione).
7.4 Generatori di tipo B
In presenza di impianti con generatore di tipo B posto in locali abitati devono essere inoltre verificati:
(a) l’entità della depressione al camino (tiraggio) espressa in Pa (Pascal);
(b) l’assenza di riflusso in ambiente dei prodotti della combustione;
(c) l’assenza di altri apparecchi a combustibili solidi nello stesso locale o in locali ad essi adiacenti e comunicanti (rif. norma UNI 7129 versione più recente).
7.5 Ulteriori verifiche
Limitatamente alle parti visibili dell’impianto, devono essere controllati e riportati sul verbale tutti i parametri indicati sui modelli di verbale ispezione in relazione alle rispettive tipologie di impianto; in particolare:
(a) lo stato delle coibentazioni;
(b) lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
(c) lo stato dei dispositivi di regolazione e di controllo della temperatura del generatore e le loro impostazioni orarie;
(d) il sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.
Sulla base della verifiche visive e delle eventuali misurazioni effettuate e tenendo conto della documentazione presente al momento del controllo, deve essere valutata la regolarità della posizione del terminale di scarico dei prodotti della combustione, facendone annotazione sul verbale.
Xxxxxx inoltre essere eseguiti i seguenti accertamenti, riportando le relative annotazioni sul verbale:
(A) regolare compilazione, ove il sistema di contabilizzazione dell’impianto lo consenta, della scheda relativa ai consumi di combustibile;
(B) nel caso di impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, accertamento dell’esistenza della tabella di cui all’art. 9, comma 8, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii., e dell’esattezza e completezza dei dati in essa riportati;
(C) per gli impianti termici di potenza superiore a 35 kW, accertamento dell’esistenza nel libretto di climatizzazione delle prescritte dichiarazioni ai sensi dell’art. 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;
(D) per gli impianti di tipo centralizzato, verifica dell’esistenza ed attivazione di idonei sistemi di contabilizzazione del calore e di valvole termostatiche sui terminali dell’impianto, in applicazione del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
L’Ispettore deve effettuare le verifiche di cui al presente comma su tutti i generatori a servizio dell’impianto compilando, al termine delle operazioni di controllo, un apposito verbale di ispezione per ciascuno dei generatori verificati.
7.6 Impianti non soggetti alla normativa di riferimento
Nel caso si riscontri presso l’unità immobiliare unicamente l’esistenza di impianto o apparecchiature comunque fisse, per potenza termica, tipologia e/o combustibile, non assoggettabili a verifica, il controllo sarà considerato come “censimento impianto”.
Sul verbale della visita di controllo, oltre alla situazione riscontrata, dovranno essere comunque riportate tutte le necessarie informazioni relative alle installazioni, all’unità immobiliare ed al suo proprietario e/o occupante, in modo da consentire il successivo aggiornamento del catasto impianti.
Nel caso in cui nel corso dell’ispezione venga riscontrata l’assenza di impianto o apparecchiature comunque fisse per la climatizzazione invernale e/o estiva, la verifica non verrà considerata ispezione eseguita.
7.7 Impianti soggetti alle disposizioni dell’art. 284 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore al valore di soglia 35 kW ed inferiore a 3 MW sono sottoposti alle disposizioni della Parte V – Titolo II, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” e devono rispettare le caratteristiche tecniche pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, richiamate all’art. 285, previste dall'allegato IX – Parte II, del D.lgs. 152/2006.
I valori limite di emissione devono rientrare in quelli stabiliti nell’Allegato IX, Parte III, del D.lgs. 152/2006 per le rispettive tipologie di combustibile.
Per gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili indicati alle lettere f), h), n), di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, i valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale.
Per gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili indicati alle lettere a), b), c), d), e) i), di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, i controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e xx.xx.xx.
Il libretto di impianto, a cura dell'installatore nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, o del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, deve essere integrato da dichiarazione attestante che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286.
In caso di mancanza nel libretto di impianto, delle registrazioni dei controlli annuali delle emissioni per i combustibili per i quali sono prescritti o delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attestanti la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, nonché di idoneità al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 286, ne verrà fatta specifica annotazione sul verbale di ispezione e data comunicazione all’Autorità competente.
I valori di emissione rilevati saranno riportati nel modello compreso nell’Allegato 2 al Capitolato d’appalto.
Articolo 8 Compilazione del verbale di ispezione
Il verbale di ispezione deve essere necessariamente compilato con una grafia chiara e comprensibile evitando, ove possibile, ogni tipo di abbreviazione o dicitura tecnica.
Il verbale di ispezione deve essere configurato e redatto in conformità ai modelli approvati dalla Regione Liguria e contenere le seguenti informazioni:
(a) Il codice dell’impianto (codice CAITEL e codice AGIT);
(b) L’ubicazione dell’impianto;
(c) I dati identificativi (cognome e nome, indirizzo di residenza, codice fiscale, rif. Telefonico, PEC) del Responsabile dell’impianto;
(d) I dati identificativi della persona o della ditta eventualmente delegate a presenziare alla visita di ispezione;
(e) I dati tecnici relativi all’impianto;
(f) I dati identificativi (marca, modello e matricola) e quelli tecnici relativi al singolo generatore;
Sul verbale devono essere riportate tutte le risultanze della verifica effettuata e tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie relativamente all’impianto.
In relazione alle specifiche situazioni o alla struttura dell’impianto, sul verbale devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:
(A) se è presente un C.P.I. ovvero un N.O.P. rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF;
(B) se è presente la pratica o il libretto di omologazione INAIL (già ISPESL / ANCC);
(C) se è presente un progetto per l’impianto termico secondo articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
(D) se è presente un certificato di conformità, come stabilito dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (o precedente legge 5 marzo 1990, n. 46);
Il Responsabile dell’impianto o il suo delegato possono formulare osservazioni dichiarazioni o contestazioni e chiedere che siano annotate sul verbale.
Sul verbale deve essere indicato l’importo totale eventualmente dovuto per l’ispezione di controllo a titolo oneroso (comprensivo di eventuali aggravi) ovvero, verificandosi il caso, devono essere indicate le ragioni che giustificano la gratuità della visita di controllo. Il verbale dovrà altresì riportare – chiaramente - nel campo osservazioni se sono stati rilevati gli estremi per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, nonché indicazione delle non conformità rilevate.
Il verbale, compilato in triplice copia, deve essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell’impianto o dal suo delegato. L’originale del verbale deve essere consegnato al Committente; una copia è consegnata al Responsabile dell’impianto o al suo delegato per essere allegata al libretto d’impianto o di centrale; la terza copia è trattenuta dall’Appaltatore.
Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate devono essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto (Allegato I al D.M. 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii.); in calce sono apposti timbro e firma dell’Ispettore.
I dati registrati sui verbali di ispezione devono essere caricati digitalmente sul sistema operativo AGIT entro 15 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ispezione e registrati sul CAITEL, attraverso il portale regionale on-line, secondo le modalità stabilite dalla Regione Liguria, entro 15 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ispezione. Contestualmente all’inserimento l’Appaltatore dovrà aggiornare/modificare, ove necessario, i dati relativi all’ubicazione dell’impianto, al Responsabile e/o al proprietario dello stesso nonché i dati tecnici dell’impianto: matricola, data installazione, potenza, combustibile, ecc. Dei verbali dovrà essere caricata copia in formato .pdf su AGIT e su CAITEL (quando la funzione sarà resa disponibile).
Sarà obbligo dell’Appaltatore provvedere al completo inserimento dei verbali di ispezione nelle banche dati (AGIT e CAITEL) entro i 30 gg. successivi alla scadenza contrattuale.
Articolo 9 Gestione delle non conformità
L’Ispettore, in osservanza alle disposizioni del regolamento regionale n. 1/2018, prescrive al Responsabile di impianto l’adeguamento nei termini stabiliti dalle Disposizioni regionali.
L’Ispettore provvede ad indicare sul verbale il numero di giorni concessi per procedere all’eliminazione delle anomalie riscontrate ed a consegnare al Responsabile dell’impianto copia del modello di “Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico”, conforme alle Disposizioni regionali di cui al regolamento n. 1/2018, da utilizzare per comunicare all’Autorità competente, entro il termine indicato, l’avvenuto adeguamento dell’impianto.
Nel caso che all’atto del controllo siano riscontrate situazioni di “non conformità” tali da determinare situazioni di pericolo immediato, dovranno essere seguite le procedure di cui all’art. 23 del regolamento regionale n. 1/2018, nonché esserne data tempestiva informazione alla Città Metropolitana di Genova.
Articolo 10 Archivio cartaceo
Spetta all’appaltatore ed è inclusa nelle prestazioni del servizio la costituzione dell’archivio cartaceo dei verbali di ispezione e di tutta la corrispondenza (comprese le cartoline di avviso ricevimento) finalizzata alla comunicazione all’utenza delle ispezioni.
10.1 Verbali di ispezione
I verbali di ispezione (redatti secondo modelli conformi all’Allegato 2 al Capitolato) devono essere suddivisi per Comune di appartenenza e ordinati per codice catasto (CAITEL) crescente.
Seguendo tale ordinamento, i verbali di ispezione in formato cartaceo devono essere archiviati inserendo ogni singolo verbale all’interno di busta forata trasparente e quindi in classificatori sul cui bordo saranno riportati:
(1) il Comune di ubicazione degli impianti;
(2) il primo e l’ultimo codice catasto (CAITEL) contenuti nel classificatore.
(3) trimestre di riferimento.
10.2 Riconsegna archivi ordinati
Gli originali dei verbali compilati nel trimestre (gen ÷ mar, apr ÷ giu, ecc) ordinati per Comune e numero di codice catasto crescente, devono essere consegnati al Committente entro il 20° giorno successivo la scadenza del trimestre di riferimento e comunque entro i 20 giorni successivi alla naturale scadenza contrattuale.
Articolo 11 Aggiornamento della banca dati (AGIT e CAITEL)
Al fine di poter svolgere correttamente le operazioni di cui al presente capitolato, il soggetto aggiudicatario usufruirà, unitamente all’accesso al CAITEL, del software di gestione denominato AGIT, in dotazione alla Città Metropolitana di Genova, le cui specifiche sono contenute nell’Allegato 1 del presente Capitolato Speciale; il soggetto aggiudicatario dovrà rilasciare una liberatoria nella quale si impegna al corretto uso dei database.
II soggetto aggiudicatario si impegna ad aggiornare le banche dati AGIT/CAITEL con cura e scrupolosità inserendo tutte le informazioni richieste nelle schede, in accordo alle procedure e al flusso di lavoro dell’Ufficio Impianti Termici e secondo le priorità indicate dall’Ufficio stesso.
Nella banca dati dovranno confluire, a cura dell’Appaltatore, tutti dati relativi all’attività di accertamento ed ispezione nonché agli aggiornamenti anagrafici e/o tecnici a seguito dei dati riscontrati in sede di ispezione.
Il soggetto aggiudicatario del servizio è responsabile dell'archivio digitale/cartaceo degli impianti soggetti ai controlli ubicati nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova oggetto dell’affidamento.
11.1 Dati relativi ai verbali di ispezione
L’appaltatore deve inserire nei database (AGIT/CAITEL) tutte le risultanze e i dati delle ispezioni effettuate (unitamente alle copie .pdf dei medesimi) entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di esecuzione dell’ispezione.
L’inserimento su AGIT/CAITEL dei dati dell’ispezione effettuata comporterà le seguenti operazioni minime:
(A) Aggiornamento dei dati anagrafici/tecnici riguardanti l’impianto;
(B) Inserimento delle anomalie riscontrate con relativi giorni di adeguamento;
(C) Inserimento dei dati per l’eventuale pagamento dovuto (importo tariffa ispezione e termine di scadenza);
(D) Inserimento di quanto indicato nei campi osservazioni e prescrizioni del verbale di ispezione;
(E) Inserimento su AGIT di copia del verbale di ispezione in formato .pdf;
(F) Inserimento su CAITEL del verbale di ispezione (a decorrere da quando il sistema sarà implementato della funzione);
(G) Correzione errori rilevati nella banca dati;
Articolo 12 Altri obblighi dell’Appaltatore
12.1 Modulistica di servizio e contrattuale
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e le spese relative alla stampa della modulistica che deve essere utilizzata nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’Allegato 2.
I modelli da utilizzare sono forniti dal Committente e comunque riferiti a normative nazionali o regionali. L’Appaltatore non può modificare i modelli senza la preventiva autorizzazione del Committente. Il Committente si riserva il diritto di apportare al modello di verbale, in qualunque momento, tutte le modifiche che ritenga necessarie.
I verbali relativi all’attività di controllo devono essere stampati su carta chimica auto ricalcante in triplice copia, salvo successive disposizioni conseguenti ad implementazioni del CAITEL.
Prima di procedere alla stampa dei moduli previsti dal contratto l’Appaltatore deve farsi cura di verificare con il Committente eventuali revisioni dei modelli, al fine di definire correttamente i quantitativi di stampa. In assenza di tale verifica ovvero nel caso di produzione di un numero eccessivo di verbali, l’Appaltatore nulla può pretendere dal committente in caso di variazione dei modelli.
12.2 Obbligazioni di fine contratto
Nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza contrattuale la ditta Aggiudicataria dovrà procedere - entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante - a fornire gli elementi utili agli atti di competenza (ivi compresa la documentazione utile alla indizione di una nuova gara d’appalto) della Stazione appaltante medesima.
Entro 30 giorni dalla conclusione dell’appalto dovrà trasferire alla Città Metropolitana di Genova tutti gli archivi cartacei e/o informatici ancora detenuti.
Articolo 13 Software di gestione
13.1 Sistema operativo Agit
Il Committente è dotato di un software di gestione dei dati denominato AGIT. Il software è di proprietà esclusiva della Città Metropolitana di Genova. Per le specifiche del software si rimanda all’Allegato 1 del presente capitolato speciale d’oneri.
Il Committente fornisce all’Appaltatore le chiavi identificative (login e password) per il collegamento via internet al software AGIT per la gestione della banca dati relativa agli impianti termici.
Saranno possibili un massimo di 5 collegamenti in desktop remoto contemporanei da parte di postazioni della ditta aggiudicataria.
L’accesso al sistema sarà consentito solo a nominativi strutturati, secondo un elenco concordato con l’Appaltatore.
L’infrastruttura di rete ed i software necessari per collegarsi alla Città Metropolitana di Genova via internet saranno a carico della Città Metropolitana stessa.
Le licenze Office Base (Word + Excel) per utilizzo in modalità Terminal Server e che dovranno essere intestate alla Città Metropolitana di Genova sono a carico del soggetto aggiudicatario nel numero dallo stesso individuato nel progetto offerta, al massimo 5. All’avvio del contratto dovranno essere forniti i codici di attivazione delle licenze a carico della ditta.
L’Appaltatore si impegna ad aggiornare la banca dati con cura e scrupolosità inserendo tutte le informazioni richieste nelle schede della banca dati, in accordo alle procedure e al flusso di lavoro del Committente.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire, con scrupolo e secondo il modello di lavoro proposto dal software AGIT, la ricerca degli impianti da aggiornare, associando le informazioni presenti sui verbali di ispezione con le informazioni già presenti nella base dati.
L’Appaltatore si impegna a segnalare al Committente eventuali anomalie, disallineamenti, problemi
relativi all’aggiornamento della base dati e a seguire la nuova procedura indicata dal Committente per risolvere il problema.
L’Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati in quanto affidatario del servizio mentre i dati contenuti nel software la banca dati sono di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Genova.
L’Appaltatore è responsabile della compilazione e dell’attuazione delle procedure atte a garantire la sicurezza e la segretezza delle informazioni contenute nella base dati.
La Città Metropolitana di Genova può richiedere in qualunque momento la trasmissione di dati e/o documenti inerenti le attività ed i servizi oggetto del presente capitolato.
Le modifiche, gli adeguamenti, le implementazioni o il potenziamento del software devono essere preventivamente autorizzati dal Committente e sono eseguiti con oneri e spese a carico dell’Appaltatore. Al termine del contratto restano di proprietà della Città Metropolitana di Genova.
Sono compresi nel servizio ed a carico dell’Appaltatore gli oneri per le prestazioni di manutenzione del software del sistema informatico di gestione impianti termici AGIT, installato su server del Committente.
13.2 Catasto regionale impianti termici Caitel
L’aggiudicatario incaricato dell’attività di ispezione, previa autenticazione sul sistema regionale con proprie credenziali valide, sarà dotato di una abilitazione, autorizzata e revocabile dall'Ente competente, per le funzioni di consultazione ed inserimento dati nel catasto regionale in relazione alle funzioni attribuite contrattualmente.
L’Appaltatore si impegna ad aggiornare la banca dati con cura e scrupolosità inserendo tutte le informazioni richieste nelle schede della banca dati, in accordo alle procedure e al flusso di lavoro del committente.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire, con scrupolo e secondo il modello di lavoro proposto dal software, la ricerca degli impianti da aggiornare, associando le informazioni presenti sui verbali di ispezione con le informazioni già presenti nella base dati.
L’Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati in quanto affidatario del servizio.
L’Appaltatore è responsabile della compilazione e dell’attuazione delle procedure atte a garantire la sicurezza e la segretezza delle informazioni contenute nella base dati.
Articolo 14 Relazione trimestrale sull’andamento dell’attività ispettiva
Con frequenza trimestrale, a decorrere dalla data di avvio del contratto, l’Appaltatore dovrà redigere e trasmettere via PEC al Committente una relazione sull’andamento del servizio di ispezione. In particolare detta relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni circa:
- Il numero di ispezioni pianificate nel trimestre;
- Il numero di impianti ispezionati nel trimestre suddivisi per Comune;
- Il numero di verbali correttamente inseriti su AGIT/CAITEL;
- Il numero di ispezioni eseguite dal singolo ispettore sul territorio Metropolitano nonché il n. di giorni lavorativi effettuati sul territorio Metropolitano dal singolo ispettore;
- Il numero di giorni/mese e di ore/giorno di apertura di ogni sportello territoriale per l’utenza;
- Informazione circa corsi di formazione eseguiti (art. 6.1 delle condizioni contrattuali);
- Motivazioni circa l’eventuale discrepanza tra il valore delle ispezioni programmate e quelle effettuate;
- File dati in formato xls. contenente l’elenco delle ispezioni eseguite nel trimestre di riferimento, con indicazione delle:
verifiche d’ufficio, a campione, impianti dismessi, assenza di impianto; ispezioni con onere a carico;
ispezioni per i quali sono stati ravvisati estremi per l’applicazione di sanzioni amministrative;
ispezioni che hanno ravvisato necessità di adeguamento impiantistico; ispezioni che hanno ravvisato impianti pericolosi;
ispezioni effettuate a seguito di richieste della C.M. di Genova e relativo esito;
- Elenco degli accertamenti documentali eseguiti.
La relazione dovrà essere trasmessa alla C.M. di Genova entro i 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento.
Articolo 15 | Elenco Allegati | |
| Allegato 1: | Sistema operativo Agit – Manuali |
| Allegato 2: | Modulistica da impiegare per il servizio |
| Allegato 3: | Personale in servizio |