tailorMade Casa
tailorMade Casa
In armonia con il Vostro stile di vita
Introduzione
tailorMade Casa è un contratto di assicurazione progettato per la clientela privata che possiede un patrimonio mobiliare e immobiliare di pregio.
Noi assicureremo, contro tutti i rischi, i danni materiali e diretti, a seguito di eventi, non espressamente esclusi, limitati o prestati con estensione di copertura, che provochino la distruzione, il danneggiamento, lo smarrimento o la sottrazione dei beni assicurati secondo i limiti indicati nel prospetto di polizza.
tailorMade Casa, contratto di assicurazione dedicato all’arte del vivere, fornirà le coperture di cui alle seguenti Sezioni:
• Fabbricati e migliorie del Conduttore;
• Contenuto;
• La Collezione;
• Gioielli;
• Responsabilità Civile per danni a terzi;
• Assistenza;
• Cyber Risk
Nota Informativa contratto di Assicurazione dei rami danni
[predisposta in conformità dell’art. 185 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni e regolamento IVASS (ex ISVAP) n.24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 35 del 26 Maggio 2010]
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. XxX deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione. Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle Condizioni di Assicurazione.
A) Informazioni relative all'impresa di Assicurazioni
1. Informazioni generali
La sede legale di AXA ART Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Xxxxxxx Xxxxx 00-00, 00000, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170 – AXA ART Versicherung AG fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta. In Italia la suddetta impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l’assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l’esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie.
L’indirizzo della Rappresentanza Generale per l’Italia è in viale Xxx Xxxxx Xxxxxx 35 – 00000 Xxxxxx – Telefono: (+39) 02.888.965.1 – Fax: (x00) 00.000.000.00 – Indirizzo e-mail: Xxxx@xxx-xxx.xx – Sito internet: xxx.xxx-xxx.xx – Registrata al Registro delle Imprese di Milano con il numero 13199040158, R.E.A. numero 1623881 – Codice Fiscale 13199040158 ed è sottoposta al controllo dell’IVASS, quale autorità italiana di vigilanza preposta.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale
Il patrimonio netto di AXA ART Versicherung AG, riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2016), ammonta a €. 69.594.000,00 di cui €. 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2016, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 221%.
B) Informazioni relative al contratto
Durata e proroga del contratto
Il contratto è stipulato nella forma del “tacito rinnovo” e pertanto, in mancanza di disdetta nei modi e nei tempi previsti dalla clausola “Proroga del contratto” del Capitolo 5 – “Clausole e Condizioni Generali”, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non
trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni previsto dalla clausola “Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, frazionamento del premio” del Capitolo 5 – “Clausole e Condizioni Generali”, salva diversa pattuizione tra le Parti.
Avvertenza
L’assicurazione prevede il “tacito rinnovo” e pertanto la garanzia terminerà in presenza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, altrimenti si rinnoverà automaticamente, come indicato nella clausola “Proroga del contratto” del Capitolo 5 – “Clausole e Condizioni Generali”.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
tailorMade Casa è un contratto di assicurazione che offre una copertura “allrisk”, mediante il quale AXA ART si obbliga a indennizzare i danni subiti dai beni assicurati – valutati secondo i criteri delle singole Sezioni: A) “Fabbricati e migliorie del Conduttore”, B) “Contenuto” , C) “La Collezione“, D) “Gioielli” ed a fornire le coperture supplementari nonché a rimborsare le Spese accessorie conseguenti a un sinistro indennizzabile, elencate in ciascuna di queste Sezioni.
AXA ART si obbliga altresì a indennizzare la responsabilità civile dell'Assicurato secondo quanto stabilito dalla Sezione E) “Responsabilità civile per danni a terzi”. Questo contratto consente all'Assicurato di accedere gratuitamente alle prestazioni di assistenza descritte nella Sezione “Assistenza” e fornite da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 – 00000 Xxxx, denominata in polizza “AXA Assistance”.
Questo contratto consente altresì all'Assicurato di accedere gratuitamente alle prestazioni tutela legale per la di protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet (“sinistri Cyber Risk") descritte nella Sezione “Cyber Risk” e fornite da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia – Ufficio Tutela Legale – Con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx, denominata in polizza “AXA Assistance”.
Inoltre, ciascuna copertura base fornita dalle singole Sezioni può essere ulteriormente integrata o modificata mediante l’inclusione delle Condizioni Particolari previste in ciascuna delle Sezioni sopracitate.
Avvertenza – Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dal Capitolo 3 – “Esclusioni Generali” nonché dalla clausola “Obblighi per la prevenzione dei danni” del Capitolo 5 – “Clausole e Condizioni Generali” e, per quanto riguarda la copertura della Responsabilità Civile per danni a terzi, anche dalle specifiche esclusioni elencate dalla clausola “Esclusioni” della Sezione E).
La garanzia “Assistenza” è altresì soggetta alle esclusioni ed alle limitazioni previste dall’art. 3 “Esclusioni comuni-Limiti di esposizione – responsabilità” della Sezione “Assistenza”.
La garanzia “Cyber Risk” è altresì soggetta alle esclusioni ed previste dall’art. 4 “Esclusioni” della Sezione “Cyber Risk”.
Le esclusioni e le eventuali limitazioni in generale sono previste per la copertura base, mentre per ogni garanzia particolare o aggiuntiva sono indicati i danni esclusi o non indennizzabili, nonché – quando previsti – gli eventuali scoperti (con relativo minimo) o franchigie e/o gli eventuali limiti massimi di indennizzo/ risarcimento.
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazio- ne delle garanzie ovvero oneri a Suo carico o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall’art. 166 del
D. Lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni (più precisamente sono evidenziate in grassetto).
4. Dichiarazioni del contraente o dell’Assicurato relative alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza – Sospensione della garanzia Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regola- mentato dalla clausola – “Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, frazionamento del premio”del Capitolo 5 – “Clausole e Condizioni Generali”. |
Avvertenza – Presenza di limiti di indennizzo Ciascuna copertura è prestata sino alla concorrenza delle somme assicurate indicate nel Suo prospetto di polizza (clausola “Somme assicurate” del Capitolo 1 – “Informazioni importanti”). Sono operative delle clausole che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo quali, a titolo esemplificativo, la clausola “Come vengono indennizzati i beni assicurati?” del Capitolo 4 – “Procedure in caso di sinistro”, la clausola “I Suoi obblighi di comunicazione” del Capitolo 1 – “Informazioni importanti”, la clausola “Cosa fare in caso di recupero dei beni rubati?” del Capitolo 4 – “Procedure in caso di sinistro”, la clausola “Limiti territoriali” della Sezione “Cyber Risk” per quanto riguarda la copertura “Cyber Risk”. Il contratto può prevedere l’inclusione di eventuali franchigie e/o scoperti e/o specifici limiti massimi d’indennizzo alla copertura assicurativa, inseriti in polizza anche tramite allegati o appendici: la loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Esempio di applicazione di eventuale franchigia: Danno accertato €. 10.000,00=, franchigia prevista in polizza €. 500,00 per sinistro. Importo liquidato €. 9.500,00 dato da (10.000,00 – 500,00). |
Avvertenza – Assicurazione parziale In caso di sinistro, ove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, salvo sia diversamente pattuito, AXA ART risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come indicato dalla clausola “Assicurazione parziale”, del Capitolo 1 – “Informazioni importanti” e sancito dall’art. 1907 C.C. |
Avvertenza Le dichiarazioni inesatte o le reticenze Xxx e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, con o senza dolo o colpa grave, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come riportato nel Capitolo 1 – “Informazioni Importanti”. Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 e dall’art. 1418 del Codice Civile. |
5. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Lei o l’Assicurato, deve dare a Noi comunicazione scritta di ogni aggravamento o di ogni diminuzione di rischio. Le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione sono riportate alla clausola “I Suoi obblighi di comunicazione” del Capitolo 1 – “Informazioni importanti”. A solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono la modifica dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero l’installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione del fabbricato.
Gli esempi di cui sopra devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell’avvertenza e non limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.
6. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le Parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza oneri aggiuntivi. Il contratto s’intende perfezionato con il pagamento del premio da parte Sua. L’assicurazione ha effetto dalle h. 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle h. 24,00 del giorno di pagamento, il tutto come spiegato in dettaglio dalla clausola “Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, frazionamento del premio” del Capitolo 5 – “Clausole e Condizioni Generali”.
Lei può pagare il premio di assicurazione all’intermediario assicurativo (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) cui è affidata la gestione del contratto con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Noi oppure all’intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
È consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.
7. Rivalse
Avvertenza AXA ART non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. descritto alla clausola “Il nostro diritto di surroga” del Capitolo 4 – “Procedure in caso di sinistro”. |
8. Diritto di recesso
Avvertenza
È prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro, come disciplinato dalla clausola “Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx”, xxx Xxxxxxxx 0 – “Procedure in caso di sinistro”. Noi o Lei dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, possiamo recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, Noi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsiamo la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile come modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso l’azione giudiziaria nei suoi confronti per il risarcimento.
10. Legge applicabile al contratto
La legge applicabile al contratto è quella Italiana.
11. Regime Fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a Suo carico. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.
C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro, Lei o l’Assicurato deve adoperarsi per ridurre le conseguenze del sinistro (art. 1914 Codice Civile), se previsto dalla legge, deve sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e quindi dare avviso scritto a Noi entro 5 giorni dal giorno in cui ne viene a conoscenza (art. 1913 Codice Civile). L’inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Lei o l’Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non sottratti o rimasti illesi, nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce, anche fotografiche, ed i residui del sinistro.
Avvertenza
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato al Capitolo 4 – “Procedure in caso di sinistro” per le coperture “tailorMade Casa” e al paragrafo “Come fare in caso di sinistro” della Sezione “Assistenza” per quanto riguarda la copertura “Assistenza”.
Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento alle clausole “Come e da chi viene valutato il danno?”, “Come vengono inden- nizzati i beni assicurati?”, “Anticipo indennizzi” del Capitolo 4 – “Procedure in caso di sinistro”.
Per quanto riguarda la copertura “Cyber Risk” si fa riferimento all’art. 7 “Che cosa fare in caso di Sinistro” della Sezione “Cyber Risk”.
La gestione dei sinistri Cyber Risk, di cui alla Sezione “Cyber Risk” è svolta da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia – Xxxxxxx Xxxxxx Legale – Con sede in Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 – 00000 Xxxx – Tel. +39 06. 00.000.000 – Fax +39 06. 00.00.000 denominata in polizza AXA
Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
La gestione del servizio di Assistenza di cui alla Sezione “Assistenza”, è svolta da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – con sede in Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 – 00156 Roma, Tel. +39 06. 00.000.000 – Fax +39 06. 00.00.000, denominata in polizza AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza devono essere richieste direttamente ad AXA Assistance, telefonicamente Numero Verde 800.089644 (dall’estero Tel. 06/00.00.00.00), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
13. Reclami
Eventuali richieste di informazioni o eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:
AXA ART Versicherung AG − Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Reclami
Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Tel. 02/888.965.1 – Fax. 02/000.000.00
E-mail: XxxxxxxXxxxxxx@xxx-xxx.xx
avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:
• nome e cognome, xxxxxxxxx completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;
• numero della polizza AXA ART e nominativo del soggetto contraente la polizza;
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura Nostra comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX (Fax 00.000.000.00 – 00.000.000.00) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Noi, con:
• nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte Nostra, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
Eventuali richieste di informazioni o eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, inerenti le coperture “Assistenza” e “Cyber Risk” dovranno essere inoltrati per iscritto ad INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Clienti, secondo le seguenti modalità:
• mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx
• fax: x00 00 0000000
• posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia c.a. Servizio Clienti – Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Via Eroi di Cefalonia – 00128 Spinaceto – Roma
All’interno del reclamo l’esponente dovrà comunicare i seguenti dati:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura di Inter Partner Assistance fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
Anche in questo caso, qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS secondo le modalità illustrate sopra.
È inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere alla mediazione o ad altri sistemi conciliativi ove esistenti (es. arbitrati). Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Avvertenza
Il presente contratto non prevede clausole arbitrali ad eccezione della clausola di cui all'art. 10 della copertura "Cyber Risk", come prescritto dall'art. 174 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.
AXA ART Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Glossario
Noi / Nostra / AXA ART
AXA ART VERSICHERUNG AG Rappresentanza Generale per l’Italia.
Lei
Il contraente, cioè il soggetto che stipula l’assicurazione.
Assicurato
Il titolare dell’interesse protetto dall’assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta da AXA ART in caso di sinistro.
Intermediario assicurativo
Soggetto iscritto al registro di cui all’art. 109 Cod. Ass. che presta assistenza per la gestione o l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal contraente, cioè il soggetto che stipula l’assicurazione.
Polizza
Il contratto di assicurazione.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Surroga
Il Nostro diritto, dopo il pagamento dell’indennizzo, di subentrare nei diritti dell'Assicurato nei confronti del responsabile del danno.
Capitolo 1 – Informazioni importanti 15
Parole in grassetto 15
Contratto di Assicurazione e relative raccomandazioni 15
I Suoi obblighi di comunicazione 15
Somme assicurate 17
Capitolo 2 – La Sua copertura assicurativa 18
Sezione A: Fabbricati e Migliorie del Conduttore 19
Sezione B: Contenuto 23
Sezione C: La Collezione 29
Sezione D: Gioielli 33
Sezione E: Responsabilità civile per danni a terzi 35
Capitolo 3 – Esclusioni Generali 40
Capitolo 4 – Procedura in caso di sinistro 45
Come presentare una richiesta di indennizzo 45
Indice
Capitolo 5 – Clausole e Condizioni Generali 50
Obblighi per la prevenzione dei danni 50
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 51
Pagamento del premio, decorrenza della garanzia,
frazionamento del premio 51
Indicizzazione e adeguamento automatico del premio 51
Proroga del contratto 52
Come porre termine al contratto? 52
Oneri fiscali 54
Foro competente. Legge applicabile. Rinvio 54
Risoluzione delle controversie 54
Reclami 55
Capitolo 6 – Definizioni 56
Capitolo 1 – Informazioni importanti
Parole in grassetto
Alcuni termini contenuti nella presente polizza assumono significati particolari. Tali significati sono indicati nel Capitolo 6 (Definizioni) a pagina 56 della polizza. Al fine di agevolarLa nell’individuazione di tali termini, questi sono stampati in grassetto. Ugualmente, eventuali decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a Suo carico o dell’Assicurato sono riportate in grassetto.
Contratto di Assicurazione e relative raccomandazioni
La polizza, il prospetto di polizza e qualsiasi appendice costituiscono parte integrante del Contratto di Assicurazione concluso tra Lei e Noi. Tale documenta- zione illustra in dettaglio la copertura assicurativa da Noi fornita nonché le responsabilità a Suo carico e le clausole e condizioni che Lei è tenuto ad osservare.
Lei dovrà leggere attentamente la polizza, il prospetto di polizza e qualsiasi appendice, e conservare accuratamente tutta la documentazione. È importante che Lei comprenda il contenuto della documentazione e riconosca che essa è stata predisposta in conformità alla copertura da Lei richiesta. Qualora le informa- zioni contenute in tale documentazione non risultino esatte, Lei ci dovrà informare al più presto (tramite il Suo intermediario assicurativo o, se ciò non sia possibile, contattandoci direttamente). Le raccomandiamo di rivedere regolarmente la polizza al fine di garantirne l’adeguatezza alle Sue necessità.
Nel caso in cui Lei avesse domande sul contenuto della polizza, potrà contattare il Suo intermediario assicurativo o, se ciò non fosse possibile, direttamente Noi,
fornendo le informazioni necessarie, fra cui il numero di polizza, così da consentire un rapido disbrigo della richiesta. Lei può trovare il numero di polizza nel prospetto di polizza a Xxx xxxx.
I Suoi obblighi di comunicazione
Raccolta dati per la conclusione del Contratto
La invitiamo a prestare la massima attenzione per fare in modo che le Sue risposte alle domande contenute nel questionario che Le sottoporremo alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e in occasione di ogni rinnovo, estensione e variazione, siano esatte e quanto più possibile accurate e complete, così da fornirci tutti gli elementi necessari a valutare correttamente il rischio assicurato.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte, le omissioni o le reticenze, Xxx e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, con o senza dolo o colpa grave, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Comunicazioni durante il contratto
Durante il periodo di validità della polizza, Lei e/o l’Assicurato sarete tenuti a comunicare immediatamente via e-mail o lettera raccomandata, indirizzata all'intermediario assicurativo o, se ciò non fosse possibile, a Noi direttamente, tutte le circostanze idonee a modificare il rischio, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• l’aggiunta o l’esclusione di un altro soggetto assicurato o da assicurare;
• qualsiasi variazione relativa all’utilizzo dell’abitazione (se, ad esempio, l’abita- zione è oggetto di comodato, locazione o sublocazione oppure viene utilizzata a scopi imprenditoriali diversi dall’attività professionale presso l’abitazione);
• qualsiasi variazione relativa all’occupazione dell’abitazione (ad esempio, in caso di disabitazione per un periodo superiore a 90 giorni);
• qualsiasi variazione relativa ai sistemi di allarme e agli impianti antiintrusione, alle casseforti, ai serramenti, alle serrature e agli altri sistemi di chiusura e protezione presenti nell’abitazione;
• qualsiasi modifica dei sistemi di protezione presenti nell’abitazione contro il rischio di incendio o la propagazione degli incendi;
• qualora sul fabbricato debbano essere effettuati lavori di ristrutturazione o ampliamento, modifiche o riparazioni strutturali;
• qualsiasi altra circostanza che comporti una modifica del rischio.
Lei o l'Assicurato, dovrà darci immediata comunicazione scritta (tramite l’intermediario assicurativo o, se ciò non fosse possibile, a Noi direttamente) di ogni circostanza idonea a provocare un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio a Noi non noti o da Noi non accettati potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del rischio Noi saremo tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive al ricevimento della comunicazione scritta Sua o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, ma rinunciamo sin d’ora ad esercitare il diritto di recesso previsto in tale articolo.
In caso di morte, la polizza continuerà in capo agli eredi, ferma restando la Nostra possibilità di recedere ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, se tale trasferimento comportasse un aumento del rischio. Il Suo successore sarà tenuto a pagare i premi maturati dal momento in cui saremo stati informati del trasferimento.
L’alienazione dei beni assicurati non risolverà il contratto.
In caso di alienazione del fabbricato o della totalità dei beni assicurati a termini di una o più sezioni della polizza, il contratto continuerà con l’acquirente, a meno che questi, entro 10 giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non ci abbia informato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che non intende subentrare. Se Lei non ci avrà informato dell’alienazione, Lei resterà obbligato al pagamento dei premi, anche se scaduti successivamente all’alienazione medesima, ferma restando l’applicazione dei principi in tema di aggravamento del rischio. In ogni caso, Xxx potremo recedere dal contratto entro 10 giorni dalla conoscenza dell’intervenuta alienazione.
L’alienazione di singoli beni assicurati a termini di una o più sezioni della polizza, se comunicata per iscritto, potrà essere da Noi valutata ai fini della diminuzione del rischio, fermo restando che, dal momento dell’alienazione, col venir meno dell’interesse assicurato Lei o l’Assicurato non avrà più alcun diritto all’indennizzo
con riferimento ai beni ceduti. Salvo il caso di assicurazione per conto di chi spetta, l’acquirente di singoli beni non subentrerà nei diritti derivanti dalla polizza. Lei dovrà informarci dell’esistenza di altre assicurazioni contratte per i medesimi rischi coperti dalla polizza. Qualora ometta dolosamente tale informazione, ciò potrebbe comportare la perdita del Suo diritto all’indennizzo, come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
Somme assicurate
Allo scopo di garantire a Lei la completa copertura assicurativa per tutta la durata della polizza, Lei, conformemente alle condizioni stabilite nella polizza, dovrà:
• mantenere la somma assicurata di cui alla sezione A (Fabbricati e migliorie del Conduttore) a un livello corrispondente al costo per la ricostruzione di tutti i fabbricati sulla base delle medesime caratteristiche costruttive qualora questi fossero distrutti, al netto degli onorari dei periti, architetti, ingegneri ed esperti tecnici;
• mantenere la somma assicurata di cui alla sezione B (Contenuto) a un livello corrispondente al costo di rimpiazzo dei beni assicurati sotto la medesima sezione B;
• mantenere la somma assicurata per i beni non specificati di cui alla sezione C (La Collezione) a un livello corrispondente al loro corrente valore commerciale. I beni di valore superiore a Euro 150.000,00 dovranno essere descritti individu- almente in un elenco che sarà conservato presso il Suo intermediario assicurativo e/o presso di Noi;
• mantenere la somma assicurata per i beni non specificati di cui alla sezione D (Gioielli) a un livello corrispondente al loro corrente valore commerciale. I beni di valore superiore a Euro 15.000,00 dovranno essere descritti individualmente in un elenco che sarà conservato presso il Suo intermediario assicurativo e/o presso di Noi;
Le raccomandiamo di rivedere regolarmente le somme assicurate al fine di garantirne l’adeguatezza. Qualora Lei ritenga che le somme assicurate non siano adeguate, Xxx dovrà contattarci al più presto tramite il Suo intermediario assicurativo o, se ciò non fosse possibile, rivolgendosi direttamente a Noi.
Assicurazione parziale
Salvo sia diversamente pattuito, nel caso in cui, al momento della stima risultasse che i valori dei beni assicurati secondo una o più sezioni, presa ciascuna separa- tamente, al momento del sinistro eccedevano le somme rispettivamente assicurate indicate nel prospetto di polizza alle sezioni stesse Lei, o l'Assicurato, sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna sezione relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguar- danti altre sezioni.
Deroga alla proporzionale
Nel caso in cui, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati non sia superiore alla somma assicurata indicata nel prospetto di polizza maggiorata della percentuale indicata nel prospetto di polizza, Noi indennizzeremo integralmente il sinistro, senza applicazione della regola proporzionale di cui alla clausola precedente. Se il valore dei beni assicurati sarà superiore alla somma assicurata così maggio- rata, Noi indennizzeremo il sinistro in misura pari al rapporto proporzionale fra la somma assicurata maggiorata e il valore sopra indicato.
Capitolo 2 – La Sua copertura assicurativa
Coperture valevoli per le sezioni A B C D
Noi assicureremo fino a concorrenza della somma assicurata indicata nel prospetto di polizza, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati nelle ubicazioni indicate nel prospetto di polizza per effetto di:
Inondazioni e alluvioni,
Noi non risponderemo dei danni:
• a beni mobili collocati all'aperto;
• agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Terremoto
Agli effetti della presente copertura:
• le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile saranno attribuite ad un medesimo sommovimento tellurico ed i relativi danni saranno considerati pertanto come "singolo sinistro".
Colpa Grave
Xxxxx quanto espressamente escluso dall'Art. 1900 del codice civile la presente
polizza copre anche qualsiasi danno causato da colpa grave.
Sezione A: Fabbricati e Migliorie del Conduttore
Copertura principale
1. Fabbricati
Lei è assicurato contro tutti i rischi per i danni materiali e diretti, causati da eventi non espressamente esclusi che provochino la distruzione od il danneggiamento dei Suoi fabbricati.
Noi Le indennizzeremo la spesa per costruire a nuovo le parti distrutte del fabbricato e degli elementi architettonici di pregio, e per riparare quelle soltanto danneggiate, fino a concorrenza della somma assicurata di cui al prospetto di polizza, purché la ricostruzione o la riparazione siano terminate, salvo comprovate cause di forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del sinistro.
Ove specificamente approvato da Noi e risultasse dal prospetto di polizza, in caso di distruzione o danneggiamento Noi Le indennizzeremo per intero le spese di ricostruzione o riparazione anche se tale importo sia superiore alla somma assicurata risultante dal prospetto di polizza, ma solamente se la somma assicurata sia stata determinata sulla base di una stima del fabbricato redatta da non più di 3 anni da un professionista a Noi beneviso. In caso di interventi di ampliamento, modifica o ristrutturazione da Lei eseguiti sulla Sua abitazione, intervenuti successivamente al momento in cui è stata stilata la stima, interverremo in tal senso soltanto se Lei ci avrà tenuto informati e avrà provveduto a richiederci l’aggiornamento della somma assicurata, versando un premio aggiuntivo.
In caso di non-ricostruzione entro 24 mesi:
L’ammontare dell'indennizzo si determinerà sulla base del valore d'uso dei fabbricati, ottenuto deducendo dal valore di ricostruzione a nuovo il deprezzamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione e all'uso (cd. “degrado d'uso”).
Per i fabbricati danneggiati o distrutti da un terremoto e inaccessibili in quanto siti in una “zona rossa” o dichiarati inagibili dalle autorità competenti, se entro 24 mesi dalla data del terremoto non sia stato ancora possibile avviare la ricostruzione o la riparazione, Noi Le indennizzeremo il valore a nuovo del fabbricato assicurato, senza dedurre il degrado d’uso.
2. Migliorie del Conduttore
Noi Le indennizzeremo le spese per la ricostruzione a nuovo o la riparazione di abbellimenti e arredi fissi da Lei installati nell’abitazione in qualità di conduttore durante il periodo di assicurazione, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nel prospetto di polizza.
Copertura supplementare
Le seguenti coperture sono concesse, a termini della presente sezione, in aggiunta alle somme assicurate per i fabbricati, nei limiti indicati nel prospetto di polizza per ciascuna voce:
1. Nuove acquisizioni
Distruzione o danneggiamento dei nuovi abbellimenti e arredi fissi da Lei installati nei fabbricati durante il periodo di assicurazione, purché la loro installazione ci venga comunicata entro 90 giorni e Lei abbia versato un premio aggiuntivo, il tutto fino a concorrenza della somma assicurata indicata nel prospetto di polizza.
2. Rimozione temporanea di abbellimenti e arredi fissi
Distruzione o danneggiamento degli abbellimenti e arredi fissi rimossi dai fabbricati, occorsi entro 90 giorni dalla loro rimozione per motivi di riparazione, restauro o custodia.
3. Spese di Ricerca (ESTERNA)
Noi Le rimborseremo, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato, le spese necessarie sostenute per la ricerca dell'origine di eventuali fuoriuscite di acqua o gas dalle installazioni fisse interrate per uso domestico per l'acqua e il riscaldamento al servizio del fabbricato.
4. Spese di Ricerca (INTERNA)
Noi Le rimborseremo, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato, le spese necessarie sostenute per la ricerca dell'origine di eventuali fuoriuscite di acqua o gas, dalle installazioni fisse per uso domestico per l’acqua e riscaldamento all’interno del fabbricato;
5. Operazioni di ripulitura conseguenti a violazioni di proprietà
Noi Le rimborseremo le spese necessarie e ragionevoli da Lei sostenute durante il periodo di assicurazione per la rimozione dei rifiuti e del materiale di scarto, abbandonati senza il Suo permesso all'interno della proprietà in corrispondenza dell’indirizzo indicato nel prospetto di polizza.
6. Danni al giardino
Distruzione o danneggiamento dei giardini associati ai fabbricati se causati da:
• incendio;
• tempeste, trombe d’aria;
• fulmini;
• collisione o impatto di animali e di veicoli o velivoli, ovvero di qualsiasi oggetto caduto dai medesimi;
• furto o atti vandalici.
fino a concorrenza della somma assicurata indicata nel prospetto di polizza per ogni singolo albero, pianta o arbusto, e per sinistro.
7. Accesso per emergenze
Noi Le rimborseremo le spese per la riparazione dei danni subiti dalla Sua abitazione
nel corso di un’emergenza medica.
Spese accessorie conseguenti a un sinistro indennizzabile
Oltre alla somma assicurata per i fabbricati, Noi Le rimborseremo, fino a concorrenza degli importi indicati nel prospetto di polizza per ciascuna voce, le spese necessarie e ragionevoli elencate qui di seguito, che Lei avrà sostenuto in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
1. Onorari dei periti, architetti, ingegneri ed esperti tecnici
Gli onorari dei periti, architetti, ingegneri ed esperti tecnici da Lei corrisposti in relazione alla riparazione o ricostruzione dei fabbricati, ivi compresi gli onorari per la riprogettazione ma esclusi i compensi per la presentazione di reclami. L’ammon- tare di tali onorari non potrà eccedere quanto astrattamente liquidabile sulla base dei principi regolamentari o di legge applicabili alle prestazioni svolte.
2. Premio di assicurazione
Il premio di assicurazione per la Polizza CAR e la Polizza Fideiussoria per oneri di urbanizzazione, se richiesti, che Lei sarà tenuto a sottoscrivere in relazione alle opere di riparazione o ricostruzione da eseguirsi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
3. Spese per la conformità a prescrizioni di legge o della Pubblica Autorità
Le spese sostenute per l’adeguamento a prescrizioni di legge o a provvedimenti dell’autorità in relazione alle opere di riparazione o ricostruzione eseguite a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
4. Spese di rimozione macerie
Le spese per demolire, sgomberare, trattare, rimuovere e trasportare alla discarica idonea più vicina le macerie dei fabbricati e gli altri residui di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, purchè tali operazioni siano state da Noi preventivamente autorizzate.
5. Spese di decontaminazione
Le spese per la decontaminazione del suolo della proprietà, che sia divenuta necessaria a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, a condizione che Lei abbia ricevuto la preventiva approvazione scritta da parte Nostra. Tuttavia, se il suolo della proprietà era già contaminato al momento del sinistro, Noi Le rimborseremo unicamente le spese per quelle operazioni di decontaminazione che siano diretta conseguenza del sinistro.
6. Spese di riparazione per accesso per ragioni di emergenza
Le spese per la riparazione dei danni causati alla proprietà dall’accesso dei vigili del fuoco, degli agenti di P.S. e/o del personale sanitario, effettuato per ragioni di emergenza in occasione di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.
7. Spese di trasferta
Le spese per la trasferta urgente verso il luogo del sinistro, effettuata da Lei o da una persona Sua convivente al fine di:
• fornire assistenza alle autorità nello svolgimento delle indagini;
• chiarire le circostante del sinistro;
• adottare le misure idonee per prevenire ulteriori danni.
8. Prevenzione delle perdite e diminuzione delle spese
Le spese necessarie per le misure temporanee da Lei adottate per evitare sinistri imminenti indennizzabili a termini della presente sezione o limitarne le possibili conseguenze, anche se tali misure si rivelano infruttuose.
9. Sostituzione di chiavi e serrature
Le spese e necessarie per la sostituzione e l’installazione di serrature delle porte esterne e delle finestre, degli impianti di allarme antintrusione o delle casseforti situate nei fabbricati, laddove le chiavi originarie siano state rubate o smarrite in qualsiasi parte del mondo. Nessuna franchigia sarà applicata per tale copertura.
10. Migliorie prevenzione fuoriuscita d’acqua
A seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, Le rimbor- seremo anche le spese per gli interventi concordati destinati a prevenire o limitare eventi futuri che possano causare la distruzione o il danneggiamento dei fabbricati per fuoriuscita di acqua o inondazioni.
Noi Le rimborseremo tali spese soltanto se l'indennizzo per la distruzione o il danneggiamento del fabbricato sarà superiore all’importo indicato nel prospetto di polizza.
11. Migliorie Energie Rinnovabili
In caso di distruzione o danneggiamento del sistema di riscaldamento del fabbricato, indennizzabile a termini della presente sezione, Le rimborseremo anche le spese per l’installazione dei sistemi di generazione di energia solare, eolica e geotermica soltanto se l'indennizzo per la distruzione o il danneggiamento del sistema di riscal- damento del fabbricato sarà superiore all’importo indicato nel prospetto di polizza.
12. Spese per utenze e perdita di reddito
A seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, Noi Le rimborseremo, per il periodo indicato nel prospetto di polizza, le seguenti spese per utenze e/o perdite di reddito:
• Le spese per l’approvvigionamento di elettricità da parte Sua a causa della distruzione o del danneggiamento del sistema di generazione di energia solare, eolica e geotermica, indennizzabili a termini della presente sezione, che rendesse necessario l’acquisto di energia elettrica da un fornitore terzo.
• La perdita di reddito per servizi energetici da Lei subita a seguito della distruzione o del danneggiamento del sistema di generazione di energia solare, eolica e geotermica, indennizzabili a termini della presente sezione.
• Le spese per l’acquisto di acqua da parte Sua, a causa della distruzione o del danneggiamento del sistema di approvvigionamento idrico alternativo, indenniz- zabili a termini della presente sezione, che rendesse necessario l’acquisto di acqua da un fornitore per la distribuzione idrica.
13. Riparazione impianti Tecnici (Gas / Acqua / Elettricità)
Noi Le rimborseremo, in qualsiasi caso di guasto / rottura di impianti tecnici esterni / interni (gas / acqua / elettricità) le spese necessarie e ragionevoli da Lei sostenute per riparare o sostituire le tubature / i cavi, compresi i relativi raccordi.
Sistemazione alternativa e perdita dei canoni di locazione
Se, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, l’abitazione fosse inagibile, o se le autorità vietassero a Lei o ai Suoi inquilini di risiedervi stabilmente, Noi, per un periodo massimo di 3 anni dalla data del sinistro e fino a quando l’abitazione sarà di nuovo agibile o potrà di nuovo essere occupata, Le rimborseremo, previo accordo scritto:
• la spesa ragionevole per una sistemazione alternativa similare all’abitazione da Lei abitata, che Lei dovrà sostenere per Lei, le persone Sue conviventi e i Suoi animali domestici; o
• i canoni di locazione che Lei non potesse percepire in conseguenza dell’inagibilità dell’abitazione o del divieto di risiedervi.
Cambio di residenza
Se Lei acquisterà un nuovo fabbricato da destinare a residenza principale, nella stessa nazione della Sua attuale residenza, Noi, previo accordo scritto, forniremo la copertura di cui alla presente sezione ai fabbricati situati presso la nuova residenza fino a concorrenza della somma assicurata indicata nel prospetto di polizza per i fabbricati precedentemente assicurati. Tale copertura sarà concessa per un periodo non superiore a 60 giorni dalla data del rogito e solo se le misure di sicurezza e di protezione e prevenzione del furto e degli incendi esistenti presso la nuova residenza saranno equivalenti o migliori di quelle presenti presso il precedente fabbricato. Tale copertura non si applicherà ai nuovi fabbricati che siano ancora assicurati dal venditore.
Sezione B: Contenuto Copertura principale
1. Lei è assicurato contro tutti i rischi per i danni materiali e diretti, causati da eventi non espressamente esclusi che provochino la distruzione, il danneggiamento, lo smarrimento o la sottrazione, di beni facenti parte del contenuto, finché questo è situato all’interno della proprietà, ovvero in qualsiasi parte del mondo nei limiti e alle condizioni indicate nel prospetto di polizza.
In caso di trasporto, i beni assicurati dovranno essere imballati in modo sicuro e adeguato alla natura e al valore dei beni stessi, e dovranno essere affidati a un trasportatore adeguatamente competente ed esperto, oppure dovranno essere sotto la custodia Sua, di una persona Sua convivente o di un soggetto da Lei incaricato a tal fine.
2. Noi indennizzeremo, per sinistro e per anno, fino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto risultante nel prospetto di polizza:
• le spese di riparazione se il bene assicurato è danneggiato; o
• il costo di rimpiazzo a nuovo se il bene assicurato è distrutto, se viene smarrito o sottratto, o se la riparazione del medesimo risulterà, a nostra discrezione, eccessivamente onerosa.
3. In nessun caso Noi corrisponderemo un importo maggiore del valore di rimpiazzo a nuovo per ciascun bene assicurato a termini della presente sezione.
4. Qualora la somma assicurata per il contenuto sia stata determinata sulla base di una stima redatta da non più di 3 anni da un professionista a Noi beneviso, Noi indennizzeremo per intero i costi di riparazione o rimpiazzo a nuovo dei beni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti, fino ad un importo massimo pari alla somma assicurata incrementata del 25%.
5. Limitazioni speciali
I beni di seguito elencati si intendono compresi nella somma assicurata per il contenuto. Di conseguenza, per ciascuna voce, Noi non corrisponderemo un importo maggiore di quello esposto nel prospetto di polizza.
• xxxxxxxx, salvo che nel prospetto di polizza risulti concessa per tali beni la copertura di cui alla sezione D (Gioielli);
• oggetti d’arte, salvo che nel prospetto di polizza risulti concessa per tali beni la copertura di cui alla sezione C (La Collezione);
• monete, francobolli e medaglie, salvo che nel prospetto di polizza risulti concessa per tali beni la copertura di cui alla sezione C (La Collezione)
• oggetti in oro e argento e oggetti placcati, salvo che nel prospetto di polizza
risulti concessa per tali beni la copertura di cui alla sezione C (La Collezione);
• denaro;
• attestati di proprietà;
• roulotte e caravan;
• barche a remi, gommoni e tavole da windsurf;
• biciclette, motociclette, quad e golf buggies [veicoli per campi da golf];
• beni di Sua proprietà ma in possesso di persone Xxx conviventi che risiedano temporaneamente al di fuori dell’abitazione per motivi di studio;
• attrezzatura per la Sua attività professionale svolta presso l’abitazione
conservata presso detta abitazione;
• cani e gatti;
• vini x xxxxxxx salvo che nel prospetto di polizza risulti concessa per tali beni la copertura di cui alla sezione C (La Collezione).
Copertura supplementare
Le seguenti coperture sono concesse, a termini della presente sezione, in aggiunta alle somme assicurate per il contenuto, nei limiti indicati nel prospetto di polizza per ciascuna voce :
1. Nuove acquisizioni
I beni rientranti nella definizione di contenuto da Lei acquisiti durante il periodo di assicurazione, saranno indennizzati a termini della presente sezione sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel prospetto di polizza. Oltre tale importo Noi potremo aumentare l’indennizzo fino al 30% rispetto alla somma assicurata per il contenuto in considerazione dei beni di nuova acquisizione, a condizione che Lei ci abbia comunicato tale acquisizione entro 90 giorni dalla stessa e abbia versato un premio aggiuntivo.
2. Regali e doni
Distruzione, danneggiamento, smarrimento o sottrazione di beni facenti parte del contenuto, ma destinati a rimanere in Suo possesso per un breve periodo, come i regali e i doni, saranno indennizzati a termini della presente sezione solo se fra il momento dell’acquisto e il sinistro non siano decorsi più di 90 giorni.
3. Beni personali di ospiti
Distruzione o danneggiamento, smarrimento o sottrazione di beni personali che appartengono ai Suoi ospiti e ad altre persone che si trovano legittimamente nella proprietà.
4. Beni mobili all’aperto
Distruzione o danneggiamento, smarrimento o sottrazione di beni mobili all’aperto, collocati entro i confini della proprietà.
5. Tendoni
Distruzione o danneggiamento, smarrimento o sottrazione di qualsiasi tensostruttura di Sua proprietà, o affidata alla Sua custodia da un terzo, salvo che sia altrimenti assicurata.
6. Carte di credito
Noi Le rimborseremo qualsiasi somma del cui pagamento Lei sarà responsabile ai sensi di legge a causa dell’utilizzo non autorizzato da parte di terzi delle carte di credito emesse a nome Suo o di una persona Sua convivente, dopo che queste sono state smarrite o sottratte dall’abitazione, ovvero in qualsiasi parte del mondo durante una trasferta, ovvero allorché esse erano affidate a una persona Sua convivente, a condizione che siano state rispettate tutte le clausole e condizioni in virtù delle quali tali carte sono state emesse.
Questa copertura (integrativa) opera a secondo rischio, cioè oltre i limiti assicurati nella polizza stipulata dall’istituto emittente la carta di credito. Lei sarà comunque tenuto a presentare denuncia e ad informare l’istituto emittente della carta entro e non oltre 24 ore dalla scoperta della sottrazione o dello smarrimento.
7. Sostituzione di dati
Noi Le rimborseremo le spese per il recupero e/o la sostituzione di documenti personali smarriti, fotografie digitali, musica digitale o video digitali causati da un evento non espressamente escluso che ha provocato la distruzione o il danneggia- mento del Suo computer o dei Suoi dispositivi mobili. Noi non Le rimborseremo le spese di sostituzione o ripristino di qualsiasi hardware o software, ovvero eventuali perdite economiche conseguenti alla perdita dei documenti, delle informazioni o dei dati sopra elencati.
8. Noi Le indennizzeremo i seguenti danni, inerenti l’attività professionale da Lei
svolta presso l’abitazione:
• Registri di contabilità: le spese di sostituzione e/o ripristino dei registri di contabilità smarriti o distrutti, relativi all’attività professionale da Lei svolta presso l’abitazione, nonché dei dati elettronici necessari a proseguire la Sua attività, in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Noi non Le indennizzeremo il valore delle informazioni perse o i costi di sostitu- zione o ripristino di qualsiasi software, ovvero eventuali perdite economiche conseguenti alla perdita dei dati e delle informazioni sopra elencati.
• Crediti contabili: importi che Le sono dovuti e che Lei non può recuperare come conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini di polizza subito dai registri contabili relativi all’attività professionale da Lei svolta presso l’abitazione.
• Maggiori spese di esercizio: le spese straordinarie e ragionevoli che Lei avrà sostenuto per proseguire l’attività professionale presso l’abitazione, in conse- guenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, o in conseguenza di un guasto accidentale di durata superiore a 72 ore consecutive, occorso durante il periodo di assicurazione in relazione alla fornitura, presso la Sua abitazione, di gas, acqua, elettricità, dei servizi telefonici o internet. Tale copertura avrà effetto dal giorno in cui si verificano il sinistro indennizzabile o l’interruzione del servizio e terminerà il giorno in cui Xxx sarà in grado di riprendere l’attività professionale presso l’abitazione, il tutto per un periodo non superiore a 12 mesi dal sinistro.
9. Acqua misurata da un contatore e gasolio per riscaldamento ad uso domestico Noi Le rimborseremo le spese sostenute a seguito della perdita di acqua misurata da un contatore, o della perdita di gasolio per riscaldamento, se misurabile, avvenute presso la proprietà. Questa copertura non comprende le spese per la riparazione di qualsiasi installazione fissa per uso domestico per l’erogazione dell’acqua o del riscaldamento.
10. Contenuto di congelatori
Noi Le indennizzeremo i danni causati da deterioramento o decomposizione del
contenuto dei Suoi congelatori e/o di frigoriferi situati nell’abitazione dovuti a:
• guasto accidentale del congelatore e/o del frigorifero
• esalazione di gas refrigerante dalle apparecchiature
• guasto accidentale nella fornitura di elettricità o gas, fatta esclusione per le sospensioni o interruzioni intenzionali della fornitura da parte dell’azienda incaricata della distribuzione dell’energia elettrica o del gas, e con esclusione delle sospensioni o interruzioni della fornitura che sono conseguenza di scioperi o altre agitazioni sindacali.
11. Parenti residenti presso una casa di cura
La distruzione, il danneggiamento, lo smarrimento o la sottrazione dei beni facenti parte del contenuto, di proprietà del Suo coniuge o di ascendenti, discendenti e fratelli, Xxxx e del Suo coniuge, che risiedono definitivamente in una casa di cura, a condizione che tali beni non siano coperti da altra assicurazione.
12. Disabilità Fisica permanente derivante da un sinistro
Noi Le rimborseremo le spese per gli interventi ragionevoli e necessari effettuati sull’abitazione (come individuati nella relazione predisposta da un ergoterapeuta da Noi incaricato) per consentire a Lei o a una persona Sua convivente di vivere senza assistenza nell’eventualità che Lei o una persona Sua convivente abbia acquisito una disabilità fisica permanente come conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, occorso durante il periodo di assicurazione.
Spese accessorie conseguenti a un sinistro indennizzabile
Noi, oltre alla somma assicurata per il contenuto, Le rimborseremo, fino alla concorrenza degli importi indicati nel prospetto di polizza per ciascuna voce, le spese necessarie e ragionevoli elencate qui di seguito, che Lei avrà sostenuto in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
1. Spese di rimozione:
Le spese per demolire, sgomberare, trattare, rimuovere e trasportare alla discarica idonea più vicina i resti inutilizzabili dei beni facenti parte del contenuto e, in generale, i residui di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, purchè tali operazioni siano state da Noi preventivamente autorizzate.
2. Spese di riparazione per l’accesso per ragioni di emergenza
Le spese per la riparazione dei danni causati al contenuto dall’accesso dei vigili del fuoco, degli agenti di P.S. e/o del personale sanitario, effettuato per ragioni di emergenza in occasione di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.
3. Sgombero d’urgenza del contenuto
Le spese ragionevoli per il trasporto del contenuto da e verso un deposito protetto, nonché i successivi costi di deposito se:
• l’abitazione è inagibile o, a Nostro esclusivo giudizio, la sicurezza dell’abitazione risulta compromessa, in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della sezione A (Fabbricati e migliorie del conduttore) ovvero a termini della presente sezione, oppure
• l’occupazione dell’abitazione sia temporaneamente vietata da un provvedimento dell’autorità,
fino a quando non siano ripristinate l’agibilità o la sicurezza della Sua abitazione, ovvero finché il divieto di occupazione sia venuto meno.
Tali spese potranno includere, a titolo meramente esemplificativo, le spese per un imballaggio sicuro degli oggetti, il corrispettivo per i servizi forniti da una società di traslochi adeguatamente competente ed esperta nel trasporto di oggetti d’arte o di pregio, nonché i costi per l’affitto di spazio idoneo all’interno di un deposito protetto.
L’importo massimo che Le rimborseremo ai sensi della presente sottosezione non potrà superare il 15% della somma assicurata per il contenuto.
4. Spese di trasferta
Le spese per la trasferta urgente verso il luogo del sinistro, effettuata da Lei o da una persona Sua convivente al fine di:
• fornire assistenza alle autorità nello svolgimento delle indagini;
• chiarire le circostanze del sinistro;
• adottare le misure idonee per prevenire ulteriori danni.
5. Prevenzione delle perdite e diminuzione delle spese
Le spese per le misure temporanee da Lei adottate allo scopo di evitare sinistri imminenti, indennizzabili a termini della presente sezione, o limitarne le possibili conseguenze, anche se tali misure si rivelano infruttuose.
6. Sostituzione di chiavi e serrature
Le spese per la sostituzione e l’installazione di serrature delle porte esterne e delle finestre, degli impianti di allarme antintrusione situate nei fabbricati, laddove le chiavi originarie siano sottratte o smarrite in qualsiasi parte del mondo. Nessuna franchigia sarà applicata per tale copertura.
7. Aumento della sicurezza
Le spese per i miglioramenti ai sistemi di allarme e alle protezioni fisiche dell’abita- zione che, secondo il parere di un esperto a Noi beneviso, siano necessari a seguito di un furto aggravato perpetrato presso l’abitazione durante il periodo di assicurazione.
8. Assistenza psicologica
Le spese per l’assistenza psicologica di cui Lei o una persona Sua convivente necessitasse a seguito di un furto aggravato o di un incendio verificatosi presso l’abitazione durante il periodo di assicurazione.
Sistemazione alternativa e perdita dei canoni di locazione
Se, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione l’abitazione fosse inagibile o se le autorità vietassero a Lei o ai Suoi inquilini di risiedervi stabilmente, Noi, per un periodo massimo di tre anni dalla data del sinistro e fino a quando l’abitazione sarà di nuovo agibile o potrà essere di nuovo occupata Le rimborseremo, previo accordo scritto:
• La spesa ragionevole per una sistemazione alternativa similare all’abitazione da Lei occupata, che Lei dovrà sostenere per Lei, per le persone Sue conviventi e i Suoi animali domestici; o
• i canoni di locazione che Xxx non potesse a percepire in conseguenza dell’inagi- bilità dell’abitazione o del divieto di risiedervi.
Noi non rimborseremo questi costi a termini della presente sezione B (Contenuto), nel caso in cui li avessimo già rimborsati o accettato di rimborsarli a termini della sezione A (Fabbricati e migliorie del Conduttore).
Cambio di residenza
Nel caso in cui Lei trasferisse la Sua residenza, il contenuto sarà assicurato a termini della presente sezione durante il trasporto a cura di un trasportatore specializzato e, successivamente, presso la nuova residenza per un periodo non superiore a 60 giorni dalla data del trasloco.
Se, in seguito a separazione, legale o di fatto, Lei o il Suo partner lascerete l’abitazione e una parte del contenuto verrà trasferita a una nuova residenza , la copertura per il contenuto sarà estesa alla nuova residenza per un massimo di 60 giorni dal trasferimento. Qualora Lei richiedesse una copertura superiore ai 60 giorni o se la nuova residenza fosse situata in una nazione diversa rispetto a
quella della Sua abitazione, l’estensione di copertura sarà subordinata alla nostra
preventiva approvazione scritta.
Noi forniremo la copertura di cui alla presente sottosezione soltanto se le misure di sicurezza, di protezione e di prevenzione del furto e degli incendi esistenti presso la nuova residenza saranno equivalenti o migliori di quelle presenti presso la residenza indicata nel prospetto di polizza.
Sezione C: La Collezione Copertura principale
1. Lei è assicurato contro tutti i rischi per i danni materiali e diretti, causati da eventi non espressamente esclusi, che provochino la distruzione, il danneggiamento, lo smarrimento o la sottrazione, di beni facenti parte della collezione finché questa è situata all’interno della proprietà, ovvero in qualsiasi parte del mondo nei limiti e alle condizioni indicate nel prospetto di polizza.
In caso di trasporto, la collezione dovrà essere imballata in modo sicuro e adeguato alla natura e al valore dei singoli beni che la compongono, e dovrà essere affidata ad un trasportatore specializzato in oggetti d’arte oppure dovrà essere sotto la custodia Sua, di una persona Sua convivente o di un soggetto da Lei incaricato a tal fine.
2. L’ammontare massimo dell’indennizzo sarà il seguente.
In caso di distruzione, smarrimento o sottrazione:
Noi indennizzeremo una somma pari al valore commerciale del bene assicurato nel luogo ed al momento del sinistro in caso di valore dichiarato; in caso di stima accettata il valore è quello stabilito in detta stima e riportato nell’inventario allegato alla polizza sottoscritto da Noi e da Lei.
In caso di danneggiamento:
• se il bene può essere restaurato, Noi indennizzeremo il costo del restauro (eseguito previa Nostra autorizzazione) più l’eventuale deprezzamento, cioè la differenza tra il valore che il bene aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il restauro. Resta inteso che la somma del costo del restauro e del deprezzamento non potrà essere superiore alla somma assicurata indicata nel prospetto di polizza;
• nel caso in cui il bene assicurato non sia restaurabile e/o riproducibile, Noi indennizzeremo il solo deprezzamento, cioè la differenza tra il valore che il bene aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro.
Valore del bene assicurato
Se l'assicurazione è a stima accettata, il valore del bene attribuito di comune accordo tre le parti è quello stabilito in detta stima e riportato nell’inventario allegato alla polizza sottoscritto da Noi e da Lei e depositato presso il Suo intermediario assicurativo, e/o presso di Noi.
Se l’assicurazione è a valore dichiarato, il valore commerciale del bene è indicato sulla base della dichiarazione dell’Assicurato stesso e non equivale a stima e non sarà per Noi vincolante. In caso di sinistro, sarà a Suo carico la prova dell’effettivo valore commerciale del bene. Se non è presente un inventario, il valore del singolo bene non potrà superare quello indicato nel prospetto di polizza.
Noi non indennizzeremo una somma superiore a quanto indicato nel prospetto di polizza come stima accettata o come valore dichiarato.
3. Il deprezzamento dovrà essere da noi accertato oppure da un perito indipendente da Noi autorizzato.
4. Per quei beni facenti parte della collezione, in relazione ai quali la somma assicurata
sia stata determinata sulla base di una stima professionale redatta negli ultimi
3 anni da un professionista a Noi beneviso, e tale circostanza fosse espressamente richiamata nel prospetto di polizza, Noi determineremo l’indennizzo sulla base del valore commerciale del bene al momento del sinistro, fino ad un importo massimo pari alla somma assicurata per quel bene incrementata del 25%, e comunque nei limiti della somma assicurata per l’intera collezione.
5. Decesso o disabilità permanente dell’artista
Se il valore commerciale di qualsiasi bene facente parte della collezione, assicurato sulla base di una stima accettata, aumentasse in conseguenza del decesso dell’artista durante il periodo di assicurazione, Noi indennizzeremo un importo superiore fino al 200% della stima accettata per quel bene, fino alla concorrenza dell’importo indicato nel prospetto di polizza, a condizione che Lei ci consegni una relazione di stima redatta da un esperto indipendente e ci documenti l’aumento del valore commerciale di tale bene, anche attraverso l’esibizione di ricevute di acquisto risalenti a non più di tre anni prima della data del sinistro.
Noi Le rimborseremo inoltre le spese irrecuperabili da Lei sostenute per le opere d’arte da Lei commissionate all’artista e rimaste tuttavia incomplete a causa del decesso o della disabilità permanente di quest’ultimo, nei limiti dell’importo indicato nel prospetto di polizza.
Copertura supplementare
Le seguenti garanzie sono concesse a termini della presente sezione in aggiunta alle somme assicurate per la collezione, nei limiti indicati nel prospetto di polizza per ciascuna voce:
1. Nuove acquisizioni
I beni rientranti nella definizione di collezione, da Lei acquisiti durante il periodo di assicurazione, saranno indennizzati a termini della presente sezione sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel prospetto di polizza, sempre che Lei ci abbia comunicato la loro acquisizione entro 90 giorni dalla stessa. Oltre tale importo, Noi potremo aumentare l’indennizzo fino al 30% rispetto alla somma assicurata per la collezione in considerazione dei beni di nuova acquisizione, a condizione che Lei abbia versato un premio aggiuntivo.
2. Coppie e Serie
In caso di stima accettata, in caso di danno parziale e/o restaurabile che colpisca un bene facente parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica) Noi indennizzeremo il valore del bene sinistrato (o di parte di esso) in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale del bene e tenendo conto quindi del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme; in caso di sinistro totale che colpisca un bene facente parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica) se Lei ci restituisce la parte dell'oggetto non danneggiato Noi Le pagheremo l'intero importo della coppia o serie.
Se non è presente un inventario, il valore della coppia e serie non potrà superare quello indicato nel prospetto di polizza.
3. Mancanza di titolo o titolo viziato
Noi Le rimborseremo l’importo da Lei corrisposto per l’acquisto di un bene facente parte della collezione, cui è stato successivamente obbligato per legge a rinunciare, senza Sua colpa, a causa di:
• titolo viziato o mancanza di titolo da parte del venditore rispetto al bene da Lei
acquistato;
• qualsiasi onere o gravame costituito sul bene in epoca anteriore rispetto al Suo
acquisto e di cui Xxx non era a conoscenza.
Le rimborseremo altresì le spese legali da Lei sostenute, con il Nostro preventivo consenso, per la difesa in sede civile da pretese risarcitorie o restitutorie avanzate nei Suoi confronti e fondate sul titolo viziato o sull'assenza di titolo per l’acquisto del bene sopra menzionato. Noi non Le indennizzeremo eventuali ed ulteriori perdite economiche conseguenti alla perdita di disponibilità del bene.
Ciò, a condizione che:
• Lei abbia verificato diligentemente la proprietà e la storia del bene prima dell’acquisto;
• Lei abbia acquistato il bene dopo la data indicata nel prospetto di polizza;
• Qualsiasi pretesa nei Suoi confronti per la restituzione del bene ovvero per far valere un onere o un gravame a carico del bene sia stata avanzata, giudizialmente o stragiudizialmente, durante il periodo di assicurazione; e
• Lei ci abbia tempestivamente informato in merito alle pretese di terzi sul bene durante il periodo di assicurazione.
L’importo massimo che Noi indennizzeremo ai sensi della presente sottosezione corrisponderà al 10% della somma assicurata per la collezione, nei limiti dell’importo indicato nel prospetto di polizza.
Spese accessorie conseguenti a un sinistro indennizzabile
Noi, oltre alla somma assicurata per la collezione, Le rimborseremo, fino alla concorrenza degli importi indicati nel prospetto di polizza per ciascuna voce, le spese necessarie e ragionevoli elencate qui di seguito, da Lei sostenute in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della seguente sezione.
1. Spese di rimozione
Le spese per demolire, sgomberare, trattare, rimuovere, smaltire e distruggere i resti inutilizzabili dei beni facenti parte della collezione e, in generale, i residui di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, purché tali operazioni siano state da Noi preventivamente autorizzate.
2. Sgombero d’urgenza della collezione
Le spese per il trasporto della collezione da e verso un deposito protetto, nonché i successivi costi di deposito, se:
• L’abitazione è resa inagibile o, a Nostro esclusivo giudizio, la sicurezza dell’abitazione risulta compromessa in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della sezione A (Fabbricati e migliorie del Conduttore) o della
sezione B (Contenuto),
• L’occupazione dell’abitazione sia temporaneamente vietata da un provvedimento dell’autorità
fino a quando non siano ripristinate l’agibilità o la sicurezza dell’abitazione ovvero finché il divieto di occupazione sia venuto meno.
Tali spese potranno includere, a titolo meramente esemplificativo, le spese sostenute per un imballaggio sicuro degli oggetti, il corrispettivo per i servizi forniti da una società di trasporti specializzata in oggetti d’arte o di pregio che sia adeguatamente competente ed esperta , nonché i costi per l’affitto per uno spazio idoneo all’interno di un deposito protetto.
L’importo massimo che Le rimborseremo ai sensi della presente sottosezione non potrà superare il 15% della somma assicurata per la collezione.
3. Spese per recuperare la collezione
Le spese da Lei sostenute per recuperare qualsiasi parte della collezione che sia stata smarrita o sottratta, oppure per sostituirla, incluse le spese di trasferta, Xxx o di un Suo incaricato, i costi di trasporto o gli onorari dei legali da Lei incaricati con il Nostro preventivo consenso, nonché i dazi doganali.
4. Spese di trasferta
Le spese per la trasferta urgente verso il luogo del sinistro, effettuata da Lei o da una persona Sua convivente al fine di:
• fornire assistenza alle autorità nello svolgimento delle indagini;
• chiarire le circostanze del sinistro;
• adottare le misure idonee per prevenire ulteriori danni.
5. Prevenzione delle perdite e diminuzione delle spese
Le spese per le misure temporanee da Lei adottate allo scopo di evitare sinistri imminenti, indennizzabili a termini della presente sezione, o limitarne le possibili conseguenze, anche se tali misure si rivelano infruttuose.
Cambio di residenza
Nel caso in cui Lei trasferisse la Sua residenza , la collezione, sarà assicurata a termini della presente sezione durante il trasporto con un trasportatore specializzato in oggetti d’arte e di pregio e, successivamente, presso la nuova residenza, per un periodo non superiore a 60 giorni dalla data del trasloco.
Se, in seguito a separazione, legale o di fatto, Lei o il Suo partner lascerete l’abitazione una parte della collezione verrà trasferita a una nuova residenza, la copertura per la collezione sarà estesa alla nuova residenza, per un periodo non superiore a 60 giorni dal trasferimento.
Qualora Lei richiedesse una copertura superiore ai 60 giorni o se la nuova residenza fosse situata in una nazione diversa rispetto a quello della residenza indicata nel prospetto di polizza, l’estensione di copertura sarà subordinata alla nostra preventiva approvazione scritta.
Noi forniremo la copertura di cui alla presente sottosezione soltanto se le misure di sicurezza, di protezione e di prevenzione del furto e degli incendi esistenti presso la nuova residenza saranno equivalenti o migliori di quelle presenti presso la residenza indicata nel prospetto di polizza.
Sezione D: Gioielli Copertura principale
1. Lei è assicurato contro tutti i rischi per i danni materiali e diretti, causati da eventi non espressamente esclusi che provochino la distruzione, il danneggiamento, lo smarrimento o la sottrazione di gioielli collocati all’interno della proprietà, ovvero in qualsiasi parte del mondo nei limiti e alle condizioni indicate nel prospetto di polizza.
2. L’ammontare massimo dell’indennizzo sarà il seguente:
In caso di distruzione, smarrimento o sottrazione:
Noi indennizzeremo una somma pari al valore commerciale del bene assicurato nel luogo ed al momento del sinistro in caso di valore dichiarato; in caso di stima accettata il valore è quello stabilito in detta stima e riportato nell’inventario allegato alla polizza sottoscritto da Noi e da Lei.
In caso di danneggiamento:
• se il bene può essere riparato o sostituito, Noi indennizzeremo il costo della riparazione / sostituzione (eseguita previa Nostra autorizzazione), più l’eventuale deprezzamento, cioè la differenza tra il valore che il bene assicurato aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo la riparazione / sostituzione.
Resta inteso che la somma del costo della riparazione / sostituzione e del deprezzamento non potrà essere superiore alla somma assicurata indicata nel prospetto di polizza.
Se il bene non può essere riparato o sostituito Noi indennizzeremo il solo deprezza- mento, cioè la differenza tra il valore che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro.
Valore del bene assicurato
Se l'assicurazione è a stima accettata, il valore del bene attribuito di comune accordo tre le parti è quello stabilito in detta stima e riportato nell’inventario allegato alla polizza sottoscritto da Noi e da Lei e depositato presso il Suo intermediario assicurativo e/o presso di Noi.
Se l’assicurazione è a valore dichiarato il valore commerciale del bene è indicato sulla base della dichiarazione dell'Assicurato stesso e non equivale a stima e non sarà per Noi vincolante. In caso di sinistro , sarà a suo carico la prova dell’effettivo valore commerciale dell’oggetto.
Noi non indennizzeremo una somma assicurata maggiore di quanto indicato nel
prospetto di xxxxxxx come stima accettata o come valore dichiarato.
3. Il deprezzamento dovrà essere da Noi accertato oppure da un perito indipendente da Noi autorizzato.
4. Per quei gioielli, in relazione ai quali la somma assicurata fosse stata determinata sulla base di una stima professionale redatta negli ultimi 3 anni da un professionista a Noi beneviso, e tale circostanza fosse espressamente richiamata nel prospetto di polizza, Noi determineremo l’indennizzo sulla base del valore commerciale del bene anche ove, al momento del sinistro, tale valore fosse superiore alla somma assicurata per detto bene, il tutto fino ad un importo massimo pari alla somma assicurata per quel bene incrementata del 25%, e comunque nei limiti della somma assicurata per l’insieme dei xxxxxxxx.
5. Per quanto riguarda i gioielli non specificati nel prospetto di polizza o non catalogati individualmente nell’inventario conservato presso il Suo intermediario assicurativo e/o presso di Noi, la somma assicurata per ciascun singolo bene, corrisponderà al valore commerciale al tempo del sinistro, nei limiti stabiliti nel prospetto di polizza per ciascun bene.
Copertura supplementare
Le seguenti coperture sono concesse, a termini della presente sezione, in aggiunta alle somme assicurate nei limiti indicati nel prospetto di polizza per ciascuna voce:
1. Nuove acquisizioni
Distruzione, danneggiamento, smarrimento o sottrazione dei gioielli da Lei acquisiti durante il periodo di assicurazione, a condizione che Lei ci comunichi tale acquisizione entro 90 giorni, e versi un premio supplementare.
L’importo massimo da Noi indennizzato ai sensi della presente sottosezione non potrà superare il 30% della somma assicurata per i gioielli.
2. Coppie e Serie
In caso di stima accettata, in caso di danno parziale e/o restaurabile che colpisca un bene facente parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica) Noi indennizzeremo il valore del bene sinistrato (o di parte di esso) in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale del bene e tenendo conto quindi del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme; in caso di sinistro totale che colpisca un bene facente parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica) se Lei ci restituisce la parte dell'oggetto non danneggiato Noi Le pagheremo l'intero importo della coppia o serie.
Se non è presente un inventario, il valore della coppia e serie non potrà superare quello indicato nel prospetto di polizza.
Sezione E: Responsabilità civile per danni a terzi
Questa garanzia ha ad oggetto l’assicurazione della responsabilità civile, Sua e degli altri Assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, nei limiti delle somme assicurate per anno assicurativo riportate nel prospetto di polizza, con i limiti e le esclusioni di cui alla presente sezione e con le esclusioni di cui al Capitolo 3 – “Esclusioni Generali”, quando applicabili.
Responsabilità Civile nella Vita Privata
1. Chi è assicurato
Per Assicurato, ai fini della presente sottosezione, si intende:
Lei e il Suo nucleo familiare, ossia:
• l’insieme delle persone Sue conviventi;
• i Suoi figli minori, anche non conviventi.
2. Contro quali danni mi assicuro
Nei limiti delle somme assicurate per anno assicurativo riportate nel prospetto di polizza, Noi La terremo indenne, delle conseguenze pecuniarie che Lei o uno degli altri assicurati, potrebbe essere tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale, non espressamente escluso, verificatosi nell’ambito della vita privata.
Responsabilità per le attività di altri soggetti
La garanzia opera anche per la responsabilità civile che possa a Lei derivare da:
• fatto doloso o colposo di persone delle quali Lei o uno degli altri Assicurati deve rispondere a norma di legge (in particolare i fatti dei collaboratori domestici Suoi o di uno degli altri assicurati, commessi nello svolgimento delle mansioni loro affidate o quelli dei dipendenti e/o collaboratori di cui Xxx si avvale nel contesto dell’attività professionale svolta presso la Sua abitazione per i fatti commessi nello svolgimento delle loro mansioni).
• fatto colposo di persone che volontariamente si prendano cura dei Suoi figli minori (incluso il baby sitting, retribuito o meno) o dei Suoi animali, o che forniscano assistenza occasionale e volontaria a Lei o alle persone Sue conviventi.
Ogni fatto accidentale occorso nell’ambito della vita privata che procuri un danno a terzi è coperto a termini della presente sottosezione, ove non sia espressamente escluso nella presente sezione, ovvero nel Capitolo 3 “Esclusioni Generali”.
A titolo esemplificativo, tuttavia, Le indichiamo alcuni fra i rischi coperti.
a) somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
b) organizzazione di feste, familiari o tra amici, che si tengano anche al di fuori della proprietà;
c) proprietà o uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, skateboard, carrozzine per disabili, golf buggies, minimoto e/o miniauto la cui velocità massima non eccede i 20 km/h e siano utilizzate da membri del Suo nucleo familiare aventi meno di 14 anni all’interno della proprietà, di trattori tagliaerba utilizzati all’interno della proprietà;
d) pratica di sport a livello amatoriale, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere;
e) proprietà di animali domestici (ad es. cani, gatti);
f) conduzione o stabile occupazione del fabbricato che sia situato in Italia e assicurato a termini della sezione A “Fabbricato e migliorie del Conduttore” della polizza, ivi compresi i danni nei confronti del proprietario causati al fabbricato da incendio, implosione o esplosione o scoppio, e se il fabbricato è concesso in locazione ammobiliato, compresi i danni all’arredamento di proprietà del locatore;
g) fruizione di camere d’albergo, conduzione temporanea di un immobile in località di villeggiatura o altra conduzione temporanea di un immobile, purchè non superiore a 3 mesi, uso del relativo contenuto;
h) proprietà ed uso di natanti a vela o senza motore, di lunghezza fino a 6,50 m;
i) attività di volontariato;
l) fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per vacanze studio. Qualora Lei sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con Xxx (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o, se in affidamento congiunto, anche quando il figlio risieda prevalentemente presso l’altro genitore);
m) sorveglianza di minori a Lei temporaneamente affidati, comprese le lesioni che possono subire. Sono esclusi i danni a cose di proprietà dei minori stessi o in uso a loro;
n) partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico;
o) utilizzo di appartamenti o camere in affitto al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nel Suo stato di famiglia al momento del sinistro;
p) danni fisici subiti dai collaboratori domestici, Suoi o di uno degli altri Assicurati, e dalle babysitter che assistano i figli minori, Xxxx o di uno degli altri Assicurati, durante lo svolgimento delle mansioni loro affidate e di cui Lei o uno degli altri Assicurati sia responsabile, e danni fisici subiti dai Suoi dipendenti o collaboratori durante lo svolgimento dell’attività professionale presso la Sua abitazione, di cui Lei o uno degli altri Assicurati sia responsabile, sino alla concorrenza dell’importo indicato nel prospetto di polizza;
q) danni fisici involontariamente causati a baby sitter che assistano i Suoi figli minori, durante lo svolgimento delle loro mansioni;
r) fatti dei Suoi figli minori quando sono affidati a persone, non facenti parte del nucleo familiare, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza, con esclusione dei danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni corporali subiti dagli stessi, resterà a Suo carico una franchigia di 1.000 euro per sinistro.
Responsabilità civile in qualità di proprietario del Fabbricato
Nei limiti delle somme assicurate per anno assicurativo riportate nel prospetto di polizza, Noi La terremo indenne, delle conseguenze pecuniarie che Lei potrebbe essere tenuto a pagare per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o lesioni personali o per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, conduzione e/o stabile occupazione del fabbricato, purchè questo non sia utilizzato a fini imprenditoriali. La garanzia di cui alla presente sottosezione “Responsabilità in qualità di proprietario del fabbricato” opera ESCLUSIVAMENTE per i fabbricati assicurati a termini della sezione A (Fabbricati e migliorie del Conduttore) della polizza.
In caso di comproprietà, la garanzia opera solo in proporzione alla quota di fabbricato di Sua proprietà, che sia assicurata a termini della sezione A (Fabbricati e migliorie del Conduttore) della polizza.
La garanzia opera anche per i danni:
a) materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato;
b) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla garanzia di cui alla presente sottosezione. Per questi danni, il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è pari all’importo indicato nel prospetto di polizza;
c) conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Per questo tipo di danni opereranno la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nel prospetto di polizza;
d) da spargimento d’acqua causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici del fabbricato;
e) da rigurgiti di fogna causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture del fabbricato.
Come mi assicuro
Validità territoriale
La garanzia di cui alla sottosezione “Responsabilità civile nella vita privata” opera per il mondo intero, ad eccezione della copertura della responsabilità per la conduzione o stabile occupazione del fabbricato, che opera ESCLUSIVAMENTE per i fabbricati situati unicamente in Italia e assicurati a termini della sezione A (Fabbricati e migliorie del Conduttore) della polizza.
La garanzia di cui alla sottosezione “Responsabilità civile in qualità di proprietario del fabbricato” opera ESCLUSIVAMENTE per i fabbricati situati unicamente in Italia e assicurati a termini della sezione A (Fabbricati e migliorie del Conduttore) della polizza.
Non sono considerati terzi, il Suo coniuge e le altre persone Sue conviventi. I Suoi figli minori sono considerati terzi fra loro quando accidentalmente uno causi all’altro una lesione corporale da cui derivi un’invalidità permanente.
Inoltre, qualora Lei non sia una persona fisica, non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società Sue controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C..
Esclusioni
Esclusioni applicabili alla presente sezione E (Responsabilità civile per danni a terzi)
Oltre alle Esclusioni Generali elencate al Capitolo 3 – “Esclusioni Generali”, pagina 40, sono esclusi dalla copertura prestata nella presente sezione E (Responsabilità civile per danni a terzi), i danni conseguenti a
1. attività estranee alla vita privata, quali quelle svolte a titolo professionale e/o oneroso e/o connesse allo svolgimento di una funzione pubblica o all’organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico, salvo accordi tra Noi intercorsi;
2. attività sportive svolte nell’ambito di associazioni sportive, se le stesse sono già assicurate con altra polizza;
3. esercizio della caccia ivi compresa l’uccisione di animali pericolosi e/o nocivi;
4. trasmissione di malattie, derivanti da batteri o virus, ad eccezione dell’intossicazione alimentare;
Sono altresì esclusi i danni causati da:
5. veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria;
6. proprietà ed uso di natanti o unità naviganti a motore ivi compresi scooter e moto d’acqua, ovvero di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,5 mt;
7. pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
8. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
9. impiego di aeromobili;
10. detenzione o impiego di esplosivi;
11. presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
12. campi elettromagnetici;
13. attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
14. inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quello accidentale sopra previsto;
15. deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
16. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
17. da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
18. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
19. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
20. derivanti dalla proprietà, conduzione o occupazione di fabbricati o immobili diversi da quelli assicurati a termini della sezione A (Fabbricati e migliorie del Conduttore).
Capitolo 3 – Esclusioni Generali
Le seguenti esclusioni si applicano alla Sua polizza per le Sezioni indicate nella relativa colonna, salvo sia diversamente previsto nella colonna “Eccezioni”.
Esclusione | Eccezioni | Sezioni | |
Animali domestici | Noi non indennizzeremo le spese mediche o funebri per i Suoi animali domestici. | Sezione A, B, C e D | |
Atti di guerra | Noi non indennizzeremo danni o responsabilità cagionati o derivanti da, o dovuti a, guerra anche civile, invasione, occu- pazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato. | Tutte le Sezioni | |
Catastrofi naturali | Noi non indennizzeremo eventuali danni, spese o responsabilità cagionati o derivanti da, o dovuti a 1. eruzioni vulcaniche, xxxxxxxx- xx, assestamenti abbas- samenti o smottamento del terreno; 2. xxxxx, xxxxxxxx e slavine; 3. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta. | Tutte le Sezioni | |
Cedimenti, smottamenti o rigonfiamenti del terreno | Noi non indennizzeremo eventu- ali danni subiti da, o responsabi- lità in riferimento a: (a) solette solide sotto le pareti esterne del fabbricato e delle dipendenze; o | Questa esclusione non si applica qualora il movimento dei xxxxxx- cati sia causato da cedimenti, smottamenti o rigonfiamenti del terreno. | Sezione A |
(b) terrazze lastricate, patio, stra- dine private, vialetti, colonnati, pareti, cancelli, recinzioni, siepi, campi in terra battuta, piscine, strutture per altri sport, serbatoi fissi a uso do- mestico per il combustibile; | |||
causati o derivanti da | |||
cedimento, smottamento o rigonfiamento del terreno. |
Esclusione | Eccezioni | Sezioni | |
Confisca e multe | Noi non indennizzeremo danni o responsabilità cagionati o derivanti da, conseguenti o dovuti a, confisca, requisizione, sequestro o distruzione di beni o provvedimenti restrittivi di qualsiasi genere disposti dall'autorità, nonché cagionati o derivanti da o conseguenti o dovuti a eventuali multe, ammende o sanzioni, inflitte in conseguenza di violazioni di legge, di regolamenti o prov- vedimenti dell'autorità. | Tutte le Sezioni | |
Difetti di Noi non rimborseremo le spese progettazione per interventi correttivi o o di esecuzione miglioramenti ai difetti di e difetti progettazione, costruzione o intrinseci esecuzione, e non indennizzeremo i danni derivanti dall’utilizzo di materiali inadeguati o difettosi. Noi non indennizzeremo i danni o le responsabilità cagionati o derivanti da difetti intrinseci dei beni assicurati. | Questa esclusione non si applica ai danni e alle spese conseguenti ad eventi improv- visi e imprevedibili, per i quali Lei non era consapevole, né a avrebbe potuto ragionevolmente esserlo, del vizio del difetto o del guasto elettrico o meccanico (ad esempio perché il vizio o il difetto non era facilmente visibile o era apparso solo recentemente) o nel caso in cui Lei fosse stato consapevole del vizio, del difetto o del guasto, meccanico o elettrico, ma aveva adottato le misure ragionevol- mente necessarie a risolvere il problema, in considerazione dell’entità del problema e del tempo a disposizione. | Tutte le Sezioni |
Esclusione | Eccezioni | Sezioni | |
Dolo, truffa, estorsione appropriazione indebita | Noi non indennizzeremo danni o responsabilità cagionati o derivanti da o dovuti a: • dolo o colpa grave Suo o dell'- Assicurato. Qualora Lei ol’ Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo di legali rappresentanti, amministratori, preposti investiti di poteri deci- sionali; in caso di società di per- sone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili; • dolo di persone conviventi Sue o dell’Assicurato; • dolo di persone del cui operato Lei o l’Assicurato debbano rispondere; • dolo dei dipendenti Suoi o dell’Assicurato e di coloro che sono da Lei incaricati della sorveglianza dei locali. Noi non indennizzeremo i danni, cagionati o derivanti da, o dovuti a truffa (art. 640 cod. pen.), estorsione (art. 629 cod. pen.), appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) provocati da persone cui Lei debba rispondere. | Tutte le Sezioni | |
Tutte le Sezioni | |||
Sezioni A, B, C, D, | |||
In tali ipotesi i danni saranno coperti se Lei e/o l’Assicurato agiranno in giudizio contro gli autori diretti e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro. | Sezioni A, B, C, D, | ||
Questa esclusione non si applica per l’Estorsione come da art. 629 cod. pen., ferma comunque l’esclusione di quelle fattispecie per le quali possa sussistere, anche implicitamente, un divieto di assicurabilità a termini di Legge. | Tutte le Sezioni | ||
Fattori ambientali | Noi non indennizzeremo i danni cagionati o derivanti da: • influenza di temperatura e di luce; • progressivo deterioramento causato da uso e dal tempo; • ruggine; • muffa / putrefazione; • corrosione / deformazione • condensazione e umidità, calore, pressione dell’aria, secchezza dell’aria. o, relativamente ai fabbricati, da difetti dei materiali di supporto quali murature, travature, intonaci, graticci, viti, ganci, legacci e simili. | I danni da variazioni di tem- peratura, sono compresi nella copertura se tali variazioni sono conseguenti a guasto di appa- recchi di climatizzazione e/o di condizionamento. | Sezione A, B, C e D |
Esclusione | Eccezioni | Sezioni | |
Xxxxxxxxxxx di acqua | Noi non indennizzeremo i danni, cagionati o derivanti da, o dovuti a fuoriuscita di acqua, occorsa mentre la Sua abitazione è disabitata, da: • qualsiasi installazione fissa per uso domestico per l’acqua o il riscaldamento; • qualsiasi serbatoio fisso dell’acqua; o • qualsiasi impianto o tubatura dell’acqua. | Questa esclusione non si applica se: Lei mantiene una temperatura non inferiore a 5 gradi Celsius nell’abitazione, nel fabbricato e in quelle dipendenze dove siano collocate installazioni fisse per uso domestico per l’acqua o il riscaldamento, serbatoi fissi dell’acqua, o impianti o tuba- ture dell’acqua o Lei chiude e drena le installa- zioni fisse per uso domestico per l’acqua o il riscaldamento, i serbatoi fissi dell’acqua, gli impianti e le tubature dell’acqua oppure una persona da Lei no- minata ispeziona il fabbricato e le dipendenze almeno una volta alla settimana. | Tutte le Sezioni |
Inquinamento o Noi non indennizzeremo danni contaminazione o responsabilità che, diretta- mente o indirettamente, sono causati da, hanno contribuito a, o derivano da inquinamento o contaminazione. | Questa esclusione non si applica se l’inquinamento o la contami- nazione sono stati causati da un incidente improvviso, identificabi- le, non intenzionale e imprevisto, verificatosi durante il periodo di assicurazione. Tutti i casi di inquinamento o contaminazione saranno considerati come episodi verificatisi al momento dell’avvenuto incidente. | Tutte le Sezioni | |
Insetti e parassiti | Noi non indennizzeremo e danni, o responsabilità cagionati o derivanti da, o dovuti all’azione di fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori. | Tutte le Sezioni | |
Manutenzione ordinaria | Noi non rimborseremo le spese di manutenzione ordinaria o di tinteggiatura. | Sezione A | |
Opere edili ai Fabbricati | Noi non indennizzeremo danni che si verificano mentre i xxxxxx- cati sono oggetto di demolizi- one, di modifiche o riparazioni strutturali o ampliamento. | Sezioni A, B, C e D |
Esclusione | Eccezioni | Sezioni | |
Pericolo nucleare e rischio di radiazioni | Noi non indennizzeremo i danni o le responsabilità che, diretta- mente o indirettamente sono stati causati da, hanno contribuito a, o sono derivanti da: • radiazioni ionizzanti; • contaminazione da radioattività scaturente da combustibile nucleare o scorie radioattive; o • proprietà radioattive, tossiche, esplosive o pericolose di qual- siasi attrezzatura o componente nucleare. | Tutte le Sezioni | |
Restauro di Oggetti d’Arte / Elementi architettonici | Noi non indennizzeremo i danni agli oggetti d’arte ed agli elementi architettonici, causati da o dovuti ad operazioni di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa | Questa esclusione non si applica se il restauro sarà effettuato da personale specializzato, con mezzi e metodologie idonee ed adeguate alla natura e al valore dei beni assicurati. | Sezioni B, C e D |
a nuovo. | Restano sempre esclusi i danni | ||
imputabili o conseguenti a difetti | |||
di qualità o al mancato consegui- | |||
mento dello scopo degli inter- | |||
venti effettuati per ripristinare, | |||
riparare o conservare i beni | |||
assicurati. | |||
Sinistri precedenti | Noi non indennizzeremo i danni, comprese le lesioni personali, che siano conseguenza di eventi verificatisi prima del periodo di assicurazione. | Tutte le Sezioni | |
Sorveglianza | Noi non indennizzeremo danni, a beni lasciati incustoditi all’interno di veicoli, o danni causati da negligenza Sua o delle persone cui ha affidato il bene assicurato. | Sezione B, C e D | |
Trasporto | Noi non indennizzeremo i danni derivanti dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio o della confezione durante il trasporto. | Sezione B, C e D | |
Veicoli motorizzati | Noi non indennizzeremo danni subiti da quad, golf buggies, biciclette o motociclette, mentre sono utilizzati. | Sezione B |
Esclusione | Eccezioni | Sezioni | |
Vini e liquori | Noi non indennizzeremo i danni da contaminazione, scolorimen- to, ritappamento (tappo a fungo), liquido mancante (carenza o minore contenuto per via, ad esempio, di evaporazione o fuoriuscita), ammuffimento del sughero, inspiegabile mancanza, o misteriosa sparizione della Sua collezione di vino e liquori. | Questa esclusione non opera se il danno è conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. | Sezioni B e C |
Capitolo 4 – Procedure in caso di sinistro
Come presentare una richiesta di indennizzo
In questo Capitolo Noi La informiamo su come presentare una richiesta di inden- nizzo e che cosa fare in caso di sinistro.
Qui Lei trova riportati anche una serie di obblighi che Lei è tenuto a osservare quale precondizione per ottenere l’indennizzo. Eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel Capitolo 1 – “Informazioni Importanti”, nel Capitolo 5 – “Clausole e Condizioni Generali” nonché nella sezione relativa alla Sua specifica copertura.
A chi inoltrare la denuncia di sinistro?
Per presentare una richiesta di indennizzo o per comunicare a Noi qualsiasi circostanza che possa dare origine ad un indennizzo, Lei dovrà contattare il Suo intermediario assicurativo o, se ciò non sia possibile, direttamente Noi al numero 02-888965.1 (oppure potrà inviare una e-mail a xxxx@xxx-xxx.xx)
Cosa fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro Lei deve:
• come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
• notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subiti dai beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto.
• conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro.
• attendere autorizzazione scritta da parte Nostra per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei beni oggetto del sinistro.
• in caso di garanzia prestata a valore dichiarato, fornire la prova dell’esistenza, dell’autenticità e del valore reale dei beni persi o danneggiati.
• denunciare a Noi per iscritto il sinistro secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi
Assicurazione presso diversi assicuratori
Ove sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni presso diversi assicuratori, Lei o l’Assicurato dovrà darne avviso a tutti gli assicuratori.
In caso di sinistro, Lei potrà richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Come denunciare un sinistro?
In caso di sinistro Lei deve:
• fornire a Noi i riferimenti della Sua polizza, e segnalare l’esistenza di eventuali altre polizze che coprono lo stesso rischio;
• comunicare la data di accadimento dell’evento e le circostanze del sinistro, se note o supposte; segnalare i dati di eventuali autori o responsabili del danno;
• in caso di incendio, rapina, furto, atti vandalici o comunque in caso di sinistro presumibilmente doloso ai sensi di legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo nei termini previsti in polizza; una copia conforme di tale denuncia deve essere allegata alla comunicazione di sinistro a Noi presentata;
• predisporre e fornire a Noi un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate, smarrite o sottratte.
• mettere a disposizione Nostra o dei periti qualsiasi documento utile ai fini delle loro indagini e verifiche e per la determinazione dell’indennizzo;
Entro quanto tempo denunciare il sinistro?
Lei dovrà darne avviso scritto entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento, i beni coinvolti e l’importo approssimativo del danno.
Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di denuncia del sinistro?
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, il mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Capitolo ove doloso Le farà perdere il diritto all’indennizzo.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra previsti, ove sia colposo, comporterà la nostra facoltà di ridurre l’indennizzo per un importo corrispondente al pregiudizio da Noi subito.
Se Lei e/o l’Assicurato, esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perderà il diritto all’indennizzo.
Inoltre Noi ci riserveremo il diritto di segnalare tali circostanze alle Forze dell’ordine.
Come e da chi viene valutato il danno?
La valutazione e liquidazione dei danni avverranno mediante accordo diretto tra Lei e Noi oppure, a Sua o Nostra richiesta, potrà essere effettuata mediante Periti, nominati uno da Noi e uno da Lei, con apposito atto.
In caso di disaccordo i due Periti ne nomineranno un terzo, redigendo apposito verbale, che sarà sottoscritto da entrambi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia oggetto di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.
I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile e accedere ai luoghi oggetto del sinistro per ispezionarli;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se Lei ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, sottratte , smarrite, distrutte, danneggiate;
5. richiedere la documentazione idonea ad accertare la titolarità e il valore dei beni assicurati e i giustificativi delle spese sostenute (ad esempio ricevute originali d’acquisto, fatture, fotografie, estratti conto della banca o della carta di credito).
6. procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni di
polizza.
Cosa fare in caso di recupero dei beni rubati?
Se i beni di cui alla denuncia di sinistro sono recuperati, in tutto od in parte, Lei o l’Assicurato, dovrà darne avviso, tramite il Suo intermediario assicurativo oppure direttamente a Noi, entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora, prima del recupero, Noi avessimo indennizzato integralmente il danno, tali beni saranno diventati di Nostra proprietà. Sarà però nostra facoltà consentire all’Assicurato di riacquistarne la proprietà previa restituzione dell’intero importo liquidato a titolo d’indennizzo per i beni recuperati, oltre alle spese da Noi sostenute per il recupero.
Se i beni di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, Noi indennizzeremo, per i beni recuperati , soltanto i danni conseguenti al sinistro (comprese eventuali spese di recupero).
Come vengono indennizzati i beni assicurati?
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione e valutato il danno, Noi provvederemo al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza da Lei sottoscritta.
A seguito del pagamento dell’indennizzo per danno o perdita totale, l’accettazione dell’importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore Nostro, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà Nostra di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all’indennizzo.
Se è stato aperto un procedimento penale a seguito dell’evento, Noi provvederemo al pagamento dell’indennizzo anche in assenza del certificato di chiusa inchiesta, a condizione che Lei consegni, prima dell’emissione della quietanza, copia della richiesta del documento stesso presentata al tribunale competente.
Nel caso in cui dal certificato di chiusa inchiesta, o da documento equipollente, risulti una causa di decadenza della garanzia, Lei sarà obbligato a restituire a Noi la somma percepita a titolo di indennizzo maggiorata degli interessi legali maturati alla data dell’avvenuta restituzione.
Onorari dei periti
Noi Le rimborseremo le spese e gli onorari di competenza del Perito da Lei scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a Suo carico a seguito di nomina del terzo Perito.
Il nostro diritto di surroga
Una volta pagato l’indennizzo all’avente diritto, Noi saremo surrogati per legge fino alla concorrenza delle somme pagate, nei diritti Suoi o dell’Assicurato, nei confronti dei terzi responsabili del sinistro, come stabilito dall’art. 1916 del Codice Civile. Tale surroga non opererà se il sinistro sarà stato causato dai Suoi figli, dai Suoi ascendenti o discendenti, da persone Xxx conviventi o dai Suoi collaboratori domestici.
Nel caso in cui, per fatto a Lei imputabile, Noi non potessimo esercitare tali diritti,
Lei sarà responsabile verso di Noi del danno arrecato al Nostro diritto di surroga.
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia Lei che Noi potremo recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni. In tale caso Noi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseremo la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Anticipo indennizzi
Lei avrà ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni circa indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo prevedibilmente liquidabile ammonti almeno ad Euro 100.000,00; l’acconto non potrà comunque essere superiore a quanto indicato nel prospetto di polizza.
Il Nostro obbligo verrà in essere decorsi almeno 90 giorni dalla denuncia del
sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Gestione delle vertenze di danno − Spese di resistenza (Sezione E − Responsabilità civile)
Noi assumeremo a Suo nome, fino a quando ne avremo interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendoci di tutti i diritti, le azioni e le eccezioni a Lei spettanti.
Lei sarà tenuto a prestare ogni collaborazione necessaria per la gestione delle suddette vertenze e dovrà comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Lei dovrà trasmettere a Noi o al Suo intermediario assicurativo l’atto di citazione e/o qualunque atto giudiziario non appena l’avrà ricevuto e non oltre 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.
Nel caso in cui Lei non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, Noi ci riserveremo il diritto di non gestire la vertenza a Suo nome, e Le restituiremo tutti gli atti ed i documenti.
Saranno a Nostro carico le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro di Lei, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, tali spese verranno ripartite fra Lei e Noi, in proporzione al rispettivo interesse.
Noi non riconosceremo spese da Lei sostenute per i legali o tecnici che non siano stati da Noi designati e non risponderemo di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.
Capitolo 5 − Clausole e Condizioni Generali
Obblighi per la prevenzione dei danno
Lei dovrà:
• adottare ogni provvedimento ragionevole al fine di prevenire incidenti e o danni ;
• conservare tutti i beni assicurati (inclusi i fabbricati, il contenuto, la collezione
e i gioielli) in buone condizioni e in buono stato di manutenzione.
Ai fini dell’efficacia, validità e operatività delle garanzie concesse in relazione alla distruzione, danneggiamento o sottrazione di beni assicurati dovuti a furto, tentato furto e atto vandalico, Lei / l’Assicurato è obbligato a
1. ad attivare tutti i mezzi di chiusura e mettere in funzione l’impianto d'allarme, quando all’interno dell’ubicazione di rischio non vi è presenza di persone;
2. a mantenere tutti i mezzi di chiusura e protezione in perfetto stato di funzionalità;
3. a non lasciare disabitata, l’abitazione, per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi;
4. in caso di xxxxxx, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento dell’impianto di allarme antifurto, ad adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino della funzionalità originaria dello stesso e a segnalarci l’accaduto tempestivamente e non oltre 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
5. a far effettuare la manutenzione dell’impianto d’allarme antifurto almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne il funzionamento e l’affidabilità.
Il mancato rispetto, anche di uno solo dei suddetti obblighi, può far venir meno il diritto all’indennizzo in forza delle garanzie menzionate.
Lei dichiara che
le ubicazioni in cui si trovano i beni assicurati a termini delle sezioni A, B, C, D, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:
• immobile o porzione di immobile, costruito e coperto con impiego di materiali incombustibili (solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti);
e sono muniti almeno dei seguenti mezzi di chiusura e protezione:
Ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione da:
• serramenti di acciaio o di legno pieno, chiusi con serrature di sicurezza a più mandate x xxxxxxxxx di sicurezza manovrabili esclusivamente dall’interno a presidio degli accessi;
• ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo munite di idonei congegni interni di chiusura od inferriate infisse nel muro con luci impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento a presidio di finestre e porte finestre;
e vi è installato e funzionante
un impianto automatico d’allarme antifurto collegato tramite combinatore telefonico GSM e/o Ponte Radio con Società di Telesorveglianza e/o Istituto di Vigilanza e/o Forze dell’Ordine.
Le dichiarazioni inesatte, le omissioni e le reticenze, Xxx e/o dell’Assicurato, con o senza dolo o colpa grave, relative alle sopra elencate circostanze, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto da Lei e da Noi.
Spetta in particolare a Lei compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuato sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell’Assicurato.
Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, frazionamento del premio
I premi devono essere pagati al Suo intermediario assicurativo alla quale è assegnata la polizza oppure a Noi. Se Lei non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il Nostro diritto al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio qualora sia frazionato in più rate, è determinato per periodo assicurativo di un anno ed è sempre interamente dovuto.
Indicizzazione e adeguamento automatico del premio
Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettati ad “adeguamento automatico“ in base all’indice di statistica pubblicato dall’ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:
a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per i successivi aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
c) alla scadenza di ogni rata annuale se si sarà verificata una variazione in aumento dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate, i limiti di indennizzo ed il premio verranno variati col massimo del 2% in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Le variazioni negative dell’indice non saranno invece applicate;
d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio a Lei di apposita quietanza/appendice aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).
In caso di ritardo o interruzione nella pubblicazione dell’indice ISTAT se ne utilizzerà altro equivalente.
Proroga del contratto
Per i contratti di durata non inferiore a un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nel prospetto di polizza, l’assicurazione si rinnoverà per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Come porre termine al contratto?
Sia Lei che Noi possiamo porre termine al contratto nei casi previsti dal contratto ovvero dal Codice Civile. Per quanto riguarda Noi, la comunicazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente a AXA ART Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia, xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, ovvero tramite il Suo intermediario assicurativo; per quanto riguarda Lei, la comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo risultante nel prospetto di polizza ovvero nelle appendici successivamente emesse.
In quali circostanze? | In che modo? | |
Lei | Alla scadenza annuale | La Sua comunicazione di disdetta deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, e farà fede il timbro postale. |
In caso di sinistro | Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, Xxx potrà recedere dal contratto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento: il recesso produrrà effetto dopo 30 giorni dal ricevimento. |
Lei | In caso di trasferimento del portafoglio, anche a seguito di fusione o scissione, in favore di una compagnia con sede legale all’estero ovvero alla sede secondaria estera di una compagnia italiana (art. 168 cod. ass.) | Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione alla cessione del portafoglio, se Lei è residente in Italia, Xxx potrà recedere dal contratto dandocene avviso con lettera raccomandata. |
Noi | Alla scadenza annuale | La Nostra comunicazione di disdetta deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, e farà fede il timbro postale. |
In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave (art. 1892 cod. civ.) | Nel caso in cui Noi scoprissimo che Lei, con dolo o colpa grave, ha formulato dichiarazi- oni inesatte o è stato reticente, in merito a circostanze tali che Noi non avremmo dato il consenso alla conclusione del contratto o l’avremmo dato a condizioni diverse, Noi, entro 3 mesi dalla conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, potremo comunicarLe la Nostra volontà di impugnare il contratto per ottenerne l’annullamento. | |
In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave (art. 1893 cod. civ.) | Nel caso in cui Noi scoprissimo che Lei, senza dolo o colpa grave, ha formulato dichiarazi- oni inesatte o è stato reticente, in merito a circostanze tali che Noi non avremmo dato il consenso alla conclusione del contratto o l’avremmo dato a condizioni diverse, Noi potremo recedere dal contratto, con comunica- zione inviataLe entro 3 mesi dalla conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza. | |
In caso di aggravamento del rischio (art. 1898 cod. civ.) | Lei è obbligato a comunicare immediatamente a Noi tutti i mutamenti che comportano un aggravamento del rischio tale che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato da Noi conosciuto al momento della conclusione del contratto, Noi non avremmo concluso il contratto o l’avremmo concluso per un premio più elevato. Entro un mese dal ricevimento della comunicazione, o dalla conoscenza dell’aggravamento ottenuta in altro modo, Noi potremo recedere dal contratto, dandone a Lei comunicazione scritta. Il recesso avrà effetto immediato, se l’aggravamento sia tale che Noi non avremmo concluso il contratto; avrà invece effetto decorsi 15 giorni dal ricevimento se l’aggravamento sia tale che Noi avremmo con- cluso il contratto per un premio maggiore. |
Noi | In caso di sinistro | Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, Noi potremo recedere dal contratto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il recesso produrrà effetto dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. |
In caso di alienazione del bene assicurato | In caso di vendita del fabbricato o di tutti i beni facenti parte di una sezione, entro 10 giorni dalla conoscenza della cessione, potremo recedere dal contratto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di 15 giorni. | |
Altri casi | In caso di perdita totale dei beni assicurati dovuta ad un evento non assicurato (art. 1896 cod. civ.) | Il contratto è risolto dal momento in cui viene a cessare il rischio assicurato. |
In caso di mancato pagamento del premio (art. 1901 cod. civ.) | Se Lei non paga il premio o la prima rata di premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui Lei paga quanto dovuto. Se Lei non paga i premi successivi al primo, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza. In entrambi i casi, il contratto si risolverà di diritto se Noi non avremo agito per la riscossione entro 6 mesi dalla scadenza del premio o della rata. |
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a Suo carico.
Foro competente. Legge applicabile. Rinvio
Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto. La presente polizza è regolata dalla legge italiana. La giurisdi- zione applicabile alle controversie concernenti la presente polizza è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.
Risoluzione delle controversie
Nel caso di controversie riguardanti la presente polizza Lei, assistito da un avvocato, potrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia, che fisserà un incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nel rispetto del Regolamento di conciliazione adottato da questo organismo, e ci inviterà a partecipare. Qualora il tentativo di
mediazione abbia esito negativo, Xxx potrà agire in giudizio presso l’autorità giudiziaria competente. Il previo esperimento del tentativo di mediazione è comunque necessario per procedere con l’azione giudiziaria.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, dovranno essere inoltrati per iscritto a:
AXA ART Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Reclami
Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Tel. 02/888.965.1 – Fax. 02/000.000.00
E-mail: XxxxxxxXxxxxxx@xxx-xxx.xx
avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:
• nome e cognome, xxxxxxxxx completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;
• il numero della polizza e il Suo nominativo;
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà Nostra cura comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00000 XXXX (Fax 00.00000000 – 00.00000000) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, con:
• nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Potranno essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate, anche eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Nostra, degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni e delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
È inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.
In relazione a controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, fermo l’obbligo di ricorrere alla
mediazione e la facoltà di adire altri sistemi conciliativi, ove esistenti.
Alle seguenti definizioni si attribuisce il significato qui precisato. Al fine di agevolar
La nell’individuazione di tali termini, questi sono stampati in grassetto:
Abitazione
L’insieme dei locali adibiti a dimora privata nella quale Lei e le persone Sue conviventi risiedete abitualmente e in modo continuativo, comprese cantine e soffitte, esclusi garage, rimesse, terreni / giardini e dipendenze.
Abbellimenti e Arredi fissi
Decorazioni fissi o mobili che non possono essere staccati dal fabbricato senza essere deteriorati o deteriorare il fabbricato stesso così come tutti i rivestimenti del pavimento (esclusi i tappeti), dei muri e controsoffitti, gli elementi fissi di arredo delle cucine (esclusi gli elettrodomestici) o dei bagni.
Alluvione
Inondazione causata dal deflusso delle acque alla superficie del suolo e straripa- mento di fiumi a seguito di pioggia torrenziale o tempesta.
Animali domestici
Animali da compagnia quali cani, gatti.
Appendice
Il documento che incorpora qualsiasi variazione apportata alla polizza, da Lei
richiesta e accettata da Noi per iscritto.
Attività professionale presso l’abitazione
Attività da Lei svolta all’interno della Sua abitazione, anche avvalendosi di dipendenti e collaboratori, a condizione che il numero totale degli addetti non superi le 5 unità. Tale attività è limitata unicamente al compiti di natura amministrativa, con esclusione di qualsiasi attività manuale o l’utilizzo di qualsivoglia macchinario diverso dall’attrezzatura per l’attività professionale.
Attrezzatura per l’attività professionale svolta presso l’abitazione
L’attrezzatura per ufficio che include computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner, tablet e telefoni cellulari, nonché i mobili e le forniture per ufficio.
Assicurato
Il titolare dell’interesse protetto dall’assicurazione.
Beni assicurati
I beni oggetto di copertura a termini di una o più sezioni della polizza.
Beni mobili all’aperto
Mobili da giardino, ornamenti e statue che non sono inclusi fra i beni assicurati sotto la sezione C (La Collezione) del prospetto di polizza, nonché altri oggetti similari che generalmente sono lasciati all’aperto.
Carte di credito
Carte di credito, assegni, carte ad addebito differito, carte di debito o carte per cassa automatica prelievi.
Collaboratori domestici
Qualsiasi persona che lavora per il Lei per lo svolgimento di mansioni domestiche, in forza di contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo e che presta i propri servizi sotto il Suo controllo e la supervisione nonché qualsiasi persona (fino a un massimo di 5) che collabora con Lei stabilmente, in forza di contratto di lavoro subordinato o autonomo per lo svolgimento della Sua attività professionale presso l’abitazione.
Collezione
Dipinti, stampe, disegni, fotografie, mobili antichi o di design, tappeti e tappezzerie, libri e manoscritti, sculture, ceramiche, cristalli, nonché oggetti in oro, argento e oggetti placcati (non idonei ad essere indossati) e altri oggetti da collezione, quali monete, stampe, medaglie, vini o armi da fuoco, elencati quali beni assicurati sotto la Sezione C (La Collezione) del prospetto di polizza e appartenenti a Lei o all’Assicurato o per i quali Lei o l’Assicurato è legalmente responsabile. La collezione non include i gioielli.
Conduzione temporanea
Utilizzazione di un immobile in forza di un contratto di locazione, affitto o comodato, per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi.
Contenuto
Il complesso mobiliare per l’arredamento dell’abitazione e delle dipendenze anche se non comunicanti , abiti e indumenti nonché accessori in genere, provviste, elettrodomestici, attrezzature sportive, e quant’altro di uso domestico e/o personale. Sono compresi gli impianti mobili di condizionamento e riscaldamento e gli apparecchi illuminanti se non fissi per natura e destinazione. È compresa, altresì, l’attrezzatura per l’attività professionale.
Il contenuto non include:
• beni assicurati a termini delle sezioni C e D della polizza;
• il fabbricato;
• qualsiasi creatura vivente, ad eccezione degli animali domestici;
• Veicoli a propulsione meccanica o a motore (diversi dall’attrezzatura motorizzata da giardino, golf buggies [veicoli per campi da golf] o carrozzelle per invalidi), imbarcazioni superiori ai 12 piedi in lunghezza, hovercraft [veicoli a cuscino d’aria] o velivoli (diversi da quelli sospinti a mano o dai modellini) o parti o accessori;
• valori mobiliari, certificati e documenti di ogni genere ad eccezione di quelli espressamente indicati nella sezione B Contenuto Limitazioni speciali.
Denaro
Denaro contante, assegni, cambiali, vaglia postali, assegni circolari, travellers’ cheques, e certificati di risparmio, obbligazioni a premi, buoni acquisto, tutto ciò conservato soltanto per scopi della vita privata.
Deprezzamento
L’eventuale diminuzione di valore commerciale subita dal bene assicurato colpito da
sinistro, verificata dopo il restauro e/o la ricostruzione effettuati con il Nostro accordo.
Dipendenze
Locali e costruzioni separati dall’abitazione principale, purchè situati all’interno della proprietà, come box, garage, rimesse e scuderie, utilizzati per fini personali o inerenti lo svolgimento dell’attività professionale presso l’abitazione.
Disabilità fisica permanente
Perdita totale e permanente dell’uso di un arto o della vista.
Disabitazione
Periodo di tempo nel quale né Lei o l’Assicurato o le persone Sue conviventi, o collaboratori domestici pernottino all’interno dell’abitazione per un periodo consecutivo pari o superiore a 90 giorni.
Fabbricato
L’edificio comprendente l’abitazione, garage e rimesse, altre strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, nonchè le dipendenze, esclusi i terreni / giardini.
Si intendono inclusi:
• statue, urne e sculture annesse in modo permanente e facenti parte dell’abitazione e/o delle dipendenze, che non siano oggetto di copertura specifica secondo le disposizioni di cui alla sezione C (La Collezione);
• abbellimenti e arredi fissi;
• impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizio- namento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione;
• terrazze lastricate, patii, stradine private e vialetti;
• colonnati, pareti, cancelli e recinzioni;
• campi in terra battuta, piscine e strutture per altri sport;
• serbatoi, tubi di scarico, tubature e cavi funzionali all’abitazione;
• attrezzature per l’energia verde, sistemi di generazione a uso domestico di energia solare, eolica e geotermica, pompe per l’acqua calda;
• recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico
• in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
Franchigia
L’importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall’importo indennizzabile e rimane, quindi, a carico Suo o dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi d’indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia, dopo aver tenuto conto dei predetti limiti d’indennizzo.
Furto aggravato
Un furto nel corso del quale chi s’introduce illegalmente ha aggredito fisicamente
Lei o una persona Sua convivente.
Gioielli
Pietre preziose, perle, orologi od oggetti d’oro, d’argento o di altro metallo prezioso o semiprezioso e/o oggetti che li includono, ideati per essere indossati da una persona.
Intermediario assicurativo
Qualsiasi soggetto iscritto al registro di cui all’art. 109 del Codice delle Assicurazioni che Le presta assistenza per la gestione o l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Lei / Suo / Xxx
Il Contraente cioè il soggetto che stipula l’assicurazione.
Lesioni personali
Decesso, malattia, lesioni fisiche o infermità.
Mansioni domestiche
Prestazioni dirette, in modo totale ed esclusivo, al soddisfacimento delle esigenze familiari Xxx e delle Sue persone conviventi, anche a fini di assistenza o compagnia, quali ad esempio le prestazioni di colf, badanti, dame di compagnia, camerieri, cuochi, maggiordomi, giardinieri, stallieri e autisti, con esclusione delle baby sitter.
Noi / Nostro / Ci
AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia.
Periodo di assicurazione
Il periodo in cui la presente polizza è in corso di validità, così come evidenziato nel
prospetto di polizza.
Persone conviventi
Tutti coloro che, nel periodo di assicurazione, risiedono in modo stabile presso la residenza specificata nel prospetto di polizza, ad eccezione di inquilini o collabo- ratori domestici. Non si considerano persone conviventi i figli Xxxx o del Suo coniuge non separato (o del Suo convivente) che risiedono stabilmente altrove per motivi di studio o lavoro.
Polizza
Il contratto di assicurazione.
Proprietà
L’insieme del fabbricato e dei terreni / giardini ad essi associati presso la residenza specificata nel prospetto di polizza, tutti utilizzati per scopi inerenti la vita privata e lo svolgimento dell’attività professionale presso l'abitazione.
Prospetto di polizza
Il documento contrattuale allegato alle Condizioni Generali che riporta i Suoi dati anagrafici, l' indirizzo della Sua abitazione, l’ubicazione del rischio, le somme assicurate a termini di ciascuna sezione, i limiti, le franchigie, gli scoperti, i premi e il periodo di assicurazione.
Ragionevole
Deve essere considerato ragionevole ai sensi della presente polizza ciò che le persone in buona fede considerano conforme al buon senso.
Scoperto
La parte di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico Suo o dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. I danni che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro.
Somma assicurata
Limite massimo dell’indennizzo a termini di ciascuna sezione ovvero in relazione a singoli beni assicurati, così come precisato nel prospetto di polizza.
Stima accettata
Il valore commerciale attribuito ai beni assicurati di comune accordo fra Lei e Noi, anche agli effetti dell’art. 1908 - 2° comma cod. civ.
Tempesta
Perturbazione atmosferica di varia estensione e durata, caratterizzata da una notevole violenza di vento e di pioggia e spesso da grandine, anche in assenza di dei fenomeni di elettricità atmosferica propri invece del temporale.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terzi
Qualsiasi soggetto diverso da Lei o da una Sua persona e convivent.
Tromba d’aria
Un violento vortice d'aria che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il terreno secondo diversi gradi di distruttività del fenomeno come da classificazione effettuata in base alla velocità del vento minimo secondo un minimo di 105 km/h e massimo di oltre 322 km/h.
Valore commerciale
Il valore dei beni assicurati al momento del sinistro o il costo di riparazione delle cose danneggiate – fermo il limite del valore che gli stessi hanno al momento del sinistro e, limitatamente agli oggetti d’arte il valore corrente dell’oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito sul mercato dell’arte, dell’antiquariato o del modernariato.
Valore dichiarato
Il valore dei beni assicurati indicato da Lei o dall’Assicurato, ferma restando a carico
Suo o dell’Assicurato la prova del reale valore commerciale dei beni colpiti da sinistro.
Valore di rimpiazzo
L’importo rispetto al quale si ritiene ragionevolmente che il bene assicurato potrebbe essere sostituito in un momento immediatamente antecedente al danno con un bene sostanzialmente identico a quello smarrito, sottratto danneggiato o distrutto.
Valore di ricostruzione a nuovo
La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato, escludendo soltanto il valore del terreno.
Zona rossa
Area definita non accessibile dalle autorità competenti.
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AXA ART Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00
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