CONVENZIONE
UNIFGCLE - Prot. n. 0013038 - II/6 del 08/03/2021 - Delibera Senato Accademico n. 94/2021
CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto CCM 2020 dal titolo “Sistemi innovativi per l’identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia”
TRA
L’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, (di seguito denominata "ARS") C.F. 04992010480 con sede in Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx 0, nella persona del Direttore e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0
E
Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia - Regione Puglia (di seguito denominata "UO 3") C.F. 94045260711 con sede in Foggia, Xxx X. Xxxxxxx 00/00, rappresentato dal Direttore di Dipartimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Foggia, presso la sede dell’ente,
PREMESSO che:
- l'art. 47 bis del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
- con la legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- il CCM opera con modalità e in conformità a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- con decreto ministeriale del 20 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 04 novembre 2020, al n. 2099, è stato adottato il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM per l’anno 2020;
- coerentemente con la mission principale del CCM di contrasto alle emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive, nell’attuale scenario emergenziale legato alla pandemia derivante dal virus Sars-Cov-2, il Comitato Strategico e il Comitato Scientifico del CCM hanno ritenuto opportuno orientare l’intera programmazione di interventi nell’ambito del potenziamento delle attività di sorveglianza e controllo, nonché di contenimento della circolazione del virus;
- i predetti Comitati hanno individuato otto macro-progetti finalizzati a colmare le principali fragilità emerse in ambito di sanità pubblica nel contesto attuale di emergenza, identificando per ognuno di essi l’Ente capofila e le risorse necessarie;
- nella riunione del 7 settembre 2020 i Comitati hanno individuato nella Toscana la regione capofila del progetto da realizzare all’interno della linea progettuale n. 3 “Approcci innovativi per sistemi di early-warning per l’identificazione di focolai di COVID-19 in ambito scolastico”;
- in data 16 novembre 2020 il Comitato Scientifico del CCM ha approvato la proposta progettuale presentata da Regione Toscana, della durata di
24 mesi, dal titolo “Sistemi innovativi per l’identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia” che attribuisce all’Agenzia Regionale di Sanità la responsabilità dell’esecuzione e del coordinamento delle attività e per il quale è previsto un finanziamento complessivo di € 800.000,00, con il coinvolgimento dell’Istituto Superiore di Sanità oltre che delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia;
- le attività progettuali decorrono dal 25/11/2020 e termineranno il 24/11/2022 salvo una sola eventuale proroga concessa dal Ministero per un periodo massimo di sei mesi, secondo quanto specificato all’art. 3 dell’Accordo tra il Ministero e la Regione Toscana;
- la presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana e l’UO n. 3, al fine della buona conduzione del progetto, come da piano esecutivo dello stesso, in coerenza con quanto disciplinato dall’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana;
CONVENGONO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITA’ OPERATIVE E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 (Oggetto)
1. La presente convenzione è conclusa ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti tra l’Agenzia Regionale di Sanità, in qualità di ente capofila, e il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia (UO n. 3), per la realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto dal titolo “Sistemi innovativi per l’identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia” ,
2. Le parti condividono ed accettano il contenuto del progetto approvato dal Ministero della Salute (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. La UO n. 3 si impegna a realizzare le attività progettuali di competenza del progetto.
Articolo 2 (Durata)
1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione.
2. Le attività progettuali hanno durata di 24 mesi e decorrono dalla data di stipula dell’accordo fra Ministero e Regione Toscana, così come stabilito all’art.3 dell’accordo stesso. Il termine previsto è il 24/11/2022, salvo eventuale proroga concessa dal Ministero per un periodo massimo di sei mesi.
Art.3 (Responsabili delle attività)
1. I responsabili delle attività assicurano il collegamento operativo fra ARS e la UO n. 3.
2. Per ARS il responsabile scientifico del progetto è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Dirigente del Settore Determinanti socioeconomici di malattia dell’Osservatorio di Epidemiologia.
3. Per l’UO n. 3 il responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa Xxxx Xxxxx, docente di prima fascia del S.S.D. MED/42 – Igiene Generale ed Applicata.
Articolo 4 (Attività, relazioni e verifiche)
1. La UO n. 3 si impegna a:
- portare a termine le attività progettuali di propria competenza entro la data di scadenza;
- trasmettere all’ARS, entro 15 giorni successivi dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell’ultimo, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, nonché un rendiconto economico finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute;
- trasmettere all’ARS, entro 30 giorni dalla data fissata per il termine del progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente al rendiconto economico finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute.
2. I rapporti tecnici ed i rendiconti economico finanziari di cui ai precedenti commi dovranno essere redatti sulla base della modulistica allegata al presente atto (Allegato 2 e Allegato 3), conformemente a quanto previsto dall’accordo di collaborazione siglato tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana e nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto. Il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
3. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere trattenuta agli atti dalla UO n. 3 che si impegna a produrre gli originali o le
copie conformi dei documenti suddetti su richiesta di ARS entro 15 giorni
dalla richiesta stessa.
4. Nell’ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero o dall’ARS, la UO dovrà fornire tempestivamente le integrazioni e i chiarimenti necessari.
5. La UO ha la responsabilità di gestione del contributo economico erogato, verificando la sua rispondenza alle voci di spesa riportate nel piano finanziario di cui all’Allegato 1 al presente contratto: pertanto tutte le rendicontazioni finanziarie di cui al presente articolo dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa ivi indicate.
5. Il piano finanziario relativo al progetto potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione, debitamente motivata, dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della data di fine validità della presente convenzione. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento, tra le voci di spesa del piano finanziario nell’ambito di ogni singola unità operativa e senza necessità di autorizzazione, di un importo non superiore al 10% per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato. Rimane inteso che tale trasferimento dovrà essere adeguatamente motivato in fase di rendicontazione.
Articolo 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)
1. Per la realizzazione delle attività progettuali di cui all’art. 1, l’ARS erogherà alla UO n.3 la quota di finanziamento di spettanza, pari ad Euro 152.000,00 (centocinquantaduemila/00), subordinatamente all'effettivo accredito delle rate da parte del Ministero, secondo le modalità di seguito riportate:
- una prima quota, pari al 50% del finanziamento, pari ad Euro 76.000,00 (settantaseimila/00) ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
- una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari ad Euro 45.600,00 (quarantacinquemilaseicento/00) dopo dodici mesi dall’inizio delle attività. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all’art. 4, relativo al primo anno di attività.
- una terza quota, pari al 20% del finanziamento, pari ad Euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento/00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all’art. 4, come saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione tecnica e del rendiconto finanziario finali.
- 2. La UO n. 3 dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
- 3. In assenza di trasferimento di una o più rate del finanziamento da parte del Ministero a Regione Toscana, l’ARS non darà luogo al corrispondente trasferimento alla U.O. non rispondendo di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi.
- 4. I pagamenti della seconda rata e del saldo saranno disposti dietro presentazione dei rapporti tecnici e finanziari di cui all’art. 4 e previa positiva valutazione da parte del Ministero dell’attività svolta.
- 5. Qualora il finanziamento erogato all’ARS o alla U.O. risulti superiore all’ammontare complessivo delle spese sostenute, è fatto obbligo di restituire al Ministero le somme erogate in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero stesso.
- 6. I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste di pagamento e verranno accreditati sul c/c di Tesoreria Unica
n. 0159057 c/o la sezione provinciale della Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Foggia.
Articolo 6 (Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere.
Risoluzione della convenzione)
1. In caso di valutazione negativa della documentazione di cui all’art. 4) o del mancato invio dei rapporti tecnici e dei rendiconti economico finanziari di cui all’art. 4, l’ARS sospenderà l'erogazione del finanziamento.
2. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabile alla UO n. 3, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ARS intima per iscritto alla UO, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, la convenzione s’intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
3. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la UO n. 3 ha l’obbligo di provvedere, entro quaranta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.
4. In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell’erogazione del finanziamento da parte del Ministero determinerà, contestualmente l’esonero, temporaneo o definitivo, dell’ARS dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti per l’UO n. 3.
5. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui all’art. 4, l’UO n. 3 si impegna a restituire ad ARS le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla stessa.
Art. 7 (Pubblicazioni e risultati della ricerca)
1. I risultati del progetto in oggetto, ivi incluse le relazioni di cui all’art. 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’UO n. 3 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. Il responsabile scientifico della UO n. 3 ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art. 4 al responsabile scientifico dell’ARS.
3. È fatto comunque obbligo alla UO n. 3 di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili all’ARS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.
4. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la UO n. 3 non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – CCM”.
Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)
Articolo 9 (Tutela dei dati personali)
1. Le parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Articolo 10 (Controversie)
1. In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione della presente convenzione, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.
2. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Firenze.
Articolo 11 (Registrazione)
1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente.
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Foggia (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000). La documentazione attestante l’avvenuto assolvimento sarà trattenuta in originale, presso quest’ultima e a disposizione degli organi di controllo.
Articolo 12 (Rinvio)
1. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia all’Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana e rispettivi allegati.
2. Il presente atto, composto da 12 articoli è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per ARS
Il Dirigente del Settore Determinanti socio-economici di malattia Osservatorio di Epidemiologia
Xxxxx Xxxxxx*
Per il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università degli Studi di Foggia
Il Direttore di Dipartimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx*
* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82